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Direttiva Macchine e Marcatura CE + Reg. 2023/1230 | Corso Online
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Direttiva Macchine (Direttiva 2006/42/CE)
Adeguamento Sicurezza Macchine "Ante 1996"
Direttiva ATEX (2014/34/UE)
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Ispezione di macchine di nuova acquisizione
Direttiva PED (2014/68/UE)
MARCATURA CE DI DISPOSITIVI MEDICI (Reg.2017/735)
DIRETTIVA ErP (2009/125/CE)
REGOLAMENTO PRODOTTI DA COSTRUZIONE (Reg. UE n. 305/2011)
Marcatura UKCA di macchine e quasi macchine
IMPORTAZIONE EXTRA-UE DI MACCHINE E QUASI MACCHINE
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Direttiva Macchine e Marcatura CE + Reg. 2023/1230 | Corso Online
Impara come marcare CE le tue macchine.
03/11/2025
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Corso di formazione sulla Direttiva 2006/42/CE e le novità introdotte dal Nuovo Reg.2023/1230.
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Direttiva Macchine e Marcatura CE + Reg. 2023/1230 | Corso Online

Impara come marcare CE le tue macchine.
Dal 03/11/2025 ore 09:00 al 01/12/2025 ore 11:00
Corso online in diretta su Zoom
corsi@emtem.com | +39 039 28 48 437


COSTI
1 persona 0.00€/giorno (iva esclusa)
2 persone 0.00€/giorno (iva esclusa)
3 o più persone 0.00€/giorno (iva esclusa)

Procedi all'iscrizione inviando il modulo tramite email all'indirizzo corsi@emtem.com.

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Direttiva Macchine e Marcatura CE + Reg. 2023/1230 | Corso Online

Impara come marcare CE le tue macchine.


Perché scegliere i corsi mtm?

 

Se sei un progettista di macchinari, un responsabile della manutenzione o della sicurezza di un'azienda che fabbrica o utilizza macchine, probabilmente hai già partecipato a qualche corso di formazione riguardo alla Direttiva Macchine e le norme tecniche armonizzate.

 

Spesso però, un semplice corso informativo non basta ad acquisire tutte le competenze professionali necessarie per redigere effettivamente la valutazione dei rischi della tua macchina, specialmente in questa nuova fase di transizione verso la completa entrata in vigore del Nuovo Regolamento Macchine 2023/1230.

 

Ti ci ritrovi? Anche noi.

 

È per questo che abbiamo pensato e realizzato il nostro corso di formazione Direttiva Macchine + Reg. 2023/1230, con l'obiettivo di trasmettere tutte le competenze pratiche di chi ogni giorno si occupa di attrezzature da lavoro e impianti di produzione da oltre 20 anni.



Chi siamo? mtm consulting s.r.l.

 

mtm consulting s.r.l. nasce nel Maggio del 2000 grazie all'Ing. Massimo Granchi e da allora opera nell'ambito della marcatura CE di prodotto e della Direttiva Macchine, sviluppando progetti rivolti a soddisfare le specifiche esigenze dei propri clienti: clicca QUI per saperne di più!  



Corso Direttiva Macchine: gli obiettivi

 

Il corso analizza tutti gli aspetti della Direttiva 2006/42/CE attualmente in vigore e del Regolamento Macchine 2023/1230 recentemente pubblicato, con l'obiettivo di fornire gli strumenti teorici e pratici necessari a: 

 

✓     affrontare la marcatura CE di una macchina, le problematiche ed argomenti ad essa connesse;

✓     valutare la conformità delle macchine in fase di acquisto, in modo da evitare sorprese ad acquisto avvenuto.

 

per imparare a redigere correttamente la Valutazione dei Rischi e compilare compiutamente il Fascicolo Tecnico della Costruzione, è infatti imprescindibile una conoscenza di argomenti correlati – come le norme armonizzate, il concetto di rischio e le metodologie di valutazione dei rischi disponibili, ai quali viene dedicato ampio spazio. 

 

Particolare attenzione viene data anche alle responsabilità di tutti i soggetti coinvolti, oltre a fornire tutte le indicazioni di come adempiere ad ogni obbligo di legge, anche in riferimento a:

 

✓     D.Lgs. 81/2008 sulla salute e sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro;

✓     Il Nuovo Regolamento Macchine 2023/1230, recentemente pubblicato nella sua versione ufficiale.

 

Oltre alle nozioni teoriche essenziali per svolgere un buon lavoro operativo, questo corso fornisce anche supporto pratico, come esempi di fogli di lavoro reali per applicare le norme tecniche armonizzate trattate, da utilizzare come base per sviluppare progetti futuri.

 

Si tratta quindi di un corso dal taglio operativo che non rinuncia alla completezza e aggiornamento di contenuti, con lo scopo è di fornire una panoramica chiara e completa di una corretta marcatura CE oggi e nel prossimo futuro, in modo da poter garantire nel tempo la conformità delle macchine.  



A chi è rivolto?

 

Il Corso Direttiva Macchine si rivolge a chiunque abbia una conoscenza generale dell’ambito industriale e voglia approfondire le dinamiche e i passaggi da svolgere per marcare CE una macchina o impianto industriale: Datori di Lavoro, Datori di Lavoro delegati, RSPP, ASPP, Responsabili della Sicurezza, Responsabili di Manutenzione, Responsabili Qualità, Responsabili QHSE, solo per fare qualche esempio.



Come e quando? Indice del corso

 

Il corso si compone di un totale di 18 ore, così suddivise: 

- 4 lezioni della durata di 4 h ciascuna relative alla Direttiva 2006/42/CE; 

- 1 lezione di 2h dedicata al Nuovo Regolamento Macchine 2023/1230, acquistabile anche separatamente. 

Tutte le lezioni prevedono la presenza di un moderatore. 

 

Di seguito le date della prossima edizione e gli argomenti di ciascun incontro:

 

Lezione I - Lunedì 03 Novembre 2025 | h.09:00-13:00

Principi generali della Direttiva Macchine (figure interessate, iter marcatura CE, sanzioni).

Modifica delle macchine secondo Direttiva 2006/42/CE e adeguamento macchine secondo D.Lgs. 81/08.

 

Lezione II - Lunedì 10 Novembre 2025 | h.09:00-13:00

Fascicolo Tecnico delle macchine, Documentazione Tecnica Pertinente  delle quasi-macchine.

Principi di valutazione e riduzione dei rischi secondo UNI EN ISO 12100: 2010.

 

Lezione III - Lunedì 17 Novembre 2025 | h.09:00-13:00

Metodologie di valutazione dei rischi - Esempi applicativi.

Le norme tecniche sui ripari fisici e sull'utilizzo e posizionamento dei dispositivi di protezione immateriali.

 

Lezione IV - Lunedì 24 Novembre 2025 | h.09:00-13:00

L'analisi dei principali Requisiti Essenziali di Sicurezza della Direttiva Macchine 2006/42/CE. 

Le istruzioni per l'uso in accordo alla Direttiva Macchine 2006/42/CE.

 

Lezione V | Lunedì 1 Dicembre 2025 | h.9:00-11:00

Il nuovo Regolamento Macchine 2023/1230: Novità, date e modifiche rispetto all'attuale Direttiva Macchine 2006/42/CE, per arrivare preparati alla data di completa entrata in vigore del 20 Gennaio 2027.  

>>> Lezione frequentabile singolarmente o in aggiunta al corso Direttiva Macchine.



Come funziona? Info e costi maggio 2025

 

Il corso è disponibile il 3 differenti pacchetti: 

 

✓     Corso Completo: 990Euro + IVA a persona.

Comprende tutte e 5 le lezioni, per un totale di 18h di formazione. 

 

✓     Corso Direttiva Macchine: 850Euro + IVA a persona. 

Comprende le prime 4 lezioni, per un totale di 16h di formazione. 

 

 ✓    Appronfondimento Nuovo Reg.1230: 190Euro + IVA a persona. 

Comprende il solo accesso alla lezione 5, per un totale di 2h. Riservato a chi ha già una buona conoscenza della Direttiva 2006/42/CE. 

 

Ciascun pacchetto comprende:

 

✓     Partecipazione agli incontri virtuali acquistati, svolti in diretta dal docente all’interno di un’aula virtuale appositamente creata;

 

✓     Materiali didattici, schede operative e documenti di approfondimento relativi all'argomento trattato in formato digitale;

 

✓     Accesso alle registrazioni delle lezioni comprese nel proprio pacchetto, che rimangono visualizzabili per 30 giorni dal loro svolgimento;

 

✓     Attestato di partecipazione al termine del corso.

 

PORTA UN COLLEGA! Sono previsti sconti per le aziende che decidono di iscrivere più di un dipendente ad almeno 4 incontri della stessa edizione. Contattaci per saperne di più. 



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Direttiva Macchine + Reg. 2023/1230 | Corso in Azienda

Corso di formazione sulla Direttiva 2006/42/CE e le novità introdotte dal Nuovo Reg.2023/1230.
Dal 24/11/2021 ore 09:00 al 26/11/2021 ore 18:00
Copernico - via Copernico, 38 - 20125 Milano (MI)
+39 039 28 48 437


COSTI
1 persona 370.00€/giorno (iva esclusa)
2 persone 307.00€/giorno (iva esclusa)
3 o più persone 267.00€/giorno (iva esclusa)

Procedi all'iscrizione inviando il modulo tramite email all'indirizzo corsi@emtem.com.

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Direttiva Macchine + Reg. 2023/1230 | Corso in Azienda

Corso di formazione sulla Direttiva 2006/42/CE e le novità introdotte dal Nuovo Reg.2023/1230.


Obiettivi
 
Il corso ha l'obiettivo di fornire gli strumenti teorici e pratici per affrontare le problematiche legate alla marcatura CE di macchine e attrezzature, analizzando la Direttiva Macchine 2006/42/CE in tutti i suoi aspetti.
 
La prima parte del corso è dedicata all'aspetto normativo, che si sofferma soprattutto sulle responsabilità di tutti i soggetti coinvolti e fornisce le indicazioni necessarie per adempiere ad ogni obbligo di legge, anche in riferimento al D.Lgs. 81/2008 sulla salute e sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro.
 
Nel resto deviene invece afforntata l'operatività del procedimento di marcatura CE nei suoi vari aspetti ed elementi.  
 
Infine, il corso prevede anche un momento dedicato al Nuovo Regolamento Macchine 2023/1230 - la cui completa entrata in vigore è prevista per il 20 Gennaio 2027 - e alle novità che introduce rispetto alla Direttiva 2006/42/CE attualmente in vigore, offrendo così una visione completa del settore attuale e delle prospettive future. 


A chi si rivolge

 

Il corso è rivolto alle aziende che desiderano un intervento personalizzato presso la propria sede. In questo modo potranno essere presenti in aula, tutte le figure aziendali interessate ai singoli argomenti: la direzione, l'ufficio tecnico, l'ufficio qualità, l'ufficio acquisti, la manutenzione, ecc...



Struttura del corso

 

La durata di ogni modulo ha la durata di una giornata, svolta in presenza presso l'azienda del cliente. Ciascun modulo può essere svolto in un'unica giornata o in due mezze giornate, a seconda delle esigenze organizzative del cliente. In caso di esigenze particolari è possibile richiedere uno svolgimento parziale del corso.



Contenuti

 

MODULO 1: La Normativa

 

ü     Principi generali della Direttiva Macchine 2006/42/CE: la struttura, le figure interessate, l’iter di marcatura CE e le sanzioni;

 

ü     La documentazione: Fascicolo Tecnico della Costruzione delle macchine e Documentazione Tecnica Pertinente delle quasi-macchine;

 

ü     Legislazione nazionale sulle macchine: modifica delle macchine secondo Direttiva 2006/42/CE e adeguamento macchine secondo D.Lgs. 81/08.

 

MODULO 2: La Valutazione dei Rischi e le norme armonizzate

 

ü     La Valutazione dei Rischi nella gestione delle macchine;

 

ü     Principi di valutazione e riduzione dei rischi secondo UNI EN ISO 12100: 2010;

 

ü      Metodologie di valutazione dei rischi secondo UNI ISO/TR 14121-2: 2013 ed esempi applicativi;

 

ü     Le principali norme armonizzate di progettazione:

§  UNI EN ISO 14120: 2015;

§  UNI EN ISO 13857:2020;

§  UNI EN ISO 13855:2010;

§  UNI EN ISO 14119: 2013;

§  UNI EN ISO 13849-1: 2016;

§  CEI EN 60204-1: 2018.

 

MODULO 3: Analisi dei principali RES della 2006/42/CE, le istruzioni per l'uso della macchina e il Nuovo Regolamento 2023/1230

 

ü     Analisi dei principali Requisiti Essenziali di Sicurezza della Direttiva Macchine 2006/42/CE;

 

ü     Manuale di istruzioni per l’uso secondo la Direttiva 2006/42/CE: la struttura, i contenuti richiesti e come redigerlo;

 

ü     Il nuovo Regolamento Macchine 2023/1230: novità, date e modifiche rispetto all'attuale Direttiva Macchine 2006/42/CE, per arrivare preparati alla data di completa entrata in vigore del 20 Gennaio 2027.



Materiale

 

Ad ogni partecipante saranno fornite una copia del materiale didattico e l'attestato di partecipazione, entrambi in formato digitale. 



Costi

 

Per ricevere una quotazione dedicata è sufficiente inviare una richiesta di contatto sui sul sito o inviare una mail a corsi@emtem.com, specificando numero di partecipanti, periodo di svolgimento del corso, un vostro contatto telefonico diretto ed eventuali richieste specifiche.

 

In alternativa puoi telefonarci al numero +39 039 28 48 437 dal lunedì al venerdì, dalle 09.00 alle 18.00 per valutare insieme le vostre esigenze di formazione. 



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La Direttiva ATEX | Corso in Azienda

Corso di formazione sulla Direttiva 2014/34/UE
Dal 21/10/2021 ore 09:00 al 21/10/2021 ore 18:00
Copernico - via Copernico, 38 - 20125 Milano (MI)
+39 039 28 48 437


COSTI
1 persona 370.00€/giorno (iva esclusa)
2 persone 307.00€/giorno (iva esclusa)
3 o più persone 267.00€/giorno (iva esclusa)

Procedi all'iscrizione inviando il modulo tramite email all'indirizzo corsi@emtem.com.

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La Direttiva ATEX | Corso in Azienda

Corso di formazione sulla Direttiva 2014/34/UE


Obiettivi del corso

 

Il corso offre strumenti teorici e pratici per affrontare la marcatura di macchine e attrezzature secondo la Direttiva ATEX, approfondendo sia le norme armonizzate sia la documentazione richiesta. Particolare enfasi è posta sull'analisi dei rischi, la conoscenza delle metodologie e la redazione delle specifiche tecniche per fornitori.

 

L’approccio è pratico e orientato all'efficienza, evitando dettagli non essenziali che possono essere approfonditi autonomamente. Inoltre, vengono chiarite le responsabilità dei soggetti coinvolti e fornite indicazioni per conformarsi alle normative, incluso il D.Lgs. 81/2008 sulla sicurezza sul lavoro.



A chi si rivolge

 

Il corso è rivolto alle aziende che desiderano un intervento personalizzato presso la propria sede aziendale (sia esso svolto in presenza o virtualmente tramite web). In questo modo potranno essere presenti in aula, tutte le figure aziendali interessate ai singoli argomenti: la direzione, l'ufficio tecnico, l'ufficio qualità, l'ufficio acquisti, la manutenzione, ecc...



Struttura del corso

 

Il corso ha una durata totale di 8 ore. In base alle vostre esigenze, è possibile dividerlo in due incontri da 4h o svolgerlo nell'arco di un'unica giornata lavorativa. Inoltre è possibile svolgerlo online tramite piattaforma Zoom o in presenza presso la vostra sede.



Contenuti
 
Direttiva ATEX: Apparecchi NON ELETTRICI destinati alle atmosfere esplosive

09:00 - Registrazione dei partecipanti e presentazione del corso

09:30 - Inizio lezioni
 
  • Scopo delle Direttive Nuovo Approccio
  • Campo di applicazione della Direttiva 2014/34/UE (Direttiva ATEX)
  • Il Decreto di attuazione D.Lgs. 19 Maggio 2016, n. 85: presentazione dei contenuti ed approfondimenti

 

11:30 - Pausa caffè

  • Ruoli e responsabilità (Fabbricante, Organismo Notificato, ...)
  • Introduzione: la filosofia ATEX, i soggetti coinvolti, le novità introdotte
  • Gruppi e categorie
  • Attrezzature, Componenti, Sistemi di Protezione ed Apparecchiature associate, Assiemi


13:00/14.00 - Pausa pranzo

  • Procedure di Valutazione della Conformità per apparecchiature, per assiemi e per i componenti
  • Certificati di Tipo e di Unico Prodotto
  • Marcatura CE e Dichiarazione di Conformità


16:00 - Pausa caffè

  • UNI EN 15198:2008 - Metodologia per la valutazione del rischio di apparecchi e componenti non elettrici destinati a essere utilizzati in atmosfere potenzialmente esplosive
  • UNI EN 1127-1:2008 - Atmosfere esplosive - Prevenzione dell'esplosione e protezione contro l'esposizione - Parte 1: Concetti fondamentali e metodologia
  • UNI CEI EN ISO 80079-36: 2016 - Apparecchi non elettrici destinati alle atmosfere esplosive - Metodi e requisiti di base
  • UNI CEI EN ISO 80079-37: 2016 - Atmosfere esplosive - Parte 37: Apparecchi non elettrici destinati alle atmosfere esplosive - Tipo di protezione non elettrica per sicurezza costruttiva "c", per controllo della sorgente di accensione "b", per immersione in liquido "k".


18:00 - Fine corso



Materiale

 

Ad ogni partecipante saranno fornite una copia del materiale didattico e l'attestato di partecipazione, entrambi in formato digitale.



Costi

 

Per ricevere una quotazione dedicata è sufficiente inviare una richiesta di contatto sui sul sito o inviare una mail a corsi@emtem.com, specificando numero di partecipantiperiodo di svolgimento del corso, un vostro contatto telefonico diretto ed eventuali richieste specifiche.

 

In alternativa puoi telefonarci al numero +39 039 28 48 437 dal lunedì al venerdì, dalle 09.00 alle 18.00 per valutare insieme le vostre esigenze di formazione. 



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Come essere conformi alla Direttiva Macchine



mtm consulting s.r.l. è un'azienda leader nella fornitura di servizi per la Marcatura CE di attrezzature, macchine e impianti che opera sia in Italia che all'Estero.

 

Compliance garantita al 100%! I nostri servizi di consulenza e redazione documentale offrono la garanzia a fabbricanti e utilizzatori di essere conformi a tutti i requisiti legislativi applicabili.

Scorri il menù qui accanto e scopri tutti i servizi nel dettaglio oppure clicca il pulsante qui sotto e contattaci senza impegno per una consulenza dedicata! 

 




Marcatura CE
CONSULENZA

Direttiva Macchine 2006/42/CE: cos’è e a chi si applica

 

La Direttiva Macchine 2006/42/CE è la Direttiva Europea che stabilisce i requisiti essenziali di sicurezza e salute per la progettazione e la fabbricazione delle macchine.

 

È obbligatoria per tutti coloro che vogliono immettere o mettere in servizio una macchina sul mercato europeo, ovvero per:

 

  • Fabbricanti
  • Importatori
  • Mandatari
  • Distributori
  • Utilizzatori

 

Riguarda anche quasi-macchine, impianti e macchine che hanno subito modifiche sostanziali.

 

Obblighi previsti dalla Direttiva

 

Chi è soggetto alla Direttiva 2006/42/CE deve garantire che la macchina:

 

  • Sia progettata in conformità ai Requisiti Essenziali di Sicurezza e Salute (RESS);
  • Disponga di un fascicolo tecnico, completo di valutazione dei rischi;
  • Sia accompagnata dal manuale d'uso e manutenzione, con istruzioni chiare e complete;
  • Rechi la marcatura CE visibile e indelebile;
  • Sia corredata da una Dichiarazione CE di Conformità.

 

Le macchine da non marcare CE

 

Le tue macchine sono state costruite prima di settembre 1996? In questo caso non vanno marcate CE, ma devono comunque essere adeguate a requisiti minimi di sicurezza (Allegato V D.Lgs.81/2008). Visita la pagina dedicata all'argomento.  

 

 

Come ti supporta MTM consulting srl 

 

Affianchiamo le aziende in ogni fase del processo di conformità CE:

 

  • Analisi tecnica del prodotto;
  • Verifica delle normative applicabili;
  • Redazione di documentazione tecnica;
  • Stesura della valutazione dei rischi;
  • Contatto con eventuali organismi notificati.

 

Aggiornamento! Nuovo Regolamento Macchine

 

Nel 2023 è stato pubblicato il nuovo Regolamento Macchine (UE) 2023/1230, che sostituirà la direttiva attuale a partire dal 20 gennaio 2027.

 

Le principali novità sono:

 

  • Il regolamento è immediatamente applicabile in tutti gli Stati membri;
  • Viene introdotta la possibilità di fornire i documenti in formato digitale;
  • Maggiore attenzione a macchine con intelligenza artificiale e cybersecurity;
  • Una nuova e dinamica classificazione delle macchine, che richiede una cerificazione specifica;

 

Fino al 27 Gennaio 2027 resta in vigore la Direttiva 2006/42/CE, ma si consiglia alle aziende di iniziare a conoscere il Nuovo Regolamento per adeguarsi in tempo.

 

Scopri tutto sulla Formazione Nuovo Regolamento Macchine di mtm consulting srl. 

 

Perchè scegliere MTM Consulting? Contattaci! 

 

  • Esperienza pluriennale in conformità CE e direttiva macchine;
  • Consulenza tecnica e normativa completa;
  • Supporto documentale e legale;
  • Servizio su misura, anche in contesti complessi;

 

Affidati a mtm per la marcatura CE della tua macchina. Contattaci senza impegno per conoscere il servizio più adatto a te! 


 

Domande frequenti (FAQ)

 

Cos’è una quasi-macchina?

Una quasi-macchina è un’unità che non può funzionare autonomamente. Deve essere integrata in un'altra macchina per operare. Anche queste sono soggette a requisiti specifici.

 

Serve sempre un organismo notificato?

No, solo per alcune macchine ad alto rischio (Allegato IV). Nella maggior parte dei casi è possibile effettuare l’autovalutazione della conformità.

 

Cosa succede se la macchina non è conforme?

La macchina può essere bloccata o ritirata dal mercato. Il fabbricante rischia sanzioni, danni economici e responsabilità legali.

 

Hai altre domande specifiche sulle tue macchine?

Scopri i servizi di consulenza e verifica documentale 100% online per chiarire ogni dubbio in modo rapido ed efficace. 

 

Marcatura CE
CONSULENZA

Requisiti di sicurezza per le macchine costruite prima del 1996

 

Le macchine costruite prima del 21 settembre 1996, data in cui la Direttiva Macchine è stata recepita in Italia, non sono soggette all’obbligo di marcatura CE.

 

Tuttavia, per poter essere utilizzate nei luoghi di lavoro, devono comunque rispettare i requisiti minimi di sicurezza stabiliti dalla normativa italiana.

 

Il riferimento normativo è l’Allegato V del Decreto Legislativo 81/2008, che definisce le condizioni minime da rispettare per garantire la sicurezza dei lavoratori che operano su macchinari di vecchia costruzione.

 

Cosa prevede l’Allegato V del D.Lgs. 81/2008

 

Le macchine costruite prima del 1996 devono rispettare i requisiti minimi di sicurezza definiti nell’Allegato V del D.Lgs. 81/2008. In particolare, è obbligatorio:

 

  • garantire la sicurezza nell’utilizzo, anche in base ai rischi specifici presenti;
  • adeguare le macchine non conformi agli standard richiesti;
  • fornire istruzioni d’uso, documentazione tecnica e procedure operative aggiornate.

 

Obblighi per l’azienda: come adeguarsi e perchè

 

Per essere conformi all’Allegato V, le aziende devono:

 

  1. Valutare i rischi: analizzare i pericoli legati all’uso previsto e improprio delle macchine.
  2. Intervenire tecnicamente: implementare o aggiornare dispositivi di sicurezza (ripari, pulsanti di emergenza, sistemi di arresto ecc.).
  3. Formare il personale: istruire gli operatori su uso corretto e nuove misure adottate.
  4. Gestire la documentazione: predisporre fascicoli tecnici con valutazione dei rischi, modifiche eseguite, istruzioni operative e di manutenzione.

 

Usare macchine non conformi significa esporre i lavoratori a gravi rischi e l’azienda a violazioni di legge. Senza adeguamento si rischiano:

 

  • Sanzioni da parte degli enti di controllo
  • Blocco delle attività produttive
  • Responsabilità civili e penali in caso di incidenti

 

Il supporto di MTM Consulting srl

 

MTM Consulting srl accompagna le aziende nell’adeguamento delle macchine costruite prima del 1996, offrendo:

 

  • Sopralluoghi tecnici in sede
  • Valutazione dei rischi dedicata
  • Soluzioni di adeguamento su misura
  • Formazione degli operatori
  • Preparazione della documentazione obbligatoria

 

Verifica la conformità delle tue macchine con un partner esperto. Contattaci senza impegno e ricevi un preventivo personalizzato.

 

 

Domande frequenti (FAQ)

 

Le macchine costruite prima del 1996 devono essere marcate CE?

No. Se sono state immesse sul mercato prima del 21 settembre 1996, non sono soggette all’obbligo di marcatura CE. Tuttavia, devono comunque rispettare i requisiti minimi di sicurezza previsti dall’Allegato V del Decreto Legislativo 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza).

 

Cosa succede se una macchina “non CE” non viene adeguata?

Se una macchina costruita prima del 1996 non è conforme ai requisiti minimi di sicurezza, non può essere utilizzata. L’azienda rischia sanzioni amministrative e, in caso di infortunio, può incorrere in responsabilità civili e penali.

 

Chi è responsabile dell’adeguamento delle macchine “non CE”?

Il datore di lavoro è responsabile di garantire che tutte le macchine e attrezzature utilizzate siano sicure e conformi alla normativa vigente. Questo vale anche per le macchine non soggette a marcatura CE.

 

È possibile continuare a usare una macchina costruita prima del 1996?

Solo se è conforme ai requisiti minimi di sicurezza dell’Allegato V del D.Lgs. 81/2008. In caso contrario, la macchina deve essere adeguata con interventi tecnici o sostituita. L’utilizzo di macchine non conformi è vietato e comporta gravi rischi per la sicurezza e conseguenze legali per l’azienda.

 

Hai altre domande specifiche sulle tue macchine?

Scopri i servizi di consulenza e verifica documentale 100% online per chiarire ogni dubbio in modo rapido ed efficace. 

 

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Cos'è la Direttiva ATEX?

 

La Direttiva ATEX disciplina l’utilizzo di macchine, impianti e attrezzature in ambienti classificati come a rischio esplosione. Il nome deriva dal francese Atmosphères Explosibles e comprende in realtà due direttive europee complementari:

 

1. La Direttiva 2014/34/UE

 

Stabilisce i requisiti essenziali di sicurezza per la progettazione, la costruzione e la commercializzazione di apparecchiature destinate a zone ATEX. Si applica a fabbricanti, importatori, distributori e mandatari.

 

2. La Direttiva 99/92/CE

 

Regola la protezione della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi in cui possono formarsi atmosfere esplosive. Si rivolge a datori di lavoro e gestori degli ambienti di lavoro.

 

Chi deve conformarsi ATEX?

 

  • Fabbricanti che producono apparecchi destinati ad ambienti ATEX;
  • Importatori e distributori in area UE;
  • Utilizzatori quando installano o modificano gli impianti.

 

Classificazione delle zone e categorie di protezione ATEX

 

Gli ambienti a rischio esplosione sono classificati in Zone ATEX (Zona 0, 1, 2 per gas; Zona 20, 21, 22 per polveri).

 

A seconda della zona in cui si trovano, le macchine devono soddisfare i requisiti di una specifica categoria di protezione, che definisce le misure e procedure di sicurezza di cui necessita la macchina per ottenere la conformità ATEX.

 

Come ti supporta MTM Consulting srl

 

L'attività di consulenza ATEX comprende tutte le fasi necessarie a raggiungere la conformità ATEX della tua macchina. In particolare, i nostri servizi includono: 

 

  • Analisi preliminare ed eventuale sopralluogo;
  • Stesura della valutazione dei rischi ATEX e del fascicolo tecnico;
  • Redazione del manuale d’uso e manutenzione;
  • Fornitura del facsimile della Dichiarazione di Conformità;
  • Fornitura del facsimile della Targa CE;
  • Progettazione dei sistemi di controllo della produzione;
  • Supporto nella relazione con eventuali organismi notificati;
  • Formazione Direttiva ATEXcorsi modulari per tecnici, installatori e operatori, online o in presenza. 

 

Contattaci ora per una consulenza e ricevi un preventivo su misura.

 

 

Domande frequenti (FAQ)

 

Quando si applica la direttiva ATEX?

La Direttiva ATEX si applica quando si utilizzano apparecchiature in ambienti dove esiste il rischio di atmosfere esplosive, come impianti chimici, farmaceutici, mulini, industrie alimentari, etc. È obbligatoria per tutte le aziende che immettono sul mercato o utilizzano macchinari in ambienti classificati come zone ATEX.

 

Chi deve eseguire la zonizzazione ATEX di un ambiente di lavoro?

Il datore di lavoro ha l’obbligo di far valutare il rischio di esplosione in azienda. MTM Consulting srl fornisce supporto tecnico e redige il Documento di Classificazione delle Aree, obbligatorio per legge.

 

Cosa succede se una macchina viene spostata in una zona ATEX diversa da quella per cui è marcata?

Se cambia la classificazione della zona ATEX in cui si trova, la macchina deve essere rivalutata per verificare se la sua categoria di protezione è adeguata alla nuova zona. In caso contrario, la macchina va adattata o aggiornata e la sua marcatura CE deve riflettere il nuovo contesto operativo.

 

Come posso sapere in quale zona ATEX va installata una macchina?

Prima di installare una macchina in un ambiente potenzialmente esplosivo, è necessario identificare correttamente la zona ATEX in cui si troverà a operare. Questa classificazione è fondamentale per scegliere apparecchiature adeguate e conformi alla Direttiva 2014/34/UE.

 

Se non conosci la classificazione della zona ATEX in cui installerai la tua macchina, MTM Consulting srl può supportarti con:

  • La valutazione del rischio di esplosione;

  • La redazione del Documento di Classificazione delle Aree, in conformità con il D.Lgs. 81/2008.

 

 

Marcatura CE
CONSULENZA

Servizio MTM: Helpdesk per la Marcatura CE 

 

MTM Consulting srl offre un servizio Helpdesk dedicato alla Direttiva Macchine, pensato per garantire supporto tecnico rapido, efficiente e flessibile.

È disponibile in due modalità: pay-per-use o in abbonamento oppure per adattarsi a ogni esigenza.

 

Helpdesk Pay-per-use: supporto tecnico senza vincoli

 

Con il servizio pay-per-use puoi ottenere assistenza specialistica su richiesta, senza impegni continuativi. Direttamente dal portale dedicato, puoi:

 

  • Prenotare video-consulenze con i nostri tecnici, inviando in anticipo domande e documenti utili per ricevere risposte puntuali e mirate durante la call;

 

  • Richiedere la verifica di conformità alla Direttiva Macchine per:
    • Dichiarazione di Conformità
    • Manuale d’uso e manutenzione
    • Fascicolo tecnico completo

 

Per scoprire di più o prenotare una consulenza, visita il nostro portale cliccando qui sotto. Per supporto o domande sull’acquisto: helpdesk@emtem.com o +39 039 28 48 437.

 

  

 

Helpdesk in abbonamento: supporto continuo e aggiornamento normativo

 

Con il servizio in abbonamento, hai a disposizione un tecnico senior per tutto l’anno, con risposte garantite e aggiornamenti costanti sulla normativa. Il pacchetto comprende:

 

  • Quesiti illimitati via email sulla Direttiva 2006/42/CE, tramite un indirizzo dedicato
  • Risposta entro 48 ore, sempre da un tecnico esperto
  • Aggiornamenti scritti su modifiche normative, con data di entrata in vigore, analisi e impatto operativo

 

Contattaci tramite il pulsante qui sotto per ricevere maggiori informazioni e attivare l’abbonamento. Ricorda di indicare il numero di account Helpdesk che volete attivare.

  

Marcatura CE
CONSULENZA

Servizio MTM: Ispezione macchine di nuova acquisizione

 

Garantire la conformità normativa delle macchine appena acquistate è essenziale per la sicurezza, la produttività e la protezione da responsabilità legali. MTM Consulting srl offre un servizio specifico per verificare fin da subito il rispetto degli standard richiesti.

 

Cosa prevede il servizio

 

Il nostro supporto per le macchine di nuova acquisizione comprende:

 

  • Ispezione tecnica in sede: i nostri esperti esaminano le macchine per verificarne la rispondenza alle normative applicabili.
  • Report dettagliato: riceverai una documentazione completa con osservazioni tecniche, eventuali non conformità riscontrate e indicazioni per l’adeguamento.

 

Su richiesta, forniamo anche supporto in fase di progettazione o acquisto, per garantire la conformità già dalle prime fasi.

 

Perché scegliere MTM Consulting srl

 

  • Esperienza ventennale nella Marcatura CE di macchine e impianti industriali e nella consulenza tecnica per le aziende.
  • Prevenzione dei rischi: riduci la possibilità di sanzioni, blocchi produttivi e infortuni.
  • Soluzioni personalizzate: adattiamo ogni intervento alle reali esigenze operative della tua azienda. 

 

Affidati alla nostra competenza per mettere in sicurezza il tuo investimento.
Contattaci per una consulenza su misura.

 

 

Marcatura CE
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Cos’è la Direttiva PED

 

La Direttiva PED (2014/68/UE) è la normativa europea che disciplina la progettazione, costruzione e valutazione di conformità di attrezzature a pressione e insiemi soggetti a pressione superiore a 0,5 bar.

 

Si applica a un’ampia gamma di prodotti, tra cui:

 

  • Recipienti in pressione
  • Scambiatori di calore
  • Caldaie, tubazioni, valvole, accessori di sicurezza
  • Insiemi di apparecchiature interconnesse

 

La direttiva impone al fabbricante di valutare il livello di rischio dell’apparecchiatura, considerando l’energia immagazzinata e il potenziale pericolo in caso di guasto.

 

In base a parametri come pressione, volume, fluido utilizzato e categoria di pericolo, l’attrezzatura viene classificata in una categoria e sottoposta al corretto modulo di valutazione CE.

 

Come può aiutarmi MTM Consulting srl con la Direttiva PED

 

MTM Consulting srl affianca fabbricanti, importatori e operatori del settore nella valutazione, progettazione e marcatura CE di attrezzature a pressione conformi alla Direttiva PED (2014/68/UE).

 

Ci occupiamo di:

 

  • Identificare la categoria PED dell’attrezzatura in base ai parametri tecnici (pressione, volume, fluido);
  • Individuare il modulo di valutazione CE corretto;
  • Predisporre la documentazione tecnica completa (valutazione dei rischi, fascicolo tecnico, manuale istruzioni);
  • Fornire i facsimili della Dichiarazione CE di Conformità e della Targa CE;
  • Supportare la progettazione dei sistemi di controllo della produzione;
  • Gestire i rapporti con eventuali Organismi Notificati, se richiesti dalla categoria.

 

Scrivici subito per una consulenza PED e ricevi il tuo preventivo su misura. 

 

 

Domande frequenti (FAQ)

 

A quali prodotti si applica la Direttiva PED?

La Direttiva PED si applica a tutte le attrezzature o insiemi soggetti a pressione massima ammissibile (PS) superiore a 0,5 bar, tra cui recipienti, tubazioni, valvole, scambiatori, generatori di vapore e accessori di sicurezza.

 

Chi è obbligato a rispettare la Direttiva PED?

Tutti i fabbricanti, ma anche importatori, rappresentanti autorizzati e distributori che immettono sul mercato europeo un’attrezzatura a pressione devono garantire la conformità ai requisiti della Direttiva PED.

 

Come si determina la categoria PED di un’attrezzatura?

La classificazione dipende da fattori come:

  • tipo di fluido (gas o liquido, pericoloso o meno);
  • pressione massima (PS);
  • volume o diametro nominale;
  • posizione nell’impianto.

In base a questi parametri, l’attrezzatura rientra in una delle categorie PED (da I a IV).

 

Marcatura CE
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Cos’è la marcatura CE per dispositivi medici

 

All’interno dell’Unione Europea, i dispositivi medici devono essere sottoposti a una valutazione di conformità, per garantire che rispettino i requisiti essenziali di sicurezza e prestazione previsti dal Regolamento (UE) 2017/745.

 

La valutazione di conformità prevede:

 

  • L’adeguamento del sistema di gestione della qualità ai requisiti della norma ISO 13485;
  • La redazione della documentazione tecnica (fascicolo tecnico), che raccoglie tutte le evidenze e i documenti necessari a dimostrare la conformità del dispositivo al regolamento, inclusa l’idoneità alla marcatura CE.

 

In base alla classe del dispositivo, il processo può prevedere:

 

  • la certificazione da parte di un Organismo Notificato, oppure
  • un’autocertificazione per dispositivi di classe I, nel rispetto delle norme tecniche applicabili.

 

Documentazione richiesta per la Conformità

 

Per risultare conforme al Regolamento (UE) 2017/745, la documentazione tecnica del dispositivo medico deve includere:

 

  • Identificazione del dispositivo (es. codice UDI);
  • Descrizione, configurazioni e accessori;
  • Destinazione d’uso;
  • Etichettatura e istruzioni per l’uso;
  • Informazioni su progettazione e fabbricazione;
  • Gestione del rischio;
  • Verifica, convalida e dimostrazione della conformità ai requisiti di sicurezza e prestazione;
  • Piano di sorveglianza post-commercializzazione.

 

Cosa fa MTM Consulting srl

 

MTM Consulting srl affianca fabbricanti e operatori del settore nella redazione e organizzazione della documentazione tecnica necessaria alla marcatura CE di dispositivi medici, secondo il Regolamento 2017/745.

 

L’attività comprende:

 

  • Supporto nella strutturazione del fascicolo tecnico in linea con il regolamento;
  • Assistenza nella gestione documentale e nella classificazione del dispositivo;
  • Verifica della conformità ai requisiti normativi;
  • Consulenza nella preparazione alla valutazione di conformità, sia per autocertificazione sia per organismi notificati.

 

MTM Consulting srl è a tua disposizione per fornirti supporto completo nella preparazione della documentazione richiesta dal Regolamento (UE) 2017/745.

Per ricevere una consulenza dedicata, puoi contattarci cliccando il bottone qui sotto. 

 

 

Domande frequenti (FAQ)

 

Chi è responsabile della marcatura CE di un dispositivo medico? 

Il fabbricante del dispositivo medico è responsabile della marcatura CE. Questo significa che è il fabbricante che deve assicurarsi che il dispositivo soddisfi tutti i requisiti del regolamento e che apponga correttamente la marcatura CE. 

 

Serve sempre un organismo notificato per la marcatura CE di un dispositivo medico?

No. I dispositivi medici di classe I possono essere autocertificati dal fabbricante. Per le altre classi è necessaria la valutazione di conformità da parte di un Organismo Notificato.

 

A cosa serve la norma ISO 13485?

La norma ISO 13485 definisce i requisiti del sistema di gestione della qualità per i fabbricanti di dispositivi medici. È obbligatoria per la marcatura CE in molte situazioni, soprattutto se coinvolge un organismo notificato.

 

Cosa succede se la documentazione non è conforme al regolamento?

Il dispositivo non può essere marcato CE e non può essere immesso sul mercato. Il fabbricante è esposto a sanzioni e responsabilità legali.

 

Marcatura CE
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Cos’è la Direttiva ErP

 

La Direttiva ErP (2009/125/CE) dell’Unione Europea stabilisce requisiti minimi di progettazione ecocompatibile per i prodotti connessi all’energia, al fine di migliorarne l’efficienza energetica e ridurre l’impatto ambientale.

 

Per “prodotti connessi all’energia” si intendono:

 

  • Apparecchiature che consumano energia per funzionare
  • Dispositivi che generano, trasferiscono o misurano energia
  • Prodotti che, pur non consumando energia direttamente, influenzano il consumo energetico

 

Essendo una direttiva di prodotto, come quelle Macchine, ATEX e PED, impone al fabbricante l’obbligo di:

 

  • Garantire la conformità del prodotto ai requisiti di progettazione ecocompatibile
  • Apporre la marcatura CE
  • Includere la conformità alla Direttiva ErP nella Dichiarazione di Conformità
  • Redigere un fascicolo tecnico documentale

 

Per ogni categoria di prodotto soggetta, viene emanata una Misura di Esecuzione (tramite regolamento europeo) che definisce:

 

  • Requisiti minimi di efficienza energetica
  • Prestazioni
  • Impiego di materiali
  • Obblighi informativi e istruzioni all’utente

 

Cosa fa MTM Consulting srl per i tuoi prodotti ErP

 

MTM Consulting srl affianca fabbricanti, importatori e distributori nella marcatura CE dei prodotti soggetti alla Direttiva ErP, offrendo supporto tecnico, normativo e documentale.

 

In particolare, forniamo:

 

  • Valutazione del ciclo di vita del prodotto;
  • Elaborazione del profilo ecologico quantificato;
  • Analisi di scenari progettuali alternativi, evidenziando le soluzioni migliorative in termini ambientali ed energetici;
  • Predisposizione della documentazione tecnica richiesta dalla misura di esecuzione applicabile;
  • Attuazione del sistema di gestione interno;
  • Stesura della Dichiarazione di Conformità CE;
  • Supporto per la traduzione della documentazione nella lingua del paese di destinazione;

 

Contattaci oggi stesso e scopri come possiamo esserti d'aiuto, con soluzioni e preventivi su misura. 

 

 

Domande frequenti (FAQ)

 

Cosa sono i prodotti ErP?

Sono apparecchiature che consumano energia, la generano, la misurano o la influenzano indirettamente. La Direttiva ErP ne regola la progettazione per migliorarne l’efficienza e ridurne l’impatto ambientale.

 

Cosa sono le Misure di Esecuzione?

Sono regolamenti europei specifici che stabiliscono, per ogni categoria di prodotto ErP, i requisiti minimi in termini di prestazioni energetiche, materiali, etichettatura e informazioni all’utente.

 

È obbligatoria la marcatura CE per i prodotti ErP?

Sì. I prodotti rientranti nella Direttiva ErP devono essere conformi alla relativa Misura di Esecuzione, riportare la marcatura CE e includere la Direttiva 2009/125/CE nella dichiarazione di conformità.

 

Che documenti servono per dimostrare la conformità ErP?

È necessario predisporre un fascicolo tecnico contenente i dati progettuali, il profilo ecologico, l’analisi degli scenari e le prove che dimostrano il rispetto della Misura di Esecuzione applicabile.

 

Marcatura CE
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Cos’è il Regolamento UE 305/2011

 

Il Regolamento Prodotti da Costruzione (UE 305/2011) stabilisce le condizioni per l’immissione e la libera circolazione sul mercato europeo dei prodotti destinati a essere parte permanente di un’opera di costruzione, sia essa un edificio o un’opera di ingegneria civile.

 

Il regolamento fissa requisiti minimi per garantire che i prodotti immessi sul mercato siano sicuri e forniscano informazioni chiare e affidabili agli utilizzatori. I criteri riguardano:

 

  • Resistenza meccanica e stabilità;
  • Sicurezza in caso di incendio;
  • Igiene e salute;
  • Sicurezza d’uso;
  • Protezione contro il rumore;
  • Risparmio energetico;
  • Uso sostenibile delle risorse naturali.

 

Per essere conformi, i prodotti devono rispettare procedure precise. Il fabbricante è tenuto a:

 

  • Redigere la Dichiarazione di Prestazione (DoP), assumendosi la responsabilità delle prestazioni dichiarate;
  • Effettuare la marcatura CE del prodotto;
  • Verificare e attestare la costanza della prestazione;
  • Garantire la tracciabilità del prodotto per eventuali richiami.

 

Cosa fa MTM Consulting srl per i tuoi prodotti da costruzione

 

MTM Consulting srl assiste fabbricanti, importatori e rivenditori nella gestione dell’intero processo di marcatura CE dei prodotti da costruzione, in conformità al Regolamento UE 305/2011.

 

In particolare, offriamo supporto per:

 

  • Progettazione e implementazione dei sistemi di controllo della produzione
  • Gestione dei rapporti con Laboratori di prova e Organismi Notificati
  • Redazione del Manuale d’uso e manutenzione
  • Traduzione della documentazione tecnica nelle lingue richieste

 

MTM Consulting srl ti supporta in tutte le fasi della conformità al Regolamento 305/2011. Contattaci per una consulenza dedicata. 

 

 

Domande frequenti (FAQ)

 

Cosa si intende per prodotto da costruzione?

Qualsiasi prodotto realizzato per essere incorporato in modo permanente in edifici o opere civili: materiali strutturali, isolanti, infissi, elementi prefabbricati, ecc.

 

Cos’è la Dichiarazione di Prestazione (DoP)?

È un documento obbligatorio che descrive le prestazioni del prodotto da costruzione in relazione alle caratteristiche essenziali, assumendo la responsabilità delle informazioni fornite.

 

La marcatura CE è obbligatoria per i prodotti da costruzione?

Sì. Il Regolamento UE 305/2011 richiede che ogni prodotto coperto da norma armonizzata o ETA venga marcato CE prima dell’immissione sul mercato europeo.

 

Cosa succede in caso di mancata conformità?

Il prodotto può essere ritirato dal mercato e il fabbricante può incorrere in sanzioni. È fondamentale garantire la tracciabilità e il rispetto dei requisiti CE.

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LA MARCATURA UKCA DI MACCHINE E QUASI MACCHINE

 

 

AGGIORNAMENTO!

 

Maggio 2024, Il Governo Britannico annuncia che continuerà a riconoscere la marcatura CE a tempo indeterminato per gran parte dei prodotti, tra cui macchine e quasi macchine. Per maggiori informazioni in merito consultate la pagina qui sotto o l’articolo dedicato.

 

 

Con l’ufficializzazione della Brexit a inizio 2020, la Gran Bretagna ha smesso di far parte dell’Unione Europea e, di conseguenza, di riferirsi agli standard di Conformità di prodotto Comunitari. La marcatura CE viene quindi sostituita con la nuova marcatura UKCA.

 

Dal momento in cui è entrata in vigore il 1° gennaio 2021, il governo britannico ha però continuato a riconoscere temporaneamente anche la marcatura CE per la maggior parte dei prodotti, comprese le macchine, fissando la data di transizione definitiva al 1° gennaio 2025.

 

Con l’emanazione lo scorso 23 maggio del “Product Safety and Metrology etc. (Amendment) Regulations 2024da parte del Governo Britannico, questo temporaneo affiancamento di marcature sembra invece destinato a perdurare a tempo indeterminato. 

 

Dal 1° ottobre 2024, non solo sarà possibile continuare a immettere macchine marcate CE sul mercato britannico, ma sarà introdotta anche la cosiddetta “fast-track”, procedura che consentirà di applicare la marcatura UKCA anche laddove il prodotto sia stato realizzato in conformità ai requisiti di sicurezza e secondo le procedure di conformità delle direttive europee. In questo caso, il fabbricante potrà utilizzare e commercializzare i propri prodotti semplicemente apponendo la marcatura UKCA fisicamente al prodotto e redigendo una dichiarazione di conformità del Regno Unito.

 

Rimangono immutate le responsabilità per il soggetto importatore all’interno del territorio UK e la necessità, per il fabbricante, di predisporre la documentazione necessaria (fascicolo tecnico, manuale, ecc.) in lingua inglese. Inoltre, laddove i prodotti rientrano in più normative, è possibile utilizzare una combinazione di procedure di valutazione della conformità UKCA e CE.

 

Tale flessibilità di utilizzo delle marcature CE e UKCA non è valida per alcuni prodotti, come ad esempio i dispositivi medici e i prodotti da costruzione. 

 

È inoltre bene tenere a mente che: 

 

      se si importa in UE una macchina prodotta in Gran Bretagna è necessario marcarla CE, dato che la marcatura UKCA non è riconosciuta dall'Unione Europea;

      l'Irlanda del Nord (Ulster) fa eccezione e mantiene da sempre in vigore la marcatura CE e il riferimento agli standard dell'Unione.

 

In mtm consulting srl seguiamo attentamente lo sviluppo della marcatura UKCA per macchine e impianti sin dai suoi albori, per aiutare le aziende a restare al passo con le ultime novità. er saperne di più o ricevere una consulenza dedicata in materia non esitate a contattarci!

 

Marcatura CE
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IMPORTAZIONE EXTRA-UE DI MACCHINE E QUASI MACCHINE

 

L'importazione di macchine da mercati esterni all'Unione Europea, come ad esempio dalla Cina, è una pratica sempre più diffusa, sia per motivi di costo che per l'acquisizione di macchinari non disponibili sul mercato comunitario. 

 

Per svolgere in modo sicuro l’importazione dai paesi Extra UE è essenziale conoscere le normative comunitarie e applicarle in modo corretto, per non incorrere in spiacevoli contrattempi in Dogana. 

 

Nel caso specifico delle macchine, affinché possano essere immesse sul mercato comunitario o messe in servizio in territorio UE – e quindi anche in Italia –  devono essere dotate di marcatura CE e devono essere accompagnate dalla documentazione obbligatoria richiesta, in conformità con la Direttiva Macchine 2006/42/CE e con altre eventuali direttive comunitarie applicabili a prescindere che siano state fabbricate all'interno o all'esterno dell'UE.

 

È inoltre importante sottolineare che, quando il fabbricante delle macchine non è residente nella Comunità Europea, l'importatore ha specifiche responsabilità correlate all'immissione sul mercato della macchina. Pertanto, risulta evidente l'importanza di valutare attentamente le macchine e la relativa documentazione prima di procedere all'importazione.

 

La nostra consulenza: mtm consulting srl

 

Per garantire una corretta valutazione delle macchine e della loro conformità alle direttive e ai regolamenti applicabili, mettiamo a disposizione la nostra esperienza ventennale nel settore della sicurezza e conformità di macchine e quasi-macchine in UE, offrendo un servizio di consulenza specifico che fornisca all’importatore un quadro chiaro dello stato di conformità documentale prima di procedere con l’importazione.   

 

Nello specifico, il servizio comprende: 

 

✓     la valutazione documentale completa delle macchine;

✓     la stesura di un report tecnico che attesta lo stato di conformità alle direttive e regolamenti applicabili;

 

Vuoi saperne di più? Contattaci cliccando il pulsante qui sotto! 

 

 

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b) le categorie di dati personali in questione;
c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
g) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.
2. Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, l'interessato ha il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento.
3. Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori copie richieste dall'interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa dell'interessato, le informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune.
4. Il diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.

9. Revoca del consenso

Con riferimento all’art.6 del GDPR l’interessato può revocare in qualsiasi momento il consenso prestato senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.

10. Processi decisionali automatizzati

Il Titolare non effettua trattamenti che consistono in processi decisionali automatizzati sui dati trattati.

11. Estremi identificativi del Titolare

Il Titolare dei suddetti Trattamenti è 
mtm consulting s.r.l. s.u.
Via L. Ariosto 10, 20900 Monza (MB), 
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secondo Art. 13 - Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e Art. 13 - D.Lgs. n. 196/03

mtm consulting s.r.l. s.u. (in seguito, “Titolare”), con sede legale in Via L. Ariosto 10, 20900 Monza (MB), P.iva 02994950968, Tel. (+39)0392848437, e-mail: info@emtem.com, in qualità di Titolare del trattamento, La informa ai sensi dell’art. 13, Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) e dell’art. 13, D.Lgs. n. 196/03 (in seguito “Codice Privacy”) che i Suoi dati saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti:

1. Origine, finalità e modalità del trattamento cui sono destinati i dati

I dati personali trattati sono quelli da Lei forniti volontariamente:
a) per l’iscrizione alla newsletter inserendo la Sua e-mail nell’apposito campo sul sito web,
b) per la richiesta di maggiori informazioni compilando gli appositi campi sul sito web,
c) in occasione dell’invio del curriculum tramite la pagina dedicata sul sito web,
e verranno trattati esclusivamente per, rispettivamente,
a) inviarle periodicamente la newsletter informativa contenente anche materiale informativo, anche a contenuto commerciale/promozionale, dei prodotti, delle iniziative e degli eventi della nostra Società;
b) risponderLe relativamente al quesito inserito sulla pagina dedicata del sito web,
c) seguire le finalità connesse alla valutazione e alla selezione dei candidati.

I Suoi Dati Personali sono trattati esclusivamente a fronte del consenso rilasciato tramite specifica applicazione della spunta prevista sulla pagina del sito web in accordo a quanto richiesto dall’Art. 6 paragrafo 1 del GDPR.

2. Modalità del trattamento

Il Trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la Sua riservatezza ed i Suoi diritti ed avverrà mediante strumenti e secondo procedure aziendali idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza. 
Le modalità di Trattamento dei dati a Lei riferibili prevederanno l'utilizzo di strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate.
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato secondo le operazioni indicate all’art. 4 punto 2) del GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento, modifica, estrazione, consultazione, uso, cancellazione e distruzione dei dati. 

3. Esclusivamente per quanto riferito al punto c) - Categorie particolari di dati personali trattati 

Tra i dati raccolti potrebbero essere presenti dati personali rientranti nelle categorie particolari, di cui all’Art. 9, paragrafo 1 del GDPR, quali dati personali che rivelano l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l’appartenenza sindacale nonché dati genetici, dati relativi alla salute e alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona.

Per tale motivo, il trattamento delle categorie di dati sopra indicati è effettuato in accordo a quanto previsto dall’Art. 9, paragrafo 2, lettera a) del GDPR che prevede il consenso esplicito da parte dell’interessato (come indicato al punto 1), al trattamento dei dati personali sopra indicati per le finalità connesse alla valutazione e alla selezione dei candidati.

4. Durata del trattamento

Il Titolare del trattamento conserva e tratta i dati personali per il tempo strettamente necessario ad adempiere alle finalità sopra indicate.
Esclusivamente per quanto riferito al punto c), i dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a 24 mesi dalla loro ricezione o dal loro ultimo aggiornamento.

5. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati

Il conferimento dei dati personali è facoltativo, tuttavia il Suo rifiuto a fornirli o a prestare il consenso al trattamento determinerà unicamente per il Titolare l’impossibilità di trattare i Suoi dati e conseguentemente, di perseguire le finalità indicate al punto 1.

6. Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili.

I suoi dati personali saranno trattati esclusivamente da dipendenti e/o collaboratori del Titolare nominati Responsabili o persone autorizzate al trattamento, nel rispetto di quanto previsto dalla legge anche con riguardo alle misure di sicurezza a protezione e salvaguardia dei Suoi dati.
Il Titolare potrà comunicare i Suoi dati personali a quei soggetti legittimati ad accedervi in forza di disposizioni di legge, regolamenti, normative.
I suoi dati non saranno in alcun modo diffusi.

7. Trasferimento dei dati

Il Titolare del trattamento non trasferirà i Suoi dati personali in paesi terzi o a organizzazioni internazionali. 
Tuttavia, si riserva la possibilità di utilizzare servizi in cloud; nel qual caso, i fornitori dei servizi saranno selezionati tra coloro che forniscono garanzie adeguate, così come previsto dall’art. 46 del GDPR. 

8. Diritti dell’interessato

Con riferimento agli artt. 15 (diritto di accesso), 16 (diritto di rettifica), 17 (diritto alla cancellazione), 18 (diritto alla limitazione del trattamento), 20 (diritto alla portabilità), 21 (diritto di opposizione), 22 (diritto di opposizione al processo decisionale automatizzato) del GDPR e all’art. 7 del Codice Privacy, l’interessato può esercitare i suoi diritti scrivendo al Titolare del trattamento all’indirizzo sopra riportato, oppure a mezzo email, specificando l’oggetto della sua richiesta, il diritto che intende esercitare e allegando fotocopia di un documento di identità che attesti la legittimità della richiesta.
Per Sua comodità, si riporta di seguito il contenuto dell’Art. 15 del GDPR.

Art. 15 Diritti di accesso dell’interessato
1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:
a) le finalità del trattamento;
b) le categorie di dati personali in questione;
c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
g) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.
2. Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, l'interessato ha il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento.
3. Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori copie richieste dall'interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa dell'interessato, le informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune.
4. Il diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.

9. Revoca del consenso

Con riferimento all’art.6 del GDPR l’interessato può revocare in qualsiasi momento il consenso prestato senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.

10. Processi decisionali automatizzati

Il Titolare non effettua trattamenti che consistono in processi decisionali automatizzati sui dati trattati.

11. Estremi identificativi del Titolare

Il Titolare dei suddetti Trattamenti è 
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