Consulenza strategica Consulenza strategica gratis corsi guide articoli pubblicazioni Consulenza sostenibile zero co2 Catalogo corsi Torna alla home page Segnala questo sito Iscriviti alla nostra newsletter

Sicurezza

La mtm ha scritto l'articolo "Scelta e utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale" che è stato pubblicato sulla rivista Pulizia Industriale e Sanificazione - Mensile di manutenzione e igiene civile e industriale (ottobre 2007 - anno XL edita da MO.ED.CO S.r.l.) e che abbiamo il piacere di riportare integralmente.

Scelta e utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale

L’utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale - DPI è una parte fondamentale della gestione del rischio nell’odierna realtà lavorativa.
I DPI, acronimo utilizzato per indicare appunto i Dispositivi di Protezione Individuale, sono attrezzature di estrema importanza per garantire l’incolumità del lavoratore, affiancate alle misure di prevenzione e protezione collettiva.
Nell’ambito delle diverse realtà lavorative risulta a volte complicato individuare a priori ed in modo esaustivo tutte le tipologie di DPI da utilizzare durante l’attività, nonché il corretto grado di protezione da fornire tramite l’uso degli stessi. Infatti ci sono vari tipi di DPI adatti a proteggere una determinata zona del corpo, ai quali corrispondono differenti livelli di protezione.
L’uso dei Dispositivi di Protezione Individuale è regolamentato principalmente dal Decreto Legislativo del 19 settembre 1994 n. 626, mentre il Decreto Legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 , il quale recepisce la Direttiva europea 89/686/CEE in materia di dispositivi di protezione individuale, ne regolamenta le caratteristiche protettive generali ed il tipo di informazioni da fornire all’utilizzatore. Entrambi i decreti danno indicazioni utili sulla scelta dei dispositivi di protezione e soprattutto sulle loro modalità di utilizzo e rispettive responsabilità dell’utilizzatore e del Datore di Lavoro. Esistono poi delle norme tecniche che vanno a stabilire per ogni tipo di dispositivo di protezione le caratteristiche costruttive e i requisiti di sicurezza da rispettare; alcune di queste norme, quelle relative alla protezione dell’udito, delle vie respiratorie, degli occhi e del corpo, sono contenute all’interno del Decreto Ministeriale del 2 maggio 2001.

I Dispositivi di Protezione Individuale
Il Decreto Legislativo 626/94 fornisce la seguente definizione: "Si intende per dispositivo di protezione individuale qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo". Da questa definizione si comprende come ci siano differenti tipi di DPI che possono svolgere la stessa funzione protettiva. Risulta quindi di fondamentale importanza effettuare una corretta scelta del Dispositivo di Protezione. Per scelta corretta di un DPI si intende una scelta che porta ad utilizzare un dispositivo che garantisca un livello di protezione adeguato per le parti del corpo interessate da un rischio durante l’attività lavorativa. Non bisogna quindi sottovalutare il rischio per il lavoratore, fornendo così un dispositivo per lo più inefficace, ma nemmeno sopravvalutarlo, fornendo al contrario un dispositivo che limita inutilmente le capacità produttive dell’operatore, con la possibilità di andare ad introdurre ulteriori pericoli.
Il Decreto Legislativo 626/94 fornisce nell’Allegato III uno schema indicativo per l’inventario dei rischi (in Tabella 1), con lo scopo di facilitare la scelta di uno o più dispositivi di protezione.

I rischi che si possono verificare sul luogo di lavoro vengono divisi secondo due principali caratteristiche: le parti del corpo che interessano e la tipologia del rischio stesso. Il rischio infatti può essere di natura fisica, chimica o biologica. I rischi di natura fisica possono essere ad esempio di tipo meccanico, termico, elettrico, generati da sorgenti di rumore o di radiazioni. I rischi di natura chimica e biologica possono derivare dall’esposizione a gas, vapori, liquidi e aerosol contenenti rispettivamente agenti chimici aggressivi o batteri, virus o funghi con caratteristiche patogene.
Nell’Allegato IV e nell’Allegato V (1) del Decreto Legislativo 626/94 vengono inoltre dati due elenchi indicativi e non esaustivi circa le singole attrezzature di protezione individuali esistenti e circa le attività e i settori di attività per i quali può rendersi necessario mettere a disposizione attrezzature di protezione individuale.

Responsabilità nella scelta e nell’utilizzo dei DPI
Il Decreto Legislativo 626/94 entra poi nel merito delle responsabilità legate alla scelta e all’utilizzo in azienda dei DPI.
Il principale responsabile della scelta e del corretto utilizzo dei DPI è il Datore di Lavoro. Il Datore di Lavoro ai fini della scelta dei DPI: effettua l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi, individua le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi, valuta (...) le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le raffronta con quelle individuate. Il Datore di Lavoro individua le condizioni in cui un DPI deve essere usato, in funzione di: entità del rischio, frequenza dell’esposizione al rischio, caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore, prestazioni del DPI.
In questo modo il Decreto Legislativo 626/94 detta le linee generali da seguire nella scelta dei Dispositivi di Protezione Individuale adeguati alla protezione del lavoratore. Nell’ambito quindi della Valutazione dei Rischi, il Datore di Lavoro deve individuare i rischi in funzione delle mansioni lavorative. Una volta individuati, per ognuno dei rischi vengono elaborate delle misure di prevenzione e di protezione atte ad eliminare o a mitigare gli stessi rischi. A questo punto vengono scelti i DPI adatti a permettere al lavoratore di svolgere in sicurezza la propria mansione, nel caso in cui non sia stato possibile eliminare totalmente i rischi tramite le misure di prevenzione e protezione.
Seguendo quindi il percorso dettato dal Decreto Legislativo 626/94, nello svolgere una corretta Valutazione dei Rischi si giunge ad ottenere un Documento di Valutazione dei Rischi che indica e giustifica l’utilizzo di particolari DPI in funzione delle diverse mansioni lavorative svolte e delle misure di prevenzione e protezione adottate.
Le responsabilità del Datore di Lavoro sono inoltre rivolte a garantire un corretto utilizzo dei DPI. Infatti la scelta accurata del DPI adeguato deve essere necessariamente seguita da una precisa informazione e formazione rivolta al lavoratore che ne farà uso. Il Datore di Lavoro dovrà quindi: fornire istruzioni comprensibili per i lavoratori, informare i lavoratori dei rischi dai quali i DPI lo proteggono, assicurare un’adeguata formazione, provvedere a che i DPI siano utilizzati per gli usi previsti, mantenere in efficienza i DPI ed assicurarne le condizioni d’igiene. Ad esempio, per attività che espongono a rischi di tipo biologico e chimico, come nel campo della pulizia industriale e della sanificazione, un’informazione incompleta riguardo le modalità di impiego dei DPI rende gli stessi assolutamente inefficaci. Infatti in questo ambito risulta di fondamentale importanza la conoscenza delle corrette procedure per indossare i DPI e per toglierli al termine del lavoro, ovvero dopo che gli stessi DPI sono stati contaminati esternamente.
Il lavoratore ha comunque l’obbligo di: sottoporsi al programma di formazione e di addestramento, utilizzare i DPI messi a sua disposizione conformemente all’informazione e alla formazione ricevute, mantenere in condizioni efficienti i DPI messi a sua disposizione.

Le categorie di protezione dei DPI
I DPI scelti dal Datore di Lavoro devono essere conformi alle norme del Decreto Legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 e dunque marcati CE.
Il Decreto Legislativo 475/92 fornisce i requisiti essenziali di sicurezza che i DPI devono avere per essere messi in commercio. Inoltre i DPI devono: essere adeguati ai rischi da prevenire senza comportare di per sé un rischio maggiore, essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro, tenere conto delle esigenze ergonomiche e di salute del lavoratore, poter essere adattati all’utilizzatore secondo le sue necessità.
Il Decreto poi si occupa di suddividere i DPI in tre categorie in funzione del livello protezione da essi fornito e del tipo di rischio cui fanno fronte.
Appartengono alla prima categoria i DPI di progettazione semplice, destinati a salvaguardare la persona da rischi di danni fisici di lieve entità (in Figura 1); deve inoltre presupporsi che la persona che usa il DPI abbia la possibilità di valutarne l'efficacia e di percepire, prima di riceverne pregiudizio, la progressiva verificazione di effetti lesivi.
Rientrano esclusivamente nella prima categoria i DPI che hanno la funzione di salvaguardare da: azioni lesive con effetti superficiali prodotte da strumenti meccanici, azioni lesive di lieve entità e facilmente reversibili causate da prodotti per la pulizia, rischi derivanti dal contratto o da urti con oggetti caldi (temperatura inferiore a 50 °C), ordinari fenomeni atmosferici nel corso di attività professionali, urti lievi e vibrazioni inidonei a raggiungere organi vitali ed a provocare lesioni a carattere permanente, azione lesiva dei raggi solari.

Appartengono alla terza categoria i DPI di progettazione complessa destinati a salvaguardare da rischi di morte o di lesioni gravi e di carattere permanente (in Figura 2); deve inoltre presupporsi che la persona che usa il DPI non abbia la possibilità di percepire tempestivamente la verificazione istantanea di effetti lesivi.
Appartengono alla seconda categoria i DPI che non rientrano nelle altre due categorie (in Figura 3).

Caratteristiche del rischio e dei DPI
La scelta del tipo di DPI scaturisce da un’attenta valutazione della mansione lavorativa. Dopo avere individuato la mansione che presenta un rischio residuo per il lavoratore, bisogna determinare: la gravità e le caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche del rischio, le parti del corpo che sono esposte al rischio, il grado di protezione necessario a garantire l’incolumità del lavoratore.
Ad esempio, per la protezione degli occhi esistono differenti tipi di DPI: occhiali, mascherine protettive, schermi facciali, maschere protettive a mano o a cuffia. Per ognuno di questi tipi di dispositivo vengono realizzati diversi modelli in base alle caratteristiche del pericolo cui devono fare fronte. Se il rischio deriva dalla proiezione di schegge, la caratteristica costruttiva da tenere in considerazione per la scelta del DPI adeguato sarà la resistenza agli urti e l’infrangibilità delle lenti che fungono da schermo per gli occhi. Nel caso in cui il rischio per gli occhi deriva dalla proiezione di schizzi di liquidi, la caratteristica costruttiva principale sarà invece la resistenza all’aggressione chimica da parte del liquido proiettato o la resistenza alle alte temperature, nel caso in cui il liquido proiettato sia a temperatura elevata. Ancora diverse saranno le caratteristiche costruttive dei DPI che devono proteggere gli occhi del lavoratore da radiazioni ultraviolette, raggi X, laser, ecc.
Per garantire l’incolumità del lavoratore assume un’importanza considerevole la completa comprensione delle caratteristiche protettive di ogni singolo tipo di DPI in commercio. Per questa motivazione le ditte produttrici di DPI, in conformità alle norme del Decreto Legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, sono tenute ad indicare per ogni dispositivo in commercio a quale tipo di rischio può fare fronte e in che modo, tramite un apposita nota informativa.
La nota informativa, preparata e rilasciata obbligatoriamente dal fabbricante per i DPI immessi sul mercato, deve contenere ogni informazione utile concernente:

  • le istruzioni di deposito, di impiego, di pulizia, di manutenzione, di revisione e di disinfezione;
  • le prestazioni ottenute agli esami tecnici effettuati per verificare i livelli o le classi di protezione dei DPI;
  • gli accessori utilizzabili con i DPI e le caratteristiche dei pezzi di ricambio appropriati;
  • le classi di protezione adeguate a diversi livelli di rischio e i corrispondenti limiti di utilizzazione;
  • la data o il termine di scadenza dei DPI o di alcuni dei loro componenti (...).

La nota informativa deve essere redatta in modo preciso, comprensibile e almeno nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro in cui viene commercializzato il dispositivo.
Per i rischi di tipo chimico e biologico, l’importanza della nota informativa e l’attenzione da dedicare alle indicazioni in essa contenute è ancora maggiore che in presenza di altri tipi di rischio. In caso in cui, ad esempio, il lavoratore debba operare in un ambiente che presenta agenti biologici aerodispersi, la scelta del dispositivo di protezione dipenderà dal tipo di agente biologico e dalla frequenza e durata dell’esposizione. Infatti il grado di protezione agli agenti aerodispersi di maschere e mascherine dipende dalle caratteristiche del loro filtro: dimensione minima delle particelle che vengono fermate, tempo massimo di esposizione all’agente aggressivo, massima concentrazione di agente contaminante a cui il filtro può fare fronte. Tutte queste informazioni sono contenute nell’apposita nota che accompagna il DPI permettendo, note le caratteristiche dell’agente aerodisperso, di effettuare la scelta corretta. Nei casi più estremi bisognerà abbandonare i dispositivi dotati di filtro per utilizzare DPI dotati di respiratori isolati, ovvero indipendenti dall’atmosfera ambiente sul luogo di lavoro.

Conclusioni
Per la scelta e l’utilizzo corretto dei Dispositivi di Protezione Individuale è quindi utile seguire una serie di passaggi logici, per individuare in modo coerente il tipo di rischio e le protezioni necessarie per farvi fronte:

  • valutare i rischi residui presenti sul luogo di lavoro dopo l’adozione delle indispensabili misure di protezione e prevenzione;
  • identificare il tipo di rischio (fisico, chimico, biologico) e la parte del corpo che va ad interessare;
  • valutare la tipologia di DPI da utilizzare in funzione della parte del corpo da proteggere e del livello di protezione necessario;
  • valutare la scelta del modello di DPI in funzione delle caratteristiche proprie del dispositivo, indicate nell’apposita nota informativa;
  • verificare la corretta marcatura CE del DPI;
  • fornire all’utilizzatore una corretta e completa informazione e formazione riguardo alle modalità di uso del DPI, con particolare riguardo circa le indicazioni fornite dal fabbricante;
  • valutare nuovamente i rischi e l’efficacia dei DPI adottati ogni qual volta si introduca nel processo lavorativo una qualsiasi modifica;
  • sostituire il DPI una volta raggiunto il limite massimo temporale di efficacia dello stesso, sempre sulla base delle indicazioni fornite dal fabbricante.

Il Modello TWINSTER | Il Safety Function Deployment | TWINSTER e "Rischio rapina" | Il regolamento Reach | Ergonomia: una scienza multisettoriale | Le norme armonizzate UNI EN 1005 - 4 e la UNI EN 1005 - 5 | La norma armonizzata UNI EN 1005-2 e il metodo NIOSH | D.Lgs. 196/2003: Codice della privacy | Scelta e utilizzo dei DPI | La valutazione del rischio vibrazioni in azienda | Il rischio rumore in azienda: il D.Lgs. n. 195/2006 e i nuovi limiti | L'esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici | Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) | Il Testo Unico sulla Sicurezza | Il Testo Unico e la valutazione del rischio vibrazioni: un caso pratico di misurazione in sito del livello di vibrazioni | Il Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza (OHSAS 18001) nel D.Lgs. 81/2008 | DUVRI - Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze | La Movimentazione Manuale dei Carichi in ambiente di lavoro: il D.Lgs. 81/2008 e la Norma ISO 11228-1 | La Movimentazione Manuale dei Carichi in ambiente di lavoro: tiro e spinta, la Norma ISO 11228-2 | La valutazione da Movimenti ripetuti in ambiente di lavoro: la Norma ISO 11228-3 | D.Lgs. 81/2008 e lo stress lavoro - correlato | L'esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici

consulenza strategica
formazione corsi guide articoli pubblicazioni
via L. Ariosto, 10 - 20052 Monza (MI)
Tel. 039 28 48 437 / 039 28 49 703- Fax 039 97 16 521
Email:info@emtem.com