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            Il rischio chimico e la fornitura delle schede dei dati di sicurezza
            10/02/2021
            
            Grazie al Regolamento n. 830/2015 della Commissione del 28 maggio 2015 (modifica del regolamento CE n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche [REACH]) è stato stabilito il formato definitivo delle schede di dati di sicurezza (SDS).
 
La fornitura delle schede dati di sicurezza
Ogni miscela o sostanza pericolosa viene fornita all’utilizzatore professionale insieme ad una scheda dati di sicurezza (SDS), la quale indica diverse informazioni sulle proprietà pericolose e i corretti modi di utilizzo.
Il documento Inail (il cui riferimento e relativo link sono riportati in fondo a questo articolo) riporta che le SDS sono fondamentali sia a coloro che si occupano di salute e sicurezza dei lavoratori che ai lavoratori stessi che dovrebbero averle sempre disponibili per verificare i comportamenti corretti.
 
L’attuale normativa di riferimento per la stesura di una SDS è il Regolamento UE n. 830/2015 che ha sostituito quanto riportato nel Regolamento n. 453/2010.
 
Il Regolamento n. 453/2010 prevede che la SDS debba essere obbligatoriamente fornita all’utilizzatore professionale della sostanza se questa:
 
·è persistente, bioaccumulabile e tossica (PBT) o molto persistente e molto bioaccumulabile (vPvB), conformemente ai criteri specificati nell’allegato XIII del regolamento REACH;
·soddisfa i criteri di classificazione come pericolosa conformemente al regolamento CLP;
·è inclusa nell’elenco “Candidate list” per motivi diversi da quelli dei 2 punti precedenti.
 
In modo analogo il fornitore deve fornire la SDS di una miscela se questa:
·soddisfa i criteri di classificazione come pericolosa conformemente al regolamento CLP.
 
Inoltre un fornitore, deve consegnare la SDS al destinatario di una miscela se questa, pur non facente parte dei casi d’obbligo, contiene:
 
·almeno una sostanza persistente, bioaccumulabile e tossica (PBT) o molto persistente e molto bioaccumulabile (vPvB) in concentrazione individuale ≥ 0,1% in peso per le miscele non gassose;
·una sostanza presente nell’elenco delle sostanze per l’inclusione facente parte dell’allegato XIV (sostanze soggette ad autorizzazione) in una concentrazione individuale ≥ 0,1% in peso per i preparati non gassosi;
·almeno una sostanza che ha dei rischi per la salute umana o per l’ambiente in concentrazione individuale ≥1% in peso per i preparati non gassosi e ≥ 0,2% in volume per i preparati gassosi;
·una sostanza in riferimento alla quale sussistono limiti di esposizione sul luogo di lavoro comunitari.
 
La SDS può essere fornita in formato cartaceo o elettronico e deve essere disponibile nella lingua del Paese destinatario, inoltre è obbligatoriamente costituita da 16 punti, che devono essere rispettati, a meno che non sia giustificata l’assenza di informazioni relative a uno di essi.
 
I 16 punti nello specifico sono:
1.identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa;
2.identificazione dei pericoli;
3.composizione/informazioni sugli ingredienti;
4.misure di primo soccorso;
5.misure di lotta antincendio;
6.misure in caso di rilascio accidentale;
7.manipolazione e immagazzinamento;
8.controlli dell’esposizione/protezione individuale;
9.proprietà fisiche e chimiche;
10.stabilità e reattività;
11.informazioni tossicologiche;
12.informazioni ecologiche;
13.considerazioni sullo smaltimento;
14.informazioni sul trasporto;
15.informazioni sulla regolamentazione;
16.altre informazioni.
 
Di seguito il documento Inail, Consulenza Tecnica Accertamenti Rischi e Prevenzione, “Agenti chimici pericolosi: istruzioni ad uso dei lavoratori”.
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Consulenza Tecnica Accertamenti Rischi e Prevenzione, “Agenti chimici pericolosi: istruzioni ad uso dei lavoratori”