Sicurezza
La mtm ha scritto l'articolo "La valutazione del
rischio vibrazioni in azienda" che è stato pubblicato sulla
rivista Pulizia Industriale e Sanificazione - Mensile di manutenzione
e igiene civile e industriale (novembre 2007 - anno XL edita da MO.ED.CO
S.r.l.) e che abbiamo il piacere di riportare integralmente.
La valutazione del rischio vibrazioni in azienda
L’esposizione
alle vibrazioni meccaniche rappresenta uno dei principali pericoli per
la salute dei lavoratori a causa sia della elevata diffusione di attrezzature
vibranti sui luoghi di lavoro, sia della gravità degli effetti
per la salute che le vibrazioni generano. Si stima infatti che in Europa
una percentuale elevata dei lavoratori è esposta regolarmente a
vibrazioni meccaniche in relazione al proprio lavoro. Inoltre, in Italia,
le sole patologie relative a disfunzioni dei nervi vasomotori indotte
dalle vibrazioni hanno rappresentato, nel decennio che va dal 1989 al
1999, la quinta causa di malattia professionalmente indennizzata dall’INAIL,
senza quindi considerare tutti gli altri tipi di patologie derivanti dall’esposizione
alle vibrazioni.
Nonostante la dannosità e l’estensione di questo tipo di
pericolo, la legislazione italiana in materia di sicurezza del lavoro
risultava essere carente circa la valutazione del rischio vibrazioni in
azienda. Con l’emanazione del Decreto Legislativo del 19 agosto
2005, n. 187 “Attuazione dalla direttiva 2002/44/CE sulle prescrizioni
minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori
ai rischi derivanti da vibrazioni meccaniche” vengono fissati i
metodi, gli obblighi e le modalità per valutare e gestire correttamente
l’esposizione alle vibrazioni meccaniche.
Le vibrazioni meccaniche
Il Decreto Legislativo del 19 agosto 2005, n. 187 suddivide le vibrazioni
meccaniche alle quali sono esposti i lavoratori in due tipologie, dandone
una precisa definizione: le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio
e le vibrazioni trasmesse al corpo intero.
Le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio sono definite come “le
vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al sistema mano-braccio nell’uomo,
comportano un rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in
particolare disturbi vascolari, osteoarticolari, neurologici o muscolari”.
Questo tipo di vibrazioni è indotto nel lavoratore dall’utilizzo
di utensili manuali e di macchinari condotti a mano. In particolare tra
le fonti principali vi sono gli utensili di tipo percussorio (martelli
demolitori, rivettatori, scalpellatori, trapani a percussione, avvitatori
ad impulso, cesoie, etc.), gli utensili di tipo rotativo (levigatrici,
motoseghe, smerigliatrici, seghetti alternativi, etc.) e altre macchine
come tagliaerba, motocoltivatori, ribattitrici, trapani da dentista, idropulitrici,
etc.
Le vibrazioni trasmesse al corpo intero sono definite come “le
vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al corpo intero, comportano rischi
per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare lombalgie
e traumi al rachide”. Questo tipo di vibrazioni è indotto
da macchine o veicoli industriali , agricoli e di trasporto che espongono
tutto il corpo, in posizione eretta oppure seduta, a vibrazioni ed impatti.
In particolare tra le fonti principali di vibrazioni vi sono carrelli
elevatori, pale meccaniche, trattori e macchine agricole, spazzatrici
stradali, autobus, camion, etc.
Nel valutare il manifestarsi di effetti fisiopatologici dovuti alle vibrazioni
bisogna considerare diversi parametri: la regione di ingresso nel corpo,
la direzione, la frequenza, l’intensità, la risonanza, l’accelerazione,
la durata dell’esposizione e le condizioni ambientali come ad esempio
la temperatura. Gli ultimi due parametri sono quelli presi in considerazione
dal Decreto Legislativo del 19 agosto 2005, n. 187 per definire i valori
limite di esposizione e i valori di azione.
L’accelerazione indotta al corpo umano dalle vibrazioni dipende
dalla tipologia e dalle modalità costruttive dell’utensile,
dal tipo di impiego e dalle condizioni di usura dell’utensile stesso.
La durata dell’esposizione è invece direttamente collegata
all’organizzazione delle tempistiche di lavoro presso l’azienda.
I valori limite di esposizione e i valori di
azione
In funzione del valore dell’accelerazione fornita dalla vibrazione
meccanica al sistema mano-braccio o al corpo intero e in funzione del
tempo di esposizione del lavoratore alla vibrazione stessa, il Decreto
Legislativo del 19 agosto 2005, n. 187 fornisce i valori di azione e i
valori limite di esposizione giornaliera alle vibrazioni meccaniche. I
valori numerici sono mostrati in Tabella 1. Entrambi i valori sono normalizzati
a un periodo di riferimento di 8 ore.
Tabella 1

Il valore d’azione giornaliero rappresenta
quel valore di esposizione a partire dal quale devono essere attuate specifiche
misure di tutela per i soggetti esposti.
Il valore limite di esposizione giornaliero rappresenta il livello
di esposizione il cui superamento è vietato per legge e deve essere
prevenuto, in quanto esso comporta un rischio inaccettabile per un soggetto
che vi sia esposto.
La valutazione dei rischi
Il datore di lavoro, nell’assolvere gli obblighi relativi alla realizzazione
del Documento di Valutazione dei Rischi, stabiliti dall’articolo
4 del Decreto Legislativo del 19 settembre 1994, n. 626, deve provvedere
a valutare i rischi derivanti dall’esposizione a vibrazioni meccaniche.
Per effettuare questa valutazione il datore di lavoro deve considerare
in particolare il tempo di esposizione dei singoli operatori alle vibrazioni,
il tipo di vibrazione a cui sono esposti, i valori limite e di azione
imposti per legge e il valore di accelerazione trasmesso dall’utensile/macchinario
all’operatore. La valutazione di quest’ultimo parametro risulta
essere alquanto complicata e può in linea di massima essere svolta
tramite tre differenti metodi.
Il primo metodo consiste nel consultare le banche vibrazioni dell’ISPESL,
delle regioni o del CNR. In queste banche dati sono contenuti valori di
accelerazione relativi a macchine ed utensili in commercio, catalogati
per tipologia, marca e modello. I valori forniti da queste banche dati
potranno essere utilizzati per la valutazione dell’esposizione alle
vibrazioni in azienda solo se: la marca, il modello, le condizioni di
utilizzo e le condizioni di manutenzione dell’utensile/macchinario
presente nella banca dati corrispondano a quelle dell’utensile/macchinario
presente in azienda.
Un altro metodo per valutare il livello di accelerazione è basato
sui dati resi disponibili dal fabbricante dell’utensile o del macchinario.
Infatti la Direttiva Macchine (Decreto del Presidente della Repubblica
n. 459 del 24 luglio 1996) impone ai fabbricanti, ove applicabile, l’obbligo
di indicare il valore di accelerazione fornita al sistema mano-braccio
qualora sia superiore a 2,5 m/s², indicare il valore di accelerazione
fornita al corpo intero qualora sia superiore a 0,5 m/s², indicare
che i due precedenti limiti non sono superati, nel caso in cui l’accelerazione
fornita risulti inferiore ai due valori indicati in precedenza. I valori
di accelerazione forniti direttamente dal fabbricante possono essere utilizzati
nella valutazione dei rischi solamente se aumentati di una certa quantità,
fattore di correzione, la quale dipendente direttamente dalle condizioni
di utilizzo e dalle condizioni di manutenzione dell’attrezzatura
in questione. I fattori di correzione relativi a differenti tipi di utensili
e macchinari sono forniti e pubblicati dall’ISPESL nella propria
banca dati.
In assenza di dati provenienti dalle banche dati vibrazioni o forniti
direttamente dal fabbricante dell’utensile/macchinario, i valori
di vibrazione trasmessi dovranno essere misurati sul campo, con l’ausilio
di apposite attrezzature quali vibrometri; le misurazioni dovranno essere
effettuate conformemente alle norme ISO 5349-1:2001 e ISO 5349-2:2001,
per quanto riguarda le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio, alla
norma ISO 2631-1:1997, per quanto riguarda le vibrazioni trasmesse al
corpo intero, e alle norme specifiche realizzate per particolari gruppi
di utensili e macchinari come ad esempio la EN ISO 22867:2004 per le motoseghe
a catena e la UNI EN 13490:2003 per i sedili dei carrelli elevatori.
Misure di prevenzione e protezione
In base ai risultati emersi dalla valutazione dei rischi, quando sono
superati i valori di azione, il datore di lavoro “elabora e
applica un programma di misure tecniche o organizzative, volte a ridurre
al minimo l’esposizione e i rischi che ne conseguono, considerando
in particolare quanto segue:
-
altri metodi di lavoro che
richiedono una minore esposizione a vibrazioni meccaniche;
-
la scelta di attrezzature
di lavoro adeguate concepite nel rispetto dei principi ergonomici
e che producono, tenuto conto del lavoro da svolgere, il minor livello
possibile di vibrazioni;
-
la fornitura di attrezzature
accessorie per ridurre i rischi di lesioni provocate dalle vibrazioni,
quali sedili che attenuano efficacemente le vibrazioni trasmesse al
corpo intero e maniglie o guanti che attenuano la vibrazione trasmessa
al sistema mano-braccio;
-
adeguati programmi di manutenzione
delle attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul
luogo di lavoro;
-
la progettazione e l'organizzazione
dei luoghi e dei posti di lavoro;
-
l'adeguata informazione e
formazione dei lavoratori sull'uso corretto e sicuro delle attrezzature
di lavoro, in modo da ridurre al minimo la loro esposizione a vibrazioni
meccaniche;
-
la limitazione della durata
e dell'intensità' dell'esposizione;
-
l'organizzazione di orari
di lavoro appropriati, con adeguati periodi di riposo;
-
la fornitura, ai lavoratori
esposti, di indumenti per la protezione dal freddo e dall'umidità”.
I lavoratori esposti a livelli di vibrazioni superiori
ai valori di azione devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria,
effettuata con periodicità annuale o definita dal medico competente.
I lavoratori esposti a rischi derivanti da vibrazioni meccaniche devono
ricevere da parte del datore di lavoro informazioni e formazione adeguata
in particolare riguardo:
- “alle misure adottate volte a eliminare o a ridurre al
minimo i rischi derivanti dalle vibrazioni meccaniche;
- ai valori limite di esposizione e ai valori d'azione;
- ai risultati delle valutazioni e misurazioni delle vibrazioni
meccaniche effettuate in applicazione dell'articolo 4 e alle potenziali
lesioni derivanti dalle attrezzature di lavoro utilizzate;
- all'utilità e al modo di individuare e di segnalare sintomi
di lesioni;
- alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una
sorveglianza sanitaria;
- alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo l'esposizione
a vibrazioni meccaniche”.
Un esempio pratico
Vengono di seguito riportati alcuni esempi pratici relativi ad attrezzature
utilizzate nel campo della pulizia industriale e della sanificazione.
Consideriamo di voler effettuare una valutazione dei
rischi relativa al livello di vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio
da due differenti idropulitrici ad alta pressione a caldo portatili, dotate
di lancia, presenti nella banca dati vibrazioni dell’ISPESL.
Idropulitrice 1: il valore di accelerazione
fornito al sistema mano-braccio a(w)sum è pari a 4 m/s². Il
valore di esposizione alle vibrazioni giornaliero A(8), risulta per le
prime tre ore di utilizzo (indicate in verde) inferiore al valore di azione
giornaliero fissato dal D.Lgs. del 19 agosto 2005, n. 187 (pari a 2,5
m/s²). Il valore di azione viene superato nelle restanti 5 ore di
lavoro (indicate in giallo). Se dalla valutazione dei rischi emergerà
che il lavoratore utilizza l’idropulitrice 1 per un periodo inferiore
alle 3 ore giornaliere, non devono essere prese particolari precauzioni
ma deve essere unicamente fornita al lavoratore un’adeguata formazione
e informazione. Se al contrario il lavoratore utilizza l’idropulitrice
in oggetto per un periodo superiore alle 3 ore giornaliere, oltre a fornire
un’adeguata formazione e informazione dovrà essere predisposto
un programma di misure tecniche o organizzative, volte a ridurre al minimo
l’esposizione e i rischi che ne conseguono e il lavoratore dovrà
essere sottoposto a sorveglianza sanitaria.

Idropulitrice 2: il valore di accelerazione
fornito al sistema mano-braccio a(w)sum è pari a 9,2 m/s².
Il valore di esposizione alle vibrazioni giornaliero A(8), risulta già
per le prime due ore di utilizzo (indicate in giallo) superiore al valore
di azione giornaliero (pari a 2,5 m/s²). Dalla terza ora di lavoro
in poi (indicate in rosso) viene superato il valore limite di esposizione
giornaliera fissato dal D.Lgs. del 19 agosto 2005, n. 187 (pari a 5 m/s²).
Se dalla valutazione dei rischi emergerà che il lavoratore utilizza
l’idropulitrice in oggetto per un periodo inferiore alle 2 ore giornaliere,
oltre a fornire un’adeguata formazione e informazione dovrà
essere sottoposto a sorveglianza sanitaria. Il lavoratore non può
utilizzare l’idropulitrice in oggetto per più di 2 ore al
giorno.

Consideriamo di voler effettuare una valutazione dei
rischi relativa al livello di vibrazioni trasmesse al corpo intero da
una spazzatrice stradale, presente nella banca dati vibrazioni dell’ISPESL.
Spazzatrice: il valore di accelerazione fornito
al corpo intero a(w)sum è pari a 0,28 m/s². Il valore di esposizione
alle vibrazioni giornaliero A(8), risulta essere per le 8 ore di lavoro
inferiore sia al valore di azione giornaliero (pari a 0,5 m/s²) sia
al valore limite di esposizione (pari a 1,15 m/s²) fissati dal D.Lgs.
del 19 agosto 2005, n. 187. L’operatore potrà quindi utilizzare
per otto ore consecutive di lavoro la spazzatrice stradale; non devono
essere prese particolari precauzioni ma deve essere unicamente fornita
al lavoratore un’adeguata formazione e informazione.

Una volta superati i valori di azione, una delle misure
di tipo tecnico-organizzativo che il datore di lavoro può applicare
per tutelare maggiormente l’operatore e per aumentare il tempo di
esposizione sicuro alle vibrazioni consiste nel fornire appositi dispositivi
di protezione individuale, ovvero i guanti antivibranti, per proteggere
dalle vibrazioni mano-braccio e nell’utilizzare sedili antivibranti
per proteggere dalle vibrazioni al corpo intero. L’effettiva efficacia
dei DPI e dei sedili antivibranti deve comunque essere valutata in sito
per ogni specifico utensile e macchinario utilizzato.
Bisogna comunque considerare che, nonostante gli obblighi di misurazione
e valutazione dell’esposizione alle vibrazioni decorrono dal 1 gennaio
2006, “in caso di attrezzature di lavoro messe a disposizione
dei lavoratori anteriormente al 6 luglio 2007 e che non permettono il
rispetto dei valori limite di esposizione tenuto conto del progresso tecnico
e delle misure organizzative messe in atto, l’obbligo del rispetto
dei valori limite di esposizione (...) entra in vigore il 6 luglio 2010.
Per il settore agricolo e forestale l’obbligo del rispetto dei valori
limite di esposizione (...) entra in vigore il 6 luglio 2014”.
Nel caso in cui l’operatore utilizzasse, nell’arco delle otto
ore lavorative, diverse tipologie di macchine per le quali è valutabile
il rischio vibrazioni (per esempio, idropulitrice 1 per 2 ora e idropulitrice
2 per 1 ora) si dovrebbe calcolare il livello di esposizione giornaliero
per questa mansione specifica utilizzando la seguente formula:

dove A(8)i è il valore giornaliero di esposizione
alle vibrazioni relativo alla i-esima macchina utilizzata nell’arco
della giornata.
Risulta evidente che l’utilizzo della banca dati dell’ISPESL
e/o delle misurazioni in campo sono il primo passo in quanto è
anche necessario individuare le mansioni presenti in azienda in termini
di esposizione dei lavoratori alle vibrazioni dovute all’utilizzo
combinato o alternato di diverse macchine e attrezzature vibranti.
Ovviamente, analogamente, si dovrebbe procedere per le vibrazioni trasmesse
al corpo intero.
Alcune considerazioni sui valori di esposizione
proposti dal D.Lgs 187/2005
Il rispetto del valore limite di esposizione giornaliera e delle prescrizioni
legate al valore di azione garantiscono di effettuare una valutazione
dei rischi derivanti dall’esposizione alle vibrazioni sul luogo
di lavoro a norma i legge. Questi due valori fissati dal D.Lgs. del 19
agosto 2005, n. 187 potrebbero però non essere abbastanza cautelativi
nel rispetto della salute dei lavoratori e nell’evitare l’insorgere
di patologie legate alle vibrazioni meccaniche.
Per quanto riguarda le vibrazioni mano-braccio, lo standard ISO 5349-1
propone una relazione esposizione-risposta per quanto riguarda l’occorrenza
del “fenomeno di Raynaud” o anche detto “sindrome da
dita bianche da vibrazioni”. Questa relazione sottolinea come i
valori proposti dalle norme ISO siano maggiormente cautelativi rispetto
a quelli proposti dal D.Lgs. del 19 agosto 2005, n. 187. Infatti la relazione
mostra che pur rispettando il valore di azione giornaliero pari a 2,5
m/s², dopo circa 12 anni di lavoro a queste condizioni ben il 10% della
popolazione lavorativa esposta sarebbe soggetta all’insorgenza del
fenomeno di Raynaud. Ipotizzando quindi una vita lavorativa di circa 30
anni, un valore realmente cautelativo sarebbe par a 1 m/s², per evitare
l’insorgenza di patologie dovute all’esposizione alle vibrazioni
nel lungo periodo al 10% della popolazione esposta.
Considerazioni analoghe valgono per le vibrazioni sul corpo intero. Lo
standard ISO 2631-1 propone una relazione esposizione-risposta, in accordo
con dati della letteratura epidemiologica, dalla quale emerge che il valore
limite giornaliero di esposizione alle vibrazioni indicato dal D.Lgs.
del 19 agosto 2005, n. 187 (pari a 1,15 m/s²) risulta far ricadere il
lavoratore esposto già in una zona di pericolo. Un valore limite
di esposizione giornaliero realmente cautelativo dovrebbe essere almeno
pari a 0,9 m/s²; quest’ultimo è infatti il valore proposto
dalle linee guida redatte dall’ISPESL in merito alla valutazione
dell’esposizione alle vibrazioni meccaniche.
Conclusioni
La valutazione dell’esposizione alle vibrazioni meccaniche risulta
essere una delle parti fondamentali dell’intera Valutazione dei
Rischi presso l’azienda, vista l’elevata quantità di
attrezzature vibranti impiegate nei luoghi di lavoro e visto lo stretto
e diretto collegamento tra esposizione al pericolo e patologia professionale.
Con l’introduzione del D.Lgs. del 19 agosto 2005, n. 187 si è
provveduto a regolamentare la modalità di valutazione dell’esposizione
alle vibrazioni meccaniche e a porre le basi per la tutela di lavoratori
circa un pericolo derivante da un agente fisico fino ad ora non regolamentato
in maniera adeguata. Inoltre sono forniti diversi metodi e banche dati
per effettuare ove possibile una valutazione, a differenza di quella relativa
al rischio rumore, senza l’impiego di costose misurazioni in sito.
Bisogna comunque considerare che i limiti imposti per legge possono non
tutelare adeguatamente il lavoratore nell’arco della sua intera
vita lavorativa. Questa considerazione vuole sottolineare come l’esposizione
alle vibrazioni, a differenza di altri agenti pericolosi, si dimostra
essere nociva per la salute umana anche per livelli e tempi di esposizione
molto blandi e quindi massima deve essere la considerazione di ogni tipo
di esposizione a vibrazioni meccaniche.
Si ricorda infine che il documento di valutazione del rischio vibrazioni
deve essere parte integrante del documento di valutazione dei rischi redatto
ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 626/94 e successive modifiche e
integrazioni.
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