DIRETTIVA PRODOTTI DA COSTRUZIONE (Direttiva 89/106/CEE)Qui di seguito sono trattati i seguenti argomenti
ServiziLa Direttiva 89/106/CEE______________________________
SERVIZIPer quanto riguarda l'applicazione della direttiva prodotti da costruzione
mtm consulting s.r.l. offre i seguenti servizi:
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Al fine di offrire un servizio che sia il migliore possibile
mtm consulting s.r.l. si avvale di risorse che si distinguono per la grande preparazione professionale in più campi (tecnologico, dell'elettronica,...) ai quali
mtm consulting s.r.l. offre un aggiornamento professionale basato sulla formazione continua necessaria, peraltro, per offrire un servizio a valore aggiunto ai propri clienti.
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mtm consulting s.r.l. utilizza i più avanzati software disponibili sul mercato. Attraverso il continuo aggiornamento tecnologico
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DIRETTIVA 89/106/CEE DEL CONSIGLIO, DEL 21 DICEMBRE 1988, RELATIVA AL RAVVICINAMENTO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE, REGOLAMENTARI ED AMMINISTRATIVE DEGLI STATI MEMBRI CONCERNENTI I PRODOTTI DA COSTRUZIONEÈ stata modificata dalla direttiva 93/68/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1993.
La direttiva si applica ai prodotti da costruzione definiti quali prodotti destinati ad essere incorporati permanentemente in opere di costruzione.
Richiede la conformità ai requisiti essenziali: i prodotti da costruzione possono essere immessi sul mercato soltanto se idonei all'uso previsto. A tale riguardo, essi devono consentire la costruzione di opere che soddisfano, per una durata di vita economicamente accettabile, i requisiti essenziali in materia di resistenza meccanica e di stabilità, di sicurezza in caso d'incendio, d'igiene, di sanità e di ambiente, di sicurezza di utilizzazione, di protezione dal rumore, di economia di energia e di isolamento termico previsti all'allegato I della direttiva.
I requisiti essenziali sono precisati in prima istanza da documenti interpretativi elaborati da comitati tecnici e poi sviluppati mediante specifiche tecniche che possono consistere in:
- norme armonizzate europee adottate dagli organismi europei di normalizzazione (CEN o/e CENELEC) su mandato della Commissione e previa consultazione del comitato permanente per la costruzione;
- benestari tecnici europei che valutano l'idoneità di un prodotto all'impiego previsto nei casi in cui non esista né una norma armonizzata, né una norma nazionale riconosciuta, né un mandato per una norma europea e in cui la Commissione, previa consultazione degli Stati membri nel comitato permanente per la costruzione, non ritenga possibile o ancora possibile elaborare una norma. Per facilitare tale compito, la "European Organization of Technical Approvals" (Organizzazione europea per il benestare tecnico), che raggruppa gli organismi nazionali competenti per il benestare tecnico, può elaborare orientamenti per il benestare tecnico europeo per un prodotto o una famiglia di prodotti da costruzione, su mandato della Commissione e previa consultazione del comitato permanente per la costruzione.
Laddove non esistano né una norma europea né un benestare tecnico europeo, i prodotti possono continuare ad essere valutati ed immessi sul mercato in base alle disposizioni nazionali esistenti conformi ai requisiti essenziali.
Apposizione del marchio "CE": possono beneficiare del marchio "CE" esclusivamente i prodotti da costruzione conformi alle norme nazionali in cui sono state recepite le norme armonizzate, a un benestare tecnico europeo o, in mancanza, alle specifiche tecniche nazionali conformi ai requisiti essenziali. Le opere munite del marchio "CE" soddisfano in tal modo i requisiti essenziali.
Attestato di conformità: spetta al fabbricante o al suo mandatario stabilito nella Comunità attestare, con i propri mezzi o tramite un organismo autorizzato di certificazione, che i loro prodotti sono conformi ai requisiti di una specificazione tecnica secondo le procedure di conformità menzionate nella direttiva. Tali procedure devono essere precisate dalla Commissione previa consultazione del comitato permanente per la costruzione, conformemente alle caratteristiche particolari di un dato prodotto o un gruppo di prodotti determinati.
Clausola di salvaguardia: i prodotti dichiarati conformi alla direttiva, ma che non soddisfano i requisiti essenziali e che presentano quindi un pericolo per la sicurezza e la salute, possono essere temporaneamente ritirati dal mercato dagli Stati membri. Qualora la non conformità sia dovuta a specificazioni tecniche, all'applicazione o a lacune delle stesse, la Commissione deciderà, previa consultazione del comitato permanente per la costruzione, se la specificazione tecnica europea o nazionale deve continuare o meno a beneficiare della presunzione di conformità.
Gli allegati della direttiva contengono informazioni dettagliate in materia di:
- requisiti essenziali;
- benestare tecnico europeo;
- attestato di conformità alle specificazioni tecniche: metodi di controllo della conformità, sistemi di attestazione, organismi competenti, marchio, certificato e dichiarazione CE di conformità;
- organismi di ispezioni e di certificazione e laboratori di prove.
Marcatura "CE": questa direttiva modifica le disposizioni della direttiva 89/106/CEE nonché le direttive 87/404/CEE , 88/378/CEE, 89/336/CEE, 89/686/CEE, 89/392/CEE, 90/384/CEE, 90/385/CEE, 90/396/CEE, 91/263/CEE, 92/42/CEE e 73/23/CEE per quanto concerne la marcatura dei prodotti. Ormai l'espressione da utilizzare è "marcatura CE".
Le condizioni per l'apposizione diventano le stesse per una serie di prodotti (prodotti da costruzione, recipienti semplici a pressione, dispositivi di protezione individuale, giocattoli, apparecchiature terminali di telecomunicazione, caldaie ad acqua calda, materiale elettrico, ...) che possono rientrare simultaneamente nel campo d'applicazione di varie direttive che fino a tale momento avevano previsto regimi di marcatura diversi.