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Gestione della sicurezza antincendio: nuovo decreto per i luoghi di lavoro
27/01/2022

Dopo lo scorso articolo sul Decreto Controlli, oggi presentiamo invece il secondo dei tre Decreti del Ministero dell’Interno in materia di sicurezza e prevenzione antincendio previste dal Testo Unico del 2008 e che vanno a sostituire le disposizioni del 10 Marzo 1998.

 

Emanato il 2 Settembre 2021 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 04 Ottobre 2021, il secondo Decreto riguarda la gestione in esercizio ed in emergenza della sicurezza antincendio sul luogo di lavoro, con indicazioni su formazione, informazione, addetti antincendio e docenti.

 

Questo decreto venne già preceduto da alcuni D.Lgs. antecedenti, come il n.139 dell’8 Marzo 2006 e il Codice di Prevenzione Incendi del 2015, che rimangono comunque in vigore. Tale Decreto non vuole sostituire i criteri generali di sicurezza antincendio stabiliti dalle disposizioni fin qui citate, bensì approfondirne alcuni aspetti tecnici  per proseguire verso quel graduale processo di aggiornamento della normativa antincendio che mira a sganciarsi dai principi del DM del 1998.

 

Riassumiamo di seguito le principali caratteristiche del presente decreto, che come sempre trovate allegato in versione integrale in fondo alla pagina. 

 

A chi si rivolge?

Il D.Lgs. 02/09/2021 si applica ai luoghi di lavoro così come descritti nell’ Art.62 del Testo Unico, mentre per i cantieri temporanei e mobili e le attività a rischio incidente rilevante sono da applicare solo gli aspetti riguardanti la designazione degli addetti antincendio, la formazione e i docenti.

 

Il piano di emergenza: chi deve redigerlo?

Sulla base delle caratteristiche di ciascun luogo di lavoro, l’allegato I del presente decreto definisce le misure da adottare in esercizio e in emergenza. Tali misure vanno inserite all’interno del Piano d’emergenza solo se:

 

1) L’azienda in questione occupa 10 o più lavoratori

2) Si tratta di un luogo di lavoro aperto al pubblico dove è possibile si concentrino 50 o più persone contemporaneamente.

3) E’ un luogo di lavoro che rientra nell’allegato I al DPR del 1° Agosto 2011, n. 151, ossia un’attività per cui è necessaria una SCIA Antincendio.

 

In tutti gli altri casi sono comunque necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio ma è sufficiente riportarle nel documento di valutazione dei rischi o “nel documento redatto sulla base delle procedure standardizzate di cui all'art. 29, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.

 

Formazione e informazione antincendio: come e quando farla?

Il datore di lavoro ha l’obbligo di fornire ai lavoratori un’adeguata informazione e formazione sui “principi di base della prevenzione incendi e sulle azioni da attuare in presenza di un incendio”. Questa formazione va sempre somministrata all’assunzione e aggiornata tempestivamente qualora cambi la conformazione dell’azienda.

 

Il contenuto varia a seconda del tipo di ambiente di lavoro e dal conseguente rischio che ne deriva per il lavoratore, ossia in base alla valutazione dei rischi effettuata. Tuttavia, non può non toccare i seguenti argomenti:

 

1) I rischi di incendio e di esplosione legati all'attività svolta

 

2) I rischi di incendio e di esplosione legati alle specifiche mansioni svolte

 

3) Le misure di prevenzione e di protezione incendi adottate nel luogo di lavoro con particolare riferimento a:

 - L’osservanza delle misure di prevenzione degli incendi e relativo corretto comportamento negli ambienti di lavoro

 - Gli accorgimenti comportamentali correlati agli scenari di emergenza: uso di ascensori, porte etc. 

 - L’ubicazione delle vie d'esodo

 

4) Le procedure da adottare in caso di incendio, ed in particolare informazioni inerenti a:

 - Le azioni da attuare in caso di incendio

 - L’azionamento dell’allarme

 - Le procedure da attuare all’attivazione dell'allarme e di evacuazione fino al punto di raccolta in luogo sicuro

 - La modalità di chiamata dei vigili del fuoco

 

5) I nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze e primo soccorso.

 

6) Il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

 

Come da prassi qui sotto alleghiamo la documentazione integrale per eventuali approfondimenti in vista dell’effettiva entrata in vigore del Decreto, prevista anche in questo caso dopo un anno dalla sua pubblicazione – il 4 Ottobre 2022. Buona lettura!

 



- Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a) , punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
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