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SVILUPPO SOSTENIBILE
24/10/2024
SDGs in Italia nel 2024: il 7° Rapporto ISTAT sugli obiettivi Agenda 2030
A che punto siamo in Italia nel raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile – o Sustainable Development Goals, da cui l'acronimo SDGs – nel 2024? Questa domanda, cruciale per co ...
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SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
10/10/2024
L'importanza della formazione e della verifica nell'utilizzo delle attrezzature di lavoro
La sicurezza sul lavoro è un tema di primaria importanza, specialmente in contesti dove l'uso di vari macchinari e/o e attrezzature è quotidiano. A tal proposito, un recente verdetto del ...
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SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
26/09/2024
Robotica avanzata e intelligenza artificiale: opportunità e rischi per la salute e sicurezza sul Lavoro
L'evoluzione della tecnologia nel contesto lavorativo – soprattutto attraverso l'adozione della robotica avanzata e dell'intelligenza artificiale – ha portato significativi cambiamenti nel ...
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SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
12/09/2024
Esplosioni da polveri: prevenzione e protezione tecnica
Il rischio associato alle esplosioni da polveri rappresenta una minaccia significativa in molte attività industriali, incluse quelle del settore alimentare, tessile, della plastica, dei metalli ...
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MARCATURA CE
25/07/2024
Il nuovo regolamento sulla sicurezza dei prodotti: novità e obblighi degli operatori economici
Dal 13 dicembre 2024, entrerà in vigore il tanto discusso rinnovamento delle disposizioni sulla sicurezza dei prodotti (UE) 2023/988, già pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’U ...
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SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
11/07/2024
Esoscheletri e sicurezza sul lavoro: la nuova norma Uni/Tr 11950 per un utilizzo consapevole
Gli esoscheletri occupazionali sono dispositivi indossabili progettati per assistere e supportare fisicamente i lavoratori durante le attività lavorative, permettendo loro di ridurre lo sforzo ...
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SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
27/06/2024
Rischio macchina: come individuare e valutare carenze nella prevenzione
A chi ci legge ormai è ben noto che per garantire la sicurezza sul luogo di lavoro è essenziale svolgere una corretta valutazione del rischio e adottare misure preventive adeguate che pe ...
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MARCATURA CE
13/06/2024
Macchine e impianti in UK: CE o UKCA? Ultimi aggiornamenti
Come molti dei nostri lettori più fedeli ricorderanno, nel novembre del 2022 il Governo Britannico ha annunciato la proroga dell'obbligo di marcatura UKCA fino al 31 dicembre 2024 per beni, att ...
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SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
23/05/2024
Guida ai dispositivi di protezione individuale per il lavoro con agenti chimici pericolosi
Se è vero che, quando si tratta di sicurezza sul lavoro, prevenire è sempre meglio che curare, ciò vale ancora di più quando si tratta di agenti chimici pericolosi. Ogni gi ...
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SVILUPPO SOSTENIBILE
09/05/2024
Lotta al greenwashing: pubblicata la nuova direttiva UE per un marketing ambientale onesto
Il mondo aziendale è in fermento dopo la pubblicazione della Direttiva 2024/825 che segna una vera e propria svolta nella lotta al greenwashing. Questo provvedimento contiene una lunga black li ...
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SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
18/04/2024
Responsabilità condivisa e sicurezza macchine: una sentenza rilevante per gli imprenditori
In un recente verdetto della IV Sezione penale della Corte di Cassazione, emerge un chiaro messaggio per gli imprenditori e i fornitori del settore delle macchine industriali: la sicurezza deve essere ...
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SVILUPPO SOSTENIBILE
28/03/2024
La sostenibilità ambientale diventa obbligo per le aziende: cosa cambierà per i dirigenti?
Il panorama normativo europeo si prepara a vivere importanti cambiamenti sul piano ambientale: la proposta di direttiva europea del 22 febbraio 2022 sull’obbligo del rispetto dei parametri di so ...
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SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
14/03/2024
Nuovo bando 2023-2024 per finanziamenti a fondo perduto alle imprese: ecco a chi si rivolge e le modalità di accesso
A dicembre 2023, l’INAIL ha pubblicato il nuovo Bando ISI 2023 – 2024 che permette alle imprese italiane di ottenere finanziamenti a fondo perduto da investire in progetti di miglioramento ...
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SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
29/02/2024
Classificazione zone ATEX: cos’è cambiato dal 23 gennaio 2024
A partire dal 23 gennaio 2024, le aziende con zone a rischio esplosione devono aggiornare obbligatoriamente il documento di classificazione dei luoghi per adeguarsi alla nuova normativa vigente. &nbs ...
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SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
15/02/2024
Valutare il sovraccarico biomeccanico: la metodologia check-list OCRA
Come alcuni tra i nostri lettori di vecchia data ricorderanno a maggio 2023 abbiamo condiviso con voi la notizia della recente pubblicazione terzo volume INAIL di schede per la valutazione del rischio ...
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SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
25/01/2024
Come valutare la qualità dell’aria nei luoghi di lavoro
Ormai sappiamo bene che la presenza di condizioni ambientali non ottimali può interferire negativamente con le attività lavorative, portando a maggiori distrazioni, rallentamenti, errori ...
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SVILUPPO SOSTENIBILE
11/01/2024
Emissioni di gas serra in calo: a che punto siamo con gli obiettivi 2030?
Per alleggerire il rientro dalle feste e iniziare con il piede giusto, mtm news inaugura l'anno con una buona notizia: stando al rapporto "Trends and Projections" dell'AEA (Agenzia Europea per l'Ambie ...
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SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
14/12/2023
Aggiornamento Testo Unico 81/2008: le novità di Novembre 2023
Come noto, il D.Lgs. 81/2008 è detto anche “Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro”, poiché unifica e raccoglie tutte le norme vigenti per la tutela della sa ...
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SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
23/11/2023
Esposizione occupazionale al benzene: nuova direttiva cancerogeni e monitoraggio biologico
Il benzene è un idrocarburo aromatico volatile, prodotto dalla combustione di sostanze organiche e presente anche nel petrolio, nella benzina e nel fumo di tabacco. Viene principalmente assorbi ...
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SVILUPPO SOSTENIBILE
09/11/2023
Crescere la consapevolezza della dimensione sociale della sostenibilità
Oggi sempre più persone stanno prendendo coscienza dell'importanza della sostenibilità, che non riguarda più solo l'ambiente, ma anche l'economia e l'intera dimensione sociale. La ...
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SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
26/10/2023
Infortuni e malattie professionali: gli open data Inail del primo semestre 2023
Sappiamo da tempo quanto la sicurezza sul lavoro sia fondamentale per tutelare la salute dei lavoratori e garantire il rispetto delle norme vigenti in materia. Per questo motivo, oltre a discutere di ...
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SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
12/10/2023
La revisione della EN ISO 10218 e i requisiti di sicurezza per i robot
Da quasi cinque anni è in corso la revisione della norma EN ISO 10218 in merito ai requisiti di sicurezza per i robot industriali, la cui versione attuale risale al 2011. Lo scopo è quel ...
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SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
28/09/2023
Nuove tecnologie per la sicurezza nelle segherie
Le nuove tecnologie basate sull'intelligenza artificiale e la robotica avanzata sono ancora inesplorate per la maggior parte delle aziende produttive, ma offrono l'opportunità di innovare e mig ...
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MARCATURA CE
14/09/2023
Sicurezza macchine: l’essenziale per la valutazione e riduzione del rischio
Nel corso degli anni e degli articoli abbiamo più volte ripetuto che la Direttiva Macchine 2006/42/CE richiede ai produttori una valutazione e una riduzione del rischio. Il senso e lo scopo del ...
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SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
27/07/2023
Il Decreto Lavoro 40/2023: novità e modifiche al Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/2008)
Il 5 maggio 2023 è stato pubblicato il Decreto Lavoro n.48/2023 dal titolo “misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro”. Da quel giorno &egr ...
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MARCATURA CE
13/07/2023
Nuovo Regolamento Macchine dell’Unione Europea (Reg. UE 2023/1230): entrata in vigore e principali novità
Dopo anni dalla pubblicazione della prima bozza ufficiale, il 29 Giugno 2023 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il Nuovo Regolamento Macchine 2023/1230, che a ...
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SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
29/06/2023
Come gestire la salute e sicurezza dei lavoratori con i robot collaborativi?
Il continuo e rapido mutamento tecnologico degli ultimi decenni ha visto la comparsa di nuovi strumenti e sistemi di produzione che, assieme a numerosi vantaggi sotto molteplici punti di vista, hanno ...
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SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
25/05/2023
Esplosioni da polvere: rischio, prevenzione e protezione
Come purtroppo molti incidenti ci hanno mostrato negli anni, ogni materiale disperso in aria sotto forma di polvere può provocare, in presenza di un innesco, un’ esplosione.   ...
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SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
11/05/2023
Valutare il sovraccarico degli arti superiori nella piccola industria: le nuove schede INAIL
Come è stato sottolineato dalla campagna “Ambienti di lavoro sani e sicuri. Alleggeriamo il carico!” promossa dall’EU-OSHA, i disturbi muscoloscheletrici – e dunque anch ...
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SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
27/04/2023
Rischio rumore: normativa e valutazione
Il D.Lgs. 81/2008 (ovvero il testo unico per la sicurezza sul lavoro) prevede un ruolo forte di Regioni e Province Autonome per l’attuazione della legge, anche attraverso l’elaborazio ...
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SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
13/04/2023
Rischio chimico e MSDS: le novità del 2023
Le schede di dati di sicurezza (o comunemente dette MSDS, Material Safety Data Sheet) sono quei documenti contenenti tutte le informazioni sulle proprietà fisico–chimiche, tossi ...
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SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
23/03/2023
Manutenzione in sicurezza: la procedura LOTO
Come già detto più volte nel corso dei vari articoli di MTM news, la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature e impianti è importantissima per la tutela della sicurezza neg ...
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MARCATURA CE
09/03/2023
La responsabilità in caso di infortunio su macchina marcata CE
L’articolo di oggi riguarda l’esito della sentenza della Corte di Cassazione Penale n. 44561 del 23 novembre 2022, che ribadisce e definisce le responsabilità e prassi nel caso in c ...
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SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
23/02/2023
Analisi e gestione dei near miss: i fattori di rischio
È detto near miss (in italiano o “mancato infortunio”) un qualsiasi evento correlato al lavoro che, pur avendo in sé le potenzialità di produrre un infortunio, per pur ...
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SVILUPPO SOSTENIBILE
09/02/2023
Carbon footprint: cos’è e perché è importante per le aziende
Il carbon footprint (letteralmente “impronta di carbonio”) è la stima delle emissioni di gas serra causate da un prodotto, servizio, organizzazione, evento o individuo, permettendo ...
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SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
26/01/2023
La conformità delle macchine da imballaggio: guida all’accertamento tecnico
Le macchine da imballaggio sono tra le più diffuse in ambito industriale, in quanto impiegate in molti settori industriali differenti: imballaggio cavi, incartatrici di cioccolatini, fasciatura ...
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SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
12/01/2023
Movimentazione manuale dei carichi: le principali novità della ISO 11228-1:2022
Stando all’allegato XXXIII del Testo Unico per la salute e la sicurezza sul lavoro (D.lgs. 81/2008), per quanto riguarda la prevenzione dei rischi legati alla movimentazione manuale dei carichi ...
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SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
15/12/2022
Scale portatili: caratteristiche e guida ad un utilizzo sicuro
Nonostante le numerose guide e documenti esistenti sull’argomento, la caduta dall’alto dovuta ad un cattivo utilizzo delle scale è ad oggi tra le cause di infortunio più diff ...
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SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
24/11/2022
Tecnologie additive e misure di sicurezza nel settore manifatturiero
Con il temine tecnologie additive s’intendono tutti quei processi che partono da modelli matematici e aggregano materiali secondo la tecnica di sovrapposizione di strati (layer by laye ...
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SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
10/11/2022
Sicurezza delle attrezzature: la classificazione dei trabattelli
L’argomento di oggi riguarda la sicurezza dei trabattelli, a partire dalla nuova guida INAIL dal titolo “Trabattelli. Guida tecnica per la scelta, l’uso e la manutenzione”, pub ...
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SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
27/10/2022
Radiazioni ionizzanti e sicurezza sul lavoro: le figure professionali coinvolte
L’articolo di oggi vede al centro il d.lgs. 101/2020, entrato in vigore lo scorso autunno. Si tratta di un decreto molto vasto che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla pro ...
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SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
13/10/2022
I nuovi decreti antincendio: entrata in vigore e principali novità
In questi giorni stanno entrando in vigore tre importanti Decreti Ministeriali emanati lo scorso anno con lo scopo di rinnovare la gestione della prevenzione incendi all’interno delle aziende. N ...
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MARCATURA CE
22/09/2022
Marcatura CE e dispositivi medici in UE : iter e responsabilità del fabbricante secondo il Reg. 2017/745
Nell'Unione Europea, i dispositivi medici sono soggetti ad una valutazione di conformità per garantire che soddisfino i requisiti essenziali di sicurezza e prestazione.   Tale valutazion ...
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MARCATURA CE
08/09/2022
BREXIT e UKCA: qualche chiarimento
    AGGIORNAMENTO! A Maggio 2024, Il Governo Britannico annuncia che continuerà a riconoscere la marcatura CE a tempo indeterminato per gran parte dei prodotti, tra cu ...
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SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
28/07/2022
Sicurezza e settore tessile: rischi e misure di prevenzione
L'articolo di oggi tratta i pericoli e i rischi specifici del settore tessile e le relative misure di prevenzione specifiche per ogni area.      La fonte in matria è ...
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SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
14/07/2022
La sicurezza dei ponti mobili sviluppabili: la scheda tecnica
La scheda tecnica è quel documento che fa parte della documentazione a corredo dell’attrezzatura di lavoro che ha lo scopo di identificarla e la descriverla per poter: -  ...
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SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
23/06/2022
L’avviamento intempestivo delle macchine: i fattori di rischio
L’articolo di oggi vuole mettere in luce la diffusione di incidenti sul lavoro – spesso gravi o mortali – causati dall’avviamento intempestivo o inopportuno di macchine e attre ...
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MARCATURA CE
09/06/2022
La certificazione acustica e vibratoria delle macchine
L’articolo di oggi si occupa di valutazione e prevenzione dei rischi correlati all’esposizione a rumore e vibrazioni nei luoghi di lavoro.   A tal proposito, un’interessante s ...
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SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
26/05/2022
Attività lavorativa in ambienti confinati: i rischi e le misure preventive
Nonostante i numerosi incidenti avvenuti negli anni, gli spazi confinati continuano ad essere causa di numerosi infortuni gravi e mortali avvenuti in “ambienti sospetti di inquina ...
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SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
12/05/2022
Disturbi muscoloscheletrici sul luogo di lavoro: come prevenirli secondo l’EU-OSHA
Dal 2020 l'Agenzia europea EU-OSHA sta svolgendo una serie di ricerche incentrate sul rapporto tra disturbi muscoloscheletrici (o dms) e attività lavorativa, inserite nell’ambito della ca ...
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SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
28/04/2022
Carrelli industriali e sollevamento di carichi oscillanti: quali norme?
In occasione della Giornata Mondiale per la Sicurezza sul Lavoro, oggi torniamo a parlare del Documento INAIL dal titolo “Apparecchi di sollevamento materiali di tipo mobile. Istruzioni per la p ...
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SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
14/04/2022
L’iter di acquisto e inserimento di una nuova attrezzatura nel proprio ambiente di lavoro
Tra i momenti significativi per la riduzione del rischio sul luogo di lavoro spicca sicuramente la fase di immissione di una nuova macchina in un ambiente di lavoro, in quanto permette di ag ...
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SVILUPPO SOSTENIBILE
24/03/2022
Carbon Credits: come compensare le emissioni di CO2 della tua azienda
L’importanza strategica di prodotti e servizi sostenibili   Oggigiorno la sostenibilità del proprio prodotto o servizio risulta sempre più rilevante, poiché semp ...
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SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
10/03/2022
Inserire le problematiche legate al genere nella valutazione dei rischi
  Per migliorare le condizioni di lavoro delle persone sono necessari sforzi continui ad ogni livello e su ogni fronte.   Tuttavia, in occasione della Giornata Internazionale della Donna ...
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MARCATURA CE
24/02/2022
Regolamento (UE) 2019/1020: cosa cambia per gli importatori
Con l’entrata in vigore del regolamento (UE) 2019/1020, da Luglio 2021 l’importazione di svariati prodotti all’interno dell’Unione Europea è soggetta ad importanti ...
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SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
10/02/2022
Decreto Minicodice e sicurezza antincendio: novità e chiarimenti
Dopo gli scorsi articoli riguardanti i decreti Controlli e GSA (te li sei persi? Li trovi QUI e QUI), oggi ci occupiamo del cosiddetto Decreto Minicodice, ultimo dei tre decreti che dal prossimo autun ...
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SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
27/01/2022
Gestione della sicurezza antincendio: nuovo decreto per i luoghi di lavoro
Dopo lo scorso articolo sul Decreto Controlli, oggi presentiamo invece il secondo dei tre Decreti del Ministero dell’Interno in materia di sicurezza e prevenzione antincendio previste dal Testo ...
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SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
13/01/2022
Decreto Controlli e misure antincendio: La figura del tecnico manutentore qualificato
Nell’ormai noto Testo Unico per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro (o più brevemente D.Lgs. 81/2008) veniva già nominata la prevenzione incendi come funzione di grande i ...
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SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
08/12/2021
Le macchine alimentari sicure: criteri di sicurezza e conseguenze di non conformità
L’argomento di oggi riguarda la sicurezza macchine in ambito alimentare, argomento trattato in modo specifico dal documento INAIL intitolato “L’accertamento tecnico per la sicurezza ...
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SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
24/11/2021
Macchine movimento terra: dalla verifica periodica alla scheda tecnica
L’articolo art.71 prescrive che le attrezzature di lavoro elencate nell’allegato VII siano sottoposte a verifiche periodiche per valutarne lo stato di conservazione e di efficien ...
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SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
10/11/2021
La manutenzione delle attrezzature di lavoro
Le attrezzature di lavoro sono un elemento fondamentale per l’attività lavorativa. Per questo, lavorare in sicurezza vuol dire, tra le altre cose, lavorare con attrezzature a norma di leg ...
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SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
27/10/2021
Nuovi strumenti per la valutazione dello scivolamento e ribaltamento delle scale portatili
Le scale portatili sono attrezzature ampiamente diffuse e utilizzate nell’ambiente di lavoro e nell’ambiente di vita. Tuttavia, pur venendo adoperate da moltissime persone, tali scale ...
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SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
13/10/2021
Microclima: come valutare lo stress termico negli ambienti freddi?
Il metodo IREQ per gli ambienti freddi In merito agli ambienti freddi, la normativa tecnica fa riferimento al metodo IREQ (Insulation REQuired), trattato nella norma UNI EN ISO 11079:2 ...
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SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
23/09/2021
Come valutare la qualità delle procedure di emergenze negli ambienti confinati
Il documento “Linee di indirizzo per la gestione dei rischi derivanti dai lavori in ambienti confinati o a rischio di inquinamento” prodotto nel 2019 e aggiornato nel 2020 dal Consiglio Na ...
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MARCATURA CE
07/07/2021
UTILIZZO IN SICUREZZA DELLE MACCHINE - Guida per le imprese
Gestire adeguatamente tutto il processo che va dall’acquisizione di una macchina, all’installazione, all’uso sicuro e all’eventuale vendita/dismissione può risultare di ...
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SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
23/06/2021
La valutazione del rischio vibrazioni
“L’esposizione professionale a vibrazioni meccaniche può presentare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, se non è correttamente valutata e se non vengono messe ...
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SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
09/06/2021
Infortuni e malattie professionali: i dati Inail del primo quadrimestre 2021
Le denunce di infortunio sul lavoro presentate all’Istituto tra gennaio e aprile sono state 171.870 (-0,3% rispetto allo stesso periodo del 2020), 306 delle quali con esito mortale (+9,3%). In a ...
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SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
26/05/2021
Come valutare la qualità delle procedure di emergenze negli ambienti confinati
Gli aspetti organizzativi e procedurali per la gestione dell’emergenza   Il documento “Linee di indirizzo per la gestione dei rischi derivanti dai lavori in ambienti confinati o a r ...
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SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
12/05/2021
Manutenzione per la sicurezza sul lavoro e la sicurezza nella manutenzione
Vi presentiamo il documento INAIL in merito alla “manutenzione per la sicurezza sul lavoro e la sicurezza nella manutenzione”.   Di seguito il documento per intero.
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SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
14/04/2021
Attrezzature di lavoro: informazione, formazione e addestramento
Il datore di lavoro (art. 71, comma 7, lett. a) “deve prendere le misure necessarie affinché l’uso delle attrezzature di lavoro sia riservato ai lavoratori incaricati per tale compi ...
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SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
31/03/2021
La manutenzione delle attrezzature di lavoro
Le attrezzature di lavoro sono un elemento fondamentale in molte attività lavorative. Il legislatore italiano in diversi articoli del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicu ...
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MARCATURA CE
10/03/2021
Decisione di esecuzione (UE) 2021/377 della commissione del 2 marzo 2021
Di seguito la decisione di esecuzione (UE) 2021/377 della commissione del 2 marzo 2021 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/436 relativa alle norme armonizzate per le macchine redatte a s ...
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SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
24/02/2021
Illustrazioni delle dinamiche infortunistiche in cava, dall’analisi alla prevenzione
Di seguito riportiamo il documento Inail in merito alle “illustrazioni delle dinamiche infortunistiche in cava, dall’analisi alla prevenzione”.   I punti fondamentali del docu ...
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SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
10/02/2021
Il rischio chimico e la fornitura delle schede dei dati di sicurezza
Grazie al Regolamento n. 830/2015 della Commissione del 28 maggio 2015 (modifica del regolamento CE n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle s ...
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SISTEMI DI GESTIONE
27/01/2021
Una guida per sviluppare il documento ex articolo 25 del GDPR
Il GDPR impone ai titolari del trattamento di redigere un documento, che illustri i criteri utilizzati per la protezione dei dati da trattare.   L’articolo 25 del regolamento europeo most ...
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MARCATURA CE
13/01/2021
Aggiornamento Brexit: standard designati nel Regno Unito per i macchinari
In data 1 gennaio 2021, il governo del Regno Unito ha pubblicato un elenco consolidato di standard per i macchinari. Tale documento è da supporto alla normativa sulla fornitura di macchine (sic ...
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SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
16/12/2020
Nuovi strumenti per la valutazione dello scivolamento e ribaltamento delle scale portatili
Le scale portatili sono attrezzature ampiamente diffuse e utilizzate nell’ambiente di lavoro e nell’ambiente di vita.   Vengono adoperate da moltissime persone e comportano rischi e ...
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SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
02/12/2020
La valutazione del microclima
Vi presentiamo di seguito il documento Inail in merito alla “valutazione del microclima”.   Il documento spiega quando l’esposizione al caldo o freddo diventa un fattore di di ...
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SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
18/11/2020
Microclima: come valutare lo stress termico negli ambienti freddi?
Il metodo IREQ per gli ambienti freddi In merito agli ambienti freddi, la normativa tecnica fa riferimento al metodo IREQ (Insulation REQuired), trattato nella norma UNI EN ISO 11079:2007.   Q ...
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MARCATURA CE
04/11/2020
Verifiche periodiche dei forni per le industrie chimiche e affini
Il campo di applicazione e la periodicità delle verifiche L’allegato VII del d.lgs. 81/2008, tra le attrezzature/insieme contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3), prevede c ...
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MARCATURA CE
21/10/2020
Modifica, adeguamento e miglioramento di un'attrezzatura di lavoro
Il processo di modifica, adeguamento e miglioramento presenta fasi comuni alle diverse tipologie di attrezzature di lavoro, come: il controllo dell’efficienza, la manutenzione, o la valutazione ...
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MARCATURA CE
07/10/2020
Manutenzione, controllo e verifica di un'attrezzatura
Il mantenimento del livello di sicurezza garantito al momento dell’immissione sul mercato o messa in servizio di un’attrezzatura di lavoro, risulta essere uno dei principali strumenti per ...
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MARCATURA CE
24/09/2020
Come rendere sicure le macchine usate
L’evoluzione normativa e il problema delle macchine usate La situazione sicurezza delle macchine rispetto al passato è cambiata notevolmente, questo è stato possibile grazie all&r ...
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MARCATURA CE
22/04/2020
Decisione di esecuzione (UE) 2020/480 della commissione del 1 aprile 2020
Di seguito la decisione di esecuzione (UE) 2020/480 della commissione del 1 aprile 2020 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/436 relativa alle norme armonizzate per le macchine redat ...
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MARCATURA CE
25/03/2020
La valutazione del rischio di un'attrezzatura
Nel momento in cui un datore di lavoro sceglie un’attrezzatura deve realizzare la valutazione dei rischi di tale attrezzatura, prendendo in considerazione (d.lgs. 81/08, art. 71):   1. i ...
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MARCATURA CE
26/02/2020
Attrezzature non marcate CE: le scale
Gli infortuni legati all’impiego di scale portatili sono frequenti; questi ultimi derivano principalmente da un utilizzo scorretto, dalla scelta di tipologie di scale non idonee in base alla tip ...
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SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
12/02/2020
Consigli pratici su come prevenire i dolori alla schiena
I disturbi muscoloscheletrici da sovraccarico biomeccanico, il cosiddetto “mal di schiena”, sono molto diffusi nel mondo del lavoro, motivo per cui sono le principali cause di assenza dal ...
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SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
29/01/2020
Lavori in quota: come affrontare cadute e sindromi da sospensione
Le conseguenze delle cadute nei lavori in quota I dispositivi di protezione individuale se utilizzati correttamente riducono i traumi derivanti dalle cadute dall’alto, le quali possono essere c ...
NEWS
MARCATURA CE
15/01/2020
Sorveglianza del mercato nel campo di applicazione della Direttiva Macchine
L’INAIL ha pubblicato il “10° Rapporto sull’attività di sorveglianza del mercato ai sensi del d.lgs. 17/2010 per i prodotti che fanno parte del campo di applicazione della ...
NEWS
SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
04/12/2019
Industrie cartarie: emissioni di polveri e gas pericolosi per la sicurezza
Nell’industria cartaria oltre al rischio incendio derivante dall’impiego di materie prime e dalla natura dei prodotti finiti, sono presenti rischi riguardanti le emissioni di gas combusti ...
NEWS
SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
20/11/2019
Il primo soccorso nei luoghi di lavoro: folgorazioni e ustioni
Per “contatto elettrico diretto” si intende quando il lavoratore entra in contatto con una parte dell’impianto in tensione. Un’analisi operata qualche anno fa dal Sistema di so ...
NEWS
MARCATURA CE
08/11/2019
Decisione di esecuzione (UE) 2019/1863 della commissione del 6 novembre 2019
Di seguito la decisione di esecuzione (UE) 2019/1863 della commissione del 6 novembre 2019 che modifica e rettifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/436 per quanto riguarda il ritiro dei rife ...
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SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
06/11/2019
Rischio chimico e metalmeccanica: ci sono criticità per la sicurezza?
Il convegno “REACH Metalmeccanica, l'applicazione dei Regolamenti REACH e CLP nel comparto metalmeccanico” ha messo in luce alcune criticità presenti nel settore metalmeccanico. &n ...
NEWS
SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
23/10/2019
Rischio caduta: sistema di accesso su fune e sistema di salvataggio
L’art.115 del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008) fa riferimento ai sistemi di protezione individuale dalle cadute nei lavori in ...
NEWS
SISTEMI DI GESTIONE
25/09/2019
Decisione dell’ufficio di presidenza del Parlamento europeo (17 giugno 2019)
Di seguito la decisione dell’ufficio di presidenza del Parlamento europeo del 17 giugno 2019 sulle norme di attuazione relative al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consigl ...
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SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
11/09/2019
Come movimentare e trasportare manualmente i carichi in sicurezza?
La movimentazione e il trasporto manuale dei carichi sulla base delle condizioni ergonomiche e delle caratteristiche dei carichi, possono comportare dei rischi per l’apparato muscolo scheletrico ...
NEWS
SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
31/07/2019
Cosa dice la normativa sulla valutazione dello stress termico da caldo?
La normativa per la valutazione dello stress termico Negli ambienti definiti caldi esistono vincoli inevitabili che impongono uno stato di squilibrio termico nel quale i guadagni energetici superano ...
NEWS
MARCATURA CE
15/07/2019
Decisione di esecuzione (UE) 2019/1202 della commissione (12 luglio 2019)
È stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea la decisione di esecuzione (UE) 2019/1202 della commissione del 12 luglio 2019, relativa alle norme armonizzate su ...
NEWS
SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
03/07/2019
La sicurezza dei transpallet
Per transpallet si intende un carrello elevatore con guidatore a piedi o a bordo dotato di forche e destinato alla movimentazione di merci, non al sollevamento né alla impilatura.   &n ...
NEWS
SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
18/06/2019
Sicurezza nella manutenzione e manutenzione per la sicurezza
L’attività di manutenzione con gli anni è diventata un’attività sempre più complessa, comportando necessariamente una formazione adeguata per i lavoratori. &nb ...
NEWS
SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
08/10/2018
La valutazione del rischio incendio: il D.M 10 marzo 1998 è prossimo alla sua abrogazione e sostituzione
La nuova normativa che definisce i criteri generali di sicurezza e prevenzione in materia antincendio ed evacuazione nei luoghi di lavoro è prossima alla sua emanazione ed entrata in vigore. I ...
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MARCATURA CE
14/09/2018
Sicurezza e affidabilità del sistema di comando della macchina
Nella valutazione dei rischi richiesta dalla Direttiva Macchine 2006/42/CE è di primaria importanza l’analisi della sicurezza e affidabilità del sistema di comando della macchina i ...
NEWS
SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
04/09/2018
Le distanze di sicurezza sulle macchine: aperture in protezioni fisse e distanza barriere fotoelettriche
La distanza di sicurezza tra un’apertura in un riparo e un punto pericoloso, o tra una barriera fotoelettrica e un punto pericoloso, è spesso argomento di dibattito tra fabbricanti e clie ...
NEWS
SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
03/07/2018
Confidenza nell’utilizzo delle macchine
L’utilizzo continuativo e prolungato nel tempo della macchina, da parte dell’operatore, fa maturare, in quest’ultimo, una certa confidenza legata allo stesso utilizzo della macchina ...
NEWS
SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
13/06/2018
La Valutazione del Rischio di Esposizione ad Agenti Biologici nelle aziende produttive
L’INAIL ha reso disponibile nell’anno 2017 un applicativo software per la valutazione del rischio biologico presso gli ambienti sanitari. Le attività svolte nei servizi sanitari (os ...
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SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
12/04/2018
La scelta e l’uso dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)
I Dispositivi di Protezione Individuale, oggetto del nuovo Regolamento (UE) 2016/425 che sostituisce la direttiva 89/686/CEE, devono essere messi a disposizione dei lavoratori, da parte del datore di ...
NEWS
MARCATURA CE
09/03/2018
Le registrazioni aziendali in merito ai macchinari industriali
Collaudo iniziale, verifica delle dotazioni di sicurezza e di eventuali manomissioni, manutenzione programmata e interventi entro / oltre la straordinaria manutenzione sono eventi che se sottovalutati ...
NEWS
MARCATURA CE
17/11/2017
La manomissione di un dispositivo di interblocco associato ad un riparo
La manomissione di un dispositivo di interblocco associato ad un riparo è un tema di particolare importanza poiché secondo la Direttiva Macchine il fabbricante deve rendere impossibile l ...
NEWS
MARCATURA CE
16/10/2017
La gestione della distanza di sicurezza sui macchinari industriali
La gestione delle distanze di sicurezza è una tematica comune alla quasi totalità dei macchinari industriali, allo scopo di garantire un’efficace protezione del lavoratore che oper ...
NEWS
SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
15/09/2017
Ricarica di batterie stazionarie e di trazione e creazione di zone potenzialmente esplosive
  Introduzione Nel presente articolo si vuole affrontare la problematica legata alla possibile formazione di zone potenzialmente esplosive presso i locali di ricarica delle batterie stazionarie ...
NEWS
SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
13/07/2017
La Valutazione del Rischio di Esposizione ad Agenti Biologici nel settore manifatturiero
Il rischio di esposizione agli agenti biologici è potenzialmente sempre presente in tutti gli ambienti di vita e di lavoro e il Testo Unico D.Lgs. 81/2008 vi dedica un intero titolo, il Titolo ...
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SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
11/07/2017
La Movimentazione Manuale dei Carichi in ambiente di lavoro: Tiro e Spinta, la Norma ISO 11228 -2
  Le attività di movimentazione dei carichi in ambito lavorativo comprendono anche, come appunto esplicitato da Testo Unico D.Lgs. 81/2008, le azioni di tiro e spinta di carichi, ovvero a ...
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SISTEMI DI GESTIONE
09/06/2017
La Norma ISO 9001:2015 e il transitorio
Il 15 settembre del 2015 è stata pubblicata la nuova revisione della Norma ISO 9001 da parte dell’Organizzazione Internazionale per la Normazione (ISO). La Norma che regola la realizzazi ...
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MARCATURA CE
24/10/2016
La nuova Direttiva Bassa Tensione
L’anno 2016 ha segnato l’entrata in vigore di molte nuove edizioni di Direttive già esistenti, tra cui le più importanti e conosciute sono Direttiva Bassa Tensione, Direttiva ...
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MARCATURA CE
03/10/2016
Arresto di emergenza delle macchine: 
la norma UNI EN ISO 13850:2015
La nuova edizione della norma UNI EN ISO 13850: 2015 specifica i principi di progettazione dell’arresto di emergenza indipendentemente dal tipo di energia usata (elettrica, pneumatica oppure idr ...
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MARCATURA CE
21/06/2016
La Marcatura CE ai sensi della Direttiva ErP 2009/125/CE
La Direttiva 2009/125/CE “relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia” si ...


ALTRE NEWS
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MARCATURA CE
31/03/2016
Progettazione e costruzione dei ripari sulla macchina: la norma UNI EN ISO 14120: 2015
Alla fine del 2015 è stata pubblicata anche in Italia la norma EN ISO 14120: 2015 relativa alla progettazione e costruzione dei ripari fissi e mobili su una macchina. Questa norma, che garant ...
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SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
16/02/2016
La Valutazione del Rischio Chimico: il rinnovato metodo Inforisk
La letteratura in merito ai metodi analitici quantitativi per la valutazione preliminare del rischio di esposizione ad agenti chimici è molto estesa e propone varie metodologie, di derivazion ...
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SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
25/01/2016
Utilizzo delle banche dati nella valutazione del rischio rumore
Nell’ambito della valutazione di tutti i possibili rischi correlati alle mansioni lavorative e alle attività presenti in azienda, la valutazione del rischio rumore comporta la necessit& ...
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MARCATURA CE
17/12/2015
Passaggio dalla Direttiva Atex 94/9/CE alla nuova 2014/34/UE
Da più di un anno è stata pubblicata la nuova Direttiva Atex 2014/34/UE che risulterà applicabile a partire dal 20 aprile 2016. Fino a questa data resta applicabile l’attu ...
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SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
10/12/2015
Prevenzione delle patologie muscolo-scheletriche: la Linea Guida di Regione Lombardia
Nel settembre 2015 è stata pubblicata la Linea Guida di Regione Lombardia per la prevenzione delle patologie muscolo scheletriche connesse con movimenti e sforzi ripetuti degli arti superiori ...
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SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
09/12/2015
La valutazione dei rischio di esposizione a Radiazioni Ottiche Artificiali
Le Radiazioni Ottiche Artificiali sono sempre più presenti all’interno delle nostre aziende, moltiplicandosi appunto l’impiego di sorgenti laser e LED per l’effettuazione de ...
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SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
04/12/2015
Scelta dei Dispostivi di Protezione Individuale (DPI) per la protezione delle vie respiratorie
Il datore di lavoro è tenuto a mettere a disposizione dei lavoratori specifici Dispositivi di Protezione Individuale quando i rischi non possano essere ridotti mediante misure tecniche di pre ...
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SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
04/12/2015
Analisi del Rischio Esplosione per le operazioni che impiegano polveri combustibili o elettrostatiche
Diversamente da quanto si può pensare i dati storici evidenziano una costante presenza di incidenti in attività produttive causati dall’esplosione di polveri combustibili o elett ...
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SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
25/11/2015
Nuova definizione di “operatore” secondo il D.Lgs. 81/2008
Il Decreto Legislativo 14 Settembre 2015, n. 151 ha modificato in alcuni punti il Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. In particolare, la principale mo ...
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SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
02/10/2015
Obbligo del datore di lavoro: valutazione dei rischi sulle macchine in uso
In accordo a quanto riportato nell’art. 28 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. il datore di Lavoro deve considerare e analizzare tutti i rischi a cui possono essere esposti i propri lavoratori durante ...
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SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
08/09/2015
Le novità introdotte dalla nuova versione della norma CEI 11-27 “Lavori su impianti elettrici”
Già in altri passati comunicati ci siamo soffermati sull’importanza di avere una procedura aziendale in merito alla corretta effettuazione di attività di manutenzione su impianti ...
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SVILUPPO SOSTENIBILE
02/09/2015
Come gli studi di Life Cycle Assessment sono percepiti dalle organizzazioni stesse che li conducono
Gli studi di LCA, sui quali scopi ci siamo già ampiamente dilungati in precedenti comunicati, offrono molteplici benefici all’azienda che li conduce, visti i numerosi utilizzi che possono ...
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MARCATURA CE
28/08/2015
Responsabilità di progettisti, fabbricanti, fornitori e installatori
Progettare, realizzare e installare un macchinario industriale secondo i requisiti della Direttiva Macchine 2006/42/CE permette di assolvere obblighi ed evitare quindi sanzioni, non solo correlati al ...
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MARCATURA CE
28/08/2015
Direttiva Atex 94/9/CE: certificazione degli assiemi
La Direttiva Atex 94/9/CE, si applica agli apparecchi destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva. Nella definizione di “apparecchi” sono inclusi anche più ...
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MARCATURA CE
28/08/2015
La valutazione dei rischi secondo la Direttiva Atex 94/9/CE
Il processo di certificazione che porta alla marcatura CE Atex di un prodotto secondo la Direttiva 94/9/CE cambia a secondo del gruppo e della categoria di protezione del prodotto. Tuttavia la necessi ...
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SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
27/08/2015
La gestione integrata degli infortuni
La gestione degli infortuni che occorrono in azienda riveste un aspetto molto importante poiché incorpora in sé numerosi obblighi, ma anche numerose opportunità di miglioramento ...
NEWS
SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
03/07/2015
Noleggio o comodato d’uso di attrezzature assoggettate a verifiche periodiche
L’obbligatorietà delle verifiche periodiche è prevista dall’art. 71, comma 11 del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i. per quelle attrezzature di lavoro riportate nell’elenco dell ...
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MARCATURA CE
01/07/2015
Classificazione attrezzature a pressione secondo la Direttiva 2014/68/UE (PED)
Dal 1 giugno 2015 è entrato in vigore nell’intero mercato unico europeo e, pertanto, anche in Italia, l’articolo 13 (classificazione delle attrezzature a pressione) della nuova Dire ...
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SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
15/06/2015
Il rischio chimico e cancerogeno dell’attività di saldatura
La saldatura di metalli è un’attività lavorativa che si ritrova in numerose aziende italiane, sia all’interno di reparti manutenzione, ove viene eseguita saltuariamente per ...
NEWS
SISTEMI DI GESTIONE
04/05/2015
La Nuova Norma ISO 14001 : 2015
Nel corso dell’anno 2015 è prevista la pubblicazione della nuova Norma ISO 14001:2015 da parte dell’Organizzazione Internazionale per la Normazione (ISO). La versione odierna del ...
NEWS
SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
04/05/2015
Dispositivi di Protezione Individuale per le mani
Per quanto riguarda la scelta e l’utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), il datore di lavoro è tenuto a rispettare gli obblighi riportati all’art. 77 del D.Lgs. ...
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SISTEMI DI GESTIONE
01/04/2015
La Nuova Norma ISO 9001 : 2015 e la gestione del transitorio
Nel corso dell’anno 2015 è prevista la pubblicazione della nuova Norma ISO 9001:2015 da parte dell’Organizzazione Internazionale per la Normazione (ISO). La Norma che regola la r ...
NEWS
MARCATURA CE
27/03/2015
Uso scorretto ragionevolmente prevedibile di una macchina
Secondo quanto richiesto dalla Direttiva Macchine 2006/42/CE, il Fabbricante di una macchina deve garantire che sia effettuata una valutazione dei rischi esistenti considerando l’uso previsto e ...
NEWS
SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
17/03/2015
Nuovo Regolamento sui dispositivi di protezione individuale (DPI)
A breve la Commissione Europea pubblicherà un nuovo Regolamento inerente i Dispositivi di Protezione Individuale che andrà a sostituire l’attuale Direttiva 89/686/CEE. A riguardo ...
NEWS
MARCATURA CE
09/03/2015
Parti del sistema di comando legate alla sicurezza: una nuova norma supererà a breve le attuali EN ISO 13849 e IEC 62061
Due importanti norme inerenti la progettazione delle parti del sistema di comando legate alla sicurezza, EN ISO 13849 e IEC 62061, a breve saranno accorpate. Cosa significa questo per i costruttori di ...
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SVILUPPO SOSTENIBILE
02/03/2015
Il report di sostenibilità
Negli ultimi anni è in continuo aumento la richiesta di strumenti che permettano alle aziende di comunicare il proprio impegno verso le tematiche ambientali. Le aziende infatti, trainate dal ...
NEWS
SVILUPPO SOSTENIBILE
19/02/2015
LAUNCH OF CHINA CARBON MARKET RESEARCH REPORT 2015
The Environomist China Carbon Market Research Report 2015 was launched at the United Nations Development Programme (UNDP) compound.   The report has thoroughly examined all official documents ...
NEWS
SISTEMI DI GESTIONE
10/02/2015
Nuovi obblighi per le aziende e nuove opportunita' nel campo delle diagnosi energetiche e sistemi di gestione della energia
Nel corso del mese di luglio 2014 è stata recepita la Direttiva Europea 2012/27/UE sull’efficienza energetica. Il Decreto italiano di recepimento, D.Lgs. 102/2014, propone un esteso qua ...
NEWS
MARCATURA CE
07/01/2015
Direttiva 2014/34/UE, la nuova Atex di prodotto
Sulla Gazzetta Ufficiale della Unione Europea, è stata pubblicata la nuova Direttiva Atex 2014/34/UE. Questa Direttiva è inerente i prodotti (apparecchi e sistemi di protezione) destinat ...
NEWS
SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
23/12/2014
Le responsabilita' nello acquisto e utilizzo di una macchina non sicura
L’acquisto di un nuovo macchinario industriale comporta ingenti spese per l’azienda che l’affronta; la garanzia quindi delle migliori prestazioni in termini di salute e sicurezza & ...
NEWS
SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
23/12/2014
Luoghi confinati e gestione del rischio
Un significativo numero di gravi infortuni sul lavoro si verifica in luoghi confinati in cui sono presenti, o si formano accidentalmente, atmosfere pericolose: asfissianti, tossiche, infiammabili o ...
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SVILUPPO SOSTENIBILE
19/12/2014
CHINA RELEASES BASIC RULES FOR THE NATIONWIDE EMISSIONS TRADING SCHEME
China’s top economic planning agency has released basic rules for a nationwide emissions trading scheme, expected to be launched in 2016.   The regulations published by the National Devel ...
NEWS
SVILUPPO SOSTENIBILE
10/12/2014
COP20: Is Voluntary Action the New Normal?
We know that the outcomes from the COP20 climate negotiations in Lima are going to be critical to the deal that nations hope to conclude in Paris this time next year. In our preview of Lima, I laid ou ...
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SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
02/12/2014
Gestione aziendale dei carrelli industriali semoventi
Il D.Lgs n.81/2008 e s.m.i., relativamente agli obblighi del Datore di Lavoro, richiede che le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori siano “sicure”, vale a dire rispon ...
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MARCATURA CE
13/11/2014
Additional benefits of carbon offsetting valued at $664 per credit
Si riportano di seguito i risultati di un interessante studio condotto dall'Imperial College London in collaborazione con l'International Carbon Reduction and Offsetting Alliance (ICROA).   &nb ...
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SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
13/11/2014
Introduzione in azienda di nuovi macchinari
Introdurre un nuovo macchinario industriale nella propria azienda comporta una serie di obblighi ed adempimenti pratici e formali che devono essere messi in atto dal Datore di Lavoro. Questi obbligh ...
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MARCATURA CE
11/11/2014
Nuova Direttiva PED, 2014/68/UE
Sulla Gazzetta Ufficiale della Unione Europea del 27/06/2014 è stata pubblicata la nuova Direttiva inerente la messa a disposizione sul mercato delle attrezzature a pressione, Direttiva 2014/68 ...
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MARCATURA CE
07/10/2014
Obbligo di Marcatura CE per elementi strutturali in acciaio e alluminio La Norma EN 1090-1
Dal luglio 2014 è obbligatoria la Marcatura CE di elementi strutturali in acciaio e alluminio per l'immissione sul mercato degli stessi in Italia ed in Europa. La Marcatura deve avvenire do ...
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MARCATURA CE
24/09/2014
Nuova Direttiva Bassa Tensione, 2014/35/UE
Recentemente è stata pubblicata la nuova Direttiva inerente la messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione, Direttiva ...
NEWS
MARCATURA CE
03/09/2014
Attrezzature intercambiabili ai sensi della Direttiva Macchine 2006/42/CE: quali sono e cosa fare
Le attrezzature intercambiabili rientrano nel campo di applicazione della Direttiva Macchine 2006/42/CE; in particolare, prima di immettere sul mercato o mettere in servizio un’attrezzatura inte ...
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SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
01/09/2014
Polveri e rischio esplosione
Il pericolo di esplosione dovuto alla presenza di polveri combustibili viene spesso sottovalutato rispetto a quello dovuto ai liquidi e gas infiammabili, ove il pericolo è reso palese dalla e ...
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SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
07/08/2014
Valutazione dei rischi per attività di installazione e montaggio macchinari presso i locali del cliente
MTM Consulting lavora da anni nel campo della Marcatura CE e parte della nostra attività si sviluppa seguendo i fabbricanti di macchinari industriali nel corso di tutto l’iter CE, dalla p ...
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MARCATURA CE
15/07/2014
Direttiva 2014/29/UE inerente i Recipienti Semplici a Pressione
Sulla Gazzetta Ufficiale della Unione Europea del 29/03/2014 è stata pubblicata la nuova Direttiva inerente la messa a disposizione sul mercato dei Recipienti Semplici a Pressione, Direttiva 20 ...
NEWS
SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
04/07/2014
Scelta e utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale
Secondo le disposizioni dell’art. 17 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. il Datore di Lavoro è tenuto a valutare tutti i rischi a cui sono esposti i lavoratori, elaborando il documento di valut ...
NEWS
SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
01/07/2014
Ricarica di batterie e problematiche ATEX
La zonizzazione ATEX è un argomento che tocca tutti i Datori di Lavoro e le aziende, indipendentemente dall’attività lavorativa svolta. Infatti il D.Lgs. 81/2008 richiede che obb ...
NEWS
SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
01/07/2014
Scaffalature statiche in metallo: utilizzo e manutenzione
La gestione dei sistemi di immagazzinamento statici è uno degli aspetti più comuni e maggiormente diffusi nelle aziende di qualsiasi settore. Le implicazioni legate alla sicurezza sono ...
NEWS
SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
06/05/2014
Sicurezza e valutazione dei rischi sulle macchine utilizzate in azienda
In accordo a quanto richiesto dall’art. 17 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. il Datore di Lavoro è tenuto a valutare tutti i rischi a cui sono esposti i propri lavoratori, nelle diverse mansi ...
NEWS
SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
06/05/2014
Lavoratrici Madri e sicurezza sul lavoro
In merito alla valutazione dei rischi vi sono spesso aspetti sottovalutati dai Datori di Lavoro. Uno di questi riguarda in generale la considerazione degli addetti di sesso femminile presenti in azi ...
NEWS
MARCATURA CE
02/04/2014
Elusione dei ripari e dei dispositivi di protezione di una macchina
La scelta dei ripari e dei dispositivi di protezione di una macchina rientra nel processo di valutazione dei rischi che il Fabbricante è tenuto ad effettuare con lo scopo di dimostrare come la ...
NEWS
SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
01/04/2014
La Valutazione del Rischio di Esposizione a Agenti Biologici
Per rischio biologico si intende la probabilità che un individuo entri in contatto con un organismo patogeno, si infetti e contragga una malattia. Questo tipo di rischio, indipendentemente da ...
NEWS
MARCATURA CE
25/03/2014
Uso scorretto ragionevolmente prevedibile di una macchina
In accordo alla Direttiva Macchine 2006/42/CE, il Fabbricante di una macchina deve effettuare una valutazione dei rischi che permetta di dimostrare come la stessa macchina sia conforme ai requisiti di ...
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MARCATURA CE
07/03/2014
Direttiva Macchine: la nuova norma UNI EN 280:2013 relativa alle piattaforme di lavoro mobili elevabili
Le piattaforme di lavoro mobili elevabili sono macchine, ai sensi della Direttiva Macchine 2006/42/CE, e rientrano nell’elenco di macchine particolarmente pericolose raccolte in Allegato IV per ...
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SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
12/02/2014
La manutenzione elettrica sui macchinari industriali
Le attività lavorative su impianti elettrici sono tra le attività con il più alto contenuto di specificità e di rischiosità, dove spesso una procedura scritta e ap ...
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SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
12/02/2014
Sovraccarico biomeccanico: il sollevamento di carichi
La movimentazione dei carichi eseguita in modo non corretto risulta essere una delle più frequenti fonti di malattia professionale. Mappare in modo puntuale tutti i carichi movimentati manua ...
NEWS
MARCATURA CE
03/02/2014
Direttiva Macchine: la nuova norma UNI EN ISO 14119 relativa ai dispositivi di interblocco associati ai ripari
Recentemente è disponibile anche in Italia, grazie al recepimento da parte dell’UNI, la nuova norma tecnica relativa alla progettazione e alla scelta dei dispositivi di interblocco associ ...
NEWS
SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
10/01/2014
Abilitazione all’uso di specifiche attrezzature di lavoro secondo D.Lgs. 81/2008 - MTM Consulting s.r.l.
Per talune attrezzature di lavoro è richiesta una specifica abilitazione all’uso in accordo a quanto indicato dall’art. 73 comma 5 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. In particolare, l&rs ...
NEWS
SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
23/12/2013
Adeguamento macchine secondo D.Lgs. 81/2008 - MTM Consulting s.r.l.
Le attrezzature di lavoro utilizzate in azienda devono essere rispondenti ai requisiti di sicurezza di cui all’art. 70 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Questo vale sia per le attrezzature marcate C ...
NEWS
SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
20/12/2013
Ergonomia del posto di lavoro
La progettazione ergonomica dell’interfaccia uomo-macchina e in generale della postazione di lavoro riveste un’importanza fondamentale nella gestione delle attività lavorative con ...
NEWS
MARCATURA CE
20/12/2013
Attrezzature in pressione
La presenza di attrezzature in pressione impone al Datore di Lavoro di verificare l’applicazione delle specifiche Direttive di Prodotto e di intraprendere, in funzione dei casi, procedure di mes ...
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SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
13/11/2013
Sicurezza e Agenti chimici
L’esposizione ad agenti chimici è un aspetto trasversale nel panorama aziendale, risultando presente per la quasi totalità dei lavoratori, indipendentemente dal tipo di attivit&agr ...
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SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
10/10/2013
Responsabilità del Datore di Lavoro sulla sicurezza delle macchine marcate CE - MTM Consulting s.r.l.
Tra gli obblighi del Datore di Lavoro, in merito alle attrezzature di lavoro utilizzate in azienda, vi è quello di mettere a disposizione dei propri lavoratori attrezzature che siano sicure con ...
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SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
25/09/2013
Le modifiche al DUVRI e le Procedure Standardizzate
Il 21 giugno 2013 è stato pubblicato il Decreto Legge 69/2013 "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", ovvero il cosiddetto Decreto "del fare". Oltre alle disposizioni contenute in ...
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SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
24/09/2013
Regolamento REACH e utilizzatore finale
Negli ultimi anni sono state introdotte numerose novità in merito alla immissione sul mercato e all’utilizzo delle sostanze e dei preparati chimici. Una delle novità riguarda l& ...
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SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
17/09/2013
Verifiche sulle attrezzature di sollevamento secondo D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. - MTM Consulting s.r.l.
Le attrezzature di sollevamento, come tutte le attrezzature di lavoro utilizzate in azienda, devono essere sottoposte a verifiche e interventi di manutenzione idonei a mantenere nel tempo i requisit ...
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SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
03/09/2013
Modifiche apportate dal decreto -Del Fare- in merito alla verifiche periodiche secondo art.71 del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i. - MTM Consulting s.r.l.
Con la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della legge di conversione del decreto-legge 21 giugno n. 69 (cosiddetto Decreto “Del Fare”), sono in vigore, definitivamente, le ultime modif ...
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SVILUPPO SOSTENIBILE
29/07/2013
La Compensazione della CO2
Negli ultimi anni prendono sempre più piede strumenti correlati al marketing che propongono prodotti e servizi verdi personalizzati. L’ecosostenibilità si sta infatti trasformand ...
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MARCATURA CE
29/07/2013
Benne miscelatrici per calcestruzzo, attrezzature intercambiabili ai sensi della Direttiva Macchine 2006/42/CE - MTM Consulting s.r.l.
Le benne miscelatrici per la produzione di calcestruzzo montate sui caricatori compatti rappresentano attrezzature intercambiabili ai sensi delle Direttiva Macchine 2006/42/CE. Recentemente, il Minist ...
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MARCATURA CE
01/07/2013
Immissione sul mercato e messa in servizio di macchine- MTM Consulting s.r.l.
La Direttiva Macchine 2006/42/CE richiede che, prima di effettuare l’immissione sul mercato o la messa in servizio di una macchina, vengano svolti, da parte del Fabbricante o del Mandatario, una ...
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MARCATURA CE
28/06/2013
Nuova Direttiva RAEE e obblighi per il produttore
Nel luglio del 2012 è stata pubblicata la nuova Direttiva RAEE, ovvero la Direttiva 2012/19/UE “sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”. Questa Direttiva s ...
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MARCATURA CE
30/05/2013
Importazione di macchine nell’UE - MTM Consulting s.r.l.
La Direttiva Macchine 2006/42/CE definisce il Fabbricante come la figura fisica o giuridica che progetta e/o realizza una macchina e che, dunque, deve provvedere a realizzare l’intero iter che p ...
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SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
28/05/2013
Decreto 231 e sistemi di gestione per la sicurezza e l’ambiente - mtm consulting s.r.l.
Dal 2007 per la sicurezza e dal 2011 per l’ambiente il campo di applicazione del D.Lgs. 231/01 è stato esteso ai reati commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutel ...
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MARCATURA CE
30/04/2013
Rischio esplosione all’interno delle macchine - MTM Consulting s.r.l.
La Direttiva Atex 94/9/CE disciplina la progettazione e realizzazione di apparecchiature, tra cui le macchine, che sono installate in ambiente classificato potenzialmente esplosivo e che, dunque, sia ...
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MARCATURA CE
24/04/2013
Nuova Direttiva RoHS e Marcatura CE
Nel gennaio del 2013 è entrata in vigore la nuova Direttiva RoHS o RoHS 2, ovvero la Direttiva 2011/65/UE “sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle appare ...
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SVILUPPO SOSTENIBILE
11/04/2013
Nelle città sostenibili la soluzione alla crisi economica
Dal 17 al 19 aprile, l'Europa si interroga a Ginevra sul futuro della sostenibilità urbana e rapporto tra finanza e pubbliche amministrazioni.   Si svolgerá a Ginevra dal 17 al 19 ...
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SVILUPPO SOSTENIBILE
11/04/2013
Emirati: inaugurato più grande impianto solare a concentrazione del mondo
Con i suoi 100 MW di potenza e un’estensione di due chilometri e mezzo, è di proprietà della società arabo-franco-spagnola Masdar. Pecoraro Scanio: "In italia, sul solare a ...
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SVILUPPO SOSTENIBILE
11/04/2013
L'Iccg lancia l'osservatorio partecipato sulle buone pratiche
Il Best climate practices mira a fornire una panoramica completa delle piú innovative ed efficaci buone pratiche in campo climatico ponendo l'accento sulla vasta gamma di azioni che possono dav ...
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SVILUPPO SOSTENIBILE
11/04/2013
Sicilia: da Sace 31 mln per il parco FV Librandello
Si tratta di un impianto da circa 9 MW di potenza, situato a Chiarimonte Gulfi (Ragusa), in una delle aree con miglior irraggiamento solare della Sicilia.   Sace, gruppo assicurativo-finanziari ...
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SVILUPPO SOSTENIBILE
11/04/2013
La Danimarca trae il 25% della propria energia dal vento
La Danimarca ha appena varcato la soglia del gigawatt di potenza complessiva installata, un quantità sufficiente a dare al Paese un quarto dell'energia di cui ha bisogno.   La Danimarca ...
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MARCATURA CE
26/03/2013
Valutazione dei rischi secondo la Direttiva Macchine 2006/42/CE - MTM Consulting s.r.l.
La Direttiva Macchine 2006/42/CE attualmente vigente impone che il Fabbricante di una macchina effettui una valutazione dei rischi che permetta di stabilire quali requisiti essenziali di sicurezza del ...
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SVILUPPO SOSTENIBILE
22/03/2013
Dichiarazioni Ambientali di Prodotto: uno strumento in forte crescita
Nonostante il periodo economico difficile e delicato sono in forte crescita, in particolare in Italia, le aziende che intraprendono la strada per la certificazione ambientale di un prodotto / servizio ...
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MARCATURA CE
20/03/2013
Le quasi-macchine in accordo alla Direttiva Macchine - MTM Consulting s.r.l.
Ad oltre tre anni di distanza dall’entrata in vigore, in Italia, della Direttiva Macchine 2006/42/CE ancora non è ben chiaro cosa si intenda per quasi-macchina, concetto introdotto propri ...
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SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
28/02/2013
Sicurezza macchine secondo D.Lgs. 81/2008 - MTM Consulting s.r.l.
Quando si parla di sicurezza macchine si intende, in primo luogo, la sicurezza delle macchine rientranti nel campo di applicazione della Direttiva Macchine 2006/42/CE e che dunque devono rispettare ta ...
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SVILUPPO SOSTENIBILE
26/02/2013
Dallo Studio del Ciclo di Vita al Carbon Footprint - mtm consulting s.r.l.
Lo Studio del Ciclo di Vita di un prodotto / servizio (in lingua inglese Life Cycle Assessment, LCA) è la base scientifica per quantificare impatti di diverso genere creati dai processi azienda ...
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SVILUPPO SOSTENIBILE
06/02/2013
Italiani sempre più "green": il 12% sceglie le rinnovabili
Gli ultimi dati dell’Osservatorio SuperMoney, portale per il confronto dell’energia, rivelano che negli ultimi sei mesi i consumatori alla ricerca di una fornitura di elettricità da ...
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SVILUPPO SOSTENIBILE
06/02/2013
Più di 480 mila impianti fotovoltaici attivi in Italia
Secondo gli ultimi dati forniti dal Gse, nel 2012 gli impianti in Italia sono cresciuti del 44%, per una potenza fotovoltaica installata di 17.047.613 kW. Mentre il costo annuo degli incentivi ha ragg ...
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SVILUPPO SOSTENIBILE
06/02/2013
In funzione il parco eolico di Deliceto con turbine Leitwind
Si tratta di un impianto da 24 MW dotato di 16 aerogeneratori gearless LTW80 da 1,5 MW di potenza nominale.   Leitwind ha annunciato oggi la messa in funzione del parco eolico di Deliceto, in P ...
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SVILUPPO SOSTENIBILE
06/02/2013
Usa: emissioni in atmosfera scese ai livelli del 1994
Secondo l'ultima analisi di Bloomberg, commissionata dal Business Council on Sustainable Energy, l'anno scorso le emissioni di climalteranti sono scese a 5,67 Gt, con un calo del 5% rispetto al 2011 d ...
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SVILUPPO SOSTENIBILE
04/02/2013
Comune di Milano: contributi per la riqualificazione estetica ed ambientale a favore delle attività del commercio, artigiane, turismo e servizi dei distretti urbani del commercio
I soggetti promotori dei Distretti del Commercio di Milano intendono destinare risorse di fonte regionale e comunale a sostegno di progetti di riqualificazione estetica e ambientali di attività ...
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SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
04/02/2013
INAIL: contributi per interventi per migliorare la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro
L'Inail intende incentivare le imprese a realizzare interventi finalizzati al miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Le risorse economiche a disposizione delle imprese ...
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SVILUPPO SOSTENIBILE
31/01/2013
Bando di finanziamento per lo sviluppo di progetti di Carbon Footprint applicato ai prodotti di largo consumo
Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi del Decreto Ministeriale n. 468 del 19 maggio 2011, ha emanato un bando pubblico per finanziare, in regime di &ldquo ...
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SVILUPPO SOSTENIBILE
24/01/2013
wwf: "L'1% di superficie FV darebbe energia al mondo"
L'ultimo rapporto dell'associazione mostra attraverso sette casi come meno dell'1% della massa totale della terra sarebbe necessaria per soddisfare il 100% della domanda di energia elettrica prevista ...
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SVILUPPO SOSTENIBILE
24/01/2013
Un cittadino europeo su tre punterebbe sull'auto ecologica
Secondo l'ultima ricerca presentata da Ford, il 35% dei cittadini europei, anche con la crisi, sarebbe disposto a pagare di piú per un'auto piú ecologica.   Un'inchiesta realizzat ...
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SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
24/01/2013
La zonizzazione ATEX di mtm consulting s.r.l.
Grazie all’esperienza maturata negli anni nel campo della sicurezza sul lavoro e dei macchinari industriali MTM Consulting offre un servizio di consulenza completo alle aziende in materia di zon ...
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SVILUPPO SOSTENIBILE
16/01/2013
A fine 2012 il fotovoltaico mondiale tocca i 100 GW
Secondo l'associazione solare tedesca BSW, il fotovoltaico è la fonte energtica a più rapida crescita a livello mondiale e la Solarpraxis di Berlino ritiene che il settore potrebbe cresc ...
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SVILUPPO SOSTENIBILE
16/01/2013
Nel 2012 l'eolico mondiale ha raggiunto i 270 GW
Negli ultimi dodici mesi sono stati prodotti 500 TWh, una quantità pari al consumo di 450 milioni di abitanti. Il trend di crescita ha rispettato le previsioni del Gwec.   Nel 2012 l'ene ...
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SVILUPPO SOSTENIBILE
16/01/2013
Europa a buon punto sulla riduzione dei gas serra
Secondo l'Agenzia europea per l'ambiente, la maggior parte dei Paesi in linea con gli impegni per raggiungere gli obiettivi di Kyoto.   In base alle stime dell'Agenzia europea per l'Ambiente l' ...
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SVILUPPO SOSTENIBILE
16/01/2013
Inquinamento globale: ci salverà l'energia dell'aria liquida
Case, auto e persino fabbriche che impiegano energia prodotta con l'aria che respiriamo.   Non è un romanzo di Jules Verne ma il frutto degli studi di uno scienziato britannico. Peter De ...
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SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
14/01/2013
Bando Inail per la sicurezza sul lavoro
155 milioni di euro per gli investimenti delle imprese; contributo fino al 50% dei costi del progetto, per un massimo di 100.000 euro.   Si apre domani 15 gennaio 2013 la finestra temporale di ...
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SVILUPPO SOSTENIBILE
18/12/2012
Clini e l’Ue giudicano poco soddisfacenti gli esiti di Doha
Per il ministro dell’Ambiente “Il bicchiere dopo la conferenza di Doha è pieno per un quarto”. Per la Commissione europea il risultato della Conferenza sul clima è un & ...
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SVILUPPO SOSTENIBILE
18/12/2012
A novembre le rinnovabili hanno prodotto il 27% dell'energia
Questi i dati di Terna: l’energia elettrica richiesta in Italia ha fatto registrare una flessione del 5,6% rispetto a novembre dello scorso anno.   A novembre le rinnovabili hanno soddisf ...
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SVILUPPO SOSTENIBILE
18/12/2012
Eolico e solare, entro il 2030, potrebbero alimentare la rete al 99%
Secondo uno studio dell'Università del Delaware, le rinnovabili, combinate ad un adeguato sistema di immagazzinamento dell'energia, potrebbero fornire elettricità alla rete per quasi tut ...
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SVILUPPO SOSTENIBILE
20/11/2012
Rinnovabili: attesa crescita del 60% entro il 2017
Lo dice il Medium-Term Renewable Energy Market Report 2012, presentato nei giorni scorsi dalla Iea, secondo cui la produzione elettrica da fonte rinnovabile su scala globale passerà dai 4.540 T ...
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SVILUPPO SOSTENIBILE
20/11/2012
Mercato globale eolico potrebbe triplicare entro il 2012
Secondo il Global Outlook Wind Energy 12 l'energia eolica potrebbe fornire fino al 12% dell'elettricità mondiale, la creazione di 1,4 milioni nuovi posti di lavoro e la riduzione delle emission ...
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SVILUPPO SOSTENIBILE
20/11/2012
Verifica emissioni CO2: cresce l'impegno delle aziende
Ancora pochi però gli obiettivi di riduzione a lungo termine. Pubblicato oggi il "CDP Italy 100 Climate Change Report 2012", dal Carbon Disclosure Project e da Accenture.   Le aziende it ...
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SVILUPPO SOSTENIBILE
20/11/2012
Create prime celle solari al 100% carbonio
Un team di ricercatori dell’Università statunitense di Stanford ha sviluppato le prime celle solari interamente in carbonio. Potrebbero essere un’alternativa molto più conven ...
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SVILUPPO SOSTENIBILE
03/08/2012
Aumenta energia da fonti rinnovabili: lo dice l'Istat
L'istituto statistico ha pubblicato l'indagine 'Dati ambientali nelle città'.   Sono 88 i comuni che, secondo l'Istat, dichiarano di ricorrere all'impiego del fotovoltaico, con una poten ...
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SVILUPPO SOSTENIBILE
03/08/2012
In Brasile più grande parco eolico Sud America
Produrrà una quantità di energia sufficiente a rifornire una città di due milioni di abitanti.   E' in Brasile il più grande parco eolico del Sud America: il progett ...
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SVILUPPO SOSTENIBILE
27/07/2012
Calcio: un ritiro green per l'Inter in Trentino Alto Adige
Strutture in legno smontabili, divieto di utilizzare l'auto, solo energie rinnovabili, cibo a km zero.   Corriere.it di qualche giorno fa riporta la notizia del ritiro "verde" che Inter ha fatt ...
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SVILUPPO SOSTENIBILE
27/07/2012
Cinque azioni per ecoinnovare l'Italia
Il documento dall'assemblea programmatica 'Sviluppo dell'Ecoinnovazione.   Cinque punti per affrontare e vincere la sfida di uno sviluppo sempre più green. E' la ricetta che arriva dall' ...
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SVILUPPO SOSTENIBILE
23/07/2012
Deliberazione della Giunta Provinciale Nr. 939
Prestazione energetica nell’edilizia.   È stata approvata dalla Provincia Automa di Bolzano la deliberazione nr. 939 che ha come oggetto l’attuazione della direttiva 2010/31/ ...
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SVILUPPO SOSTENIBILE
20/07/2012
Dal 27 agosto entra in vigore il V Conto Energia
Pessimiste le associazioni di categoria delle aziende che operano nel campo del fotovoltaico.   Il 27 agosto entra in vigore il V Conto Energia. Il GSE ha infatti comunicato all'Autorità ...
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SVILUPPO SOSTENIBILE
20/07/2012
Certificati Verdi 2011: le indicazioni per la fatturazione
La nota operativa del GSE.   In una nota di questi giorni il GSE informa gli operatori che per le richieste di ritiro dei Certificati Verdi (CV) del 2011, la fatturazione dovrà essere ef ...
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SVILUPPO SOSTENIBILE
13/07/2012
Green Economy: Stati Generali a novembre
Il 7 e l'8 novembre a Rimini verrà elaborato un Programma per lo sviluppo dell'Economia Verde.   Si terranno a Rimini il 7 e l'8 novembre prossimo gli Stati Generali della Green Econom ...
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SVILUPPO SOSTENIBILE
06/07/2012
Rinnovabili: entro il 2020 il 45 per cento dell'energia dalle campagne
I dati della Cia-Confederazione italiana agricoltori.   Nella sfida del 202020 (-20% di emissioni inquinanti, +20% di energia alternativa entro il 2020), "l'agricoltura italiana si candida ad e ...
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SVILUPPO SOSTENIBILE
29/06/2012
SISTRI: confermata la sospensione al 2013
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Sviluppo che nell'art. 52 prevede la  sospensione “non oltre” il 30 giugno 2013 del  termine  di  entrata &nb ...
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SVILUPPO SOSTENIBILE
29/06/2012
Il sole batte il vento: fotovoltaico prima fonte energetica alternativa
I dati diffusi dall'Ufficio studi di Confartigianato.   Il fotovoltaico supera l'eolico e diventa la prima fonte energetica rinnovabile d'Italia, ad eccezione dell'idroelettrico. Un sorpasso st ...
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SVILUPPO SOSTENIBILE
29/06/2012
Pannelli fotovoltaici, obbligo di riciclo per i produttori
Dal primo luglio entra in vigore quanto stabilito dal Quarto Conto energia   Dal primo luglio, per accedere agli incentivi, tutte le aziende produttrici di moduli fotovoltaici dovranno garantir ...
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SVILUPPO SOSTENIBILE
29/06/2012
Energia: fonti rinnovabili in aumento e boom del fotovoltaico
I dati della relazione annuale dell'Autorità per l'Energia   I dati della relazione annuale dell'Autorità per l'Energia La produzione da fonti rinnovabili è aumentata nel ...
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SVILUPPO SOSTENIBILE
22/06/2012
Umbria, 20 milioni di investimenti nelle rinnovabili
Presentati due bandi rivolti ai Comuni.   La Regione Umbria investe oltre tredici milioni di euro per il risparmio energetico. Risorse regionali che svilupperanno sul territorio umbro più ...
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SVILUPPO SOSTENIBILE
19/06/2012
Sistri: in arrivo la sospensione fino al 2013
Il Ministro Corrado Clini ha proposto la sospensione del Sistri per verificare la funzionalità del sistema.   Il Ministro dell’Ambiente Corrado Clini ha proposto al Consiglio dei M ...
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SVILUPPO SOSTENIBILE
15/06/2012
Decreti rinnovabili: dalle Regioni parere favorevole ma con modifche
Soddisfazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico   Via libera condizionato delle Regioni ai due decreti rinnovabili elettriche e fotovoltaico. La Conferenza Stato Regioni ha dato p ...
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SISTEMI DI GESTIONE
14/06/2012
CCIAA FE: contributi per l'introduzione di sistemi di qualità, di gestione ambientale e di responsabilità sociale
Nell'ambito delle iniziative promozionali volte a favorire lo sviluppo del sistema economico locale, la Camera di Commercio di Ferrara in collaborazione con l'Associazione per l'Innovazione ha stanzia ...
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SVILUPPO SOSTENIBILE
08/06/2012
Detrazioni per le ristrutturazioni al 50% e proroga di 1 anno del 55%
I provvedimenti dovrebbero essere contenuti nel dl sviluppo.   Elevazione dal 36% al 50% delle detrazioni per interventi di ristrutturazione edilizia e innalzamento del limite di importo detrai ...
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SVILUPPO SOSTENIBILE
08/06/2012
Fino a 60mln di nuovi posti di lavoro con l'economia verde
Sono le conclusioni di uno studio commissionato dall'ILO.   Si intitola "Lavorare per uno sviluppo sostenibile. Opportunità di lavoro dignitoso e inclusione sociale nell'economia verde" ...
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SVILUPPO SOSTENIBILE
08/06/2012
Allarme di Ernst & Young: calano gli investimenti nelle rinnovabili
Segno meno nonostante tutti concordino sui vantaggi che la green economy apporterebbe.   Secondo l'ultimo Country Attractiveness Indices di Ernst & Young, nel primo trimestre 2012 si sarebb ...
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SVILUPPO SOSTENIBILE
01/06/2012
Quinto Conto Energia e Decreto Rinnovabili Elettriche, ancora un rinvio
Spostato l'incontro della Conferenza Stato Regioni   Il Quinto Conto Energia e il decreto rinnovabili elettriche rimangono in attesa. Sembrerebbe spostato alla prossima settimana, l’incon ...
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SVILUPPO SOSTENIBILE
01/06/2012
Dal 2020 al 2030, la Commissione Europea a lavoro
Nuovi obiettivi per far crescere le rinnovabili   In previsione della scadenza del 2020, la Commissione europea sta preparando un documento dove vengono identificate le possibili tappe della pr ...
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SVILUPPO SOSTENIBILE
01/06/2012
Certificati Verdi: dal Gse le modalità per il ritiro
Le indicazioni e il modulo per fare la richiesta   Di seguito la nota del Gse per informare gli operatori sulle modalità di ritiro dei Certificati Verdi (CV) rilasciati per le produzioni ...
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SVILUPPO SOSTENIBILE
25/05/2012
Il sondaggio di CE&Co, pubblicato su Ecoseven.net
L'eolico piace agli italiani. A dirlo è un sondaggio condotto dalla CE&Co che è pubblicato su Ecoseven.net. L’indagine condotta dall’Istituto di ricerca milanese mostra c ...
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SVILUPPO SOSTENIBILE
25/05/2012
Nuovi obiettivi per far crescere le rinnovabili
In previsione della scadenza del 2020, la Commissione europea sta preparando un documento dove vengono identificate le possibili tappe della prossima road map che dovranno seguire gli Stati dell'Union ...
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SVILUPPO SOSTENIBILE
25/05/2012
Approvata la mozione di Grande Sud
L'Aula di Palazzo Madama ha approvato, a larga maggioranza e con parere favorevole del governo, la mozione di Grande Sud in tema di energie rinnovabili.  Il documento impegna il Governo "a defin ...
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SVILUPPO SOSTENIBILE
25/05/2012
Il comunicato congiunto di Fondazione per lo Sviluppo sostenibile, Greenpeace Italia, Kyoto Club, Legambiente, Symbola e WWF
In un momento così delicato per il Paese in cui appare indispensabile rilanciare l'economia e creare nuovo lavoro, è importante che si definiscano prospettive chiare per i comparti delle ...
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SVILUPPO SOSTENIBILE
25/05/2012
Lo schema di proposta legislativa nel corso di un convegno dell'Enea
Uno schema di proposta legislativa che prevede l'istituzione di un'assicurazione obbligatoria che sollevi lo Stato dalle spese di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di un Fondo per la Sicu ...
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SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
22/05/2012
Le procedure standardizzate per la valutazione dei rischi
La Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro istituita presso il Ministero del Lavoro ha approvato il 16 maggio le procedure standardizzate per la valutazione dei rischi, ...
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SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
16/05/2012
Valutazione dei rischi: ennesimo rinvio per il decreto 81
Roma, 16 Maggio 2012   È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il DECRETO-LEGGE 12 maggio 2012, n. 57 contenente “Disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della si ...
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SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
27/04/2012
DVR: stop all'autocertificazione dal 1° Luglio
Dal 1° Luglio p.v. tutte le aziende, indipendentemente dal numero di lavoratori occupati, dovranno essere in possesso del Documento di Valutazione dei Rischi   L'articolo 29 del D.lgs. 81/2 ...
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SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
26/04/2012
Valutazione del rischio da esposizione ai campi elettromagnetici (CEM): rinvio al 31 ottobre 2013
Il Parlamento europeo con Direttiva 2012/11/UE del 19 aprile 2012 rinvia al 31 ottobre 2013 l'entrata in vigore della Direttiva 2004/40/CE sui “Campi elettromagnetici"L'art.1 della suddetta dire ...
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SVILUPPO SOSTENIBILE
26/04/2012
Sistri, slitta al 30 novembre il pagamento delle quote 2012
Comunicato del Ministero dell’ambiente del 20 aprile 2012: il ministero sta procedendo ad una revisione del sistema per rendere più semplici ed efficienti le procedureFonte: Ministero del ...
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SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
17/04/2012
Regione Lombardia: dote impresa - salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Obiettivo dell’intervento è sostenere il miglioramento e l’innalzamento del livello delle conoscenze e competenze in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (SSL), ai sen ...
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SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
02/02/2012
Ridurre i costi della sicurezza con il modello OT24 INAIL
Entro il 28 febbraio le aziende che eseguono interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro possono presentare domanda di riduzione del tasso medio di t ...
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SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
26/01/2012
Rinvio per le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro
Ulteriore rinvio per l’entrata in vigore del decreto dell’11 aprile 2011 relativo alla disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del ...
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SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
29/12/2011
Dall'INAIL incentivi alle imprese per 205 milioni
Pubblicato in G.U. il bando del regolamento per l'assegnazione degli stanziamenti mediante procedura valutativa a sportello. Da domani fino al 7 marzo sarà possibile presentare la richiesta sul ...
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SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
19/12/2011
La sicurezza a “COSTO ZERO”
Il 2012 vede ancora una volta le Istituzioni intenzionate a stimolare le aziende per migliorare gli standard di sicurezza. Con gli incentivi previsti dall’INAIL sarà possibile, pianifican ...
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SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
16/12/2011
In arrivo l'Accordo Stato-Regioni per la formazione sulla sicurezza
Convocata la Conferenza Stato-Regioni che dovrà esprimersi sull'accordo relativo alla formazione dei lavoratori e dei datori di lavoro RSPP.Si riunirà mercoledì 21 dicembre 2011 l ...
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SISTEMI DI GESTIONE
24/11/2011
OHSAS 18001:2007: Finanziamenti INAIL
È di prossima pubblicazione, il bando  l'INAIL per incentivare le imprese ad  implementare e certificare il sistema di gestione per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro OHSAS ...
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SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
17/11/2011
Iscrizione obbligatoria all'elenco pubblico per newslot e videolottery
Per effetto  di recenti provvedimenti finanziari adottati dal Governo, proprietari, detentori, possessori, concessionari e ogni altro soggetto che svolga sulla base di un contratto stipulato con ...
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SVILUPPO SOSTENIBILE
10/11/2011
Progetti per l’analisi dell’impronta di carbonio (Carbon Footprint) per la produzione di prodotti di largo consumo
Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi del Decreto Ministeriale n. 468 del 19 maggio 2011, emana un bando pubblico per finanziare, in regime di “de m ...
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SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
24/10/2011
Settimana europea per la sicurezza e la salute sul lavoro
Dal 24 al 28 ottobre 2011 si celebra la Settimana europea per la sicurezza e la salute sul lavoro nel corso della quale sono previste conferenze, mostre e dibattiti.Tema prioritario è quello la ...
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SVILUPPO SOSTENIBILE
13/10/2011
Eurotrans-Bio: MSE partecipa a bando di progetti di ricerca e sviluppo
Il Ministero dello Sviluppo Economico partecipa al programma europeo EUROTRANS-BIO che si propone di sostenere la crescita delle piccole e medie imprese nel settore delle biotecnologie in Europa e coi ...
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SVILUPPO SOSTENIBILE
13/10/2011
MSE: assegnati 20 milioni di euro alle PA sulla linea di attivita’ 1.3., per progetti innovativi di impianti a fonti rinnovabili nel Sud
In arrivo 20 milioni di euro per finanziare interventi per energie rinnovabili e risparmio energetico nel Mezzogiorno. Al termine della valutazione tecnica, la Direzione generale per l'energia nuclear ...
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SVILUPPO SOSTENIBILE
13/10/2011
Aumenta il budget del fondo europeo per l’efficienza energetica (EEEF)
Lanciato nel Luglio 2011, il Fondo Europeo per l'efficienza energetica ha l'obiettivo di promuovere un mercato dell'energia sostenibile con una più efficace protezione dell'ambiente.La Commissi ...
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SVILUPPO SOSTENIBILE
13/10/2011
Il Comitato delle Regioni sostiene i piani europei per un'industria più competitiva e più verde
In October 2010, the European Commission set out a strategy for boosting growth and jobs by maintaining a competitive industrial base in Europe offering well-paid jobs while becoming less carbon inten ...
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MARCATURA CE
30/09/2011
Norme armonizzate Direttiva Compatibilità Elettromagnetica (Direttiva 2004/108/CE)
Pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE) i titoli e i riferimenti delle norme armonizzate ai sensi della Direttiva Compatibilità Elettromagnetica (Direttiva 2004/ ...
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MARCATURA CE
09/09/2011
Norme armonizzate Direttiva Attrezzature a Pressione (Direttiva 97/23/CE)
Pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE) i titoli e i riferimenti delle norme armonizzate ai sensi della Direttiva Attrezzature a Pressione (Direttiva 97/23/CE).Cliccare ...
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MARCATURA CE
31/08/2011
Norme armonizzate Direttiva Bassa Tensione (Direttiva 2006/95/CE)
Pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE) i titoli e i riferimenti delle norme armonizzate ai sensi della Direttiva Bassa Tensione (Direttiva 2006/95/CE).Cliccare qui per v ...
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MARCATURA CE
24/08/2011
Norme armonizzate Direttiva Prodotti da Costruzione (Direttiva 89/106/CEE)
Pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE) i titoli e i riferimenti delle norme armonizzate ai sensi della Direttiva Prodotti da Costruzione (Direttiva 89/106/CEE).Cliccare q ...
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SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
02/08/2011
Formazione in materia di sicurezza svolta da enti bilaterali e organismi paritetici
Circolare n. 20 del 29 luglio 2011Con la Circolare n. 20 del 29 luglio 2011 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali fornisce chiarimenti in merito all’attività di formazione svo ...
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SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
02/08/2011
Verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro
Proroga dell'entrata in vigore del decreto 11 aprile 2011L’entrata in vigore del Decreto 11 aprile 2011 recante disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cu ...
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SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
29/07/2011
Rinviato l'Accordo Stato-Regioni per la formazione
Roma, 29 Lug - Gli schemi di accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, riguardanti i corsi di forma ...
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SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
29/07/2011
Regolamento per la semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi
il Consiglio dei Ministri del 22 luglio u.s. ha approvato in via definitiva (in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale) il   Decreto del Presidente della Repubblica  recante "Reg ...
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MARCATURA CE
20/07/2011
Norme armonizzate Direttiva Macchine (Direttiva 2006/42/CE)
Pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE) i titoli e i riferimenti delle norme armonizzate ai sensi della Direttiva Macchine (Direttiva 2006/42/CE).Cliccare qui per visualizza ...
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SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
11/07/2011
Responsabilità delle persone giuridiche: approvato il 231 Ambiente
Il consiglio dei Ministri ha approvato il recepimento delle direttive 2008/99 e 2009/123 a tutela dell’ambiente.Roma, 11 Lug - Il Consiglio dei Ministri ha approvato il 07 luglio 2011 il provved ...
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MARCATURA CE
08/07/2011
Apparecchiature elettriche ed elettroniche: nuova Direttiva
Il Parlamento e il Consiglio dell'Unione Europea, hanno emanato la direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elet ...
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SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
24/06/2011
Recepimento ADR 2011
Roma, 24 Giu - Sulla GU n. 39 del 17 febbraio 2011 è stato pubblicato il Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 3 gennaio 2011 recante il recepimento nell’ordinamento nazi ...
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SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
20/06/2011
Sulle modalità di misurazione del rumore
La Corte di Giustizia UE in una recente sentenza ha espresso il proprio parere sul rispetto dei limiti di esposizione dei lavoratori al rumore. Il DdL deve ridurre il rumore alla fonte senza tenere co ...
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SVILUPPO SOSTENIBILE
15/06/2011
Rinviata al 1° settembre la partenza del SISTRI
E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il decreto del ministero dell'Ambiente con il quale vengono prorogati i termini di operatività del sistema di tracciabilità dei rifiuti origina ...
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MARCATURA CE
06/04/2011
Countdown to end of EN 954-1
There are now around 180 working days until EN 954-1 ceases to provide a presumption of conformity to the Machinery Directive. Although it may seem like a long time until 31 December (269 days), we sh ...
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MARCATURA CE
02/03/2011
Machinery safety - an evolution
It is now more than a year since the new Machinery Directive (2006/42/EC) came into force, but the situation is still fairly fluid in some respects. The EC Machinery Working Group meets regularly to d ...
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MARCATURA CE
01/12/2010
Revised standard for risk assessments
ISO 12001:2010 'Safety of machinery. General principles for design. Risk assessment and risk reduction' will combine the old ISO 12100 (parts 1 and 2) and ISO 14121. This should simplify the process o ...


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SDGs in Italia nel 2024: il 7° Rapporto ISTAT sugli obiettivi Agenda 2030
24/10/2024

A che punto siamo in Italia nel raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile – o Sustainable Development Goals, da cui l'acronimo SDGs – nel 2024? Questa domanda, cruciale per comprendere lo stato della sostenibilità nel nostro Paese, trova qualche risposta nel 7° Rapporto ISTAT sull’argomento, pubblicato qualche mese fa. L’edizione di quest’anno offre infatti uno spaccato dettagliato delle dinamiche sociali, economiche e ambientali in corso e, insieme alle 6 precedenti, contribuisce a delineare il complesso quadro di avanzamento dei lavori verso gli obiettivi europei posti da “Agenda 2030”.

 

La realtà del cambiamento

 

Nell’introduzione del rapporto, il presidente dell'ISTAT, Francesco Maria Chelli, sottolinea quanto gli obiettivi dell'Agenda Europea 2030, sebbene nobili e ambiziosi, presentino, nel contesto attuale, sfide significative, tra cui conflitti globali, cambiamenti climatici e incertezze economiche. Tuttavia, nonostante queste difficoltà, il cambiamento è indiscutibilmente in atto e il rapporto in questione è un utile strumento per monitorare questo progresso non lineare.

 

La situazione dei vari SDG in Italia

 

Il rapporto fornisce analisi approfondite sui 17 obiettivi in esame, sui quali di seguito proviamo a fornire una panoramica generale, senza pretese di esaustività. Per analisi più approfondite, vi invitiamo a leggere il rapporto integrale, scaricabile al link a fondo pagina.

 

In generale, l’esame delle misure in miglioramento e in peggioramento presenta un quadro disparato, ma abbastanza ottimistico, soprattutto se si considerano i cambiamenti a lungo termine. Da questi ultimi emerge infatti che quasi il 60% delle misure è in miglioramento, mentre meno di un quinto è in peggioramento (vedi grafici a pagg. 10-11 del rapporto).

 

Nel lungo periodo, gli obiettivi con le percentuali più alte di misure in miglioramento sono:

 

§       Goal 5: Parità di genere, che ha visto progressi nella diminuzione della violenza sulle donne e nell’aumento della presenza femminile in ruoli di leadership;

§       Goal 7: Energia pulita e accessibile, con avanzamenti nei consumi energetici e nelle fonti di energia rinnovabile;

§       Goal 8: Lavoro e crescita economica, caratterizzato dalla ripresa del mercato del lavoro e da un aumento del consumo di materie;

§       Goal 17: Partnership per gli Obiettivi, soprattutto per effetto della crescente diffusione delle tecnologie informatiche e della comunicazione.

 

Va comunque segnalato che, nell'ultimo anno, i Goal 5 e 8 hanno mostrato miglioramenti solo per circa la metà delle misure considerate.

 

Per contro, gli obiettivi con il maggior numero di indicatori in peggioramento includono:

 

§       Goal 4: Istruzione di qualità, che ha evidenziato un deterioramento delle competenze di lettura e matematica degli studenti, in particolare nelle scuole primarie;

§       Goal 11: Città e comunità sostenibili, che ha registrato difficoltà nel trasporto pubblico e un incremento dell'abusivismo edilizio.

 

Goal 9: Imprese, innovazione e infrastrutture e Goal 10: Ridurre le disuguaglianze mostrano un numero limitato di misure in peggioramento, con molte altre in condizione di stabilità, mentre Acqua pulita e servizi igienici, Vita sott’acqua e Vita sulla terra (ovvero i Goal 6, 14 e 15) presentano anch’essi una significativa percentuale di misure stabili nel lungo periodo.

 

Riguardo al monitoraggio dei progressi verso gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile a livello regionale, la mappa dell’ultimo anno rivela una notevole eterogeneità territoriale. Le regioni del Nord-est registrano un miglioramento più consistente rispetto al Sud e alle isole. Tuttavia, le regioni del Mezzogiorno mostrano miglioramenti più significativi in termini di evoluzione nel tempo, sia rispetto al lungo termine (dieci anni fa) che al breve termine (anno precedente), con progressi evidenti in Abruzzo, Calabria e Puglia.

 

Conclusioni e prospettive future

 

Il 7° Rapporto ISTAT sugli SDGs mette in luce una realtà complessa. Gli obiettivi di sostenibilità richiedono un’attenzione costante e un impegno collettivo che, nonostante le difficoltà, può portare a miglioramenti significativi. È imperativo che tutti noi – aziende, istituzioni e cittadini – contribuiamo attivamente a questi obiettivi, affinché il futuro non rimanga un'incertezza, ma si trasformi in una realtà positiva per le generazioni a venire.

 

Come sempre, al link qui sotto puoi scaricare gratuitamente ulteriori approfondimenti sull'argomento. Buona lettura! 

 

RAPPORTO SDGs 2024  INFORMAZIONI STATISTICHE PER L’AGENDA 2030 IN ITALIA - ISTAT 2024. 



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L'importanza della formazione e della verifica nell'utilizzo delle attrezzature di lavoro
10/10/2024

La sicurezza sul lavoro è un tema di primaria importanza, specialmente in contesti dove l'uso di vari macchinari e/o e attrezzature è quotidiano. A tal proposito, un recente verdetto della Corte di Cassazione ha ribadito che il semplice possesso di manuali di istruzione non è sufficiente a garantire un ambiente di lavoro sicuro. Come riporta l'art. 71 del D.Lgs. n. 81/2008, al datore di lavoro non solo deve mantenere le attrezzature in buone condizioni di funzionamento, ma è anche tenuto a verificare che i dipendenti siano adeguatamente formati per l’utilizzo delle attrezzature e che svolgano la loro attività in conformità con le istruzioni della macchina.  

 

La sentenza in questione riguarda un infortunio avvenuto in un cantiere edile: l'incidente ha coinvolto un lavoratore colpito da un argano staccatosi a causa di un errore nel montaggio. Al termine dell’iter giudiziario, responsabilità è stata attribuita al datore di lavoro, poiché non aveva fornito un adeguato livello di formazione e verifiche sul corretto uso delle attrezzature.

 

In particolare, la Corte sottolinea l’obbligo del datore di lavoro di assicurarsi che le prescrizioni antinfortunistiche siano realmente comprese dai lavoratori, andando oltre la mera disponibilità di documentazione. In altre parole, oltre a lasciare un manuale di istruzioni a disposizione è quindi necessario un intervento attivo per garantire che i dipendenti comprendano le procedure corrette, i rischi associati e come evitarli.

 

In questo scenario, la figura del preposto assume un'importanza cruciale per supervisionare il corretto svolgimento delle attività lavorative. Anche qui, è compito del datore di lavoro garantire che i preposti siano presenti, adeguatamente formati e competenti per svolgere il loro ruolo di supervisione. Inoltre, qualora emergano prassi operative scorrette, è sempre responsabilità del datore di lavoro intervenire, fornendo ulteriore formazione e vigilando sull'aderenza alle normative di sicurezza.

 

Il secondo principio messo in evidenza dalla Corte riguarda la non sostituibilità della formazione formale con l’esperienza acquisita sul campo. Ogni singolo lavoratore deve essere infatti messo nelle condizioni di utilizzare le attrezzature in modo sicuro e competente, al fine di prevenire infortuni e garantire un ambiente di lavoro sano. L'apprendimento derivante dall’attività lavorativa e dalla collaborazione tra colleghi non può dunque sostituirsi alle misure di formazione previste dalla legge.

 

Questi principi non solo hanno una valenza legale, ma rappresentano anche un dovere etico verso i lavoratori e le loro famiglie. Un ambiente di lavoro sicuro è essenziale non solo per rispettare le normative, ma anche per promuovere una cultura della sicurezza all'interno dell'azienda e ridurre così il rischio di infortuni.  

 

In conclusione, il ruolo del datore di lavoro è cruciale nel garantire la sicurezza sul lavoro e le attività di formazione e verifica dell’apprendimento non devono essere viste come un mero adempimento normativo, ma come parte integrante della gestione delle risorse umane e della creazione di un ambiente di lavoro sicuro ed efficiente.

 

Per maggiori dettagli sul caso giudiziario qui citato, qui sotto potete scaricare gratuitamente la sentenza nella sua versione integrale. Buona lettura! 



- Cassazione Penale, Sez. Feriale, 23 agosto 2024, n. 33094 - Distacco dell'argano montato erroneamente dal preposto. Responsabilità del datore di lavoro.
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Robotica avanzata e intelligenza artificiale: opportunità e rischi per la salute e sicurezza sul Lavoro
26/09/2024

L'evoluzione della tecnologia nel contesto lavorativo – soprattutto attraverso l'adozione della robotica avanzata e dell'intelligenza artificiale – ha portato significativi cambiamenti nelle dinamiche lavorative. Si tratta di innovazioni che offrono opportunità concrete, ma presentano anche sfide da affrontare, specialmente in relazione alla salute e sicurezza sul lavoro (SSL).

 

Ne parla un recente rapporto dall’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) da cui è tratto l’articolo di oggi, la cui versione italiana si intitola “Robotica avanzata e sistemi basati sull’intelligenza artificiale sul luogo di lavoro: problematiche e opportunità dal punto di vista della SSL conseguenti alla loro adozione”. Si tratta di un documento di sintesi che analizza diversi fattori emersi da studi condotti dall'EU-OSHA, evidenziando le problematiche e le potenzialità derivanti dall'integrazione di queste tecnologie nei luoghi di lavoro.

 

Tra le opportunità più promettenti legate all’introduzione delle nuove tecnologie nel contesto lavorativo, si distingue la riduzione del carico di lavoro fisico. Nello specifico:

§       la robotica permette di automatizzare compiti fisici rischiosi o ripetitivi, il che contribuisce a ridurre il rischio di infortunio e a tutelare la salute fisica dei dipendenti;

§       i sistemi basati sull'IA possono ottimizzare il carico di lavoro cognitivo, facilitando l'elaborazione delle informazioni pertinenti e liberando tempo prezioso per attività più stimolanti.

 

Inoltre, entrambe queste tecnologie contribuiscono a:

§       rendere i processi lavorativi più vari, alleviando la monotonia e aumentando la soddisfazione lavorativa;

§        incrementare le competenze professionali dei dipendenti, grazie al maggior tempo da dedicare alla formazione e agli investimenti di formazione aziendali per consentire loro di utilizzare efficacemente queste nuove tecnologie. Ciò migliora le loro qualifiche e competenze, generando effetti positivi a lungo termine in termini di inquadramento professionale.

 

Tra le sfide principali dell’avvento delle nuove tecnologie in ambiente troviamo l’aumento dello stress lavorativo (e di conseguenza del rischio di errore e infortunio) legato principalmente a:  

§       la paura della perdita del posto di lavoro legata all’avanzare dell’automazione, che può influenzare negativamente la salute mentale dei dipendenti;

§       maggiori carichi di lavoro cognitivi legati all’apprendimento di nuovi sistemi e attività, il che può portare a confusione e inefficienze nel lavoro quotidiano.

In entrambi i casi, si tratta di sfide legate alla transizione tecnologica in atto, che necessitano di adeguato supporto formativo e un monitoraggio continuo per essere affrontate con successo.

 

Altre difficoltà includono i rischi fisici legati all'uso dei sistemi automatizzati, che vanno valutati e gestiti accuratamente e in modo specifico con strumenti che possano adattarsi alla rapidità dell'innovazione tecnologica, in modo da tutelare la sicurezza di chi lavora al loro fianco.

 

Per appianare le sfide poste dall’IA è dunque essenziale:

§        adottare strategie aziendali di comunicazione efficaci che incoraggino il dialogo tra tutti i dipendenti;

§       creare una cultura aziendale che promuova la formazione continua;

§       valutare in modo specifico i rischi che via via emergono e svolgere un costante monitoraggio per mantenere la sicurezza al passo con i mutamenti tecnologici.

 

Tali strumenti dovrebbero considerare anche variabili psicosociali, per assicurarsi che le misure di sicurezza siano ben integrate in un quadro complessivo di benessere lavorativo.

 

In conclusione, l'integrazione della robotica avanzata e dell'IA nel mondo del lavoro offre una vasta gamma di opportunità e la cui corretta comprensione, gestione e monitoraggio delle problematiche a esso legate è cruciale per massimizzarne i benefici e garantire che la tecnologia si ponga come un alleato nella promozione della salute e della sicurezza sul lavoro, piuttosto che come un ostacolo.

 

Per consultare il documento fin qui ripreso nella sua versione integrale clicca al link qui sotto e scaricarlo gratuitamente. Buona lettura!

 



- “Robotica avanzata e sistemi basati sull’intelligenza artificiale sul luogo di lavoro: problematiche e opportunità dal punto di vista della SSL conseguenti alla loro adozione”, 2023.
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Esplosioni da polveri: prevenzione e protezione tecnica
12/09/2024

Il rischio associato alle esplosioni da polveri rappresenta una minaccia significativa in molte attività industriali, incluse quelle del settore alimentare, tessile, della plastica, dei metalli e della lavorazione del legno, come del resto dimostrano alcuni episodi passati tristemente noti in termini di infortuni professionali.

 

Data l'importanza di adottare misure efficaci di prevenzione e protezione contro il rischio specifico di esplosione da polvere, l'articolo di oggi intende offrire una panoramica delle principali strategie tecniche da implementare negli ambienti lavorativi che lo richiedono. Per farlo ci baseremo sul documento "La prevenzione delle esplosioni da polvere" di ARPA Piemonte, disponibile in fondo alla pagina. Anche se il documento ha qualche anno, rimane ancora una risorsa utile per i datori di lavoro, poiché consente di affrontare l'argomento in modo sistematico. corredato da casi studio che facilitano la comprensione.

 

Se invece hai bisogno di una mano per valutare e gestire correttamente questo rischio nel tuo ambiente di lavoro, non esitare a contattarci per una consulenza dedicata in materia.

 

 

Normativa e Sistemi di Prevenzione

Il D.lgs. 81/2008 disciplina le misure di sicurezza da adottare per prevenire le atmosfere esplosive. In particolare, l'articolo 289 stabilisce che è responsabilità del datore di lavoro creare un ambiente di lavoro sicuro, prevenendo la formazione di atmosfere esplosive e mitigando gli effetti di eventuali esplosioni.

 

Le misure di prevenzione includono:

§       Rimozione delle Polveri: È fondamentale mantenere le superfici pulite attraverso sistemi di aspirazione centralizzati o aspiratori industriali di sicurezza (Gruppo II, Categoria 2D).

§       Prevenzione dell'Accensione: È necessario monitorare tutte le superfici che potrebbero superare le temperature critiche di accensione (MIT e LIT) e implementare misure di sicurezza che prevengano l'innesco.

§       Progettazione dei Sistemi: I sistemi di prevenzione devono funzionare in modo indipendente e garantire una sicurezza positiva, con chiari limiti di controllo delle sorgenti di accensione.

 

Sistemi e Misure di Protezione

Ove la prevenzione non sia sufficiente, è essenziale adottare sistemi di protezione per limitare l'impatto delle esplosioni.

 

Tali sistemi devono essere progettati considerando:

§       La pressione massima prevista.

§       L'indice di esplosività Kst, che indica la velocità di aumento della pressione durante un'esplosione.

 

Le principali misure di protezione includono:

 

§       Creazione di strutture in grado di resistere a esplosioni;

 

§       Utilizzo di sistemi di venting per dissipare le pressioni di esplosione;

 

§       Implementazione di sistemi attivi per neutralizzare le esplosioni in fase iniziale;

 

§       Adottare misure per isolare l’esplosione tramite dispositivi specifici, in modo da evitarne la propagazione. Nello specifico, tra i dispositivi di isolamento più comuni troviamo:

ü     Barriere Estinguenti, che rilevano un'esplosione e iniettano agenti estinguenti nelle condutture per evitare che la pressione generata non comprometta le strutture circostanti.

ü     Valvole a Chiusura Rapida, che si attivano al superamento di una certa velocità di flusso, bloccando il passaggio di materiale esplosivo.

ü     Altri dispositivi di protezione includono valvole rotative, deviatori di esplosione e sistemi di ricezione del prodotto, tutti progettati in modo da garantire la sicurezza delle persone e dell'ambiente circostante.

 

In sostanza, la risoluzione del rischio di esplosioni da polveri richiede un approccio proattivo e multifattoriale, combinando misure di prevenzione, protezione e isolamento. È quindi fondamentale che le aziende non solo implementino queste misure, ma anche che riesaminino periodicamente le loro strategie di sicurezza in risposta a eventuali cambiamenti nel processo produttivo.

 

Per ulteriori dettagli sulle misure tecniche di prevenzione e protezione contro le esplosioni da polveri, si consiglia di consultare il documento da cui è tratto l’articolo, che potete scaricare gratuitamente al link qui sotto. Buona lettura!

 



- "La prevenzione delle esplosioni da polvere", ARPA Piemonte, 2015.
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Il nuovo regolamento sulla sicurezza dei prodotti: novità e obblighi degli operatori economici
25/07/2024

Dal 13 dicembre 2024, entrerà in vigore il tanto discusso rinnovamento delle disposizioni sulla sicurezza dei prodotti (UE) 2023/988, già pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data 10 maggio 2023 con l’intento di abrogare la Direttiva 2001/95/CE relativa alla sicurezza dei prodotti. 

 

Il regolamento si basa sul Nuovo Quadro Giuridico, unificando la sorveglianza del mercato, l’accreditamento, la valutazione della conformità e la marcatura CE dei prodotti al fine di rendere più rigorose e uniformi le norme di sicurezza in tutti gli Stati dell’UE. A tal proposito ricordiamo che, trattandosi di un Regolamento, non necessita di essere trasposto nel diritto nazionale di ciascuno Stato. 

 

Pur preservando l'essenza delle disposizioni legislative precedenti in materia di sicurezza dei prodotti, il nuovo regolamento offre un ampliamento significativo delle definizioni, delle procedure e degli obblighi che riguardano gli operatori economici.

 

A qualche mese dall’entrata in vigore, vediamo quindi le principali novità che il Regolamento 2023/988 comporta:  

 

1)      Campo di applicazione del Regolamento

 

L'obiettivo fondamentale rimane quello di garantire un elevato livello di sicurezza per i consumatori e di favorire un mercato interno senza barriere. Nell'ambito di quest'obiettivo, il regolamento introduce nuove definizioni di concetti come "rischio", "importatore" e "fornitore di servizi di logistica", ormai radicati nella normativa europea sui prodotti. Inoltre, vengono introdotte definizioni chiare relative alla normazione, come "norma europea" e "organizzazione europea di normazione", che contribuiscono a rendere il quadro normativo più comprensibile e applicabile.

 

2)      Valutazione della sicurezza dei prodotti

 

Pur non apportando cambiamenti sostanziali alla procedura di valutazione, i nuovi articoli 6 e 8 forniscono una disciplina più dettagliata per condurre questa valutazione. In particolare, l’articolo 6 pone l’accento sulla sicurezza informatica, facendo riferimento anche a nuovi aspetti da valutare da valutare, come l'intelligenza artificiale. Lo scopo rimane quindi quello di proteggere i prodotti da intrusioni esterne favorendo al tempo stesso lo sviluppo di prodotti d'avanguardia.

 

3)      Obblighi degli operatori economici: Il fabbricante e il rappresentante autorizzato.

 

Gli obblighi legali per quel che riguarda la sicurezza dei prodotti continuano a orientarsi al grado di vicinanza dell’operatore economico al prodotto. Tuttavia, sebbene il fabbricante rimane il principale responsabile della sicurezza dei prodotti, il legislatore sottolinea a più riprese le responsabilità degli altri operatori economici coinvolti. Ad esempio, coloro che distribuiscono prodotti con il proprio nome o marchio commerciale sono esplicitamente equiparati a fabbricanti e devono assolvere agli stessi obblighi, mentre chi apporta modifiche sostanziali al prodotto è chiaramente incluso nella definizione di fabbricante.

 

Il regolamento introduce poi la figura del rappresentante autorizzato, già nota nel contesto della vigilanza del mercato, ma con nuovi obblighi aggiuntivi, come l'esame della documentazione tecnica.

 

In generale, gli operatori economici sono tenuti a sviluppare procedure interne per garantire il rispetto dei loro obblighi (articolo 14). Per alcuni prodotti o categorie di prodotti, la Commissione potrà inoltre istituire un sistema di tracciabilità in cui vengono inseriti dati che consentono l'identificazione del prodotto, dei suoi componenti e degli operatori economici coinvolti nella catena di fornitura.

 

4)      Vendita a distanza e mercati online

 

Il regolamento disciplina la vendita a distanza e sui mercati online, con precisi obblighi per i fornitori come l'istituzione di un punto di contatto per le autorità di vigilanza del mercato e la cooperazione nelle segnalazioni di prodotti non sicuri.

 

5)      La vigilanza di mercato

 

La vigilanza del mercato si baserà sul regolamento (UE) 2019/1020, che prevede alcune disposizioni applicabili. Gli Stati membri continueranno a segnalare i prodotti non sicuri tramite il sistema di allarme rapido Safety Gate (ex RAPEX). È inoltre istituito il Safety Business Gateway per agevolare la comunicazione tra operatori commerciali, gestori di mercati online, autorità di vigilanza del mercato e consumatori.

 

In conclusione, il nuovo regolamento sulla sicurezza dei prodotti rappresenta un passo importante per garantire la conformità dei prodotti e la sicurezza dei consumatori all'interno dell'Unione Europea. Per consultarlo nella sua versione integrale basta cliccare al link qui sotto e scaricarlo gratuitamente.

 

Vi ricordiamo inoltre che nel mese di agosto mtm news va in vacanza, per tornare a settembre carica di novità.

I nostri uffici resteranno invece regolarmente operativi, tranne che dal 5 al 16 agosto.

 

 Buona lettura e buone vacanze!



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Esoscheletri e sicurezza sul lavoro: la nuova norma Uni/Tr 11950 per un utilizzo consapevole
11/07/2024

Gli esoscheletri occupazionali sono dispositivi indossabili progettati per assistere e supportare fisicamente i lavoratori durante le attività lavorative, permettendo loro di ridurre lo sforzo fisico necessario a compiere determinate azioni ripetitive o gravose, prevenire il sovraccarico biomeccanico e ridurre il rischio di malattie muscoloscheletriche correlate al lavoro. 

 

>>> Quanto ne sai di valutazione e prevenzione del sovraccarico biomeccanico? QUI trovi il nostro ultimo articolo sull’argomento!

 

Gli esoscheletri stanno diventando sempre più comuni negli ambienti di lavoro, siano essi attivi – ovvero dotati di motori o altre componenti elettriche – o passivi, che invece forniscono supporto sfruttando i principi meccanici.

 

La loro crescente diffusione è sicuramente un bene per la salute dei lavoratori, ma è anche vero che rende necessario valutarne attentamente i rischi per garantire la sicurezza di chi li indossa.  

 

Per questo motivo, il 18 aprile 2024 è stata pubblicata la nuova norma Uni/Tr 11950, intitolata “Sicurezza e salute nell’uso degli esoscheletri occupazionali orientati ad agevolare le attività lavorative” e redatta da un gruppo di lavoro coordinato dall’INAIL con lo scopo di fornire indicazioni dettagliate sulla corretta progettazione, costruzione e utilizzo degli esoscheletri.

 

Nello specifico, il documento:

 

ü   Fornisce indicazioni sulla corretta terminologia e sulle definizioni di settore;

 

ü   Descrive i diversi tipi di esoscheletri attivi e passivi attualmente presenti sul mercato e utilizzati negli ambienti di lavoro;

 

ü   Valuta attentamente:

-    l’impatto degli esoscheletri sulla riduzione del rischio di sovraccarico biomeccanico dei lavoratori;

-        i rischi residui che permangono nonostante il loro utilizzo;

-        i rischi correlati all’introduzione degli esoscheletri stessi;

 

ü  Definisce misure di prevenzione necessarie a garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori che indossano tali dispositivi.

 

Per maggiori informazioni e approfondimenti visitare la pagina INAIL dedicata all’argomento. Buona lettura!



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Rischio macchina: come individuare e valutare carenze nella prevenzione
27/06/2024

A chi ci legge ormai è ben noto che per garantire la sicurezza sul luogo di lavoro è essenziale svolgere una corretta valutazione del rischio e adottare misure preventive adeguate che permettano di evitare infortuni durante l'utilizzo di macchine e impianti.

 

Per supportare le aziende nel corretto svolgimento di queste attività e per promuovere la consapevolezza tra i lavoratori esistono diversi strumenti e azioni di supporto, promozione e vigilanza, come piani mirati di prevenzione e guide operative per la gestione di rischi più o meno specifici.

 

Nello specifico, oggi analizziamo la guida dell’ATS Brianza dal titolo "Utilizzo in sicurezza delle macchine. Guida per le imprese”, frutto del lavoro del gruppo "Sicurezza macchine" del Comitato di Coordinamento Provinciale di Monza e Lecco ex art. 7 D.Lgs. 81/08. Questo documento, sebbene non esaustivo, costituisce infatti un punto di partenza e un riferimento valido per impostare o revisionare la propria valutazione del rischio macchine all’interno di un’azienda.

 

Il documento in questione ribadisce più volte che la salute e la sicurezza non sono obiettivi statici, che vengono raggiunti una volta per tutte, ma esito di un lavoro continuo di aggiustamento della prestazione lavorativa alle variazioni del contesto in cui è svolta, che necessita quindi di sforzi e aggiornamento periodici.  

 

Oltre a trattare numerosi aspetti relativi alle attrezzature e alla prevenzione (rischio residuo, manutenzione etc.), il documento fornisce anche indicazioni pratiche utili a svolgere correttamente ed efficacemente la compilazione di una specifica "scheda macchina" per ciascuna macchina in ingresso, contenente l'elenco dei requisiti di sicurezza, i controlli necessari per garantirne l'efficienza e gli interventi di manutenzione da eseguire.

 

La guida include inoltre diversi allegati contenenti esempi di schede e check list da utilizzare nello svolgimento dell’attività di valutazione. In particolare, l’allegato U contiene una vera e propria scheda di autovalutazione aziendale che, oltre a fornire numerose indicazioni in modo pratico e sintetico, contiene un prezioso elenco di domande a cui l’azienda può rispondere per valutare la propria capacità di prevenire i rischi legati all'uso delle macchine, come ad esempio:

 

ü    È presente in azienda un elenco (censimento) di tutte le macchine/impianti?

ü  Per ogni macchina in ingresso è compilata una specifica check list di controllo del buon acquisto/installazione e completezza documentale?

ü   Quali sono le misure che s’intraprendono in azienda prima di mettere in servizio una macchina?

ü   Come è stata effettuata la valutazione dei rischi correlati alle macchine? La valutazione dei rischi correlati alle macchine prende in considerazione le diverse attività connesse al loro utilizzo.

 

L’allegato P fornisce infine specifiche indicazioni riguardo alla formazione e addestramento dei lavoratori, riassumibili nel seguente schema a punti:

 

1.       Prima di adibire il lavoratore all’utilizzo di macchine:

 

a)    Formazione generale: Concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;

 

b)    Formazione specifica di base: Rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda e con riferimento agli esiti del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) aziendale.

 

2.       Al momento dell’uso della macchina:

 

a)    Formazione integrativa: Rischi derivanti dall’utilizzo di una determinata macchina nello specifico contesto aziendale;

 

b)    Addestramento: modalità d’utilizzo in sicurezza della macchina, comprese le operazioni di manutenzione ordinaria affidate all’operatore (pulizia etc.).

 

3.       Entro 5 anni dall’erogazione della formazione specifica:

 

a)    Aggiornamento della formazione specifica: Approfondimenti giuridico-normativi, aggiornamenti tecnici sulle fonti di rischio ai quali sono esposti e sulle relative misure di prevenzione, aggiornamento sull’ organizzazione e gestione della sicurezza in azienda.

 

In conclusione, la guida fornisce una serie di strumenti, tra cui una scheda di autovalutazione aziendale, per aiutare le aziende a condurre una valutazione accurata dei rischi presenti nel loro ambiente lavorativo. Al link qui sotto la potete scaricarla gratuitamente direttamente dal sito dell'ATS Brianza, così come tutti gli allegati in formato editabile.

 

https://www.ats-brianza.it/it/approfondimenti-sui-rischi-lavorativi-specifici-piani-mirati-di-prevenzione-faq-e-informazioni/23-master-category/cat-servizio-imprese/2246-p-m-sicurezza-macchine.html

 

Cliccando QUI e compilando il modulo potete invece contattarci per ricevere il nostro supporto professionale in materia. Buona lettura!    



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Macchine e impianti in UK: CE o UKCA? Ultimi aggiornamenti
13/06/2024

Come molti dei nostri lettori più fedeli ricorderanno, nel novembre del 2022 il Governo Britannico ha annunciato la proroga dell'obbligo di marcatura UKCA fino al 31 dicembre 2024 per beni, attrezzature, apparecchi e macchinari destinati ai mercati di Inghilterra, Scozia e Galles.

 

Il 17 maggio scorso, a poco più di 6 mesi dall’entrata in vigore dell’obbligo di marcatura UKCA per macchine, attrezzature e non solo, il governo britannico ha invece deciso di continuare a riconoscere la marcatura CE a tempo indeterminato.

 

Ma facciamo un passo indietro: come siamo arrivati a questo punto? 

 

Con l’ufficializzazione della Brexit a inizio 2020, la Gran Bretagna ha smesso di far parte dell’Unione Europea e, di conseguenza, di riferirsi agli standard di Conformità di prodotto Comunitari. La marcatura CE viene quindi sostituita con la nuova marcatura UKCA

 

Dal momento in cui è entrata in vigore il 1° gennaio 2021, il governo britannico ha però continuato a riconoscere la marcatura CE per la maggior parte dei prodotti, comprese le macchine, fissando inizialmente la data di transizione definitiva al 1° gennaio 2023 e poi posticipandola di 2 anni.

 

Negli ultimi 3 anni e mezzo i fabbricanti Europei hanno potuto continuare a esportare in UK i loro prodotti marcati CE senza dover applicare necessariamente le procedure di conformità richieste dalla marcatura UKCA.

 

Le novità: cosa succede dal 1° ottobre? 

 

Con l’emanazione lo scorso 23 maggio del "Product Safety and Metrology etc. (Amendament) Regulations 2024" da parte del Governo Britannico, questo temporaneo affiancamento di marcature sembra invece destinato a perdurare a tempo indeterminato. 

 

Dal 1° ottobre 2024, non solo sarà possibile continuare a immettere macchine marcate CE sul mercato britannico, ma sarà introdotta anche la cosiddetta “fast-track”, procedura che consentirà di applicare la marcatura UKCA anche laddove il prodotto sia stato realizzato in conformità ai requisiti di sicurezza e secondo le procedure di conformità delle direttive europee. In questo caso, il fabbricante potrà utilizzare e commercializzare i propri prodotti semplicemente apponendo la marcatura UKCA fisicamente al prodotto e redigendo una dichiarazione di conformità del Regno Unito. Rimangono immutate le responsabilità per il soggetto importatore all’interno del territorio UK e la necessità, per il fabbricante, di predisporre la documentazione necessaria (fascicolo tecnico, manuale, ecc.) in lingua inglese.

 

Inoltre, laddove i prodotti rientrano in più normative, è possibile utilizzare una combinazione di procedure di valutazione della conformità UKCA e CE.

 

Tale flessibilità di utilizzo delle marcature CE e UKCA non è tuttavia valida per tutti i prodotti. Per alcuni prodotti è infatti necessario fare riferimento unicamente agli standard di conformità britannici, come ad esempio i dispositivi medici e i prodotti da costruzione. 

 

È inoltre bene tenere a mente che: 

·         Se si importa in UE una macchina prodotta in Gran Bretagna è necessario marcarla CE, dato che la marcatura UKCA non è riconosciuta dall'Unione Europea.

·         l'Irlanda del Nord (Ulster) fa eccezione e mantiene da sempre in vigore la marcatura CE e il riferimento agli standard dell'Unione.

 

In generale si tratta di una buona notizia per le aziende dell’Unione che vendono o utilizzano le proprie macchine in Galles, Inghilterra e Scozia, poichè potranno intrattenere le proprie attività commerciali con la massima flessibilità a tempo indeterminato.  

 

Tuttavia, è bene informarsi sui requisiti necessari per ciascun caso specifico e continuare a monitorare la questione da vicino poiché, come abbiamo visto negli ultimi anni, si tratta di una situazione ancora in fase di assestamento e quindi non immune ad adeguamenti ulteriori in futuro. 

 

In mtm consulting srl seguiamo attentamente lo sviluppo della marcatura UKCA per macchine e impianti sin dai suoi albori. Al link qui sotto è possibile scaricare gratuitamente la guida del governo britannico per aiutare le aziende con le ultime novità, mentre per una consulenza specializzata potete contattarci cliccando QUI. Buona lettura! 


https://assets.publishing.service.gov.uk/media/65b7b54b522b5100138609e1/industry-explainer-placing-products-on-the-market-in-great-britain-using-uk-or-eu-product-markings.pdf

 



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Guida ai dispositivi di protezione individuale per il lavoro con agenti chimici pericolosi
23/05/2024

Se è vero che, quando si tratta di sicurezza sul lavoro, prevenire è sempre meglio che curare, ciò vale ancora di più quando si tratta di agenti chimici pericolosi. Ogni giorno, innumerevoli lavoratori sono esposti a rischi potenzialmente nocivi per la salute, derivanti dall'uso di agenti chimici. Nonostante le misure preventive e le protezioni collettive, spesso è necessario ricorrere ai Dispositivi di Protezione Individuale per garantire un'adeguata protezione.

 

Nel complesso quadro normativo e delle buone pratiche in materia, il documento Inail “Agenti chimici pericolosi. Istruzioni ad uso dei lavoratori” – a cura di Elisabetta Barbassa, Maria Rosaria Fizzano e Alessandra Menicoccia e aggiornato nel 2023 – risulta essere particolarmente prezioso per orientare lavoratori e datari di lavoro nella scelta e nell'uso dei Dispositivi di Protezione Individuale o DPI.

 

Obblighi e categorie dei DPI

 

Il documento in questione chiarisce innanzitutto gli obblighi relativi ai DPI sottolineando che devono essere marcati CE, adeguati al rischio specifico, che non devono introdurre nuovi pericoli e si devono adattare al lavoratore, preservando la propria efficacia anche in caso di uso congiunto di più dispositivi. Inoltre, il documento distingue i DPI da altri tipi di attrezzature, come gli indumenti di lavoro ordinari e le apparecchiature di protezione personale per i servizi di soccorso o le forze dell'ordine.

 

La classificazione dei DPI viene poi suddivisa in tre categorie, a seconda del livello di rischio:

·        Categoria I: Rischi minimi, come lesioni superficiali o condizioni atmosferiche non estreme.

·        Categoria II: Rischi non compresi nelle altre due categorie.

·        Categoria III: Rischi che possono causare danni gravissimi, inclusi agenti chimici e biologici pericolosi, carenza di ossigeno e radiazioni ionizzanti.

 

La scelta e le istruzioni dei DPI

 

Per svolgere una corretta valutazione del rischio, il datore di lavoro deve individuare i DPI più adatti, basandosi sulle caratteristiche tecniche indicate dal fabbricante. La scelta deve essere guidata dall'analisi del rischio e dal confronto con l'offerta di mercato, nel pieno rispetto delle norme tecniche più aggiornate. Ogni DPI deve essere accompagnato da istruzioni dettagliate e comprensibili per l'uso, la manutenzione e la pulizia, così come informazioni sulla vita utile del prodotto.

 

A tal proposito, oltre a fornire linee guida generali Il documento INAIL in questione fornisce informazioni su DPI per la protezione specifica di varie parti del corpo, per la protezione delle vie respiratorie e per quella del corpo intero.

 

In conclusione, gli agenti chimici pericolosi richiedono un'attenzione particolare e l'utilizzo dei DPI si rivela una misura imprescindibile nella protezione quotidiana dei lavoratori. La cultura della prevenzione passa anche attraverso la corretta informazione e formazione e il documento INAIL fin qui analizzato è un punto di riferimento essenziale per tutti gli attori coinvolti nel mantenere gli ambienti lavorativi sicuri e salutevoli.

 

Per saperne di più sull’argomento invitiamo quindi alla lettura integrale del documento, che come sempre potete scaricare gratuitamente al link qui sotto. Buona lettura!



- “Agenti chimici pericolosi. Istruzioni ad uso dei lavoratori” – Doc. INAIL a cura di Elisabetta Barbassa, Maria Rosaria Fizzano e Alessandra Menicoccia , 2023.
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Lotta al greenwashing: pubblicata la nuova direttiva UE per un marketing ambientale onesto
09/05/2024

Il mondo aziendale è in fermento dopo la pubblicazione della Direttiva 2024/825 che segna una vera e propria svolta nella lotta al greenwashing. Questo provvedimento contiene una lunga black list di pratiche di marketing ambientale illecite e ha lo scopo di porre fine alla possibilità per le aziende e i professionisti di presentare falsamente i propri prodotti come ecologici o sostenibili senza dimostrarne concretamente le caratteristiche.

 

Per greenwashing, si intende la volontà di indurre i propri potenziali clienti a credere che un marchio sia impegnato nella tutela dell'ambiente molto più di quanto non lo sia in realtà.

 

Grazie alla Direttiva 2024/825, a partire dal 27 settembre 2026, l'adozione da parte di imprese e professionisti di qualsiasi condotta presente nella black list della direttiva sarà infatti considerata attività di “greenwashing”, senza che i regolatori debbano cercare ulteriori prove per stabilire l'ingannevolezza di una pratica commerciale. In altri termini, la responsabilità di aziende e professionisti sarà presunta, il che alza la posta in gioco in materia di trasparenza e onestà nelle comunicazioni ambientali e tutela i consumatori.

 

Sono diverse le pratiche di inserite tra le pratiche commerciali sleali, tra cui:

 

·         esibire marchi di sostenibilità senza basi certificative concrete: saranno vietati i marchi volontari non verificati da soggetti terzi, indipendenti e rispondenti a requisiti ex lege, così come quelli non istituiti dall'Ue – come l'Ecolabel – o da Stati membri, come il “Green made in Italy” di cui al dm 56/2018;

 

·         fare dichiarazioni ambientali non dimostrate ex lege attraverso lo stesso mezzo di comunicazione che le veicola. Questo è il caso dell’utilizzo a sproposito di affermazioni generiche quali "verde", "ecologico", "ecocompatibile", "rispettoso dell'ambiente";

 

·         formulare asserzioni ambientali complessive su prodotti o attività anche se di fatto riguardano soltanto un determinato aspetto degli stessi. Ad esempio, sarà vietato definire un prodotto o attività “realizzato con materiale riciclato" o "proveniente da fonti rinnovabili" se lo è solo in parte;

 

·         promuovere requisiti legali come se fossero qualità esclusive di un prodotto, come ad esempio come il vantare l'assenza di una sostanza chimica già vietata per legge;

 

·         presentare prodotti come riparabili quando non lo sono, così come falsare o dichiarare falsamente i termini di durabilità temporale di un bene.

 

L’enfasi si pone quindi sulla verità delle affermazioni ambientali, di cui è essenziale la dimostrabilità per evitare sanzioni e danni d’immagine. Infatti, sebbene sia difficile prevedere le dinamiche di mercato che deriveranno dall’entrata in vigore della Direttiva 2024/825, è chiaro che le aziende dovranno fare di trasparenza e onestà i loro imperativi: adottare un approccio più rigoroso rispetto alla comunicazione ambientale e dotarsi di solide basi verificabili per le proprie affermazioni ecologiche sarà essenziale non solo per ragioni etiche, ma anche legali e strategiche.

 

Dal canto suo, con questa direttiva l’Unione Europea manda un segnale forte verso un mercato più pulito, orientato al rispetto dell'ambiente e, soprattutto, dei consumatori, confermando il suo ruolo guida nella transizione ecologica.

 

Per maggiori informazioni, al link qui sotto trovi il testo integrale della Direttiva, così come pubblicato sulla gazzetta ufficiale dell’Unione Europea in data 6 marzo 2024. Buona lettura!



- DIRETTIVA (UE) 2024/825 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 28 febbraio 2024 che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell’informazione
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Responsabilità condivisa e sicurezza macchine: una sentenza rilevante per gli imprenditori
18/04/2024

In un recente verdetto della IV Sezione penale della Corte di Cassazione, emerge un chiaro messaggio per gli imprenditori e i fornitori del settore delle macchine industriali: la sicurezza deve essere una priorità condivisa e la responsabilità non è limitata all'operatore che ha messo in funzione la macchina, ma si estende anche a tutti coloro coinvolti nella costruzione, installazione, vendita o cessione della stessa.

 

Fatto e iter giudiziario

 

Il fatto riguarda un incidente su un cantiere edile: un lavoratore è rimasto ferito in un cantiere edile dopo che un pannello coibentato si è staccato dalla presa di una ventosa utilizzata per il sollevamento con una gru.

 

Questa dinamica conduce quindi ad analizzare le seguenti responsabilità:

·   il cedente della ventosa, ossia la società che ha fornito l’attrezzatura al lavoratore, poiché non ha verificato le condizioni di sicurezza prima della consegna;

·     il lavoratore, che ha utilizzato l'apparecchio senza una preventiva verifica dello stato delle guarnizioni o delle superfici applicative.

 

Il legale rappresentante della società è stato accusato di lesioni colpose. Dopo aver esaminato gli elementi e respinto le difese che imputavano il danneggiamento a cause alternative come un errore umano o un danneggiamento durante il trasporto dopo l'infortunio, il giudice ha confermato la colpevolezza del rappresentante della società.

 

Il Tribunale si è espresso sulla base delle testimonianze, della documentazione e di consulenze tecniche, a partire dalle quali è stato stabilito che la ventosa aveva difetti preesistenti che non erano conseguenza di un utilizzo nei giorni precedenti l'incidente e che non sono state fornire istruzioni adeguate ai lavoratori prima dell’uso.

 

La Corte d'Appello ha poi confermato la sentenza, ritenendo che vi fosse stata negligenza nella manutenzione della ventosa e che le difese presentate fossero irrilevanti rispetto all'accusa di cattivo stato di manutenzione, che ha portato alle lesioni del lavoratore.  

 

Conclusioni

 

Questa sentenza ribadisce che la responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro è multidimensionale e coinvolge molteplici attori.

 

In particolare il messaggio per le imprese è inequivocabile: la collaborazione nella sicurezza non è solo una prassi etica ma anche una necessità giuridica, poiché un’inadempienza può portare a sanzioni penali e civili.

 

Per questo motivo, tutte le aziende coinvolte nel ciclo di vita di una macchina devono attuare tutte le azioni necessarie per garantire che possa essere utilizzata senza porre in pericolo la salute dei lavoratori e, di conseguenza, anche la propria posizione legale.

 

Per maggiori dettagli riguardanti questo caso giudiziario, al link qui sotto è possibile scaricare la sentenza integrale. Se invece hai dubbi sulla sicurezza delle tue macchine, contattaci subito CLICCANDO QUI e raccontandoci brevemente la situazione. Buona lettura!



- Cassazione Penale, Sez. 4, 14 marzo 2024, n. 10665 - Posizioni di garanzia_ fabbricante_venditore_noleggiatore_concedente del macchinario e utilizzatore_datore di lavoro.pdf
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La sostenibilità ambientale diventa obbligo per le aziende: cosa cambierà per i dirigenti?
28/03/2024

Il panorama normativo europeo si prepara a vivere importanti cambiamenti sul piano ambientale: la proposta di direttiva europea del 22 febbraio 2022 sull’obbligo del rispetto dei parametri di sostenibilità ambientale per tutte le grandi aziende diventerà una direttiva effettiva nel 2024.

 

La direttiva è intitolata "Corporate Sustainability Due Diligence" o CSDD e ha lo scopo di imporre ai dirigenti aziendali di essere più attenti e responsabili nei confronti dell'impatto ambientale delle proprie attività. La direttiva si rivolge alle grandi aziende, che saranno obbligate ad adottare un piano in grado di garantire che la loro strategia sia compatibile con una limitazione ad 1,5° centigradi del riscaldamento globale, così come previsto dall’accordo di Parigi.

 

Il 1° giugno 2023, il Parlamento Europeo ha votato sulla bozza della CSDD, apportandovi parziali modifiche. A metà dicembre, il Parlamento Europeo e il Consiglio hanno raggiunto un accordo provvisorio che definisce i punti essenziali della CSDD, il quale deve ora essere approvato anche dalla Commissione Europea per la sua adozione formale.

 

Sebbene il testo definitivo della direttiva non sia ancora disponibile, dall'accordo provvisorio emerge chiaramente che l'argomento chiave è il concetto di due diligence – ossia l'analisi preventiva della conformità ambientale di una proprietà coinvolta in un investimento economico.

 

La nuova direttiva richiederà quindi alle aziende di identificare, prevenire e mitigare le conseguenze negative delle proprie azioni sull'ambiente e sui diritti umani. I dirigenti saranno quindi incentivati a contribuire agli obiettivi di sostenibilità e a promuovere azioni di mitigazione dei cambiamenti climatici. A tal proposito, è importante sottolineare che i fornitori dovranno adeguarsi alle stesse regole della direttiva: le aziende coinvolte dovranno non solo rispettare le normative ambientali della direttiva CSDD, ma anche collaborare con partner commerciali che facciano altrettanto, indipendentemente dal loro diretto coinvolgimento nella direttiva.

 

A livello europeo, la Commissione metterà a punto una rete europea delle autorità di supervisione per garantire un approccio coordinato. Tuttavia, per garantire il rispetto di questa futura direttiva, gli Stati dell’Unione Europea designano un’autorità nazionale che svolgerà i controlli adeguati e potrà imporre sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive per chi non rispetta tali obblighi.

 

L'entrata in vigore di questa direttiva comporterà una profonda e complessa trasformazione nell'approccio aziendale alla sostenibilità ambientale, obbligando le aziende a implementare processi interni di verifica e a rivedere i propri capitolati di fornitura, coinvolgendo anche i fornitori nella catena di rispetto delle normative ambientali.

 

Proprio per l’ampia portata di questi cambiamenti, la direttiva CSDD prevede:

 

§        un periodo di due anni per trasformare le sue indicazioni in disposizioni di legge nazionale;

§        il sostegno tecnico ed economico da parte dei singoli paesi per le piccole e medie imprese coinvolte nell'applicazione della direttiva.

 

In attesa dell’entrata in vigore effettiva al link a fondo pagina potete scaricare gratuitamente il testo integrale della proposta di direttiva del 2022, compresa di allegato. Buona lettura! 

 

PS: Con l'obbligo della sostenibilità ambientale per le aziende in arrivo, mtm vi invita a partecipare al corso sul carbon footprint di organizzazione che si terrà il prossimo l'8 aprile 2024 su zoom per compiere un primo passo verso la valutazione strategica dell’impatto ambientale della propria azienda. Clicca QUI per conoscere i dettagli e la modalità di iscrizione.



- “PROPOSTA DI DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937”
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Nuovo bando 2023-2024 per finanziamenti a fondo perduto alle imprese: ecco a chi si rivolge e le modalità di accesso
14/03/2024

A dicembre 2023, l’INAIL ha pubblicato il nuovo Bando ISI 2023 – 2024 che permette alle imprese italiane di ottenere finanziamenti a fondo perduto da investire in progetti di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

 

A chi è rivolto?

 

Il bando si rivolge a tutte le imprese italiane operanti nei settori del commercio, industria, artigianato, agricoltura e del terzo settore, ad esclusione di:

§      quelle aziende che hanno già partecipato al Bando INAIL 2020, 2021 e 2022, fatta eccezione per quelle che avevano presentato un progetto per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale.

§     le micro e piccole imprese agricole che hanno già ricevuto l’incentivo ISI Inail 2021 e 2022 per l’Asse 5, o l’incentivo ISI Inail Agricoltura 2019/2020.

 

In cosa consiste il contributo ottenuto?

 

La misura del contributo varia da un importo minimo di 5.000 euro fino a un massimo di 130.000 euro e corrisponde al 65% della spesa d'investimento ammissibile, fino a un massimo di 200.000 euro. Ad esempio, per una spesa di investimento di 200.000 euro, il contributo massimo ammissibile sarà di 130.000 euro.

 

È importante sottolineare che si tratta di un finanziamento a fondo perduto e non di un credito d'imposta, pertanto l'importo assegnato verrà direttamente accreditato sul conto corrente dell'impresa beneficiaria.

 

Quali sono le spese ammissibili? 

 

Gli interventi che rientrano nel Bando riguardano principalmente tre ambiti:

ü  Investimenti in attrezzature e macchinari nuovi, come macchinari a controllo numerico, impianti di aspirazione di fumi, insonorizzazione di pareti, gru, macchinari per la movimentazione di carichi, escavatori e altro ancora.

ü  Impianti che migliorano le condizioni di salute per i lavoratori, come ad esempio aspirazione di fumi, insonorizzazione, e attrezzature che riducono la movimentazione manuale, le vibrazioni e il rumore.

ü  Rimozione dell'amianto, comprensiva delle spese di rifacimento del tetto.

 

Requisiti e modalità di accesso

 

Per accedere al bando è necessario:

ü  verificare di rientrare nei requisiti di accesso

ü  presentare domanda a partire dal 15 aprile 2024 e non oltre il 30 maggio 2024 ore 18:00 seguendo l’iter indicato.

 

È inoltre importante tenere a mente che:

§  Le imprese possono presentare un solo progetto riguardante una sola unità produttiva per una sola tipologia di progetto

§  Il progetto non deve essere già in corso d’opera

§  sono ammesse a finanziamento anche le spese direttamente necessarie alla realizzazione del progetto e le spese accessorie o strumentali funzionali e indispensabili per la realizzazione dello stesso.

 

Per maggiori informazioni rimandiamo alla pagina dedicata del sito dell’INAIL. Buona lettura!



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Classificazione zone ATEX: cos’è cambiato dal 23 gennaio 2024
29/02/2024

A partire dal 23 gennaio 2024, le aziende con zone a rischio esplosione devono aggiornare obbligatoriamente il documento di classificazione dei luoghi per adeguarsi alla nuova normativa vigente.

 

A tal proposito è bene specificare che questo aggiornamento riguarda la norma CEI EN 60079-10-1, che tratta la zonizzazione degli ambienti in cui c'è o ci può essere presenza di atmosfere potenzialmente esplosive per via di gas, vapori o nebbie. Per gli ambienti classificati a causa della presenza di polveri che possono generare atmosfere potenzialmente esplosive si mantiene invece come norma di riferimento la CEI EN 60079-10-2, la cui ultima edizione risale al 2015.

 

Di seguito elenchiamo quindi in modo sintetico i vari passaggi evolutivi del quadro normativo e i cambiamenti introdotti per quanto riguarda la classificazione degli ambienti in cui è o vi può essere presenza di atmosfere potenzialmente esplosive dovute a gas, vapori o nebbie.

 

Evoluzione normativa

 

Fino al 2016, per la classificazione di questo tipo di zone pericolose si è fatto riferimento alle linee guida CEI 31-35 e 31-35/A, che si basavano sulla norma CEI EN 60079-10-1 del 2010. Nel 2016 è stata poi pubblicata la nuova edizione della norma, che il 14/10/2018 ha definitivamente sostituito la precedente. Tuttavia, le guide CEI non sono mai state aggiornate di conseguenza, generando incertezza normativa.

 

La situazione è in parte stata mitigata dal rapporto tecnico UNI CEI TR 11798 del 2020, che forniva esempi applicativi per la classificazione dei luoghi a rischio esplosione per la presenza di gas sulla base della norma CEI EN 60079-10-1 del 2016.

 

La normativa oggi: cos’è cambiato il 23 gennaio 2024?

 

Anche se ad oggi i lavori per aggiornare le linee guida abrogate non sono ancora iniziati, nel 2021 è stata rinnovata la norma CEI EN IEC 60079-10-1, che segna l’abrogazione definitiva della versione 2016 in data 22 gennaio 2024. Dunque, a partire dal 23 gennaio 2024, è applicabile solo l'edizione 2021 della norma, che contiene le procedure aggiornate per calcolare le dimensioni delle zone pericolose. Sempre a gennaio 2024 è stato allineato a quest’ultima edizione della norma anche il rapporto tecnico del 2020 sopra citato.

 

Ad ogni modo, a partire dal 23 gennaio scorso è obbligatorio aggiornare la documentazione di valutazione del pericolo di esplosione alle ultime disposizioni normative. In particolare, per quanto riguarda gas, vapori e nebbie infiammabili l’edizione del 2021 della norma CEI EN IEC 60079-10-1 ha aggiornato le procedure per calcolare le dimensioni delle zone pericolose, il che richiede un’adeguata modifica dei documenti aziendali per evitare le sanzioni previste dalla normativa.

 

Siete sicuri che la vostra classificazione delle zone in cui è probabile si formino atmosfere potenzialmente esplosive sia aggiornata e conforme alla nuova normativa? Se la risposta è no non aspettare oltre, clicca qui e contattaci per una consulenza dedicata, oppure chiamaci al +39 039 28 48 437. Ti aspettiamo!



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Valutare il sovraccarico biomeccanico: la metodologia check-list OCRA
15/02/2024

Come alcuni tra i nostri lettori di vecchia data ricorderanno a maggio 2023 abbiamo condiviso con voi la notizia della recente pubblicazione terzo volume INAIL di schede per la valutazione del rischio di sovraccarico biomeccanico degli arti superiori: tali schede hanno l’obiettivo di migliorare l’approccio alla valutazione di questo specifico rischio, che rappresenta una delle più diffuse cause di malattia professionale.

 

Se l’articolo dello scorso anno (che trovate QUI) si soffermava sui compiti trattati nelle singole schede e i contenuti da esse riportati, oggi ci soffermiamo invece su una delle metodologie utilizzate per valutare tali compiti: la check list OCRA derivata dal metodo OCRA Index (Occupational Ripetitive Action Index) e riportata dalla norma tecnica UNI ISO 11228-3:2009, poi integrata dalla ISO/TR 12295:2014.

 

Rispetto ad altre metodologie, la check list OCRA è considerata un riferimento internazionale in quanto tiene conto di tutti i fattori correlabili al sovraccarico biomeccanico degli arti superiori evidenziati dalla letteratura di settore. Nello specifico, considera i seguenti fattori di rischio:

ü  carenza di periodi di recupero;

ü  frequenza di azione;

ü  applicazione di forza;

ü  assunzione di posture incongrue e/o presenza di stereotipia;

ü  fattori complementari, come vibrazioni meccaniche al sistema mano-braccio, esposizione a basse temperature, effettuazione di lavori di precisione, ecc.

 

Inoltre specifica che, per rendere confrontabili le stime valutative ottenute e facilitarne l’utilizzo, sono state considerate le seguenti modalità operative:

ü  operatore destrimane;

ü  svolgimento del compito in esame per una giornata lavorativa di 8 ore;

ü  presenza di 2 pause da 10 minuti ciascuna – la prima inserita a metà mattinata e la seconda a metà pomeriggio – in aggiunta alla pausa mensa, che è comunque esterna all’orario di lavoro.

 

Si sottolinea poi come i risultati stimati siano riferibili alle specifiche caratteristiche descritte per ciascun compito: layout, macchinari e attrezzature utilizzate, organizzazione del lavoro, ciclo di lavoro, etc. Per questo motivo, per un corretto utilizzo dei dati illustrati nelle schede è necessario tener conto delle particolarità di ogni singola realtà lavorativa esaminata.

 

Ulteriori vantaggi della metodologia check list OCRA sono:

ü  fornisce una previsione dell’insorgenza di disordini muscolo-scheletrici lavoro-correlati degli arti superiori (UL-WMSD) nella popolazione lavorativa;

ü  ai fini della stima del rischio, prende in esame anche la durata netta giornaliera del lavoro ripetitivo;

ü  offre la possibilità di progettare preventivamente una postazione di lavoro e un metodo di lavoro che possa al meglio tutelare la salute del lavoratore.

 

Il valore ottenuto dall’applicazione di tale metodologia corrisponde poi a una delle fasce di rischio riportate nella seguente tabella del documento.


 

Per approfondimenti in merito alla metodologia check list OCRA di analisi del rischio da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori nei compiti sulle schede INAIL, al link qui sotto potete scaricare gratuitamente la versione integrale del terzo volume INAIL fin qui analizzato. Buona lettura!



- “Schede di rischio da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori nei comparti della piccola industria, dell’artigianato e dell’agricoltura – Volume III”, INAIL, Febbraio 2023.
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Come valutare la qualità dell’aria nei luoghi di lavoro
25/01/2024

Ormai sappiamo bene che la presenza di condizioni ambientali non ottimali può interferire negativamente con le attività lavorative, portando a maggiori distrazioni, rallentamenti, errori e quindi incidenti. Anche se può sembrare banale o scontato, tra i vari fattori che concorrono a definire la qualità di ambiente di lavoro quello dell'aria respirata è fondamentale, in quanto influisce ampiamente sul benessere e la produttività dei lavoratori.  

 

Ed è con queste premesse che nasce la recente pubblicazione dell'Inail intitolata "La valutazione della qualità dell'aria nei luoghi di lavoro. Benessere, performance", il cui scopo è fornire una valida sintesi delle conoscenze e della legislazione attuale in materia, in modo da agevolare le aziende nella valutazione di questo aspetto all’interno dei loro ambienti lavorativi.

 

Valutare la qualità dell'aria nei luoghi di lavoro è infatti una sfida complessa, poiché l’aria presenta molte e diverse sostanze al suo interno, provenienti sia dalla respirazione umana che da materiali o agenti esterni. Ciò comporta la necessità di adottare approcci e metodologie specifiche per una corretta valutazione.

 

In particolare, il Documento si concentra principalmente su un approccio prestazionale – ovvero basato sulla misurazione delle concentrazioni di inquinanti – piuttosto che su quello prescrittivo, basato sulla portata d’aria immessa nell’ambiente. Questa scelta è legata al fatto che, sebbene la ventilazione di un ambiente sia importante per evitare il ristagno di sostanze dannose nell’aria, da sola non rappresenta l’approccio più coerente per valutare la qualità dell’aria in un ambiente e i rischi per la salute che ne derivano.

 

Dal punto di vista legislativo, il documento rimanda all’Allegato IV del D.Lgs. 81/2008, che contiene indicazioni riguardo alla valutazione della qualità dell'aria. In particolare, dice che:

 

1.     Nei luoghi di lavoro chiusi sia garantita un'aria salubre in quantità sufficiente, anche attraverso impianti di areazione, che devono essere sempre mantenuti funzionanti, periodicamente controllati e sottoposti a pulizia e sanificazione per tutelare la salute dei lavoratori;

 

2.     Devono essere evitati flussi d'aria fastidiosi per i lavoratori e deve essere eliminata rapidamente qualsiasi sporcizia che possa rappresentare un pericolo per la salute;

 

3.     La valutazione della qualità dell'aria deve essere inserita nel documento di valutazione dei rischi per la salute e sicurezza (DVR) e devono essere indicati tutti gli elementi rilevanti: la data della valutazione, i dati del personale qualificato che ha effettuato la valutazione, i dati del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza consultato, i risultati delle misurazioni eseguite e le misure tecniche e organizzative da adottare per eliminare o ridurre eventuali disagi;

 

4.     La relazione tecnica va conservata dall'azienda e resa disponibile agli organi di vigilanza.

 

Il documento Inail fornisce infine informazioni sulle legislazioni e le normative tecniche degli altri Paesi europei, offrendo una panoramica più ampia sul tema.

 

Se vuoi approfondire l’argomento, qui sotto trovi la versione integrale del documento in questione, che come sempre è scaricabile gratuitamente. Buona lettura!  



- "La valutazione della qualità dell'aria nei luoghi di lavoro. Benessere, performance" - Inail: direzione regionale Campania, 2023.
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Emissioni di gas serra in calo: a che punto siamo con gli obiettivi 2030?
11/01/2024

Per alleggerire il rientro dalle feste e iniziare con il piede giusto, mtm news inaugura l'anno con una buona notizia: stando al rapporto "Trends and Projections" dell'AEA (Agenzia Europea per l'Ambiente) lo scorso ottobre 2023, le emissioni di gas serra dell'Unione Europea nel 2022 hanno registrato una riduzione del 2% rispetto all'anno precedente.  Se si esclude qualche picco legato alla ripresa post-pandemica, questo dato conferma la tendenza verso una progressiva riduzione delle emissioni, che registrano un -24% rispetto al 2005 e un -30% rispetto al 1990.

 

È quindi evidente che l’UE e i suoi Stati membri stanno lavorando sodo per procedere in direzione della sostenibilità ambientale, anche in virtù dell'implementazione del pacchetto "Fit for 55" - un insieme di proposte e iniziative volte a rivedere e aggiornare la legislazione dell'UE al fine di ridurre le emissioni nette di gas serra di almeno il 55% entro il 2030 rispetto al 1990, avvicinando così l'Unione agli obiettivi per il decennio.

 

Sebbene questi progressi siano molto incoraggianti, il rapporto evidenzia anche che gli sforzi devono almeno raddoppiare per raggiungere l'obiettivo entro il 2030: l'UE dovrà infatti accelerare il ritmo di riduzione annuale delle emissioni di gas serra, in particolare nei settori del trasporto stradale, dell'edilizia, dell'agricoltura, dei rifiuti e delle piccole industrie. Inoltre, dovranno accelerare anche la riduzione del consumo energetico e la sua percentuale di provenienza da fonti rinnovabili.

 

Il rapporto sottolinea anche che al momento esiste un divario significativo tra gli obiettivi climatici preposti dall'UE e le politiche attualmente in atto al suo interno. Tuttavia, gli stati membri stanno progressivamente aggiornando e rendendo più incisivi i loro piani nazionali per l'energia e il clima, il che combinato con l'attuazione delle misure a livello UE si spera porti a un’accelerata verso gli obiettivi del decennio. 

 

In conclusione, sebbene le emissioni di gas serra dell'UE abbiano registrato una riduzione, occorrono ulteriori sforzi per raggiungere gli obiettivi del 2030. L'UE e i suoi Stati membri devono accelerare l'azione e adottare politiche più forti per raggiungere la neutralità climatica e affrontare efficacemente il cambiamento climatico.

 

Se vuoi avere maggiori dettagli sui dati fin qui citati, al link qui sotto puoi scaricare gratuitamente il rapporto completo in lingua originale. Buona lettura!



- "Trends and projections in Europe 2023", European Environment Agency, 2023.
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Aggiornamento Testo Unico 81/2008: le novità di Novembre 2023
14/12/2023

Come noto, il D.Lgs. 81/2008 è detto anche “Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro”, poiché unifica e raccoglie tutte le norme vigenti per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Nel corso degli anni, MTM news ha spesso fatto riferimento al Testo Unico nei suoi articoli per approfondire argomenti legati alla salute e sicurezza sul lavoro.

 

Tuttavia, l'articolo di oggi non riguarda un rischio lavorativo specifico, ma si occupa delle novità introdotte nel Testo Unico con l'ultimo aggiornamento di novembre 2023, curato dal Dott. Ing. Gianfranco Amato (ITL Verona) e dal Dott. Ing. Fernando Di Fiore (ATS Pavia).

 

Prima di procedere ad elencare tali novità nel dettaglio ricordiamo che, anche se si tratta di un aggiornamento che di per sé non riveste carattere di ufficialità, questo documento risulta utilissimo per chi opera nella sicurezza sul lavoro, poiché fornisce una versione chiara e recente del Testo Unico alla luce di tutte le normative che nel corso del tempo lo hanno modificato e integrato.

 

L’aggiornamento in questione comprende non solo correzioni di errori e refusi, ma anche l’inserimento di nuove disposizioni normative. Nello specifico:

 

·        Sono stati inseriti i 3 decreti legislativi del 1999 riguardanti la sicurezza e la salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili e delle navi da pesca, così come la salute e sicurezza degli operatori nei servizi portuali (D.lgs. 27 luglio 1999 n. 271 e n.272, D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 298);

 

·        Sono state introdotte le disposizioni sulle procedure semplificate per l'organizzazione e la gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese (DM 13 febbraio 2014, art. 30, comma 5-bis);

 

·        Sono state inserite le indicazioni per la gestione e l'aggiornamento telematico dei registri di esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni e ad agenti biologici (Circolare INAL n. 43 del 12/10/2017);

 

·        È stata inserita la nota INL del Luglio 2023, prot. 4817 relativa all'abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore, che fornisce indicazioni sui requisiti per l'ammissione agli esami e le modalità di svolgimento delle prove, anche telematiche.  

 

·        È stata inserita la nota INL del Luglio 2023, prot. 5291 relativa alle richieste di integrazione salariale per eventi meteo e temperature elevate.

 

·        È stato aggiornato l’elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro all’ultimo (n.43) adottato, con Decreto Direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 123 del 24 ottobre 2023.

 

·        È stata inserita la modifica all’art. 6 del DM 1/09/2021 in merito alla proroga per la qualifica dei tecnici manutentori antincendio operata dal d.m. del 31/08/2023.

 

·        È stata inserita la rivalutazione delle sanzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, che incrementano del 15,9% tutte le ammende per violazioni commesse a partire dal 6 ottobre 2023 (Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 111 del 20/09/2023). l'incremento non si applica alle "somme aggiuntive" che occorre versare ai fini della revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, previste per contrastare il lavoro irregolare e tutelare la salute e la sicurezza, poiché non costituiscono «propriamente sanzione» (Circolare INL del 22 giugno 2018, prot. n. 314).

 

Sono disponibili ulteriori informazioni e approfondimenti all'interno del documento completo, che come sempre disponibile gratuitamente al link qui sotto.

 

Con questo ultimo articolo dell’anno mtm news vi dà appuntamento a giovedì 11 gennaio per un altro anno di informazioni e novità di settore. Buona lettura e buone feste!



- "D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81. Testo coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 – versione novembre 2023"
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Esposizione occupazionale al benzene: nuova direttiva cancerogeni e monitoraggio biologico
23/11/2023

Il benzene è un idrocarburo aromatico volatile, prodotto dalla combustione di sostanze organiche e presente anche nel petrolio, nella benzina e nel fumo di tabacco. Viene principalmente assorbito per inalazione o contatto cutaneo ed è metabolizzato dal fegato. Il benzene è noto per le sue proprietà solventi ed è stato ampiamente utilizzato nell'industria fino a quando la sua tossicità e cancerogenicità sono state accertate. Una volta classificato come sostanza cancerogena, le normative sempre più stringenti ne hanno ridotto l’impiego.

 

La nuova normativa UE in Italia

 

La recente direttiva UE 2022/431 - recepita in Italia dal 2024 - tra le altre cose riduce i valori limite di esposizione occupazionale al benzene, introducendo valori limite di esposizione occupazionale che non potranno superare gli 0,2 ppm. Tale abbassamento della soglia richiederà una più accurata valutazione del rischio espositivo e una corretta metodica per il monitoraggio biologico, che non sempre possono essere adattate in tempi brevi, motivo per cui si prevedono valori limite transitori fino al 2026.

 

Cos'è il monitoraggio biologico?

 

Basato sulla misura di biomarcatori nelle urine, Il monitoraggio biologico è uno strumento complementare al monitoraggio ambientale per valutare l'esposizione al benzene. Tra i biomarcatori utilizzati per il benzene si trovano l'acido S-fenilmercapturico (SPMA) e l'acido trans, trans-muconico (t,t-MA), che possono essere misurati usando diverse tecniche analitiche. Tuttavia, pur essendo una pratica fondamentale per evitare la sovraesposizione dei lavoratori al benzene, è bene indicare che la sua standardizzazione presenta ancora qualche sfida, poiché i suoi risultati possono essere parzialmente influenzati da fattori come la variabilità genetica e il fumo di tabacco.

 

Benzene e salute dei lavoratori: le conclusioni

 

La nuova normativa europea sulla protezione dei lavoratori dal benzene richiede un monitoraggio biologico accurato per valutare l'esposizione occupazionale. È importante adottare tecniche analitiche appropriate e adeguate al nuovo limite di esposizione poiché, nonostante le sfide che ancora comporta, il monitoraggio biologico - insieme al monitoraggio ambientale - offre una valutazione completa dell'esposizione essenziale a garantire la sicurezza dei lavoratori.

 

Per approfondire e meglio comprendere l’argomento si consiglia di consultare la documentazione integrale fornita dal Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale dell'INAIL da cui è tratto l’articolo, che come sempre trovate scaricabile gratuitamente al link qui sotto. Buona lettura!



- “ Monitoraggio biologico dell'esposizione occupazionale a benzene e relativo valore limite biologico, alla luce della nuova direttiva cancerogeni UE 431/22” - E. Paci, D. Pigini e G. Tranfo, Factsheet edizione, 2023.
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Crescere la consapevolezza della dimensione sociale della sostenibilità
09/11/2023

Oggi sempre più persone stanno prendendo coscienza dell'importanza della sostenibilità, che non riguarda più solo l'ambiente, ma anche l'economia e l'intera dimensione sociale. La sostenibilità sociale risulta infatti essere centrale per gli italiani: questa è una delle principali conclusioni di una ricerca promossa da Ipsos Italia e presentata durante il World meeting on human fraternity, un incontro ispirato all'Enciclica "Fratelli tutti" organizzato dall'omonima Fondazione il lo scorso 10 giugno.

 

Secondo i dati di questa ricerca, nel nostro Paese l'consapevolezza circa il concetto di "sostenibilità" è in continua crescita: nel 2011, solo il 7% degli italiani conosceva bene il significato di questo termine, mentre nel 2018 la percentuale è salita al 20% e nel 2023 ha raggiunto addirittura il 39%. Si tratta di un risultato significativo, soprattutto se si considera anche che, sempre secondo la ricerca di Ipsos, un altro 39% "conosce discretamente" il concetto, il 17% "lo conosce superficialmente" e solo il 5% dichiara di non conoscerlo affatto.

 

A quale tipo di sostenibilità danno più importanza gli italiani?

 

Sempre secondo Ipsos, la sostenibilità sociale è al primo posto (37%), seguita da quella ambientale (34%) ed infine da quella economica (29%). La gente è dunque consapevole delle disuguaglianze esistenti, come quelle generazionali, territoriali, di genere e di retribuzione e ritengono l’impegno individuale centrale per nel raggiungimento della sostenibilità. In particolare, tra i maggiori sostenitori attivi nell’impegno individuale per la sostenibilità si collocano gli studenti e i giovani, mentre nel resto della popolazione questo impegno risulta più contenuto.

 

Nonostante ciò, la ricerca indica che in molti ritengono che raggiungere gli Obiettivi di sostenibilità fissati per il 2030 sia compito principalmente del settore pubblico e delle aziende.

 

Riconoscere le aziende realmente sostenibili

 

Un altro risultato della ricerca riguarda la difficoltà delle persone nel riconoscere quali aziende siano realmente sostenibili da quelle che invece abbracciano la questione solo superficialmente.  

 

Nel 2022, ancora il 60% degli italiani ha dichiarato di avere difficoltà a comprendere le politiche green di un'azienda. Nonostante il calo di 14 punti percentuali rispetto al 2018, questa percentuale rimane elevata e impedisce alle persone di effettuare scelte sostenibili in modo autonomo.

 

Molte aziende, infatti, sembrano concentrarsi maggiormente sulla narrazione di una sostenibilità che non si traduce in azioni concrete: l'87% delle aziende intervistate ritiene importante comunicare una narrativa sostenibile, ma solo il 68% ritiene importante investire in azioni concrete di sostenibilità. Questo divario del 19% è alla base di fenomeni di greenwashing che confondono i consumatori.

 

La sostenibilità secondo gli italiani: conclusioni

 

In sostanza, dalla ricerca emerge quanto sia fondamentale puntare sull'impegno individuale e collettivo per raggiungere gli Obiettivi al 2030 e una sostenibilità autentica per tutti a tutti i livelli. Tuttavia emerge anche che, sebbene la consapevolezza e il desiderio di agire in modo sostenibile stiano crescendo, sono ancora necessari parecchi sforzi per educare le persone sulle strategie e le politiche sostenibili e per promuovere la trasparenza da parte delle aziende.

 

Come sempre, al link qui sotto è possibile scaricare gratuitamente il testo integrale della ricerca di Ipsos Italia su cui si basa l’articolo. Buona lettura!



- "Fraternità e sostenibilità: le opinioni degli italiani", Ipsos e Fondazione fratelli tutti, 2023.
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Infortuni e malattie professionali: gli open data Inail del primo semestre 2023
26/10/2023

Sappiamo da tempo quanto la sicurezza sul lavoro sia fondamentale per tutelare la salute dei lavoratori e garantire il rispetto delle norme vigenti in materia. Per questo motivo, oltre a discutere di rischi, normative e casi studio, ogni tanto è bene anche trattare il tema del monitoraggio dell'andamento degli infortuni e delle malattie professionali, in modo da avere un quadro generale della situazione sempre aggiornati.

 

Con tali premesse, l’articolo di oggi riguarda la sezione open data del sito dell’Inail, sul quale sono stati recentemente resi pubblici i dati analitici relativi al primo semestre del 2023.

 

Prima di procedere con l’analisi dei dati in sé, è bene ricordare che tali dati sono provvisori e richiedono alcune cautele nell'interpretazione e nel confronto, poiché possono essere influenzati da punte occasionali e dai tempi di trattazione delle pratiche. Sarà dunque necessario osservare un lasso di tempo più ampio per avere una valutazione più accurata dell'andamento degli infortuni sul lavoro.

 

Le denunce di infortunio

 

Le denunce di infortunio presentate nel primo semestre di quest'anno sono state 296.665, registrando un calo del 22,4% rispetto allo stesso periodo del 2022. Nello specifico, il decremento riguarda i casi avvenuti in occasione di lavoro, mentre quelli in itinere – ovvero occorsi nel tragitto di andata e ritorno tra l’abitazione e il posto di lavoro – hanno registrato un aumento del 6,0%, da 41.504 a 43.990.

 

I settori che maggiormente impongono questo calo delle denunce di infortunio sono nell’ambito dell’industria e dei servizi (-24,8%) e nei settori Sanità e assistenza sociale (-71,4%) e Pubblica Amministrazione (-61,9%). Si tratta di un calo omogeneo per genere e regione e fascia d’età, ad eccezione di quella under 20, che si pone in controtendenza registrando un +13,1% di denunce di infortunio rispetto allo stesso periodo nel 2022.

 

Questa diminuzione è in controtendenza con i progressivi aumenti registrati nel primo semestre degli anni precedenti ed è in parte attribuibile al minor numero di casi di contagio da Covid-19.

 

I casi mortali

 

Rispetto ai casi mortali, le denunce presentate all'Inail nel primo semestre del 2023 sono state 450, registrando una leggera diminuzione rispetto al periodo gennaio-giugno 2022, che conferma la diminuzione progressiva registrata negli anni precedenti. Anche in questo caso, è importante considerare che i dati sono ancora provvisori e potrebbero subire modifiche durante l'iter amministrativo e sanitario relativo a ogni denuncia.

 

Il calo maggiore ha riguardato l’Agricoltura, che scende da 57 a 47 casi, seguito dal Conto Stato che passa da 18 a 15, mentre nell’Industria e servizi i decessi sono stati 388 in entrambi i periodi.

 

Dall’analisi territoriale emerge un calo omogeneo, ad eccezione del Nord-Ovest, dove si registra un incremento da 120 a 130 casi di infortunio mortale, mentre un’analisi dei dati per genere rivela che il calo registrato è legato solo alla componente femminile, i cui casi mortali denunciati sono passati da 55 a 34, mentre per quella maschile si registra un aumento, da 408 a 416 casi.

 

Denunce di malattia professionale

 

Per quanto riguarda le denunce di malattia professionale, nel primo semestre del 2023 si registra un aumento del +22,4% rispetto allo stesso periodo del 2022. Questo incremento interessa tutte le aree del Paese, anche se il maggior aumento percentuale è rilevato nel Sud del Paese con un incremento del 29,6%.

 

Le malattie professionali più frequentemente denunciate riguardano il sistema osteo-muscolare e del tessuto connettivo, il sistema nervoso e l'orecchio. Seguono i tumori e le patologie del sistema respiratorio.

 

In conclusione, gli open data Inail del primo semestre 2023 offrono un'importante fonte di informazioni sulla sicurezza sul lavoro e numerosi spunti di riflessione sul tema. Tuttavia, ribadiamo che è fondamentale tenere presente che tali dati sono provvisori e potrebbero subire modifiche durante l'iter amministrativo. Pertanto, una valutazione accurata del fenomeno richiede una visione a lungo termine e l'attesa dei dati consolidati dell'intero anno.

 

Nel frattempo, qui sotto trovate il link dal quale è possibile consultare gratuitamente i dati citati nell’articolo e altri dati periodicamente raccolti e resi pubblici dall’Inail in merito alle denunce di infortunio e di malattia professionale. Buona lettura!

 

https://dati.inail.it/opendata/default/Qualidati/index.html" 



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La revisione della EN ISO 10218 e i requisiti di sicurezza per i robot
12/10/2023

Da quasi cinque anni è in corso la revisione della norma EN ISO 10218 in merito ai requisiti di sicurezza per i robot industriali, la cui versione attuale risale al 2011. Lo scopo è quello di adeguarla ai recenti progressi tecnologici e scientifici e migliorare così la valutazione dei rischi.

 

La EN ISO 10218 si divide in 2 parti: la prima parte riguarda i robot industriali, mentre la seconda si concentra su applicazioni come i sistemi di robot e le celle robotizzate. Entrambe le parti sono armonizzate e soddisfano i requisiti essenziali di sicurezza stabiliti dalla Direttiva Macchine 2006/42/CE.

 

La revisione in corso ha diversi obiettivi:

        Mantenere lo status di norme armonizzate per l'Unione Europea, al fine di soddisfare le richieste dei fabbricanti di robot e degli integratori.

        Correggere errori e tenere conto degli sviluppi tecnologici e scientifici.

        Migliorare i requisiti per le applicazioni collaborative.

        Fornire requisiti flessibili per la sicurezza funzionale in modo da adattarsi ai diversi livelli di rischio delle applicazioni.

 

Nonostante siano passati 5 anni, ad oggi i lavori sono ancora in corso e non è possibile indicare una finestra di tempo per la pubblicazione della revisione sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE. L’articolo di oggi vuole quindi essere una raccolta schematica delle principali novità che ad oggi è noto saranno presenti nella nuova versione ed è eccezionalmente privo di documentazione da scaricare. 

 

Le principali novità

 

Con la revisione in corso è inevitabile che entrambe le parti vengano estese e approfondite. A oggi è noto che:

 

  1. Sono stati aggiunti nuovi requisiti che riflettono i requisiti essenziali di sicurezza della direttiva Macchine.

 

  1. Nella seconda parte della norma sono stati inclusi documenti di supporto per la progettazione sicura di organi di presa e punti di carico e scarico manuale dei sistemi robotici.

 

  1. La revisione della norma non dovrebbe imporre un livello preciso di efficienza delle funzioni di sicurezza, che dovrà essere determinato attraverso una valutazione del rischio che tiene conto degli elementi di rischio definiti nella norma ISO 12100 (vedi allegato C).

Questo perché:

        data l'ampia gamma di applicazioni dei robot industriali, non sempre è possibile elencare tutti i rischi e le situazioni pericolose specifici;

        una stessa applicazione può presentare livelli di rischio differenti a seconda della progettazione e della situazione d’impiego.

 

  1. La revisione delle norme include anche nuovi requisiti per la progettazione dei robot, tra cui resistenza meccanica, manipolazione sicura, limitazione della temperatura delle superfici, uso di energia elettrica, pneumatica e idraulica, regolazione del centro utensile e attrezzatura speciale.

 

  1. Un altro aspetto preso in considerazione dalla revisione è la cybersicurezza, in merito alla quale sono richieste misure di protezione specifiche per gestire il rischio derivante dall'accesso non autorizzato al sistema di comando. A tal proposito, la norma fa riferimento alle norme IEC 62443.

 

  1. Sono presenti nuovi requisiti per il sistema di comando e i modi operativi dei robot. A tal proposito la norma stabilisce che:

        deve essere attiva solo una stazione operativa alla volta e i modi operativi devono essere chiaramente descritti.

        sono introdotti requisiti specifici per ogni stazione operativa portatile, come un dispositivo di arresto d'emergenza e un pulsante di consenso a tre livelli.

 

  1. Per quanto riguarda le applicazioni collaborative, con la revisione sono stati rimossi alcuni termini, in quanto non descrivono la modalità del robot e vengono descritte tre funzioni di sicurezza per le applicazioni collaborative: conduzione a mano, monitoraggio di distanza e velocità, e limitazione di forza e pressione.

 

Nota Bene! Alcuni requisiti supplementari del Nuovo Regolamento Macchine in materia di macchine sembra siano inclusi nelle bozze, ma non tutti sono concretizzati, come quelli relativi alla cybersicurezza dell'hardware e all'applicazione dell'IA evolutiva.


In attesa della pubblicazione ufficiale, vi aspettiamo alla prossima



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Nuove tecnologie per la sicurezza nelle segherie
28/09/2023

Le nuove tecnologie basate sull'intelligenza artificiale e la robotica avanzata sono ancora inesplorate per la maggior parte delle aziende produttive, ma offrono l'opportunità di innovare e migliorare la sicurezza sul lavoro in modi unici. La promozione di una cultura dell'innovazione in materia di sicurezza è infatti cruciale per sostenere le aziende che cercano soluzioni innovative per i problemi di sicurezza e salute sul lavoro.

 

Per questo motivo che l'articolo di oggi riprende la serie di casi studio sulle nuove tecnologie pubblicata dall' EU-OSHA, già citata nell'articolo dedicato ai COBOT. Il caso studio preso in esame oggi si intitola “Cognitive and physical automation in a sawmill production line (ID2)” e riguarda l'automazione cognitiva e fisica in una linea di produzione di una segheria e i suoi risvolti per la sicurezza sul lavoro.

 

La segheria in questione ha implementato un sistema robotico avanzato per gestire le tavole difettose nella linea di produzione, che vengono rilevate e rimosse automaticamente grazie a un software basato sull'intelligenza artificiale sviluppato dall'azienda.

 

Il componente che riguarda l’ispezione visiva delle tavole è supervisionato da operatori in una sala di controllo, offrendo i seguenti vantaggi:

 

✓    Riduce la monotonia dell'attività e il carico di lavoro fisico dell'operatore, scongiurando l'insorgere malattie professionali derivanti da movimenti ripetuti o di tipo psicosociale;

✓    offre un ambiente di lavoro protetto dai pericoli senza che il robot renda l'attività umana obsoleta;

✓    la presenza di un sistema di visione automatizzato permette anche a lavoratori con problemi di vista di svolgere la loro attività senza che la prestazione lavorativa e la sicurezza del lavoratore ne risentano.

 

Tuttavia, l'integrazione di queste nuove tecnologie presenta anche dei rischi e delle sfide da considerare, tra cui:

 

✓    la presenza di macchinari pesanti in prossimità dell'area di lavoro, che potrebbe comportare un rischio fisico per i lavoratori;

✓    il rischio per la salute dell'operatore generato da un potenziale malfunzionamento dei sistemi software per la guida e la visione del robot.

 

Nel caso studio in esame, al fine di mitigare questi rischi sono state implementate misure di sicurezza per garantire la protezione dei lavoratori, come ad esempio l'impossibilità di accedere alla zona di lavoro del robot quando è attivo e l'introduzione di alcune barriere fisiche, anche se permangono alcuni rischi residui.

 

In sintesi, le nuove tecnologie nelle segherie offrono opportunità significative per migliorare la sicurezza sul lavoro, ridurre i rischi e promuovere un ambiente di lavoro più sano e produttivo. Tuttavia, è importante affrontare le sfide e i rischi con cautela e adottare un approccio collaborativo che coinvolga aziende, istituzioni e lavoratori per garantire una corretta implementazione e massimizzare i benefici delle nuove tecnologie nel settore delle segherie.

 

Come sempre, al link qui sotto è possibile scaricare gratuitamente il documento del caso studio in esame nella sua versione originale e integrale. Buona lettura!  



- “Cognitive and physical automation in a sawmill production line (ID2)” , Eva Heinold, Federal Institute for Occupational Safety and Health (BAuA), Patricia Helen Rosen, Federal Institute for Occupational Safety and Health (BAuA), Dr Sascha Wischniewski, Federal Institute for Occupational Safety and Health (BAuA), 2023.
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Sicurezza macchine: l’essenziale per la valutazione e riduzione del rischio
14/09/2023

Nel corso degli anni e degli articoli abbiamo più volte ripetuto che la Direttiva Macchine 2006/42/CE richiede ai produttori una valutazione e una riduzione del rischio. Il senso e lo scopo della direttiva è infatti di eliminare i pericoli mediante dispositivi di protezione, in modo da garantire la sicurezza degli utilizzatori.

 

Aspetti come terminologia di base, principi e metodologia per il raggiungimento della sicurezza nella progettazione del macchinario sono poi affidati alla norma EN ISO 12100, che specifica i principi per la valutazione e la riduzione del rischio con l’obiettivo di aiutare i progettisti nel raggiungere l’obiettivo.

 

Dopo la lunga pausa estiva, il team di mtm news vuole inaugurare questa nuova stagione insieme offrendo un ripasso dell’argomento, grazie alla guida compatta pubblicata dal SUVA – l’Istituto svizzero per l'assicurazione e la prevenzione degli infortuni. A tal proposito, prima di procedere è bene tenere a mente che, sebbene la guida offra una chiara e semplice panoramica del contenuto della EN ISO 12100, essa non sostituisce in alcun modo la lettura della norma.

 

In questa guida SUVA, la valutazione e la riduzione del rischio vengono schematizzati secondo un metodo a tre stadi che comprende:

 

·        Misure di protezione integrate della progettazione: misure che eliminano i pericoli o riducono i rischi associati mediante una costruzione adeguata della macchina;

 

·        Protezioni e/o misure di protezione complementari:protezioni appropriatamente selezionate e misure di protezione complementari che riducono il rischio quando non è possibile eliminare un pericolo o ridurre sufficientemente il rischio ad esso associato utilizzato misure di protezione integrate nella progettazione;

 

·        Informazioni per l‘uso: se i rischi rimangono nonostante le misure di protezione integrate nella progettazione, le protezioni e l’adozione di misure di protezione complementari, i rischi residui devono essere identificati nelle informazioni per l’uso;

 

La parte verbale della guida SUVA è accompagnata da rappresentazioni schematiche che chiariscono i contenuti, come lo schema che mostra graficamente il processo di valutazione del rischio tramite l'analisi fino alla riduzione del rischio.

 

Come sempre a fondo pagina trovate il link alla guida in questione da scaricare gratuitamente.  

 

E se il ripasso non basta?

Se avete bisogno di conoscenze più approfondite su Direttiva Macchine, Marcatura CE, valutazione e riduzione del rischio, ricordiamo che a novembre torna il corso di formazione Direttiva Macchine e Marcatura CE, con un modulo di aggiornamento frequentabile anche singolarmente relativo al Nuovo Regolamento Macchine 2023/1230 (ti sei perso la novità dell’anno? Trovi il nostro articolo QUI).

 

Per saperne di più contattaci e… Buona lettura!



- "Sicurezza per le macchine: l'essenziale per la riduzione del rischio. Informazioni generali sul contenuto della norma EN ISO 12100" - SUVA, 2019.
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Il Decreto Lavoro 40/2023: novità e modifiche al Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/2008)
27/07/2023

Il 5 maggio 2023 è stato pubblicato il Decreto Lavoro n.48/2023 dal titolo “misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro”. Da quel giorno è iniziato l’iter legislativo che ha portato ad alcune revisioni ulteriori e, finalmente, alla pubblicazione della Legge n.85 in data 3 luglio 2023 dal titolo “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro”.

 

Il La legge in questione è strutturata nel seguente modo:

§  Capo I: Nuove misure di inclusione sociale e lavorativa;

§  Capo II: Interventi urgenti in materia di rafforzamento delle regole di sicurezza sul lavoro e di tutela contro gli infortuni, nonché di aggiornamento del sistema di controlli ispettivi;

§  Capo III: Ulteriori interventi urgenti in materia di politiche sociali e di lavoro;

§  Capo IV: Misure a sostegno dei lavoratori e per la riduzione della pressione fiscale;

§  Capo V: Disposizioni finali;

 

In particolare, l’articolo di oggi si concentra le novità introdotte dal Capo II in materia di salute e sicurezza sul lavoro e le relative modifiche al Testo Unico D.Lgs. n.81/2008. Il Decreto Lavoro 48/2023, così come convertito con Legge 85/2023, contiene infatti diversi provvedimenti volti a migliorare la salute e ridurre gli infortuni  sui luoghi di lavoro.

 

Senza pretese di esaustività, di seguito sono quindi elencate le principali novità introdotte dal Decreto Lavoro in materia di salute e sicurezza sul lavoro:

 

ü  Il medico competente è tenuto a richiedere al lavoratore la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro in occasione delle visite di assunzione e a tenerne conto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità;

 

ü  Il medico competente è tenuto ad indicare un sostituto in caso di impedimento grave e per motivate ragioni;

ü  Il datore di lavoro è tenuto a nominare il medico competente se richiesto dalla valutazione dei rischi, anche se non rientra tra i casi previsti dal D.Lgs.81, all’art. 41;  

 

ü  E’ previsto l’obbligo di formazione specifica in capo al datore di lavoro nel caso di utilizzo di attrezzature di lavoro per attività professionali, con conseguenti sanzioni in caso di inosservanza.

 

ü  Sono estese ai lavoratori autonomi di alcune misure di tutela previste nei cantieri;

 

ü  Viene rafforzata l’obbligatorietà di formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti grazie ad un più attento controllo e monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia di formazione da parte dei soggetti erogatori e dei destinatari.  

 

ü  I noleggiatori e i concedenti in uso di attrezzature hanno l’obbligo di acquisire e conservare una dichiarazione auto-certificativa dell’avvenuta formazione e addestramento specifico dei soggetti individuati per l’utilizzo.

 

ü  Sono definite disposizioni specifiche in materia di condivisione dei dati per il rafforzamento della programmazione dell’attività ispettiva e di vigilanza nella Regione siciliana e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.

 

ü  Si aggiungono nuove prescrizioni per le aziende ospitanti percorsi di alternanza scuola-lavoro. In particolare:

®     le attività svolte dovranno essere coerenti con il percorso di studi dello studente

®     potranno partecipare solo imprese iscritte all’apposito registro istituito presso il Ministero dell’Istruzione

®     le imprese saranno tenute ad aggiornare la propria DVR includendo misure di sicurezza e DPI specifici per l’inserimento di studenti nel contesto lavorativo.

®     Viene istituito il fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative.

 

Per maggiori approfondimenti o chiarimenti in riferimento a tali novità si rimanda al testo integrale del Decreto Lavoro 48/2023 così come convertito con Legge 85/2023 - che come sempre potete scaricare gratuitamente al link qui sotto – oppure non esitate a contattarci per un consulto mirato e professionale.

 

Cogliamo infine l’occasione per ricordarvi che la pubblicazione di mtm news è sospesa per il mese di Agosto e che gli uffici di mtm consulting srl resteranno chiusi dal 7 al 18 agosto 2023 compresi.

 

Buona lettura e buone vacanze!



- TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 4 maggio 2023, n. 48
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Nuovo Regolamento Macchine dell’Unione Europea (Reg. UE 2023/1230): entrata in vigore e principali novità
13/07/2023

Dopo anni dalla pubblicazione della prima bozza ufficiale, il 29 Giugno 2023 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il Nuovo Regolamento Macchine 2023/1230, che andrà a sostituire l’attuale Direttiva Macchine 2006/42/CE.

 

Già dal suo stesso nome, questo nuovo atto legislativo introduce delle novità: essendo un regolamento, non necessita di essere recepito dai singoli stati dell'Unione, assicurando così una rapida e uniforme attuazione e una maggiore certezza del diritto.

 

Per quanto riguarda invece l’entrata in vigore, anche se mancano più di 3 anni, è bene iniziare a comprendere le principali novità introdotte dal Regolamento fin da subito, poiché con la sua pubblicazione è già iniziata una complessa fase di transizione che investirà tutto il settore delle macchine, attrezzature e impianti industriali in Unione Europea.

 

Tuttavia, a differenza di quanto avviene per la Marcatura UKCA, il periodo di transizione non prevede alcuna sovrapposizione normativa:

 

fino al 19 gennaio 2027, le macchine dovranno essere conformi ai requisiti della Direttiva 2006/42/CE e dichiarate conformi a tale direttiva: non sarà possibile applicare il Regolamento UE 2023/1230 né emettere dichiarazioni di conformità UE ai sensi di tale regolamento;

 

a partire dal 20 gennaio 2027 invece, le macchine, vendute oppure messe in servizio nell’Unione Europea dovranno obbligatoriamente essere conformi al Regolamento 2023/1230 ed accompagnate da una dichiarazione di conformità UE ai sensi di tale regolamento. In questa data la Direttiva 2006/42/CE sarà quindi abrogata e tutta la documentazione prodotta ai sensi di tale direttiva non sarà più utile a dichiarare la conformità delle macchine vendute o messe in servizio a partire dal 20 gennaio 2027. 

 

Ciononostante, alcune parti del Regolamento entreranno in vigore prima del 20 gennaio 2027.

Nello specifico, la versione rettificata in data 4 Luglio 2023 dell’articolo 45 del Regolamento stabilisce che:

 

a)       gli articoli da 26 a 42 si applicano a decorrere dal 20 gennaio 2024;

b)      l'articolo 50, paragrafo 1, si applica a decorrere dal 20 ottobre 2026;

c)       l'articolo 6, paragrafo 7, e gli articoli 48 e 52 si applicano a decorrere dal 19 luglio 2023;

d)      l'articolo 6, paragrafi da 2 a 6, paragrafo 8 e paragrafo 11, l'articolo 47 e   l'articolo 53, paragrafo 3, si applicano a decorrere dal 20 luglio 2024.

 

Di seguito riportiamo alcune informazioni relative alle principali novità presenti nel Regolamento Macchine 2023/1230 rispetto all'attuale Direttiva Macchine 2006/42/CE, che avremo cura di monitorare e approfondire più nel dettaglio nel corso del tempo:

 

1) Il Regolamento si applica anche alle modifiche sostanziali apportate a un prodotto dopo che è stato immesso sul mercato, se tali modifiche influiscono sulla sicurezza.

 

2) Vengono introdotte le figure dell'importatore e del distributore, che hanno responsabilità specifiche per garantire la conformità del prodotto.

 

3) I componenti di sicurezza, inclusi i componenti digitali come il software, rientrano nel campo di applicazione del regolamento e devono essere marcati CE.

 

4) Le informazioni e la documentazione devono essere facilmente comprensibili per gli utilizzatori e le autorità di sorveglianza, e ogni Stato membro deve definire la lingua in cui devono essere fornite.

 

5) Le istruzioni per l’uso e relativi allegati può essere fornita in formato digitale, ma deve essere accessibile, stampabile e scaricabile per l'utente finale.

 

6) Il Regolamento si applica anche ai sistemi che utilizzano l'intelligenza artificiale, considerando l'impatto sulla sicurezza delle macchine.

 

7) Vengono introdotte disposizioni specifiche per le macchine mobili autonome, come gli AGV (automated guided vehicle), per garantire la sicurezza nelle applicazioni collaborative con esseri umani.

 

8) Si pone maggiore attenzione alla cybersicurezza, richiedendo che i circuiti di comando siano progettati per prevenire attacchi malevoli.

 

9) La dichiarazione CE di conformità è sostituita da una dichiarazione di conformità UE, che comprende tutti gli atti dell'Unione europea applicabili a un prodotto.

 

10) L'elenco dei prodotti ad alto rischio (ex allegato IV della precedente Direttiva) diventa l'allegato I del Regolamento, comprendendo anche quei componenti di sicurezza e quelle macchine contenenti sistemi con comportamento auto-evolutivo.

 

11) Per alcune categorie di prodotto, sarà sempre necessaria l'assistenza di un organismo notificato per il controllo della conformità, a prescindere dal rischio implicato.

 

12) I singoli Stati Membri stabiliscono le norme sulle sanzioni applicabili in caso di violazione del presente regolamento da parte degli operatori economici e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l’attuazione. Entro il 20 ottobre 2026 gli Stati membri notificano tali norme e tali provvedimenti della commissione. 

 

In mtm consulting srl siamo già all’opera per analizzare nel dettaglio l’intero Regolamento, in modo da potervi fornire una consulenza con lo stesso livello di accuratezza di sempre e aiutarvi ad affrontare questa nuova fase transitoria in tutta tranquillità.

 

Nel frattempo, come sempre al link qui sotto è possibile scaricare gratuitamente la versione integrale in italiano del Nuovo Regolamento Macchine 2023/1230. Buona lettura!



- Regolamento Macchine dell'Unione Europea Reg.UE 2023/1230, 29 Giugno 2023 (versione in italiano).
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Come gestire la salute e sicurezza dei lavoratori con i robot collaborativi?
29/06/2023

Il continuo e rapido mutamento tecnologico degli ultimi decenni ha visto la comparsa di nuovi strumenti e sistemi di produzione che, assieme a numerosi vantaggi sotto molteplici punti di vista, hanno inevitabilmente generato nuovi rischi negli ambienti lavorativi e, di conseguenza, anche nuove sfide per la gestione della salute e la sicurezza dei lavoratori.

 

Tra questi troviamo i robot collaborativi (o più brevemente cobot), robot industriali concepiti e progettati per lavorare insieme all'uomo senza barriere di protezione o altri elementi fisici di separazione.

 

Già da questa prima definizione emerge chiaramente la portata delle sfide che l’introduzione dei cobot negli ambienti di lavoro porta con sé in termini di sicurezza sul lavoro. Ed è proprio per mettere meglio a fuoco le opportunità, le novità e le difficoltà di questi cambiamenti che l’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (o più brevemente EU-OSHA) ha pubblicato diversi documenti e casi studio, tra cui “Collaborative robot lifting parts in an automotive and industrial supplier (ID1)” (in italiano “Robot collaborativo che solleva componenti presso un fornitore del settore automobilistico e industriale”), a cura di Eva Heinold, Patricia Helen Rosen e Sascha Wischniewski.

 

Il documento si riferisce a quanto accede in un’impresa slovena specializzata nel settore delle tecnologie automobilistiche e industriali, dove gli operai sono stati affiancati da un robot collaborativo in compiti di sollevamento e spostamento di componenti tra le postazioni di lavoro.

 

SSL e COBOT: i benefici

 

Il documento mostra che l’applicazione pratica di sistemi basati sulla robotica collaborativa e sull’intelligenza artificiale ha vari vantaggi sotto molteplici punti di vista. Tra questi, il beneficio più importante derivante dall’introduzione di cobot è la riduzione del carico di lavoro fisico dei lavoratori e, in particolare, dei movimenti ripetitivi per gli operai. Nel lungo periodo ciò porta infatti a:

 

ü  la riduzione delle lesioni da sforzo nei lavoratori, in particolare quelle a carico di spalle, braccia, dita e schiena;

ü  la possibilità dei lavoratori di ricoprire ruoli con una maggiore varietà di compiti nella loro attività, generando maggiore benessere fisico e mentale;

ü  la riduzione delle attività lavorative ad alto rischio di incidenti e lesioni fisiche.

 

SSL e COBOT: le sfide 

 

L’introduzione dei cobot nell’ambiente lavorativo può comportare anche alcune difficoltà. In particolare, le prime criticità già note da tempo riguardano:

 

ü  i rischi fisici derivanti da un uso improprio del cobot;

ü  la paura dei lavoratori di essere sostituiti dai cobot e perdere il lavoro;

ü  l’aumento di rischi legati alla sicurezza informatica dell’azienda, fondamentale soprattutto quando si tratta di robot produttivi interconnessi; 

 

Si tratta di questioni molto ampie e variabili di caso in caso, sia nell’entità che nella soluzione. Per questo motivo lasciamo l’approfondimento di questo aspetto alla lettura integrale del documento. Quello che è bene segnalare sono invece le conseguenze impreviste che sono emerse nel corso dell’analisi del caso specifico in questione.

 

Il Documento riporta infatti che, a seguito dell’implementazione dei cobot:

 

ü  ci sono lavoratori che hanno continuato a svolgere compiti sempre fisici ma più disgiunti, il che ha aumentato il loro carico di lavoro complessivo e facendo quindi venire meno i vantaggi auspicati in materia di salute fisica e mentale;

 

ü  alcuni lavoratori hanno riscontrato un peggioramento delle condizioni lavorative dal punto di vista sociale, poiché la modifica delle loro mansioni originarie ha ridotto la loro possibilità di interazione con altri colleghi.

 

A tal proposito è bene ricordare che, come tutti i percorsi di innovazione, quello verso l’automazione produttiva è inevitabilmente lastricato da ostacoli ed errori, che possono essere risolti solo grazie al monitoraggio continuo degli sviluppi e all’attenta valutazione delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori. 

 

Il caso studio precisa infine che i rischi e le opportunità introdotti dall’uso dei cobot in materia di sicurezza sul lavoro sono state comunicate agli operatori attraverso specifici programmi di istruzione e formazione e che qualsiasi cambiamento o modifica al cobot è stato comunicato immediatamente dopo l'implementazione.

 

In attesa del prossimo articolo ti lasciamo alla lettura integrale del documento fin qui analizzato, che come sempre puoi scaricare gratuitamente al link qui sotto. Buona lettura! 



- “Collaborative robot lifting parts in an automotive and industrial supplier (ID1)” - Eva Heinold, Patricia Helen Rosen, Sascha Wischniewski - EU-OSHA, 2023.
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Esplosioni da polvere: rischio, prevenzione e protezione
25/05/2023

Come purtroppo molti incidenti ci hanno mostrato negli anni, ogni materiale disperso in aria sotto forma di polvere può provocare, in presenza di un innesco, un’ esplosione.

 

Questa potenziale esplodibilità è riscontrabile sia in sostanze che la normativa classifica come pericolose – polvere di alluminio e altri metalli, preparati farmaceutici, ecc. – sia in altre sostanze di per sé non considerate esplosive, come ad esempio farina, granaglie, latte in polvere, zucchero e polvere di legno. Questo perché a differenza dei gas e dei vapori, il grado di esplosività delle polveri non dipende solo dalle sue caratteristiche chimico-fisiche, ma anche da altre condizioni al contorno, come granulometria, umidità e grado della dispersione in aria.

 

Un’utile punto di partenza per conoscere meglio il rischio di esplosione delle polveri è il documento scritto da Arpa Piemonte nel 2015 ed intitolato “La prevenzione delle esplosioni da polvere. Caso studio: le attività molitorie”. 

 

Pur essendo un documento un po’ datato, risulta ancora essere uno strumento valido e utile ai datori di lavoro per verificare la completezza della valutazione del rischio di esplosione nei propri ambienti lavorativi e l’adeguatezza dei propri impianti.

 

Tale documento si compone di due parti:

 

·        La prima parte ha un carattere più generale e fornisce la metodologia per valutare correttamente il rischio esplosione da polvere: individuazione delle sorgenti di emissione, classificazione delle aree con pericolo di esplosione, sorgenti di innesco, misure di prevenzione e protezione etc.

 

·        La seconda parte affronta invece il caso studio delle attività molitorie ed è completa di approfondimenti e liste di controllo su aspetti documentali, procedurali e tecnici utili alla prevenzione e protezione in tale contesto.

 

Con queste premesse, di seguito ci soffermiamo su alcuni aspetti generali della prevenzione del rischio esplosione. A livello tecnico, nel documento si indica che per evitare gli effetti pericolosi della concomitanza di un’ atmosfera esplosiva ed una sorgente di innesco efficace, il datore di lavoro deve mettere in atto principi di prevenzione e protezione.

 

Per quanto riguarda la prevenzione, l’obiettivo è quello di evitare il più possibile la formazione di atmosfere esplosive e di qualsiasi sorgente di innesco attiva possibile. Tra le forme di prevenzione citate dal documento troviamo:

 

·        Sostituire quando possibile le sostanze infiammabili o combustibili con altre che non presentano tali caratteristiche di pericolo o che non sono in grado di formare atmosfere esplosive (come ad esempio sostituire il materiale polveroso fine con uno granulare meno fine).

·        Inertizzare quando possibile tali polveri attraverso polveri inerti compatibili

 

Per quanto riguarda invece le forme di protezione dalle esplosioni da polvere, lo scopo è quello di limitare gli effetti delle eventuali esplosioni ad un livello accettabile. A tal proposito citiamo alcune pratiche utili a titolo esemplificativo:

 

·        Un’attenta manutenzione degli impianti per garantire l’integrità degli elementi da cui si possono verificare le emissioni di sostanze pericolose;

·        La gestione dell’approvvigionamento delle polveri secondo criteri di sicurezza, in modo da evitarne l’accumulo e impedire quindi la che si disperda in aria in dosi massicce, aumentando il rischio di esplosione.

 

Infine, il documento specifica che la progettazione delle misure di prevenzione e protezione dall’esplosione da polveri deve considerare non solo il funzionamento normale (compreso di avviamento e arresto), ma anche le possibili disfunzioni tecniche dell’impianto e l’eventuale uso improprio prevedibile.

 

Per maggiori dettagli in merito al rischio di esplosione da polvere e alle misure di prevenzione e protezione da adottare per gestirlo si rimanda alla lettura integrale del documento fin qui analizzato, che come sempre è scaricabile gratuitamente al link qui sotto. Buona lettura!



- La prevenzione delle esplosioni da polvere. Caso studio: le attività molitorie”, Arpa Piemonte, 2015.
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Valutare il sovraccarico degli arti superiori nella piccola industria: le nuove schede INAIL
11/05/2023

Come è stato sottolineato dalla campagna “Ambienti di lavoro sani e sicuri. Alleggeriamo il carico!” promossa dall’EU-OSHA, i disturbi muscoloscheletrici – e dunque anche i problemi derivanti dal sovraccarico biomeccanico degli arti superiori – sono tra le più diffuse cause di malattia professionale.

 

>>> Vuoi saperne di più? Clicca QUI per leggere l’articolo che mtm news ha dedicato all’argomento!

 

Risulta quindi fondamentale effettuare una corretta valutazione dei rischi che identifichi le giuste modalità e pratiche di gestione e prevenzione, anche se la trasversalità di questo rischio in ambito professionale spesso rende questo compito tutt’altro che semplice.

 

Per questo motivo, dopo il successo dei primi due volumi pubblicati nel 2012 e 2014, nel febbraio di quest’anno l’INAIL ha pubblicato il terzo volume di una raccolta di oltre 60 schede e monografie utili allo scopo, che prende il nome di “Schede di rischio da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori nei comparti della piccola industria, dell’artigianato e dell’agricoltura – Volume III”.  

 

L’obiettivo di questo progetto decennale è definire sempre meglio e mantenere aggiornata nel tempo una best practice per valutare tale rischio nel modo più omogeneo e corretto possibile, fornendo sia indicazioni generali sia accorgimenti legati a specifiche mansioni e attività in ambito industriale, artigianale e agricolo.

 

In particolare, per ciascun compito preso in esame è stata elaborata una scheda di rischio sintetica composta da:

·        Nome del compito e relativo codice ateco di riferimento

·        Descrizione testuale e immagine del compito, completa di indicazione di eventuali macchinari/attrezzature necessarie al suo svolgimento;

·        Stima del rischio da sovraccarico biomeccanico per gli arti superiori destro e sinistro, effettuata tramite il metodo valutativo check list OCRA, validato internazionalmente;

·        Proposta di alcuni possibili interventi di prevenzione e protezione attuabili;

·        Ipotesi di alcuni possibili scenari lavorativi correlati e relativa valutazione.

 

Inoltre a differenza dei volumi precedenti nelle schede sono presenti anche indicazioni tratte dalle norme e dalle pubblicazioni tecniche, che facilitano la valutazione di alcuni fattori di rischio e/o danno suggerimenti per una più adeguata valutazione del rischio.

 

Per informazioni più dettagliate sul rischio da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori nel singolo compito rimandiamo alla lettura integrale del documento in questione, che come sempre è scaricabile gratuitamente al link qui sotto. Buona lettura!



- “Schede di rischio da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori nei comparti della piccola industria, dell’artigianato e dell’agricoltura – Volume III”, INAIL, Febbraio 2023.
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Rischio rumore: normativa e valutazione
27/04/2023

Il D.Lgs. 81/2008 (ovvero il testo unico per la sicurezza sul lavoro) prevede un ruolo forte di Regioni e Province Autonome per l’attuazione della legge, anche attraverso l’elaborazione di documentazione e linee di indirizzo.

 

A tal proposito, uno dei documenti regionali che in questi anni hanno avuto un maggiore impatto sulla prevenzione nei luoghi di lavoro è quello dal titolo “Indicazioni operative per la prevenzione del rischio da Agenti Fisici ai sensi del D.Lgs. 81/08”: si tratta di uno strumento operativo redatto sotto forma di domande e risposte, il che lo rende di agevole consultazione.

 

In questo quadro, l’articolo di oggi fa particolare riferimento alla sezione 4 del documento, relativa al rischio rumore. 

 

Rischio rumore: cosa preveniamo?

 

Per valutare il rischio rumore in ambiente di lavoro è In primo luogo necessario avere chiari i rischi da prevenire, poiché i criteri valutativi da applicare variano in funzione del tipo di rischio da prevenire. In particolare, i rischi legati all’esposizione al rumore si dividono in:

 

1)      Rischi per la salute, che comprendono:

·        effetti uditivi, come ad esempio la perdita dell’udito:

·      effetti extrauditivi, che comprendono effetti fisiopatologici da stress (apparato endocrino, cardiovascolare etc.), effetti psicologici e comportamentali ed altre condizioni e patrologie direttamente o indirettamente correlate all’esposizione al rumore in ambiente di lavoro.

 

2)      Rischi per la sicurezza, come ad esempio:

·     segnali di allarme e/o avvisi non udibili a causa dell’elevato rumore di fondo;

·  affaticamento nelle attività eseguite con incremento del rischio incidenti e infortuni.

 

E’ inoltre necessario tenere da conto l’eventuale presenza di gruppi o soggetti particolarmente vulnerabili (minori, anziani, ammalati, persone con patologie uditive, donne in gravidanza ed allattamento e soggetti iperacusici – sindrome dello spettro autistico, sindrome down etc.) e valutare se le loro specifiche esigenze sono tenute in considerazione dai parametri in uso.

 

Rischio rumore: normativa e valutazione

 

La  “legge quadro sull'inquinamento acustico” del 1995 e le sue successive modifiche stabiliscono i princìpi fondamentali in materia di tutela dall'inquinamento acustico dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo.

 

La definizione di quest’ultimo esclude però gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali si rimanda invece al Testo Unico (del D.Lgs. 81/2008).

 

In particolare, del Testo Unico facciamo riferimento al capo II, che:

-       determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall’esposizione al rumore durante il lavoro in particolare per l’udito;

-        definisce i criteri valutativi validi per gli effetti uditivi del rumore.

 

Riguardo le modalità di valutazione del rischio rumore, è innanzitutto bene ricordare che l'obiettivo non è la quantificazione dell’esposizione al rischio ma la sua riduzione e la messa in atto di misure preventive adeguate ed efficaci. 

Ciò premesso, per conoscere tali modalità nel dettaglio rimandiamo all’articolo 181 del Testo Unico riguardante i rischi derivanti da agenti fisici, dove è stabilito che tale valutazione dei rischi:

·        è responsabilità del datore di lavoro, in modo che possa “identificare e adottare le opportune misure di prevenzione e protezione con particolare riferimento alle norme di buona tecnica ed alle buone prassi”;

·        è programmata ed effettuata, con cadenza almeno quadriennale, da personale qualificato nell’ambito del servizio di prevenzione e protezione in possesso di specifiche conoscenze in materia;

·        è aggiornata ogni qual volta si verifichino mutamenti che potrebbero renderla obsoleta.

 

Per maggiori approfondimenti in materia consigliamo la lettura dei riferimenti normativi fin qui citati, così come la sezione 4 documento a cui si rifà l’articolo e che - come sempre - trovate gratuitamente al link qui sotto. Buona lettura!



- Indicazioni operative per la prevenzione del rischio da Agenti Fisici ai sensi del D.Lgs. 81/08 - Sezione 4, 2021.
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Rischio chimico e MSDS: le novità del 2023
13/04/2023

Le schede di dati di sicurezza (o comunemente dette MSDS, Material Safety Data Sheet) sono quei documenti contenenti tutte le informazioni sulle proprietà fisico–chimiche, tossicologiche e di pericolo per la salute umana necessarie per un utilizzo corretto e sicuro delle sostanze pericolose e delle miscele.

 

Da questa definizione risulta quindi evidente la loro estrema importanza per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, in quanto consentono al datore di lavoro di determinare se sul luogo di lavoro vengono manipolate sostanze chimiche pericolose e quindi di:

·        valutare rischio chimico che ne deriva;

·  fornire agli utilizzatori tutte le informazioni necessarie per un corretto maneggiamento, stoccaggio e smaltimento della sostanza o miscela in questione, così come i relativi dispositivi di protezione.

 

Il Regolamento 2020/878 e le novità introdotte

 

Dal punto di vista legislativo le indicazioni riguardanti le schede di dati di sicurezza sono contenute nell'articolo 31 del Regolamento Reach e nel suo Allegato II. In particolare, quest’ultimo è stato modificato dal Regolamento (UE) 2020/878 che, dopo un periodo transitorio di poco più di due anni, lo ha definitivamente sostituito dal 1 Gennaio 2023.

 

Tra gli aspetti più importanti introdotti dal nuovo Regolamento troviamo:

 

·   viene introdotto il codice UFI, un codice alfanumerico di notifica delle sostanze e miscele pericolose funzionale al nuovo sistema europeo che deve essere presente nelle nuove SDS. Tale codice è utile ad esempio in caso di comunicazione con il centro antiveleni per identificare immediatamente con precisione il tipo di sostanza in questione;

 

·     se disponibili, nelle MSDS devono essere indicati i limiti di concentrazione specifici, i fattori di moltiplicazione e le stime della tossicità acuta (vedi Reg. 1272/2008) in quanto informazioni pertinenti per l’uso sicuro di sostanze e miscele;

 

·     sono da introdurre nelle MSDS le prescrizioni specifiche per le sostanze e le miscele con proprietà di interferenza con il sistema endocrino;

 

·       le MSDS devono includere le prescrizioni specifiche relative alle nanoforme (vedi Reg. 2018/1881);

 

·   sono specificate le informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche da riportare in sezione 9; a differenza dell’attuale regolamento, in quello nuovo viene specificato esattamente come descrivere le varie proprietà.

 

Sostanze e miscele pericolose: obblighi e sanzioni

 

Gli utilizzatori di prodotti chimici hanno diversi obblighi, tra cui:

 

·      verificare di essere in possesso di MSDS aggiornate e se l'uso che intende fare della sostanza o del preparato rispecchia quanto riportato sulla MSDS stessa e/o gli scenari di esposizione previsti;

 

·    Essere in possesso di una dichiarazione emessa dai fornitori di sostanze e prodotti chimici da cui risulti che essi sono al corrente dei propri obblighi,adempiano agli stessi e operino conformemente al regolamento REACH

 

La mancata fornitura della scheda di dati di sicurezza all’utilizzatore di una sostanza o miscela è punita con sanzioni da 10.000 a 60.000 Euro, mentre sono previsti da 15.000 a 90.000 Euro per quel datore di lavoro che non rende accessibili le MSDS e informazioni equivalenti ai propri lavoratori.

 

Per maggiori informazioni a riguardo si consiglia la lettura integrale del Regolamento 2020/878, che come sempre trovate scaricabile gratuitamente al link qui sotto. Buona lettura!



- REGOLAMENTO (UE) 2020/878 DELLA COMMISSIONE del 18 giugno 2020
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Manutenzione in sicurezza: la procedura LOTO
23/03/2023

Come già detto più volte nel corso dei vari articoli di MTM news, la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature e impianti è importantissima per la tutela della sicurezza negli ambienti di lavoro.

 

Il guaio è che troppo spesso lo svolgimento delle stesse attività di manutenzione è causa di infortuni gravi o mortali, dovuti per lo più alla riattivazione non intenzionale o inattesa di fonti di energia.

 

Ed è proprio per questo motivo che l’articolo di oggi ha per oggetto la procedura lockout/tagout (detta comunemente LOTO) elaborata dalla OSHA con lo scopo di proteggere i lavoratori in queste circostanze. A tal proposito, in questo articolo faremo riferimento a quanto scritto nella guida prodotta dall’ ATS Brianza dal titolo Utilizzo in sicurezza delle macchine. Guida per le imprese.

 

In particolare, al suo allegato N è detto che l’avviamento inatteso o accidentale si ha quando la riattivazione di una macchina causata da:

·         un comando di avviamento risultante da un guasto del sistema di comando;

·         un’azione involontaria su un comando di avviamento o un segnale da un sensore che aziona un comando;

·         ripristino dell’alimentazione di energia dopo un’interruzione;

·         influenze esterne/interne (gravità, vento, autoaccensione in motori a combustione interna, ecc.) su parti della macchina”.

 

In queste circostanze, la procedura LOTO risulta essere la metodologia più affidabile per effettuare l’isolamento sicuro delle fonti di alimentazione di una macchina e, grazie al controllo dell’energia pericolosa, permettono di elevare il livello di sicurezza nella manutenzione ordinaria e straordinaria.

 

Per essere applicata, la procedura di lockout/tagout richiede che la messa in sicurezza di una macchina o di un impianto avvenga secondo una sequenza precisa, che riportiamo sommariamente qui sotto:

 

1.    Identificazione del pericolo, ovvero delle fonti di energia pericolose della macchina o impianto in questione. 

2.    Arresto del macchinario o attrezzatura su cui va fatta la manutenzione, secondo la modalità prevista.

3.    Notifica alle persone interessate che si è in procinto di bloccare il macchinario

4.    Lockout, ovvero isolare le fonti di energia e applicare un blocco fisico che impedisca il riavvio dell’impianto.

5.    Controllo e rilascio di energia immagazzinata, che consiste nel testare tutti i comandi delle installazioni e dei circuiti elettrici in manutenzione per essere sicuri che il macchinario sia completamente isolato e, successivamente, nel rilasciare in modo controllato l’energia residua della macchina: eliminazione della pressione, scarica condensatori e accumulatori, etc. Va infine eseguito un tentativo finale di riavvio della macchina, per assicurarsi che non possa accendersi in alcun modo durante la manutenzione.  

6.    Tagout, ovvero procedere all’identificazione del bloccaggio indicando la data e il nome del personale che lo effettua.

7.    Rimozione del lockout al termine dell’esecuzione del lavoro di manutenzione. ogni lucchetto potrà essere rimosso soltanto dall’operatore indicato sulla “tag” corrispondente.

 

Per informazioni più dettagliate in merito a questa procedura di sicurezza e alle normative di riferimento rimandiamo alla lettura integrale dell’allegato N del documento sopra citato, che come sempre potete scaricare gratuitamente al link qui sotto. Buona lettura!



- "Utilizzo in sicurezza delle macchine. Guida per le imprese" - ATS Brianza, 2020.
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La responsabilità in caso di infortunio su macchina marcata CE
09/03/2023

L’articolo di oggi riguarda l’esito della sentenza della Corte di Cassazione Penale n. 44561 del 23 novembre 2022, che ribadisce e definisce le responsabilità e prassi nel caso in cui avvenga un infortunio sul lavoro presso una macchina marcata CE.

 

Fatti e iter giudiziario

 

L’infortunio è avvenuto a danno di un operaio litografo all’interno dell’unità produttiva di una società che produce tubetti in alluminio, laminato e plastica.

 

Secondo la ricostruzione fornita dai giudici, il lavoratore stava pulendo con uno straccio i rulli della macchina litografica alla quale era addetto. La pulizia doveva avvenire con i rulli in movimento e, per questo, all'imbocco c'era una protezione, che non raggiungeva però la parte terminale dei rulli, causando un trauma da schiacciamento alla mano dell’operaio e l’amputazione dell'apice del quinto dito.

 

In seguito a ciò, il legale rappresentante della società è stato accusato di aver provocato l'infortunio per colpa specifica, poiché aveva messo a disposizione dei lavoratori una attrezzatura non conforme ai requisiti generali di sicurezza (violazione art.71 D.lgs.n.81/2008).

 

L’imputato ha quindi proposto immediatamente ricorso, sulla base di varie motivazioni. Tra queste, emerge quella secondo cui i dipendenti non avrebbero dovuto in nessun caso avvicinare le mani ai rulli in movimento perchè la regolare procedura di utilizzo prevedeva che anche le operazioni di pulizia venissero effettuate a macchina spenta. Sulla base di ciò, l’imputato ha quindi sostenuto di aver pienamente assolto ai propri doveri di prevenzione e protezione e che, non essendo a conoscenza di prassi aziendali difformi rispetto a quelle stabilite, non era possibile ritenerlo responsabile a titolo di colpa.

 

La risposta della Corte di Cassazione

 

Nonostante le motivazioni esposte, su questo argomento la suprema Corte ha invece ritenuto che sussistesse una colpa specifica sulla base di quanto stabilito dall’articolo 71 del Testo Unico in Materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro (D. Lgs. n. 81/2008), che dice:

 

“(…) il datore di lavoro deve mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature idonee ai fini della salute e sicurezza, adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi (…)”

 

In particolare, la corte ha stabilito che l’imprudenza del lavoratore non è considerabile un rischio “eccentrico” in quanto il documento di valutazione dei rischi della macchina riferisce in modo evidente il divieto di avvicinarsi con le mani ai rulli alla fase di lavorazione, durante la quale i lavoratori interagiscono con macchina e motivo per cui quest’ultima era stata dotata di una protezione all'imbocco degli stessi.

 

Quindi la «prassi comune» (come definita dalla sentenza impugnata) di pulire i rulli in movimento utilizzando uno straccio e avvicinando ad essi le mani, sebbene fosse impropria, era tutt'altro che imprevedibile e inevitabile.

 

Stabilito ciò, la suprema Corte prosegue affermando che, in caso di assenza di cautele volte a governare anche eventuali imprudenze nell’esecuzione da parte dei dipendenti, il verificarsi di queste ultime non è sufficiente ad escludere il nesso di causa tra l'omissione del datore di lavoro e l'infortunio avvenuto.

 

In altre parole, il fatto che ci fosse una protezione troppo corta rende il datore di lavoro colpevole nonostante il suo dipendente abbia impropriamente pulito il rullo in movimento, poiché la presenza di una protezione sufficientemente lunga a coprire tutto il rullo avrebbe evitato l’infortunio.

 

Conclusione

 

Da questa vicenda giudiziaria, che specifichiamo essere qui narrata solo parzialmente, emerge però chiaramente che il datore di lavoro risponde dell'infortunio occorso a un dipendente per la mancata sicurezza di una macchina senza che il marchio di conformità "CE", l’irresponsabilità del dipendente o l'affidamento sulla competenza tecnica del costruttore valgano ad esonerarlo dalle sue responsabilità.

 

Per approfondire la vicenda nel dettaglio, qui sotto è possibile scaricare gratuitamente la sentenza definitiva della Corte di Cassazione nella sua versione integrale. Se invece avete dubbi sulla sicurezza delle vostre macchine cliccate QUI per ricevere una consulenza.

Buona lettura!



- Cassazione Penale, Sez. 4, 23 novembre 2022, n. 44561 - "Pulizia dei rulli del macchinario in movimento e trascinamento della mano dell'operaio litografo. Prassi comune e protezione inadeguata".
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Analisi e gestione dei near miss: i fattori di rischio
23/02/2023

È detto near miss (in italiano o “mancato infortunio”) un qualsiasi evento correlato al lavoro che, pur avendo in sé le potenzialità di produrre un infortunio, per puro caso non lo ha prodotto. 

 

Queste circostanze fortuite possono rivelarsi risorse preziose: se non ignorati, i near miss diventano infatti utilissimi campanelli di allarme che evidenziano i punti deboli della sicurezza di un ambiente di lavoro, fornendo una seconda occasione per appianare le criticità prima che l’incidente si ripeta e produca danni effettivi alla salute dei lavoratori.

 

È quindi evidente quanto sia importante registrare ed analizzare i near miss nel proprio Sistema di Gestione in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro: la norma UNI ISO 45001:2018 si sofferma infatti sull’argomento, definendo il mancato infortunio come un’opportunità per migliorare le prestazioni del sistema stesso.

 

A raccontare in questi termini l’importanza di una rilevare e gestire i mancati infortuni è il documento INAIL “Modelli di gestione dei near miss (MGNM): la diffusione della cultura della sicurezza nell’azione congiunta Inail-Fincantieri”: sebbene sia orientato ad una specifica realtà nell’ambito della cantieristica navale, questo documento fornisce ottimi spunti per approfondire opportunità, criticità applicative e aree di possibile miglioramento in termini di efficacia preventiva.

 

In particolare, esso indica che la gestione ed il contenimento dei fattori di rischio rilevati a seguito di un mancato infortunio avviene in base a due elementi:

 

1)    gestione tempestiva della criticità, ovvero individuare delle misure di contenimento immediate che agiscano sul problema già nel breve termine;

 

2)    applicazione di azioni di miglioramento correttive e preventive collegate ai problemi di sicurezza individuati, con relativo piano di monitoraggio. Le azioni sono così categorizzate:

·         intervento tecnico;

·         formazione e addestramento;

·         informazione e comunicazione;

·         definizione e revisione delle procedure e istruzioni lavorative:

·         monitoraggio e verifica dell’ effettiva applicazione di tali procedure, istruzioni   e comportamenti.

 

I fattori di rischio si dividono poi in:

·        aventi natura di stato, se erano già esistenti prima dell’inizio della dinamica  incidentale e non variano nel corso della stessa;

·        aventi natura di processo, se si sviluppano durante la dinamica.

 

Oltre a questa distinzione, il documento classifica infine i fattori di rischio in sei categorie:

 

·        attività dell’operatore (AO) o dell’infortunato (AI): Azioni, gesti, movimenti inappropriati compiuti nel corso della dinamica incidentale (AO) o infortunistica (AI);

 

·        attività di terzi (AT): Azioni, gesti, movimenti inappropriati compiuti da terzi (altri lavoratori o altre persone presenti sulla scena) nel corso della dinamica;

 

·        utensili, macchine, impianti, attrezzature (UMI): Criticità dell’attrezzatura di qualunque tipo (o sua parte) riscontrate nel corso della dinamica;

 

·        materiali (MAT): Criticità del materiale in lavorazione/lavorato riscontrate nel corso della dinamica Ambiente (AMB): Criticità delle caratteristiche ambientali ed elementi strutturali legati a problemi di sicurezza riscontrate nel corso della dinamica;

 

·        dpi e abbigliamento (DPI): Criticità di abiti, abiti da lavoro, DPI riscontrate nel corso della dinamica.

 

Se volete approfondire i modelli di gestione dei Near miss sviluppati da INAIL, come sempre al link qui sotto potete scaricare gratuitamente la versione integrale del documento analizzato in queste righe. Buona lettura!  



- “Modelli di gestione dei near miss (MGNM): la diffusione della cultura della sicurezza nell’azione congiunta Inail-Fincantieri”, INAIL, 2022.
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Carbon footprint: cos’è e perché è importante per le aziende
09/02/2023

Il carbon footprint (letteralmente “impronta di carbonio”) è la stima delle emissioni di gas serra causate da un prodotto, servizio, organizzazione, evento o individuo, permettendo di determinare gli impatti ambientali delle attività umane sul nostro pianeta.  

 

I tipi di gas da considerare per determinare il carbon footprint di un prodotto o servizio sono stati inizialmente definiti dal Protocollo di Kyoto del 1997 e includono, tra gli altri:

 

§  anidride carbonica (CO2)

§  metano (CH4)

§  ossido nitroso (N2O)

§  idrofluorocarburi (HFC)

§  perfluorocarburi (PFC)

§  esafloruro di zolfo (SF6)

 

Tuttavia, il risultato di uno studio di Carbon footprint viene generalmente espresso sottoforma di tonnellate di CO2 equivalente, unità di misura che si ottiene esprimendo ogni gas serra in riferimento al suo corrispettivo valore inquinante in CO2: ad esempio, se il metano inquina 21 volte più della CO2, per ogni tonnellata di metano emessa dal prodotto o servizio in questione calcoliamo 21 tonnellate di CO2 equivalente, e così via.

 

Carbon footprint di prodotto o di organizzazione? Due obiettivi differenti

 

A seconda delle esigenze, è possibile calcolare l’impronta di carbonio di soggetti e realtà differenti: prodotti, servizi, aziende, individui, eventi etc. In particolare, nel caso di un’azienda, sono significative le seguenti declinazioni:

 

§      Il carbon footprint di prodotto, che permette di quantificare le emissioni di gas ad effetto serra generate da un prodotto durante tutto il ciclo di vita – dall’estrazione delle risorse, alla produzione, all’uso e al riciclo, fino allo smaltimento dei rifiuti residui –  con lo scopo di procedere con azioni di loro riduzione e di compensazione.

 

§      Il carbon footprint di organizzazione, che permette di realizzare un “inventario delle emissioni di gas serra" riferito all'esercizio aziendale annuale, con lo scopo di stabilire luogo ed entità dell’impronta di carbonio dell’azienda, in modo da poterla successivamente gestire.

 

A cosa serve calcolare il carbon footprint?

 

Dal momento che l’impronta di carbonio rappresenta generalmente il 50% di tutta l’impronta ecologica, conoscerne l’entità fornisce un’idea della domanda di combustibili fossili esercitata sul pianeta, che allo stato attuale sappiamo essere insostenibile.

 

Molti enti internazionali ed amministrativi utilizzano infatti il calcolo del carbon footprint per monitorare l’attuale efficienza ambientale e definire di conseguenza le loro politiche di settore.

 

Da qui deriva anche la sua importanza strategica per le aziende: in un contesto che premia i fornitori di prodotti o servizi a basse emissioni, il carbon footprint può servire a valorizzare e far crescere il proprio business, migliorando la comunicazione ambientale e attraendo nuovi segmenti di pubblico attenti alle tematiche green.

 

Vuoi conoscere il carbon footprint di un tuo prodotto o della tua organizzazione? Da oltre 20 anni, mtm consulting s.r.l. supporta le aziende nello svolgimento dei calcoli per definire la propria impronta di carbonio, così come in altri studi nell’ambito dello sviluppo sostenibile. Per saperne di più o ricevere una consulenza dedicata in materia non esitare a contattarci!



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La conformità delle macchine da imballaggio: guida all’accertamento tecnico
26/01/2023

Le macchine da imballaggio sono tra le più diffuse in ambito industriale, in quanto impiegate in molti settori industriali differenti: imballaggio cavi, incartatrici di cioccolatini, fasciatura di bottiglie sono solo alcuni dei tantissimi esempi applicativi di questo tipo di macchine. Data la loro diffusione di utilizzo, per ridurre il rischio dei lavoratori che le utilizzano è essenziale che fabbricanti e distributori siano in grado di riconoscere le non conformità e trovare soluzioni adeguate.   

 

Per questo motivo, lo scorso marzo il Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici dell’INAIL ha pubblicato una guida all’accertamento tecnico di queste macchine dal titolo “l’accertamento tecnico per la sicurezza delle macchine per imballaggio”.

 

Si tratta di una raccolta di schede tecniche di vari tipi di macchine da imballaggio, ciascuna delle quali contiene:

 

1) una parte descrittiva iniziale che ne chiarisce la tipologia di prodotto, la denominazione specificata dal fabbricante nella dichiarazione CE di conformità, la destinazione d’uso e la modalità di utilizzo;

 

2)   una parte normativa dedicata alle norme tecniche armonizzate di riferimento, se disponibili;

 

3)    una parte di accertamento tecnico, composta da:

§   segnalazione delle non conformità più significative riscontrate e descrizione delle situazioni di pericolo ravvisate.

§      raccolta dei pareri tecnici riferiti alle carenze segnalate definiti sulla base della documentazione fornita dai fabbricanti, dei pareri già espressi dall’autorità di sorveglianza del mercato e delle posizioni assunte nei consessi comunitari, nonché dello stato dell’arte di riferimento. 

Oltre ad essere utile a fabbricanti e distributori di macchine da imballaggio, questa guida INAIL può offrire spunti rilevanti anche a;

§       organi di vigilanza territoriale, specie nel corso di inchieste a seguito di infortuni.

§       datori di lavoro, in quanto fornisce indicazioni utili nella scelta delle attrezzatture prima di metterle a disposizione dei lavoratori. 

 

 

Vuoi saperne di più? Al link qui sotto puoi consultare e scaricare gratuitamente il testo integrale della guida INAIL trattata fin ora. Buona lettura!



- “L’accertamento tecnico per la sicurezza delle macchine per imballaggio” - INAIL, 2022.
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Movimentazione manuale dei carichi: le principali novità della ISO 11228-1:2022
12/01/2023

Stando all’allegato XXXIII del Testo Unico per la salute e la sicurezza sul lavoro (D.lgs. 81/2008), per quanto riguarda la prevenzione dei rischi legati alla movimentazione manuale dei carichi (o MMC) si fa riferimento alle norme tecniche della serie ISO 11228 (parti 1-2-3).

 

Tuttavia, la prima di queste 3 norme tecniche ha recentemente subito delle variazioni: la nuova UNI ISO 11228-1:2022 dal titolo Ergonomia - Movimentazione manuale - Parte 1: Sollevamento, abbassamento e trasporto ha infatti sostituito la precedente versione citata nel Testo Unico risalente al 2009.

 

Proseguendo quanto fatto con la versione precedente, la ISO 11228-1:2022 si applica al sollevamento, abbassamento e trasporto di oggetti di peso uguale o superiore a 3 kg e con una velocità di spostamento compresa tra 0,5 e 1 metro al secondo su un percorso orizzontale; lo scopo è quello di fornire dei limiti raccomandati a in base ai quali poter definire se una determinata situazione di lavoro a rischio di sovraccarico sia accettabile o meno.

 

Tuttavia, la versione del 2022 introduce le seguenti novità:

-          Revisione dello scopo per includere l’abbassamento

-          Ampliamento della stima del rischio

-          Ampliamento degli Allegati A, B e C

-        Aggiunta dell’Allegato D “indice di sollevamento”, ove vengono esplicitate delle     azioni raccomandate da intraprendere in funzione del risultato ottenuto;

-          Aggiunta dell’Allegato E “modello semplificato per il calcolo RML e L1”

-          Aggiunta dell’Allegato F “Sollevamento manuale Multi-task”

-          Aggiunta dell’Allegato G “Esempi di movimentazione manuale di oggetti”

-          Aggiunta dell’Allegato H “Trasporto”

-          Aggiunta dell’Allegato I “Esposizione e Rischio: la tabella D.1”

 

Di seguito approfondiamo le novità relative al modello di valutazione del rischio e determinazione dei limiti e indice di sollevamento.

 

Movimentazione dei carichi: valutazione rapida e dettagliata

La norma aggiornata mantiene il modello a step della versione precedente anche se, nella nuova versione, ogni passaggio prevede una verifica da superare per passare a quello successivo.

 

Il primo step da superare è quello della valutazione rapida (come previsto nella ISO TR 12295), dalla quale potrebbe emergere un rischio accettabile, critico o dubbio. Nei primi due casi, la valutazione termina, mentre nel terzo caso si procede con i successivi step per una valutazione dettagliata. Nello specifico:

 

§  Step 1: verifica che il peso sollevato sia inferiore ai pesi di riferimento (25/20 kg per i maschi, 20/15 kg per le femmine);

§  Step 2: verifica del peso di riferimento tenendo conto dell'ergonomia dei compiti e dell'organizzazione del lavoro;

§  Step 3: si applica in caso di trasporto per distanze superiori a 1 metro e prevede la verifica del peso cumulativo nel turno di lavoro;

§  Step 4: verifica del peso trasportato cumulativo tenendo conto della distanza, altezza delle mani e altri fattori.

 

Se la prima parte di valutazione rapida della nuova norma non presenta sostanziali novità, i passaggi successivi presentano invece delle differenze nell’identificazione del periodo di recupero richiesto, che va calcolato in base alle indicazioni della tabella riportata qui sotto.

 

 

Categorie

Durata

Periodo di recupero richiesto

Breve durata

t ≤ 1h

100% della durata del compito di sollevamento continuo e ripetitivo.

Media durata

1 h < t ≤ 2h

30% della durata del compito di sollevamento continuo e ripetitivo

Lunga durata

2h < t ≤ 8h

Non specificato: le normali pause di mattina, pomeriggio e pranzo sono presunte.

 

Movimentazione dei carichi: determinazione dei limiti e indice di sollevamento

Per quanto riguarda la determinazione dei limiti non ci sono modifiche sostanziali, poiché la norma riprende i metodi di valutazione già riportati nella ISO TR 12295 e derivanti dal famoso metodo Niosh.

 

Per il calcolo dell'indice di sollevamento - che ricordiamo essere il rapporto tra la massa dell'oggetto sollevato (m) e il limite di massa raccomandato per una particolare condizione di sollevamento – la norma ISO 11228-1:2022 riporta invece la nuova tabella per classificare a fasce i valori di indice di sollevamento calcolati, che rispetto alla versione precedente è una assoluta novità.

 

Valore LI

Esposizione livello/implicazione di rischio

Azioni raccomandate A

LI 1,0

Molto bassa

Nessuna in generale per la popolazione attiva in buona salute.

1,0 < LI 1,5

Bassa

In particolare, prestare attenzione alle condizioni di bassa frequenza/alto carico e alle posture estreme o statiche. Includere tutti i fattori nella riprogettazione dei compiti o delle postazioni di lavoro e considerare gli sforzi per abbassare i valori di LI < 1,0.

1,5 < LI 2,0

Moderata

Riprogettare i compiti e i luoghi di lavoro in base alla priorità per ridurre il LI, seguita dall’analisi dei risultati per confermare l’efficacia.

2,0 < LI 3,0

Alta

Le modifiche al compito per ridurre il LI sono un’alta priorità.

LI > 3,0

Molto alta

Le modifiche al compito per ridurre il LI sono necessarie immediatamente.

 

 

Noi di mtm consulting srl siamo a disposizione per effettuare la valutazione dei rischi da Movimentazione Manuale dei Carichi in conformità alle recenti regole tecniche. Per saperne di più o ricevere una consulenza dedicata in materia non esitare a contattarci!



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Scale portatili: caratteristiche e guida ad un utilizzo sicuro
15/12/2022

Nonostante le numerose guide e documenti esistenti sull’argomento, la caduta dall’alto dovuta ad un cattivo utilizzo delle scale è ad oggi tra le cause di infortunio più diffuse. Per questo motivo, l’articolo di oggi è interamente dedicato alle scale portatili e a tutti quegli aspetti che concorrono a mantenere in sicurezza chi le utilizza, facendo riferimento alla guida INAIL in materia pubblicata nel 2018.

 

Scale portatili: definizione e riferimenti normativi

Le scale portatili sono attrezzature di lavoro dotate di pioli o gradini che possono essere trasportate e installate a mano, senza alcun intervento di mezzi meccanici. Le scale portatili permettono salire, scendere e sostare per brevi periodi allo scopo di superare dislivelli e raggiungere posti di lavoro in quota.

 

Il loro utilizzo è disciplinato dal d. lgs. 81/08, in particolare da quanto scritto negli articoli:

 

§       N.111 comma 3, secondo cui la scala portatile può essere utilizzata come posto di lavoro in quota solo nei casi in cui l’utilizzo di altre attrezzature più sicure (trabattelli, PLE, etc.) non sia giustificato per via del limitato livello di rischio e della breve durata di impiego oppure qualora non fosse possibile a causa di particolari caratteristiche del sito.

 

§      N. 113, che sintetizza il quadro normativo delle scale portatili suddividendole in:

-          scale fisse a gradini;

-          scale a pioli di altezza superiore a 5 metri;

-          scale semplici portatili (a mano);

-          scale provviste alle estremità superiori di dispositivi di trattenuta su guide, scorrevoli e non.

 

Tipologie di scale portatili

La norma UNI EN 131-1 individua le scale portatili in base alla configurazione geometrica e agli elementi costituenti. Nello specifico:

 

§     scale in appoggio: a pioli semplice, a gradini semplice (ad un solo tronco);

§     sccale doppie: a pioli, a gradini, a pioli e a gradini; 

§     sccale trasformabili a pioli; 

§     scale multi posizione con cerniera: a pioli, a gradini;  

§     scale telescopiche: a pioli, a gradini; 

§     scale movibili: a pioli, a pioli larghi, a gradini.

 

Guida essenziale alla scelta, l’utilizzo e la manutenzione delle scale portatili

La scelta di utilizzo e il tipo di scala portatile come attrezzatura da lavoro è legato ai rischi da eliminare e/o ridurre, ed è quindi oggetto di analisi durante la valutazione dei rischi.

 

La guida riporta indicazioni utili ad effettuare la giusta scelta, come ad esempio:

§       la scala doppia non è idonea come sistema di accesso ad altro luogo;

§       la scala in appoggio è idonea come sistema di accesso ad altro luogo;

§       la scala trasformabile deve essere usata con una altezza massima di 5 metri per la configurazione doppia e con una altezza massima di 15 metri per la configurazione in appoggio.

 

La guida INAIL fornisce inoltre tutte le indicazioni necessarie da seguire prima, durante e dopo l’uso delle scale portatili. In particolare, il posizionamento, l’uso e la rimozione delle scale portatili deve avvenire secondo le istruzioni fornite del fabbricante, in quanto si tratta di attrezzature da lavoro. Nel caso delle scale in appoggio ad elementi innestabili, il lavoratore addetto deve aver ricevuto anche un addestramento specifico prima dell’utilizzo.

 

Infine, la manutenzione delle scale portatili deve essere effettuata da parte di personale qualificato e prevede:

§    la verifica degli zoccoli antiscivolo e loro integrità;

§    la verifica dei componenti della scala: montanti e pioli;

§    la verifica dei collegamenti tra i componenti.

 

Come sempre, al link qui sotto trovate il documento integrale da scaricare gratuitamente. Buona lettura!



- "Scale Portatili - Quaderni Tecnici per i cantieri temporanei o mobili" INAIL, 2018.
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Tecnologie additive e misure di sicurezza nel settore manifatturiero
24/11/2022

Con il temine tecnologie additive s’intendono tutti quei processi che partono da modelli matematici e aggregano materiali secondo la tecnica di sovrapposizione di strati (layer by layer) per creare oggetti tridimensionali: in poche parole, si tratta del processo alla base della nota “stampa 3D”.

 

Queste tecnologie sono sempre più diffusi nel settore manifatturiero, soprattutto nel processo di lavorazione di materiali di difficile fusibilità, come le leghe per alta temperatura, o i compositi metalloceramici. Questo perché, tra gli altri vantaggi, questo tipo di processo comporta una significativa riduzione degli scarti di lavorazione.

 

Tuttavia, l’introduzione di un nuovo processo produttivo prevede anche l’ascesa di nuovi rischi e pericoli specifici da tenere in considerazione per garantire la sicurezza dei lavoratori. In particolare, l’inserimento questo genere di attrezzature nei luoghi di lavoro rientra nel campo di applicazione del d.lgs. 81/2008, che individua specifici ruoli e obblighi in relazione alla sicurezza.

 

A tal proposito, nel 2020 è stato scritto un documento dell’INAIL dal titolo “La sicurezza nelle tecnologie additive per metalli. Fusione o sinterizzazione a letto di polvere. Linee di indirizzo”, con il fine di fornire una panoramica su questo particolare argomento e offrire indicazioni per la sicurezza in materia a datori di lavoro e lavoratori dell’industria metalmeccanica.

 

In particolare, il documento analizza le due tipologie di attrezzature a tecnologia additiva maggiormente diffuse nel settore manifatturiero, che differiscono nel mezzo mediante il quale viene operata la fusione/sintetizzazione delle polveri:

·         La powder bed fusion/sintering machine, che utilizza un laser.

·         La Electron Beam Melting (o EBM), che utilizza un fascio di elettroni.

 

Nel corso del documento vengono poi illustrati:

·         i processi di lavorazione di queste macchine

·         principali pericoli e rischi che le caratterizzano

·         le relative misure di sicurezza e protezione adottabili

 

In allegato è inoltre presente una check-list, il cui scopo è di mettere in luce gli aspetti documentali e le misure tecnico-organizzative da considerare e gestire per gestire queste macchine in sicurezza. Tuttavia, è bene specificare che, pur fornendo un valido aiuto, questo strumento non è da considerarsi un sostituto esaustivo dell’analisi di valutazione dei rischi, che deve comunque essere svolta.

 

Per un maggiore approfondimento dell’argomento, qui sotto trovate come sempre il documento integrale scaricabile gratuitamente. Buona lettura!



- “La sicurezza nelle tecnologie additive per metalli. Fusione o sinterizzazione a letto di polvere. Linee di indirizzo”, INAIL, 2020.
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Sicurezza delle attrezzature: la classificazione dei trabattelli
10/11/2022

L’argomento di oggi riguarda la sicurezza dei trabattelli, a partire dalla nuova guida INAIL dal titolo “Trabattelli. Guida tecnica per la scelta, l’uso e la manutenzione”, pubblicata nel 2022 e scaricabile integralmente al link in fondo alla pagina.  

 

Questa guida tiene conto delle tiene conto di:

·         Di quanto stabilito dalle norme UNI EN 1004-1:2021 e UNI 11764:2019  

·         Dei requisiti prestazionali e dimensionali previsti nel d.lgs. 81/2008 

e ha lo scopo di fare ordine e chiarezza tra le diverse tipologie di trabattello, in modo da essere uno strumento utile per i datori di lavoro per:

·       valutare correttamente la tipologia di trabattello più adatta ad ogni situazione e conoscerne le corrette modalità di uso e manutenzione.

·       Definire una metodologia efficace per la valutazione dei rischi connessi all’utilizzo dei trabattelli.

 

Definizione e classificazione dei trabattelli 

 

Innanzitutto, la guida distingue tra trabattelli e piccoli trabattelli, definendo i primi come

“strutture temporanee costituite da elementi prefabbricati che dispone di stabilità propria, dimensioni fissate dal progetto, quattro piedini con ruote e una o più piattaforme”

 

e i secondi come

“strutture temporanee costituite da elementi prefabbricati che dispone di stabilità propria, dimensioni fissate dal progetto, due piedini, due ruote e una o due piattaforme”.

 

Per scegliere trabattelli sicuri e idonei ai lavori da svolgere, alle altezze da raggiungere e ai carichi da sopportare, è utile conoscere le varie classi in cui si ripartiscono le tipologie diverse di attrezzature. In particolare i trabattelli e i piccoli trabattelli vengono classificati in base a:

 

·       la classe di carico, ossia in base all’entità del carico da applicare sulla piattaforma di lavoro;

·       la classe di utilizzo, ovvero alla presenza di vento o all’assenza di vento e riguarda solo i trabattelli;

·       la classe di altezza, che si riferisce alla distanza tra due piattaforme consecutive per i trabattelli e alla distanza tra il suolo e la superficie superiore della piattaforma più alta per i piccoli trabattelli;

·       la classe di accesso che indica le opzioni di accesso alla piattaforma”.

 

Per conoscere le suddivisioni di ciascuna classe e definire quali caratteristiche necessita un trabattello da utilizzare in sicurezza per gli scopi e nelle modalità funzionali alla propria attività, rimandiamo al testo integrale del documento che, come sempre, trovate gratuitamente al link qui sotto. Buona lettura!



- “Trabattelli. Guida tecnica per la scelta, l’uso e la manutenzione”, INAIL, Febbraio 2022
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Radiazioni ionizzanti e sicurezza sul lavoro: le figure professionali coinvolte
27/10/2022

L’articolo di oggi vede al centro il d.lgs. 101/2020, entrato in vigore lo scorso autunno. Si tratta di un decreto molto vasto che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione di tutti contro i pericoli derivanti dall'esposizione a radiazioni ionizzanti.

 

Cosa sono le radiazioni ionizzanti?

Le radiazioni ionizzanti sono onde elettromagnetiche o particelle sub-atomiche che, irradiando la materia, determinano la creazione di particelle cariche, la cui esposizione può causare seri danni alla salute. Infatti, sebbene l'uomo sia da sempre esposto a radiazioni ionizzanti di origine naturale, da quando è in grado di utilizzarle deliberatamente per scopi medici e industriali si è resa necessaria l’introduzione di misure di prevenzione e protezione dei rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti artificiali.

 

Radiazioni ionizzanti e sicurezza sul lavoro

Per quanto riguarda la sicurezza su lavoro, la radioprotezione è una disciplina di tipo preventivo a contenuto medico, fisico, tecnico e normativo, con lo scopo di preservare la salute dei lavoratori esposti, ossia di coloro che l’art.133 del d.lgs. 101/2020 definisce come:

 

“i soggetti che, in ragione della attività lavorativa svolta per conto del datore di lavoro, sono suscettibili di superare in un anno solare uno o più dei seguenti valori:

-     1 mSv (millisievert) di dose efficace;

-     15 mSv di dose equivalente per il cristallino;

-     150 mSv di dose equivalente per la pelle, calcolato in media su 1 cm2 qualsiasi di pelle, indipendentemente dalla superficie esposta;

-     50 mSv di dose equivalente per le estremità.”

 

In particolare, i lavoratori esposti si dividono in:

·       Lavoratori esposti di categoria A, i quali sono suscettibili di superare in un anno solare, uno dei seguenti valori:

-      6 mSv di dose efficace;

-      5 mSv di dose equivalente per il cristallino;

-      150 mSv di dose equivalente per la pelle nonché per mani, avambracci, piedi e caviglie.

·         Lavoratori esposti di categoria B, che comprende tutti i lavoratori esposti non rientranti in categoria A.

 

Le figure professionali coinvolte
Sul piano operativo, le figure professionali incaricate della sorveglianza medica e fisica dei lavoratori in materia di radioprotezione sono: 

 

1) Medico autorizzato

Si tratta di quel medico che, a seguito di una formazione specifica, è in possesso l’abilitazione di medico competente in materia di radioprotezione presso il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

 

Il Datore di lavoro deve rivolgersi a queste figure specializzate per la sorveglianza medica di:

·       Lavoratori esposti di categoria A e B;

·       Squadre speciali di intervento;

·       Lavoratori in sorveglianza medica eccezionale (art. 141 d.lgs. 101/2020).

 

In particolare, il medico autorizzato ha il compito di:

·       effettuare l’analisi dei rischi individuali per la salute connessi alla destinazione lavorativa e alle mansioni, ai fini della programmazione della sorveglianza sanitaria del lavoratore, anche attraverso accessi diretti negli ambienti di lavoro;

·       istituire, aggiornare e conservare i Documenti Sanitari Personali (DoSP) come indicato dal modello C dell’allegato XXIII.

·       consegnare i DoSP all’Inail entro nove mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o la cessazione dell’attività dell’impresa;

·       consegnare al medico autorizzato subentrante i DoSP, nel caso di cessazione del proprio incarico;

·       fornire consulenza al datore di lavoro per la messa in atto di infrastrutture e procedure idonee a garantire la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti, sia in condizioni di lavoro normale che in caso di esposizioni accidentali o di emergenza.

 

2) Esperto di radioprotezione

È quella persona, incaricata dal datore di lavoro o dall’esercente, che possiede le cognizioni, la formazione, l’esperienza e i requisiti professionali necessari per andempire nell’esercizio della sorveglianza fisica dei lavoratori nell’ambito della radioprotezione (vedi art. 130 d.lgs. 101/2020).

 

Anche l’elenco nazionale degli esperti di radioprotezione si trova presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che suddivide tali figure professionali in diversi gradi di abilitazione, così come stabilito dall’art. 129 del d.lgs. 101/2920.

 

Ai sensi del Titolo XI del Dlgs 101/2020, l’esperto di radioprotezione deve:

·       effettuare la valutazione di radioprotezione e fornire indicazioni al datore di lavoro sull’attuazione dei propri compiti (vedi art.109 d.lgs. 101/2020);

·       effettuare l’esame e la verifica delle attrezzature, dei dispositivi di protezione e dei mezzi di misura;

·       effettuare una sorveglianza ambientale di radioprotezione nelle zone sorvegliate e, ove appropriato, nelle zone con esse confinanti;

·       verificare l’impiego corretto degli strumenti e dei i mezzi di misura, così come l’effettivo svolgimento delle attività di lavoro secondo le procedure definite (vedi art.128 comma 2 d.lgs. 101/2020);

·       svolgere l’attività di sorveglianza sullo smaltimento dei materiali che soddisfano le condizioni di allontanamento;

·       assistere, nell’ambito delle proprie competenze, il datore di lavoro in varie attività, tra cui:

-       la predisposizione dei programmi di sorveglianza individuale e di garanzia della qualità;

-       La predisposizione del programma di monitoraggio ambientale connesso all’esercizio della pratica;

-       La predisposizione delle procedure di prevenzione di inconvenienti e di incidenti;

-       La pianificazione e risposta nelle situazioni di emergenza;

-       La definizione dei programmi di formazione e aggiornamento dei lavoratori;

-       L’esame e l’analisi degli infortuni, delle situazioni incidentali e nell’adozione delle azioni di rimedio appropriate;

-       L’individuazione delle condizioni di lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza e in periodo di allattamento.

 

L’ esperto di radioprotezione deve inoltre comunicare per iscritto al medico autorizzato le valutazioni delle dosi ricevute o impegnate dai lavoratori di categoria A almeno ogni 6 mesi, mentre quelle per gli altri lavoratori a cadenza è almeno annuale.

 

Come sempre, per maggiori approfondimenti in allegato trovate il testo integrale del decreto oggetto di questo articolo, da scaricare gratuitamente. Buona lettura!



- Decreto Legislativo 31 Luglio 2020 n. 101 | Le radiazioni ionizzanti
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I nuovi decreti antincendio: entrata in vigore e principali novità
13/10/2022

In questi giorni stanno entrando in vigore tre importanti Decreti Ministeriali emanati lo scorso anno con lo scopo di rinnovare la gestione della prevenzione incendi all’interno delle aziende. Nello specifico, si tratta dei decreti conosciuti come Controlli, GSA e Minicodice, ai quali abbiamo già dedicato un'articolo ciascuno a inizio anno.

 

Lo scopo di questo articolo è quindi quello di fornire una panoramica sintetica delle principali novità legate a questi tre decreti riguardo la prevenzione incendi in azienda, agli albori della loro effettiva entrata in vigore.

 

Per maggiori approfondimenti rimandiamo agli articoli di mtm dedicati, indicati accanto ai rispettivi decreti. 

 

Decreto Controlli (leggi QUI la news dedicata)

Emanato il 1 Settembre 2021 ed entrato in vigore il 25 Settembre 2022.

Tratta i criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio. Per lo più è quindi rivolto alle aziende di manutenzione e verifica di presidi antincendio.

 

Nello specifico:

-          Stabilisce i criteri per effettuare il controllo e la manutenzione di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio, e fissa le procedure per qualificare i tecnici manutentori per tali attività;

-          Definisce i requisiti per i docenti dei corsi per manutentori di impianti antincendio, modalità di aggiornamento e soggetti formatori. I corsi possono essere svolti in videoconferenze sincrone;

-          Sancisce l’obbligo del datore di lavoro di affidare controlli e manutenzione di impianti ed attrezzature antincendio a tecnici manutentori qualificati.

 

Decreto GSA  (leggi QUI la news dedicata)

Emanato il 2 settembre 2021 ed entrato in vigore dal 4 ottobre 2022.

Stabilisce i criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza, così come le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio.

 

In particolare:

-        Sancisce l’obbligo di redigere il Piano di emergenza non solo per le aziende soggette a SCIA antincendio e luoghi di lavoro occupati da almeno 10 lavoratori, ma anche per le attività aperte al pubblico con presenza contemporanea di più di 50 persone (es. ristoranti, bar, circoli). Per i luoghi di lavoro con meno di 10 lavoratori ma con presenza contemporanea di più di 50 persone sono necessarie le sole planimetrie di emergenza con indicazioni schematiche delle procedure da adottare in caso di emergenza;

-        definisce i contenuti obbligatori per i piani di emergenza: modalità di gestione, coordinamento tra aziende diverse con sede nello stesso stabile, ubicazione presidi antincendio, compiti specifici degli addetti;

-        riporta l’obbligo di esporre le planimetrie di emergenza;

-        allunga la validità dei corsi di formazione per addetti antincendio da 3 a 5 anni;

-        definisce la durata dei corsi antincendio, che rimane invariata per tutte le classi di rischio, che rimane invariata (basso 4 ore, medio 8 ore, elevato 16 ore);

-        introduce requisiti e abilitazioni specifiche per i docenti antincendio;

-        introduce l’obbligo di formazione e informazione antincendio per tutti i lavoratori, anche se diversa da quella necessaria agli addetti antincendio.

 

Decreto Minicodice (leggi QUI la news dedicata)

Emanato il 3 settembre 2021 e in vigore dal 29 ottobre 2022.

Si occupa dei criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per i luoghi di lavoro (ad esclusione dei cantieri).

 

In particolare, questo decreto introduce nuove importanti riforme per i luoghi a basso rischio d’incendio. La Valutazione del Rischio di questi luoghi deve infatti comprendere almeno:

-        L’individuazione dei pericoli d’incendio;

-        la descrizione del contesto e dell’ambiente in cui sono inseriti i pericoli;

-        la determinazione di quantità e tipologia degli occupanti esposti al rischio d’incendio;

-        l’individuazione dei beni esposti al rischio d’incendio;

-        la valutazione qualitativa o quantitativa delle conseguenze dell’incendio sugli occupanti.

 

Sempre in merito ai luoghi a basso rischio d’incendio, il decreto Minicodice definisce anche i criteri semplificati di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio, che deve tenere conto di:

-        Il numero e la tipologia di estintori previsti;

-        il dimensionamento e caratteristiche delle uscite d’emergenza e delle vie di fuga:

-        la gestione della rivelazione e allarme incendio;

-        la sicurezza degli impianti;

-        la compartimentazione tra locali;

-        la segnaletica antincendio;

-        la sicurezza antincendio rivolta a lavori di manutenzione;

-        la Gestione della Sicurezza Antincendio (GSA);

 

Per i materiali gratuiti di approfondimento vi rimandiamo alle news dedicate che trovate ai link qui sopra in corrispondenza di ciascun decreto. Buona lettura!



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Marcatura CE e dispositivi medici in UE : iter e responsabilità del fabbricante secondo il Reg. 2017/745
22/09/2022

Nell'Unione Europea, i dispositivi medici sono soggetti ad una valutazione di conformità per garantire che soddisfino i requisiti essenziali di sicurezza e prestazione.

 

Tale valutazione è condotta da appositi organismi notificati designati dagli stati membri dell’UE e in genere comporta:

 

-          la certificazione del sistema di gestione della qualità

-          la revisione della documentazione tecnica, con conseguente marcatura CE dei dispositivi medici. Questa documentazione (o fascicolo tecnico) comprende tutti quei documenti che un fabbricante di dispositivi medici deve obbligatoriamente mantenere per essere conforme al Regolamento ed evitare sanzioni.

 

In base alla classificazione del dispositivo medico (sulla base di quanto stabilito dall’Allegato VIII, a pag. 183 del documento allegato) si procede poi o alla certificazione da parte di un Organismo Notificato o alla redazione di un’autocertificazione nel rispetto delle norme tecniche di prodotto, come nel caso dei dispositivi di classe I.

 

Il Regolamento sui dispositivi medici (MDR) non si limita però a definire i requisiti per il dispositivo, ma indica anche i requisiti per la documentazione stessa, che deve includere:

 

-          identificazione del dispositivo (ad es. Con il codice UDI);

-          descrizione del dispositivo, comprese varianti, configurazione e accessori;

-          destinazione d'uso;

-          etichettatura (confezione, istruzioni per l'uso, ecc.);

-          informazioni sulla progettazione e la fabbricazione del dispositivo;

-          gestione del rischio;

-          verifica e convalida del dispositivo e, quindi, prova che il dispositivo soddisfi i requisiti generali di sicurezza e prestazione;

-          la pianificazione e attuazione della sorveglianza post-commercializzazione:

 

La responsabilità del rispetto di tale normativa è affidata al PRRC – dall’inglese Person Responsible for Regulatory Compliance – una figura istituita dal Regolamento stesso che tutti i fabbricanti devono avere a disposizione. Tale figura deve avere i requisiti definiti nell’art. 15 del Regolamento (pag. 25 del documento allegato) e può essere nominata all’interno dell’azienda o essere demandata a professionisti esterni, a seconda delle dimensioni dell’azienda fabbricante.  

 

I rappresentanti autorizzati, detti anche mandatari, sono degli operatori economici che hanno sede nel paese di commercializzazione dei dispositivi medici e assolvono agli obblighi definiti nel Regolamento Europeo e nei rispettivi regolamenti di Svizzera e Regno Unito.

Tale figura è sono obbligatoria per i fabbricanti esteri che intendono commercializzare, il che rende loro necessario avvalersi di una società partner in ciascuno di questi paesi.

 

Un operatore economico che opera nel settore medicale – un fabbricante, un distributore un installatore o un centro di assistenza di dispositivi medici –  può scegliere di certificarsi secondo lo standard riconosciuto per i sistemi di gestione in campo medicale ISO 13485, il che garantisce la conformità al Regolamento in merito al sistema di gestione della qualità aziendale. Pur essendo una certificazione volontaria, la ISO 3485 è una certificazione fortemente consigliata a tutti gli operatori economici del settore medicale a cui è applicabile.

 

Come sempre, di seguito trovate allegato il testo integrale regolamento per approfondire l’argomento in modo gratuito. Buona lettura!



- Testo integrale del Regolamento UE n.2017/745 o MDR
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BREXIT e UKCA: qualche chiarimento
08/09/2022

 

 

AGGIORNAMENTO!

Maggio 2024, Il Governo Britannico annuncia che continuerà a riconoscere la marcatura CE a tempo indeterminato per gran parte dei prodotti, tra cui macchine e quasi macchine. Per maggiori informazioni in merito consultate l’articolo più recente dedicato all'argomento.

 

 

A seguito dell’ufficializzazione della Brexit a inizio 2020, la Gran Bretagna ha smesso di far parte dell’Unione Europea e, di conseguenza, di riferirsi agli standard di Conformità di prodotto Comunitari.   

             

In Scozia, Inghilterra e Galles, quello che un tempo era il marchio CE sarà sostituito dal suo corrispettivo Inglese, la marcatura UKCA, acronimo di UK Conformity AssessedÉ invece da escludere dal cambiamento l’Irlanda del Nord, dove verrà mantenuta in vigore la marcatura CE e il riferimento agli standard dell’Unione.

 

Perché parlarne proprio ora? Le fasi della transizione verso la marcatura UKCA

 

La marcatura UKCA è entrata in vigore il 1° gennaio 2021 in affiancamento temporaneo alla marcatura CE: in questa fase transitoria, il governo britannico riconosce infatti anche la marcatura europea  per la maggior parte dei prodotti, tra cui  le macchine. I fabbricanti possono quindi continuare a vendere e utilizzare macchine marcate CE o UKCA in Gran Bretagna, senza alcuna differenza.

 

Il termine di questo periodo transitorio è però fissato per il 31 dicembre 2022, data oltre la quale sarà obbligatorio munire le proprie macchine di marcatura UKCA per immetterle sul mercato Britannico.  

 

La stessa questione si pone anche a parti inverse: la marcatura UKCA non sarà riconosciuta dall’UE e quindi ne consegue che una macchina marcata solamente UKCA non sarà giudicata idonea per essere immessa sul mercato comunitario.

 

Le macchine e i loro regolamenti britannici equivalenti

 

L’analogo britannico della direttiva macchine (Direttiva 2006/42/CE) è il “Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008”, mentre per quanto riguarda la direttiva ATEX (Direttiva 2014/34/UE) il documento di riferimento è “ATEX: Equipment and Protective Systems Intended for Use in Potentially Explosive Atmospheres Regulations 2016”.

 

Al pari delle norme armonizzate alle Direttive UE, sono pubblicati i designated standards, ossia un insieme di norme il cui rispetto garantisce presunzione di conformità al regolamento inglese cui si riferiscono.

 

Sebbene si tratti di recepimenti nazionali delle direttive comunitarie, in questa fase di transizione sono emerse e stanno emergendo alcune differenze sostanziali che richiederanno un adeguamento a chiunque decida di esportare i propri prodotti nel Regno Unito.

 

In mtm consulting srl ci stiamo da tempo preparando per accompagnarvi in questo delicato passaggio in sicurezza e tranquillità. Per saperne di più o ricevere una consulenza dedicata in materia non esitate a contattarci!



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Sicurezza e settore tessile: rischi e misure di prevenzione
28/07/2022

L'articolo di oggi tratta i pericoli e i rischi specifici del settore tessile e le relative misure di prevenzione specifiche per ogni area.   

 

La fonte in matria è il documento a cura di Fondimpresa dal titolo “Manuale informativo per i lavoratori. I rischi nel settore tessile”, che riporta diverse schede in riferimento a varie attività del settore: tessitura, preparazione trama e ordito, controllo pezze, tintoria di tessuti e filati, stampa tessuti, finissaggio etc.

 

In particolare, la scheda 14 del manuale (pag. 3-23) divide i principali pericoli riguardanti il settore tessile in 3 grandi categorie:

 

1)      Pericoli di natura chimica

Danno luogo a due tipologie di rischio specifico: i rischi per la sicurezza (es: incendio, esplosione, contatto con sostanze corrosive, aggressive, ustioni chimiche, ecc.) e i rischi per la salute, come nel caso di esposizione a sostanze tossiche e nocive.

A tal proposito, in fase di valutazione dei rischi vanno distinte inoltre le diverse modalità di esposizione: per ingestione o contatto cutaneo e per inalazione.    

 

2)      Pericoli di natura meccanica

Indicano l’insieme di tutti i fattori fisici che possono causare una lesione dovuta all’azione di parti meccaniche, utensili, pezzi di lavorazione o materiali solidi o fluidi che possono investire l’operatore.

Le sue principali forme sono: schiacciamento, cesoiamento, taglio, impigliamento, trascinamento o intrappolamento, urto, perforazione o puntura, attrito o abrasione etc.

 

3)      Pericoli di natura ergonomica

Derivano da una progettazione della macchina che non rispetta le caratteristiche e le capacità umane, i cui principali effetti si dividono in: effetti fisiologici (es. dolori causati da sforzi eccessivi o posizioni errate prolungate nel tempo), psico-fisiologici (es. eccessivo o scarso impegno mentale, tensione etc.) o errori umani.

 

La scheda si sofferma infine sui pericoli di incendio e di tipo elettrico così come da quelli generati dal rumore e dalle radiazioni.

 

Il manuale, che come sempre trovate qui sotto, prosegue poi elencando le principali misure di prevenzione specifiche, divise per ambiente e attività svolta: orditura, preparazione alla tessitura, sale telai etc. Buona lettura!



- Fondimpresa: "Manuale informativo per i lavoratori. I rischi nel settore tessile."
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La sicurezza dei ponti mobili sviluppabili: la scheda tecnica
14/07/2022

La scheda tecnica è quel documento che fa parte della documentazione a corredo dell’attrezzatura di lavoro che ha lo scopo di identificarla e la descriverla per poter:

-          verificare il mantenimento delle caratteristiche originarie

-          individuare eventuali modifiche costruttive e/o sulla modalità di utilizzo.

 

In tal senso, la scheda tecnica più importante risulta essere quella compilata in occasione della prima verifica periodica dell’attrezzatura, in quanto fungerà da riferimento per le verifiche successive.

 

L’articolo di oggi si sofferma in particolare sulle schede tecniche per ponti mobili sviluppabili (PMS) che, secondo la norma EN280, sono da definirsi ”piattaforme di lavoro mobili elevabili destinate a spostare persone nelle loro posizioni di lavoro da cui possano svolgere mansioni e create in modo tale che permettano alle persone di accedervi e uscirne attraverso una posizione di accesso definita”.

 

La scheda tecnica dei ponti sviluppabili deve, in primo luogo, contenere tutte quelle informazioni utili a ‘fotografare’ l’attrezzatura così come immessa sul mercato dal fabbricante.

 

Nello specifico, è necessario:

 

-          Verificare la rispondenza dei dati indicati sulla targhetta identificativa con quelli riportati sulla dichiarazione CE di conformità e sul registro di controllo: fabbricante, tipo, modello, numero di serie o di fabbrica, anno di costruzione, portata, ecc.).

 

-          Confrontare quei parametri significativi della macchina sottoposta a prima verifica con le possibili configurazioni rappresentate sul manuale di istruzione per l’uso e la manutenzione: scartamento stabilizzatori, tipologie e numero di elementi telescopici del braccio, dimensioni del cestello, tipo di autocarro etc.

 

-          Accertarsi che le informazioni sopracitate siano fornite in lingua italiana o che sia presente una traduzione delle istruzioni fornite dal fabbricante assieme alla macchina in lingua originale. Qualora il fabbricante non l’avesse fornita, fosse stata smarrita o non fosse disponibile alcuna copia nel luogo di lavoro, il verificatore non potrà procedere all’effettuazione della verifica e, di conseguenza, dovrà rilasciare un verbale di sopralluogo a vuoto con chiara indicazione della motivazione. Saranno quindi interrotti i termini temporali “fino a quando non sarà stata prodotta la documentazione mancante”.

 

Per quanto riguarda la redazione della scheda tecnica sono richiesti dei modelli specifici, motivo per cui è stato prodotto un fac-simile della scheda tecnica completo di indicazioni relative a ciascuna voce. È consultabile integralmente a partire da pagina 42 del documento INAIL “ Apparecchi di sollevamento persone - Ponti mobili sviluppabili. Istruzioni per la prima verifica periodica ai sensi del d.m. 11 aprile 2011” che – come sempre –  trovate allegato qui sotto. Buona lettura! 



- “ Apparecchi di sollevamento persone - Ponti mobili sviluppabili. Istruzioni per la prima verifica periodica ai sensi del d.m. 11 aprile 2011”
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L’avviamento intempestivo delle macchine: i fattori di rischio
23/06/2022

L’articolo di oggi vuole mettere in luce la diffusione di incidenti sul lavoro – spesso gravi o mortali – causati dall’avviamento intempestivo o inopportuno di macchine e attrezzature. Con tale espressione s’intendono quegli eventi in cui un lavoratore o una lavoratrice subisce un infortunio a seguito di “un movimento improvviso e non previsto di un veicolo, una macchina o un’attrezzatura presente nell’area di lavoro”.

 

Questo tipo di incidenti si verificano più spesso di quanto si creda: secondo gli studi condotti dal sistema di sorveglianza degli infortuni sul lavoro riportati nell'allegato in fondo, l’avviamento intempestivo di un mezzo è infatti la quinta causa di incidente più diffusa e costituisce il 6,3% degli infortuni mortali.

 

Nello specifico, il 33% degli infortuni analizzati nello studio in questione ha interessato mezzi fissi, sia mezzi di sollevamento che impianti di produzione.

                   

In particolare:

 

-          Nella maggior parte dei casi legati a mezzi di sollevamento sono state riscontrate criticità legate alla mancata delimitazione dell’area pericolosa in prossimità della zona operativa della macchina.

 

-          il 90% degli infortuni legati a impianti di produzione è dovuto a problemi legati alla macchina, come il cattivo funzionamento, l’assenza di protezioni adeguate e/o di dispositivi contro l’avvio accidentale.  

 

Indipendentemente dalla tipologia di mezzo fisso coinvolto, un terzo degli infortuni analizzati è avvenuto durante un intervento, quasi sempre nel corso di una fase di manutenzione ordinaria. Di questi, un buon numero è legato ad errori procedurali o di utilizzo dell’operatore, che portano all’attivazione della macchina quando l’area operativa non è ancora sgombra.

 

Di seguito alleghiamo la scheda Infor.mo dell’Inail dal titolo “Avviamento intempestivo di mezzi fissi e su ruote”, che riporta in forma aggregata i dati fin ora citati nell’articolo ed elenca le principali misure tecniche specifiche per evitare questo genere di infortuni. Buona lettura!  



- “Avviamento intempestivo di mezzi fissi e su ruote”, Infor.mo INAIL
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La certificazione acustica e vibratoria delle macchine
09/06/2022

L’articolo di oggi si occupa di valutazione e prevenzione dei rischi correlati all’esposizione a rumore e vibrazioni nei luoghi di lavoro.

 

A tal proposito, un’interessante strumento operativo è il documento INAIL dal titolo “Certificazione acustica e vibratoria delle macchine”, rivolto ad addetti aziendali/industriali e ai loro consulenti con lo scopo di offire loro una visione di insieme di tutte le norme applicabili, suddivise per settore e con un taglio di carattere pratico.

 

In altre parole, questo manuale è da considerarsi uno di quegli strumenti operativi che il d.lgs. 81/2008 prevede in materia di riduzione dei rischi.

Possiamo dividere il manuale in due parti, che trattando rispettivamente di:

 

1)    Riferimenti legislativi comunitari relativi alle macchine (Direttiva Macchine) riguardo definizioni e procedure finalizzate alla certificazione acustica e vibratoria incluse le procedure di valutazione della conformità e la relativa marcatura CE di prodotti.

 

2)    Riferimenti legislativi comunitari relativi a rumore e vibrazioni (2006/42/CE, 2000/14/CE, 2003/10/CE, 2006/42/CE, 2002/44/CE), nonché dei cenni alle norme tecniche generali, alle norme tecniche di prodotto e alle schede tecniche di ciascuna norma trattata.

 

Come sempre, qui sotto trovate il testo integrale del documento da scaricare

gratuitamente per approfondimenti. Buona lettura!



- INAIL 2020 - La certificazione acustica e vibratoria delle macchine: manuale operativo.
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Attività lavorativa in ambienti confinati: i rischi e le misure preventive
26/05/2022

Nonostante i numerosi incidenti avvenuti negli anni, gli spazi confinati continuano ad essere causa di numerosi infortuni gravi e mortali avvenuti in “ambienti sospetti di inquinamento o confinati”.

 

Inoltre, analizzando le dinamiche degli incidenti all’interno di ambienti di lavoro confinati, emergono spesso cause comuni, come la scarsa informazione e formazione degli operatori sui pericoli che tale ambiente presenta, la mancata valutazione del rischio e il non rispetto di quanto previsto dalla normativa.

 

Il documento analizzato oggi - dal titolo “Documento sintetico: lavori in spazi confinati DPR 177/11” - ha quindi lo scopo di far conoscere i rischi specifici di questo tipo di ambienti, scegliere le adeguate procedure di sicurezza e migliorare la prevenzione.

 

Cosa s’intende per ambiente confinato?

 

L’espressione ambiente confinato indica un luogo o ambiente totalmente o parzialmente chiuso non destinato e progettato per la permanenza di persone ma che, se necessario, può essere occupato temporaneamente per ispezioni, manutenzioni, riparazioni, pulizie o simili. E’ inoltre caratterizzato da limitate aperture di accesso e da una ventilazione naturale sfavorevole, che rendono più elevato il pericolo di morte o di infortunio grave.

 

I pericoli legati agli spazi confinati

 

Oltre alla presenza di rischi “normali” (ovvero riscontrabili anche in altri tipi di ambienti lavorativi) i rischi specifici degli ambienti confinati possono essere ricondotti alle seguenti categorie:

 

1)      La configurazione poco agevole dello spazio e delle vie d’uscita (botole, passaggi stretti etc.) che rende difficile sia l’evacuazione dell’area che lo svolgimento di un’eventuale salvataggio.

 

2)      Il possibile sviluppo di un’ atmosfera incompatibile con la vita, come ad esempio il rischio che si manifesti una carenza di ossigeno nell’ambiente o che si accumulino sostanze tossico/nocive, infiammabili o comburenti nell’aria.  

 

Spazi confinati, valutazione del rischio e prevenzione

 

Veniamo ad alcune misure di prevenzione per l’esecuzione di lavori in ambienti confinati: come prima cosa, il datore di lavoro deve valutare se sia possibile evitare di far entrare le persone in spazi confinati.

 

Qualora non fosse possibile fare altrimenti, è necessario svolgere una valutazione dei rischi adeguata per definire le misure necessarie a garantire la sicurezza dei lavoratori che dovranno entrarci, tenendo conto di:

- tipo di attività;

- il tipo di ambiente di lavoro;

- i materiali e le attrezzature usati;

- l’idoneità degli addetti, che devono ricevere una formazione specifica;

- le soluzioni e procedure da adottare per eventuali interventi d’emergenza.

 

Di seguito trovate la versione integrale del documento, contenente un elenco esaustivo delle procedure operative da svolgere e tenere da conto, così come la normativa vigente in materia e riferimenti specifici a imprese, lavoratori autonomi ed appalti. Buona Lettura!



- Regione Liguria, Azienda Sanitaria Locale n. 5, Dipartimento di Prevenzione Struttura Complessa PSAL, “Documento sintetico: lavori in spazi confinati DPR 177/11”, versione del 17 gennaio 2015.
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Disturbi muscoloscheletrici sul luogo di lavoro: come prevenirli secondo l’EU-OSHA
12/05/2022

Dal 2020 l'Agenzia europea EU-OSHA sta svolgendo una serie di ricerche incentrate sul rapporto tra disturbi muscoloscheletrici (o dms) e attività lavorativa, inserite nell’ambito della campagna triennale europea Ambienti di lavoro sani e sicuri. Alleggeriamo il carico!.

 

I principali obbiettivi di questa campagna sono:

 

1.     Fornire dati e cifre su esposizione e impatto dei dms e delle loro conseguenze allo scopo di sensibilizzare sulla rilevanza della prevenzione;

2.     Facilitare l’accesso a risorse sull’argomento per promuovere una gestione proattiva della valutazione dei rischi professionali responsabili dei dms;

3.     Dare evidenza di quanto il problema sia trasversale e radicato, in quanto non fa distinzioni di alcun tipo: uomini o donne, giovani o anziani, artigiani o lavoratori da ufficio, tutti possono manifestare disturbi muscoloscheletrici dovuti all’attività lavorativa;

4.     migliorare le conoscenze sui rischi emergenti in relazione ai dms;

5.     migliorare la consapevolezza e la conoscenza sull'importanza della corretta gestione della permanenza nei luoghi di lavoro di lavoratori con dms cronici;

 

6.     mobilitare e stimolare un'efficace collaborazione tra le diverse parti interessate, facilitando lo scambio di informazioni, conoscenza e buone pratiche.

 

Nell’ambito di questa campagna, gli studi fin ora prodotti hanno evidenziato che tra le cause in ascesa dei dms da attività lavorativa figurano: movimenti ripetitivi della mano o del braccio, mantenimento prolungato della posizione da seduto e sollevamento o spostamento di persone o carichi pesanti.

 

Studi europei e materiali di approfondimento

 

Ogni tipologia di lavoratori, mansioni e ambienti lavorativi presenta rischi specifici legati ai dms, che richiedono una gestione ad hoc. Per questo, al fine di consentire un’agevole ricerca di materiali interenti alla propria realtà, la banca dati dell’OSHA ha predisposto un sistema di ricerca per filtri della sua banca dati, che potete consultare e scaricare gratuitamente cliccando QUI.  

 

Le risorse includono casi-studio reali e materiali visivi riguardo diversi tipi di pericolo e misure di prevenzione e sono per lo più in lingua inglese, anche se è possibile filtrare i documenti in lingua italiana.

 

Essendo tante e tutte molto interessanti, in via eccezionale oggi non troverete nessuna risorsa allegata a fine notizia, ma lasciamo a voi la scelta tra quelle presenti banca dati dell’EU-OSHA. Buona lettura!



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Carrelli industriali e sollevamento di carichi oscillanti: quali norme?
28/04/2022

In occasione della Giornata Mondiale per la Sicurezza sul Lavoro, oggi torniamo a parlare del Documento INAIL dal titolo Apparecchi di sollevamento materiali di tipo mobile. Istruzioni per la prima verifica periodica ai sensi del d.m. 11 aprile 2011, già trattato nell’articolo dello scorso Novembre riguardo scheda tecnica e verifica periodica delle macchine movimento terra.

 

Il tema di oggi riguarda però la sicurezza dei carichi sospesi e, nello specifico, le norme per i carrelli industriali con dispositivi che permettono la funzione di sollevamento carichi oscillanti.

 

L’importanza di questo documento deriva soprattutto dalla chiarificazione di un passaggio cruciale per l’argomento: sebbene il Documento indichi le norme attualmente in vigore per i carrelli industriali semoventi (ISO EN 3691-1: 2015 e la EN 16307-1:2015), esso sottolinea che nessuna di queste comprende alcuna specifica nel caso in cui, mediante l’accoppiamento con uno specifico dispositivo, essi vengano destinati al sollevamento di carichi oscillanti.

 

Ne consegue quindi che la loro applicazione non fornisce presunzione di conformità alla Direttiva Macchine per questa specifica destinazione d’uso, regolata invece dal soddisfacimento dei requisiti essenziali di sicurezza pertinenti, come quelli relativi alla parte 4 dell’allegato I della Direttiva stessa, dal titolo “Requisiti essenziali supplementari di sicurezza e di tutela della salute per prevenire i pericoli dovuti ad operazioni di sollevamento”.

 

Sull’argomento, il documento INAIL riporta infine alcuni passaggi in merito alla limitazione di corsa e velocità di discesa dei carichi e alle caratteristiche necessarie per un sistema di sollevamento idraulico, così come alcune indicazioni riguardo la protezione dell’operatore, con riferimento specifico a:

 

·         protezione da ruote e dagli oggetti sollevati dalle ruote;

·         protezione da schiacciamento, taglio e intrappolamento; 

·         distanze minime; 

·         protezione dei piedi; 

·         dispositivo di trattenuta dell’operatore; 

·         dispositivi di protezione. 

 

Come sempre, qui sotto trovate il link tramite cui consultare e scaricare gratuitamente il testo integrale del Documento INAIL in questione. Buona lettura!



- “Apparecchi di sollevamento materiali di tipo mobile. Istruzioni per la prima verifica periodica ai sensi del d.m. 11 aprile 2011”
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L’iter di acquisto e inserimento di una nuova attrezzatura nel proprio ambiente di lavoro
14/04/2022

Tra i momenti significativi per la riduzione del rischio sul luogo di lavoro spicca sicuramente la fase di immissione di una nuova macchina in un ambiente di lavoro, in quanto permette di agire preventivamente per scongiurare possibili incidenti futuri. Per questo motivo è importante seguire un processo valutativo sufficientemente articolato, sia che si tratti di macchine nuove sia usate.

 

Oggi presentiamo quindi un documento particolarmente utile allo scopo: Utilizzo in sicurezza delle macchine. Guida per le imprese, scritto da ATS Brianza e frutto del lavoro del Comitato di Coordinamento Provinciale di Monza e Lecco ex art.7 D.Lgs. 81/08.

 

Oltre al corpo del documento risultano molto interessanti i numerosi allegati, che forniscono checklist, schede e altre informazioni di carattere operativo adattabili alle singole realtà aziendali.

 

Allegato A: acquisto di nuova attrezzatura e verifiche di conformità

 

In particolare, l’allegato A fornisce l’iter corretto da seguire per l’acquisto di una nuova attrezzatura, di cui di seguito riassumiamo sommariamente i punti.

 

1) Definire ed elencare le caratteristiche tecniche e prestazionali della macchina e, in base a queste, stabilire se e quale tipo di documentazione è necessario predisporre/acquisire/reperire.

 

2) Considerare le conseguenze dell’installazione della macchina, confrontandosi con RSPP e/o ufficio ambiente e sicurezza per comprendere come gestirle. Ad esempio, l’inserimento di una nuova attrezzatura all’interno di un’ambiente di lavoro potrebbe:

 

- richiedere modifiche agli impianti esistenti

- richiedere la presenza di attrezzature di supporto

- introdurre nuovi pericoli

- richiedere il possesso di autorizzazioni specifiche

- necessitare di formazione specifica del personale

- etc.

 

Valutare le conseguenze e acquisire tutte le informazioni necessarie permette quindi di concludere questa seconda fase con una lista di azioni e attività necessarie al corretto inserimento del tipo di attrezzatura in questione nel proprio ambiente di lavoro.


3) L’ufficio acquisti svolge ricerche sul mercato per trovare le attrezzature che meglio rispondono alle esigenze emerse, sia dal punto di vista produttivo che da quello della sicurezza.

 

4) Al momento di formalizzare l’ordine, l’ufficio acquisti deve specificare i requisiti attesi, allegare un’eventuale specifica tecnica predisposta ad hoc e, si sottolinea, anche esplicitare le seguenti condizioni:

 

a) L’impegno del fornitore al rispetto della conformità legislativa applicabile principalmente alle direttive applicabili all’attrezzatura:

- Direttiva Macchine (2006/42/CE)

- Direttiva Bassa Tensione (2014/35/CE);

- Direttiva Compatibilità Elettromagnetica (2014/30/CE);

- Dir. Atex – 2014/34/CE ;

- Dir. PED – 2014/68/UE ;

- Etc.

 

 

b) La tutela sulla verifica di conformità della fornitura che, in caso di mancata conformità, preveda anche un’eventuale clausola di  svincolo dal pagamento di una quota rispetto al saldo dell’importo complessivo.

 

5) Infine, all’atto del ricevimento ed installazione dell’attrezzatura è necessario provvedere alle verifiche di conformità strutturale, funzionale e documentale, compilando un apposita check-list come quella riportata nell’allegato C con l’aiuto del della Manutenzione/Produzione, del RSPP e dell’eventuale EHS.

 

6) Se tutte le condizioni di conformità sono soddisfatte, il modulo di accettazione viene completato, firmato dall’incaricato e consegnato all’ufficio acquisti per procedere al saldo secondo accordi.

 

Vuoi saperne di più? Come sempre qui sotto trovi il testo integrale del Documento con tutti gli allegati A-E sull'argomento. Il resto degli allegati sono scaricabili gratuitamente in versione modificabile dal sito dell'ATS Brianza cliccando QUI. Buona lettura!



- ATS Brianza "Utilizzo in sicurezza delle macchine: guida per le imprese" - Versione 2020 + Allegati A-E
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Carbon Credits: come compensare le emissioni di CO2 della tua azienda
24/03/2022

L’importanza strategica di prodotti e servizi sostenibili

 

Oggigiorno la sostenibilità del proprio prodotto o servizio risulta sempre più rilevante, poiché sempre più consumatori e investitori stanno attenti all’impatto che i prodotti utilizzati o finanziati hanno sul nostro Pianeta.

 

Esistono vari strumenti per misurare e valutare tale impatto: gli studi LCA o la misurazione del Carbon Footprint hanno lo scopo di fornire informazioni più o meno ampie riguardo l’impatto di un prodotto o servizio sull’ambiente, a partire dalle quali è possibile attuare modifiche strategiche per ridurlo.

>>> Vuoi saperne di più? Visita la pagina dedicata sul nostro sito e seguici su Linkedin

 

Tuttavia, non è sempre possibile ridurre tale impatto: ad esempio, in molti settori non è possibile fare del tutto a meno dei combustibili fossili. Nasce quindi in concetto di Carbon Credits, grazie ai quali gli impatti ambientali possono essere compensati.

 

Cosa sono i Carbon Credits e come acquistarli  

 

Tecnicamente, un Credito di Carbonio è un’unità di carattere finanziario che rappresenta la rimozione di una tonnellata di CO2 equivalente dall’atmosfera: chi acquista un Credito di Carbonio ottiene un certificato negoziabile del valore di una tonnellata di CO2 equivalente non emessa o assorbita.

 

Quando un’azienda acquista un Credito di Carbonio certificato, questo viene tracciato su specifici registri gestiti da terzi, in modo da evitare che lo stesso Credito sia venduto più volte. Il denaro speso per l’acquisto del Credito finanzia progetti di tutela ambientale finalizzati alla riduzione o all’assorbimento delle emissioni globali di CO2 o di altri gas nocivi, andando così a compensare le emissioni della propria azienda.

 

ETS o mercato volontario?

 

Una volta l’anno, tutte le imprese soggette per legge partecipano all’EU ETS o Emissions Trading Scheme, un mercato apposito dei Carbon Credits che opera secondo il principio del “Cap and Trade”: viene fissato un tetto che stabilisce la quantità massima di CO2 che può essere emessa dagli impianti in questione e, entro questo limite, le imprese possono acquistare o vendere quote seguendo le normali leggi di domanda e offerta.

 

Per le aziende non tenute a partecipare all’ETS è comunque possibile acquistare Carbon Credits per compensare le proprie emissioni al Mercato Volontario, grazie al quale vengono finanziati svariati progetti di compensazione nei paesi in via di sviluppo.  

 

mtm consulting e il nostro impegno per la sostenibilità

 

Nel 2014 mtm consulting srl ha acquistato 65 VER - Verified Emission Reduction - ossia crediti di emissioni di CO2 - nel mercato volontario certificati dal Gold Standard. A Gennaio 2022 abbiamo provveduto a ritirarli dal mercato, compensando le emissioni aziendali per i prossimi 4 anni.

 

Per chi volesse approfondire il funzionamento del sistema di compensazione del carbonio, di seguito alleghiamo la Guida Pratica alla Compensazione di Gold Standard. Buona Lettura!



- Gold Standard CO2 compensation: a practical guide
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Inserire le problematiche legate al genere nella valutazione dei rischi
10/03/2022

 

Per migliorare le condizioni di lavoro delle persone sono necessari sforzi continui ad ogni livello e su ogni fronte.

 

Tuttavia, in occasione della Giornata Internazionale della Donna di due giorni fa, oggi ci soffermiamo sulla relazione che intercorre tra genere e SSL. Anche se a prima vista può sembrare una banalità, se si svolge l’attività di valutazione e prevenzione dei rischi senza tener conto delle differenze di genere si corre il rischio di sottovalutare o addirittura di ignorare le lavoratrici e le loro esigenze.

 

Cosa significa valutare i rischi di genere?

 

Nel documento allegato vengono esposti alcuni suggerimenti per rendere la valutazione dei rischi più sensibile al genere.

 

Dato che vi sono differenze di genere in un’ampia serie di problematiche più vaste legate alle circostanze di lavoro (molestie sessuali, discriminazione, partecipazione al processo decisionale sul luogo di lavoro, conflitti tra lavoro e vita privata, etc.) è necessario affrontare la prevenzione dei rischi in modo olistico.

 

Un altro obiettivo è quello di individuare pericoli meno evidenti e i problemi di salute che si manifestano più frequentemente nelle donne.

 

Maggiore sicurezza per le donne, maggiore sicurezza per tutti

 

Appurata la mancanza di tutela per determinati settori ed esigenze tipicamente femminili, è importante tenere a mente che ciò non s’significa che il genere maschile sia immune a questi rischi: considerare i rischi lavorativi da un punto di vista di genere vuol dire infatti rendere il luogo di lavoro più sicuro per tutti.

 

A tal proposito, di seguito vi lasciamo un documento dell’ Agenzia Europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, dove sono illustrati ed esemplificati alcuni fattori di rischio legati al genere, i problemi che ne possono derivare e le possibili soluzioni per contribuire a ridurre il gender gap della sicurezza sul lavoro. Buona lettura!



- "Inserire le problematiche legate al genere nella valutazione dei rischi", Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, 2003.
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Regolamento (UE) 2019/1020: cosa cambia per gli importatori
24/02/2022

Con l’entrata in vigore del regolamento (UE) 2019/1020, da Luglio 2021 l’importazione di svariati prodotti all’interno dell’Unione Europea è soggetta ad importanti novità, tra cui quelle legate alla Direttiva Macchine.

 

Di seguito vediamo dunque cosa cambia per gli importatori di macchine da un paese extra UE, sperando di aiutarvi a fare chiarezza sulla nuova catena delle responsabilità in merito.  

 

Chi è l’importatore e cosa deve fare in quanto tale

 

Il regolamento UE 2019/1020 definisce l’importatore come:

 

“qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che immette sul mercato dell’Unione un prodotto proveniente da un paese terzo“ (art. 3, punto 9). 

 

Nello specifico, i prodotti legati alla Direttiva Macchine possono essere immessi sul mercato dell’UE solamente da uno dei seguenti operatori economici:

1) un fabbricante;

2) un rappresentante autorizzato (la direttiva macchine usa il termine “mandatario”);

3) un fornitore di servizi di logistica.

 

Essere un importatore comporta:

 

1) verificare che sia stata redatta la dichiarazione di conformità del prodotto e conservarla per almeno dieci anni dalla sua data di immissione sul mercato;

 

2) verificare che sia stata redatta la documentazione tecnica come da normativa di armonizzazione UE e che possa essere fornita alle autorità di vigilanza del mercato quando richiesto, sia che sia conservata e consegnabile alle autorità dal fabbricante originario o eventuale rappresentante autorizzato.

 

Quali responsabilità ha l’importatore?

 

Qualora abbia motivo di ritenere che un prodotto presenti un rischio, l’importatore deve cooperare con l’autorità su tutto ciò che richiede. In particolare deve:

 

1) informare le autorità di vigilanza del mercato di tutti gli stati UE in cui il prodotto è stato messo a disposizione;

 

2) garantire la rapida risoluzione delle non conformità presenti sul prodotto o, se non risulta fattibile, perlomeno ridurre i rischi generati dal prodotto. A tal proposito è necessario informare le autorità di vigilanza del mercato riguardo il tipo di azioni correttive applicate e il loro stato di avanzamento.

 

Questi sono i punti proncipali introdotti e rimarcati dal Regolamento. Come sempre riportiamo di seguito il testo integrale del Regolamento per approfondimenti. Buona lettura!



- Gazzetta ufficiale dell' Unione Europea: Regolamento (UE) 2019/1020
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Decreto Minicodice e sicurezza antincendio: novità e chiarimenti
10/02/2022

Dopo gli scorsi articoli riguardanti i decreti Controlli e GSA (te li sei persi? Li trovi QUI e QUI), oggi ci occupiamo del cosiddetto Decreto Minicodice, ultimo dei tre decreti che dal prossimo autunno sostituiranno definitivamente il DM 10 marzo 1998.

 

Decreto Minicodice, Codice di Prevenzione Incendi e Circolare 16700

 

Il Decreto Minicodice definisce i criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. In particolare, il suo intento è di allineare i criteri di prevenzione incendi adottati nei luoghi di lavoro con il Codice di Prevenzione Incendi, in modo da omologare e semplificare l’applicazione della legge in materia.

 

Non si può dunque parlare di uno senza fare riferimento all’altro, tanto che l’8  novembre 2021 la Direzione Centrale per la Prevenzione e Sicurezza Tecnica del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile ha emanato una circolare con i primi chiarimenti in merito a tale , che – come da consuetudine – trovate al link qui sotto, assieme al testo integrale del Decreto.  

 

Decreto Minicodice: cosa cambia?

 

Sulla base dei documenti fin ora elencati emerge quindi che il Decreto Minicodice individua un unico quadro di regole tecniche applicabili ai luoghi di lavoro, corrispondente e congruente con la normativa di prevenzione incendi e completo rispetto a tutte le casistiche che si possono presentare (articolo 2).

 

Esso estende infatti il loro campo di applicazione a tutti i luoghi di lavoro non dotati di regole tecniche, e, in particolare, a tutti i luoghi di lavoro che comprendono attività soggette ai controlli di prevenzione incendi (articolo 3).

 

L’articolo 3, che costituisce il cardine del decreto, si sofferma in particolare sul contenuto fondante del Decreto che fornisce indicazioni per individuare i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio da applicare nello specifico luogo di lavoro. In particolare, evidenzia che:

 

I criteri per i luoghi di lavoro a basso rischio (come da allegato I).

 

- Che per i luoghi di lavoro che non ricadono nei commi 1 e 2, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono quelli contenuti nel DM 3 agosto 2015 (articolo 3, comma3).

 

- Che, qualora il Codice di Prevenzione Incendi lo preveda, è possibile che anche per i luoghi di lavoro a basso rischio venga applicato il DM 3 agosto 2015.

 

Come da prassi qui sotto alleghiamo la documentazione integrale per eventuali approfondimenti in vista dell’effettiva entrata in vigore del Decreto, prevista come nei casi precedenti ad un anno dalla sua pubblicazione – il 29 Ottobre 2022. Buona lettura! 

 



- Testo integrale Decreto Minicodice + Circolare Direzione Centrale per la Prevenzione e Sicurezza Tecnica del Dipartimento dei Vigili del fuoco
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Gestione della sicurezza antincendio: nuovo decreto per i luoghi di lavoro
27/01/2022

Dopo lo scorso articolo sul Decreto Controlli, oggi presentiamo invece il secondo dei tre Decreti del Ministero dell’Interno in materia di sicurezza e prevenzione antincendio previste dal Testo Unico del 2008 e che vanno a sostituire le disposizioni del 10 Marzo 1998.

 

Emanato il 2 Settembre 2021 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 04 Ottobre 2021, il secondo Decreto riguarda la gestione in esercizio ed in emergenza della sicurezza antincendio sul luogo di lavoro, con indicazioni su formazione, informazione, addetti antincendio e docenti.

 

Questo decreto venne già preceduto da alcuni D.Lgs. antecedenti, come il n.139 dell’8 Marzo 2006 e il Codice di Prevenzione Incendi del 2015, che rimangono comunque in vigore. Tale Decreto non vuole sostituire i criteri generali di sicurezza antincendio stabiliti dalle disposizioni fin qui citate, bensì approfondirne alcuni aspetti tecnici  per proseguire verso quel graduale processo di aggiornamento della normativa antincendio che mira a sganciarsi dai principi del DM del 1998.

 

Riassumiamo di seguito le principali caratteristiche del presente decreto, che come sempre trovate allegato in versione integrale in fondo alla pagina. 

 

A chi si rivolge?

Il D.Lgs. 02/09/2021 si applica ai luoghi di lavoro così come descritti nell’ Art.62 del Testo Unico, mentre per i cantieri temporanei e mobili e le attività a rischio incidente rilevante sono da applicare solo gli aspetti riguardanti la designazione degli addetti antincendio, la formazione e i docenti.

 

Il piano di emergenza: chi deve redigerlo?

Sulla base delle caratteristiche di ciascun luogo di lavoro, l’allegato I del presente decreto definisce le misure da adottare in esercizio e in emergenza. Tali misure vanno inserite all’interno del Piano d’emergenza solo se:

 

1) L’azienda in questione occupa 10 o più lavoratori

2) Si tratta di un luogo di lavoro aperto al pubblico dove è possibile si concentrino 50 o più persone contemporaneamente.

3) E’ un luogo di lavoro che rientra nell’allegato I al DPR del 1° Agosto 2011, n. 151, ossia un’attività per cui è necessaria una SCIA Antincendio.

 

In tutti gli altri casi sono comunque necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio ma è sufficiente riportarle nel documento di valutazione dei rischi o “nel documento redatto sulla base delle procedure standardizzate di cui all'art. 29, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.

 

Formazione e informazione antincendio: come e quando farla?

Il datore di lavoro ha l’obbligo di fornire ai lavoratori un’adeguata informazione e formazione sui “principi di base della prevenzione incendi e sulle azioni da attuare in presenza di un incendio”. Questa formazione va sempre somministrata all’assunzione e aggiornata tempestivamente qualora cambi la conformazione dell’azienda.

 

Il contenuto varia a seconda del tipo di ambiente di lavoro e dal conseguente rischio che ne deriva per il lavoratore, ossia in base alla valutazione dei rischi effettuata. Tuttavia, non può non toccare i seguenti argomenti:

 

1) I rischi di incendio e di esplosione legati all'attività svolta

 

2) I rischi di incendio e di esplosione legati alle specifiche mansioni svolte

 

3) Le misure di prevenzione e di protezione incendi adottate nel luogo di lavoro con particolare riferimento a:

 - L’osservanza delle misure di prevenzione degli incendi e relativo corretto comportamento negli ambienti di lavoro

 - Gli accorgimenti comportamentali correlati agli scenari di emergenza: uso di ascensori, porte etc. 

 - L’ubicazione delle vie d'esodo

 

4) Le procedure da adottare in caso di incendio, ed in particolare informazioni inerenti a:

 - Le azioni da attuare in caso di incendio

 - L’azionamento dell’allarme

 - Le procedure da attuare all’attivazione dell'allarme e di evacuazione fino al punto di raccolta in luogo sicuro

 - La modalità di chiamata dei vigili del fuoco

 

5) I nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze e primo soccorso.

 

6) Il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

 

Come da prassi qui sotto alleghiamo la documentazione integrale per eventuali approfondimenti in vista dell’effettiva entrata in vigore del Decreto, prevista anche in questo caso dopo un anno dalla sua pubblicazione – il 4 Ottobre 2022. Buona lettura!

 



- Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a) , punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
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Decreto Controlli e misure antincendio: La figura del tecnico manutentore qualificato
13/01/2022

Nell’ormai noto Testo Unico per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro (o più brevemente D.Lgs. 81/2008) veniva già nominata la prevenzione incendi come funzione di grande interesse pubblico nella tutela dell’incolumità delle persone, dei beni e dell’ambiente, motivo per cui era considerata di esclusiva competenza statale.

 

Tuttavia, i contenuti presenti nel Testo Unico a riguardo sono andati a sostituire solo in parte le precedenti disposizioni del 1998 in quanto fornisce indicazioni di carattere prevalentemente generale. Si è dovuto attendere 13 anni perché il Testo Unico venisse integrato con disposizioni più aggiornate: il 25 Settembre 2021 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il “Decreto Controlli” del 01 Settembre 2021, primo di tre decreti del Ministero dell’Interno emanati in sostituzione del DM 10/3/1998.

 

Il decreto controlli indica i criteri generali per il controllo e la manutenzione di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio. In particolare, esso definisce la figura del tecnico specializzato, indica le procedure da seguire per effettuare la manutenzione di impianti e attrezzature antincendio e fornisce le modalità di qualificazione del tecnico qualificato.

 

Come da prassi, qui sotto alleghiamo la documentazione integrale per eventuali approfondimenti in vista dell’effettiva entrata in vigore del Decreto il 25 Settembre 2022, un anno esatto dopo la sua pubblicazione. Buona lettura!



- Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a) , punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
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Le macchine alimentari sicure: criteri di sicurezza e conseguenze di non conformità
08/12/2021

L’argomento di oggi riguarda la sicurezza macchine in ambito alimentare, argomento trattato in modo specifico dal documento INAIL intitolato “L’accertamento tecnico per la sicurezza delle macchine alimentari” che trovate in fondo all’articolo.

 

Prima di elencare le 15 schede tecniche riguardanti diverse tipologie specifiche di macchine alimentari, il documento si sofferma sulle istituzioni incaricate di “sorvegliare il mercato” e sulle conseguenze da esse attuate in caso di mancato rispetto della normativa.

 

Il concetto di sorveglianza di mercato include tutte quelle attività di controllo e verifica della conformità dei prodotti che rientrano nella Direttiva Macchine una volta che sono stati messi in funzione o venduti.

 

In Italia l’art. 6 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 17 (recepimento della direttiva macchine) attribuisce a due ministeri (Ministero dello sviluppo economico, Ministero del lavoro e delle politiche sociali) le funzioni di autorità di sorveglianza del mercato riguardo le macchine e le quasi-macchine.

 

Nota Bene: La sorveglianza di mercato NON è da confondere con la valutazione di conformità, che ha invece lo scopo di garantire la conformità delle macchine PRIMA che esse vengano commercializzate o utilizzate e spetta al fabbricante o al suo mandatario.  

 

Cosa succede nel caso in cui l’indagine delle autorità di sorveglianza di mercato dovesse ritenere una macchina o quasi macchina non conforme ai requisiti essenziali previsti dalla legge?

 

In primo luogo, l’autorità impone al fabbricante o suo mandatario di svolgere le modifiche necessarie a rendere conforme la macchina o quasi macchina in questione e tutte quelle eventuali altre prodotte con lo stesso difetto di fabbricazione in tutta l’Unione Europea.

 

Qualora il fabbricante non svolga le modifiche volontariamente, l’autorità di mercato dello stato membro in questione deve adottare le misure necessarie per assicurare il ritiro dal mercato dei prodotti pericolosi e notificare il fatto alla commissione europea, in modo da poter ritirare tale prodotto da tutta l’UE.

 

Le autorità di sorveglianza del mercato hanno infine il compito di avvertire gli utilizzatori del prodotto non conforme per prevenire possibili infortuni o danni alla salute derivanti dal suo utilizzo, favorendo per quanto possibile la collaborazione tra tutti gli operatori economici interessati. 

 

Oltre alle schede tecniche sopra citate, nel documento qui sotto trovate lo schema descrittivo dell’iter completo di sorveglianza di mercato in Italia, compresi tutti gli organi intermedi dislocati sul territorio e le loro funzioni specifiche. Buona lettura!

 



- L’ACCERTAMENTO TECNICO PER LA SICUREZZA DELLE MACCHINE ALIMENTARI
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Macchine movimento terra: dalla verifica periodica alla scheda tecnica
24/11/2021

L’articolo art.71 prescrive che le attrezzature di lavoro elencate nell’allegato VII siano sottoposte a verifiche periodiche per valutarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza. 

 

In particolare, nel caso in cui si tratti di un apparecchio di sollevamento di tipo fisso non azionato a mano con portata superiore a 200 kg, il datore di lavoro è obbligato a:

 

·                 Dare comunicazione di messa in servizio dell’attrezzatura all’unità operativa territoriale (UOT) Inail competente, la quale le assegnerà una matricola;

 

·                 Richiedere la prima delle verifiche periodiche all’unità operativa territoriale Inail competente secondo le scadenze indicate dall’allegato VII.

 

Proprio in relazione a questo ruolo, l’INAIL ha pubblicato diversi documenti di approfondimento in merito alle fasi i di cui si compone l’attività tecnica di prima verifica periodica: compilazione della scheda tecnica dell’attrezzatura e redazione del verbale di verifica. 

 

 



- INAIL - Macchine movimento terra: dalla verifica periodica alla scheda tecnica
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La manutenzione delle attrezzature di lavoro
10/11/2021

Le attrezzature di lavoro sono un elemento fondamentale per l’attività lavorativa. Per questo, lavorare in sicurezza vuol dire, tra le altre cose, lavorare con attrezzature a norma di legge e sotto costante manutenzione.

 

Cosa s'intende per manutenzione?

In materia di sicurezza la legge di riferimento è sempre il Testo unico per la salute e la sicurezza del lavoro, conosciuto anche come D.lgs. 81/2008 (vuoi saperne di più? Ne parliamo più approfonditamente qui).

 

Tale Testo Unico definisce che per manutenzione continua delle attrezzature di lavoro s’intendono tutte quelle azioni tecniche, amministrative e gestionali, previste durante il ciclo di vita di un'attrezzatura, destinate a mantenerla o riportarla in uno stato in cui possa eseguire la funzione richiesta.

 

In particolare, l’attività di manutenzione presenta scopi quali:

1) Conservare nel tempo prestazioni e caratteristiche di sicurezza, contrastando il degrado dovuto all’usura e l’invecchiamento, causati, a loro volta, dalle diverse sollecitazioni; 

2) Ridurre i costi di gestione e le perdite di produzione causate dal degrado e dall’invecchiamento precoce;

3) Rispettare le disposizioni legislative.

 

Risulta quindi subito chiara l’importanza di questa misura di prevenzione e protezione per la sicurezza e salute dei lavoratori, la cui obbligatorietà viene citata e ribadita più volte nel corso del decreto 81/2008, primo fra tutti nell’articolo 71. La manutenzione risulta però essere anche un’attività ricca di pericoli per chi la svolge.

 

Indicazioni normative: cosa dice il documento INAIL 2019?

La duplice natura del concetto di manutenzione delle attrezzature di lavoro è trattata ed approfondita nel documento INAIL del 2019 dal titolo “la manutenzione per la sicurezza sul lavoro e la sicurezza nella manutenzione”, a cura del Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici (DIT) dell’Inail.  

 

In particolare, il documento in questione si sofferma sui seguenti argomenti:

1) La manutenzione dei luoghi di lavoro, degli impianti e delle attrezzature di lavoro;

2) L’esternalizzazione della manutenzione

3) I rischi dovuti alle interferenze nell’ambiente lavorativo.

 

Di seguito il link per scaricare gratuitamente il documento INAIL integrale. Buona lettura!

 



- INAIL - La manutenzione per la sicurezza sul lavoro e la sicurezza nella manutenzione
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Nuovi strumenti per la valutazione dello scivolamento e ribaltamento delle scale portatili
27/10/2021

Le scale portatili sono attrezzature ampiamente diffuse e utilizzate nell’ambiente di lavoro e nell’ambiente di vita. Tuttavia, pur venendo adoperate da moltissime persone, tali scale comportano rischi elevati.

 

I principali incidenti in merito riguardano solitamente la stabilità nell’uso e la resistenza strutturale derivante dalle sollecitazioni cicliche. Al fine di ridurre al minimo il rischio di incidente, è fondamentale che le scale portatili siano fabbricate con un livello intrinseco di sicurezza maggiore.

 

L’individuazione delle misure progettuali e di sperimentazione per ridurre al minimo i rischi connessi con le attività effettuate con le scale portatili deve quindi coinvolgere un’attività di ricerca sulle caratteristiche di resistenza e di stabilità delle stesse.

 

A seguito di questo incipit, vi presentiamo in allegato un articolo dell’Inail che spiega in modo dettagliato quali possono essere i nuovi strumenti per la valutazione dello scivolamento e ribaltamento delle scale portatili. Buona lettura!



- INAIL: Nuovi strumenti per la valutazione dello scivolamento e ribaltamento delle scale portatili
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Microclima: come valutare lo stress termico negli ambienti freddi?
13/10/2021

Il metodo IREQ per gli ambienti freddi

In merito agli ambienti freddi, la normativa tecnica fa riferimento al metodo IREQ (Insulation REQuired), trattato nella norma UNI EN ISO 11079:2007.

Questo metodo di valutazione, si basa sul fatto che le condizioni ideali del clima corrispondono con la condizione di neutralità termica, mentre lo stress termico è sempre più intenso quanto più lo squilibrio energetico è grande.

Il metodo IREQ  si basa sulle “equazioni del bilancio termico dell’organismo umano”, utilizza inoltre un codice che esamina tutti gli scambi di energia fra soggetto ed ambiente, fornisce inoltre l’isolamento termico del vestiario IREQ, il quale è richiesto con lo scopo di mantenere condizioni organiche accettabili durante l’esposizione.

 

I parametri del metodo

Le quantità richieste per poter applicare il metodo IREQ, sono le medesime su cui si fondano i metodi PMV e PHS, nello specifico quattro quantità fisiche (parametri ambientali) e due descrittori di specifiche caratteristiche dell’individuo (parametri individuali), riportiamo di seguito tutti i parametri:

·        pressione parziale del vapore acqueo;

·        temperatura media radiante;

·        temperatura dell’aria;

·        velocità relativa dell’aria;

·        attività metabolica;

·        isolamento termico del vestiario.

 

Il descrittore del rischio

Il metodo IREQ si serve di un solo descrittore del rischio chiamato IREQ, prevede però il calcolo di “due diversi valori di quest’indice”:

·        IREQmin è il valore di isolamento termico che assicura le condizioni minime accettabili;

·        IREQneutral è il valore di isolamento termico che garantisce le condizioni di neutralità termica.

 

Di seguito il link al testo completo del documento INAIL di riferimento. Buona lettura! 



- INAIL: La valutazione del Microclima
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Come valutare la qualità delle procedure di emergenze negli ambienti confinati
23/09/2021

Il documento “Linee di indirizzo per la gestione dei rischi derivanti dai lavori in ambienti confinati o a rischio di inquinamento” prodotto nel 2019 e aggiornato nel 2020 dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI), riporta che gli aspetti che caratterizzano un infortunio e gli aspetti organizzativi/procedurali connessi per la gestione dell’emergenza, da pianificare e verificare all’interno di una procedura sono:

 

1) Accadimento dell’evento incidentale: questa fase deve essere preceduta da una specifica valutazione dei rischi dell’ambiente confinato, necessaria a definire i possibili scenari di emergenza, tali da non rendere possibile una procedura di autosoccorso. 

 

2) Individuazione dell’emergenza: gli operatori in assistenza esterna devono essere in grado di individuare la situazione di emergenza, sulla base di fattori critici esplicitati durante l’addestramento. 

 

3) Attivazione “protocollo di gestione emergenza”: “gli operatori in assistenza esterna, presa conoscenza di quanto accaduto, attivano il sistema per la gestione dell’emergenza, ad esempio: 

- chiamata “soccorsi” interni e/o esterni; 

- arrivo degli stessi sul luogo d’intervento; 

- verifica fattibilità intervento (presenza rischio incendio, esplosione, ecc.); 

- predisposizione mezzi e attrezzature per l’ingresso dei soccorritori nello spazio confinato. 

 

4) Interventi di recupero classificabili (valutare modalità d’ingresso dei soccorritori all’interno dell’ambiente confinato e di uscita da parte dell’infortunato, attrezzature per l’uscita verticale o orizzontale, DPI da utilizzare, ecc.) in: 

- Intervento di recupero con ingresso operatore/i 

- Intervento di recupero senza ingresso operatore/i.  

 

5) Soccorso medico.  

 

Gli elementi che concorrono a validare la bontà della procedura d’emergenza

 

Il documento riporta che la qualità della procedura potrebbe essere valutata in funzione della relazione: T.individuazione (intervallo di tempo che intercorre dall’evento all’Individuazione della criticità in corso da parte del personale, posto all’esterno dello spazio confinato) + T.attivazione (intervallo di tempo che intercorre dall’individuazione della condizione di emergenza all’attuazione dell’intervento di recupero infortunato) + T.azione (intervallo di tempo che intercorre dall’inizio fase del recupero a quando l’infortunato è fisicamente fuori dallo spazio confinato, a disposizione del personale medico specializzato) < T.sopravvivenza (tempo di sopravvivenza dell’infortunato esposto ai fattori di rischio presenti all’interno dello spazio confinato).

 

Si tratta di un’indicazione di carattere generale, che potrebbe essere suddivisa in ulteriori componenti (tempo di chiamata, tempo di arrivo squadra “dedicata”, tempo di preparazione, ecc.) sui quali è possibile intervenire, purché sia garantita la condizione di fondo: l’intervallo di tempo, che intercorre da quando si verifica l’emergenza a quando il lavoratore infortunato è condotto fuori dallo spazio per ricevere adeguata assistenza medica, deve essere inferiore alle tempistiche, stabilite preliminarmente in fase di valutazione dei rischi e con il fondamentale contributo del medico competente, finalizzate a garantire al lavoratore cure efficaci, in modo da riportare il minor danno possibile, contestualmente allo scenario incidentale in essere.

Riportiamo di seguito il documento per intero. Buona lettura! 



- Linee di indirizzo per la gestione dei rischi derivanti dai lavori in ambienti confinati o a rischio di inquinamento
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UTILIZZO IN SICUREZZA DELLE MACCHINE - Guida per le imprese
07/07/2021

Gestire adeguatamente tutto il processo che va dall’acquisizione di una macchina, all’installazione, all’uso sicuro e all’eventuale vendita/dismissione può risultare di non semplice soluzione.

 

Al fine di sostenere la figura del datore di lavoro nello svolgimento di questo ruolo e di stimolare un miglioramento nell’utilizzo sicuro delle macchine, l’ATS Brianza e le parti sociali del Comitato di Coordinamento Territoriale hanno elaborato una guida per le imprese al fine di promuovere sistemi efficaci per la gestione dei rischi in modo che le aziende possano evitare di:

 

• mettere a disposizione dei lavoratori macchine palesemente non conformi ai Requisiti Essenziali di Sicurezza (RES) o ai requisiti stabiliti dall’Allegato V del D.Lgs. 81/08; 

• accettare come normali quelle modalità operative che espongono i lavoratori a rischi non considerati e/o non governati.

 

Di seguito ti presentiamo il documento per intero:

ATS Brianza, “Utilizzo in sicurezza delle macchine. Guida per le imprese”



- UTILIZZO IN SICUREZZA DELLE MACCHINE - Guida per le imprese
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La valutazione del rischio vibrazioni
23/06/2021

“L’esposizione professionale a vibrazioni meccaniche può presentare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, se non è correttamente valutata e se non vengono messe in atto, da parte del datore di lavoro per il tramite del Servizio di prevenzione e protezione, tutte le misure tecniche di prevenzione e protezione consentite dallo stato dell’arte e tutte le misure organizzative concretamente attuabili nel posto di lavoro.”

 

Vi presentiamo di seguito il documento Inail in merito a “la valutazione del rischio vibrazioni” da cui abbiamo tratto la prefazione.



- La valutazione del rischio vibrazioni
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Infortuni e malattie professionali: i dati Inail del primo quadrimestre 2021
09/06/2021

Le denunce di infortunio sul lavoro presentate all’Istituto tra gennaio e aprile sono state 171.870 (-0,3% rispetto allo stesso periodo del 2020), 306 delle quali con esito mortale (+9,3%). In aumento le patologie di origine professionale denunciate, che sono state 18.629 (+26,1%). I dati mensili sono fortemente influenzati dall’emergenza Coronavirus.

 

Nella sezione “Open data” del sito Inail sono disponibili i dati analitici delle denunce di infortunio – nel complesso e con esito mortale – e di malattia professionale presentate all’Istituto entro il mese di aprile. Nella stessa sezione sono pubblicate anche le tabelle del “modello di lettura” con i confronti “di mese” (aprile 2020 vs aprile 2021) e  “di periodo” (gennaio-aprile 2020 vs gennaio-aprile 2021). 

 

Ciò premesso, nel periodo gennaio-aprile di quest’anno si registra, rispetto all’analogo periodo del 2020, ancora una piccola diminuzione delle denunce di infortunio in complesso, un aumento di quelli mortali e una risalita delle malattie professionali. 

 

DENUNCE DI INFORTUNIO

Le denunce di infortunio sul lavoro presentate all’Inail entro lo scorso mese di aprile sono diminuite di 449 casi (-0,3%) rispetto al primo quadrimestre del 2020. La diminuzione dello 0,3% dell’intero periodo è la sintesi di un calo delle denunce osservato nel primo bimestre gennaio-febbraio (-12%) e di un aumento nel secondo bimestre marzo-aprile (+17%), nel confronto tra i due anni.

 

I dati rilevati al 30 aprile di ciascun anno evidenziano a livello nazionale un decremento solo degli infortuni in itinere, occorsi cioè nel tragitto di andata e ritorno tra l’abitazione e il posto di lavoro, al contrario dei casi avvenuti in occasione di lavoro, che presentano un lieve aumento.

 

CASI MORTALI

Le denunce di infortunio sul lavoro con esito mortale presentate all’Istituto entro il mese di aprile sono aumentate rispetto a quelle registrate nel primo quadrimestre del 2020 (+9,3%) e in linea con quelle del primo quadrimestre 2019. Il confronto tra il 2020 e il 2021, richiede però cautela, in quanto i dati delle denunce mortali degli open data mensili, più di quelli delle denunce in complesso, sono provvisori e influenzati fortemente dalla pandemia, con il risultato di non conteggiare un rilevante numero di “tardive” denunce mortali da contagio Covid-19, in particolare del mese di marzo 2020, entrate negli archivi solo nei mesi successivi alla fotografia scattata il 30 aprile 2020. Si fa notare, inoltre, che i decessi causati dal Covid-19 avvengono dopo un più o meno lungo periodo di tempo intercorso dalla data del contagio.

 

Ciò premesso, a livello nazionale i dati rilevati al 30 aprile di ciascun anno evidenziano per il primo quadrimestre di quest’anno un decremento solo dei casi in itinere, mentre quelli avvenuti in occasione di lavoro sono incrementati.

 

DENUNCE DI MALATTIA PROFESSIONALE

Le denunce di malattia professionale protocollate dall’Inail nel primo quadrimestre del 2021 sono aumentate rispetto allo stesso periodo del 2020 (+26,1%). Le patologie denunciate tornano quindi ad aumentare, dopo un 2020 condizionato fortemente dalla pandemia, con denunce in costante decremento nel confronto con l’anno precedente.

 

Le patologie del sistema osteo-muscolare e del tessuto connettivo, del sistema nervoso e dell’orecchio continuano a rappresentare, anche nel primo quadrimestre del 2021, le prime tre malattie professionali denunciate, seguite da quelle del sistema respiratorio e dai tumori.

 

Fonte: Inail



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Come valutare la qualità delle procedure di emergenze negli ambienti confinati
26/05/2021

Gli aspetti organizzativi e procedurali per la gestione dell’emergenza

 

Il documento “Linee di indirizzo per la gestione dei rischi derivanti dai lavori in ambienti confinati o a rischio di inquinamento” prodotto nel 2019 e aggiornato nel 2020 dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI), riporta che gli aspetti che caratterizzano un infortunio e gli aspetti organizzativi/procedurali connessi per la gestione dell’emergenza, da pianificare e verificare all’interno di una procedura sono:

 

1. Accadimento dell’evento incidentale: questa fase deve essere preceduta da una specifica valutazione dei rischi dell’ambiente confinato, necessaria a definire i possibili scenari di emergenza, tali da non rendere possibile una procedura di autosoccorso. 

 

2. Individuazione dell’emergenza: gli operatori in assistenza esterna devono essere in grado di individuare la situazione di emergenza, sulla base di fattori critici esplicitati durante l’addestramento. 

 

3. Attivazione “protocollo di gestione emergenza”: “gli operatori in assistenza esterna, presa conoscenza di quanto accaduto, attivano il sistema per la gestione dell’emergenza, ad esempio:

 

• chiamata “soccorsi” interni e/o esterni; 

• arrivo degli stessi sul luogo d’intervento; 

• verifica fattibilità intervento (presenza rischio incendio, esplosione, ecc.); 

• predisposizione mezzi e attrezzature per l’ingresso dei soccorritori nello spazio confinato. 

 

4. Interventi di recupero classificabili (valutare modalità d’ingresso dei soccorritori all’interno dell’ambiente confinato e di uscita da parte dell’infortunato, attrezzature per l’uscita verticale o orizzontale, DPI da utilizzare, ecc.) in: 

• Intervento di recupero con ingresso operatore/i 

• Intervento di recupero senza ingresso operatore/i.

 

5. Soccorso medico.

 

Gli elementi che concorrono a validare la bontà della procedura d’emergenza

 

Il documento riporta che la qualità della procedura potrebbe essere valutata in funzione della relazione: Tindividuazione (intervallo di tempo che intercorre dall’evento all’Individuazione della criticità in corso da parte del personale, posto all’esterno dello spazio confinato) + Tattivazione (intervallo di tempo che intercorre dall’individuazione della condizione di emergenza all’attuazione dell’intervento di recupero infortunato) + Tazione (intervallo di tempo che intercorre dall’inizio fase del recupero a quando l’infortunato è fisicamente fuori dallo spazio confinato, a disposizione del personale medico specializzato) < Tsopravvivenza (tempo di sopravvivenza dell’infortunato esposto ai fattori di rischio presenti all’interno dello spazio confinato).

 

Si tratta di un’indicazione di carattere generale, che potrebbe essere suddivisa in ulteriori componenti (tempo di chiamata, tempo di arrivo squadra “dedicata”, tempo di preparazione, ecc.) sui quali è possibile intervenire, purché sia garantita la condizione di fondo: l’intervallo di tempo, che intercorre da quando si verifica l’emergenza a quando il lavoratore infortunato è condotto fuori dallo spazio per ricevere adeguata assistenza medica, deve essere inferiore alle tempistiche, stabilite preliminarmente in fase di valutazione dei rischi e con il fondamentale contributo del medico competente, finalizzate a garantire al lavoratore cure efficaci, in modo da riportare il minor danno possibile, contestualmente allo scenario incidentale in essere. 

 

Riportiamo di seguito il documento per intero:



- “Linee di indirizzo per la gestione dei rischi derivanti dai lavori in ambienti confinati o a rischio di inquinamento”
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Manutenzione per la sicurezza sul lavoro e la sicurezza nella manutenzione
12/05/2021

Vi presentiamo il documento INAIL in merito alla “manutenzione per la sicurezza sul lavoro e la sicurezza nella manutenzione”.

 

Di seguito il documento per intero.



- Manutenzione per la sicurezza sul lavoro e la sicurezza nella manutenzione
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Attrezzature di lavoro: informazione, formazione e addestramento
14/04/2021

Il datore di lavoro (art. 71, comma 7, lett. a) “deve prendere le misure necessarie affinché l’uso delle attrezzature di lavoro sia riservato ai lavoratori incaricati per tale compito, che abbiano ricevuto informazione, formazione ed addestramento adeguati”.

 

Le attività rientrano tra quelle già previste negli articoli 36 e 37, in merito ai rischi di carattere generale e quelli specifici (in particolare, quelli dovuti all’uso delle attrezzature di lavoro), quindi alle misure e le attività di protezione e prevenzione utilizzate e i pericoli collegati all’uso delle sostanze e delle miscele pericolose. Ulteriori indicazioni sono riportate nell’art. 73 del Testo Unico.

Inoltre i lavoratori incaricati della manutenzione e della riparazione (nonché della trasformazione) delle attrezzature di lavoro devono essere qualificati in modo specifico per svolgere tali compiti (art. 71, comma 7, lett. b).

 

Il documento Inail “La manutenzione per la sicurezza sul lavoro e la sicurezza nella manutenzione” riprende il citato articolo 73, facendo riferimento anche alle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una abilitazione specifica degli operatori:

 

Art. 73. Informazione, formazione e addestramento

1. Nell’ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 il datore di lavoro provvede, affinché per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell’uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione e un addestramento adeguati, in rapporto alla sicurezza relativamente:

a) alle condizioni di impiego delle attrezzature;

b) alle situazioni anormali prevedibili.

 

2. Il datore di lavoro provvede altresì a informare i lavoratori sui rischi cui sono esposti durante l’uso delle attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti nell’ambiente immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonché sui cambiamenti di tali attrezzature.

 

3. Le informazioni e le istruzioni d’uso devono risultare comprensibili ai lavoratori interessati.

 

4. Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori incaricati dell’uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui all’articolo 71, comma 7, ricevano una formazione, informazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone.

 

5. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono individuate le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione e le condizioni considerate equivalenti alla specifica abilitazione.

 

Il documento riporta poi alcuni decreti attuativi in materia di formazione, ad esempio:

· Accordo per l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, ai sensi dell’articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

 

· Accordo Stato Regioni rep 128/CSR del 7 luglio 2016 finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.

 

Riportiamo di seguito il documento Inail “La manutenzione per la sicurezza sul lavoro e la sicurezza nella manutenzione” per intero.

 



- La manutenzione per la sicurezza sul lavoro e la sicurezza nella manutenzione
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La manutenzione delle attrezzature di lavoro
31/03/2021

Le attrezzature di lavoro sono un elemento fondamentale in molte attività lavorative.

Il legislatore italiano in diversi articoli del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, relativamente alle attrezzature di lavoro (Titolo III, Capo I), riporta le norme per la sicurezza dei lavoratori durante la conduzione dell’attività lavorativa, quest’ultima svolta utilizzando le attrezzature.

 

Nello specifico, il legislatore obbliga il datore di lavoro ad effettuare la regolare manutenzione sulle attrezzature di lavoro (art. 71, comma 4) e a programmare un sistema di verifiche e controlli (art.71, comma 8) e verifiche particolari (art.71, commi 11, 12, 13, 13-bis, 14) previste per le attrezzature riportate nell’Allegato VII.

 

La normativa e le indicazioni sulle verifiche periodiche

Il documento dell’Inail “La manutenzione per la sicurezza sul lavoro e la sicurezza nella manutenzione” riporta che le attrezzature di lavoro considerate pericolose e indicate nell’Allegato VII del D.Lgs. 81/2008, sono soggette ad un regime particolare di verifiche al fine di verificarne lo stato di manutenzione e conservazione, quindi il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste dal fabbricante in origine.

 

Queste attrezzature sono oggetto del D.Lgs. 81/2008, art.71, commi da 11 a 14.

 

Nello specifico:

 

Comma 11: Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate nell’Allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo Allegato. Per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell’Inail, che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta. Una volta decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni sopra indicato, il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall’ARPA, o da soggetti pubblici o privati abilitati che vi provvedono secondo le modalità di cui al comma 13. Per l’effettuazione delle verifiche l’Inail può avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I verbali redatti all’esito delle verifiche di cui al presente comma devono essere conservati e tenuti a disposizione dell’organo di vigilanza. Le verifiche di cui al presente comma sono effettuate a titolo oneroso e le spese per la loro effettuazione sono poste a carico del datore di lavoro.

 

Comma 12: Per l’effettuazione delle verifiche di cui al comma 11, le ASL e l’ISPESL possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione.

 

Comma 13: Le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’Allegato VII, nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti pubblici o privati di cui al comma precedente sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

Comma 13-bis: Al fine di garantire la continuità e l’efficienza dei servizi di soccorso pubblico e di prevenzione ed estinzione degli incendi, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco può effettuare direttamente le verifiche periodiche di cui al comma 11, relativamente alle attrezzature riportate nell’Allegato VII di cui dispone a titolo di proprietà o comodato d’uso. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco provvede a tali adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

Comma 14: Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano e sentita la Commissione consultiva di cui all’articolo 6, vengono apportate le modifiche all’Allegato VII relativamente all’elenco delle attrezzature di lavoro da sottoporre alle verifiche di cui al comma 11”.

 

Le modalità di effettuazione delle relative verifiche (la cui periodicità è riportata nell’Allegato VII al d.lgs. 81/2008) sono oggetto anche del Decreto interministeriale dell’11 aprile 2011.

 

Riportiamo di seguito il documento Inail “La manutenzione per la sicurezza sul lavoro e la sicurezza nella manutenzione” per intero.



- La manutenzione per la sicurezza sul lavoro e la sicurezza nella manutenzione
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Decisione di esecuzione (UE) 2021/377 della commissione del 2 marzo 2021
10/03/2021

Di seguito la decisione di esecuzione (UE) 2021/377 della commissione del 2 marzo 2021 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/436 relativa alle norme armonizzate per le macchine redatte a sostegno della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

 

Segue il documento per intero.



- DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/377 DELLA COMMISSIONE del 2 marzo 2021
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Illustrazioni delle dinamiche infortunistiche in cava, dall’analisi alla prevenzione
24/02/2021

Di seguito riportiamo il documento Inail in merito alle “illustrazioni delle dinamiche infortunistiche in cava, dall’analisi alla prevenzione”.

 

I punti fondamentali del documento:

 

• Infortunio mortale di un lavoratore durante fasi di lavoro interferenti compresa la movimentazione di un blocco in spazi ridotti;

• infortunio grave di un lavoratore colpito da materiale franato;

• infortunio mortale di un lavoratore durante il controllo di un cavo elettrico;

• infortunio grave di un lavoratore al termine del sezionamento di un blocco con macchina tagliatrice a filo diamantato;

• infortunio grave di un lavoratore durante la rimozione di porzione rocciosa con pala meccanica;

• infortunio di un lavoratore nella fase preliminare per il ribaltamento di una bancata di marmo;

• duplice infortunio grave durante la perforazione al monte;

• infortunio mortale e infortunio grave di due lavoratori durante la preparazione di cariche con polvere nera;

• infortunio grave di un lavoratore durante il taglio di una bancata al monte con macchina tagliatrice a filo diamantato;

• infortunio grave di un lavoratore in fase di spostamento di blocchi informi con escavatore;

• infortunio mortale di un lavoratore durante il taglio di una bancata al monte;

• infortunio grave di un lavoratore nella fase di apertura di porzione rocciosa con utilizzo di cuscini idraulici;

• infortunio grave di un lavoratore durante il transito su rampa di cava con escavatore;

• infortunio mortale di un lavoratore durante il transito con autocarro su strada di arroccamento;

• infortunio grave di un lavoratore durante la movimentazione di materiale con pala meccanica;

• infortunio mortale di un lavoratore durante le operazioni di abbattimento di un residuo di bancata al monte;

• infortunio mortale di un lavoratore durante il taglio di una bancata al monte con macchina tagliatrice a filo diamantato;

• infortunio grave di un lavoratore durante il sezionamento di un blocco di marmo con macchina tagliatrice a filo diamantato;

• duplice infortunio mortale ed infortunio grave, di tre lavoratori durante le operazioni per l’abbattimento di una sponda.

 

Ecco il documento per intero:



- Illustrazioni delle dinamiche infortunistiche in cava, dall’analisi alla prevenzione
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Il rischio chimico e la fornitura delle schede dei dati di sicurezza
10/02/2021

Grazie al Regolamento n. 830/2015 della Commissione del 28 maggio 2015 (modifica del regolamento CE n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche [REACH]) è stato stabilito il formato definitivo delle schede di dati di sicurezza (SDS).

 

La fornitura delle schede dati di sicurezza

Ogni miscela o sostanza pericolosa viene fornita all’utilizzatore professionale insieme ad una scheda dati di sicurezza (SDS), la quale indica diverse informazioni sulle proprietà pericolose e i corretti modi di utilizzo.

Il documento Inail (il cui riferimento e relativo link sono riportati in fondo a questo articolo) riporta che le SDS sono fondamentali sia a coloro che si occupano di salute e sicurezza dei lavoratori che ai lavoratori stessi che dovrebbero averle sempre disponibili per verificare i comportamenti corretti.

 

L’attuale normativa di riferimento per la stesura di una SDS è il Regolamento UE n. 830/2015 che ha sostituito quanto riportato nel Regolamento n. 453/2010.

 

Il Regolamento n. 453/2010 prevede che la SDS debba essere obbligatoriamente fornita all’utilizzatore professionale della sostanza se questa:

 

·è persistente, bioaccumulabile e tossica (PBT) o molto persistente e molto bioaccumulabile (vPvB), conformemente ai criteri specificati nell’allegato XIII del regolamento REACH;

·soddisfa i criteri di classificazione come pericolosa conformemente al regolamento CLP;

·è inclusa nell’elenco “Candidate list” per motivi diversi da quelli dei 2 punti precedenti.

 

In modo analogo il fornitore deve fornire la SDS di una miscela se questa:

·soddisfa i criteri di classificazione come pericolosa conformemente al regolamento CLP.

 

Inoltre un fornitore, deve consegnare la SDS al destinatario di una miscela se questa, pur non facente parte dei casi d’obbligo, contiene:

 

·almeno una sostanza persistente, bioaccumulabile e tossica (PBT) o molto persistente e molto bioaccumulabile (vPvB) in concentrazione individuale ≥ 0,1% in peso per le miscele non gassose;

·una sostanza presente nell’elenco delle sostanze per l’inclusione facente parte dell’allegato XIV (sostanze soggette ad autorizzazione) in una concentrazione individuale ≥ 0,1% in peso per i preparati non gassosi;

·almeno una sostanza che ha dei rischi per la salute umana o per l’ambiente in concentrazione individuale ≥1% in peso per i preparati non gassosi e ≥ 0,2% in volume per i preparati gassosi;

·una sostanza in riferimento alla quale sussistono limiti di esposizione sul luogo di lavoro comunitari.

 

La SDS può essere fornita in formato cartaceo o elettronico e deve essere disponibile nella lingua del Paese destinatario, inoltre è obbligatoriamente costituita da 16 punti, che devono essere rispettati, a meno che non sia giustificata l’assenza di informazioni relative a uno di essi.

 

I 16 punti nello specifico sono:

1.identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa;

2.identificazione dei pericoli;

3.composizione/informazioni sugli ingredienti;

4.misure di primo soccorso;

5.misure di lotta antincendio;

6.misure in caso di rilascio accidentale;

7.manipolazione e immagazzinamento;

8.controlli dell’esposizione/protezione individuale;

9.proprietà fisiche e chimiche;

10.stabilità e reattività;

11.informazioni tossicologiche;

12.informazioni ecologiche;

13.considerazioni sullo smaltimento;

14.informazioni sul trasporto;

15.informazioni sulla regolamentazione;

16.altre informazioni.

 

Di seguito il documento Inail, Consulenza Tecnica Accertamenti Rischi e Prevenzione, “Agenti chimici pericolosi: istruzioni ad uso dei lavoratori”.



- Consulenza Tecnica Accertamenti Rischi e Prevenzione, “Agenti chimici pericolosi: istruzioni ad uso dei lavoratori”
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Una guida per sviluppare il documento ex articolo 25 del GDPR
27/01/2021

Il GDPR impone ai titolari del trattamento di redigere un documento, che illustri i criteri utilizzati per la protezione dei dati da trattare.

 

L’articolo 25 del regolamento europeo mostra nel dettaglio i contenuti di questo documento.

 

Tutt’oggi però spesso questa disposizione non viene rispettata dai titolari e ciò può portare all’applicazione (soprattutto nel caso in cui i dati vengono violati o persi) di pesanti sanzioni per i soggetti coinvolti.

 

Per questo motivo il comitato europeo per la protezione dei dati si era già avviato nel 2019, mettendo a disposizione una bozza di linee guida per lo sviluppo del documento ex articolo 25, che oggi sono state ufficialmente pubblicate, a seguito dell’approvazione ricevuta da tutte le autorità Garanti nazionali.

 

Il fatto che queste linee guida siano state validate dal comitato europeo per la protezione dei dati consente inoltre ai titolari del trattamento, che operano in varie nazioni europee, di sviluppare un unico documento che dovrà essere obbligatoriamente accettato dalle autorità garanti nazionali dei vari paesi.

Queste linee guida forniscono delle indicazioni generali, che consentono ai titolari del trattamento di rispettare l’obbligo di predisporre il documento previsto dall’articolo 25.

 

Redigere questo documento è obbligatorio per qualsiasi tipo di trattamento e quindi fa parte dei primi obblighi che gli ispettori delle autorità garanti nazionali verificheranno in caso di ispezione.

Il documento ex articolo 25 deve essere redatto prima di iniziare il trattamento e deve essere costantemente tenuto aggiornato, questo per far sì che le misure di protezione dei dati siano adeguate con eventuali nuovi rischi.

Le linee guida forniscono le indicazioni su come mettere in pratica i principi di protezione dei dati, elencati nell’articolo 5 del regolamento, catalogando le varie tipologie di dati trattati e le relative modalità di protezione.

 

I principali obblighi da rispettare, nell’attuare una qualsiasi attività di trattamento di dati sono i seguenti:

 

·trasparenza,

·correttezza,

·limitazione delle finalità,

·legittimità,

·accuratezza dei dati,

·responsabilizzazione dei soggetti coinvolti,

·limiti alla durata di conservazione dei dati,

·integrità e riservatezza,

·minimizzazione dei dati raccolti.



- Guidelines 4/2019 on Article 25 - Data Protection by Design and by Default
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Aggiornamento Brexit: standard designati nel Regno Unito per i macchinari
13/01/2021

In data 1 gennaio 2021, il governo del Regno Unito ha pubblicato un elenco consolidato di standard per i macchinari. Tale documento è da supporto alla normativa sulla fornitura di macchine (sicurezza) Regolamenti 2008 (S.I. 2008/1597). Come si vedrà dalla dichiarazione del governo del Regno Unito, l'aggiornamento degli standard è stato suddiviso in tre sezioni: tipo A, tipo B e tipo C.

 

 

Standard di tipo A.

Gli standard di tipo A specificano concetti di base, terminologia e principi di progettazione applicabili a tutte le categorie di macchine. L'applicazione di tali standard da soli non sono sufficienti a garantire la conformità ai requisiti essenziali di salute e sicurezza pertinenti al S.I. 2008/1597 e pertanto non fornisce una presunzione piena di conformità .

 

Per S.I. 2008/1597 si intende lo Statutory Instrument 2008/1597 ed è il regolamento che recepisce le disposizioni della Direttiva Macchine (2006/42/CE) nella legislazione del Regno Unito.

 

 

Standard di tipo B.

Gli standard di tipo B trattano aspetti specifici della sicurezza delle macchine o tipi specifici di protezione che possono essere utilizzati in un'ampia gamma di categorie di macchine. L'applicazione delle specifiche delle norme di tipo B conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali di salute e sicurezza del S.I. 2008/1597 considerati quando una norma di tipo C o la valutazione dei rischi del fabbricante dimostrano che una soluzione tecnica specificata da una norma di tipo B è adeguata per una particolare categoria o modello di macchina considerata. L’applicazione delle norme di tipo B che forniscono specifiche per i componenti di sicurezza immessi sul mercato in modo indipendente, conferiscono una presunzione di conformità per i componenti di sicurezza interessati e per i requisiti essenziali di salute e sicurezza coperti dalle norme.

 

 

Standard di tipo C.

Gli standard di tipo C forniscono le specifiche per una data categoria di macchine. I diversi tipi di macchine appartenenti alla categoria di una norma di tipo C hanno una destinazione d'uso simile e presentano pericoli simili. Le norme di tipo C possono fare riferimento a norme di tipo A o B, indicando quali delle specifiche della norma di tipo A o B sono applicabili alla categoria di macchina interessata. Quando, per un dato aspetto della sicurezza del macchinario, una norma di tipo C devia dalle specifiche di una norma di tipo A o B, le specifiche della norma di tipo C hanno la precedenza sulle specifiche della norma di tipo A o B.

 

L'applicazione delle specifiche di una norma di tipo C sulla base della valutazione del rischio del produttore conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali di salute e sicurezza del S.I. 2008/1597 coperti dalla norma. Alcune norme di tipo C sono organizzate come una serie di più parti, la parte 1 della norma fornisce specifiche generali applicabili a una famiglia di macchine mentre le altre parti della norma forniscono specifiche per categorie specifiche di macchine appartenenti alla famiglia, integrando o modificando la specifiche generali della Parte 1. Per le norme di tipo C organizzate in questo modo, la presunzione di conformità ai requisiti essenziali di salute e sicurezza del S.I. 2008/1597 viene conferita applicando la parte generale 1 della norma insieme alla parte specifica pertinente dello standard.

 



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Nuovi strumenti per la valutazione dello scivolamento e ribaltamento delle scale portatili
16/12/2020

Le scale portatili sono attrezzature ampiamente diffuse e utilizzate nell’ambiente di lavoro e nell’ambiente di vita.

 

Vengono adoperate da moltissime persone e comportano rischi elevati di incidenti.

 

I principali incidenti, riguardano solitamente la stabilità nell’uso e la resistenza strutturale derivante dalle sollecitazioni cicliche.

 

Al fine di ridurre al minimo il rischio di incidente, è fondamentale che le scale portatili siano fabbricate con un livello intrinseco di sicurezza maggiore.

 

L’individuazione delle misure progettuali e di sperimentazione per ridurre al minimo i rischi connessi con le attività effettuate con le scale portatili deve quindi coinvolgere un’attività di ricerca sulle caratteristiche di resistenza e di stabilità delle stesse.

 

A seguito di questo incipit, vi presentiamo un articolo dell’Inail che spiega in modo dettagliato quali possono essere i nuovi strumenti per la valutazione dello scivolamento e ribaltamento delle scale portatili.

 



- Nuovi strumenti per la valutazione dello scivolamento e ribaltamento delle scale portatili
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La valutazione del microclima
02/12/2020

Vi presentiamo di seguito il documento Inail in merito alla “valutazione del microclima”.

 

Il documento spiega quando l’esposizione al caldo o freddo diventa un fattore di discomfort e di rischio per la salute.

 

Di seguito il documento per intero.



- Valutazione del microclima - Inail
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Microclima: come valutare lo stress termico negli ambienti freddi?
18/11/2020

Il metodo IREQ per gli ambienti freddi

In merito agli ambienti freddi, la normativa tecnica fa riferimento al metodo IREQ (Insulation REQuired), trattato nella norma UNI EN ISO 11079:2007.

 

Questo metodo di valutazione, si basa sul fatto che le condizioni ideali del clima corrispondono con la condizione di neutralità termica, mentre lo stress termico è sempre più intenso quanto più lo squilibrio energetico è grande.

 

Il metodo IREQ  si basa sulle “equazioni del bilancio termico dell’organismo umano”, utilizza inoltre un codice che esamina tutti gli scambi di energia fra soggetto ed ambiente, fornisce inoltre l’isolamento termico del vestiario IREQ, il quale è richiesto con lo scopo di mantenere condizioni organiche accettabili durante l’esposizione.

 

I parametri del metodo

Le quantità richieste per poter applicare il metodo IREQ, sono le medesime su cui si fondano i metodi PMV e PHS, nello specifico quattro quantità fisiche (parametri ambientali) e due descrittori di specifiche caratteristiche dell’individuo (parametri individuali), riportiamo di seguito tutti i parametri:

 

·pressione parziale del vapore acqueo;

·temperatura media radiante;

·temperatura dell’aria;

·velocità relativa dell’aria;

·attività metabolica;

·isolamento termico del vestiario.

 

Il descrittore del rischio

Il metodo IREQ si serve di un solo descrittore del rischio chiamato IREQ, prevede però il calcolo di “due diversi valori di quest’indice”:

 

·IREQmin è il valore di isolamento termico che assicura le condizioni minime accettabili;

·IREQneutral è il valore di isolamento termico che garantisce le condizioni di neutralità termica.



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Verifiche periodiche dei forni per le industrie chimiche e affini
04/11/2020

Il campo di applicazione e la periodicità delle verifiche

L’allegato VII del d.lgs. 81/2008, tra le attrezzature/insieme contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3), prevede che i forni per le industrie chimiche e affini siano soggetti a verifica periodica:

•Verifica di funzionamento: biennale;

•Verifica di integrità: decennale.

 

Per ciò che riguarda il campo di applicazione, le istruzioni operative riportate nel documento dal titolo “Forni per le industrie chimiche e affini - Istruzioni per la prima verifica periodica ai sensi del d.m. 11 aprile 2011” vengono applicate ai forni per le industrie chimiche e affini “la cui definizione, introdotta dal d.m. 329/04 e dal d.m.11 aprile 2011, può essere ricollegata a quella di forni per impianti chimici e petrolchimici, come riportato dalla norma UNI 11723:2018, secondo la quale per forni vengono intese quelle “attrezzature o insiemi a pressione, a focolare interno, impiegate negli impianti chimici, petrolchimici o di raffinazione”.

 

Queste attrezzature fanno parte delle tipologie di attrezzature di lavoro, di cui all’allegato VII del d.lgs. 81/08, e appartengono al gruppo di attrezzature a pressione “forni per le industrie chimiche e affini”, certificati CE come attrezzature a pressione contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3).

 

Le deroghe, la normativa e l’esecuzione delle verifiche

Il documento “Forni per le industrie chimiche e affini - Istruzioni per la prima verifica periodica ai sensi del d.m. 11 aprile 2011” riporta che qualora i forni siano costruiti in assenza delle dovute disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, il datore di lavoro deve assegnare una categoria all’attrezzatura, in assimilazione alle classificazioni di cui all’allegato A del d.lgs. 26/16 (Recepimento italiano della Direttiva PED 2014/68/UE)”.

Inoltre è possibile autorizzare delle deroghe “per periodicità delle verifiche differenti da quelle riportate nell’allegato VII del d.lgs. 81/08 e per tipologie di ispezioni alternative a quelle stabilite, ma tali da garantire un livello di sicurezza equivalente”.

 

Secondo l’art. 6, lettera d) del d.m. 11 aprile 2011, per le attrezzature o gli insiemi a pressione, rimangono valide le diposizioni previste dal d.m. 329/04 recante le “Norme per la messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93”.

 

Nello specifico viene riportato quanto segue:

•la positiva attestazione derivante dalle verifiche effettuate permette la prosecuzione dell’esercizio delle attrezzature e degli insiemi verificati (art. 8, comma 2 del d.m. 329/04);

•le riparazioni e le modifiche si effettuano secondo le disposizioni dell’art. 14 del d.m. 329/04;

•qualora la verifica rilevi situazioni di criticità per l’esercizio, il soggetto incaricato alla stessa deve disporre il divieto d’uso della attrezzatura (punto 4.8.1, allegato II al d.m. 11 aprile 2011);

•la mancata esecuzione delle verifiche alle scadenze previste, a prescindere dalle cause che l’hanno generata, implica la messa fuori esercizio delle attrezzature interessate, sino al compimento, con esito positivo, da parte dei soggetti preposti alla verifica, dell’attività di verifica omessa (art. 7 del d.m. 329/04)”;

•la periodicità delle verifiche (art. 10, comma 3 del d.m. 329/04) deve essere anticipata qualora il fabbricante dell’attrezzatura abbia previsto, all’interno del manuale d’uso e manutenzione, periodicità inferiori a quelle riportate nell’allegato VII al d.lgs. 81/08.

 



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Modifica, adeguamento e miglioramento di un'attrezzatura di lavoro
21/10/2020

Il processo di modifica, adeguamento e miglioramento presenta fasi comuni alle diverse tipologie di attrezzature di lavoro, come: il controllo dell’efficienza, la manutenzione, o la valutazione di requisiti tecnici specifici, collegati a fattori di rischio di una determinata categoria di attrezzature di lavoro.

 

Il datore di lavoro e/o l’utilizzatore e i consulenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro devono valutare frequentemente e capire qual è il livello di sicurezza che una specifica macchina o attrezzatura di lavoro deve garantire e nel caso procedere con un intervento di aggiornamento/adeguamento o miglioramento.

 

Presentiamo di seguito alcune definizioni con l’obiettivo di chiarire la differenza tra le varie fasi:

 

•aggiornamento/adeguamento: intervento previsto da specifico provvedimento regolamentare inteso all’aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza in relazione al grado di evoluzione della tecnica [d.lgs. 81/08, art. 71 comma 4 lettera a) punto 3)],

 

•manutenzione ordinaria o straordinaria: intervento di riparazione o conservazione sulla base delle istruzioni specificate dal fabbricante a corredo dell’attrezzatura di lavoro,

 

•miglioramento: intervento rivolto ad affinare le condizioni di sicurezza del lavoro sulla base di una analisi specifica dei rischi nell’ambiente operativo.

 

Un aspetto fondamentale e di cui bisogna tenere conto è la differenziazione tra manutenzione straordinaria e modifica.

 

La manutenzione straordinaria, seppur prevedendo interventi rilevanti sul prodotto, non ne modifica le prestazioni, la destinazione d’uso e i parametri di funzionamento; la modifica invece interviene introducendo delle condizioni di rischio inizialmente non previste, ciò avviene perché vengono mutate le prestazioni del prodotto.

 

Per ciò che riguarda la manutenzione straordinaria è sufficiente riportare l’intervento sul registro di controllo, accertandosi che le condizioni funzionali siano ristabilite come inizialmente previste dal fabbricante.

 

Nel caso di modifica parliamo di una nuova immissione sul mercato (con successiva marcatura CE e rilascio di una dichiarazione CE di conformità firmata da chi apporta la modifica), questo perché la modifica non garantisce a priori il perdurare del rispetto dei requisiti essenziali di salute e sicurezza.

 

Rilevante è sapere che nei casi in cui l’azione compiuta sia funzionale a incrementare le condizioni di sicurezza del lavoro, non parliamo più di una modifica vera e propria ma di un intervento di miglioramento (l’importante è che non introduca ulteriori rischi nell’uso dell’attrezzatura di lavoro), che non comporta una nuova immissione sul mercato

Anche in questo caso però è importante registrare l’operazione realizzata ad esempio integrando il documento di valutazione dei rischi previsto dall’articolo 17, comma 1, lettera a) del d.lgs. 81/08 e s.m.i..



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Manutenzione, controllo e verifica di un'attrezzatura
07/10/2020

Il mantenimento del livello di sicurezza garantito al momento dell’immissione sul mercato o messa in servizio di un’attrezzatura di lavoro, risulta essere uno dei principali strumenti per salvaguardare l’efficienza ai fini della sicurezza.

 

Solamente prevedendo corretti interventi di controllo e manutenzione è possibile assicurare che l’attrezzatura mantenga condizioni di utilizzo idonee alla funzione da svolgere, sia per ciò che riguarda l’efficienza sia per le condizioni di sicurezza.

 

Lo scopo non è quello di conservare la macchina come nuova, ma, consapevoli dell’usura generata dal tempo e dall’uso, quello di eseguire i dovuti interventi per garantire che il prodotto rimanga conforme ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute della direttiva macchine applicati al momento della prima immissione sul mercato o della prima messa in servizio. Ciò vuol dire che, qualora lo stato dell’arte dovesse subire delle mutazioni (anche rilevanti), non esiste l’obbligo di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza da parte del datore di lavoro, a meno di un particolare provvedimento regolamentare che lo rendesse obbligatorio.

 

In questa ottica il legislatore ha previsto (titolo III del d.lgs. 81/08 e s.m.i.) che le attrezzature di lavoro siano oggetto di idonea manutenzione, sottoposte ad interventi di controllo periodici e/o straordinari.

 

Il legislatore precisa quindi che il datore di lavoro è la persona nominata a organizzare e gestire la manutenzione e il controllo delle attrezzature, seguito da una persona competente, il quale deve basarsi sulle informazioni contenute nelle istruzioni fornite dai fabbricanti.

 

È doveroso che ogni intervento compiuto sull’attrezzatura sia riportato su adeguato registro, a disposizione degli organi di vigilanza territoriale e conservato per almeno 3 anni (art. 71 comma 9 del d.lgs. 81/08 e s.m.i.).



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Come rendere sicure le macchine usate
24/09/2020

L’evoluzione normativa e il problema delle macchine usate

La situazione sicurezza delle macchine rispetto al passato è cambiata notevolmente, questo è stato possibile grazie all’adozione di normative a livello nazionale, europeo e internazionale.

 

Nello specifico per avere macchine e impianti più sicuri si è operato, sia a livello comunitario sia a livello nazionale su due aspetti:

•un miglioramento continuo della normazione in modo da permettere una progettazione di macchine sempre più sicure;

•una nuova regolamentazione che permette ai costruttori e agli utilizzatori delle macchine una valutazione del rischio più veritiera e, quindi, una più adeguata scelta delle misure da adottare per limitare il grado di rischio.

 

Inoltre, l’entrata in vigore della Direttiva macchine 2006/42/CE e delle norme tecniche armonizzate, ha permesso un ulteriore passo in avanti verso l’ottenimento di un livello di sicurezza più alto di macchinari e impianti.

Se da un lato il miglioramento della sicurezza per i macchinari nuovi è stato notevole, permane il problema riguardante le macchine vecchie, ovvero le macchine messe in servizio con la legislazione previgente alla prima Direttiva Macchine recepita in Italia nel 1996.

 

Il 1996 rappresenta una svolta fondamentale per ciò che riguarda la sicurezza delle macchine, il problema è che sul mercato, il “vecchio” si sovrappone con il “nuovo”, in quanto le macchine costruite prima del 1996 (una buona fetta di mercato) non necessitano di marcatura CE.

 

I nuovi macchinari, sono normati dall’abrogato D.P.R. 459/96 e attualmente D.Lgs.17/2010, mentre per le macchine vecchie c’è l’obbligo di rispettare i requisiti minimi di sicurezza di cui all’allegato V al D.Lgs. 81/08, il quale detta i criteri con i quali rendere conformi le macchine antecedenti alla direttiva macchine.

 

Nello specifico i diversi scenari possibili sono:

macchine vecchie: quelle costruite prima del 1996 secondo la legislazione nazionale dell’epoca;

macchine non più nuove: quelle costruite nel periodo che va dal 21-09-1996 al 6-03-2010, ai sensi della direttiva 98/37/CE e DPR 459/96;

macchine nuove: quelle costruite nel periodo successivo al 6-03-2010 secondo la direttiva 2006/42/CE e D.Lgs n. 17/2010.

 

Per ciò che concerne le conformità invece:

macchine non marcate CE: devono rispettare i requisiti di sicurezza di cui all’allegato 5 e 6 del D.Lgs. n. 81/2008;

macchine marcate CE: devono essere conformi al D.P.R. 459/96 e D.Lgs n. 17/2010.

 

Gli obblighi dei vari soggetti in materia di sicurezza delle macchine

I fabbricanti devono effettuare una valutazione dei rischi per determinare quali requisiti essenziali sono applicabili al prodotto e progettare e realizzare il prodotto in conformità ai requisiti essenziali applicabili; la valutazione dei rischi deve essere poi documentata e inserita nella documentazione tecnica.

I requisiti essenziali definiscono i rischi da considerare ed eliminare o mitigare, senza però descrivere o prevedere le soluzioni tecniche per farlo.

 

Gli obblighi del datore di lavoro, fanno riferimento al Titolo III del D.lgs. n.. 81/2008 e al D.lgs. n. 17/2010.

 

Ai sensi della direttiva relativa ai “requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro”, recepita nell’ordinamento nazionale dal D.lgs n 81/08 il datore di lavoro deve:

•adottare le misure necessarie al fine di far si che le attrezzature di lavoro a disposizione dei lavoratori siano adeguate al lavoro da svolgere e siano in grado di essere impiegate senza rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori;

•utilizzare o ordinare solo attrezzature di lavoro conformi alle disposizioni delle direttive applicabili, qualora non ci fossero direttive applicabili, conformi ai requisiti minimi fissati nell'allegato della direttiva 89/655/CEE;

•fornire ai lavoratori informazioni e formazione per ciò che riguarda l'impiego delle attrezzature stesse;

•rispettare gli obblighi dell’articolo 71 del D.Lgs. 81/2008.

 

La vigilanza del mercato, l’adeguamento e le modifiche delle macchine

In merito all’adeguamento delle macchine, la Corte di Cassazione dice che: “l’impossibilità di eliminare i rischi è ipotesi residuale che emerge solo dopo che l’imprenditore si è spinto agli ultimi confini tecnologici in materia di sicurezza e salute del lavoro, conformemente a quanto stabilito dall’art. 2087 C.C.’ (sent. del 27.09.1994)”.

 

Quindi, se viene acquistata una macchina usata e marcata CE bisognerebbe capire se la sua conformità sia ancora valida, in funzione delle manutenzioni effettuate dal precedente proprietario utilizzatore (manutenzioni ordinarie e straordinarie o oltre) o di eventuali modifiche che possono comportare il decadimento della precedente marcatura e necessitare così di una nuova.

 

Inoltre periodicamente, il datore di lavoro deve procedere alla valutazione dei rischi di tutte le macchine in dotazione per verificare: l’uso corretto, la corretta installazione, la necessità di formazione e adeguamento a nuove norme tecnico/normative.

 

Se l’adeguamento non implica modifiche delle modalità di utilizzo, delle prestazioni, dell’interfaccia uomo – macchina e in generale dei rischi a cui è soggetto l’operatore/manutentore, la macchina non deve essere nuovamente marcata CE (art. 71, c5 dlgs 81).

 



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Decisione di esecuzione (UE) 2020/480 della commissione del 1 aprile 2020
22/04/2020

Di seguito la decisione di esecuzione (UE) 2020/480 della commissione del 1 aprile 2020 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/436 relativa alle norme armonizzate per le macchine redatte a sostegno della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

 

Segue il documento per intero.



- DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/480 DELLA COMMISSIONE del 1 aprile 2020
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La valutazione del rischio di un'attrezzatura
25/03/2020

Nel momento in cui un datore di lavoro sceglie un’attrezzatura deve realizzare la valutazione dei rischi di tale attrezzatura, prendendo in considerazione (d.lgs. 81/08, art. 71):

 

1. i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;

2. i rischi derivanti dalle interferenze con le attrezzature già in uso;

3. i rischi derivanti dalle attrezzature stesse;

4. le caratteristiche e le condizioni specifiche del lavoro da svolgere.

 

Il datore di lavoro deve effettuare una valutazione dei rischi, quindi per ogni situazione pericolosa deve valutare la gravità del danno per l’operatore e valutare la probabilità che un evento pericoloso possa verificarsi; deve, quindi, individuare le misure di protezione e prevenzione da mettere in atto per proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori, deve mettere in atto le misure scelte e controllarne costantemente l’efficacia e programmare l’aggiornamento della valutazione dei rischi allorché intervengano nuove situazioni pericolose nella gestione della attrezzatura.

 

Il datore di lavoro deve quindi tener conto anche della diversa natura dei pericoli in tutte le fasi di vita dell'attrezzatura, dei limiti nel funzionamento e nell'uso, di tutti gli usi prevedibili da parte di persone diverse (per età, sesso, capacità fisiche), del diverso livello di esperienza e formazione o manodopera d'impiego dominante.

 

In un'attrezzatura già marcata CE, la valutazione dei rischi è già stata fatta prima dell'immissione sul mercato di quest'ultima da parte del fabbricante che, attraverso la dichiarazione CE di conformità, garantisce il rispetto di tutti i requisiti essenziali di sicurezza delle direttive di riferimento. Tuttavia, la marcatura CE indica solo una presunzione di conformità della macchina alle richieste dei requisiti essenziali; nella realtà dei fatti, potrebbe presentare aspetti non conformi più o meno evidenti. Rispetto, in particolare, alle non conformità evidenti il datore di lavoro, a seguito della valutazione dei rischi che è tenuto a fare, deve individuare misure di prevenzione e/o protezione che possano ridurre il rischio correlato alle situazioni pericolose individuate sulla attrezzatura. 

 

A riguardo, le indicazioni per la valutazione e la riduzione del rischio di una macchina sono raccolte nella norma UNI EN ISO 12100:2010, inerente ai “Principi generali di progettazione” per la sicurezza di un macchinario. Oltre a questa norma il Datore di Lavoro deve fare riferimento a quanto contenuto negli allegati V e VI al D.Lgs. 81/2008.

La norma seppur sia da supporto alla progettazione della macchina da parte del fabbricante, può essere un valido supporto anche per il datore di lavoro.

 

L'obbligo del datore di lavoro, non si conclude con la sola valutazione del rischio riguardante l’uso di una macchina e il suo funzionamento, in quanto la norma tecnica citata precedentemente spiega che non rientrano nello scopo della norma l'identificazione delle misure di sicurezza aggiuntive rispetto a quelle riscontrate in fase di progettazione, dato che l’organizzazione del lavoro, le condizioni e le situazioni di utilizzo non possono essere appurate dal progettista.

 

Per questo motivo il datore di lavoro deve tenere in considerazione non solo i rischi riguardanti l’uso dell’attrezzatura, ma anche l’ambiente in cui l’attrezzatura dovrà essere collocata, i rischi in essere già presenti nell’ambiente di installazione e quelli dovuti alle altre attrezzature già esistenti.



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Attrezzature non marcate CE: le scale
26/02/2020

Gli infortuni legati all’impiego di scale portatili sono frequenti; questi ultimi derivano principalmente da un utilizzo scorretto, dalla scelta di tipologie di scale non idonee in base alla tipologia di lavoro da svolgere e dalla scarsa o mancata manutenzione delle stesse.

 

Le scale portatili sono attrezzature dotate di gradini o pioli che possono essere collocate a mano senza il supporto di mezzi meccanici, adoperate per superare dislivelli e quindi per avere accesso a luoghi di lavoro in altezza o in quota.

 

I requisiti generali che una scala portatile deve possedere in termini di stabilità, di resistenza, di idoneità del materiale costituente e di dimensioni in relazione alle condizioni di impiego sono riportati nel D.Lgs. 81/08 (art. 113).

 

Una scala portatile è idonea al suo utilizzo in un luogo di lavoro solo se il fabbricante l’ha dichiarata conforme al D.Lgs. 81/08, per dare conformità di ciò il fabbricante deve apporre sulla scala una etichetta con il riferimento al decreto stesso.

 

Per dichiarare la conformità al D.Lgs. 81/08, il fabbricante ha due opzioni:

 

1. dimostrare con calcoli e/o prove, attraverso l’applicazione di una specifica di prodotto da lui ritenuta la più adeguata, di aver soddisfatto i requisiti di cui all’ art. 113 del D.Lgs. 81/08.

 

2. applicare quanto indicato nell’allegato XX del D.Lgs. 81/08, e cioè:

• fornire insieme alla scala portatile un foglio o un libretto con una descrizione con l’indicazione degli elementi costituenti, le istruzioni per la manutenzione e conservazione, una dichiarazione di conformità alle norme tecniche, gli estremi del laboratorio che ha compiuto le prove, le indicazioni utili per un corretto impiego, le date di rilascio dei certificati di prova, i numeri di identificazione dei certificati;

• costruire la scala portatile in conformità con la norma tecnica UNI EN 131 parte 1a e parte 2a;

• fornire le certificazioni previste dalle norme tecniche e rilasciate da un laboratorio ufficiale.

 

La scala portatile inoltre deve essere accompagnata da un libretto con tutte le informazioni fondamentali come la descrizione del prodotto, il corretto utilizzo, la manutenzione e la conservazione.

Le informazioni inerenti al corretto utilizzo di una scala portatile sono riportate sulla scala sotto forma di pittogrammi ben visibili.

 

L’utilizzo delle scale portatili è regolamentato dal D.Lgs. 81/08 che, all’art.111 (Obblighi del datore di lavoro nell’uso di attrezzature per lavori in quota) comma 3, prevede che il datore di lavoro adotti una scala portatile in un posto di lavoro in quota solo nei casi in cui l’impiego di altre attrezzature (per esempio, i trabattelli), considerate più sicure, non sia giustificato a causa della breve durata di impiego e del limitato livello di rischio.



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Consigli pratici su come prevenire i dolori alla schiena
12/02/2020

I disturbi muscoloscheletrici da sovraccarico biomeccanico, il cosiddetto “mal di schiena”, sono molto diffusi nel mondo del lavoro, motivo per cui sono le principali cause di assenza dal lavoro per malattia.

Queste tipologie di disturbi non dovrebbero rappresentare un rischio inevitabile, i lavoratori possono contribuire alla riduzione di questi ultimi attraverso alcuni esercizi che permettono di mantenere la schiena in buona salute.

I disturbi muscoloscheletrici non dipendono soltanto dall’attività lavorativa, esistono molti accorgimenti da mettere in atto nella vita quotidiana. Ad esempio nel sedersi, nello stare in piedi, nell’alzarsi dal letto, nel dormire e nel trasportare e sollevare pesi.

 

Le origini del mal di schiena

Come anticipato precedentemente il mal di schiena può derivare da molteplici cause rimediabili modificando stili di vita errati come ad esempio praticare attività fisica ed evitare il fumo.

Nella vita di tutti i giorni e nell’attività lavorativa è molto importante assumere posture corrette ed evitare posizioni statiche per molto tempo.

Nel caso in cui i disturbi causassero dolore, è importante sapere che quest’ultimo non si attenua restando troppo a lungo distesi, bisogna cercare posizioni comode, cambiandole in modo frequente, muovendosi appena possibile. 

 

I consigli per dormire, per stare seduti e per guidare

I consigli su come dormire:

• utilizzare un materasso né troppo morbido né troppo duro;

• trovare una posizione che vi possa far stare meglio, utilizzando cuscini da mettere sotto la pancia, sotto la schiena o sotto le ginocchia.

 

I consigli su come stare seduti:

• la sedia deve possedere uno schienale regolabile che sorregga la colonna;

• evitare poltrone dove si affondi e sgabelli senza schienale;

• appoggiare bene i piedi a terra;

• evitare di mantenere troppo a lungo la posizione seduta;

• utilizzare un cuscino da posizionare nella zona lombare;

• evitare di stare seduti con la schiena piegata in avanti.

 

I consigli su come guidare:

• evitare di guidare a lungo senza soste;

• mantenere lo schienale leggermente inclinato usufruendo di un cuscino lombare per mantenere un regolare appoggio della schiena; le anche, le ginocchia e le braccia devono essere lievemente piegate.

 

I consigli per sollevare i pesi e per lavorare in alto e in basso

I consigli per sollevare e trasportare i pesi:

• evitare torsioni del tronco durante lo sforzo;

• se possibile bilanciare il peso sui due lati del corpo;

• per sollevare un peso, piegare le gambe portando indietro il bacino, mantenere la schiena dritta e se possibile tenere il peso il più possibile vicino al corpo durante l’esecuzione del movimento;

• se l’oggetto da sollevare è voluminoso è conveniente farsi aiutare.

 

I consigli per le attività in alto:

• evitare di inarcare il collo e la schiena, utilizzando un rialzo per riporre o prendere oggetti in alto;

• non restare a lungo con le braccia alzate oltre le spalle.

 

I consigli per le attività in basso:

• regolare sempre la lunghezza dello strumento che si sta utilizzando per poter mantenere quindi la schiena in posizione corretta;

• evitare di flettere e mantenere la schiena piegata in avanti, ma abbassarsi piegando una o entrambe le gambe tenendo la schiena dritta.

 



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Lavori in quota: come affrontare cadute e sindromi da sospensione
29/01/2020

Le conseguenze delle cadute nei lavori in quota

I dispositivi di protezione individuale se utilizzati correttamente riducono i traumi derivanti dalle cadute dall’alto, le quali possono essere causate da:

• impatto contro pareti laterali provocato dall’effetto pendolo;

• decelerazioni rapide causate dal dispositivo anticaduta o dall’utilizzo errato dei dispositivi;

• impatto verticale contro piani rigidi (causato da caduta libera in assenza di dispositivi di protezione o per un calcolo incorretto del tirante d’aria)

 

Quindi è molto importante dotarsi di sistemi di trattenuta o di sistemi arresto-caduta, i quali devono essere dotati di:

• un dispositivo di presa per il corpo;

• un solido punto di ancoraggio;

• un sistema di collegamento tra i primi due progettato per evitare qualsiasi tipologia di impatto.

 

I sistemi di arresto caduta prevedono che il dispositivo di presa per il corpo sia composto da un’imbracatura conforme alle direttive, realizzata per distribuire le tensioni sul corpo (in caso di caduta), tenendo saldo l’operatore in sospensione sulla verticale. Questa misura è di fondamentale importanza per evitare traumi gravi per flessione alla spina dorsale.

 

Ulteriori traumi derivanti da una caduta possono danneggiare gli organi interni a causa della loro inerzia durante l’arresto, mentre la colonna vertebrale è trattenuta dalla massa muscolare, gli organi interni sono liberi di muoversi e per questo motivo sono più condizionati dagli effetti derivanti da decelerazioni rapide.

 

I problemi della sindrome da imbraco

In caso di caduta quindi, se i dispositivi di protezione sono stati ben progettati, non ci saranno traumi da impatto, ma molto probabilmente nel giro di pochi minuti si potrebbe essere soggetti alla “sindrome da imbraco” o “sindrome da sospensione”.

 

La sindrome da sospensione comporta un rallentamento del circolo ematico degli arti inferiori che può causare in breve tempo la compromissione delle funzioni vitali e la morte dell’interessato, in quanto se il corpo resta sospeso nella medesima posizione per un lasso di tempo prolungato, gli arti inferiori sono fermi e la pompa muscolare che consente al sangue venoso di ritornare al cuore non funziona, verificandosi quindi un sequestro di sangue negli arti inferiori, con successiva diminuzione del ritorno venoso al cuore e collasso cardiocircolatorio con perdita di coscienza, arresto cardiaco e morte.

 

Inoltre la compressione dei cosciali può provocare uno schiacciamento degli arti con danno muscolare e liberazione di sostanze tossiche (mioglobina e potassio) nell’organismo che ledono cuore e reni.

 

L’intervento in caso di sospensione inerte

Nel caso in cui il lavoratore sia sospeso e incosciente, i tempi di soccorso devono essere tempestivi, le manovre di soccorso richiedono personale addestrato e fornito di idonei DPI.

 

Per questo motivo è sostanziale effettuare le attività in sospensione insieme ad un altro operatore ed avere sempre con sé un dispositivo per la segnalazione di emergenza.

 

Nello specifico, nel caso di una caduta uno del lavoratori rimanga sospeso è necessario:

• togliere il prima possibile l’infortunato dalla sospensione conseguentemente ad un’attenta valutazione dell’ambiente e con i necessari DPI;

• se il soggetto è incosciente e non respira, una volta a terra, iniziare rapidamente le manovre di “Basic Life Support”;

• chiamare il 112.



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Sorveglianza del mercato nel campo di applicazione della Direttiva Macchine
15/01/2020

L’INAIL ha pubblicato il “10° Rapporto sull’attività di sorveglianza del mercato ai sensi del d.lgs. 17/2010 per i prodotti che fanno parte del campo di applicazione della Direttiva Macchine”

 

Questo decimo rapporto pubblicato dall’INAIL ha l’intento di rappresentare un momento di evoluzione nell’ottica di una sempre maggiore condivisione del patrimonio informativo come strumento per l’avvio di azioni di miglioramento della sicurezza sul luogo di lavoro.

 

Si tratta, in definitiva, di un elaborato tecnico di pratico ed immediato utilizzo per tutti i soggetti che partecipano alla sorveglianza del mercato (fabbricanti, datori di lavoro/utilizzatori, organi di vigilanza, distributori, verificatori, ecc.).

 

Il documento è costituito da una serie di schede, relative alle principali tipologie di macchine (secondo la classificazione dei Comitati Tecnici CEN/CENELEC), che illustrano le più importanti non conformità rilevate, sottolineando, rispetto allo stato dell’arte di riferimento, le soluzioni tecniche ritenute ammissibili.

 

Ciascuna scheda è composta da tre parti:

parte descrittiva: in cui viene identificata: la tipologia di macchina, la denominazione indicata dal fabbricante nella dichiarazione CE di conformità e una breve descrizione che ne chiarisce le modalità di utilizzo e la destinazione d’uso. E’ inoltre indicato l’anno di fabbricazione della macchina per far si che possa essere definito lo stato dell’arte di riferimento e quindi identificare le soluzioni che potrebbero essere ritenute accettabili;

 

parte dedicata alle norme tecniche armonizzate di riferimento: questa sezione non è sempre riportata perché dipende dalla disponibilità di riferimenti tecnici pertinenti, nel caso in cui fosse riportata la norma armonizzata, deve essere indicata la versione e la data di pubblicazione nella gazzetta ufficiale. Quest’ultimo aspetto è di fondamentale importanza, dato che una norma tecnica diventa riferimento per la presunzione di conformità solo nell’istante in cui viene pubblicata nella gazzetta ufficiale;

 

parte denominata “accertamento tecnico”: questa parte è composta da due sotto sezioni:

-la prima rivolta alla segnalazione di presunta non conformità, in cui viene descritta la situazione di pericolo identificata, riportando ciò che è stato riscontrato sull’oggetto di segnalazione, facendo riferimento alla parte della macchina interessata e alla situazione di utilizzo considerata.

-la seconda focalizzata sul parere tecnico, nella quale viene riportato l’esito dell’accertamento tecnico condotto dall’Inail, sulla base dei pareri dichiarati dall’autorità di sorveglianza del mercato, della documentazione riportata dai fabbricanti e dallo stato dell’arte di riferimento.

 

Questo rapporto è stato pensato per tutti coloro che si devono interfacciare con la Direttiva Macchine per la conformità dei prodotti.

 

Per poter ottenere un documento di ampia applicabilità, i criteri con i quali le schede sono state selezionate hanno considerato prima di tutto la diffusione della tipologia di macchina, in secondo luogo sono state individuate le situazioni più frequenti (sulla base dei dati disponibili dalla sorveglianza del mercato), successivamente è stata data importanza alle situazioni di più immediata individuazione.

 

In conclusione il rapporto vuole offrire spunti per:

•organi di vigilanza territoriale, riportando esempi di situazioni pericolose che si potrebbero riproporre nei luoghi di lavoro;

•datori di lavoro e utilizzatori, proponendo un insieme di possibili carenze evidenti che potrebbero orientare la scelta in fase di acquisto dei prodotti;

•fabbricanti e distributori, mettendo in evidenza le carenze più frequenti e le norme tecniche di riferimento.

 

mtm consulting s.r.l. è a tua disposizione per valutare la conformità delle tue macchine alla normativa vigente.

 

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- 10° Rapporto sull’attività di sorveglianza del mercato ai sensi del d.lgs. 17/2010 per i prodotti rientranti nel campo di applicazione della Direttiva Macchine
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Industrie cartarie: emissioni di polveri e gas pericolosi per la sicurezza
04/12/2019

Nell’industria cartaria oltre al rischio incendio derivante dall’impiego di materie prime e dalla natura dei prodotti finiti, sono presenti rischi riguardanti le emissioni di gas combusti e polveri e le esplosioni delle polveri di carta originate dal processo produttivo.

 

Lo studio sulle emissioni di gas e polveri

Il problema delle emissioni inquinanti e polveri da impianti di produzione della carta richiede l’adozione di un approccio multidisciplinare per poter comprendere la fenomenologia che porta alle emissioni.

 

Esistono tre categorie di emissioni:

• Rilasci di idrogeno solforato (H2S): questa tipologia di emissione viene rilasciata all’interno delle “tine” e delle vasche di processo. In caso di esposizioni accidentali possono procurare effetti avversi sull’organismo umano.

• Emissione di polveri carta durante il processo produttivo: durante il processo produttivo vengono emessi polveri di carta che possono portare ad un esplosione in quanto polveri combustibili.

Emissioni dei prodotti di combustione nei luoghi di lavoro: i gas combusti sono fondamentali per produrre il calore che porta all’essicazione della carta sul monolucido. Questi prodotti possono avere effetti negativi sull’organismo umano in caso di esposizioni accidentali e/o prolungate.

 

Gli inquinanti ambientali e le polveri di carta

Biossido di carbonio (CO2): nell’ambiente cartario la principale sorgente di emissione deriva dalla combustione del metano. L’effetto connesso alla presenza di CO2 è il rischio di asfissia, compromettendo quindi la capacità polmonare.

 

Idrogeno solforato (H2S): solitamente viene prodotto nelle vicinanze delle vasche di accumulo delle acque di ricircolo. A basse concentrazioni produce tosse, irritazione agli occhi e alla gola e accelerazione del respiro. Ad alte concentrazioni compromette il nervo olfattivo, rendendo impercettibile l’odore e di conseguenza comporta incoscienza nell’arco di poco tempo.

 

Monossido di carbonio (CO): deriva dall’incompleta combustione del gas naturale utilizzato per alimentare i bruciatori delle cappe del monolucido. Nel corpo umano si forma la carbossiemoglobina (COHb). Così facendo l’emoglobina non è più in grado di trasportare l’ossigeno e ciò porta al manifestarsi dell'ipossia anemica.

 

Ossidi di azoto (NOx): vengono emessi dai processi di combustione dei combustibili fossili, sopratutto in forma di monossido di azoto (NO) e altri sotto forma di biossido di azoto (NO2). Gli effetti sono irritazione delle vie aeree e broncospasmo negli asmatici.

 

Ossidi di zolfo (SOx): derivanti dalla combustione del metano con basse concentrazioni di traccianti a base sulfurea. Il biossido di zolfo viene facilmente assorbito dalle mucose del naso e del tratto superiore dell’apparato respiratorio, questo perché ha un’elevata solubilità in acqua. Concentrazioni superiori a 5 g/m3 producono asfissia tossica con morte per collasso cardiocircolatorio, concentrazioni di 25 mg/m3 provocano irritazioni agli occhi, al naso ed alla gola  oltre che ad un aumento del battito cardiaco.

 

La prevenzione nel settore cartario

Una maggior ventilazione dei luoghi è sicuramente un metodo utile per favorire la dispersione dei gas, per questo motivo la disposizione dei locali e le aperture nella struttura sono fondamentali per favorire questo processo.

Consigliamo inoltre ai produttori cartari di tenere sempre sotto controllo l’impatto che le polveri di carta generate nel proprio stabilimento produttivo potrebbero avere sulle tematiche ATEX.

 



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Il primo soccorso nei luoghi di lavoro: folgorazioni e ustioni
20/11/2019

Per “contatto elettrico diretto” si intende quando il lavoratore entra in contatto con una parte dell’impianto in tensione. Un’analisi operata qualche anno fa dal Sistema di sorveglianza degli infortuni mortali e gravi ha definito questa tipologia di incidente al settimo posto  nella graduatoria delle varie tipologie di incidente.

 

Le conseguenze dell’elettrocuzione

Quando il corpo umano viene attraversato dal passaggio di corrente, si verifica il fenomeno di elettrocuzione o folgorazione.

 

L’elettrocuzione può accadere anche dalla semplice vicinanza a causa dello scoccare di un arco elettrico, questo avviene soprattutto nelle situazioni in cui si opera con elevate correnti di potenza, le persone più esposte a questa tipologia di rischio sono: gli elettricisti, gli addetti alle manovre nelle cabine di distribuzione elettrica o gli addetti alla manutenzione delle linee elettriche di media e di alta tensione.

 

 

Il nostro organismo in presenza di una situazione di elettrocuzione, reagisce come un conduttore che oppone maggiore o minore resistenza al passaggio di corrente sulla base di diverse variabili, alcune dipendono dalle attrezzature utilizzate come guanti o scarpe isolanti, altre da fattori fisiologici per esempio una cute secca e callosa oppone maggiore resistenza al passaggio di corrente di una cute normale e umida.

 

Gli effetti lesivi della corrente derivano da differenti parametri:

• la traiettoria percorsa dalla corrente all’interno del corpo in quanto il percorso mano-mano è più pericoloso del percorso mano-piede o piede-piede perché sulla traiettoria c’è il cuore;

• la durata del tempo di contatto;

• l’intensità di corrente, quindi la quantità di cariche elettriche che circolano nell’unità di tempo (amperaggio);

• il tipo di corrente (continua o alternata – quella alternata è più pericolosa perché stimola la muscolatura ripetutamente a seconda della frequenza che possiede);

• l’ampiezza della superficie di contatto;

• la tensione, che corrisponde alla differenza di potenziale e si misura in Volt.

 

Il passaggio di corrente elettrica può provocare effetti locali e/o effetti generali:

effetti locali: durante il passaggio della corrente elettrica, il corpo si comporta come una resistenza, ciò fa sì che i tessuti si brucino. L’ustione da corrente elettrica presenta normalmente un foro di ingresso e uno di uscita che comportano quindi il passaggio e la traiettoria della corrente. Gli effetti locali sono rappresentati da ustioni più o meno gravi.

effetti generali: i sintomi solitamente sono un arresto cardiaco e/o arresto respiratorio. L’arresto cardiaco avviene quando la traiettoria della corrente incrocia il muscolo cardiaco e provoca un'interruzione degli impulsi nervosi che stimolano la normale contrazione cardiaca. L’arresto respiratorio si ha a causa della contrazione dei muscoli della gabbia toracica o per blocco dei centri nervosi respiratori.

 

Per interrompere il flusso di corrente è necessario togliere corrente oppure allontanare la vittima dalla sorgente elettrica con l’aiuto di oggetti di materiale isolante: legno, plastica, gomma, etc.

 

In seguito bisogna valutare lo stato dell’infortunato ed agire di conseguenza: può bastare medicare le ustioni oppure, nel caso in cui il paziente fosse incosciente, bisogna controllare l’attività cardio-respiratoria e nel caso procedere alla rianimazione. Anche nelle situazioni in cui l’infortunato dovesse in apparenza non riportare alcuna conseguenza, è sempre meglio recarsi al pronto soccorso per uno screening cardiologico.

 

Le attività di lavoro e le lesioni da caldo

Le ustioni sono lesioni dovute all’azione del calore, nel caso della folgorazione, avviene nel punto di entrata della corrente elettrica. Quest’ultima potrà manifestarsi come una ustione più o meno profonda detta “marchio elettrico”.

 

L’ustione può essere leggera (I grado) o più importante (II e III grado). Più che il grado dell’ustione, è fondamentale valutare la sua estensione sul corpo. Le ustioni che colpiscono al volto, alla schiena, all’addome o ai genitali sono solitamente molto gravi. Altre variabili da prendere in considerazione sono l’età e le condizioni fisiche dell’infortunato e il tessuto degli abiti indossati: infatti, materiali come il nylon e fibre sintetiche, bruciando, si incollano alla pelle rendendo le ustioni più profonde. L’ustione, quando è molto estesa, causa una perdita di liquidi e sali minerali portando a una disidratazione dell’organismo; questo stato può provocare shock, altra conseguenza grave di un’ustione estesa sono le infezioni e il successivo shock settico derivante dalla distruzione del tessuto cutaneo.

 

Indicazioni sulla sintomatologia:

Ustioni di I grado: la zona colpita è arrossata; la reazione infiammatoria che si crea rende la parte colpita calda e dolorante;

Ustioni di II grado: i sintomi riportati per le ustioni di I grado sono più marcati.

Ustioni di III grado: si tratta di una lesione molto profonda che colpisce tutti gli strati della cute. Il tessuto cutaneo è necrotico (morte tessutale).

 



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Decisione di esecuzione (UE) 2019/1863 della commissione del 6 novembre 2019
08/11/2019

Di seguito la decisione di esecuzione (UE) 2019/1863 della commissione del 6 novembre 2019 che modifica e rettifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/436 per quanto riguarda il ritiro dei riferimenti alle norme armonizzate per le macchine dalla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(testo rilevante a fini del SEE)

 

Segue il documento per intero.



- DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/1863 DELLA COMMISSIONE
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Rischio chimico e metalmeccanica: ci sono criticità per la sicurezza?
06/11/2019

Il convegno “REACH Metalmeccanica, l'applicazione dei Regolamenti REACH e CLP nel comparto metalmeccanico” ha messo in luce alcune criticità presenti nel settore metalmeccanico.

 

Le criticità fanno riferimento all’approccio adottato durante l’utilizzo di prodotti chimici.

 

Se nelle aziende del settore chimico c’è un’elevata preparazione a confrontarsi con i rischi connessi all’uso di sostanze chimiche, nelle aziende facenti parte del settore metalmeccanico c’è la tendenza a sottovalutare questi aspetti, ritenendoli rischi non primari.

 

Il quantitativo di prodotti chimici utilizzati nelle aziende metalmeccaniche è minore e se la conformità di questi prodotti e “la precisione delle informazioni (etichette, schede di dati di sicurezza, etc.) è di fondamentale importanza per la gestione della sicurezza all’interno dell’ambiente di lavoro”, spesso le schede di sicurezza non sono presenti o sono stilate in modo incorretto.

 

Le criticità nel settore metalmeccanico vengono affrontate all’interno del volume costituito dall’insieme degli atti del Convegno Nazionale “REACH_2017 - REACH e CLP. L'applicazione dei Regolamenti REACH e CLP nei luoghi di vita e di lavoro”.

 

Caso studio azienda metalmeccanica

All’interno del volume viene riportato un caso studio che fa riferimento all’impatto del REACH e del CLP per un’azienda metalmeccanica che progetta, costruisce e fornisce macchine per la miscelazione, il riempimento e il packaging per aziende di svariati settori, da quello cosmetico a quello alimentare passando per quello farmaceutico.

 

Per poter progettare la macchina e di conseguenza svolgere i collaudi finali, l’azienda deve avere dal cliente del materiale di prova, in quanto la macchina deve essere progettata e collaudata con il materiale che effettivamente verrà utilizzato nel processo di produzione finale. 

 

Il materiale ricevuto può essere composto da:

chemicals: adesivi, colle, polveri, vernici, materie prime, liquidi, semilavorati o prodotti finiti;

articoli: bobine, componenti, tappi, astucci, flaconi, tubi.

 

Il caso preso in esame, si focalizza sulla descrizione delle attività inerenti alla gestione dei materiali “chemicals” e ricorda che l’origine dei chemicals, in base alla localizzazione del cliente, può essere sia europea che extra europea. Quindi variano i ruoli e le responsabilità dell’azienda metalmeccanica che riceve questi materiali.

 

Viene identificata come “Utilizzatore a Valle” l’azienda metalmeccanica che utilizza questi prodotti per la progettazione e il collaudo, solo se i prodotti sono originari dell’UE.

 

Quali sono gli obblighi degli utilizzatori a valle?

 

CLP

• Appurare che il prodotto ricevuto sia correttamente etichettato ai sensi del CLP e che quest’ultima etichetta sia conforme alle informazioni indicate in sezione 2.2 della SDS.

 

REACH

• Conservare le informazioni per 10 anni.

• Rispettare e conformarsi alle condizioni e agli usi riportati negli scenari d’Uso eventualmente allegati alle eSDS.

• Ricevere dal proprio fornitore la eSDS conforme, aggiornata e in lingua italiana.

 

Le criticità riguardanti il rischio chimico

I prodotti inviati dal cliente per i collaudi sono solitamente semilavorati oppure prodotti finiti non facenti parte dall’ambito di applicazione dei Regolamenti REACH e CLP, come ad esempio cosmetici, prodotti farmaceutici o alimenti, queste categorie sono escluse dal campo di applicazione del REACH e del CLP.

 

Il risultato è che gli operatori utilizzano dei prodotti senza la presenza di una definita conoscenza dei pericoli e, di conseguenza, delle esatte modalità di gestione dei rischi, e dei DPI da utilizzare.

 

Essendo i prodotti pensati per la “prova” sono spesso inviati in imballaggi precari e non adeguatamente etichettati. Inoltre spesso le schede dati di sicurezza fornite per i prodotti non sono conformi, perché si pensa che il prodotto sia rivolto al consumatore finale e non ad un utilizzatore industriale.

 

Tutto ciò porta ad una mancanza di corrette informazioni sulla gestione, lo stoccaggio e su presumibili valori limite da considerare negli ambienti di lavoro.

 

I chemicals, quindi, non sono considerati come tali unicamente perché destinati ad una fase di collaudo e perché il prodotto finito viene escluso dai Regolamenti REACH e CLP.

 

Nonostante ciò, in una fase di collaudo vengono utilizzati dagli operatori qualche migliaio di chilogrammi di prodotto in poche settimane, di conseguenza c’è un’esposizione elevata in un arco temporale breve.

 

Infine, la carenza di tutte queste indicazioni e dati adeguati e conformi, comporta un problema aggiuntivo per l’azienda: la gestione del prodotto nel rispetto della normativa ambientale relativamente ad eventuali autorizzazioni per gli scarichi o le emissioni e la classificazione del rifiuto.

 

Le ricadute sulla sicurezza degli operatori

In conclusione, un’azienda del settore metalmeccanico, dovendo utilizzare i prodotti chimici sia in fase di progettazione del macchinario che in fase di collaudo, necessita di possedere tutte le informazioni fondamentali per gestire in maniera corretta i chemicals e individuare le adeguate misure per la gestione del rischio chimico e per la sicurezza aziendale.

 

Le ricadute quindi riguardano sia la corretta gestione del rischio chimico per gli operatori, quindi la gestione della sicurezza sul lavoro, sia la corretta gestione degli impatti ambientali

 

 

• Volume costituito dagli atti a cura di C. Govoni, G. Gargaro, R. Ricci.

• Caso studio a cura di Francesco Gregorini (Ordine Interprovinciale dei Chimici dell’Emilia-Romagna - CEPRA S.r.l. – Bologna), Gabriella Mortera (CEPRA S.r.l. – Bologna).

 

Per approfondimenti, di seguito il volume da cui è tratto l’articolo:



- REACH 2017. L’applicazione dei Regolamenti REACH e CLP nei luoghi di vita e di lavoro
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Rischio caduta: sistema di accesso su fune e sistema di salvataggio
23/10/2019

L’art.115 del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008) fa riferimento ai sistemi di protezione individuale dalle cadute nei lavori in quota.

 

Art. 115 - Sistemi di protezione contro le cadute dall’alto

1. Nei lavori in quota qualora non siano state attuate misure di protezione collettiva come previsto all’articolo 111, comma 1, lettera a), è necessario che i lavoratori utilizzino idonei sistemi di protezione composti da diversi elementi, non necessariamente presenti contemporaneamente, quali i seguenti:

 

a) assorbitori di energia;

b) connettori;

c) dispositivo di ancoraggio;

d) cordini;

e) dispositivi retrattili;

f) guide o linee vita flessibili;

g) guide o linee vita rigide;

h) imbracature.

 

Per poter avere maggiori informazioni in merito alla scelta, manutenzione, montaggio e classificazione di questi sistemi di protezione è possibile fare riferimento ad uno dei “Quaderni Tecnici per i cantieri temporanei o mobili” redatti dall’Inail, nello specifico ci soffermiamo brevemente sui seguenti argomenti:

 

•Sistemi di salvataggio e di accesso su fune

•La marcatura e la scelta del sistema

•Indicazioni per il montaggio e smontaggio

•Indicazioni essenziali per la manutenzione

 

Sistemi di salvataggio e di accesso su fune

Un sistema di accesso su fune è “un sistema di protezione individuale che consente al lavoratore di arrivare e di lasciare il luogo di lavoro in tensione o in sospensione facendo si che venga arrestata o evitata la caduta”.

 

Oltre alle due caratteristiche sopracitate, questo sistema:

•impiega un punto di attacco basso sull’imbracatura per il collegamento alla fune di lavoro;

•consente al lavoratore di muoversi tra zone più alte e più basse e può consentire lo spostamento laterale;

•può essere adoperato per il posizionamento sul lavoro dopo che è stato raggiunto il luogo di lavoro;

•include una fune di sicurezza e una fune di lavoro che sono attaccate separatamente alla struttura.

 

Un sistema di salvataggio è “un sistema di protezione individuale dalle cadute attraverso cui una persona può salvare se stessa o altri e che evita la caduta”.

 

Questo sistema:

•consente di abbassare o sollevare la persona soccorsa in un posto sicuro;

•evita la caduta sia della persona soccorsa che del soccorritore durante l’atto di salvataggio.

 

La marcatura e la scelta del sistema

Per quanto riguarda la marcatura dei dispositivi di protezione, il documento Inail riporta alcune informazioni.

 

Nello specifico un sistema di protezione individuale dalle cadute deve avere le seguenti informazioni:

•numero dell’organismo notificato;

•nome del prodotto;

•numero di serie o altro sistema di tracciabilità;

•norma di riferimento e anno;

•nome del fabbricante;

•modello e tipo;

•marcatura CE.

 

Nella scelta del sistema da utilizzare bisogna considerare che tendenzialmente è consigliabile un sistema che eviti la caduta libera in confronto ad un sistema di arresto della caduta.

 

Indicazioni per il montaggio e lo smontaggio 

Prima di poter montare un sistema di protezione individuale delle cadute, bisogna verificare:

•le condizioni della superficie di lavoro;

•l’applicabilità del procedimento o delle istruzioni di montaggio;

•l’integrità dei componenti del sistema di protezione individuale dalle cadute;

•l’idoneità della struttura di ancoraggio;

•le condizioni atmosferiche;

•l’idoneità dei dispositivi di ancoraggio per l’uso previsto.

 

Per quanto riguarda lo smontaggio invece bisogna verificare:

•le condizioni atmosferiche (prima dello smontaggio);

•l’applicabilità del procedimento o delle istruzioni di smontaggio (prima dello smontaggio);

•le condizioni della superficie di lavoro (prima dello smontaggio);

•l’assenza di danni ai materiali (dopo lo smontaggio);

•l’integrità di tutti i componenti (dopo lo smontaggio);

•l’efficacia dei dispositivi di blocco e sblocco (dopo lo smontaggio);

•la corretta movimentazione delle parti mobili (dopo lo smontaggio);

•l’assenza di deformazioni o ammaccature (dopo lo smontaggio).

 

Indicazioni fondamentali per la manutenzione

Premettendo che la manutenzione deve essere effettuata da parte del personale qualificato, quest’ultima prevede:

•la verifica dell’assorbitore di energia;

•la verifica dello stato delle saldature;

•la verifica del periodo di servizio;

•la verifica di funi, cinghie e nastri;

•la verifica dei danni ai componenti metallici;

•la verifica dello stato delle parti mobili.

 



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Decisione dell’ufficio di presidenza del Parlamento europeo (17 giugno 2019)
25/09/2019

Di seguito la decisione dell’ufficio di presidenza del Parlamento europeo del 17 giugno 2019 sulle norme di attuazione relative al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE.

 

Segue il documento per intero.



- Decisione dell’ufficio di presidenza del Parlamento europeo
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Come movimentare e trasportare manualmente i carichi in sicurezza?
11/09/2019

La movimentazione e il trasporto manuale dei carichi sulla base delle condizioni ergonomiche e delle caratteristiche dei carichi, possono comportare dei rischi per l’apparato muscolo scheletrico dei lavoratori.

 

Indicazioni per la movimentazione e trasporto manuale di carichi

Per poter prevenire gli infortuni o comunque importanti danni fisici al personale durante la movimentazione e il trasporto manuale dei carichi, bisognerebbe adottare alcuni accorgimenti durante il sollevamento di oggetti pesanti e ingombranti, ad esempio controllare che la superficie di appoggio sia libera da oggetti taglienti, utilizzare entrambe le mani durante il sollevamento degli oggetti.

 

Di seguito elenchiamo altre indicazioni per la movimentazione e trasporto manuale dei carichi:

 

•lo spazio libero vicino all’operatore deve essere sufficiente da garantire una posizione corretta, in modo particolare durante le attività di sollevamento e di deposito dell’oggetto;

•durante il trasporto e nelle attività di sollevamento e deposito, per evitare il sovraccarico della schiena, il carico deve essere mantenuto il più possibile vicino al corpo;

•se il peso da sollevare è posizionato al di sotto delle ginocchia, durante l’operazione di sollevamento bisogna mantenere la schiena eretta e assumere una posizione piegata sulle ginocchia, avendo sempre l’accortezza di eseguire un movimento controllato per poter evitare gravi danni alla schiena;

•prestare molta attenzione ai fattori ambientali in cui si lavora;

•utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuale.

 

Tecniche di stoccaggio e immagazzinamento

•La sistemazione dei pacchi, casse e contenitori deve essere attuata in modo tale da non creare intralci nei passaggi;

•per non assumere posture inadeguate, non immagazzinare prodotti sul pavimento al di sotto dei piani delle scaffalature;

•gli oggetti immagazzinati devono essere assicurati;

•bisogna necessariamente utilizzare scale adeguate per l’accesso alle scaffalature.

 

Come sollevare e movimentare i carichi?

Di seguito alcune indicazioni:

 

•per far si che il sollevamento sia il più possibile in linea retta verticale, bisogna assumere una posizione stabile e ferma vicino all’oggetto da sollevare, i piedi vanno tenuti divaricati (non troppo) e una gamba deve essere mantenuta lievemente più avanti per mantenere l’equilibrio;

•se sotto un oggetto pesante non c’è molto spazio, sarebbe utile inserire prima un pezzo di legno, l’oggetto deve inoltre essere afferrato con tutta la mano e non solo con le dita;

•valutare il peso e il tipo sollevamento prima dell’inizio del lavoro;

•in caso di sollevamento di un oggetto da un livello basso, bisogna adottare una posizione accovacciata, con ginocchia e fianchi piegati, garantendo che le gambe agiscano in modo da mantenere la naturale curvatura della schiena;

•l’oggetto deve essere alzato mantenendolo vicino al corpo e stendendo le gambe, le spalle dovrebbero rimanere a livello e nella medesima direzione dei fianchi, il lato più pesante dovrebbe restare vicino al corpo, una volta che l’oggetto viene tenuto energicamente, guardare avanti e non in basso verso l’oggetto.

 

Se ad alzare l’oggetto sono due o più persone, sarebbe l’ideale che quest’ultime fossero di statura simile, le azioni di sollevamento e abbassamento dovrebbero essere effettuate in sintonia per prevenire sbilanciamenti e strappi.

 

La procedura per posare l’oggetto è il contrario di quella per il sollevamento, le gambe devono procedere con il lavoro di abbassamento con le ginocchia piegate, la schiena deve restare dritta e l’oggetto vicino al corpo, facendo attenzione a non schiacciarsi le dita.

 

 

Il rischio di infortunio può ridursi se in sostituzione al sollevamento venga utilizzata la tecnica della spinta o tiro, per fare ciò bisogna assicurarsi che i piedi siano ben appoggiati e le mani sull’oggetto si trovino in una posizione tra la cintura e le spalle

 

 



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Cosa dice la normativa sulla valutazione dello stress termico da caldo?
31/07/2019

La normativa per la valutazione dello stress termico

Negli ambienti definiti caldi esistono vincoli inevitabili che impongono uno stato di squilibrio termico nel quale i guadagni energetici superano le perdite, impedendo quindi il raggiungimento di condizioni di comfort. Quindi la valutazione dei rischi da redigere, deve verificare inizialmente la presenza e conseguentemente l’entità di un eventuale stress termico.

 

Il documento dell’Inail dice che il riferimento legislativo per la valutazione degli ambienti termici vincolati (caldi e freddi), è il capo I del Titolo VIII del d.lgs. 81/2008: “negli articoli 180 - 185 viene spiegato che il microclima è un agente di rischio fisico e che quindi va realizzata una valutazione del rischio secondo quanto specificato nello stesso decreto all’art. 28”.

 

Per quanto riguarda la valutazione, la legge non prevede “alcuna indicazione concernente ai metodi attraverso i quali appurare la presenza e valutare uno stress termico. In mancanza di disposizioni di legge, la materia è in conclusione interamente affidata alle norme tecniche”.

 

Le norme tecniche e lo stress termico

Il documento pone maggiore attenzione sulla normativa tecnica.

Attraverso uno schema a blocchi dei rilevanti standard ISO è possibile identificare un percorso di valutazione dello stress termico in ambienti caldi:

 

 

Negli ambienti vincolati caldi (a differenza di quanto accade per gli ambienti moderabili) è in fase di elaborazione uno standard dal titolo “Working practices for hot environments” (la norma, indicata inizialmente con ISO 16595, è stata in seguito rinumerata come ISO/WD 23451), “di supporto allo standard di valutazione del rischio”.

 

Lo schema a blocchi specifica che “la corrente normativa tecnica sulla valutazione degli ambienti caldi permette di procedere utilizzando sia il metodo WBGT, esposto nella norma UNI EN ISO 7243:2017 sia il metodo PHS, esposto nella norma UNI EN ISO 7933:2005” (Ergonomia dell’ambiente termico - Determinazione analitica ed interpretazione dello stress termico da calore mediante il calcolo della sollecitazione termica prevedibile).

 

Metodo WBGT e metodo PHS

Il metodo WBGT è sicuramente più semplice.

 

Nonostante ciò il metodo PHS (Predicted Heat Strain) risulta ampiamente preferibile per i seguenti motivi:

 

1. La misura delle quantità richieste nel metodo PHS sono le stesse richieste per l’applicazione del metodo PMV per la quantificazione del comfort termico e dunque non richiede strumentazione aggiuntiva; il metodo WBGT richiede al contrario l’utilizzo supplementare del termometro a bulbo bagnato a ventilazione naturale.

2. Segue il cambiamento nel tempo delle quantità di interesse fisiologico con lo scopo di identificare lo stress termico.

3. Può essere utilizzato per una vasta casistica di condizioni sperimentali, sia in termini di indumenti indossati, dimostrandosi molto più flessibile del metodo WBGT.

4. Il risultato della quantificazione del rischio termico è molto più precisa, basandosi su un’analisi accurata dell’equilibrio energetico dell’organismo del soggetto esposto e della risposta di quest’ultimo a situazioni di stress termico. Al contrario il metodo WBGT può solamente identificare, nella situazione di non superamento del limite, condizioni che sicuramente non comportano stress termico. Se il limite di accettabilità viene superato, il metodo WBGT richiede un’analisi più attenta attraverso un diverso metodo (ovvero il PHS).

5. Può essere utilizzato in situazioni ambientali variabili nel tempo.

 

Possiamo quindi concludere dicendo che il documento Inail per la valutazione dello stress termico in ambienti caldi fa riferimento solamente al metodo PHS.

 

Di seguito il documento dell’inail.



- “ La valutazione del microclima. L’esposizione al caldo e al freddo. Quando è un fattore di discomfort. Quando è un fattore di rischio per la salute”
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Decisione di esecuzione (UE) 2019/1202 della commissione (12 luglio 2019)
15/07/2019

È stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea la decisione di esecuzione (UE) 2019/1202 della commissione del 12 luglio 2019, relativa alle norme armonizzate sugli apparecchi e i sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, elaborata a sostegno della direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

 

Di seguito il documento.

 



- DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 20191202 DELLA COMMISSIONE
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La sicurezza dei transpallet
03/07/2019

Per transpallet si intende un carrello elevatore con guidatore a piedi o a bordo dotato di forche e destinato alla movimentazione di merci, non al sollevamento né alla impilatura.

 

 

Le tipologie di transpallet si suddividono in:

 

manuale: la movimentazione e innalzamento o abbassamento delle forche si verifica grazie allo sforzo fisico dell’operatore con la presenza di un timone adibito sia alla trazione che alla manovra;

elettrico: caratterizzato dalla presenza di un motore elettrico con la funzione di ausilio alle operazioni di sollevamento e traslazione.

 

Misure prevenzionali

La maggior parte degli infortuni avviene a causa del contatto tra il manovratore del transpallet e qualche altro mezzo oppure a seguito della caduta del carico movimentato.

 

Un altro caso di infortunio può avvenire quando il transpallet è posizionato sul cassone di un camion, impiegato in operazioni di posizionamento di carico o di scarico, dove, per qualche errore nella movimentazione, quest’ultimo si ribalta coinvolgendo il lavoratore.

 

Nonostante gli operatori addetti ai transpallet non siano obbligati alla frequenza di corsi di formazione ai sensi dell’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012, questi ultimi devono essere adeguatamente formati, informati e addestrati sulle caratteristiche tecniche dell’attrezzatura da adoperare, sulle tecniche di guida e di accatastamento, ai sensi dell’art. 71, commi 3 e 7, e dell’art. 73 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. e sui limiti d’uso in relazione al carico da trasportare.

 

Tutto ciò comunque è reso possibile grazie alla lettura del libretto di uso e manutenzione.

 

Di seguito alcune delle misure che permettono di garantire un maggior livello di sicurezza:

 

• i percorsi su cui i transpallet si muovono dovrebbero essere segnalati e in presenza di altre persone sul percorso, dovrebbe essere utilizzato preventivamente il segnalatore acustico;

• il transpallet dovrebbe essere utilizzato solo su superfici piane e lisce;

• abbassare il carico in posizione di trasporto, facendo si che i carichi trasportati non superino un’altezza tale da ostacolare la visuale completa del conducente;

• utilizzare sempre scarpe antinfortunistiche.



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Sicurezza nella manutenzione e manutenzione per la sicurezza
18/06/2019

L’attività di manutenzione con gli anni è diventata un’attività sempre più complessa, comportando necessariamente una formazione adeguata per i lavoratori.

 

Esistono alcuni obblighi per ciò che riguarda la manutenzione che comporta due problematiche principali:

• il datore di lavoro deve rispettare tutte le indicazioni fornite dal decreto legislativo 81/2008, dando garanzia dei requisiti di sicurezza per le attrezzature e ambienti di lavoro;

• la tutela per gli addetti alle attività di manutenzione.

 

 

 

Cosa dice il documento dell’Inail sulle attività di manutenzione?

L’attività di manutenzione deve essere considerata come un “processo continuo” e non più come un’attività periodica, portando quindi ad un ampliamento dei rischi associati a quest’ultima durante la valutazione dei rischi della stessa.

 

Nel documento dell’Inail vengono considerati tre aspetti di fondamentale importanza per ciò che riguarda l’attività di manutenzione:

• l’esternalizzazione della manutenzione

• I rischi dovuti alle interferenze nell’ambiente lavorativo

• La manutenzione degli impianti, dei luoghi e delle attrezzature di lavoro

 

Il documento mette in risalto:

• le diverse problematiche associate agli argomenti citati

• gli adempimenti legislativi in merito a tali problematiche

• le tecniche ingegneristiche applicate per la loro gestione.

 

Sicurezza e manutenzione

Il documento dice che la norma EN 13306 interpreta la manutenzione come la “combinazione di tutte le azioni tecniche, amministrative e gestionali, eseguite durante il ciclo di vita di un elemento (apparecchiatura, impianto o luogo di lavoro) destinate a preservarlo o a riportarlo in uno stato dal quale si possa eseguire la funzione richiesta”.

 

Nello specifico, la manutenzione si divide in:

manutenzione preventiva: quando gli interventi di manutenzione sono predefiniti da determinati intervalli o criteri prestabiliti, l’obiettivo è quello di ridurre la probabilità di guasto o di degrado del funzionamento di un elemento funzionante;

manutenzione correttiva: questa attività si effettua al verificarsi un evento imprevisto con l’obiettivo di aggiustare un sistema per renderlo di nuovo funzionante.

 

Di seguito il documento completo dell’Inail:



- "La manutenzione per la sicurezza sul lavoro e la sicurezza nella manutenzione”
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La valutazione del rischio incendio: il D.M 10 marzo 1998 è prossimo alla sua abrogazione e sostituzione
08/10/2018

La nuova normativa che definisce i criteri generali di sicurezza e prevenzione in materia antincendio ed evacuazione nei luoghi di lavoro è prossima alla sua emanazione ed entrata in vigore.

Il Decreto Ministeriale 10 marzo 1998 è quindi giunto agli atti finali ed è in attesa della sua abrogazione e sostituzione da parte del nuovo disposto legislativo. 

MTM Consulting può seguire la tua azienda nel gestire questa specifica tematica e la transizione verso il nuovo modello di valutazione del rischio di incendio.

 

Il Decreto Ministeriale 10 marzo 1998 “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro” è un punto fermo nella gestione di tali importanti aspetti da ormai appunto 20 anni.

È recente la approvazione del nuovo testo da parte del Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi, comitato istituito nel corso del riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, testo che può ora intraprendere il percorso di approvazione presso le altre sedi deputate dello Stato.

La valutazione del rischio di incendio è lo strumento del datore di lavoro per attestare i che i provvedimenti messi in atto allo scopo di tutelare la sicurezza dei lavoratori e delle altre persone presenti nel luogo di lavoro siano coerenti con il livello di rischio presente, provvedimenti che riguardano sia le dotazioni tecniche e costruttive dei luoghi di lavoro, sia il sistema di prevenzione dei rischi che l’informazione e la formazione erogata ai propri lavoratori e alle squadre.

 

Secondo le indicazioni del D.Lgs. 81/2008 nel documento di valutazione del rischio, il datore di lavoro deve quantificare il rischio di incendio per ogni locale e attestare le misure adottate allo scopo di:

-ridurre la probabilità che si verifichi un incendio;

-garantire idonee vie di evacuazione e uscite di emergenza;

-realizzare le misure per una rapida segnalazione dell’incendio ai fine di garantire l’attivazione delle procedure di intervento mediante idonei sistemi di allarme;

-assicurare la presenza di misure e attrezzature per l’estinzione di un incendio, che dovranno essere mantenute in piena efficienza;

-fornire ai lavoratori una adeguata informazione e formazione sui rischi di incendio.

 

Il nuovo testo fornisce poi una classificazione degli ambienti di lavoro in quattro gruppi, sulla base della loro presenza nell’allegato I del D.P.R. 1 agosto 2011 n° 151 “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi” e sulla presenza di specifiche norme tecniche di sicurezza che indicano le misure antincendio minime da applicare.

Sulla base di tale classificazione fornisce poi specifiche disposizioni tecniche e procedurali obbligatorie per tipologia di luogo di lavoro.

I contenuti della bozza sono invece sostanzialmente analoghi a quelli del D.M. 10 marzo 1998 per gli aspetti di valutazione del rischio di incendio, di individuazione delle misure di prevenzione, di controllo e manutenzione (in cui è stato aggiunto l’obbligo di registrazione dei controlli), e di pianificazione delle emergenze.

La bozza di decreto conferma l’attuale sistema di formazione degli addetti alla lotta antincendio e alla gestione dell’emergenza, introducendo la periodicità dell’aggiornamento (quinquennale) e i programmi per l’aggiornamento.

Da quanto si evince dall’elaborato resta la facoltà di non redigere per iscritto il piano di emergenza nei casi di luoghi di lavoro dove sono occupati fino a 9 lavoratori, luoghi di lavoro aperti al pubblico con affollamento fino a 49 persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori, anche se assolutamente consigliato.



- La valutazione del rischio incendio: il D.M 10 marzo 1998 è prossimo alla sua abrogazione e sostituzione
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Sicurezza e affidabilità del sistema di comando della macchina
14/09/2018

Nella valutazione dei rischi richiesta dalla Direttiva Macchine 2006/42/CE è di primaria importanza l’analisi della sicurezza e affidabilità del sistema di comando della macchina in quanto diverse condizioni di pericolo potrebbero emergere da una errata progettazione del sistema di comando o da un livello di affidabilità del sistema non congruo ai rischi presenti sulla macchina. A riguardo la Direttiva Macchine 2006/42/CE definisce dei criteri di progettazione specifici per i sistemi di comando e li raccoglie all’interno dei correlati requisiti essenziali di sicurezza.

 

MTM Consulting s.r.l. è in grado di seguire i fabbricanti di macchine nella stesura del fascicolo tecnico e, in particolare, della valutazione dei rischi, fornendo le indicazioni più idonee per la progettazione del sistema di comando della macchina in modo che risulti sicuro e affidabile in funzione dei rischi effettivamente presenti sulla macchina. Questo studio viene effettuato con l’ausilio e le metodologie fornite dalla norma tecnica di riferimento: UNI EN ISO 13849-1: 2016. 

 

Sicurezza e affidabilità dei sistemi di comando

La Direttiva Macchine 2006/42/CE raccoglie, in Allegato I, i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute che la macchina deve soddisfare prima di essere immessa sul mercato e/o messa in servizio da parte del fabbricante. La valutazione dei rischi richiesta dalla Direttiva Macchine deve essere funzionale a dimostrare il soddisfacimento di tutti i requisiti di sicurezza applicabili alla macchina. Di fatto, le scelte progettuali effettuate dal fabbricante devono essere il diretto risultato della valutazione dei rischi in modo che gli operatori, che avranno a che fare con la macchina in tutte le fasi di vita previste, risultino esposti solo a quei rischi residui emersi dalla valutazione stessa.

 

La valutazione dei rischi deve coprire anche le scelte progettuali legate all’equipaggiamento (elettrico, pneumatico e/o idraulico) del sistema di comando della macchina, in particolare per quanto attiene a quelle parti del sistema di comando legate alla sicurezza. 

 

In particolare, il requisito 1.2.1 dell’Allegato I – “Sicurezza ed affidabilità dei sistemi di comando”-, definisce i requisiti che deve rispettare il sistema di comando della macchina in modo da evitare che si verifichino situazioni pericolose correlate ad una errata progettazione o ad un potenziale guasto dello stesso sistema. Per esempio, alcune valutazioni che è necessario effettuare:

 

•I sistemi di comando non devono subire influssi esterni legati all’ambiente di lavoro in cui opera la macchina: se la macchina è pensata per ambiente outdoor, i sistemi di comando devono essere progettati conformemente a questo ambiente.

•I sistemi di comando devono resistere alle sollecitazioni prevedibili: per esempio, l’intervento continuativo su un dispositivo di comando (un pulsante, per esempio) non deve portare lo stesso rapidamente a rottura, con potenziali ulteriori pericoli per l’operatore.

•Qualora il sistema di gestione e controllo della macchina presenti una condizione di avaria o guasto, non si devono mai presentare situazioni di pericolo per l’operatore: la logica di funzionamento della macchina deve restare separata dalla logica di sicurezza, garantendo sempre che quest’ultima sia in grado di monitorare il corretto funzionamento della prima. Di fatto, la macchina non deve avere avviamenti inattesi, mancati arresti quando richiesti (in particolare se di emergenza), modifiche ai parametri di processo che comportino situazioni di pericolo inaspettate, comportamenti imprevisti, ecc.

•Gli errori umani prevedibili, legati all’interazione uomo-macchina, non devono portare alla creazione di situazioni pericolose: per esempio, la gestione dell’operatore su di un software di gestione non deve comportare condizioni pericolose per l’operatore se non con intervento volontario da parte dell’operatore stesso in modo che sia effettivamente cosciente di quello che sta per abilitare.

 

I requisiti esposti al punto 1.2.1 dell’Allegato I si applicano a tutte le parti del sistema di comando che, in caso di un’avaria o di un guasto, possono comportare pericoli dovuti a un comportamento non richiesto o imprevisto della macchina. Le parti del sistema di comando più coinvolte sono le parti del sistema di comando legate alle funzioni di sicurezza (avvio, arresto, arresto di emergenza, ecc.). Un guasto a questi elementi di sicurezza comporterebbe un mancato intervento della corrispondente funzione di sicurezza e, di conseguenza, una potenziale situazione pericolosa per l’operatore.

 

La norma UNI EN ISO 13849-1:2016

Tutti i componenti del sistema di comando sono soggetti a guasti e/o rotture, pertanto è impensabile immaginare di progettare un sistema di comando che non vada mai a guasto. È ragionevole tuttavia selezionare le parti del sistema di comando legate alla sicurezza in modo da realizzare un sistema di comando che sia sufficientemente sicuro e affidabile rispetto al risultato emerso dalla valutazione dei rischi. Le scelte progettuali (sia come componentistica adottata che come architettura) delle parti del sistema di comando legate alla scurezza devono essere tali da garantire un livello di affidabilità (Perfomance Level) adeguato al risultato della valutazione dei rischi e quindi al livello di rischio effettivamente presente sulla macchina. 

 

La norma UNI EN ISO 13849-1:2016 presenta l’approccio probabilistico ora enunciato. 

 

I contenuti della norma possono essere racchiusi in questi quattro passaggi sequenziali:

•Esclusione o riduzione della probabilità di guasti o avarie adottando componenti affidabili e principi di sicurezza comprovati.

•Utilizzo di componenti standardizzati con verifica delle funzioni di sicurezza da parte del sistema di comando ad intervalli regolari.

•Ridondanza degli elementi del sistema di comando in modo da non perdere la funzione di sicurezza in caso di guasto o avaria.

•Controllo automatico per il rilevamento continuo di guasti e avarie.

 

Questi concetti sono normalmente applicati in combinazione tra loro.

 

La valutazione dei rischi effettuata secondo la metodologia prevista dalla norma consente quindi di identificare un livello di affidabilità del sistema di comando che sia adeguato ai rischi presenti sulla macchina e di scegliere la componentistica corretta per realizzare un sistema di comando con il livello di affidabilità richiesto.

 



- Sicurezza e affidabilità del sistema di comando della macchina
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Le distanze di sicurezza sulle macchine: aperture in protezioni fisse e distanza barriere fotoelettriche
04/09/2018

La distanza di sicurezza tra un’apertura in un riparo e un punto pericoloso, o tra una barriera fotoelettrica e un punto pericoloso, è spesso argomento di dibattito tra fabbricanti e clienti utilizzatori, poiché tali aspetti influiscono sugli ingombri del macchinario o possono limitare l’operabilità da parte degli operatori.

 

Le implicazioni pratiche correlate alla distanza di sicurezza sono quindi aspetti molto importanti, sia in caso di realizzazione di macchine nuove che in caso di valutazione e adeguamento di macchine vecchie. 

 

MTM Consulting può seguire la tua azienda nel gestire anche questa specifica tematica, tramite l’impiego di metodi di valutazione e soluzioni adeguate alla tua realtà e alle richieste normative.

 

La norma UNI EN ISO 13857 : 2008 “Sicurezza del macchinario – Distanze di sicurezza per impedire il raggiungimento di zone pericolose con gli arti inferiori e superiori” è la base di riferimento per il dimensionamento della distanza di sicurezza in moltissimi casi applicativi, tra cui in particolare possiamo ricordare:

-le maglie di una rete di protezione;

-le aperture di canali o scivoli impiegati per il carico / scarico di pezzi lavorati;

-le aperture per permettere il prelievo di campioni;

-l’altezza da terra delle protezioni perimetrali.

 

Per il dimensionamento di tali distanze la norma fornisce una serie di prospetti che esprimono la distanza di sicurezza minima da rispettare tra l’inizio dell’apertura e il punto più vicino pericoloso raggiungibile, in funzione delle dimensioni dell’apertura (larghezza e altezza) e della sua forma.

 

La norma UNI EN ISO 13855 : 2010 “Posizionamento dei mezzi di protezione in funzione delle velocità di avvicinamento di parti del corpo umano” è invece idonea al calcolo della distanza che deve avere la barriera di fotocellule dal punto pericoloso interno più vicino raggiungibile. In caso infatti di posizionamento troppo vicino alla macchina si potrebbe incorrere in una non efficacia della barriera, che una volta attraversata permetterebbe comunque il raggiungimento degli organi mobili prima che essi siano realmente in arresto. Nel caso opposto invece una eccessiva distanza aumenta lo spazio necessario attorno al punto di accesso per la sua protezione da intrusioni, e quindi arresti, indesiderati, e rende più difficile l’operatività sulla macchina in caso di interventi frequenti presso la zona pericolosa.

 

La distanza di sicurezza minima viene definita da una formula che considera:

-la velocità di attraversamento della barriera, in funzione che si tratti di braccio o corpo intero;

-la risoluzione della barriera, ovvero la distanza tra i singoli fasci emettitori;

-la velocità di risposta della barriera, dato tipico proprio fornito dal fabbricante della barriera di fotocellule;

-la velocità di arresto dell’organo pericoloso una volta che il comando di arresto è stato dato.

 

Dimensionare tali distanze di sicurezza secondo le norme armonizzate alla Direttiva Macchine, sia per macchine nuove che esistenti, fornisce la presunzione di conformità circa tali punti e fuga ogni dubbio in caso di contestazioni, siano esse provenienti da un cliente o da un ente ispettivo.



- Le distanze di sicurezza sulle macchine: aperture in protezioni fisse e distanza barriere fotoelettriche
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Confidenza nell’utilizzo delle macchine
03/07/2018

L’utilizzo continuativo e prolungato nel tempo della macchina, da parte dell’operatore, fa maturare, in quest’ultimo, una certa confidenza legata allo stesso utilizzo della macchina con conseguente abbassamento del livello di attenzione e maggiori probabilità di incorrere in conseguenze dannose.

 

MTM Consulting s.r.l. è in grado di seguire i datori di lavoro nella stesura del documento di valutazione dei rischi anche rispetto alle modalità di interfacciamento degli operatori con le macchine. L’attività è svolta anche nei confronti dei fabbricanti di macchine in modo da evidenziare i potenziali rischi legati ad un utilizzo scorretto, e dunque non previsto, delle macchine stesse.

 

L’utilizzo prolungato nel tempo di un macchinario porta l’operatore ad un elevato livello di conoscenza della macchina ma porta a ridurre la percezione degli effettivi rischi e pericolosità della macchina. Infatti, la monotonia, la ripetitività e anche l’esperienza incidono negativamente nella percezione del rischio che ha l’operatore con conseguente aumento degli eventi dannosi. Questa percezione inferiore del rischio, rispetto a quello reale (legato principalmente alla statistica di incidenti su macchinari simili), e dunque la confidenza nell’utilizzo della macchina espone l’operatore a rischi superiori rispetto a quelli a cui sarebbe esposto un operatore che lavora per la prima volta sugli stessi macchinari.

 

Di fatto, nel tempo, l’operatore tende a perdere le dovute attenzioni e a prestare le corrette precauzioni legate all’uso dell’attrezzatura e si espone, inconsciamente, alle pericolosità della macchina aumentando la probabilità di un evento pericoloso. In definitiva, l’operatore tende ad effettuare, inconsciamente, un utilizzo scorretto della macchina in quanto difforme da quanto previsto in origine dal fabbricante.

 

Interventi del datore di lavoro

 

La monotonia legata all’intervento che l’operatore deve attuare sulla macchina è il primo aspetto su cui il datore di lavoro deve intervenire. La monotonia, infatti, fa nascere una sorta di confidenza tra l’operatore e la macchina utilizzata la cui conseguenza è la sottovalutazione dei pericoli presenti sulla macchina con la conseguenza di essere esposto maggiormente ad eventi dannosi.

 

La prima soluzione che può adottare il datore di lavoro è la rotazione delle mansioni: lo spostamento periodico del personale tra le diverse postazioni di lavoro di una linea di produzione o tra le diverse macchine di un reparto, è in grado di ridurre l’effetto confidenza con le diverse macchine e/o postazioni di lavoro in linea, determinando un miglioramento generale del livello di attenzione dell’operatore durante le attività previste.

 

Un altro aspetto su cui deve concentrarsi il datore di lavoro è la formazione continua del personale. In sostituzione (o in aggiunta) alla rotazione delle mansioni il datore di lavoro è tenuto a garantire, anche grazie al proprio servizio di prevenzione e protezione, una formazione continua al proprio personale operativo (secondo art. 73 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.). La formazione continua deve essere finalizzata, tra le altre cose, anche a tenere alto il livello di attenzione del personale verso i rischi presenti e legati all’uso delle macchine, risvegliando quelle attenzioni nell’operatore che la monotonia e la ripetitività hanno necessariamente mitigato. 

 

Lo stesso citato art. 73 richiede espressamente che il personale riceva addestramento adeguato, in rapporto alla sicurezza relativamente alle condizioni di impiego delle attrezzature e alle situazioni anormali prevedibili. L’addestramento deve, dunque, essere finalizzato ad evidenziare le corrette modalità di utilizzo delle attrezzature e le condizioni anormali che potrebbero derivare anche da un utilizzo inconsciamente non corretto della macchina a cui la confidenza nell’uso della macchina può potenzialmente portare. 

 

 

Rispetto a questa modalità di uso inconsciamente scorretto, anche il fabbricante della macchina, già in fase di progettazione, può adottare specifici accorgimenti.

 

Soluzioni che può adottare il fabbricante della macchina

 

Il fabbricante di una macchina, prima di immetterla sul mercato, è tenuto ad effettuare una specifica valutazione dei rischi finalizzata a dimostrare la conformità della macchina stessa ai requisiti di sicurezza della direttiva macchine 2006/42/CE. Nello specifico, la valutazione dei rischi deve analizzare la sicurezza della macchina non solo rispetto all’uso previsto ma anche rispetto all’uso scorretto ragionevolmente prevedibile, così definito: un “uso della macchina in un modo diverso da quello indicato nelle istruzioni per l’uso, ma che può derivare dal comportamento umano facilmente prevedibile”. Come abbiamo indicato sopra, il comportamento umano prevedibile è anche un utilizzo inconsciamente sbagliato causato da fattori storicamente prevedibili, quali la monotonia, la ripetitività, ecc. 

 

Durante la progettazione della macchina, questi fattori devono essere considerati anche dal fabbricante della macchina stessa, partendo dalle modalità di utilizzo adottate in passato su macchine simili, piuttosto che statistiche su infortuni o incidenti.  La norma UNI EN ISO 12100: 2010 – “Principi generali di progettazione – Valutazione del rischio e riduzione del rischio”, fornisce alcune indicazioni delle tipologie di utilizzo scorretto o di comportamento umano facilmente prevedibile da prendere in considerazione durante la valutazione e successiva riduzione dei rischi fino alla fase di progettazione della macchina.

 

In definitiva, se durante la valutazione dei rischi il fabbricante della macchina dovesse rilevare situazioni di rischio legate ad un uso prolungato della macchina stessa e, quindi, ad un abbassamento del livello di attenzione dell’operatore, dovranno essere adottati, già in fase progettuale, specifici accorgimenti necessari a ridurre tali rischi evidenziando, come sempre prevede il processo di valutazione dei rischi, all’interno delle istruzioni per l’uso il rischio residuo presente. Tra l’altro, questi aspetti rientrano nei principi dell’ergonomia che devono rispettare le richieste specifiche del requisito essenziale 1.1.6 dell’Allegato I della direttiva macchine 2006/42/CE.

 

Il passaggio successivo spetta all’utilizzatore il quale è tenuto ad adottare le procedure di utilizzo e di interfacciamento con la macchina definite dal fabbricante e inserite all’interno delle istruzioni per l’uso e trasmetterle al personale incaricato dell’uso della macchina nel corso delle sopra citate attività di formazione e addestramento obbligatorie.



- Confidenza nell’utilizzo delle macchine
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La Valutazione del Rischio di Esposizione ad Agenti Biologici nelle aziende produttive
13/06/2018

L’INAIL ha reso disponibile nell’anno 2017 un applicativo software per la valutazione del rischio biologico presso gli ambienti sanitari. Le attività svolte nei servizi sanitari (ospedali, ambulatori, studi dentistici, servizi di assistenza) rientrano tra quelle che possono comportare rischio di esposizione ad agenti biologici per tutti i dipendenti ivi addetti. Ma anche nel settore produttivo, metalmeccanico e manifatturiero in generale, si è esposti a tale rischio, magari l’esposizione non riguarda la totalità degli addetti ma sicuramente alcune lavorazioni in azienda devono essere valutate anche in tal senso.

 

MTM Consulting può seguire la tua azienda nel gestire anche questa specifica tematica, tramite l’impiego di metodi di valutazione riconosciuti da ARPA e INAIL, creando specifiche procedure di lavoro e ispezione per la tua realtà aziendale.

 

Per rischio biologico si intende la probabilità che un individuo entri in contatto con un organismo patogeno, si infetti e contragga una malattia. Il rischio è potenzialmente sempre presente in tutti gli ambienti di vita e di lavoro e il Testo Unico D.Lgs. 81/2008 vi dedica un intero titolo, il Titolo X.

L’INAIL ricorda come tranne in poche eccezioni legate ad alcune attività, il rischio da agenti biologici è spesso sottostimato in molti luoghi di lavoro. Le materie prime o le sostanze utilizzate, i fluidi biologici, la polvere organica, gli animali, gli insetti, le sostanze vegetali, la scarsa igiene o la cattiva gestione degli impianti aeraulici possono difatti essere fonti di contaminazione biologica potenzialmente pericolosa. Il rischio biologico per i non addetti è spesso di tipo ambientale e, quindi, trasversale; non esiste, pertanto, un ambiente di lavoro in cui tale rischio possa essere ignorato.

 

Il punto di partenza quindi fondamentale, per quelle aziende che non manipolano di per sé agenti biologici, lo riveste l’analisi iniziale dei possibili scenari di esposizione, indicando tutte le attività durante le quali risulta possibile incorrere nel contatto con un agente biologico.

ARPA e INAIL Liguria hanno sviluppato un algoritmo di calcolo che, tramite valutazioni qualitative, porta ad un punteggio associato ad un valore di rischio, analogo a quanto già ampiamente utilizzato da metodologie classiche per la valutazione del rischio di esposizione ad agenti chimici. Il rischio viene calcolato come prodotto di Danno per Probabilità.

In particolare si aggiunge il tema della gestione degli impianti di condizionamento dell’aria, i quali possono divenire, in caso di scarsa o inadeguata manutenzione, fonte di diffusione di microrganismi potenzialmente patogeni che ivi trovano condizioni ideali di sviluppo. In merito alle metodologie di manutenzione degli impianti e alle cadenze necessarie per prevenire tali problematiche è stata adottata dall’UNI una specifica norma UNI EN 15780:2011 “Ventilazione degli edifici – Condotti – Pulizia dei sistemi di ventilazione”.

 

La valutazione dei rischi aziendali dovrà quindi proporre:

-un’analisi dei possibili ambienti e scenari correlati a tale tipo di rischi;

-attività operative che possono essere svolte in relazione a tali scenari e ambienti aziendali;

-mansioni esposte poiché possono svolgere tali attività o entrarvi in contatto;

-un valore di rischio valutato con metodologia quanti / qualitativa;

-misure da mettere in atto, ad esempio interventi mirati di pulizia / manutenzione o indagini particolareggiate, per tenere sotto controllo la presenza delle fonti pericolose;

-formazione e informazione dedicata agli addetti esposti.

 



- La Valutazione del Rischio di Esposizione ad Agenti Biologici nelle aziende produttive
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La scelta e l’uso dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)
12/04/2018

I Dispositivi di Protezione Individuale, oggetto del nuovo Regolamento (UE) 2016/425 che sostituisce la direttiva 89/686/CEE, devono essere messi a disposizione dei lavoratori, da parte del datore di lavoro, quando i rischi non possano essere evitati o sufficientemente ridotti mediante misure tecniche di prevenzione, tramite mezzi di protezione collettiva oppure con misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.

 

MTM Consulting s.r.l. è in grado di seguire i datori di lavoro nella stesura del documento di valutazione dei rischi e dunque nella ricerca e adozione dei DPI idonei a ridurre quei rischi residui emersi dalla stessa valutazione dei rischi. La scelta dei DPI deve sempre rispondere ai criteri di necessità e di idoneità anche alla luce del nuovo Regolamento (UE) 2016/425.

 

Il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. analizza obblighi e responsabilità del datore di lavoro e dei lavoratori relativamente alla scelta e all’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale nel Titolo III. La definizione di DPI, riportata in art. 74, è la seguente “qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo”.

 

Leggendo la definizione emerge un concetto chiaro: il DPI è progettato e fabbricato per essere indossato o tenuto da una singola persona per proteggerla da uno o più rischi per la sua salute o sicurezza.

 

L’obbligo primario del datore di lavoro (art. 17) è quello di effettuare una valutazione di tutti i possibili rischi presenti in azienda; questa valutazione dovrà essere formalizzata all’interno del documento di valutazione dei rischi (art. 28). In questo documento si dovranno evidenziare tutti i possibili rischi presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e di protezione necessarie a ridurre tali rischi. Tuttavia, laddove il rischio valutato in una specifica attività, non possa essere ridotto adeguatamente tramite misure tecniche di prevenzione, tramite misure di protezione collettiva o da misure, metodi e procedimenti di riorganizzazione del lavoro, è necessario utilizzare specifici DPI (art. 75 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.).

 

Il datore di lavoro ha l’obbligo (art. 18) di fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente.

 

Vediamo nel dettaglio quali sono i requisiti a cui devono rispondere i DPI al fine di garantire un’efficace protezione nei confronti dell’operatore:

 

•Devono essere marcati CE secondo il Regolamento (UE) 2016/425.

•Devono essere adeguati al rischio da prevenire, senza comportare di per sé un rischio supplementare per l’operatore.

•Devono essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro.

•Devono tener conto delle esigenze ergonomiche o di salute dell’operatore.

•Devono poter essere adattati all’utilizzatore secondo le sue necessità.

 

Nella scelta dei DPI da fornire ai propri lavoratori, il datore di lavoro è dunque tenuto a seguire i seguenti punti:

 

•La scelta è correlata al risultato della valutazione dei rischi effettuata in azienda: i DPI sono da utilizzarsi laddove i rischi non possano essere evitati con altri mezzi.

•La scelta è funzione della tipologia di rischio e delle caratteristiche del dispositivo stesso, riscontrabili sulla documentazione allegata al dispositivo, al fine di garantire che esso sia efficace e, nel contempo, non causi rischi supplementari all’operatore.

•La scelta deve essere aggiornata ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi della valutazione dei rischi effettuata in precedenza.

 

Il nuovo Regolamento (UE) 2016/425 sui DPI

 

Il 21 aprile 2018 entra in vigore il nuovo Regolamento (UE) 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE. Gli obiettivi generali dl questo aggiornamento normativo nella forma giuridica di “Regolamento” e non più di “Direttiva” sono, essenzialmente, quello di proteggere meglio la salute e la sicurezza degli utilizzatori dei DPI evitando le incongruenze nella copertura dei prodotti e nelle procedure di valutazione della conformità che erano presenti nei diversi recepimenti nazionali, definire specifici obblighi e responsabilità per tutti i soggetti coinvolti (quindi, fabbricanti, mandatari, importatori e distributori) e semplificare il contesto regolamentare europeo in materia di DPI.

 

Il campo di applicazione del Regolamento è indicato in art. 3:

 

a) “dispositivi progettati e fabbricati per essere indossati o tenuti da una persona per proteggersi da uno o più rischi per la sua salute o sicurezza;

 

b) componenti intercambiabili dei dispositivi di cui alla lettera a), essenziali per la loro funzione protettiva;

 

c) sistemi di collegamento per i dispositivi di cui alla lettera a) che non sono tenuti o indossati da una persona, che sono progettati per collegare tali dispositivi a un dispositivo esterno o a un punto di ancoraggio sicuro, che non sono progettati per essere collegati in modo fisso e che non richiedono fissaggio prima dell'uso”.

 

Il Regolamento fissa le responsabilità per i diversi operatori economici che intervengono nella catena di fornitura e distribuzione dei DPI sul territorio della UE. Per tale motivo essi devono adottare misure atte a garantire che siano messi a disposizione sul mercato solo DPI conformi al Regolamento in accordo ai rispettivi obblighi come indicati negli arti. da 8 a 11 del Regolamento. Specificatamente, il Fabbricante è tenuto a redigere la documentazione tecnica di cui all’Allegato III del Regolamento e ad eseguire la procedura di valutazione della conformità di cui all’art. 19; procedura che cambia in funzione della categoria di rischio a cui appartiene il DPI come indicate in Allegato I. La procedura di valutazione della conformità è un obbligo che spetta al solo fabbricante.

 

Specifici obblighi sono definiti anche per la figura dell’importatore il quale immette sul mercato della UE dispositivi di protezione provenienti da paesi terzi. Il primo obbligo, in particolare, riporta la necessità di importare esclusivamente DPI conformi al Regolamento. Di fatto, l’importatore è tenuto a verificare l’effettiva conformità del prodotto prima di immetterlo nei territori dell’Unione. Allo stesso modo, l’importatore è tenuto a verificare che il Fabbricante abbia eseguito la procedura di valutazione della conformità adeguata alla categoria di protezione del DPI e che abbia redatto la documentazione tecnica. L'importatore che ritenga o abbia motivo di ritenere che un DPI non sia conforme ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili di cui all'allegato II, non lo immette sul mercato fino a quando non sia stato reso conforme.

 

Il Regolamento si applica a decorrere dal 21 aprile 2018 con alcune eccezioni:

 

•Gli articoli da 20 a 36 e l'articolo 44 si applicano già a decorrere dal 21 ottobre 2016;

•L'articolo 45, paragrafo 1, si applica a decorrere dal 21 marzo 2018.

 

Importante sottolineare le disposizioni transitorie evidenziate all’art. 47: gli Stati membri non ostacolano la messa a disposizione sul mercato dei prodotti contemplati dalla direttiva 89/686/CEE conformi a tale direttiva e immessi sul mercato anteriormente al 21 aprile 2019. In aggiunta, gli attestati di certificazione CE e le approvazioni rilasciati, dagli organismi notificati, a norma della direttiva 89/686/CEE rimangono validi fino al 21 aprile 2023, salvo che non scadano prima di tale data.



- La scelta e l’uso dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)
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Le registrazioni aziendali in merito ai macchinari industriali
09/03/2018

Collaudo iniziale, verifica delle dotazioni di sicurezza e di eventuali manomissioni, manutenzione programmata e interventi entro / oltre la straordinaria manutenzione sono eventi che se sottovalutati o non tracciati possono comportare sanzioni o assunzioni di responsabilità non considerate.

MTM Consulting può seguire la tua azienda nel definire la soluzione procedurale e le registrazioni corrette e sufficienti per tutelare i tuoi lavoratori e rispettare la normativa vigente.

 

L’art. 70 del Testo Unico richiede che le macchine immesse sul mercato in Italia dopo il 21/09/1996 (data di entrata in vigore della direttiva macchine 98/37/CE) debbano essere marcate CE.

Già questo semplice ed apparentemente scontato obbligo presuppone la presenza di un registro in azienda che riporti le varie date di fabbricazione e di installazione dei singoli macchinari ed apparecchiature

 

L’art. 70 del Testo Unico richiede inoltre che, anche in caso di macchina marcata, il datore di lavoro attesti la presenza o assenza perlomeno delle non conformità palesi della macchina facilmente individuabili.

Tale obbligo viene assolto tramite la redazione di un verbale di collaudo che quantomeno comprenda: ispezione visiva, coerenza con l’uso previsto dal fabbricante, aspetti tecnici correlati a produzione ed attrezzaggio, prove correlate ai singoli dispositivi di sicurezza (pulsanti di emergenza, barriere fotoelettriche, sportelli interbloccati, protezioni fisse, etc.), materiale fotografico che attesti lo stato della macchina prima dell’utilizzo, verifica della completezza documentale e delle informazioni fornite dal fabbricante.

Per quanto riguarda, invece, le macchine immesse sul mercato italiano prima del 21/09/1996, l’obbligo della verifica della conformità della macchina alle indicazioni tecniche riportate in Allegato V – D.Lgs. n.81/2008 è di competenza del solo datore di lavoro. A maggior ragione quindi un’attestazione formale delle relative condizioni della macchina stessa, con la stesura di una dedicata valutazione dei rischi correlati, diventa fondamentale.

 

Per quanto attiene specificatamente alla manutenzione delle macchine, l’articolo 71 del decreto è molto chiaro: la manutenzione sulle macchine deve essere di tipo periodico e 

deve essere tale da garantirne, nel tempo, un utilizzo sicuro mantenendo un livello di sicurezza analogo a quello che la macchina aveva in origine.

Anche in questo caso la registrazione degli interventi manutentivi effettuati su una macchina diventa essenziale ed obbligatoria, per ricostruirne la storia e attestare il superamento o meno della manutenzione straordinaria, permettendo di intervenire e ad esempio indirizzando già i propri fornitori in caso di modifiche verso una nuova marcatura della macchina.

 

L’art. 71 del Testo Unico richiede e ricorda che le attrezzature devono essere “assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza” secondo quanto riportato all’articolo 18, generico in merito agli obblighi del Datore di Lavoro: “aggiornare le misure di prevenzione […] in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione”. Tale obbligo significa che nonostante il Datore di Lavoro abbia in casa ad esempio un macchinario non recentissimo ma marcato CE, la Direttiva Macchine esiste dal 1996 appunto, o ancora meno recente, deve comunque verificare la presenza in commercio di dispositivi di sicurezza maggiormente efficienti ed efficaci e provvedere alla loro sostituzione. . Il miglioramento delle sole prestazioni di sicurezza non comporta una nuova marcatura CE del macchinario.

 

L’utilizzo e la manutenzione delle macchine è un aspetto importante nel processo di valutazione dei rischi e il Datore di Lavoro deve suffragare la sua attenzione nei passaggi fondamentali che riguardano la vita di un macchinario tramite l’impiego di registrazioni sistematiche. Infatti, la manutenzione permette di mantenere in efficienza la macchina, garantendo continuità nella produzione e, nel tempo, un adeguato livello di sicurezza per l’operatore, attestando la conformità nel tempo dell’attrezzatura utilizzata.

 



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La manomissione di un dispositivo di interblocco associato ad un riparo
17/11/2017

La manomissione di un dispositivo di interblocco associato ad un riparo è un tema di particolare importanza poiché secondo la Direttiva Macchine il fabbricante deve rendere impossibile l’uso scorretto ragionevolmente prevedibile e quindi impedire anche i normali o prevedibili metodi di manomissione dei dispositivi di sicurezza, utilizzando accorgimenti e soluzioni che fanno parte della buona tecnica attuale della protezione.

La norma EN ISO 14119:2013 “Sicurezza del macchinario. Dispositivi di interblocco associati ai ripari. Principi di progettazione e scelta” fornisce delle indicazioni per limitare le possibili manomissioni ragionevolmente prevedibili di detti dispositivi di interblocco.

MTM Consulting può seguire la tua azienda nel definire la soluzione corretta e sufficiente nel progettare dispositivi di sicurezza che rispettino la normativa vigente e garantiscano la piena operabilità del macchinario.

 

La neutralizzazione di un dispositivo di interblocco può essere vista come un uso scorretto ragionevolmente prevedibile e quindi come una mancanza del fabbricante, visto che la Direttiva Macchine 2006/42/CE richiede appunto di considerare anche tali tipi di usi scorretti nell’applicazione del principio di integrazione della sicurezza.

 

Le considerazioni in merito alla facilità di manomissione di un dispositivo coinvolgono però anche i datori di lavoro, in quanto incaricati a prendere le misure necessarie affinché i rischi connessi all’uso delle attrezzature di lavoro siano ridotti al minimo e a impedire che le stesse attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte. Quest’obbligo diventa fondamentale quando si hanno macchinari pre-CE o comunque datati, poiché diventa essenziale una puntuale e adeguata valutazione ed analisi del rischio macchina con l’obiettivo di stabilire se i dispositivi di sicurezza sono ancora efficienti ed attuali; il D.Lgs. 81/2008 obbliga infatti il Datore di Lavoro a tenere conto dell’evoluzione dello stato dell’arte dei sistemi di protezione e mantenere in tal senso aggiornate le sue macchine.

  

La norma EN ISO 14119:2013 sottolinea come la riduzione al minimo dell’interferenza tra il dispositivo di interblocco e l’operatività della macchina sia il migliore incentivo ad una mancata manomissione. Questo significa che prima di concentrarmi su come costruire un dispositivo di interblocco inattaccabile è molto più importante progettare il corretto effetto che l’apertura di tale interblocco ha sulla macchina e quindi sulla sua operatività, essedo questo aspetto quello che invoglia e porta ad una manomissione.

Le indicazioni progettuali della Norma EN ISO 14119:2013 aiutano i fabbricanti a realizzare dispositivi di sicurezza che rendano il livello di protezione offerto dal macchinario unicamente eludibile tramite una dolosa manomissione di tali dispositivi, manomissione che deve quindi andare oltre l’uso scorretto ragionevolmente prevedibile.

Le indicazioni contenute nella norma prevedono però l’incorporazione nella progettazione di un vero percorso di gestione della sicurezza macchina e della relativa operabilità sulla stessa nelle varie fasi di vita della stessa (uso, attrezzaggio, cambio prodotto, primo avviamento, manutenzione, etc.), per poi passare in ultimo ad indicazioni tecniche mirate per la corretta scelta, installazione e protezione del dispositivo.

 

Tali indicazioni sono quindi utili non solo al fabbricante ma anche al Datore di Lavoro, che si trova quindi ad adoperare macchinari efficienti in ogni fase di vita e dove solo un’azione dolosa volontaria, di per sé disincentivata a priori, possono portare alla vera elusione del dispositivo di sicurezza e quindi anche al possibile incidente o infortunio.

 



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La gestione della distanza di sicurezza sui macchinari industriali
16/10/2017

La gestione delle distanze di sicurezza è una tematica comune alla quasi totalità dei macchinari industriali, allo scopo di garantire un’efficace protezione del lavoratore che opera su di esse, sia ovviamente da parte del fabbricante che realizza una nuova macchina ma anche da parte del datore di lavoro che mette a disposizione le macchine, vecchie o nuove, ai propri dipendenti, dovendone valutare l’adeguatezza nel tempo.

MTM Consulting può seguire la tua azienda nel definire la soluzione corretta e sufficiente nel tutelare i tuoi lavoratori e rispettare la normativa vigente.

 

La norma UNI EN ISO 13857 : 2008 “Sicurezza del macchinario – Distanze di sicurezza per impedire il raggiungimento di zone pericolose con gli arti inferiori e superiori” presenta delle precise misure in merito alle distanze di sicurezza, da applicare in funzione di determinati parametri geometrici, e deve essere, a nostro avviso, ampiamente conosciuta da chi gestisce la sicurezza di un macchinario, fornendo essa misure di riferimento incontestabili.

 

La distanza di sicurezza è un aspetto che deve essere rispettato nel dimensionamento di moltissime tipologie di aperture o riari, fissi o mobili o perimetrali, tra cui in particolare possiamo ricordare:

- le maglie di una rete di protezione;

- le aperture ricavate in una protezione fissa o mobile;

- le aperture di canali o scivoli impiegati per lo scarico di pezzi lavorati;

- le aperture o fessure impiegate per caricare o incorsare materie prime all’interno di tramogge, tavole o sistemi di presa, o per permettere l’ingresso o uscita di nastri di trasporto;

- le aperture per permettere il prelievo di campioni;

- l’altezza da terra delle protezioni perimetrali;

- lo spazio libero tra due strutture protettive;

-la dimensione di qualsiasi fessura o apertura che permetterebbe di raggiungere un organo mobile pericoloso dall’esterno.

 

A tal fine la norma UNI EN ISO 13857: 2008 fornisce una serie di prospetti di non semplice lettura che fungono da linea guida per il posizionamento dei ripari e il dimensionamento delle reti di protezione al fine di garantire la distanza di sicurezza.

 

Il primo prospetto è relativo alla dimensione di piccole aperture poste sui ripari della macchina, e fornisce la distanza di sicurezza minima da rispettare tra l’inizio dell’apertura e il punto più vicino pericoloso raggiungibile. Tale distanza è fornita in funzione delle dimensioni dell’apertura (larghezza e altezza). Ad esempio un’apertura a fessura molto larga e di altezza pari a 2 cm, la distanza minima dal primo punto pericoloso raggiungibile deve essere 12 cm. Se l’altezza della suddetta apertura raggiunge i 3 cm la distanza dall’organo pericoloso sale improvvisamente a 85 cm, considerando già il possibile passaggio del braccio.

Un secondo prospetto molto interessante è quello relativo all’altezza dal piano di calpestio che devono rispettare le protezioni perimetrali, il quale fornisce la distanza di sicurezza minima da rispettare tra la sommità della protezione perimetrale e il punto più vicino pericoloso raggiungibile. Tale distanza minima di sicurezza è fornita in funzione dell’altezza da terra della protezione perimetrale e dell’altezza del punto pericoloso raggiungibile, discriminando tra rischio alto e rischio basso (ovvero infortunio possibile più o meno grave) in merito al punto pericoloso.

 

La norma UNI EN ISO 13857: 2008, oltre ai prospetti sopra descritti, fornisce anche altre misure in merito, ad esempio, a distanze di sicurezza di parti pericolose poste sopra al capo dell’operatore o indicazioni in caso di aperture che presentano, oltre alla loro dimensione, accessi difficoltosi con ostacoli o labirinti di vario tipo, allo scopo di permettere distanze diminuite in linea d’aria tra apertura e zona pericolosa.

 

Le distanze di sicurezza fornite dalla norma possono apparire ad una prima vista molto cautelative e quasi irrealistiche. Bisogna però considerare due aspetti fondamentali.

Il primo è che la norma considera anche persone che hanno dimensioni antropometriche non necessariamente comuni, ovvero molto piccole, garantendo così anche la loro sicurezza. Inoltre si parla di misure geometriche e quindi difficilmente contestabili, ovvero sappiamo che la norma è volontaria e il fabbricante può decidere soluzioni diverse, ma queste devono essere giustificate; giustificazioni basate sull’evitare un innalzamento di costi, un aumento degli ingombri o una migliore produttività non possono essere impiegate in questo caso.

 

 



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Ricarica di batterie stazionarie e di trazione e creazione di zone potenzialmente esplosive
15/09/2017

 

Introduzione

Nel presente articolo si vuole affrontare la problematica legata alla possibile formazione di zone potenzialmente esplosive presso i locali di ricarica delle batterie stazionarie e di trazione, ovvero rispettivamente i pacchi batteria dei gruppi di continuità o UPS e le batterie di carrelli elevatori e traspallet.

Sebbene la maggior parte delle aziende non effettua lavorazioni che necessitano di manipolare liquidi / gas infiammabili o polveri elettrostatiche o esplosive, il tipico caso di ricarica di batterie è invece una situazione assolutamente diffusa; anche questa attività può creare un’atmosfera potenzialmente esplosiva.

Nel corso dell’articolo analizziamo la problematica generica della zonizzazione, illustrando poi una metodologia dedicata alla valutazione delle zone di ricarica batterie, sulla base di specifiche norme in materia.

 

Gli obblighi legislativi

La zonizzazione ATEX riveste da sempre una problematica aziendale delicata, che si ribalta su molti aspetti legati alla sicurezza sul luogo di lavoro e coinvolge la maggior parte delle attività e dei Datori di Lavoro. La zonizzazione ATEX è infatti un argomento che tocca tutti i datori di lavoro e le aziende, indipendentemente dall’attività lavorativa svolta. Infatti il D.Lgs. 81/2008 richiede, allo specifico Titolo dedicato a tale problematica, che obbligatoriamente ogni azienda debba elaborare un “Documento sulla protezione contro le esplosioni”.

 

La possibile formazione di un’area potenzialmente esplosiva deriva da varie e in parte molto diffuse attività industriali:

   -    ricarica di batterie di trazione;

   -    ricarica di batterie stazionarie;

   -    impiego, manipolazione, distribuzione o stoccaggio di sostanze infiammabili (gas o liquidi);

   -    impiego di macchinari e attrezzature di lavoro che manipolano o producano sostanze infiammabili o polveri esplosive o elettrostatiche (polveri di carta, polveri di legno, polveri di origine polimerica, cereali e farine, etc.);

   -    centrali termiche;

   -    impianti di depurazione.

 

Nello specifico “Titolo XI Protezione da atmosfere esplosive” il Testo Unico D.Lgs. 81/2008 impone al Datore di Lavoro di evitare la formazione di tali aree, ovvero eliminare il rischio se vi sia la possibilità, oppure valutare l’effettiva formazione di atmosfere esplosive tramite la redazione di uno specifico “Documento sulla protezione contro le esplosioni”, Art. 294 del D.Lgs. 81/2008, che deve contenere una effettiva zonizzazione di queste aree, nel caso in cui appunto l’eliminazione della sorgente di possibile pericolo non risulti possibile a fini produttivi.

 

La zonizzazione

Questo Documento sulla protezione contro le esplosioni deve essere il punto di partenza per valutare poi, sulla base della zonizzazione effettuata, applicazione e presenza in azienda di numerosi aspetti procedurali e tecnici:

-adeguatezza delle apparecchiature elettriche e meccaniche installate all’interno delle zone identificate; le apparecchiature devono infatti essere marcate secondo la specifica Direttiva ATEX 2014/34/UE dai rispettivi fabbricanti, in funzione del tipo di zona identificata e di sostanza che ne dà origine;

   -    necessità di integrare la formazione del personale addetto;

   -    necessità di procedure di lavoro nelle zone identificate, con controllo degli accessi e delle apparecchiature utilizzabili;

   -    necessità di introdurre determinate specifiche d’ordine per materiali e nuove attrezzature da installare;

   -    necessità di stabilire corrette procedure di stoccaggio e manipolazione di materiali, sostanze o rifiuti;

   -    necessità di gestire in modo specifico l’attività di fornitori e appaltatori in azienda.

 

La zonizzazione in generale viene realizzata basandosi su specifiche Norme CEI EN della serie CEI EN 60079-10-1 (CEI 31-87) e CEI EN 61241-2 (CEI 31-88), e tramite le relative Guide interpretative CEI 31-35 e CEI 31-56 secondo i seguenti passaggi:

   1. Individuare le sorgenti o possibili sorgenti di emissione e le caratteristiche chimico / fisiche delle sostanze emesse.

   2. Assegnare il grado di emissione per ogni sorgente:

      -   grado Continuo;

      -   grado Primo (emissione periodica o occasionale);

      -   grado Secondo (emissione non prevista, avviene a rottura).

   3. Valutare la portata di emissione.

   4. Valutare il tipo di Zona, ovvero la probabilità di presenza di un’atmosfera esplosiva, sulla base di grado di emissione e ventilazione.

   5. Calcolare e rappresentare graficamente l’estensione della Zona, sulla base di:

      -   portata di emissione;

      -   ventilazione (artificiale, naturale, grado e disponibilità, con o senza impedimenti fisici, numero di ricambi d’aria, etc.).

 

La ricarica delle batterie

Le batterie comunemente utilizzate in azienda sono al piombo o al nichel-cadmio e si distinguono, come già anticipato, in:

   -    batterie di trazione, ovvero le batterie che equipaggiano carrelli elevatori, transpallet, macchine per la pulizia, etc.      

  -   batterie stazionarie, ovvero batterie che equipaggiano gli UPS (integrate o meno), servizi ausiliari di centrali elettriche e telefoniche, soccorritori, etc.

 

Le batterie vengono solitamente ricaricate in locali dedicati, oppure in zone poste all’interno di locali anche produttivi.

Come è noto, durante la fase di ricarica la batteria al piombo emette vari gas, tra cui l’idrogeno, ovvero un gas particolarmente volatile e con caratteristiche di esplodibilità alte, gas che nello specifico si sprigiona a seguito dell’elettrolisi dell’acqua.

 

Secondo le modalità di emissione di gas nell’atmosfera le batterie sono classificate in:

   -    batterie aperte, ovvero batterie che permettono il libero sfogo dei gas, poiché sono prive di coperchio, oppure hanno un coperchio attraverso il quale i gas possono liberamente fuoriuscire;

   -    batterie regolate da valvole (chiuse o ermetiche), ovvero batterie chiuse con un coperchio ermetico, ma dotato di una valvola per sfogare eventuali sovrappressioni.

 

Per la zonizzazione, in alternativa alle Norme CEI EN della serie 60079-10, generiche per i gas, è possibile fare riferimento alle norme CEI EN 50272-2 (CEI 21-39) sulle batterie stazionarie e CEI EN 50272-3 (CEI 21-42) sulle batterie di trazione. Queste due norme analizzano la problematica soffermandosi in particolare sulla corretta ventilazione da garantire alle zone dove sono ubicati i punti di ricarica per limitare l’estensione della zona, che altrimenti deve essere considerata pari a quella dell’intero locale e oltre, se vi sono condotti o aperture che lo mettono in comunicazione con altri locali.

 

CEI EN 50272-2 e CEI EN 50272-3

L’idrogeno ha un elevato livello di esplodibilità, essendo sufficiente una concentrazione del 4% in aria (Limite Inferiore di Esplodibilità) per generare un’esplosione in presenza di un innesco efficace. Le norme EN si propongono quindi di mantenere la concentrazione di idrogeno significativamente al di sotto del 4%, attraverso la garanzia di un’idonea ventilazione. Le norme EN riportano quindi formule semplificate per calcolare la portata d’aria di ventilazione necessaria in un locale di ricarica batterie e la superficie minima delle aperture di ventilazione che garantisce tale portata d’aria, con un buon fattore di sicurezza.

 

Nell’immediato intorno di una batteria in carica, anche in presenza della ventilazione minima calcolata, è comunque sempre prevista l’esistenza di una zona pericolosa che, per le sue caratteristiche, deve essere classificata come Zona 1: “area in cui la formazione di un'atmosfera esplosiva, consistente in una miscela di aria e di sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapori o nebbia, è probabile che avvenga occasionalmente durante le normali attività”. Tale zona si estende per la distanza pari a 0,5 metri dalle sorgenti di emissione del gas della batteria di trazione, ovvero dalle valvole della batteria stessa. Per quanto riguarda le batterie di stazionamento la distanza varia secondo le caratteristiche della batteria, in funzione di voltaggio e capacità nominale della batteria.

 

Conclusioni

Le norme CEI EN 50272-2 e CEI EN 50272-3 individuano i provvedimenti necessari nei locali di ricarica batterie al fine di prevenire il pericolo di esplosione dovuto all’emissione di idrogeno, gas particolarmente pericoloso, non solo per il suddetto Limite Inferiore di Esplodibilità ma anche perché molto leggero, con la tendenza quindi ad insinuarsi in spazi stretti e concentrarsi nelle zone alte dei locali.

 

Le norme quindi analizzano la problematica ATEX specifica dei locali di ricarica:

   -    prescrivono che i locali batterie siano dotati di una ventilazione (naturale o forzata) minima per mantenere la concentrazione di idrogeno ampiamente inferiore al 4%;

   -    indicano come calcolare la ventilazione necessaria e l’ampiezza minima delle aperture per garantirla in modo naturale, ovvero senza l’impiego di ventilatori o estrattori;

   -    specificano che, anche in presenza di un’idonea ventilazione, in prossimità delle batterie è presente comunque una zona potenzialmente esplosiva;

   -    forniscono formule semplificate per calcolarne l’estensione.

 

Al fine di prevenire le esplosioni nei locali batterie è dunque sufficiente:

   -    dotare i locali delle aperture di ventilazione minime previste dalle norme CEI EN 50272-2 e CEI EN 50272-3 o di adeguata ventilazione forzata localizzata;

   -    verificare l’assenza nella zona potenzialmente esplosiva nei pressi della batteria di inneschi (impianti elettrici, apparecchiature elettriche e meccaniche) o installare nella zona componenti elettrici e meccanici di tipo Ex II 2G, marcati CE ai sensi della Direttiva Atex 2014/34/UE.

 

 

 



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La Valutazione del Rischio di Esposizione ad Agenti Biologici nel settore manifatturiero
13/07/2017

Il rischio di esposizione agli agenti biologici è potenzialmente sempre presente in tutti gli ambienti di vita e di lavoro e il Testo Unico D.Lgs. 81/2008 vi dedica un intero titolo, il Titolo X Esposizione ad agenti biologici.

ARPA e INAIL Liguria hanno sviluppato un algoritmo di calcolo che, tramite valutazioni qualitative, porta ad un punteggio associato ad un valore di rischio, analogo a quanto già ampiamente utilizzato da metodologie classiche per la valutazione del rischio di esposizione ad agenti chimici.

MTM Consulting può seguire la tua azienda nel gestire anche questa specifica tematica, tramite l’impiego di metodi di valutazione riconosciuti, creando specifiche procedure di lavoro e ispezione per la tua realtà aziendale.

 

Sebbene il rischio di esposizione ad agenti biologici sia proprio di attività lavorative svolte in un ambiente nel quale si manipolino agenti biologici, come ad esempio un laboratorio di ricerca o una struttura sanitaria, esso è presente in quasi tutte le aziende. Alcuni tipi di situazioni aziendali possono esporre i propri lavoratori a rischi di contatto con agenti biologici. È questo il caso di chi compie, ad esempio, attività di sanificazione, spurgo di sistemi fognari, accesso in aree remote dell’azienda e con livelli di igiene minimi non garantiti, trattamento e stoccaggio di rifiuti, gestione di depuratori aziendali, interventi su sistemi aeraulici, addetti al primo soccorso, etc.

 

Il metodo proposto da ARPA e INAIL calcola una rischio correlato ad un danno, legato al tipo di malattia che può essere contratta in caso di esposizione, e ad una probabilità. La probabilità di contrarre un’infezione biologica è influenzata da numerosi fattori che vengono riassunti nel metodo in sei fattori principali:

  • la quantità di materiale potenzialmente infetto manipolato;
  • la frequenza di manipolazione di sostanze potenzialmente infette;
  • la presenza di dispositivi di protezione collettiva presenti;
  • la presenza di buone pratiche di lavoro e di norme igieniche;
  • la presenza e l’utilizzo da parte dei lavoratori di DPI idonei per il rischio biologico;
  • la presenza di adeguata formazione ed informazione dei lavoratori.

 

Il risultato della valutazione, che deve essere condiviso con il Medico Competente, porta ad ottenere un livello di rischio che permette di stabilire quanto la gestione aziendale per le sue singole mansioni è in linea con i rischi presenti.

 

Tale valutazione deve essere formalizzata in un documento specifico.

 



- La Valutazione del Rischio di Esposizione ad Agenti Biologici nel settore manifatturiero
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La Movimentazione Manuale dei Carichi in ambiente di lavoro: Tiro e Spinta, la Norma ISO 11228 -2
11/07/2017

 

Le attività di movimentazione dei carichi in ambito lavorativo comprendono anche, come appunto esplicitato da Testo Unico D.Lgs. 81/2008, le azioni di tiro e spinta di carichi, ovvero azioni che prevedono lo spostamento orizzontale di carichi tramite l’ausilio di transpallet manuali, carrelli o ceste, tutti spinti o trainati manualmente, senza l’ausilio di motori o altri dispositivi.

Studi ergonomici di carattere internazionale dimostrano che questo tipo di movimentazione presenta una notevole influenza circa le patologie legate al rachide dorso-lombare

MTM Consulting può seguire la tua azienda nel gestire anche questa specifica valutazione, tramite l’impiego di dinamometro digitale e rappresentazione grafica del dato,secondo quanto richiesto dalla specifica Norma ISO 11228 -2.

 

Spesso tali attività di movimentazione manuale di carichi tramite azioni di tiro e spinta sono poco valutate dal Datore di Lavoro se raffrontate alle attività di sollevamento manuale dei carichi. La motivazione può risiedere nel fatto che per questo tipo di attività non è mai stato fornito un netto limite di peso trasportabile, a differenza del sollevamento manuale, poiché i fattori da considerare per valutare il rischio correlato sono molti e non principalmente il solo peso da movimentare; è quindi molto difficile stabilire con chiarezza una soglia di attenzione, se non applicando una metodologia specifica.

Il Testo Unico D.Lgs. 81/2008 propone per la valutazione delle azioni di traino e spinta l’uso della Norma internazionale ISO 11228-2 : 2007 – Ergonomics – Manual handling – Part 2: Pushing and pulling, che in sostanza riprende il già noto metodo proposto per la valutazione di tali azioni da Snook e Ciriello.

 

Tale Norma propone di ottenere la massima forza applicabile consigliata tramite alcune matrici, ove i dati in ingresso sono:

  • sesso dell’addetto che svolge la movimentazione;
  • frequenza dell’azione di spinta/tiro (da una volta ogni otto ore fino a una volta ogni dieci minuti);
  • massima distanza percorsa, in metri;
  • altezza da terra delle mani durante l’azione di tiro o spinta.

 

La massima forza raccomandata deve essere confrontata con la forza realmente sostenuta durante l’azione, ottenendo così un indice di pericolosità, detto Indice di Movimentazione. Per rilevare la forza realmente sostenuta è necessario misurare in sito, simulando quindi la reale attività di traino o spinta, tale forza tramite un dinamometro, acquisendo il dato di forza e rappresentandolo sotto forma di grafico, da cui estrapolare la forza iniziale di spunto (picco) e la forza di mantenimento.

 

I risultati ottenuti devono essere sottoposti al Medico Competente, al fine di valutare: l’idoneità alla mansione da parte dei singoli addetti, la necessità di attivare la specifica sorveglianza sanitaria, la necessità di meccanizzare l’attività se troppo rischiosa per il personale addetto.

 


- La Movimentazione Manuale dei Carichi in ambiente di lavoro: Tiro e Spinta, la Norma ISO 11228 -2
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La Norma ISO 9001:2015 e il transitorio
09/06/2017

Il 15 settembre del 2015 è stata pubblicata la nuova revisione della Norma ISO 9001 da parte dell’Organizzazione Internazionale per la Normazione (ISO).

La Norma che regola la realizzazione, implementazione e mantenimento di un Sistema di Gestione della Qualità è praticamente immutata dal 2000, anche se l’ultima versione è del 2008, ma ora con la nuova versione 2015 sono stati introdotti cambiamenti sostanziali che riguardano un po’ tutto l’impianto del sistema implementato in azienda.

MTM Consulting può seguire la tua azienda nel gestire il piano di transizione alla nuova Norma ISO 9001, incorporando le modifiche nel vostro sistema di gestione anche già attuato e certificato.

 

La novità principale introdotta dalla nuova ISO 9001 riguarda la necessità di una valutazione dei rischi correlati alla gestione della qualità come punto di partenza per l’implementazione del sistema, rischio considerato come un’incertezza associata al raggiungimento degli obiettivi che si possono riassumere come la capacità di fornire con regolarità ai propri clienti prodotti / servizi conformi ai requisiti e accrescere la soddisfazione del cliente. Si richiede quindi di ricercare nei processi aziendali quelli che sono i rischi correlati, valutandoli ed ordinandoli per priorità e quindi cercando di controllarli e monitorarli di conseguenza.

La nuova ISO vuole quindi un sistema di gestione contestualizzato, calato sui rischi della singola organizzazione e non generico. Nel fare ciò lascia anche maggiore libertà nella stesura della documentazione formale a supporto del sistema, ovvero maggiore libertà su come impostare la gestione aziendale ma grande attinenza i rischi presenti e agli obiettivi da ottenere.

 

Ecco brevemente le altre novità che traspaiono dal draft della norma, pubblicato nel settembre 2013.

- Differente struttura di alto livello, applicabile ora a tutti gli standard di sistema di gestione (9001, 14001, 18001).

- Uso dei termini “beni e servizi” al posto del termine “prodotto”.

- Introduzione dell’analisi del contesto e delle aspettative delle parti interessate.

- Enfasi sull’approccio per processi.

- Eliminate le azioni preventive.

- Uso del termine “informazione documentata” anziché “documenti” e “registrazioni”.

- Maggiori precisazioni sul controllo delle forniture esterne di beni e servizi.

- Scompare la figura obbligatoria del Rappresentante della Direzione.

 

IAF e ISO hanno definito un periodo transitorio di 3 anni dalla pubblicazione della nuova edizione di norma, ovvero periodo in cui tutte le certificazioni sulla versione 2008 della norma dovranno essere portate alla nuova versione. Quindi per le aziende che dal 15 settembre 2015 si vogliono certificare ex novo o vanno incontro al rinnovo triennale della certificazione esistente è necessario che i sistemi sottoposti a certificazione o rinnovo rispettino in toto le indicazioni della ISO 9001:2015. Le aziende già certificate che invece dal settembre 2015 hanno in programma unicamente delle visite di sorveglianza possono decidere di mantenere ancora un sistema di gestione della qualità certificato secondo lo schema del 2008, creando però un piano di transizione, dove si identificano punti, passaggi, tempistiche e responsabilità per arrivare ad allinearsi completamente con la nuova edizione della norma. Tutto ciò è valido fino al settembre 2018 dove ogni sistema certificato dovrà esserlo unicamente secondo la ISO 9001:2015.



- La Norma ISO 9001:2015 e il transitorio
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La nuova Direttiva Bassa Tensione
24/10/2016

L’anno 2016 ha segnato l’entrata in vigore di molte nuove edizioni di Direttive già esistenti, tra cui le più importanti e conosciute sono Direttiva Bassa Tensione, Direttiva Compatibilità Elettromagnetica, Direttiva Atex e Direttiva PED. Tra queste la Direttiva che si applica in un maggior numero di apparecchi, attrezzature e componenti è sicuramente la Direttiva Bassa Tensione.

MTM Consulting può seguire la tua azienda nel valutare cosa cambia per la tua azienda ed il tuo prodotto con l’entrata in vigore della nuova Direttiva e delle relative Norme armonizzate, aiutandoti a realizzare il Fascicolo Tecnico.

La Direttiva 2014/35/UE, comunemente detta Bassa Tensione, è entrata in vigore lo scorso aprile 2016; essa è stata recepita in Italia dal D.Lgs. 19 maggio 2016, n. 86, che traduce tale direttiva nell’ordinamento italiano inserendone le sanzioni.

La Direttiva si applica a tutte quelle apparecchiature, componenti o parti di componenti che sono adoperate entro i seguenti limiti di tensione: da 50 a 100 Volt in corrente alternata, da 75 a 1500 Volt in corrente continua.

Essa riguarda quindi sia ad oggetti definiti e completi, ovvero pronti all’uso, ma anche a componenti non funzionanti o incompleti o anche solo a parte di essi, come i cavi di corrente: a tutto ciò che è immesso sul mercato per essere alimentato o condurre al suo interno corrente elettrica al voltaggio sopra riportato rientra nel campo di applicazione della Direttiva Bassa Tensione e quindi deve rispondere ai suoi requisiti, essere marcato CE e essere accompagnato da Dichiarazione di Conformità.

Il fabbricante deve ottemperare ai requisiti di sicurezza della Direttiva. Le Norme armonizzate a tale Direttiva sono in questo caso particolarmente utili poiché dettagliano tematiche come l’identificazione dei cablaggi, requisiti dei cavi di alimentazione, realizzazione di interruttori e differenziali, requisiti di temperatura delle parti in tensione, metodi di prova per resistenza al fuoco, requisiti dei materiali isolanti, etc., fornendo così la presunzione di conformità tramite indicazioni tecniche precise, non riportate nella Direttiva visto il suo campo di applicazione così sterminato.

Il fabbricante fornisce quindi il suo singolo prodotto dotato di marcatura CE e Dichiarazione di Conformità. Esso dimostra la conformità del proprio prodotto realizzando e mantenendo attivo un Fascicolo Tecnico e un sistema di controllo del processo di fabbricazione, come per tutte le altre Direttive di prodotto, e si assume la responsabilità del rispetto dei requisiti di sicurezza redigendo e firmando una Dichiarazione di Conformità CE, da consegnare al cliente con il prodotto stesso.



- La nuova Direttiva Bassa Tensione
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Arresto di emergenza delle macchine: 
la norma UNI EN ISO 13850:2015
03/10/2016

La nuova edizione della norma UNI EN ISO 13850: 2015 specifica i principi di progettazione dell’arresto di emergenza indipendentemente dal tipo di energia usata (elettrica, pneumatica oppure idraulica) e, come tale, rappresenta lo stato dell’arte attualmente applicabile. Questa norma introduce alcune novità rispetto alla edizione precedente e introduce alcuni importanti aspetti di progettazione relativamente alla funzione di arresto di emergenza per gli insiemi di macchine.

MTM Consulting s.r.l. è in grado di seguire i fabbricanti di macchine nella stesura del fascicolo tecnico e, in particolare, della valutazione dei rischi, garantendo loro un continuo ed efficace aggiornamento normativo al fine di individuare le soluzioni tecniche migliori e rappresentative dello stato dell’arte esistente che possano ridurre i rischi correlati all’uso della macchina. 

Recentemente è stata pubblicata la nuova edizione della norma UNI EN ISO 13850: 2015 relativa ai principi di progettazione della funzione di arresto di emergenza. Questa norma, dallo scorso 31 Maggio 2016  sostituisce la precedente edizione del 2008 e garantisce la presunzione di conformità al requisito essenziale di sicurezza 1.2.4.3 della Direttiva Macchine 2006/42/CE.

Il requisito 1.2.4.3 dell’Allegato I del D.Lgs. 17/2010, recepimento italiano della Direttiva Macchine 2006/42/CE riporta “la macchina deve essere munita di uno o più dispositivi di arresto di emergenza, che consentano di evitare situazioni di pericolo che rischino di prodursi nell’imminenza o che si stiano producendo”.

Le uniche macchine ad essere escluse da questo obbligo sono:

 

  • “le macchine per le quali il dispositivo di arresto di emergenza non può ridurre il rischio, perché non riduce il tempo per ottenere l’arresto normale oppure perché non permette di prendere le misure specifiche che il rischio richiede;
  • le macchine portatili tenute e/o condotte a mano”.

 

Questi concetti sono contenuti anche nella norma UNI EN ISO 13850: 2015: nei casi in cui si debba prevedere un arresto di emergenza sulla macchina è necessario riferirsi ai contenuti della norma tecnica qui analizzata, in modo da avere la presunzione di conformità rispetto agli obblighi definiti dal requisito.

La funzione di arresto di emergenza deve essere sempre disponibile e operativa a prescindere dalla modalità di funzionamento della macchina (ad esempio, macchina in funzione oppure accesa ma non funzionante) e deve essere attuata da una singola azione umana (pressione di un pulsante di emergenza, attraversamento di una barriera di protezione, tiro di una fune di sicurezza, ecc.).

Nel progettare la funzione dell’arresto di emergenza è necessario considerare tutti quei potenziali pericoli che si potrebbero generare conseguentemente ad un arresto di emergenza della macchina: per esempio, potrebbe essere necessario valutare il pericolo di intrappolamento nel caso di macchine in cui l’operatore stazioni su di esse (si pensi alle attrezzature dedicate al sollevamento di persone); parimenti è importante valutare il tempo di arresto degli organi mobili e, dunque, valutare se implementare un arresto di Categoria 0 (arresto incontrollato: si sgancia immediatamente alimentazione ai motori e gli elementi mobili si arrestano per inerzia) oppure un arresto di Categoria 1 (arresto controllato: si mandano in frenata i motori e successivamente si sgancia l’alimentazione). In ogni caso, la condizione di arresto di emergenza deve sempre essere mantenuta da un blocco del dispositivo di arresto di emergenza sino ad un suo sblocco. Lo sbloccaggio di quest’ultimo può avvenire soltanto mediante un’apposita manovra manuale dell’operatore (per esempio, ruotando il pulsante come indicato sul pulsante stesso o premendo il pulsante di sblocco di una fune di sicurezza) e non deve riavviare la macchina ma soltanto autorizzarne la rimessa in funzione. In definitiva, lo sbloccaggio del dispositivo di arresto di emergenza deve essere sempre il risultato di una specifica azione volontaria dell’operatore.

Nel caso di insiemi di macchine (impianti) la progettazione della funzione di arresto di emergenza deve partire dal presupposto che potrebbe non essere necessario un unico arresto di emergenza dell’intero insieme; per alcune configurazioni potrebbe essere necessario prevedere più arresti di emergenza, ognuno relativo ad una specifica area dell’insieme. A riguardo, gli aspetti da considerare sono i seguenti:

 

  • layout dell’insieme e dunque possibilità di vedere l’area interessata dall’arresto di emergenza dal punto di comando;
  • processo produttivo: in alcuni casi un arresto di emergenza di tutto l’insieme potrebbe comportare fermi macchina onerosi, da qui la necessità di poter prevedere arresti di emergenza “parziali”;
  • l’esposizione prevedibile ai pericoli: l’arresto di emergenza di tutto l’insieme potrebbe comportare pericoli supplementari all’operatore (per esempio, lo spegnimento del sistema di aspirazione su una vasca di trattamento potrebbe comportare il pericolo dovuto ai fumi e/o vapori che si generano