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Sicurezza

La mtm ha scritto l'articolo "Il Testo Unico sulla Sicurezza " che è stato pubblicato sulla rivista Pulizia Industriale e Sanificazione - Mensile di manutenzione e igiene civile e industriale (giugno 2008 - anno XLI edita da MO.ED.CO S.r.l.) e che abbiamo il piacere di riportare integralmente.

Il Testo Unico sulla sicurezza

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 è stata pubblicata la versione definitiva del Testo Unico sulla sicurezza e dei suoi allegati: Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.
Giunge quindi a compimento un importante incarico che i legislatori italiani si erano posti da molto tempo: la realizzazione di un unico testo di riferimento per quanto riguarda la gestione delle problematiche relative alla sicurezza sul lavoro.
Scompare così, abrogato appunto dal nuovo Testo Unico, il cosiddetto 626 del 1994. I principi fondanti e i concetti basilari e principali del D.Lgs 626/1994 vengono comunque ripresi totalmente e innovati dal nuovo Testo Unico sulla sicurezza. Infatti ben diverso è lo scopo del Testo unico rispetto a quello del D.Lgs 626/1994: mentre il Decreto 626 si poneva lo scopo di normare compiutamente e per la prima volta la globale gestione della sicurezza in ogni luogo di lavoro, il Testo Unico ha l’obbiettivo di accorpare e migliorare le più importanti leggi e decreti in materia di sicurezza fin ora prodotti, in modo tale da fornire una base solida ed indiscutibile per lo sviluppo di una più moderna e univoca analisi e gestione del rischio in ambito lavorativo.
Con questo articolo cercheremo brevemente di individuare i più importanti tra gli innumerevoli cambiamenti introdotti dal nuovo decreto nella gestione pratica della sicurezza sul luogo di lavoro.

Il D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81
Il Testo Unico sulla sicurezza è strutturato in 306 articoli e 51 allegati; gli articoli sono divisi nei seguenti Titoli:

  • Titolo I, Principi comuni;
  • Titolo II, Luoghi di lavoro;
  • Titolo III, Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale;
  • Titolo IV, Cantieri temporanei o mobili;
  • Titolo V, Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro;
  • Titolo VI, Movimentazione manuale carichi;
  • Titolo VII, Attrezzature munite di videoterminali;
  • Titolo VIII, Agenti fisici;
  • Titolo IX, Sostanze pericolose;
  • Titolo X, Esposizione ad agenti biologici;
  • Titolo XI, Protezione da atmosfere esplosive;
  • Titolo XII, Disposizioni in materia penale e di procedura penale;
  • Titolo XIII, Norme transitorie e finali.

Il Testo unico si pone l’obbiettivo di coordinare, riordinare e riformare tutte le principali norme vigenti in materia di sicurezza, andando ad incorporare e ad abrogare le indicazioni presenti nelle seguenti importanti e fin ora fondamentali leggi per la gestione della sicurezza e del lavoro:

  • D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547 “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro”;
  • D.P.R. 7 gennaio 1956 n. 164 “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni”;
  • D.P.R. 19 marzo 1956 n. 303 “Norme generali per l’igiene del lavoro”, fatta eccezione per l’articolo 64;
  • D.Lgs 15 agosto 1991 n. 277 “Protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici fisici e biologici durante il lavoro”;
  • D.Lgs 19 settembre 1994, n. 626 “Miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro ”, e successive integrazioni;
  • D.Lgs 14 agosto 1996 n. 493 “Prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro”;
  • D.Lgs 14 agosto 1996 n. 494 “Prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili”;
  • D.Lgs 19 agosto 2005 n. 187 “Prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni meccaniche”;
  • gli articoli 2, 3, 5, 6 e 7 della Legge 3 agosto 2007 n. 123 “Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia”.

Titolo I – Principi comuni
Il Titolo I comprende le principali e maggiormente significative novità; infatti contiene le disposizioni generali in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro che devono essere applicate necessariamente da tutte le imprese. Questo Titolo riprende in sostanza quanto già esposto dal D.Lgs 626/1994, andando però a dettagliare maggiormente le indicazioni fornite in precedenza ed introducendo nuove, puntuali e inequivocabili specificazioni in merito ad aspetti lavorativi prima tralasciati o non considerati.

L’articolo 2 reca le “definizioni”, le quali risultano in buona parte corrispondenti a quelle del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, ma notevolmente ampliate e dettagliate. Inoltre vengono aggiunte numerose definizioni rispetto al passato, tra le quali si segnalano quelle di “dirigente” e “preposto”, quella di “salute”, quelle di “norma tecnica” e di “buone prassi”.

L’articolo 3 individua il “campo di applicazione”, il quale è stato notevolmente ampliato per comprendere nuove forme e tipologie di lavoro che non trovavano precedentemente una collocazione certa all’interno del panorama legislativo sulla sicurezza in ambiente di lavoro. In primo luogo si sottolinea come i lavoratori a progetto debbano obbligatoriamente beneficiare delle stesse tutele di ogni altro lavoratore quando inseriti nei luoghi di lavoro del committente (così come già previsto nel Decreto Legislativo n. 276 del 2003); restano invece esclusi unicamente coloro che svolgono “piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresi l’insegnamento privato supplementare e l’assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati ed ai disabili”. Viene poi introdotto da parte del datore di lavoro l’obbligo verso i lavoratori a domicilio di fornire, oltre alla adeguata formazione ed informazione, anche i necessari dispositivi di protezione individuale.
Vengono inoltre disciplinati i rapporti con i lavoratori che svolgono lavori a distanza mediante collegamento informatico o telematico, ai quali si deve applicare l’insieme di indicazioni previste dal Titolo VII in materia di videoterminali e quindi di sorveglianza sanitaria e visite mediche in merito.

L’articolo 4 introduce la regolamentazione del computo dei lavoratori in modo tale da identificare nettamente le aziende per le quali, in funzione del numero di lavoratori, è consentito al datore di lavoro di svolgere direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi (articolo 33) o di utilizzare procedure standardizzate per la valutazione del rischio (articolo 28).

L’articolo 8 introduce un’importante novità istituendo “il Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP) nei luoghi di lavoro”. Tutti i dati sugli infortuni e i dati relativi ad ogni attività in materia di salute e sicurezza sul lavoro dovranno confluire presso il SINP, “al fine di fornire dati utili per orientare, programmare, pianificare e valutare l’efficacia della attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali”.

L’articolo 11 individua una serie di attività promozionali allo scopo di sostenere le imprese nell’applicazione degli obblighi di legge e di diffusione della cultura della salute e della sicurezza, prevedere finanziamenti per intraprendere processi formativi sulla sicurezza presso piccole e medie imprese, promuovere attività formative destinate ai lavoratori immigrati o alle lavoratrici.

L’articolo 17 introduce come obbligo non delegabile da parte del datore di lavoro la nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, la quale nomina però non dovrà teoricamente più essere comunicata all’ufficio competente dell’A.S.L.

L’articolo 28 “Oggetto della valutazione dei rischi” impone al datore di lavoro di considerare “tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi”.

L’articolo 30 incentiva l’applicazione di Sistemi di Gestione della sicurezza e individua le caratteristiche che questi modelli debbono avere perché l’azienda non incorra nella responsabilità amministrativa delle persone giuridiche di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, estesa alla materia della salute e sicurezza sul lavoro.
Inoltre viene indicato come “i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo”.
I modelli di organizzazione e gestione costituiscono inoltre un’attività finanziabile per le imprese fino a 50 dipendenti.

L’articolo 36 “Informazione dei lavoratori” riprende le disposizioni previgenti sottolineando però che “il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo”.

L’articolo 55 indica dettagliatamente le sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente. Tra le più importanti indichiamo la sanzione di arresto da quattro a otto mesi o di ammenda da 5.000 a 15.000 € a carico del datore di lavoro che omette la valutazione dei rischi e l’adozione del documento di valutazione dei rischi o che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Seguono poi le sanzioni per preposto, progettisti, fabbricanti, fornitori, installatori, medico competente, lavoratori, componenti dell’impresa familiare, lavoratori autonomi, piccoli imprenditori e soci delle società semplici operanti nel settore agricolo.

Titoli successivi
Vediamo ora brevemente le indicazioni e le principali modifiche contenute in alcuni dei successivi Titoli.

Il Titolo II “Luoghi di lavoro” ed il relativo Allegato IV “Requisiti dei luoghi di lavoro” riprendono le prescrizioni precedentemente presenti come modifiche ai D.P.R. 547/1955 e 303/1956 e riportate nell’art. 33 del D.Lgs. 626/1994, sottolineando in particolare il divieto di utilizzare locali sotterranei o semisotterranei come ambienti di lavoro. Viene poi introdotta una specifica indicazione circa i lavori in ambienti sospetti di inquinamento: “quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell’atmosfera, i lavoratori devono essere dotati di cintura di sicurezza, vigilati per tutta la durata del lavoro e, ove occorra, forniti di apparecchi di protezione. L’apertura di accesso a detti luoghi deve avere dimensioni tali da poter consentire l’agevole recupero di un lavoratore privo di sensi”.

Il Titolo III “Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale” indica come “le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto”, ovvero principalmente la Direttiva Macchine e tutte quelle ad essa collegate. Per le macchine di non recente costruzione invece viene indicato che “le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all’emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all’Allegato V”. L’Allegato V riprende le indicazioni del D.P.R. 547/55 in merito ai requisiti di sicurezza delle macchine.
Per quanto riguarda invece l’uso delle attrezzature di lavoro, la sicurezza dei lavoratori in merito alla affidabilità dei sistemi di comando resta affidata alla buona fede e alla competenza dei costruttori, senza nessun controllo da parte del datore di lavoro, come invece veniva richiesto precedentemente.

Per quanto riguarda il Titolo VIII “Agenti fisici” il Testo Unico comprende nel campo di applicazione il rumore, gli ultrasuoni, gli infrasuoni, le vibrazioni meccaniche, i campi elettromagnetici, le radiazioni ottiche di origine artificiale, il microclima e le atmosfere iperbariche ed estende la revisione quadriennale della valutazione dell’esposizione, prima obbligatoria solo per la misurazione del rumore, a tutti gli agenti fisici considerati.
Per quanto riguarda rumore e vibrazioni, vengono riprese tutte le indicazioni contenute rispettivamente nel Decreto Legislativo 10 aprile 2006, n. 195 e nel Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 187, mantenendo inalterati valori di azione e valori limite e le modalità di valutazione dei rischi per i lavoratori esposti. Le disposizioni riguardanti invece i campi elettromagnetici e le radiazioni ottiche di origine artificiale entreranno in vigore rispettivamente nel 2012 e nel 2010.

Vediamo infine quanto indicato al Titolo XIII “Norme transitorie e finali”: “le disposizioni di cui agli articoli 17 “Obblighi del datore di lavoro non delegabili”, comma 1, lettera a), e 28 “Oggetto della valutazione di rischi”, nonché le altre disposizioni in tema di valutazione dei rischi che ad esse rinviano, ivi comprese le relative disposizioni sanzionatorie, previste dal presente decreto, diventano efficaci decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale; fino a tale data continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti”. Ricordiamo che la data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è il 30 aprile 2008, quindi le nuove disposizioni di cui sopra trovano applicazione a partire dal 29 luglio 2008.

Conclusioni
Il Testo Unico risulta essere complessivamente un buon provvedimento che, nonostante qualche prevedibile lacuna, si propone come strumento attivo per intraprendere un’efficace gestione di tutti gli aspetti della sicurezza sul luogo di lavoro.
Al positivo impegno dimostrato dai legislatori deve corrispondere un altrettanto positivo impegno da parte delle aziende, il quale, pur essendo maggiormente gravoso e oneroso, permetterà di instaurare realmente una nuova e moderna cultura della sicurezza nel mondo del lavoro italiano.


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