Sicurezza
La mtm ha scritto l'articolo "L'esposizione dei
lavoratori ai campi elettromagnetici" che è stato pubblicato
sulla rivista Pulizia Industriale e Sanificazione - Mensile di manutenzione
e igiene civile e industriale (aprile 2008 - anno XLI edita da MO.ED.CO
S.r.l.) e che abbiamo il piacere di riportare integralmente.
L'esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici
L’esposizione
dell’uomo ai campi elettromagnetici è un tema molto dibattuto
negli ultimi anni, sia per quanto riguarda l’ambito domestico che
quello lavorativo. Infatti le sorgenti di emissione di campi elettromagnetici
sono in costante aumento, così come in costante aumento è
la frequenza di esposizione dell’uomo a questi campi, sia nell’ambito
lavorativo che nell’ambito domestico.
Risulta quindi crescente l’attenzione che viene dedicata alla prevenzione
dei rischi derivanti dall’esposizione ai campi elettromagnetici.
Infatti numerosi sono gli studi medico – scientifici pubblicati
in merito, i quali determinano per la prima volta alcuni importanti capisaldi
per poter affrontare correttamente e con metodo il problema legato all’esposizione
umana ai campi elettromagnetici. Bisogna sottolineare che alcuni aspetti
legati ai rischi per la salute umana sono ancora ignoti o quantomeno non
supportati da evidenti e indiscutibili relazioni causali, mentre altri
aspetti, principalmente legati agli effetti acuti e a breve termine, risultano
ormai acclarati e supportati da comprovate evidenze scientifiche. Infatti
l’argomento, essendo un problema abbastanza recente, presenta alcuni
aspetti ancora in fase di discussione.
Per quanto riguarda l’esposizione ai campi elettromagnetici sul
luogo di lavoro, l’11 Gennaio 2008 è stato pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo 19 Novembre 2006, n. 257 “Attuazione
della Direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e salute
relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da agenti
fisici (campi elettromagnetici)”.
La Direttiva Europea che il Decreto Legislativo italiano recepisce è
l’ultima delle tre direttive emanate a livello Comunitario circa
la protezione dei lavoratori dagli agenti fisici: vibrazioni meccaniche
(Direttiva 2002/44/CE), rumore (Direttiva 2003/10/CE) e campi elettromagnetici
(Direttiva 2004/40/CE). Come le due Direttive precedenti, anche quest’ultima
modifica e integra il Decreto Legislativo del 19 Settembre del 1994, n.
626, introducendo così nuove metodologie e nuovi aspetti circa
la valutazione dei rischi in azienda, che riguardano perciò la
maggior parte delle attività lavorative presenti sul territorio
italiano.
I campi elettromagnetici
La Direttiva 2004/40/CE fornisce questa definizione per campo elettromagnetico:
“campi magnetici statici e campi elettrici, magnetici e elettromagnetici
variabili nel tempo di frequenza inferiore o pari a 300 GHz”. Fisicamente
un campo elettromagnetico è una quantità vettoriale definita
in tutti i punti dello spazio e in ogni istante di tempo, composto da
due principali campi vettoriali: il campo elettrico, il campo magnetico.
Numerose sono le sorgenti di campi elettromagnetici di tipo naturale,
primo su tutti l'irraggiamento solare, ma ancor più numerose sono
quelle di tipo artificiale. In generale ogni attrezzatura elettrica o
conduttore percorso da energia elettrica crea attorno a sé un campo
elettromagnetico, come anche i sistemi di telecomunicazione e i sistemi
stessi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica. Risulta
quindi evidente come l’attività lavorativa odierna sia costantemente
interessata dalla presenza dei suddetti campi e come assuma un’importanza
rilevante la valutazione e la mitigazione dei rischi derivanti dall’esposizione
ai campi elettromagnetici.
Il D.Lgs. 18 Novembre 2007, n. 257
Il Decretava ad integrare il Decreto Legislativo del 19 Settembre del
1994, n. 626, andando ad introdurre il “Titolo V-ter, Protezione
da agenti fisici: campi elettromagnetici”.
Il campo di applicazione specifica in primo luogo come le disposizioni
riguardino “la protezione dai rischi per la salute e la sicurezza
dei lavoratori dovuti agli effetti nocivi a breve termine conosciuti nel
corpo umano derivanti dalla circolazione di correnti indotte e dall’assorbimento
di energia, nonché da correnti di contatto”. Gli effetti
considerati sono quindi quelli acuti, ovvero immediatamente riscontrabili,
tralasciando così gli effetti nocivi a lungo termine e quelli legati
al contatto con conduttori in tensione (folgorazione).
Il Decreto fissa poi dei valori limite istantanei, ovvero indipendenti
dal tempo di esposizione: i valori limite di esposizione (in Tabella 1),
ovvero quei valori oltre ai quali il lavoratore riscontra effetti nocivi
per la salute dovuti all’esposizione, e i valori di azione (in Tabella
2), ovvero quei valori che una volta superati determinano l’obbligo
di adottare particolari misure protettive e preventive durante lo svolgimento
dell’attività lavorativa, come viene spiegato in seguito.
I valori riportati nelle tabelle seguenti sono espressi in funzione dell’intervallo
di frequenza (Hz) proprio del campo elettromagnetico.


Il Datore di lavoro deve quindi, nell’ambito della
Valutazione dei Rischi, valutare e, se necessario, misurare o calcolare
i livelli dei campi elettromagnetici ai quali sono esposti i singoli lavoratori,
in modo tale da valutare se vengono superati i valori di azione e i valori
limite di esposizione. I dati ottenuti dalla valutazione, misurazione
e calcolo del livello di esposizione costituiscono parte integrante del
Documento di Valutazione dei Rischi. Inoltre la valutazione, la misurazione
e il calcolo dei livelli dei campi elettromagnetici ai quali sono esposti
i lavoratori devono essere programmati ed effettuati con cadenza almeno
quinquennale.
A seguito della valutazione dei rischi, qualora risulti che i valori
di azione sono superati, il datore di lavoro deve elaborare ed applicare
un programma d'azione che comprenda misure tecniche e organizzative intese
a prevenire esposizioni superiori ai valori limite di esposizione, tenendo
conto in particolare:
- di altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione ai
campi elettromagnetici;
- della scelta di attrezzature che emettano campi elettromagnetici
di intensità inferiore, tenuto conto del lavoro da svolgere;
- delle misure tecniche per ridurre l'emissione dei campi elettromagnetici,
incluso se necessario l'uso di dispositivi di sicurezza, schermature
o di analoghi meccanismi di protezione della salute;
- degli appropriati programmi di manutenzione delle attrezzature di
lavoro, dei luoghi e delle postazioni di lavoro;
- della progettazione e della struttura dei luoghi e delle postazioni
di lavoro;
- della limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione;
- della disponibilità di adeguati dispositivi di protezione
individuale (DPI).
Il Datore di lavoro deve inoltre valutare con estrema attenzione l’esposizione
ai campi elettromagnetici dei lavoratori dotati di dispositivi medici
elettronici (stimolatori cardiaci e altri dispositivi impiantati).
I luoghi di lavoro dove i lavoratori possono essere esposti a campi elettromagnetici
che superano i valori di azione devono essere indicati con un'apposita
segnaletica e l'accesso alle stesse deve essere limitato al personale
autorizzato, laddove ciò sia tecnicamente possibile e sussista
il rischio di un superamento dei valori limite di esposizione.
Bisogna comunque ricordare che in nessun caso i lavoratori devono essere
esposti a valori superiori ai valori limite di esposizione. Nel caso in
cui, nonostante i provvedimenti presi dal datore di lavoro, i valori limite
di esposizione risultino superati, il datore di lavoro adotta misure immediate
per riportare l'esposizione al di sotto dei valori limite, per evitare
un nuovo superamento. Inoltre i lavoratori per i quali è stata
rilevata un'esposizione superiore ai valori limite devono essere sottoposti
a sorveglianza sanitaria, effettuata con periodicità pari a una
volta l'anno o diversamente stabilita dal medico competente.
Inoltre il Datore di lavoro provvede affinché tutti i lavoratori
esposti ad un qualsiasi rischio derivanti da campi elettromagnetici sul
luogo di lavoro vengano informati e formati in relazione al risultato
della Valutazione dei Rischi, con particolare riguardo:
- all'entità e al significato dei valori limite di esposizione
e dei valori di azione, nonché ai potenziali rischi associati;
- ai risultati della valutazione, misurazione o calcolo dei livelli
di esposizione ai campi elettromagnetici effettuate;
- alle modalità per individuare e segnalare gli effetti negativi
dell'esposizione per la salute;
- alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza
sanitaria e agli obiettivi della tessa;
- alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo i rischi derivanti
dall'esposizione.
Problematiche relative all’applicazione del Decreto
Il Decreto pone alcune problematiche relativamente allo svolgimento della
Valutazione dei Rischi. Essendo infatti le sorgenti di campi elettromagnetici
presenti in tutti i luoghi di lavoro ed essendo presenti sotto molteplici
forme, quando risulta possibile a priori valutare l’esposizione
ai campi magnetici senza dover ricorrere a misure strumentali in sito?
Ad esempio: se le uniche sorgenti in azienda di campi elettromagnetici
sono rappresentate da telefonini, personal computer, stampanti e normali
attrezzature da ufficio, si è comunque obbligati a effettuare misure
strumentali? Quando invece, come previsto da Decreto, il Datore di lavoro
può includere nella Valutazione dei Rischi “una giustificazione
per la quale, data la natura e l’entità dei rischi connessi
con i campi elettromagnetici, non è stata necessaria un valutazione
dei rischi più dettagliata”?
Per rispondere a questi quesiti a breve il Comitato Europeo di Normalizzazione
Elettrotecnica (CENELEC) pubblicherà un elenco delle di sorgenti
che potranno essere trascurate nella Valutazione dei Rischi derivanti
da esposizione a campi elettromagnetici. Questo elenco dovrebbe quindi
comprendere tutte le apparecchiature elettriche di largo consumo; bisogna
infatti ricordare che il Decreto tutela i lavoratori dagli effetti acuti
e istantanei, ovvero effetti generati da campi molto intensi.
In ogni caso, il Documento di Valutazione dei Rischi dovrà comprendere
i risultati di una Valutazione del Rischio legata all’esposizione
a campi elettromagnetici. Questa Valutazione dovrà comunque elencare
quali siano le apparecchiature installate in azienda che danno luogo a
campi elettromagnetici, quali sono i lavoratori esposti ai suddetti campi,
e quali sono le misure di prevenzione e protezione adottate per limitare
al minimo l’esposizione, sia che le attrezzature rendano indispensabili
oppure no valutazioni condotte tramite misure strumentali.
Nel caso poi debbano essere condotte misurazioni per determinare il massimo
livello istantaneo di esposizione a campo elettromagnetico, queste dovranno
essere condotte secondo le norme europee standardizzate del CENELEC, o
in loro assenza sulla base delle specifiche linee guida emanate dal Comitato
Elettrotecnico Italiano (CEI). Fino ad oggi gli standard in preparazione
presso il CENELEC sono quattro e riguardano l’esposizione di:
- lavoratori dotati di dispositivi medici elettronici (stimolatori
cardiaci e altri dispositivi impiantati);
- addetti che lavorano in “luoghi elettrici” (ad esempio
gli installatori e manutentori di elettrodotti e cabine di derivazione);
- lavoratori in ambiente ferroviario;
- saldatori.
Il CENELEC si è a suo tempo impegnato a chiudere il proprio lavoro
entro il 30 aprile 2008, perché questo è il termine di recepimento
per gli stati membri previsto dalla Direttiva 2004/40/CE.
Conclusioni
Le prescrizioni derivanti dal Decreto Legislativo 18 Novembre 2007, n.
257 entrano in vigore dal 30 Aprile 2008, data entro la quale la Valutazione
di Rischi dovrà essere aggiornata con le nuove disposizioni presenti
del Decreto. Va però ricordato che è stata sottoposta al
Consiglio e al Parlamento Europeo una proposta da parte della Commissione
Europea di rinvio dei termini di recepimento al 30 Aprile 2012. Fino a
quando la proposta non verrà esaminata dagli organi legislativi
dell’Unione Europea non vi è quindi certezza sulla data di
entrata in vigore delle disposizioni (Fonte: Parlamento Europeo, Commissione
per l’occupazione e gli affari sociali – 04/12/2007).
Nel frattempo un valido aiuto per inquadrare correttamente il problema
relativo all’esposizione ai campi elettromagnetici ci viene fornito
dalla Banca dati “Gauss” elaborata dall’Istituto Superiore
per la Protezione e la Sicurezza del Lavoro (ISPESL), disponibile on-line.
La Banca dati “Gauss” tratta il problema dei campi elettromagnetici
nella sua totalità, analizzando sia gli effetti acuti a brave termine,
legati all’esposizione sul luogo di lavoro, sia gli effetti a lungo
termine legati all’esposizione domestica e ambientale. Viene fornito
un esauriente inquadramento legislativo e normativo a livello europeo
e nazionale, trattazioni dettagliate del fenomeno fisico, indicazioni
relativa alla Valutazione del Rischio, aspetti medico – sanitari
legati al problema dell’esposizione, misure tecniche e metodologiche
di prevenzione e protezione; inoltre sono presenti interessanti schede
riassuntive che mostrano quali possono essere i primi provvedimenti e
accorgimenti da mettere in atto in caso di esposizione ad apparecchiature
classiche da ufficio, come ad esempio mostrato in Tabella 3.

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