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Cantieri
Cos'è

Il decreto legislativo 494/96 recepisce la direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili.

La "Direttiva Cantieri" - 92/57/CEE - recepita dal Governo Italiano nell'Agosto del 1996 con il D.Lgs 494/96 pubblicata nel supplemento ordinario n.150 della Gazzetta Ufficiale n.223 del 23 Settembre 1996, riguarda nello specifico la salute e la sicurezza dei lavoratori nei "Cantieri temporanei o mobili", ed è l'ottava direttiva in materia emanata dall'Unione Europea.

Questa direttiva è entrata in vigore ufficialmente il 24 Marzo 1997, ciò significa che, dopo tale data ogni qual volta si inizi la fase di progettazione di un'opera, si dovrà valutare l'applicazione delle norme della "Direttiva Cantieri".

Si precisa che questa Direttiva non si applica:

  1. Nei cantieri aperti prima del 24 Marzo 1997;
  2. In tutti quei cantieri che si apriranno fisicamente dopo il 24 Marzo 1997, se la loro fase progettuale - esecutiva - sia stata assegnata antecedentemente a questa data.

Definizione di Cantiere Temporaneo o Mobile (art.2 let.a D.Lgs 494/96):
".. qualunque luogo di lavoro in cui si effettuano lavori edili o di genio civile il cui elenco è riportato nell'allegato I..." .

Il D.Lgs 494/96 è stato aggiornato con il D.Lgs 528/99 (Gazzetta Ufficiale -Serie generale- n.13 del 18 Gennaio 2000) in vigore dal 18 Aprile 2000.

La direttiva si applica a tutti i luoghi di lavoro riportati nella definizione di "cantiere temporaneo o mobile", questo non significa che la direttiva valga solo nelle fasi di costruzione, ma anche ogni qual volta si effettuino dei lavori di manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione e risanamento di qualsiasi tipo di opere, fisse, mobili o temporanee; per opere devono intendersi anche le linee e gli impianti elettrici, le opere stradali e ferroviarie, quelle idrauliche, marittime, idroelettriche, di bonifica e di sistemazione forestale e di sterro.

Dall'allegato I si comprende che il D.Lgs 494/96 va applicato anche agli impianti in genere in quanto richiama esplicitamente le linee elettriche, gli impianti elettrici ed i lavori di equipaggiamento, dove per equipaggiamento si devono intendere tutti gli accessori per i lavori edili o di genio civile - All. I del D.Lgs 494/96 - come ad esempio l'impianto elettrico, di riscaldamento, idraulico, di condizionamento, di aerazione, di aspirazione, televisivo ecc.

La Direttiva individua nel Committente il principale responsabile dei lavori, in quanto è lui stesso che decide se il cantiere rientra o meno sotto il D.Lgs 494/96 ed è lui stesso che nominerà il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione, e sarà sempre lui che vigilerà su dette persone o che demanderà detto incarico a persona competente. Allo stesso modo è sempre il Committente che sceglie la ditta a cui affidare i lavori.

I Committenti sono in pratica:

  1. Enti Locali (Regione, Province, Comuni, Municipalizzate, etc.) ogni qual volta iniziano le procedure di appalto o assegnazione di un lavoro che comporti un cantiere;
  2. imprese, amministratori condominiali o cittadini se assegnano ad altro soggetto un lavoro che comporti l'apertura di un cantiere.

Sia negli Enti Locali che negli ambienti privati il Committente deve essere una persona fisica.
Nel caso di opera pubblica, il responsabile dei lavori è il responsabile unico del procedimento (L.109/94 art.7).

In base alla modifica del D.Lgs 528/99, il Piano di sicurezza e la notifica, sono necessari nei seguenti casi:

  • Piano di sicurezza e coordinamento:
    1. nei cantieri in cui sono presenti più imprese la cui entità presunta è pari o superiore a 200 uomini-giorno (Art.3 C.3 lett."A" D.Lgs 528/99);
    2. nei cantieri in cui sono presenti più imprese i cui lavori comportano i rischi particolari elencati nell'allegato II (Art.3 C.3 lett."B" D.Lgs 528/99);
  • Notifica:
    1. nei cantieri sopra riportati per la redazione del piano di sicurezza e coordinamento (Art.11 C.1 lett."A" D.Lgs 528/99);
    2. nei cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cantieri sopra riportate per la redazione del piano di sicurezza e coordinamento per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera (Art.11 C.1 lett."B" D.Lgs 528/99);
    3. cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno (Art.11 C.1 lett."C" D.Lgs 528/99).

Nella pratica il caso più ricorrente sarà il punto 2 del Piano di sicurezza e coordinamento, in quanto è facilissimo avere più imprese ed è altrettanto facile avere i rischi particolari.

Nel conteggio delle imprese presenti ci sono anche quelle collaterali, come ad esempio l'impresa dell'elettricista che viene ad effettuare l'impianto elettrico di cantiere, o l'impresa che porta via il terreno degli scavi ecc.
Mentre per ricadere nei rischi particolari è sufficiente che per il lavoro ci sia l'obbligo di sorveglianza sanitaria, che in pratica equivale ad avere uno dei seguenti rischi:

  • movimentazione manuale dei carichi;
  • presenza di sostanze chimiche, cancerogene, biologiche;
  • presenza del rischio rumore per i lavoratori superiore ad 80 dB.

Da quando è in vigore e a chi va applicato il D.Lgs 528/99
La nuova direttiva cantieri introdotta con il D.Lgs 528/99 è entrata in vigore dal 18 Aprile 2000 e si applica in tutti i casi in cui ,dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto, non si sia ancora conclusa la fase di progettazione.
La fase di progettazione si intende conclusa (art.25 D.Lgs 528/99):

  • nel caso di appalti pubblici, con l'approvazione del progetto esecutivo;
  • nel caso di lavori manutenzione, alla data dell'atto di affidamento dei lavori stessi;
  • in tutti gli altri casi, con la presentazione delle prescritte domande per l'esecuzione dei lavori alle attività competenti per il controllo dei lavori edili o di ingegneria civile (concessione, soprintendenza, nulla osta, genio civile, deposito al genio civile delle pratiche del cemento armato, opere idrauliche, dia, CEI ecc.)


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