Sicurezza
La mtm ha scritto l'articolo "Scelta e utilizzo
dei Dispositivi di Protezione Individuale" che è stato pubblicato
sulla rivista Pulizia Industriale e Sanificazione - Mensile di manutenzione
e igiene civile e industriale (ottobre 2007 - anno XL edita da MO.ED.CO
S.r.l.) e che abbiamo il piacere di riportare integralmente.
Scelta e utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale
L’utilizzo
dei Dispositivi di Protezione Individuale - DPI è
una parte fondamentale della gestione del rischio nell’odierna realtà
lavorativa.
I DPI, acronimo utilizzato per indicare appunto i Dispositivi di Protezione
Individuale, sono attrezzature di estrema importanza per garantire l’incolumità
del lavoratore, affiancate alle misure di prevenzione e protezione collettiva.
Nell’ambito delle diverse realtà lavorative risulta a volte
complicato individuare a priori ed in modo esaustivo tutte le tipologie
di DPI da utilizzare durante l’attività, nonché il
corretto grado di protezione da fornire tramite l’uso degli stessi.
Infatti ci sono vari tipi di DPI adatti a proteggere una determinata zona
del corpo, ai quali corrispondono differenti livelli di protezione.
L’uso dei Dispositivi di Protezione Individuale è regolamentato
principalmente dal Decreto Legislativo del 19 settembre 1994 n. 626, mentre
il Decreto Legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 , il quale recepisce la
Direttiva europea 89/686/CEE in materia di dispositivi di protezione individuale,
ne regolamenta le caratteristiche protettive generali ed il tipo di informazioni
da fornire all’utilizzatore. Entrambi i decreti danno indicazioni
utili sulla scelta dei dispositivi di protezione e soprattutto sulle loro
modalità di utilizzo e rispettive responsabilità dell’utilizzatore
e del Datore di Lavoro. Esistono poi delle norme tecniche che vanno a
stabilire per ogni tipo di dispositivo di protezione le caratteristiche
costruttive e i requisiti di sicurezza da rispettare; alcune di queste
norme, quelle relative alla protezione dell’udito, delle vie respiratorie,
degli occhi e del corpo, sono contenute all’interno del Decreto
Ministeriale del 2 maggio 2001.
I Dispositivi di Protezione Individuale
Il Decreto Legislativo 626/94 fornisce la seguente definizione: "Si
intende per dispositivo di protezione individuale qualsiasi attrezzatura
destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo
contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza
o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio
destinato a tale scopo". Da questa definizione si comprende
come ci siano differenti tipi di DPI che possono svolgere la stessa funzione
protettiva. Risulta quindi di fondamentale importanza effettuare una corretta
scelta del Dispositivo di Protezione. Per scelta corretta di un DPI si
intende una scelta che porta ad utilizzare un dispositivo che garantisca
un livello di protezione adeguato per le parti del corpo interessate da
un rischio durante l’attività lavorativa. Non bisogna quindi
sottovalutare il rischio per il lavoratore, fornendo così un dispositivo
per lo più inefficace, ma nemmeno sopravvalutarlo, fornendo al
contrario un dispositivo che limita inutilmente le capacità produttive
dell’operatore, con la possibilità di andare ad introdurre
ulteriori pericoli.
Il Decreto Legislativo 626/94 fornisce nell’Allegato III uno schema
indicativo per l’inventario dei rischi (in Tabella 1), con lo scopo
di facilitare la scelta di uno o più dispositivi di protezione.

I rischi che si possono verificare sul luogo di lavoro
vengono divisi secondo due principali caratteristiche: le parti del corpo
che interessano e la tipologia del rischio stesso. Il rischio infatti
può essere di natura fisica, chimica o biologica. I rischi di natura
fisica possono essere ad esempio di tipo meccanico, termico, elettrico,
generati da sorgenti di rumore o di radiazioni. I rischi di natura chimica
e biologica possono derivare dall’esposizione a gas, vapori, liquidi
e aerosol contenenti rispettivamente agenti chimici aggressivi o batteri,
virus o funghi con caratteristiche patogene.
Nell’Allegato IV e nell’Allegato V (1) del Decreto Legislativo
626/94 vengono inoltre dati due elenchi indicativi e non esaustivi circa
le singole attrezzature di protezione individuali esistenti e circa le
attività e i settori di attività per i quali può
rendersi necessario mettere a disposizione attrezzature di protezione
individuale.
Responsabilità nella scelta e nell’utilizzo
dei DPI
Il Decreto Legislativo 626/94 entra poi nel merito delle responsabilità
legate alla scelta e all’utilizzo in azienda dei DPI.
Il principale responsabile della scelta e del corretto utilizzo dei DPI
è il Datore di Lavoro. Il Datore di Lavoro ai fini della scelta
dei DPI: effettua l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono
essere evitati con altri mezzi, individua le caratteristiche dei DPI necessarie
affinché questi siano adeguati ai rischi, valuta (...) le caratteristiche
dei DPI disponibili sul mercato e le raffronta con quelle individuate.
Il Datore di Lavoro individua le condizioni in cui un DPI deve essere
usato, in funzione di: entità del rischio, frequenza dell’esposizione
al rischio, caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore,
prestazioni del DPI.
In questo modo il Decreto Legislativo 626/94 detta le linee generali da
seguire nella scelta dei Dispositivi di Protezione Individuale adeguati
alla protezione del lavoratore. Nell’ambito quindi della Valutazione
dei Rischi, il Datore di Lavoro deve individuare i rischi in funzione
delle mansioni lavorative. Una volta individuati, per ognuno dei rischi
vengono elaborate delle misure di prevenzione e di protezione atte ad
eliminare o a mitigare gli stessi rischi. A questo punto vengono scelti
i DPI adatti a permettere al lavoratore di svolgere in sicurezza la propria
mansione, nel caso in cui non sia stato possibile eliminare totalmente
i rischi tramite le misure di prevenzione e protezione.
Seguendo quindi il percorso dettato dal Decreto Legislativo 626/94, nello
svolgere una corretta Valutazione dei Rischi si giunge ad ottenere un
Documento di Valutazione dei Rischi che indica e giustifica l’utilizzo
di particolari DPI in funzione delle diverse mansioni lavorative svolte
e delle misure di prevenzione e protezione adottate.
Le responsabilità del Datore di Lavoro sono inoltre rivolte a garantire
un corretto utilizzo dei DPI. Infatti la scelta accurata del DPI adeguato
deve essere necessariamente seguita da una precisa informazione e formazione
rivolta al lavoratore che ne farà uso. Il Datore di Lavoro dovrà
quindi: fornire istruzioni comprensibili per i lavoratori, informare i
lavoratori dei rischi dai quali i DPI lo proteggono, assicurare un’adeguata
formazione, provvedere a che i DPI siano utilizzati per gli usi previsti,
mantenere in efficienza i DPI ed assicurarne le condizioni d’igiene.
Ad esempio, per attività che espongono a rischi di tipo biologico
e chimico, come nel campo della pulizia industriale e della sanificazione,
un’informazione incompleta riguardo le modalità di impiego
dei DPI rende gli stessi assolutamente inefficaci. Infatti in questo ambito
risulta di fondamentale importanza la conoscenza delle corrette procedure
per indossare i DPI e per toglierli al termine del lavoro, ovvero dopo
che gli stessi DPI sono stati contaminati esternamente.
Il lavoratore ha comunque l’obbligo di: sottoporsi al programma
di formazione e di addestramento, utilizzare i DPI messi a sua disposizione
conformemente all’informazione e alla formazione ricevute, mantenere
in condizioni efficienti i DPI messi a sua disposizione.
Le categorie di protezione dei DPI
I DPI scelti dal Datore di Lavoro devono essere conformi alle norme del
Decreto Legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 e dunque marcati CE.
Il Decreto Legislativo 475/92 fornisce i requisiti essenziali di sicurezza
che i DPI devono avere per essere messi in commercio. Inoltre i DPI devono:
essere adeguati ai rischi da prevenire senza comportare di per sé
un rischio maggiore, essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo
di lavoro, tenere conto delle esigenze ergonomiche e di salute del lavoratore,
poter essere adattati all’utilizzatore secondo le sue necessità.
Il Decreto poi si occupa di suddividere i DPI in tre categorie in funzione
del livello protezione da essi fornito e del tipo di rischio cui fanno
fronte.
Appartengono alla prima categoria i DPI di progettazione semplice, destinati
a salvaguardare la persona da rischi di danni fisici di lieve entità
(in Figura 1); deve inoltre presupporsi che la persona che usa il DPI
abbia la possibilità di valutarne l'efficacia e di percepire, prima
di riceverne pregiudizio, la progressiva verificazione di effetti lesivi.
Rientrano esclusivamente nella prima categoria i DPI che hanno la funzione
di salvaguardare da: azioni lesive con effetti superficiali prodotte da
strumenti meccanici, azioni lesive di lieve entità e facilmente
reversibili causate da prodotti per la pulizia, rischi derivanti dal contratto
o da urti con oggetti caldi (temperatura inferiore a 50 °C), ordinari
fenomeni atmosferici nel corso di attività professionali, urti
lievi e vibrazioni inidonei a raggiungere organi vitali ed a provocare
lesioni a carattere permanente, azione lesiva dei raggi solari.

Appartengono alla terza categoria i DPI di progettazione complessa destinati
a salvaguardare da rischi di morte o di lesioni gravi e di carattere permanente
(in Figura 2); deve inoltre presupporsi che la persona che usa il DPI
non abbia la possibilità di percepire tempestivamente la verificazione
istantanea di effetti lesivi.
Appartengono alla seconda categoria i DPI che non rientrano nelle altre
due categorie (in Figura 3).

Caratteristiche del rischio e dei DPI
La scelta del tipo di DPI scaturisce da un’attenta valutazione della
mansione lavorativa. Dopo avere individuato la mansione che presenta un
rischio residuo per il lavoratore, bisogna determinare: la gravità
e le caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche del rischio, le parti
del corpo che sono esposte al rischio, il grado di protezione necessario
a garantire l’incolumità del lavoratore.
Ad esempio, per la protezione degli occhi esistono differenti tipi di
DPI: occhiali, mascherine protettive, schermi facciali, maschere protettive
a mano o a cuffia. Per ognuno di questi tipi di dispositivo vengono realizzati
diversi modelli in base alle caratteristiche del pericolo cui devono fare
fronte. Se il rischio deriva dalla proiezione di schegge, la caratteristica
costruttiva da tenere in considerazione per la scelta del DPI adeguato
sarà la resistenza agli urti e l’infrangibilità delle
lenti che fungono da schermo per gli occhi. Nel caso in cui il rischio
per gli occhi deriva dalla proiezione di schizzi di liquidi, la caratteristica
costruttiva principale sarà invece la resistenza all’aggressione
chimica da parte del liquido proiettato o la resistenza alle alte temperature,
nel caso in cui il liquido proiettato sia a temperatura elevata. Ancora
diverse saranno le caratteristiche costruttive dei DPI che devono proteggere
gli occhi del lavoratore da radiazioni ultraviolette, raggi X, laser,
ecc.
Per garantire l’incolumità del lavoratore assume un’importanza
considerevole la completa comprensione delle caratteristiche protettive
di ogni singolo tipo di DPI in commercio. Per questa motivazione le ditte
produttrici di DPI, in conformità alle norme del Decreto Legislativo
4 dicembre 1992, n. 475, sono tenute ad indicare per ogni dispositivo
in commercio a quale tipo di rischio può fare fronte e in che modo,
tramite un apposita nota informativa.
La nota informativa, preparata e rilasciata obbligatoriamente dal fabbricante
per i DPI immessi sul mercato, deve contenere ogni informazione utile
concernente:
-
le istruzioni di deposito, di impiego, di pulizia,
di manutenzione, di revisione e di disinfezione;
-
le prestazioni ottenute agli esami tecnici effettuati
per verificare i livelli o le classi di protezione dei DPI;
-
gli accessori utilizzabili con i DPI e le caratteristiche
dei pezzi di ricambio appropriati;
-
le classi di protezione adeguate a diversi livelli
di rischio e i corrispondenti limiti di utilizzazione;
-
la data o il termine di scadenza dei DPI o di
alcuni dei loro componenti (...).
La nota informativa deve essere redatta in modo preciso, comprensibile
e almeno nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro in cui viene
commercializzato il dispositivo.
Per i rischi di tipo chimico e biologico, l’importanza della nota
informativa e l’attenzione da dedicare alle indicazioni in essa
contenute è ancora maggiore che in presenza di altri tipi di rischio.
In caso in cui, ad esempio, il lavoratore debba operare in un ambiente
che presenta agenti biologici aerodispersi, la scelta del dispositivo
di protezione dipenderà dal tipo di agente biologico e dalla frequenza
e durata dell’esposizione. Infatti il grado di protezione agli agenti
aerodispersi di maschere e mascherine dipende dalle caratteristiche del
loro filtro: dimensione minima delle particelle che vengono fermate, tempo
massimo di esposizione all’agente aggressivo, massima concentrazione
di agente contaminante a cui il filtro può fare fronte. Tutte queste
informazioni sono contenute nell’apposita nota che accompagna il
DPI permettendo, note le caratteristiche dell’agente aerodisperso,
di effettuare la scelta corretta. Nei casi più estremi bisognerà
abbandonare i dispositivi dotati di filtro per utilizzare DPI dotati di
respiratori isolati, ovvero indipendenti dall’atmosfera ambiente
sul luogo di lavoro.
Conclusioni
Per la scelta e l’utilizzo corretto dei Dispositivi di Protezione
Individuale è quindi utile seguire una serie di passaggi logici,
per individuare in modo coerente il tipo di rischio e le protezioni necessarie
per farvi fronte:
-
valutare i rischi residui presenti sul luogo di
lavoro dopo l’adozione delle indispensabili misure di protezione
e prevenzione;
-
identificare il tipo di rischio (fisico, chimico,
biologico) e la parte del corpo che va ad interessare;
-
valutare la tipologia di DPI da utilizzare in
funzione della parte del corpo da proteggere e del livello di protezione
necessario;
-
valutare la scelta del modello di DPI in funzione
delle caratteristiche proprie del dispositivo, indicate nell’apposita
nota informativa;
-
verificare la corretta marcatura CE del DPI;
-
fornire all’utilizzatore una corretta e
completa informazione e formazione riguardo alle modalità di
uso del DPI, con particolare riguardo circa le indicazioni fornite
dal fabbricante;
-
valutare nuovamente i rischi e l’efficacia
dei DPI adottati ogni qual volta si introduca nel processo lavorativo
una qualsiasi modifica;
-
sostituire il DPI una volta raggiunto il limite
massimo temporale di efficacia dello stesso, sempre sulla base delle
indicazioni fornite dal fabbricante.
|