Sicurezza
La mtm ha scritto l'articolo "La valutazione del
rischio vibrazioni in azienda" che è stato pubblicato sulla
rivista Pulizia Industriale e Sanificazione - Mensile di manutenzione
e igiene civile e industriale (settembre 2008 - anno XLI edita da MO.ED.CO
S.r.l.) e che abbiamo il piacere di riportare integralmente.
Il Testo Unico e la valutazione del rischio vibrazioni:
un caso pratico di misurazione in sito del livello di vibrazioni
La valutazione
dell’esposizione alle vibrazioni meccaniche è parte integrante
della Valutazione dei Rischi presso l’azienda.
Vista l’elevata quantità di attrezzature vibranti impiegate
nei luoghi di lavoro e visto lo stretto e diretto collegamento tra esposizione
al pericolo e patologia professionale, la valutazione dell’esposizione
alle vibrazioni assume un importante valenza. In Italia infatti, le sole
patologie relative a disfunzioni dei nervi vasomotori indotte dalle vibrazioni
hanno rappresentato, nel decennio che va dal 1989 al 1999, la quinta causa
di malattia professionalmente indennizzata dall’INAIL, senza quindi
considerare tutti gli altri tipi di patologie derivanti dall’esposizione
alle vibrazioni.
Con questo articolo ci si pone l’obbiettivo di illustrare quali
siano le indicazioni presenti nel nuovo Testo Unico in merito all’esposizione
dei lavoratori alle vibrazioni meccaniche e in seguito di presentare un
esempio pratico di valutazione del rischio vibrazioni in azienda.
Il Testo Unico e gli Agenti Fisici
La valutazione del rischio derivante da esposizione a vibrazioni meccaniche
era normata dall’ormai superato Decreto Legislativo n. 626 del 1994
e dallo specifico Decreto Legislativo del 19 agosto 2005, n. 187 “Attuazione
dalla direttiva 2002/44/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di
salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti
da vibrazioni meccaniche”, tramite il quale vengono per la
prima volta istituiti i metodi, gli obblighi e le modalità per
valutare e gestire correttamente l’esposizione alle vibrazioni meccaniche
sul posto di lavoro.
Lo scorso 30 aprile 2008 è stato adottato il nuovo Testo Unico
in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, ovvero il Decreto
Legislativo del 9 aprile 2008, n. 81, le cui disposizioni in merito alla
valutazione dei rischi saranno applicabili novanta giorni dopo la data
della sua pubblicazione, ovvero il 29 luglio 2008. Con la sua entrata
in vigore, vengono quindi abrogati e sostituiti i succitati D.Lgs. 626/1994
e D.Lgs. 187/2005; si può comunque affermare in linea generale
che le disposizioni presenti nei due decreti in merito alle vibrazioni
meccaniche vengono totalmente riprese ed integrate nel nuovo Testo Unico,
con l’introduzione di qualche novità.
Il nuovo Testo Unico affronta il problema delle vibrazioni meccaniche
all’interno del Titolo VIII – Agenti Fisici. Prima di tutto
vengono date delle indicazioni generali che riguardano tutti i rischi
derivanti dall’esposizione ad agenti fisici; per agenti fisici si
intendono: “il rumore, gli ultrasuoni, gli infrasuoni, le vibrazioni
meccaniche, i campi elettromagnetici, le radiazioni ottiche, di origine
artificiale, il microclima e le atmosfere iperbariche che possono comportare
rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori”.
La prima novità riguarda la periodicità della revisione
della valutazione del rischio dovuto ad esposizione ad agenti fisici;
infatti “la valutazione dei rischi derivanti da esposizioni
ad agenti fisici è programmata ed effettuata, con cadenza almeno
quadriennale, da personale qualificato nell’ambito del servizio
di prevenzione e protezione in possesso di specifiche conoscenze in materia”.
Viene quindi esteso il limite di quattro anni di validità della
valutazione dei rischi e delle misurazioni effettuate a tutti gli agenti
fisici e quindi anche alle vibrazioni meccaniche, mentre precedentemente
riguardava unicamente il rumore. Viene inoltre specificato che “la
valutazione dei rischi è aggiornata ogni qual volta si verifichino
mutamenti che potrebbero renderla obsoleta, ovvero, quando i risultati
della sorveglianza sanitaria rendano necessaria la sua revisione. I dati
ottenuti dalla valutazione, misurazione e calcolo dei livelli di esposizione
costituiscono parte integrante del documento di valutazione del rischio”.
Con quest’ultima frase si vuole sottolineare come risulta necessario
allegare alla valutazione dei rischi, per validarla, i dati grezzi ricavati
dagli strumenti di misura.
Nel Capo III dello stesso Titolo VIII, il Testo Unico entra nel merito
della protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a vibrazioni
meccaniche.
Come nel vecchio Decreto Legislativo, il Testo Unico separa le vibrazioni
meccaniche in due tipologie: le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio
e le vibrazioni trasmesse al corpo intero.
Il nuovo Testo Unico fornisce i valori di azione e i valori limite di
esposizione giornaliera alle vibrazioni meccaniche, normalizzati a un
periodo di riferimento di 8 ore, i quali restano immutati rispetto alle
prescrizioni legislative precedentemente vigenti.
Viene però introdotto un nuovo valore: il valore limite di esposizione
giornaliero su periodi brevi. I valori numerici sono mostrati in Tabella
1.

Il valore d’azione giornaliero rappresenta quel valore di esposizione
a partire dal quale devono essere attuate specifiche misure di tutela
per i soggetti esposti, come la sorveglianza sanitaria.
Il valore limite di esposizione giornaliero rappresenta il livello di
esposizione il cui superamento è vietato per legge e deve essere
prevenuto, in quanto esso comporta un rischio inaccettabile per un soggetto
che vi sia esposto.
Il valore limite di esposizione su brevi periodi rappresenta il valore
istantaneo che non deve mai essere superato; ciò significa che
il lavoratore non deve mai essere sottoposto a vibrazioni di questa intensità,
nemmeno per un breve periodo.
La valutazione del rischio vibrazioni in azienda:
un caso pratico
Di seguito viene presentato e riassunto un caso pratico di valutazione
del rischio vibrazioni e la metodologia utilizzata per svolgerlo.
Il primo passo per svolgere una corretta valutazione del rischio vibrazioni
presso un’azienda consiste nell’effettuare il censimento delle
attrezzature presenti che possono trasmettere vibrazioni all’operatore
che le utilizza, separate per vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio
e corpo intero (vedi Tabella 2). Il questo modo sono state identificate
le attrezzature che rientrano nella valutazione dei rischi.

La valutazione del valore di accelerazione trasmesso dall’utensile/macchinario
all’operatore può in linea di massima essere svolta tramite
tre differenti metodi, come indicato dal nuovo Testo Unico, nonché
dalle precedenti disposizioni legislative.
Il primo metodo consiste nel consultare le banche dati sulle vibrazioni
dell’ISPESL, delle regioni o del CNR. In queste banche dati sono
contenuti valori di accelerazione relativi a macchine ed utensili in commercio,
catalogati per tipologia, marca e modello. I valori forniti da queste
banche dati potranno essere utilizzati per la valutazione dell’esposizione
alle vibrazioni in azienda solo se: la marca, il modello, le condizioni
di utilizzo e le condizioni di manutenzione dell’utensile/macchinario
presente nella banca dati corrispondano a quelle dell’utensile/macchinario
presente in azienda.
Un altro metodo per valutare il livello di accelerazione è basato
sui dati resi disponibili dal fabbricante dell’utensile o del macchinario.
I valori di accelerazione forniti direttamente dal fabbricante possono
essere utilizzati nella valutazione dei rischi solamente se aumentati
di una certa quantità, fattore di correzione, la quale dipendente
direttamente dalle condizioni di utilizzo e dalle condizioni di manutenzione
dell’attrezzatura in questione. I fattori di correzione relativi
a differenti tipi di utensili e macchinari sono forniti e pubblicati dall’ISPESL
nella propria banca dati.
Il terzo ed ultimo metodo consiste nella vera e propria misurazione sul
campo dei valori di vibrazione trasmessi, con l’ausilio di apposite
attrezzature quali vibrometri/accelerometri; le misurazioni dovranno essere
effettuate conformemente alle norme ISO 5349-1:2001 e ISO 5349-2:2001,
per quanto riguarda le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio, alla
norma ISO 2631-1:1997, per quanto riguarda le vibrazioni trasmesse al
corpo intero.
Il secondo passo della nostra valutazione consiste quindi nel verificare
se le nostre attrezzature “vibranti” sono presenti sul database
dell’ISPESL e se sui loro manuali sono presenti i dati relativi
alle vibrazioni trasmesse: nel nostro caso nessuna delle attrezzature
è presente sul database ISPESL e solo alcune riportano sul manuale
i dati relativi a i valori di vibrazione trasmessi. Si opta quindi per
la misurazione diretta del livello di vibrazioni trasmesse.
Per la misurazione diretta del livello di vibrazioni si utilizza un vibrometro/accelerometro,
che tramite due appositi sensori, uno per il sistema manio-braccio e uno
per il corpo intero, misura nel tempo l’accelerazione trasmessa
dall’attrezzatura. Per la misurazione delle vibrazioni trasmesse
al sistema mano-braccio si utilizza un sensore che viene solitamente fissato
sull’impugnatura dell’apparecchiatura; per le vibrazioni trasmesse
al corpo intero si utilizza un sensore, a forma di sottile disco di gomma,
da posizionare sul sedile dell’attrezzatura.
Il sensore rileva nel tempo l’accelerazione trasmessa dall’attrezzatura
all’operatore lungo i tre assi x, y e z. In Figura 1 viene mostrato
a titolo esemplificativo l’andamento nel tempo (due minuti –
cfr. punto 5.5, ISO 2631-1:1997) delle vibrazioni trasmesse dal sedile
della spazzolatrice al corpo dell’operatore lungo i tre assi.

Dai valori riscontrati lungo i singoli assi si ricava il valore totale
di accelerazione tramite somma vettoriale. Le misurazioni sono poi ripetute
per tre volte, per una durata di due minuti ciascuna, in modo tale da
ricavare un valore medio dalle tre misurazioni. Questo per evitare di
registrare picchi anomali, secondo quanto indicato dalle succitate norme
ISO. I valori medi delle misurazioni relative a tutte le attrezzature
sono riportate in Tabella 3. In questa tabella sono inoltre riportati,
ove presenti, i valori di vibrazione contenuti nei manuali di istruzioni
delle attrezzature. Questi risultano differenti e spesso maggiori rispetto
a quelli rilevati direttamente sul campo. Infatti le condizioni di utilizzo,
in questo caso la rugosità e le asperità della pavimentazione,
influiscono notevolmente sui valori misurati. Essendo la pavimentazione
dell’azienda in questione molto regolare e priva di asperità,
le misurazioni mostrano valori di vibrazione trasmessa abbastanza bassi.
Bisogna inoltre sottolineare che, fatta eccezione per una attrezzatura,
le macchine impiegate sono tutte di costruzione recente e in ottimo stato
di manutenzione, due caratteristiche che sicuramente influiscono sul livello
di vibrazioni trasmesse.
Durante le tre misurazioni di due minuti ciascuna si è cercato
di far svolgere agli operatori che governavano le attrezzature i compiti
che maggiormente li esponevano a vibrazioni meccaniche, così da
mettersi nella condizione maggiormente sfavorevole, utilizzando le attrezzature
e i loro utensili alle massime velocità e potenzialità.
La seconda parte della valutazione del rischio vibrazioni consiste nell’individuare
gli addetti che utilizzano le attrezzature vibranti e quale sia il tempo
di utilizzo giornaliere effettivo di queste attrezzature per ogni singolo
addetto. Infatti, se un addetto utilizza più attrezzature vibranti
in una giornata di lavoro, il suo valore di esposizione giornaliero alle
vibrazioni, ovvero il valore che bisogna confrontare coi limiti imposti
dal Testo Unico, risulterà dalla sommatoria delle esposizioni alle
avarie attrezzature.
Vediamo in dettaglio un esempio relativo all’addetto alle pulizie
dell’azienda.
L’addetto alle pulizie, durante il turno lavorativo giornaliero
di otto ore, utilizza per due ore la spazzolatrice e per due ore la lavapavimenti,
per la pulizia della pavimentazione dell’azienda, e per altre tre
ore utilizza il carrello sollevatore elettrico a ganci, per movimentare
le ceste cariche di imballaggi usati, dalla zona del magazzino alla zona
rifiuti.
Bisogna prima di tutto valutare il livello di esposizione giornaliera
alle vibrazioni parziale A(8)i alla quale è sottoposto l’addetto
nell’utilizzare la singola attrezzatura vibrante (vedi Tabella 4).
Questo valore è ottenuto a partire da:
- il livello di vibrazione ahv (ovvero il valore misurato in sito con
lo accelerometro e già riportato in Tabella 3) per la singola
attrezzatura vibrante;
- il tempo di esposizione giornaliero T0 alle vibrazioni trasmesse
dalle attrezzature utilizzate (ovvero il tempo di utilizzo della singola
attrezzatura da parte dello stesso addetto).
Tramite la formula

si calcola quindi il valore di A(8)i per ogni singola attrezzatura.
Tramite somma vettoriale si calcola poi il livello di esposizione giornaliera
alle vibrazioni A(8) alla quale è sottoposto l’addetto nell’utilizzare
le attrezzature vibranti.


Bisogna ora confrontare il valore ottenuto con i limiti fissati dal Testo
Unico: il livello di esposizione giornaliera alle vibrazioni A(8) alla
quale è sottoposto l’addetto nell’utilizzare le attrezzature
vibranti è pari a 0,618 [m/s2]. Trattandosi di vibrazioni trasmesse
al corpo intero si può verificare come il valore di A(8) è
superiore al valore di azione giornaliero, ma inferiore al valore limite
di esposizione giornaliero (0,5 [m/s2] ? A(8) < 1,15 [m/s2]).
L’addetto alle pulizie deve quindi essere messo in sorveglianza
sanitaria per quanto riguarda il rischio associato all’esposizione
a vibrazioni meccaniche trasmesse al corpo intero.
Conclusioni
Il Testo Unico indica che “i lavoratori esposti a livelli di
vibrazioni superiori ai valori d'azione sono sottoposti alla sorveglianza
sanitaria. La sorveglianza viene effettuata periodicamente, di norma una
volta l'anno o con periodicità diversa decisa dal medico competente
con adeguata motivazione riportata nel documento di valutazione dei rischi
e resa nota ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori in funzione
della valutazione del rischio”. Il datore di lavoro “elabora
e applica un programma di misure tecniche o organizzative, volte a ridurre
al minimo l’esposizione e i rischi che ne conseguono”.
Per ogni lavoratore esposto a vibrazioni meccaniche il datore di lavoro
deve comunque impegnarsi a fornire l’adeguata formazione e informazione,
nonché a evitare e circoscrivere il più possibile l’esposizione,
limitando al massimo il numero dei lavoratori esposti e tentando ove possibile,
di eliminare alla fonte o ridurre al minimo l’esposizione agli agenti
fisici.
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