IPPC
- AIA
Quali
imprese
Tutte le imprese appartenenti alle categorie di attività
elencate nell’Allegato I e nell’Allegato V al DECRETO LEGISLATIVO
18 febbraio 2005, n.59 “Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE
relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento”.
Allegato I
CATEGORIE DI ATTIVITA' INDUSTRIALI DI CUI ALL'ART. 1
- Gli impianti o le parti di impianti utilizzati per la ricerca,
lo sviluppo e la sperimentazione di nuovi prodotti e processi non
rientrano nel presente decreto.
- I valori limite riportati di seguito si riferiscono in genere alle
capacità di produzione o alla resa. Qualora uno stesso gestore
ponga in essere varie attività elencate alla medesima voce
in uno stesso impianto o in una stessa località, si sommano
le capacità di tali attività.
1. Attività energetiche.
1.1 Impianti di combustione con potenza termica di combustione di oltre
50 MW.
1.2. Raffinerie di petrolio e di gas.
1.3. Cokerie.
1.4. Impianti di gassificazione e liquefazione del carbone.
2. Produzione e trasformazione dei metalli.
2.1 Impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metallici
compresi i minerali solforati.
2.2. Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria),
compresa la relativa colata continua di capacità superiore a
2,5 tonnellate all'ora.
2.3. Impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante:
a) laminazione a caldo con una capacità
superiore a 20 tonnellate di acciaio grezzo all'ora;
b) forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 kJ per
maglio e allorché la potenza calorifica è superiore
a 20 MW;
c) applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità
di trattamento superiore a 2 tonnellate di acciaio grezzo all'ora.
2.4. Fonderie di metalli ferrosi con una capacità
di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno.
2.5. Impianti:
a) destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi
da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie
attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici;
b) di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti
di recupero (affinazione, formatura in fonderia), con una capacità
di fusione superiore a 4 tonnellate al giorno per il piombo e il
cadmio o a 20 tonnellate al giorno per tutti gli altri metalli.
2.6. Impianti per il trattamento di superficie di
metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici
qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume
superiore a 30 m3.
3. Industria dei prodotti minerali.
3.1. Impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni
rotativi la cui capacità di produzione supera 500 tonnellate
al giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità
di produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni
aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno.
3.2. Impianti destinati alla produzione di amianto e alla fabbricazione
di prodotti dell'amianto.
3.3. Impianti per la fabbricazione del vetro compresi quelli destinati
alla produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di
oltre 20 tonnellate al giorno.
3.4. Impianti per la fusione di sostanze minerali compresi quelli destinati
alla produzione di fibre minerali, con una capacità di fusione
di oltre 20 tonnellate al giorno.
3.5. Impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura,
in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres,
porcellane, con una capacità di produzione di oltre 75 tonnellate
al giorno e/o con una capacità di forno superiore a 4 m3 e con
una densità di colata per forno superiore a 300 kg/m3.
4. Industria chimica.
Nell'ambito delle categorie di attività della sezione 4 si intende
per produzione la produzione su scala industriale mediante trasformazione
chimica delle sostanze o dei gruppi di sostanze di cui ai punti da 4.1
a 4.6.
4.1 Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici organici
di base come:
a) idrocarburi semplici (lineari o anulari, saturi
o insaturi, alifatici o aromatici);
b) idrocarburi ossigenati, segnatamente alcoli, aldeidi, chetoni,
acidi carbossilici, esteri, acetati, eteri, perossidi, resine, epossidi;
c) idrocarburi solforati;
d) idrocarburi azotati, segnatamente ammine, amidi, composti nitrosi,
nitrati o nitrici, nitrili, cianati, isocianati;
e) idrocarburi fosforosi;
f) idrocarburi alogenati;
g) composti organometallici;
h) materie plastiche di base (polimeri, fibre sintetiche, fibre
a base di cellulosa);
i) gomme sintetiche;
j) sostanze coloranti e pigmenti;
k) tensioattivi e agenti di superficie.
4.2. Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti
chimici inorganici di base, quali:
a) gas, quali ammoniaca; cloro o cloruro di idrogeno,
fluoro o fluoruro di idrogeno, ossidi di carbonio, composti di zolfo,
ossidi di azoto, idrogeno, biossido di zolfo, bicloruro di carbonile;
b) acidi, quali acido cromico, acido fluoridrico, acido fosforico,
acido nitrico, acido cloridrico, acido solforico, oleum e acidi
solforati;
c) basi, quali idrossido d'ammonio, idrossido di potassio, idrossido
di sodio;
d) sali, quali cloruro d'ammonio, clorato di potassio, carbonato
di potassio, carbonato di sodio, perborato, nitrato d'argento;
e) metalloidi, ossidi metallici o altri composti inorganici, quali
carburo di calcio, silicio, carburo di silicio.
4.3. Impianti chimici per la fabbricazione di fertilizzanti
a base di fosforo, azoto o potassio (fertilizzanti semplici o composti).
4.4 Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti di base fitosanitari
e di biocidi.
4.5 Impianti che utilizzano un procedimento chimico o biologico per
la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base.
4.6. Impianti chimici per la fabbricazione di esplosivi.
5. Gestione dei rifiuti. Salvi l'art. 11 della direttiva n. 75/442/CEE
e l'art. 3 della direttiva n. 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre
1991, relativa ai rifiuti pericolosi.
5.1. Impianti per l'eliminazione o il ricupero di rifiuti pericolosi,
della lista di cui all'art. 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE
quali definiti negli allegati II A e II B (operazioni R 1, R 5, R 6,
R 8 e R 9) della direttiva 75/442/CEE e nella direttiva 75/439/CEE del
Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente l'eliminazione degli oli
usati, con capacità di oltre 10 tonnellate al giorno.
5.2. Impianti di incenerimento dei rifiuti urbani quali definiti nella
direttiva 89/369/CEE del Consiglio, dell'8 giugno 1989, concernente
la prevenzione dell'inquinamento atmosferico provocato dai nuovi impianti
di incenerimento dei rifiuti urbani, e nella direttiva 89/429/CEE del
Consiglio, del 21 giugno 1989, concernente la riduzione dell'inquinamento
atmosferico provocato dagli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani,
con una capacità superiore a 3 tonnellate all'ora.
5.3. Impianti per l'eliminazione dei rifiuti non pericolosi quali definiti
nell'allegato 11 A della direttiva 75/442/CEE ai punti D 8, D 9 con
capacità superiore a 50 tonnellate al giorno.
5.4. Discariche che ricevono più di 10 tonnellate al giorno o
con una capacità totale di oltre 25.000 tonnellate, ad esclusione
delle discariche per i rifiuti inerti.
6. Altre attività.
6.1. Impianti industriali destinati alla fabbricazione:
a) di pasta per carta a partire dal legno o da
altre materie fibrose;
b) di carta e cartoni con capacità di produzione superiore
a 20 tonnellate al giorno;
6.2. Impianti per il pretrattamento (operazioni di
lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o la tintura di fibre o di
tessili la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate
al giorno.
6.3. Impianti per la concia delle pelli qualora la capacità di
trattamento superi le 12 tonnellate al giorno di prodotto finito.
6.4:
a) Macelli aventi una capacità di produzione
di carcasse di oltre 50 tonnellate al giorno;
b) Trattamento e trasformazione destinati alla fabbricazione di
prodotti alimentari a partire da: materie prime animali (diverse
dal latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti
di oltre 75 tonnellate al giorno ovvero materie prime vegetali con
una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300
tonnellate al giorno (valore medio su base trimestrale);
c) Trattamento e trasformazione del latte, con un quantitativo di
latte ricevuto di oltre 200 tonnellate al giorno (valore medio su
base annua).
6.5. Impianti per l'eliminazione o il recupero di
carcasse e di residui di animali con una capacità di trattamento
di oltre 10 tonnellate al giorno.
6.6. Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con
più di:
a) 40.000 posti pollame;
b) 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg), o
c) 750 posti scrofe.
6.7. Impianti per il trattamento di superficie di
materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici, in particolare
per apprettare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare,
verniciare, pulire o impregnare, con una capacità di consumo
di solvente superiore a 150 kg all'ora o a 200 tonnellate all'anno.
6.8. Impianti per la fabbricazione di carbonio (carbone duro) o grafite
per uso elettrico mediante combustione o grafitizzazione.
Allegato V
CATEGORIE DI IMPIANTI RELATIVI ALLE ATTIVITA' INDUSTRIALI DI CUI ALL'ALLEGATO I, SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE STATALE.
- Raffinerie di petrolio greggio (escluse le imprese che producono
soltanto lubrificanti dal petrolio greggio), nonché impianti
di gassificazione e di liquefazione di almeno 500 tonnellate (Mg)
al giorno di carbone o di scisti bituminosi;
- Centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza
termica di almeno 300 MW;
- Acciaierie integrate di prima fusione della ghisa e dell'acciaio;
- Impianti chimici con capacità produttiva complessiva annua
per classe di prodotto, espressa in milioni di chilogrammi, superiore
alle soglie indicate in Allegato V.
Per contattarci clicca qui.
|