Sicurezza
La mtm ha scritto l'articolo "Il regolamento Reach"
che è stato pubblicato sulla rivista Pulizia Industriale e Sanificazione
- Mensile di manutenzione e igiene civile e industriale (gennaio 2007
- anno XL edita da MO.ED.CO S.r.l.) e che abbiamo il piacere di riportare
integralmente.
Il regolamento Reach
Il 13 dicembre 2006, il Parlamento Europeo ha approvato,
dopo un lungo iter, il REACH (acronimo per Registration, Evaluation and
Authorisation of CHemicals), ovvero il nuovo Regolamento sulle sostanze
chimiche che entrerà in vigore progressivamente dal 1° giugno
2007 (i regolamenti, diversamente dalle Direttive, non richiedono un recepimento
da parte degli Stati Membri, ma sono da considerarsi obbligatori e immediatamente
applicabili); nelle intenzioni del Legislatore questo Regolamento costituisce
una tappa fondamentale per garantire la sicurezza delle persone e la competitività
e l’innovazione per l’industria chimica europea; in questo
articolo si cercherà, pertanto, di delineare lo scenario che si
apre in termini di registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze
chimiche.
Le sostanze chimiche e il REACH
Il regolamento REACH si basa sul principio che ai fabbricanti, agli importatori
e agli utilizzatori a valle spetta l’obbligo di fabbricare, immettere
sul mercato o utilizzare sostanze chimiche che non arrechino danno alla
salute umana o all’ambiente, stabilendo disposizioni fondate sul
principio di precauzione. Vengono regolamentate, nello specifico, tutte
le sostanze chimiche non esplicitamente escluse dal regolamento stesso
(per esempio, le sostanze radioattive, gli intermedi di reazione non isolati,
i rifiuti e le sostanze alimentari). Fra tutte, viene particolarmente
posta l’attenzione sulle seguenti categorie di sostanze:
- cancerogene (di categoria 1 o 2), mutagene (di categoria 1 o 2)
o teratogene (di categoria 1 o 2); queste sostanze sono indicate nel
regolamento REACH con l’acronimo CMR (Carcinogenic, Mutagenic
or toxic to Reproduction);
- persistenti, bioaccumulative o tossiche (PBT, Persistent, Bio-accumulative
or Toxic);
- molto persistenti o molto bioaccumulative (vPvBs, very Persistent
or very Bio-accumulative);
- identificate da evidenze scientifiche come in grado di portare
a effetti equivalenti a quelli indicati in precedenza, per esempio,
sostanze che disturbano il sistema ormonale (disruttori endocrini).
Analizzando il processo di regolamentazione delle sostanze
chimiche si osserva che i primi attori sono, giustamente, i fabbricanti
e gli importatori, secondo il cosiddetto principio dell’obbligo
di diligenza: spetta, infatti, a loro il compito di conciliare le
esigenze legate alla competitività e all’innovazione con
quelle, spesso ancora vissute come un peso male accettato, legate alla
sicurezza delle persone e alla tutela dell’ambiente. Fa da contraltare,
tuttavia, l’invocato principio di precauzione, per il quale
gli utilizzatori, i cittadini o le associazioni di consumatori possono
dimostrare il pericolo associato a un processo o a un prodotto (dopo che
questo è stato immesso sul mercato) e portare, quindi, a una sua
possibile restrizione; in generale, il principio di precauzione può
essere invocato quando gli effetti potenzialmente pericolosi di un fenomeno,
di un prodotto o di un processo sono stati identificati tramite una valutazione
scientifica e obiettiva, ma quando questa valutazione non consente di
determinare il rischio con sufficiente certezza.
Con il regolamento REACH, quindi, le sostanze chimiche, sia usate da sole,
sia impiegate in preparati (o anche in articoli, se possono essere rilasciate
e venire a contatto con le persone o disperdersi nell’ambiente),
potranno essere impiegate e immesse sul mercato solo a seguito di una
valutazione dei rischi da parte del fabbricante e rimarranno nel mercato
stesso fino a che non ne venga stabilita (anche con il principio di precauzione)
la pericolosità o, in tal caso, fino a che non vengano trovati
sostituti meno pericolosi (a condizione che i benefici socio - economici
forniti risultino maggiori dei rischi da gestire).
Registrazione e valutazione delle sostanze chimiche
I fabbricanti e gli importatori hanno, quindi, il compito di ottenere
tutte le informazioni significative in merito alle sostanze chimiche prodotte
o importate nel mercato europeo in quantità superiore a una tonnellata
all’anno. In questo caso, è loro compito, inoltre, predisporre
un dossier tecnico che raccolga le informazioni relativamente a ciascuna
sostanza chimica identificata e le informazioni su come gestire efficacemente
i rischi conseguenti al suo impiego. Non necessitano di registrazione
sostanze chimiche, quali l’acqua, l’ossigeno, alcuni gas nobili,
la polpa di cellulosa, caratterizzate da una rischiosità molto
ridotta; altre sostanze presenti in natura (come, per esempio, i minerali)
non richiedono la registrazione a condizione che non vengano modificate
chimicamente.
Con il cresecere delle quantità prodotte o importate, le informazioni
che devono essere raccolte e registrate e che costituiranno la base per
la successiva valutazione aumentano in termini di quantità e di
dettaglio, come è possibile verificare analizzando gli allegati
del regolamento REACH (nello specifico, si fa riferimento agli allegati
VI, VII, VIII, IX e X).
In particolare, per una sostanza chimica prodotta o importata in quantità
superiori alle 10 tonnellate all’anno è necessaria la predisposizione
ulteriore di una Relazione sulla Sicurezza Chimica (CSR, Chemical
Safety Report) per documentare il processo di valutazione della sicurezza
relativamente alla sostanza stessa; focale è la presentazione dei
relativi scenari di esposizione che inquadrano le condizioni
di produzione e di impiego della sostanza chimica sottolineando le misure
tecniche, operative e organizzative necessarie per tenere sotto controllo
i rischi connessi alla sostanza chimica stessa; nell’identificazione
di questi scenari, devono essere considerati sia tutti gli usi previsti
riconosciuti dal fabbricante o dall’importatore, sia tutti gli usi
che i vari utilizzatori possono aver implementato e che, pertanto, devono
entrare a far parte necessariamente della valutazione complessiva della
sicurezza della sostanza chimica in esame; in un circolo virtuoso (nelle
intenzioni del Legislatore), tali aspetti entrano a far parte delle Schede
di Sicurezza fornite successivamente ai distributori e agli utilizzatori;
lo scopo finale di questo processo è quello di permettere il flusso
delle informazioni relative alla sicurezza lungo tutta la catena di fornitura.
È necessario sottolineare che gli obblighi di restrizione (nell’uso
delle sostanze chimiche pericolose per l’uomo o dannose per l’ambiente)
e della stesura della scheda di sicurezza previsti dal REACH si applicano
a prescindere dal volume di produzione.
Il regolamento REACH, in merito, per non compromettere la competitività
delle imprese imponendo loro oneri eccessivi nella preparazione del dossier
tecnico e della Relazione sulla Sicurezza Chimica, consente anche una
forma di registrazione congiunta, secondo la quale i documenti
sono presentati da un’azienda, mentre le altre registrano individualmente
solo alcune informazioni quali quelle relative all’azienda e ai
volumi di produzione. Idealmente, si persegue, infatti, il principio cosiddetto
OSOR (One Substance, One Registration, una sostanza, una registrazione)
che porta alla condivisione dei dati tra le imprese al fine di ridurre
i costi e le analisi. Tuttavia, è presente la possibilità
di effettuare un opt-out (per esempio, per ragioni legate a un
uso specifico della sostanza chimica in grado di costituire vantaggio
competitivo), possibilità che, però, deve essere debitamente
giustificata e può essere contestata da altri potenziali soggetti
che intendono effettuare la registrazione; l’ultima parola, in ogni
caso, spetterà all’Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche
(ECHA, European CHemicals Agency) che sarà, appunto, responsabile
della gestione delle registrazioni.
Si noti che il principio della condivisione obbligatoria delle informazioni
(dietro remunerazione opportuna) è esteso a tutti i test, in particolare
a quelli effettuati sugli animali.
Le
tappe di applicazione del regolamento REACH
Come si vede nella figura riportata, il processo di registrazione
(per circa 30.000 sostanze, fonte: Commissione Europea, 2001), si estende
per 11 anni dall’entrata in vigore del regolamento REACH: entro
tre anni dovranno essere registrate le sostanze prodotte o importate in
maggiore quantità (oltre 1.000 tonnellate all’anno) o caratterizzate
da una pericolosità intrinseca riconosciuta; entro sei anni, le
produzioni o le importazioni comprese tra 100 e 1.000 tonnellate e, infine
(entro 11 anni), le sostanze che si producono o si importano in quantità
comprese tra 1 e 100 tonnellate.
L’Agenzia Europea ha il compito di effettuare la valutazione sia
della documentazione fornita, sia delle sostanze vere e proprie (soprattutto
in caso di sospetta pericolosità nei confronti dell’uomo
o dell’ambiente); come è intuitivo, in un primo momento il
suo scopo sarà semplicemente quello di raccogliere e verificare
la completezza della documentazione fornita e solo in un secondo momento
si passerà molto probabilmente alla verifica tecnica della documentazione
consegnata. Il fabbricante o l’importatore potrà iniziare
o continuare a produrre o importare la sostanza specifica solo se, entro
un determinato tempo, l’Agenzia Europea non avrà respinto
la richiesta di registrazione (la fase di preregistrazione consente, appunto,
di evitare antieconomici blocchi della produzione).
Autorizzazione delle sostanze chimiche
Le sostanze indicate in precedenza come particolarmente pericolose (CMR,
di categoria 1 o 2, PBT, vPvB e assimilabili) devono essere autorizzate
esplicitamente per ciascun uso; devono essere, inoltre, analizzati i possibili
sostituti e, nel caso in cui l’analisi dimostra la validità
di sostanze alternative, la richiesta di autorizzazione deve comprendere
anche un dettagliato piano di sostituzione; in alternativa, deve essere
data evidenza delle attività di ricerca e sviluppo implementate
dall’azienda. Come anticipato, l’autorizzazione viene concessa
se:
- la richiedente può dimostrare che i rischi connessi all’uso
della sostanza pericolosa sono adeguatamente gestiti, oppure se
- non sono presenti processi o sostanze alternative e i benefici
socio - economici garantiti sono superiori ai rischi connessi all’uso
della sostanza pericolosa.
Nel caso in cui dovessero diventare disponibili sostituti
per una specifica sostanza pericolosa, anche prima della scadenza della
revisione dell’autorizzazione, la Commissione può modificare
o persino ritirare l’autorizzazione.
Si noti che non è necessario che, pur impiegando più di
una tonnellata all’anno, vengano richieste le autorizzazioni da
parte di utilizzatori a valle nella catena di fornitura, a patto che la
sostanza sia stata già autorizzata per quello specifico utilizzo;
in queste condizioni, tali utilizzatori devono solo notificare all’Agenzia
Europea che stanno impiegando una sostanza autorizzata.
I benefici del regolamento REACH
Precedentemente al REACH, i fabbricanti non erano obbligati a fornire
i dati riguardanti la sicurezza per le 100.106 sostanze chimiche, già
in uso nel 1981, per la maggior parte delle quali, inoltre, non sono stati
effettuati adeguati test di sicurezza (si veda, in merito, la seguente
figura).
Disponibilità
di informazioni relativamente alle sostanze chimiche di largo impiego
Con il nuovo regolamento spetterà a loro il compito
di garantire la sicurezza (sia nei confronti delle persone, sia dell’ambiente)
delle sostanze chimiche impiegate, con apparentemente solo dei costi collegati
all’operazione; ma non potrebbero, invece, esserci anche dei benefici
effettivi anche superiori a questi costi? (si può consultare, in
merito, la Valutazione d’Impatto Estesa della Commissione, all’indirizzo
Internet: http://europa.eu.int/comm/environment/chemicals/background/impact_assessment_intro.htm)
In merito ai potenziali effetti positivi per l’industria relativamente
all’innovazione e alla competitività, il REACH, costituendo
un panorama normativo più prevedibile, si rivelerà, in primo
luogo, d’aiuto nella pianificazione delle industrie a lungo termine.
Il REACH creerà nuovi mercati per prodotti più sicuri e
non dannosi per l’ambiente, che ridurranno di molto il rischio di
cause di responsabilità che potrebbero comportare enormi costi
(cosa che si è verificata, per esempio, con l’amianto). Aumenteranno
anche la trasparenza e la comunicazione lungo la catena di fornitura portando
a un aumento del potere e della fiducia degli utenti a valle e delle piccole
e medie imprese. Inoltre, l’accresciuta fiducia dei consumatori,
delle comunità locali e degli investitori porterà, a sua
volta, a una più facile introduzione di nuovi composti chimici
sul mercato, incoraggiando, in un circolo virtuoso, lo sviluppo e l’innovazione.
I maggiori vantaggi e benefici, in ogni caso, si ipotizza saranno quelli
correlati ai lavoratori europei poiché essi pagano oggi un tributo,
in certi casi pesante, alla produzione e all’utilizzo di agenti
chimici nei luoghi di lavoro; in effetti, tra tutte le malattie professionali
riconosciute annualmente in Europa, circa una su tre è dovuta all’esposizione
a sostanze chimiche pericolose (fonte: EODS, European Occupational
Diseases Statistics). A fianco della legislazione europea che regola
la commercializzazione di sostanze chimiche, sono in vigore legislazioni
specifiche per la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori
contro i rischi dovuti all’esposizione ad agenti chimici sul lavoro;
se oggi non è sempre facile mettere in pratica queste normative
a causa di informazioni non sempre complete e sufficienti per una corretta
valutazione dei rischi, il REACH permetterà di integrare in modo
semplice le informazioni in merito alla gestione in sicurezza delle sostanze
chimiche direttamente all’interno delle procedure aziendali, garantendo
agli operatori i migliori strumenti per una gestione responsabile e sicura
delle sostanze stesse.
Conclusioni
Sin dall’adozione della prima bozza avvenuta nel 2001, nel Libro
Bianco sul futuro della politica comunitaria in materia di sostanze chimiche,
il regolamento REACH ha suscitato numerose polemiche, ipotizzando scenari
in cui l’aumento dei costi dei prodotti chimici in Europa potesse
provocare il ritiro dal mercato comunitario di un importante numero di
sostanze con perdite massicce di posti di lavoro nei settori coinvolti;
alla data attuale, al completamento della stesura del regolamento REACH,
ci si trova di fronte, invece, a un impianto legislativo di grande qualità
che nei prossimi anni (come visto, infatti, gli obblighi di adeguamento
al REACH saranno scadenziati in ragione dei quantitativi e della tipologia
delle sostanze/preparati in esame su un arco temporale di 11 anni) sembra
davvero in grado di consentire all’industria chimica (e non solo)
europea il recupero dello svantaggio in termini di competitività
e di innovazione nei confronti dei diretti concorrenti (Stati Uniti e
Giappone, principalmente) e, nel contempo, di garantire una gestione delle
sostanze chimiche rispettando sia la salute delle persone, sia la salvaguardia
dell’ambiente.
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