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Sicurezza La mtm ha scritto l'articolo "Il Testo Unico sulla Sicurezza " che è stato pubblicato sulla rivista Pulizia Industriale e Sanificazione - Mensile di manutenzione e igiene civile e industriale (giugno 2008 - anno XLI edita da MO.ED.CO S.r.l.) e che abbiamo il piacere di riportare integralmente. Il Testo Unico sulla sicurezzaSulla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008
è stata pubblicata la versione definitiva del Testo Unico sulla
sicurezza e dei suoi allegati: Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81,
“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”. Il D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81
Il Testo unico si pone l’obbiettivo di coordinare, riordinare e riformare tutte le principali norme vigenti in materia di sicurezza, andando ad incorporare e ad abrogare le indicazioni presenti nelle seguenti importanti e fin ora fondamentali leggi per la gestione della sicurezza e del lavoro:
Titolo I – Principi comuni L’articolo 2 reca le “definizioni”, le quali risultano in buona parte corrispondenti a quelle del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, ma notevolmente ampliate e dettagliate. Inoltre vengono aggiunte numerose definizioni rispetto al passato, tra le quali si segnalano quelle di “dirigente” e “preposto”, quella di “salute”, quelle di “norma tecnica” e di “buone prassi”. L’articolo 3 individua il “campo di applicazione”,
il quale è stato notevolmente ampliato per comprendere nuove forme
e tipologie di lavoro che non trovavano precedentemente una collocazione
certa all’interno del panorama legislativo sulla sicurezza in ambiente
di lavoro. In primo luogo si sottolinea come i lavoratori a progetto debbano
obbligatoriamente beneficiare delle stesse tutele di ogni altro lavoratore
quando inseriti nei luoghi di lavoro del committente (così come
già previsto nel Decreto Legislativo n. 276 del 2003); restano
invece esclusi unicamente coloro che svolgono “piccoli lavori domestici
a carattere straordinario, compresi l’insegnamento privato supplementare
e l’assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati
ed ai disabili”. Viene poi introdotto da parte del datore di lavoro
l’obbligo verso i lavoratori a domicilio di fornire, oltre alla
adeguata formazione ed informazione, anche i necessari dispositivi di
protezione individuale. L’articolo 4 introduce la regolamentazione del computo dei lavoratori in modo tale da identificare nettamente le aziende per le quali, in funzione del numero di lavoratori, è consentito al datore di lavoro di svolgere direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi (articolo 33) o di utilizzare procedure standardizzate per la valutazione del rischio (articolo 28). L’articolo 8 introduce un’importante novità istituendo “il Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP) nei luoghi di lavoro”. Tutti i dati sugli infortuni e i dati relativi ad ogni attività in materia di salute e sicurezza sul lavoro dovranno confluire presso il SINP, “al fine di fornire dati utili per orientare, programmare, pianificare e valutare l’efficacia della attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali”. L’articolo 11 individua una serie di attività promozionali allo scopo di sostenere le imprese nell’applicazione degli obblighi di legge e di diffusione della cultura della salute e della sicurezza, prevedere finanziamenti per intraprendere processi formativi sulla sicurezza presso piccole e medie imprese, promuovere attività formative destinate ai lavoratori immigrati o alle lavoratrici. L’articolo 17 introduce come obbligo non delegabile da parte del datore di lavoro la nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, la quale nomina però non dovrà teoricamente più essere comunicata all’ufficio competente dell’A.S.L. L’articolo 28 “Oggetto della valutazione dei rischi” impone al datore di lavoro di considerare “tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi”. L’articolo 30 incentiva l’applicazione di Sistemi di Gestione
della sicurezza e individua le caratteristiche che questi modelli debbono
avere perché l’azienda non incorra nella responsabilità
amministrativa delle persone giuridiche di cui al decreto legislativo
8 giugno 2001, n. 231, estesa alla materia della salute e sicurezza sul
lavoro. L’articolo 36 “Informazione dei lavoratori” riprende le disposizioni previgenti sottolineando però che “il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo”. L’articolo 55 indica dettagliatamente le sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente. Tra le più importanti indichiamo la sanzione di arresto da quattro a otto mesi o di ammenda da 5.000 a 15.000 € a carico del datore di lavoro che omette la valutazione dei rischi e l’adozione del documento di valutazione dei rischi o che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Seguono poi le sanzioni per preposto, progettisti, fabbricanti, fornitori, installatori, medico competente, lavoratori, componenti dell’impresa familiare, lavoratori autonomi, piccoli imprenditori e soci delle società semplici operanti nel settore agricolo. Titoli successivi Il Titolo II “Luoghi di lavoro” ed il relativo Allegato IV “Requisiti dei luoghi di lavoro” riprendono le prescrizioni precedentemente presenti come modifiche ai D.P.R. 547/1955 e 303/1956 e riportate nell’art. 33 del D.Lgs. 626/1994, sottolineando in particolare il divieto di utilizzare locali sotterranei o semisotterranei come ambienti di lavoro. Viene poi introdotta una specifica indicazione circa i lavori in ambienti sospetti di inquinamento: “quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell’atmosfera, i lavoratori devono essere dotati di cintura di sicurezza, vigilati per tutta la durata del lavoro e, ove occorra, forniti di apparecchi di protezione. L’apertura di accesso a detti luoghi deve avere dimensioni tali da poter consentire l’agevole recupero di un lavoratore privo di sensi”. Il Titolo III “Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi
di protezione individuale” indica come “le attrezzature di
lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle
specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle
direttive comunitarie di prodotto”, ovvero principalmente la Direttiva
Macchine e tutte quelle ad essa collegate. Per le macchine di non recente
costruzione invece viene indicato che “le attrezzature di lavoro
costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari e quelle
messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all’emanazione
di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie
di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza
di cui all’Allegato V”. L’Allegato V riprende le indicazioni
del D.P.R. 547/55 in merito ai requisiti di sicurezza delle macchine. Per quanto riguarda il Titolo VIII “Agenti fisici” il Testo
Unico comprende nel campo di applicazione il rumore, gli ultrasuoni, gli
infrasuoni, le vibrazioni meccaniche, i campi elettromagnetici, le radiazioni
ottiche di origine artificiale, il microclima e le atmosfere iperbariche
ed estende la revisione quadriennale della valutazione dell’esposizione,
prima obbligatoria solo per la misurazione del rumore, a tutti gli agenti
fisici considerati. Vediamo infine quanto indicato al Titolo XIII “Norme transitorie e finali”: “le disposizioni di cui agli articoli 17 “Obblighi del datore di lavoro non delegabili”, comma 1, lettera a), e 28 “Oggetto della valutazione di rischi”, nonché le altre disposizioni in tema di valutazione dei rischi che ad esse rinviano, ivi comprese le relative disposizioni sanzionatorie, previste dal presente decreto, diventano efficaci decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale; fino a tale data continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti”. Ricordiamo che la data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è il 30 aprile 2008, quindi le nuove disposizioni di cui sopra trovano applicazione a partire dal 29 luglio 2008. Conclusioni | |
| Il Modello TWINSTER | Il Safety Function Deployment | TWINSTER e "Rischio rapina" | Il regolamento Reach | Ergonomia: una scienza multisettoriale | Le norme armonizzate UNI EN 1005 - 4 e la UNI EN 1005 - 5 | La norma armonizzata UNI EN 1005-2 e il metodo NIOSH | D.Lgs. 196/2003: Codice della privacy | Scelta e utilizzo dei DPI | La valutazione del rischio vibrazioni in azienda | Il rischio rumore in azienda: il D.Lgs. n. 195/2006 e i nuovi limiti | L'esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici | Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) | Il Testo Unico sulla Sicurezza | Il Testo Unico e la valutazione del rischio vibrazioni: un caso pratico di misurazione in sito del livello di vibrazioni | Il Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza (OHSAS 18001) nel D.Lgs. 81/2008 |
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