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IPPC - AIA

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SERVIZI

mtm consulting s.r.l. è in grado di supportare le aziende soggette all’applicazione di tale Decreto in tutte le fasi necessarie per la richiesta e l’ottenimento dell’Autorizzazione Integrata Ambientale.

Il modello progettuale proposto da mtm, riportato di seguito, è strutturato in nove fasi. Tale struttura modulare e flessibile ci consente di soddisfare le attuali esigenze del mercato di riferimento.

Le 9 fasi proposte da mtm consulting s.r.l.

1 - Compilazione della domanda di autorizzazione
Corretta compilazione e stesura della domanda di autorizzazione integrata ambientale secondo la modulistica prevista dall’autorità competente di riferimento e nelle eventuali successive integrazioni.

2 - Inventario delle emissioni e dei consumi
Calcolo e stima delle emissioni inquinanti e dei consumi energetici attuali da riportare nella domanda di autorizzazione (quadro di riferimento iniziale). La metodologia utilizzata consente di evidenziare con algoritmi e fattori di emissioni le determinanti delle pressioni ambientali su cui poter intervenire.

3 - Individuazione delle migliori tecniche disponibili
Formulazione della proposta di adeguamento alle Migliori Tecniche Disponibili (MTD) e definizione della configurazione impiantistica per cui si richiede l’autorizzazione. La metodologia utilizzata consente di evidenziare le MTD già adottate dall’azienda, quelle non adottabili e quelle adottabili, con relativi margini di miglioramento ambientale, attraverso l’elaborazione di una check list delle linee guida o Brefs pertinenti il settore industriale di appartenenza.

4 - Valutazione degli effetti ambientali
Stima degli effetti delle pressioni ambientali in aria e in acqua nella configurazione impiantistica per cui si richiede l’autorizzazione. La metodologia proposta consente di evidenziare i contributi immessivi delle emissioni inquinanti in aria e in acqua e la scarsa significatività di questi al fine di dimostrare la correttezza delle scelte tecniche adottate.

5 - Valutazione di impatto acustico
Definizione dei contenuti della valutazione di impatto acustico e nella scelta del tecnico competente.

6 - Rapporti e negoziazione con l’autorità competente
Gestione dei rapporti con l’autorità competente e negoziazione con essa relativamente alle prescrizioni contenute nella autorizzazione.

7 - Rinnovo della Autorizzazione Integrata Ambientale
L’autorizzazione Integrata Ambientale ha validità di cinque anni (8 anni nel caso in cui un impianto, all’atto del rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, risulti registrato ai sensi del regolamento 761/2001 - ex 1836/93/CE) e la domanda di rinnovo deve essere inviata dal gestore all’autorità competente sei mesi prima della scadenza.

8 - Riesame della Autorizzazione Integrata Ambientale
Supporto in fase di riesame (art. 7, comma 2, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 372).

9 - Modifica degli impianti
Supporto nello svolgimento di tutte le attività necessarie in caso di modifiche agli impianti soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale oltre che nel mantenimento dei rapporti con l’autorità competente e gli uffici interessati.

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Aprofondimento sull'IPPC-AIA

Il Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 ha per oggetto la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento proveniente dalle attività elencate nell'allegato I allo stesso. Tale Decreto Legislativo prevede misure intese ad evitare oppure, qualora non sia possibile, ridurre le emissioni delle suddette attività nell'aria, nell'acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti e per conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso. Il Decreto disciplina inoltre il rilascio, il rinnovo e il riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale degli impianti di cui all'allegato I sopraccitato, nonché le modalità di esercizio degli impianti medesimi, ai fini del rispetto dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

Le attività soggette all’applicazione del Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 e che rientrano in specifici parametri di capacità produttiva o di resa dell’impianto sono richiamate di seguito (si elencano le categorie principali):

  1. attività energetiche;
  2. produzione e trasformazione dei metalli;
  3. industria dei prodotti minerali;
  4. industria chimica;
  5. gestione dei rifiuti;
  6. altre attività.

Le autorizzazioni ambientali sostituite dall’Autorizzazione Integrata Ambientale
Come si legge all’art. 5, comma 14 del Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59: “L'autorizzazione integrata ambientale, rilasciata ai sensi del presente decreto, sostituisce ad ogni effetto ogni altra autorizzazione, visto, nulla osta o parere in materia ambientale previsti dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione, fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e le autorizzazioni ambientali previste dalla normativa di recepimento della direttiva 2003/87/CE. L'autorizzazione integrata ambientale sostituisce, in ogni caso, le autorizzazioni di cui all'elenco riportato nell'allegato II. L'elenco riportato nell'allegato II, ove necessario, è modificato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attività produttive e della salute, d'intesa con la Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Le autorizzazioni elencate nell’allegato II sono le seguenti:

  1. autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari (decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203);
  2. autorizzazione allo scarico (decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152);
  3. autorizzazione alla realizzazione e modifica di impianti di smaltimento o recupero dei rifiuti (decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, art. 27);
  4. autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento o recupero dei rifiuti (decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, art. 28);
  5. autorizzazione allo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB-PCT (decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, art. 7);
  6. autorizzazione alla raccolta ed eliminazione oli usati (decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, art 5);
  7. autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura (decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, art. 9);
  8. comunicazione ex art. 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 per gli impianti non ricadenti nella categoria 5 dell'Allegato I, ferma restando la possibilità di utilizzare successivamente le procedure previste dagli articoli 31 e 33 del decreto legislativo n. 22 del 1997 e dalle rispettive norme di attuazione.

L’elenco riportato in Allegato II non è un elenco esaustivo infatti l’Autorità competente, in funzione al contenuto della domanda presentata dal gestore dell’impianto e alle operazioni effettivamente svolte, potrà comprendere nel provvedimento ulteriori documenti prescritti da normative ambientali nazionali, regionali o locali.

Presentazione di mtm consulting s.r.l.
29.06.2012 ore 06:00 - 18:00
F04SS1 - Il Life Cycle Assessment (LCA)




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