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La responsabilità in caso di infortunio su macchina marcata CE
09/03/2023

L’articolo di oggi riguarda l’esito della sentenza della Corte di Cassazione Penale n. 44561 del 23 novembre 2022, che ribadisce e definisce le responsabilità e prassi nel caso in cui avvenga un infortunio sul lavoro presso una macchina marcata CE.

 

Fatti e iter giudiziario

 

L’infortunio è avvenuto a danno di un operaio litografo all’interno dell’unità produttiva di una società che produce tubetti in alluminio, laminato e plastica.

 

Secondo la ricostruzione fornita dai giudici, il lavoratore stava pulendo con uno straccio i rulli della macchina litografica alla quale era addetto. La pulizia doveva avvenire con i rulli in movimento e, per questo, all'imbocco c'era una protezione, che non raggiungeva però la parte terminale dei rulli, causando un trauma da schiacciamento alla mano dell’operaio e l’amputazione dell'apice del quinto dito.

 

In seguito a ciò, il legale rappresentante della società è stato accusato di aver provocato l'infortunio per colpa specifica, poiché aveva messo a disposizione dei lavoratori una attrezzatura non conforme ai requisiti generali di sicurezza (violazione art.71 D.lgs.n.81/2008).

 

L’imputato ha quindi proposto immediatamente ricorso, sulla base di varie motivazioni. Tra queste, emerge quella secondo cui i dipendenti non avrebbero dovuto in nessun caso avvicinare le mani ai rulli in movimento perchè la regolare procedura di utilizzo prevedeva che anche le operazioni di pulizia venissero effettuate a macchina spenta. Sulla base di ciò, l’imputato ha quindi sostenuto di aver pienamente assolto ai propri doveri di prevenzione e protezione e che, non essendo a conoscenza di prassi aziendali difformi rispetto a quelle stabilite, non era possibile ritenerlo responsabile a titolo di colpa.

 

La risposta della Corte di Cassazione

 

Nonostante le motivazioni esposte, su questo argomento la suprema Corte ha invece ritenuto che sussistesse una colpa specifica sulla base di quanto stabilito dall’articolo 71 del Testo Unico in Materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro (D. Lgs. n. 81/2008), che dice:

 

“(…) il datore di lavoro deve mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature idonee ai fini della salute e sicurezza, adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi (…)”

 

In particolare, la corte ha stabilito che l’imprudenza del lavoratore non è considerabile un rischio “eccentrico” in quanto il documento di valutazione dei rischi della macchina riferisce in modo evidente il divieto di avvicinarsi con le mani ai rulli alla fase di lavorazione, durante la quale i lavoratori interagiscono con macchina e motivo per cui quest’ultima era stata dotata di una protezione all'imbocco degli stessi.

 

Quindi la «prassi comune» (come definita dalla sentenza impugnata) di pulire i rulli in movimento utilizzando uno straccio e avvicinando ad essi le mani, sebbene fosse impropria, era tutt'altro che imprevedibile e inevitabile.

 

Stabilito ciò, la suprema Corte prosegue affermando che, in caso di assenza di cautele volte a governare anche eventuali imprudenze nell’esecuzione da parte dei dipendenti, il verificarsi di queste ultime non è sufficiente ad escludere il nesso di causa tra l'omissione del datore di lavoro e l'infortunio avvenuto.

 

In altre parole, il fatto che ci fosse una protezione troppo corta rende il datore di lavoro colpevole nonostante il suo dipendente abbia impropriamente pulito il rullo in movimento, poiché la presenza di una protezione sufficientemente lunga a coprire tutto il rullo avrebbe evitato l’infortunio.

 

Conclusione

 

Da questa vicenda giudiziaria, che specifichiamo essere qui narrata solo parzialmente, emerge però chiaramente che il datore di lavoro risponde dell'infortunio occorso a un dipendente per la mancata sicurezza di una macchina senza che il marchio di conformità "CE", l’irresponsabilità del dipendente o l'affidamento sulla competenza tecnica del costruttore valgano ad esonerarlo dalle sue responsabilità.

 

Per approfondire la vicenda nel dettaglio, qui sotto è possibile scaricare gratuitamente la sentenza definitiva della Corte di Cassazione nella sua versione integrale. Se invece avete dubbi sulla sicurezza delle vostre macchine cliccate QUI per ricevere una consulenza.

Buona lettura!



- Cassazione Penale, Sez. 4, 23 novembre 2022, n. 44561 - "Pulizia dei rulli del macchinario in movimento e trascinamento della mano dell'operaio litografo. Prassi comune e protezione inadeguata".
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