IPPC
- AIA
Cos'è
Il Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 ha per
oggetto la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento proveniente
dalle attività elencate nell'allegato I allo stesso. Tale Decreto
Legislativo prevede misure intese ad evitare oppure, qualora non sia possibile,
ridurre le emissioni delle suddette attività nell'aria, nell'acqua
e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti e per conseguire un
livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso. Il Decreto
disciplina inoltre il rilascio, il rinnovo e il riesame dell'Autorizzazione
Integrata Ambientale degli impianti di cui all'allegato I sopraccitato,
nonché le modalità di esercizio degli impianti medesimi,
ai fini del rispetto dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.
Le attività soggette all’applicazione del
Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 e che rientrano in specifici
parametri di capacità produttiva o di resa dell’impianto
sono richiamate di seguito (si elencano le categorie principali):
- attività energetiche;
- produzione e trasformazione dei metalli;
- industria dei prodotti minerali;
- industria chimica;
- gestione dei rifiuti;
- altre attività.
Le autorizzazioni ambientali sostituite dall’Autorizzazione
Integrata Ambientale
Come si legge all’art. 5, comma 14 del Decreto Legislativo 18 febbraio
2005, n. 59: “L'autorizzazione integrata ambientale, rilasciata
ai sensi del presente decreto, sostituisce ad ogni effetto ogni altra
autorizzazione, visto, nulla osta o parere in materia ambientale previsti
dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione, fatte
salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n.
334, e le autorizzazioni ambientali previste dalla normativa di recepimento
della direttiva 2003/87/CE. L'autorizzazione integrata ambientale sostituisce,
in ogni caso, le autorizzazioni di cui all'elenco riportato nell'allegato
II. L'elenco riportato nell'allegato II, ove necessario, è modificato
con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio,
di concerto con i Ministri delle attività produttive e della salute,
d'intesa con la Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281.
Le autorizzazioni elencate nell’allegato II sono
le seguenti:
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili
concernenti aspetti sanitari (decreto del Presidente della Repubblica
24 maggio 1988, n. 203);
- autorizzazione allo scarico (decreto legislativo 11 maggio 1999,
n. 152);
- autorizzazione alla realizzazione e modifica di impianti di smaltimento
o recupero dei rifiuti (decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
art. 27);
- autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento o
recupero dei rifiuti (decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
art. 28);
- autorizzazione allo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB-PCT
(decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, art. 7);
- autorizzazione alla raccolta ed eliminazione oli usati (decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, art 5);
- autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di
depurazione in agricoltura (decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.
99, art. 9);
- comunicazione ex art. 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997,
n. 22 per gli impianti non ricadenti nella categoria 5 dell'Allegato
I, ferma restando la possibilità di utilizzare successivamente
le procedure previste dagli articoli 31 e 33 del decreto legislativo
n. 22 del 1997 e dalle rispettive norme di attuazione.
L’elenco riportato in Allegato II non è
un elenco esaustivo infatti l’Autorità competente, in funzione
al contenuto della domanda presentata dal gestore dell’impianto
e alle operazioni effettivamente svolte, potrà comprendere nel
provvedimento ulteriori documenti prescritti da normative ambientali nazionali,
regionali o locali.
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