Sicurezza
La mtm ha scritto l'articolo "La Movimentazione
Manuale dei Carichi in ambiente di lavoro: tiro e spinta, la Norma ISO
11228-2" che è stato pubblicato sulla rivista Pulizia Industriale
e Sanificazione - Mensile di manutenzione e igiene civile e industriale
(Gennaio 2009 - anno XLII edita da MO.ED.CO S.r.l.) e che abbiamo il piacere
di riportare integralmente.
La Movimentazione Manuale dei Carichi in ambiente
di lavoro:
tiro e spinta, la Norma ISO 11228-2
Le
attività di movimentazione dei carichi in ambito lavorativo comprendono
anche le azioni di tiro e spinta di oggetti, ovvero attività che
prevedono lo spostamento di carichi sia tramite l’ausilio di carrelli
e transpallet manuali sia trascinando a terra gli stesi.
La valutazione e la percezione del rischio legato alla movimentazione
tramite il sollevamento manuale dei carichi è sempre stata considerata
in azienda come prevalente rispetto alla movimentazione effettuata tramite
tiro o spinta di carichi. Studi ergonomici di carattere internazionale
dimostrano però che quest’ultimo tipo di movimentazione presenta
una notevole influenza circa le patologie da sovraccarico biomeccanico
legate al rachide dorso-lombare, soprattutto considerando il fatto che
per questo tipo di attività non è mai stato posto un netto
limite di peso trasportabile, poiché molto difficile da stabilire
con chiarezza. Con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 81/2008
viene data una metodologia precisa da seguire per la valutazione pratica
di questo tipo di rischio, rimandando a specifiche norme ISO di carattere
internazionale.
D.Lgs. 81/2008: Titolo IV e Allegato XXXIII
Il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro presenta
uno specifico Titolo VI “Movimentazione manuale dei carichi”.
Riprendiamo la definizione di movimentazione manuale
dei carichi che viene fornita dal D.Lgs. 81/2008: “le operazioni
di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori,
comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o
spostare un carico, che, per le loro caratteristiche o in conseguenza
delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano rischi di patologie
da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari”.
Passando agli obblighi del Datore di Lavoro, il Testo
Unico ricorda come in primo luogo la movimentazione manuale dei carichi
da parte dei lavoratori deve essere evitata quando possibile, ricorrendo
a mezzi appropriati, come attrezzature meccaniche apposite, e a misure
organizzative. A questo proposito bisogna sottolineare come i rischi sanitari
legati appunto alla movimentazione di carichi effettuata tramite tiro
o spinta di oggetti possa essere pressoché eliminato con l’impiego
dei transpallet elettrici. Questa soluzione comunque comporta altri tipi
di valutazioni e di oneri, legati ad attrezzature, manutenzione, formazione
e addestramento specifici.
Qualora non sia possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi
ad opera dei lavoratori, il Datore di Lavoro adotta misure organizzative
necessarie allo scopo di ridurre il rischio, ovvero:
- “organizza i posti di lavoro in modo che detta movimentazione
assicuri condizioni di sicurezza e salute;
- valuta, se possibile anche in fase di progettazione, le condizioni
di sicurezza e di salute connesse al lavoro in questione tenendo conto
dell' ALLEGATO XXXIII;
- evita o riduce i rischi, particolarmente di patologie dorso-lombari,
adottando le misure adeguate, tenendo conto in particolare dei fattori
individuali di rischio, delle caratteristiche dell'ambiente di lavoro
e delle esigenze che tale attività comporta, in base all' ALLEGATO
XXXIII;
- sottopone i lavoratori alla sorveglianza sanitaria […]
sulla base della valutazione del rischio e dei fattori individuali di
rischio di cui all’ ALLEGATO XXXIII.
Indipendentemente dall’esito della valutazione
del rischio, il Datore di Lavoro inoltre, a tutti gli addetti che compiono
una qualsiasi movimentazione di carichi, deve fornire la corretta e adeguata
formazione e informazione in merito
alle caratteristiche del carico da movimentare e ai rischi correlati alle
attività di movimentazione, nonché fornire l’addestramento
adeguato in merito alle corrette manovre e procedure da adottare.
Il D.Lgs. 81/2008 fissa poi delle sanzioni per il mancato
rispetto degli obblighi visti in precedenza, che possono arrivare per
Datore di Lavoro e Dirigente ad arresto fino a sei mesi ed ammenda fino
a 10.000 €, per il Preposto ad arresto fino a due mesi ed ammenda
fino a 1.200 €.
Il Testo Unico propone uno specifico Allegato, utile per la valutazione
vera e propria del rischio legato alla movimentazione manuale dei carichi.
Come prima indicazione, l’Allegato XXXIII propone una disamina di
quelli che sono gli elementi di riferimento utili per
individuare a priori le fonti di rischio legate alle azioni di movimentazione.
Un altro elemento che viene preso in particolare considerazione riguarda
i fattori individuali di rischio. Infatti, ancor più
che per altre attività o mansioni, la visita di idoneità
effettuata dal Medico Competente risulta in questo caso avere grande importanza
nel valutare la possibile insorgenza di patologie da sovraccarico biomeccanico,
qualsiasi sia la frequenza delle movimentazioni svolte.
L’Allegato XXXIII fa riferimento poi alle Norme Tecniche
da considerare come criteri per lo svolgimento della valutazione dei rischi
derivanti da movimentazione manuale dei carichi. Le Norme indicate sono:
- ISO 11228-1 : 2003 – Ergonomics – Manual handling –
Part 1: Lifting and carrying.
- ISO 11228-2 : 2007 – Ergonomics – Manual handling –
Part 2: Pushing and pulling.
- ISO 11228-3 : 2007 – Ergonomics – Manual handling –
Part 3: Handling of low loads at high frequency.
La prima si riferisce alle azioni di sollevamento e trasporto di carichi;
la seconda al trasporto di carichi tramite traino o spinta manuale, senza
quindi considerare il sollevamento; la terza invece si riferisce alla
movimentazione di carichi leggeri (inferiori ai 3 kg) ad elevata frequenza,
e quindi alle problematiche connesse ai movimenti ripetitivi. Analizziamo
di seguito la metodologia proposta dalla seconda delle tre Norme Tecniche;
la Norma ISO 11228-1 : 2003 è stata trattata nel precedente
numero.
La Norma ISO11228 - 2 :2007
Il D.Lgs. 81/2008 stabilisce che le prescrizioni riportate nel Titolo
VI dello stesso decreto si applicano a qualsiasi attività di movimentazione
manuale dei carichi; tuttavia, lo spostamento (sollevamento, spinta, traino)
episodico di carichi aventi pesi inferiori o uguali a 3 kg non risulta,
generalmente, significativamente rischioso.
La Norma ISO 11228-2 : 2007 individua i limiti di applicabilità
propri delle metodologie di valutazione in essa contenute; la Norma si
applica quindi nei casi in cui l’azione di tiro o spinta è
compiuta:
- con il corpo eretto in piedi;
- da un’unica persona;
- senza l’aiuto di supporti esterni;
- con l’impiego di entrambe le mani;
- per muovere o riposizionare un oggetto;
- tramite movimenti non bruschi o incontrollati;
- con il carico posto frontalmente all’operatore.
La Norma ISO 11228-2 : 2007 propone quindi un metodo
composto da una serie di passi successivi (step) spiegati in seguito.
- Individuazione del rischio, ovvero individuazione delle azioni di
tiro e spinta effettuate in azienda.
- Stima e valutazione del rischio tramite l’individuazione delle
caratteristiche maggiormente dannose relative alle azioni di movimentazione:
- forza applicata;
- postura mantenuta in fase di tiro o spinta;
- frequenza delle azioni;
- durata delle azioni;
- distanza coperta dalle azioni di tiro o spinta;
- caratteristiche dell’oggetto movimentato,
- condizioni ambientali;
- condizioni individuali;
- organizzazione del lavoro.
- Stima e valutazione generica del rischio (Method 1):
valutazione quantitativa del livello di rischio delle singole azioni
individuate, sulla base delle caratteristiche della movimentazione.
- Stima e valutazione specifica del rischio (Method 2):
valutazione qualitativa specifica, basata sia sulle caratteristiche
della movimentazione che sulle caratteristiche muscolo-scheletriche
proprie dell’addetto che svolge l’azione.
In sostanza il Metodo semplificato (Method 1)
fornisce il livello di rischio generico relativo all’azione di movimentazione;
il Metodo più sofisticato (Method 2) fornisce
invece il livello di rischio specifico relativo all’azione di movimentazione
e all’addetto specifico che la svolge, introducendo nella valutazioni
anche parametri legati alla struttura fisica dell’addetto. La valutazione
del rischio tramite questo secondo Metodo (Method 2)
non è obbligatoria; infatti, una volta applicato il Metodo semplificato
(Method 1) è possibile ottenere due tipi di risultati:
- Rischio accettabile: l’azione di movimentazione è svolta
in modo da non mostrare evidenti criticità collegate ad essa
e non è quindi necessario indagare ulteriormente.
- Rischio rilevante: l’azione di movimentazione presenta possibili
rischi; si presentano due alternative:
- indagare maggiormente tramite il Metodo specifico (Method
2), verificando se in funzione delle caratteristiche dell’addetto
impiegato il rischio risulta realmente rilevante o se si pensa che
le caratteristiche fisico-motorie dell’addetto impiegato siano
differenti da quelle della maggior parte della popolazione lavorativa;
- modificare il metodo di lavoro e quindi l’azione di movimentazione
(ad esempio diminuendo il peso trasportato) e verificare se in questo
modo, tramite la ripetizione del Metodo semplificato (Method
1), il Rischio risulti accettabile.
Quest’ultima soluzione risulta essere quella maggiormente
praticabile; infatti se dall’applicazione del metodo semplificato
risulta per l’azione di movimentazione analizzata un rischio
rilevante, l’applicazione del metodo complesso ribadirà
nella maggior parte dei casi la non trascurabilità del rischio,
portando al medesimo risultato: modificare il metodo di lavoro.
In seguito viene quindi illustrato il Metodo semplificato (Method
1) e soprattutto quali sono i dati necessari per la sua corretta
implementazione.
Il Metodo semplificato (Method 1)
La valutazione quantitativa proposta dalla Norma ISO 11228-2 : 2007 discende
dagli studi effettuati nel campo dell’ergonomia dagli studiosi Snook
e Ciriello, che già in precedenza avevano elaborato una metodologia
di valutazione delle azioni di tiro e spinta molto simile, tipo di dati
coinvolti, a quella presentata nella Norma.
La prima parte del metodo consiste nella compilazione di checklist qualitative,
utili a contestualizzare la valutazione stessa e ad individuare i fattori
di rischio specifici dell’attività da analizzare.
La parte principale del metodo però è quella quantitativa,
la quale è composta da delle tabelle, o meglio delle matrici, che
permettono di stabilire, in funzione delle condizioni in cui si svolge
l’azione di tiro o spinta, qual è la massima forza applicabile
(in Newton) ovvero qual è il massimo peso trasportabile affinché
non vi sia un rischio rilevante di lesioni dovute a sovraccarico biomeccanico.
Il risultato fornito da questo metodo è ritenuto corretto per il
90% della popolazione lavorativa.
Le tabelle proposte sono quattro, in funzione del tipo di azione (traino
o spinta ) e della forza che si vuole calcolare, ovvero forza iniziale
necessaria per spostare il carico o forza necessaria per mantenere il
carico in movimento. Generalmente le criticità maggiori riguardano
la prima delle due; la Norma consiglia di calcolarle entrambe.
Nelle tabelle quindi, per ottenere la massima forza applicabile, è
necessario incrociare i seguenti dati:
- sesso dell’addetto che svolge la movimentazione;
- frequenza dell’azione di spinta/tiro (da una volta ogni otto
ore fino a una volta ogni dieci minuti);
- massima distanza percorsa;
- altezza delle mani durante l’azione.
In questo modo è possibile trovare, in base alle
condizioni in cui si svolge la lavorazione, la Forza Raccomandata
(in Newton) sostenibile in sicurezza dal 90% della popolazione lavorativa,
da confrontarsi con la Forza Sostenuta realmente dagli
addetti durante l’azione di traino/spinta. Per meglio confrontare
i risultati ottenuti è possibile utilizzare l’Indice Movimentazione
IM proposto dall’Unità di Ricerca Ergonomia della Postura
e del Movimento (EPM) di Milano, definito nel seguente modo:
Tramite questo indice di riferimento è possibile quindi valutare
la pericolosità oggettiva della singola mansione lavorativa che
comporta azioni di movimentazione manuale dei carichi, andando a confrontare
la forza realmente sostenuta durante la mansione lavorativa con la Forza
Raccomandata, calcolata tramite il metodo semplificato (Method
1) come indicato precedentemente.
I valori che si ottengono per l’Indice di Movimentazione (IM) devono
essere confrontati con i valori proposti dall’EPM. I valori di riferimento,
riportati nella Tabella 1, indicano, per le tre fasce evidenziate, i provvedimenti
da attuare da parte del Datore di Lavoro, in collaborazione con il Medico
Competente, in materia di sorveglianza sanitaria, ai sensi dell’art.
168, comma 2, punto d) del D.Lgs. 81/2008.
Tabella 1
Conclusioni
Per una corretta e utile gestione delle mansioni di movimentazione dei
carichi risulta necessario mettere in atto le attività elencate
in seguito.
- Effettuare un censimento delle attività di movimentazione
manuale dei carichi che vengono svolte nella propria azienda, includendo
anche le singole azioni di movimentazione che vengono svolte saltuariamente.
- Cercare di eliminare il rischio o quantomeno valutarne la possibilità,
individuando quali attività possono essere evitate e quali possono
essere automatizzate o svolte tramite l’ausilio di mezzi meccanici.
- Censire gli addetti che svolgono le attività di movimentazione
manuale. Ognuno di questi addetti deve essere adeguatamente formato
e informato, qualsiasi tipo di movimentazione egli svolga. Inoltre,
gli addetti che compiono abitualmente azioni di movimentazione manuale
di carichi devono essere sottoposti ad una visita di idoneità
specifica alla mansione.
- Eseguire la valutazione del rischio per ogni azione di movimentazione
manuale dei carichi, descrivendo modalità e tipologia dell’attività
svolta e applicando quanto indicato dalla Norma Tecnica di riferimento.
- Determinare, sulla base dei risultati ottenuti dalla valutazione
del rischio e dal calcolo degli Indici di Movimentazione (IM) per le
singole attività, la necessità di ricorrere alla sorveglianza
sanitaria per il personale interessato o alla modifiche dell’organizzazione
stessa del lavoro.
Un’ultima precisazione in merito riguarda la funzione del Medico
Competente. Come anche sottolineato più volte nel testo del D.Lgs.
81/2008, le valutazione delle mansioni lavorative in cui è necessario
conoscere non solo le modalità di lavoro dell’azienda ma
anche le caratteristiche fisiche degli addetti che vi lavorano deve essere
effettuata in collaborazione con il Medico Competente; solo in questo
modo è possibile contestualizzare e dare piena validità
ai metodi di valutazione proposti dalla normativa in materia di salute
e sicurezza sul lavoro, che restano comunque metodi generali ed applicabili
a molteplici realtà.
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