Antincendio
Cos'è
D.Lgs. 626/94 e s.m.i. e DM 10/03/98
Il DM 10.3.1998 prevede che tutte le aziende diano ai propri dipendenti
una corretta formazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio.
Il rischio di incendio rappresenta certamente uno dei maggiori rischi
per qualsiasi luogo di lavoro, ed una corretta attività di informazione
e formazione dei lavoratori costituisce certamente il migliore presupposto
per una efficace “gestione della sicurezza” in ambito aziendale.
È infatti accertato che almeno il 50% degli incendi è attribuibile
in qualche modo, direttamente o indirettamente, al cosiddetto “fattore
umano”, e cioè al fatto che spesso le persone compiono azioni
sbagliate che non avrebbero dovuto compiere se informate, o anche a volte
non compiono le azioni corrette che avrebbero potuto evitare o minimizzare
situazioni di rischio prevedibili.
Per ottenere tali comportamenti “corretti” è
però necessario sensibilizzare tutti i lavoratori sui temi della
sicurezza, ed è altresì necessario formarne in modo più
approfondito alcuni, ai quali possano poi essere demandati compiti di
“attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio,
di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di
salvataggio di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza
(D.Lgs.626/94 – art. 4 – comma 5.a)”.
Per i motivi descritti, il D.Lgs. 626/94 e DM 10.3.1998 dedicano notevole
attenzione all’attività di informazione e formazione dei
lavoratori.
Il D.Lgs. 626, all’art.4 intitolato “Obblighi del datore
di lavoro, del dirigente e del preposto”, prevede che “…il
datore di lavoro… designa preventivamente i lavora-tori
incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta
antin-cendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave
e immediato, di salvataggio di pronto soccorso e, comunque, di gestione
dell'emergenza”.
Rientra pertanto tra gli adempimenti del datore di lavoro,
che ha la responsabilità della organizzazione e della gestione
della sicurezza della propria azienda, individuare quanti e quali lavoratori
incaricare per attuare le misure di prevenzione incendi, lotta antincendio,
evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato e gestione
delle emergenze.
È però importante evidenziare che tutti i lavoratori incaricati
devono comunque poter dimostrare di avere frequentato un corso di formazione,
idoneo al livello di rischio della propria azienda, ed a tal riguardo
non sono previste esenzioni.
Certificato Prevenzione Incendi e NOP
La prevenzione incendi è una materia interdisciplinare nel cui
ambito vengono promossi, studiati, predisposti e sperimentati provvedimenti,
misure, accorgimenti e modi di azione intesi ad evitare l'insorgere di
un incendio od a limitare le conseguenze.
In tale settore l'organo preposto alla emanazione delle norme ed al controllo
dell'osservanza delle stesse è il Ministero dell'Interno che, a
tal fine si avvale dell'opera del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco.
Il predetto controllo avviene secondo una procedura autorizzativa ben
definita che termina con il rilascio del certificato di prevenzione incendi.
Tale certificato, al cui rilascio è preposto il Comando Provinciale
dei Vigili del fuoco, attesta che l'attività, sottoposta a controllo,
è conforme alle disposizioni di sicurezza vigenti in materia.
Le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi elencate
nel D.M. 16/02/1982 debbono avere una approvazione preventiva da parte
dei Comandi Provinciali dei Vigili del fuoco ed, a lavori ultimati, deve
essere richiesta la visita di collaudo che si risolve, in caso di esito
positivo, nel rilascio del certificato di prevenzione incendi. Occorre
comunque precisare che dopo il rilascio del certificato di prevenzione
incendi, il responsabile dell'attività, per la quale è stato
rilasciato tale documento, è tenuto ad osservare ed a far osservare
le limitazioni, i divieti e, in genere, le condizioni di esercizio indicate
nel certificato stesso, nonché a curare il mantenimento dell'efficienza
dei sistemi, dei dispositivi e delle attrezzature espressamente finalizzati
alla prevenzione incendi.
E' appena il caso di sottolineare quindi l'estrema importanza che riveste
l'operato del responsabile nell'ordinaria gestione dell'attività,
operato che rappresenta una componente fondamentale delle misure di prevenzione
incendi.
E' necessario, inoltre, tenere presente che la legge stabilisce, altresì,
l'obbligo di richiedere le visite ed i controlli di prevenzione incendi
ogniqualvolta vi siano modifiche di lavorazione e di strutture, nei casi
di nuova destinazione dei locali e di variazioni qualitative e quantitative
delle sostanze pericolose esistenti e, comunque, quando vengano a maturare
le condizioni di sicurezza precedentemente accertate.
Da quanto esposto, deriva, in definitiva, la necessità di richiedere
l'approvazione preventiva ed il controllo ai Comandi Provinciali dei Vigili
del fuoco anche nel caso che un impianto subisca delle modifiche tecniche
o strutturali durante il periodo di validità del certificato di
prevenzione incendi o del nulla-osta provvisorio. Non si deve dimenticare,
comunque, che il certificato di prevenzione incendi ha un periodo di validità,
variabile in funzione dell'attività, stabilito da D.M. 16.02.1982
e che quindi, in prossimità della sua scadenza, è necessario
chiederne il rinnovo.
Da sottolineare che con il Decreto del Ministero dell'Interno 29/12/05
sono stati introdotti nuovi obblighi, a partire dal 01/06/2006, per i
titolari di attività indicate dal DM 16/02/82 in possesso di NOP
in corso di validità affinchè si adeguino alla normativa
di prevenzione incendi e conseguano il CPI. Pertano la validità
dei NOP in corso di validità scadrà il 01/06/2009 ovvero
a tre anni dall'entrata in vigore del suddetto decreto.
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