Sicurezza
La mtm ha scritto l'articolo "DUVRI - Documento
unico di valutazione dei rischi da interferenze" che è stato
pubblicato sulla rivista Imbottigliamento (novembre 2008 - anno XXXI edita
da Tecniche Nuove) e che abbiamo il piacere di riportare integralmente.
DUVRI - Documento unico di valutazione dei rischi
da interferenze Le
tematiche relative alla gestione dei contratti di appalto risultano essere
tra gli argomenti maggiormente dibattuti nell’ultimo periodo in
materia di sicurezza sul lavoro.
Alcune modifiche alla normativa italiana in materia di appalti e rischi
da interferenza erano già state introdotte con la Legge del 3 agosto
2007 n. 123, seguita dalla relativa Determinazione n. 3/2008 “Sicurezza
nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture. Predisposizione
del documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) e determinazione
dei costi della sicurezza”.
Con la pubblicazione il 30 aprile 2008 del nuovo Testo Unico sulla sicurezza,
ovvero il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, risulta completo il
panorama legislativo italiano in materia di gestione degli appalti e dei
rischi conseguenti.
Con questo articolo ci si pone l’obbiettivo di fornire informazioni
generali in merito ai Rischi da Interferenza, generati dalla presenza
di lavoratori di differenti ditte nel medesimo luogo di lavoro, e in merito
alla predisposizione del DUVRI, strumento tecnico per la gestione dei
rischi da interferenze.
Il Rischio da interferenze
Con “rischio da interferenza” si intende ogni rischio che
viene aggiunto ai normali rischi presenti in azienda da una ditta appaltatrice
ad una ditta appaltante, e viceversa. Ogni qualvolta infatti un’azienda
dà in appalto ad una ditta esterna l’esecuzione di un lavoro
presso la propria unità produttiva, gli addetti della ditta appaltatrice
sono soggetti ai pericoli presenti presso l’azienda in cui vanno
ad eseguire il lavoro. Viceversa, gli addetti della ditta appaltante sono
soggetti, oltre ai pericoli presenti in azienda, anche ai pericoli introdotti
dalla ditta appaltatrice, in funzione delle lavorazioni effettuate.
Questa tipologia di rischi viene adesso regolamentata dal Decreto Legislativo
n. 81 del 2008, dal quale emerge la necessità da parte del Datore
di Lavoro di informare ed essere informato circa i pericoli che vengono
introdotti dalle lavorazioni effettuate da una ditta esterna presso la
propria azienda. L’articolo 26 “Obblighi connessi ai contratti
d’appalto o d’opera o di somministrazione”, comma 1,
del Decreto legislativo n. 81 del 2008 infatti indica come “Il
datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all’impresa
appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda
[…]:
a) verifica, con le modalità previste dal
decreto di cui all’articolo 6, comma 8, lettera g) (ndr.: ovvero
tramite delle linee guida che dovranno essere in futuro pubblicate come
decreto attuativo del Testo Unico), l’idoneità tecnico
professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in
relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d’opera
o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto
di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso
le seguenti modalità:
- acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio,
industria e artigianato;
- acquisizione dell’autocertificazione dell’impresa
appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di
idoneità tecnico professionale,[…];
b) fornisce agli stessi soggetti
dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente
in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza
adottate in relazione alla propria attività.”
Si introduce successivamente la necessità di redigere sia come
parte integrate del Documento di Valutazione dei Rischi che dei documenti
a corredo dell'appalto, un «documento unico di valutazione dei rischi
da interferenze» (DUVRI). In questo modo si vuol dare maggiore risalto
alle problematiche e ai pericoli legati ai rischi da interferenze, introducendo
l’obbligo di redazione di un apposito documento e quindi l’obbligo
di indagare questo tipo di pericoli.
Il DUVRI
ISempre l' articolo 26, comma 3, del D.Lgs. 81/2008 prevede quanto segue:
“Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed
il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione
dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò
non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale
documento è allegato al contratto di appalto o di opera. […]
Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici
propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli
lavoratori autonomi”.
La normativa quindi specifica che deve essere redatto un documento apposito
per la gestione dei rischi da interferenza. In questa nuova formulazione
non viene specificato esplicitamente che ogni datore di lavoro committente
debba aggiornare il Documento di valutazione dei rischi; di fatto questa
operazione risulta implicita nello scopo stesso del Documento di Valutazione
dei Rischi. Infatti il DVR riguarda in primo luogo le attività
del datore di lavoro committente, ma al suo interno vanno comunque indicate
le modalità e le procedure di affidamento dei lavori a ditte terze
dentro il proprio luogo di lavoro o comunque che fanno parte del proprio
ciclo produttivo.
Il datore di lavoro committente, deve quindi, dopo aver verificato l’idoneità
tecnico professionale della ditta appaltatrice, effettuare un sopralluogo
nei locali interessati dai lavori da affidare in appalto insieme all’appaltatore,
allo scopo di indicare i rischi presenti nel suo ambiente lavorativo e
le misure di prevenzione, protezione ed emergenza adottate e di ricevere
preventivamente le informazioni, da parte degli appaltatori/fornitori,
circa i rischi che le loro lavorazioni comportano all'interno dell’unità
produttiva. In questo modo è possibile definire la presenza, la
natura e l'entità dei rischi derivanti dalle interferenze tra le
lavorazioni degli appaltatori e le attività dell'azienda committente,
e quindi redigere il DUVRI.
Questo tipo di documento deve obbligatoriamente essere allegato ad ogni
appalto, subappalto o altro affidamento di lavori, anche nel caso in cui
i rischi da interferenza risultino inesistenti.
La succitata Determinazione del 5 marzo 2008 fornisce un breve elenco
di tipologie di appalti per i quali è possibile escludere preventivamente
la presenza di rischi da interferenze e la conseguente stima dei costi
della sicurezza: “la mera fornitura senza installazione, salvo
i casi in cui siano necessarie attività o procedure suscettibili
di generare interferenza con la fornitura stessa, come per esempio la
consegna di materiali e prodotti nei luoghi di lavoro o nei cantieri (con
l'esclusione di quelli ove i rischi interferenti sono stati valutati nel
piano di sicurezza e coordinamento […]); i servizi per i quali non
è prevista l'esecuzione all'interno della Stazione appaltante,
intendendo per «interno» tutti i locali/luoghi messi a disposizione
dalla stessa per l'espletamento del servizio, anche non sede dei propri
uffici; i servizi di natura intellettuale, anche se effettuati presso
la stazione appaltante”.
Dopo aver analizzato le fasi in cui vengono svolte le attività
affidate ad imprese esterne e lavoratori autonomi, realizzando un apposito
cronoprogramma, è necessario analizzare la programmazione dei lavori
da svolgere, per poter individuare le interferenze fra diverse lavorazioni.
L'individuazione delle interferenze fra lavorazioni diverse avviene analizzando
quali siano le lavorazioni che verranno svolte in contemporanea, verificando
la compatibilità delle attività svolte, l’amplificazione
dei rischi presenti, l’eventuale incompatibilità delle attività
da svolgersi.
A questo punto bisogna verificare, per le attività che si sovrappongono,
se queste sono tra di loro compatibili oppure se sono disponibili misure
di sicurezza integrative per rendere le lavorazioni tra loro compatibili
o se si dovrà ricorrere allo sfasamento temporale delle lavorazioni
incompatibili, modificando il cronoprogramma. In generale bisogna comunque
valutare la possibilità di eseguire gli interventi in tempi distinti
per evitare, quando possibile, il lavoro in contemporanea, limitando così
al minimo i rischi per i propri addetti.
Per ogni interferenza individuata, resa compatibile,
si devono indicare nel DUVRI: le lavorazioni interferenti, le misure di
sicurezza integrative specifiche e chi dovrà realizzarle, le modalità
di verifica dell’applicazione delle misure di sicurezza integrative
e il loro costo specifico, diretto e indiretto.
Per ogni incompatibilità individuata si devono
indicare: le lavorazioni incompatibili, la necessità di ricorrere
allo sfasamento temporale delle lavorazioni, le modalità di verifica,
l’eventuale costo aggiuntivo dovuto allo sfasamento temporale.
Ogni azienda committente deve quindi riportare nel DUVRI i risultati di
quest'analisi preventiva, che è parte integrante della documentazione
che già si doveva predisporre per la gestione del contratto, e
in particolare dovranno essere indicate le seguenti informazioni per ogni
ditta appaltatrice:
- attività lavorative interferenti (rif. Cronoprogramma lavori
D.p.r. n. 222/2003);
- azienda committente e imprese coinvolte;
- rischi d'interferenza o aggiuntivi esistenti;
- aree dell'azienda interessate (allegare planimetria);
- misure di sicurezza previste;
- misure di sicurezza integrative previste;
- costo delle misure di sicurezza (solo quelle legate ai rischi da
interferenza);
- responsabile attuazione misure di sicurezza;
- modalità di verifica e attuazione misure di sicurezza;
- date di verifica.
Inoltre sarà necessario per l’appaltatore stabilire alcune
procedure di sicurezza e attività da riportare nel DUVRI, per gestire
al meglio i rischi da interferenza che sono stati individuati. Alcune
di queste procedure e attività vengono di seguito elencate:
- fornire informazioni riguardanti i processi lavorativi di tutte le
attività che verranno svolte in contemporanea;
- procedere all’assegnazione, per la ditta appaltatrice, di zone
di lavoro specifiche e limitate, con delimitazione e separazione delle
attività (rif. alla planimetria);
- procedere allo sfasamento temporale di alcune lavorazioni (rif. a
Cronoprogramma);
- procedere all’assegnazione ad ogni ditta appaltatrice di un
referente aziendale cui coordinarsi;
- stabilire modalità di comunicazione e segnalazione degli interventi
in corso, con avvertimenti ed avvisi;
- dare disposizioni per vietare l’accesso alla zona di lavoro
della ditta appaltatrice;
- definire meccanismi di comunicazione per segnalare e gestire tempestivamente
eventuali situazioni straordinarie;
- procedere all’assegnazione alla ditta appaltatrice di un’area
di deposito;
- identificare attrezzature e mezzi utilizzati dall’appaltatore
e coordinare l’eventuale impiego comune , previa richiesta formale
e verifica di fattibilità (clausola di comodato d’uso);
- definire le modalità per gestire eventuali modifiche alle
procedure di gestione dell’emergenza e loro comunicazione agli
interessati.
Conclusioni
In conclusione viene proposto un elenco sintetico delle operazioni da
effettuare per una corretta gestione dei contratti d’appalto sulla
base di quanto indicato all’articolo 46 del D.Lgs. 81/2008.
1) Azioni Preliminari
- Selezione dei Fornitori: analisi e valutazione dei criteri di scelta
dei fornitori e di verifica dell’idoneità tecnico professionale.
- Verifica dei requisiti dei fornitori: verifica iscrizione a CCIAA,
verifica informazioni e dati riguardanti l’azienda, l’organizzazione
aziendale, il personale addetto, le attrezzature impiegate, il tipo
e la modalità delle lavorazioni effettuate, il Responsabile del
Servizio di Protezione e Prevenzione e la gestione della sicurezza.
- Informazione reciproca e coordinamento: verifica sulle modalità
con cui verrà effettuata la comunicazione dei rischi, sulle caratteristiche
dell’ambiente di lavoro, sulle norme comportamentali e sulle procedure
di sicurezza impiegate.
2) Emissione del Contratto
- Emissione dell’ordine: avviamento della procedura di acquisto
e comunicazione alle funzioni aziendali interessate.
- Effettuazione del sopralluogo presso i locali della ditta appaltante,
a cui partecipa anche l’appaltatore.
- Redazione del DUVRI: analisi dei Rischi da Interferenza tra lavoratori
delle diverse Imprese coinvolte, sulla base della Valutazione dei rischi
sull’ambiente di lavoro dell’appaltatante e dei rischi comunicati
dall’impresa appaltatrice; redazione del Cronoprogramma.
- Redazione del Contratto: il Contratto deve anche indicare i Costi
specifici per la Sicurezza, scorporati dall’importo dell’Appalto.
- Sottoscrizione dell’Appalto e del DUVRI da parte di appaltatore
e ditta appaltatrice.
3) Esecuzione dei lavori
- Gestione delle situazioni anomale e/o di rischio.
- Uso delle attrezzature dell’appaltatore solo per necessità,
tramite richiesta formale e verifica di fattibilità.
- Predisposizione della documentazione in modo da risultare accessibile
a tutti gli interessati.
- Effettuare un controllo sugli accessi presso l’area di lavoro.
4) Vigilanza
- Il Committente deve vigilare per il corretto svolgimento dei lavori,
nel rispetto delle Procedure di sicurezza e del DUVRI.
- Eventuale sospensione dell’attività nel riscontrare
violazioni, anomalie o irregolarità.
5) Monitoraggio
- La cooperazione e il coordinamento tra azienda appaltante e appaltatrice
vanno mantenute e agevolate per tutta la durata dell’attività.
- Procedere a un aggiornamento del DUVRI in caso di modifica o introduzione
di nuove modalità lavorative o procedure o nuovo personale.
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