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Decreto Minicodice e sicurezza antincendio: novità e chiarimenti
10/02/2022
Dopo gli scorsi articoli riguardanti i decreti Controlli e GSA (te li sei persi? Li trovi QUI e QUI), oggi ci occupiamo del cosiddetto Decreto Minicodice, ultimo dei tre decreti che dal prossimo autunno sostituiranno definitivamente il DM 10 marzo 1998.
Decreto Minicodice, Codice di Prevenzione Incendi e Circolare 16700
Il Decreto Minicodice definisce i criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. In particolare, il suo intento è di allineare i criteri di prevenzione incendi adottati nei luoghi di lavoro con il Codice di Prevenzione Incendi, in modo da omologare e semplificare l’applicazione della legge in materia.
Non si può dunque parlare di uno senza fare riferimento all’altro, tanto che l’8 novembre 2021 la Direzione Centrale per la Prevenzione e Sicurezza Tecnica del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile ha emanato una circolare con i primi chiarimenti in merito a tale , che – come da consuetudine – trovate al link qui sotto, assieme al testo integrale del Decreto.
Decreto Minicodice: cosa cambia?
Sulla base dei documenti fin ora elencati emerge quindi che il Decreto Minicodice individua un unico quadro di regole tecniche applicabili ai luoghi di lavoro, corrispondente e congruente con la normativa di prevenzione incendi e completo rispetto a tutte le casistiche che si possono presentare (articolo 2).
Esso estende infatti il loro campo di applicazione a tutti i luoghi di lavoro non dotati di regole tecniche, e, in particolare, a tutti i luoghi di lavoro che comprendono attività soggette ai controlli di prevenzione incendi (articolo 3).
L’articolo 3, che costituisce il cardine del decreto, si sofferma in particolare sul contenuto fondante del Decreto che fornisce indicazioni per individuare i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio da applicare nello specifico luogo di lavoro. In particolare, evidenzia che:
I criteri per i luoghi di lavoro a basso rischio (come da allegato I).
- Che per i luoghi di lavoro che non ricadono nei commi 1 e 2, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono quelli contenuti nel DM 3 agosto 2015 (articolo 3, comma3).
- Che, qualora il Codice di Prevenzione Incendi lo preveda, è possibile che anche per i luoghi di lavoro a basso rischio venga applicato il DM 3 agosto 2015.
Come da prassi qui sotto alleghiamo la documentazione integrale per eventuali approfondimenti in vista dell’effettiva entrata in vigore del Decreto, prevista come nei casi precedenti ad un anno dalla sua pubblicazione – il 29 Ottobre 2022. Buona lettura!
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Testo integrale Decreto Minicodice + Circolare Direzione Centrale per la Prevenzione e Sicurezza Tecnica del Dipartimento dei Vigili del fuoco