Direttiva
prodotti da costruzione
Cos'è
Direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21
dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative,
regolamentari ed amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti
da costruzione
È stata modificata dalla direttiva 93/68/CEE
del Consiglio, del 22 luglio 1993.
La direttiva si applica ai prodotti da costruzione definiti
quali prodotti destinati ad essere incorporati permanentemente in opere
di costruzione.
Richiede la conformità ai requisiti essenziali:
i prodotti da costruzione possono essere immessi sul mercato soltanto
se idonei all'uso previsto. A tale riguardo, essi devono consentire la
costruzione di opere che soddisfano, per una durata di vita economicamente
accettabile, i requisiti essenziali in materia di resistenza meccanica
e di stabilità, di sicurezza in caso d'incendio, d'igiene, di sanità
e di ambiente, di sicurezza di utilizzazione, di protezione dal rumore,
di economia di energia e di isolamento termico previsti all'allegato I
della direttiva.
I requisiti essenziali sono precisati in prima istanza
da documenti interpretativi elaborati da comitati tecnici e poi sviluppati
mediante specifiche tecniche che possono consistere in:
- norme armonizzate europee adottate dagli organismi europei di normalizzazione
(CEN o/e CENELEC) su mandato della Commissione e previa consultazione
del comitato permanente per la costruzione;
- benestari tecnici europei che valutano l'idoneità di un
prodotto all'impiego previsto nei casi in cui non esista né
una norma armonizzata, né una norma nazionale riconosciuta,
né un mandato per una norma europea e in cui la Commissione,
previa consultazione degli Stati membri nel comitato permanente per
la costruzione, non ritenga possibile o ancora possibile elaborare
una norma. Per facilitare tale compito, la "European Organization
of Technical Approvals" (Organizzazione europea per il benestare
tecnico), che raggruppa gli organismi nazionali competenti per il
benestare tecnico, può elaborare orientamenti per il benestare
tecnico europeo per un prodotto o una famiglia di prodotti da costruzione,
su mandato della Commissione e previa consultazione del comitato permanente
per la costruzione.
Laddove non esistano né una norma europea né
un benestare tecnico europeo, i prodotti possono continuare ad essere
valutati ed immessi sul mercato in base alle disposizioni nazionali esistenti
conformi ai requisiti essenziali.
Apposizione del marchio "CE":
possono beneficiare del marchio "CE" esclusivamente i prodotti
da costruzione conformi alle norme nazionali in cui sono state recepite
le norme armonizzate, a un benestare tecnico europeo o, in mancanza, alle
specifiche tecniche nazionali conformi ai requisiti essenziali. Le opere
munite del marchio "CE" soddisfano in tal modo i requisiti essenziali.
Attestato di conformità: spetta
al fabbricante o al suo mandatario stabilito nella Comunità attestare,
con i propri mezzi o tramite un organismo autorizzato di certificazione,
che i loro prodotti sono conformi ai requisiti di una specificazione tecnica
secondo le procedure di conformità menzionate nella direttiva.
Tali procedure devono essere precisate dalla Commissione previa consultazione
del comitato permanente per la costruzione, conformemente alle caratteristiche
particolari di un dato prodotto o un gruppo di prodotti determinati.
Clausola di salvaguardia: i prodotti
dichiarati conformi alla direttiva, ma che non soddisfano i requisiti
essenziali e che presentano quindi un pericolo per la sicurezza e la salute,
possono essere temporaneamente ritirati dal mercato dagli Stati membri.
Qualora la non conformità sia dovuta a specificazioni tecniche,
all'applicazione o a lacune delle stesse, la Commissione deciderà,
previa consultazione del comitato permanente per la costruzione, se la
specificazione tecnica europea o nazionale deve continuare o meno a beneficiare
della presunzione di conformità.
Gli allegati della direttiva contengono informazioni
dettagliate in materia di:
- requisiti essenziali;
- benestare tecnico europeo;
- attestato di conformità alle specificazioni tecniche: metodi
di controllo della conformità, sistemi di attestazione, organismi
competenti, marchio, certificato e dichiarazione CE di conformità;
- organismi di ispezioni e di certificazione e laboratori di prove.
Marcatura "CE": questa direttiva
modifica le disposizioni della direttiva 89/106/CEE nonché le direttive
87/404/CEE , 88/378/CEE, 89/336/CEE, 89/686/CEE, 89/392/CEE, 90/384/CEE,
90/385/CEE, 90/396/CEE, 91/263/CEE, 92/42/CEE e 73/23/CEE per quanto concerne
la marcatura dei prodotti. Ormai l'espressione da utilizzare è
"marcatura CE".
Le condizioni per l'apposizione diventano le stesse per una serie di prodotti
(prodotti da costruzione, recipienti semplici a pressione, dispositivi
di protezione individuale, giocattoli, apparecchiature terminali di telecomunicazione,
caldaie ad acqua calda, materiale elettrico, ...) che possono rientrare
simultaneamente nel campo d'applicazione di varie direttive che fino a
tale momento avevano previsto regimi di marcatura diversi.
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