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Sicurezza

La mtm ha scritto l'articolo "DUVRI - Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze" che è stato pubblicato sulla rivista Imbottigliamento (novembre 2008 - anno XXXI edita da Tecniche Nuove) e che abbiamo il piacere di riportare integralmente.

DUVRI - Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze

Le tematiche relative alla gestione dei contratti di appalto risultano essere tra gli argomenti maggiormente dibattuti nell’ultimo periodo in materia di sicurezza sul lavoro.
Alcune modifiche alla normativa italiana in materia di appalti e rischi da interferenza erano già state introdotte con la Legge del 3 agosto 2007 n. 123, seguita dalla relativa Determinazione n. 3/2008 “Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture. Predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) e determinazione dei costi della sicurezza”.
Con la pubblicazione il 30 aprile 2008 del nuovo Testo Unico sulla sicurezza, ovvero il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, risulta completo il panorama legislativo italiano in materia di gestione degli appalti e dei rischi conseguenti.
Con questo articolo ci si pone l’obbiettivo di fornire informazioni generali in merito ai Rischi da Interferenza, generati dalla presenza di lavoratori di differenti ditte nel medesimo luogo di lavoro, e in merito alla predisposizione del DUVRI, strumento tecnico per la gestione dei rischi da interferenze.

Il Rischio da interferenze
Con “rischio da interferenza” si intende ogni rischio che viene aggiunto ai normali rischi presenti in azienda da una ditta appaltatrice ad una ditta appaltante, e viceversa. Ogni qualvolta infatti un’azienda dà in appalto ad una ditta esterna l’esecuzione di un lavoro presso la propria unità produttiva, gli addetti della ditta appaltatrice sono soggetti ai pericoli presenti presso l’azienda in cui vanno ad eseguire il lavoro. Viceversa, gli addetti della ditta appaltante sono soggetti, oltre ai pericoli presenti in azienda, anche ai pericoli introdotti dalla ditta appaltatrice, in funzione delle lavorazioni effettuate.
Questa tipologia di rischi viene adesso regolamentata dal Decreto Legislativo n. 81 del 2008, dal quale emerge la necessità da parte del Datore di Lavoro di informare ed essere informato circa i pericoli che vengono introdotti dalle lavorazioni effettuate da una ditta esterna presso la propria azienda. L’articolo 26 “Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione”, comma 1, del Decreto legislativo n. 81 del 2008 infatti indica come “Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda […]:
a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all’articolo 6, comma 8, lettera g) (ndr.: ovvero tramite delle linee guida che dovranno essere in futuro pubblicate come decreto attuativo del Testo Unico), l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d’opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:

  1. acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
  2. acquisizione dell’autocertificazione dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale,[…];

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
Si introduce successivamente la necessità di redigere sia come parte integrate del Documento di Valutazione dei Rischi che dei documenti a corredo dell'appalto, un «documento unico di valutazione dei rischi da interferenze» (DUVRI). In questo modo si vuol dare maggiore risalto alle problematiche e ai pericoli legati ai rischi da interferenze, introducendo l’obbligo di redazione di un apposito documento e quindi l’obbligo di indagare questo tipo di pericoli.

Il DUVRI
ISempre l' articolo 26, comma 3, del D.Lgs. 81/2008 prevede quanto segue: “Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera. […] Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi”.
La normativa quindi specifica che deve essere redatto un documento apposito per la gestione dei rischi da interferenza. In questa nuova formulazione non viene specificato esplicitamente che ogni datore di lavoro committente debba aggiornare il Documento di valutazione dei rischi; di fatto questa operazione risulta implicita nello scopo stesso del Documento di Valutazione dei Rischi. Infatti il DVR riguarda in primo luogo le attività del datore di lavoro committente, ma al suo interno vanno comunque indicate le modalità e le procedure di affidamento dei lavori a ditte terze dentro il proprio luogo di lavoro o comunque che fanno parte del proprio ciclo produttivo.

Il datore di lavoro committente, deve quindi, dopo aver verificato l’idoneità tecnico professionale della ditta appaltatrice, effettuare un sopralluogo nei locali interessati dai lavori da affidare in appalto insieme all’appaltatore, allo scopo di indicare i rischi presenti nel suo ambiente lavorativo e le misure di prevenzione, protezione ed emergenza adottate e di ricevere preventivamente le informazioni, da parte degli appaltatori/fornitori, circa i rischi che le loro lavorazioni comportano all'interno dell’unità produttiva. In questo modo è possibile definire la presenza, la natura e l'entità dei rischi derivanti dalle interferenze tra le lavorazioni degli appaltatori e le attività dell'azienda committente, e quindi redigere il DUVRI.
Questo tipo di documento deve obbligatoriamente essere allegato ad ogni appalto, subappalto o altro affidamento di lavori, anche nel caso in cui i rischi da interferenza risultino inesistenti.
La succitata Determinazione del 5 marzo 2008 fornisce un breve elenco di tipologie di appalti per i quali è possibile escludere preventivamente la presenza di rischi da interferenze e la conseguente stima dei costi della sicurezza: “la mera fornitura senza installazione, salvo i casi in cui siano necessarie attività o procedure suscettibili di generare interferenza con la fornitura stessa, come per esempio la consegna di materiali e prodotti nei luoghi di lavoro o nei cantieri (con l'esclusione di quelli ove i rischi interferenti sono stati valutati nel piano di sicurezza e coordinamento […]); i servizi per i quali non è prevista l'esecuzione all'interno della Stazione appaltante, intendendo per «interno» tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stessa per l'espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici; i servizi di natura intellettuale, anche se effettuati presso la stazione appaltante”.

Dopo aver analizzato le fasi in cui vengono svolte le attività affidate ad imprese esterne e lavoratori autonomi, realizzando un apposito cronoprogramma, è necessario analizzare la programmazione dei lavori da svolgere, per poter individuare le interferenze fra diverse lavorazioni. L'individuazione delle interferenze fra lavorazioni diverse avviene analizzando quali siano le lavorazioni che verranno svolte in contemporanea, verificando la compatibilità delle attività svolte, l’amplificazione dei rischi presenti, l’eventuale incompatibilità delle attività da svolgersi.
A questo punto bisogna verificare, per le attività che si sovrappongono, se queste sono tra di loro compatibili oppure se sono disponibili misure di sicurezza integrative per rendere le lavorazioni tra loro compatibili o se si dovrà ricorrere allo sfasamento temporale delle lavorazioni incompatibili, modificando il cronoprogramma. In generale bisogna comunque valutare la possibilità di eseguire gli interventi in tempi distinti per evitare, quando possibile, il lavoro in contemporanea, limitando così al minimo i rischi per i propri addetti.

Per ogni interferenza individuata, resa compatibile, si devono indicare nel DUVRI: le lavorazioni interferenti, le misure di sicurezza integrative specifiche e chi dovrà realizzarle, le modalità di verifica dell’applicazione delle misure di sicurezza integrative e il loro costo specifico, diretto e indiretto.
Per ogni incompatibilità individuata si devono indicare: le lavorazioni incompatibili, la necessità di ricorrere allo sfasamento temporale delle lavorazioni, le modalità di verifica, l’eventuale costo aggiuntivo dovuto allo sfasamento temporale.
Ogni azienda committente deve quindi riportare nel DUVRI i risultati di quest'analisi preventiva, che è parte integrante della documentazione che già si doveva predisporre per la gestione del contratto, e in particolare dovranno essere indicate le seguenti informazioni per ogni ditta appaltatrice:

  • attività lavorative interferenti (rif. Cronoprogramma lavori D.p.r. n. 222/2003);
  • azienda committente e imprese coinvolte;
  • rischi d'interferenza o aggiuntivi esistenti;
  • aree dell'azienda interessate (allegare planimetria);
  • misure di sicurezza previste;
  • misure di sicurezza integrative previste;
  • costo delle misure di sicurezza (solo quelle legate ai rischi da interferenza);
  • responsabile attuazione misure di sicurezza;
  • modalità di verifica e attuazione misure di sicurezza;
  • date di verifica.

Inoltre sarà necessario per l’appaltatore stabilire alcune procedure di sicurezza e attività da riportare nel DUVRI, per gestire al meglio i rischi da interferenza che sono stati individuati. Alcune di queste procedure e attività vengono di seguito elencate:

  • fornire informazioni riguardanti i processi lavorativi di tutte le attività che verranno svolte in contemporanea;
  • procedere all’assegnazione, per la ditta appaltatrice, di zone di lavoro specifiche e limitate, con delimitazione e separazione delle attività (rif. alla planimetria);
  • procedere allo sfasamento temporale di alcune lavorazioni (rif. a Cronoprogramma);
  • procedere all’assegnazione ad ogni ditta appaltatrice di un referente aziendale cui coordinarsi;
  • stabilire modalità di comunicazione e segnalazione degli interventi in corso, con avvertimenti ed avvisi;
  • dare disposizioni per vietare l’accesso alla zona di lavoro della ditta appaltatrice;
  • definire meccanismi di comunicazione per segnalare e gestire tempestivamente eventuali situazioni straordinarie;
  • procedere all’assegnazione alla ditta appaltatrice di un’area di deposito;
  • identificare attrezzature e mezzi utilizzati dall’appaltatore e coordinare l’eventuale impiego comune , previa richiesta formale e verifica di fattibilità (clausola di comodato d’uso);
  • definire le modalità per gestire eventuali modifiche alle procedure di gestione dell’emergenza e loro comunicazione agli interessati.

Conclusioni
In conclusione viene proposto un elenco sintetico delle operazioni da effettuare per una corretta gestione dei contratti d’appalto sulla base di quanto indicato all’articolo 46 del D.Lgs. 81/2008.

1) Azioni Preliminari

  • Selezione dei Fornitori: analisi e valutazione dei criteri di scelta dei fornitori e di verifica dell’idoneità tecnico professionale.
  • Verifica dei requisiti dei fornitori: verifica iscrizione a CCIAA, verifica informazioni e dati riguardanti l’azienda, l’organizzazione aziendale, il personale addetto, le attrezzature impiegate, il tipo e la modalità delle lavorazioni effettuate, il Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione e la gestione della sicurezza.
  • Informazione reciproca e coordinamento: verifica sulle modalità con cui verrà effettuata la comunicazione dei rischi, sulle caratteristiche dell’ambiente di lavoro, sulle norme comportamentali e sulle procedure di sicurezza impiegate.

2) Emissione del Contratto

  • Emissione dell’ordine: avviamento della procedura di acquisto e comunicazione alle funzioni aziendali interessate.
  • Effettuazione del sopralluogo presso i locali della ditta appaltante, a cui partecipa anche l’appaltatore.
  • Redazione del DUVRI: analisi dei Rischi da Interferenza tra lavoratori delle diverse Imprese coinvolte, sulla base della Valutazione dei rischi sull’ambiente di lavoro dell’appaltatante e dei rischi comunicati dall’impresa appaltatrice; redazione del Cronoprogramma.
  • Redazione del Contratto: il Contratto deve anche indicare i Costi specifici per la Sicurezza, scorporati dall’importo dell’Appalto.
  • Sottoscrizione dell’Appalto e del DUVRI da parte di appaltatore e ditta appaltatrice.

3) Esecuzione dei lavori

  • Gestione delle situazioni anomale e/o di rischio.
  • Uso delle attrezzature dell’appaltatore solo per necessità, tramite richiesta formale e verifica di fattibilità.
  • Predisposizione della documentazione in modo da risultare accessibile a tutti gli interessati.
  • Effettuare un controllo sugli accessi presso l’area di lavoro.

4) Vigilanza

  • Il Committente deve vigilare per il corretto svolgimento dei lavori, nel rispetto delle Procedure di sicurezza e del DUVRI.
  • Eventuale sospensione dell’attività nel riscontrare violazioni, anomalie o irregolarità.

5) Monitoraggio

  • La cooperazione e il coordinamento tra azienda appaltante e appaltatrice vanno mantenute e agevolate per tutta la durata dell’attività.
  • Procedere a un aggiornamento del DUVRI in caso di modifica o introduzione di nuove modalità lavorative o procedure o nuovo personale.

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