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Sicurezza

La mtm ha scritto l'articolo "L'esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici" che è stato pubblicato sulla rivista Pulizia Industriale e Sanificazione - Mensile di manutenzione e igiene civile e industriale (aprile 2008 - anno XLI edita da MO.ED.CO S.r.l.) e che abbiamo il piacere di riportare integralmente.

L'esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici

L’esposizione dell’uomo ai campi elettromagnetici è un tema molto dibattuto negli ultimi anni, sia per quanto riguarda l’ambito domestico che quello lavorativo. Infatti le sorgenti di emissione di campi elettromagnetici sono in costante aumento, così come in costante aumento è la frequenza di esposizione dell’uomo a questi campi, sia nell’ambito lavorativo che nell’ambito domestico.
Risulta quindi crescente l’attenzione che viene dedicata alla prevenzione dei rischi derivanti dall’esposizione ai campi elettromagnetici. Infatti numerosi sono gli studi medico – scientifici pubblicati in merito, i quali determinano per la prima volta alcuni importanti capisaldi per poter affrontare correttamente e con metodo il problema legato all’esposizione umana ai campi elettromagnetici. Bisogna sottolineare che alcuni aspetti legati ai rischi per la salute umana sono ancora ignoti o quantomeno non supportati da evidenti e indiscutibili relazioni causali, mentre altri aspetti, principalmente legati agli effetti acuti e a breve termine, risultano ormai acclarati e supportati da comprovate evidenze scientifiche. Infatti l’argomento, essendo un problema abbastanza recente, presenta alcuni aspetti ancora in fase di discussione.
Per quanto riguarda l’esposizione ai campi elettromagnetici sul luogo di lavoro, l’11 Gennaio 2008 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo 19 Novembre 2006, n. 257 “Attuazione della Direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da agenti fisici (campi elettromagnetici)”.
La Direttiva Europea che il Decreto Legislativo italiano recepisce è l’ultima delle tre direttive emanate a livello Comunitario circa la protezione dei lavoratori dagli agenti fisici: vibrazioni meccaniche (Direttiva 2002/44/CE), rumore (Direttiva 2003/10/CE) e campi elettromagnetici (Direttiva 2004/40/CE). Come le due Direttive precedenti, anche quest’ultima modifica e integra il Decreto Legislativo del 19 Settembre del 1994, n. 626, introducendo così nuove metodologie e nuovi aspetti circa la valutazione dei rischi in azienda, che riguardano perciò la maggior parte delle attività lavorative presenti sul territorio italiano.

I campi elettromagnetici
La Direttiva 2004/40/CE fornisce questa definizione per campo elettromagnetico: “campi magnetici statici e campi elettrici, magnetici e elettromagnetici variabili nel tempo di frequenza inferiore o pari a 300 GHz”. Fisicamente un campo elettromagnetico è una quantità vettoriale definita in tutti i punti dello spazio e in ogni istante di tempo, composto da due principali campi vettoriali: il campo elettrico, il campo magnetico.
Numerose sono le sorgenti di campi elettromagnetici di tipo naturale, primo su tutti l'irraggiamento solare, ma ancor più numerose sono quelle di tipo artificiale. In generale ogni attrezzatura elettrica o conduttore percorso da energia elettrica crea attorno a sé un campo elettromagnetico, come anche i sistemi di telecomunicazione e i sistemi stessi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica. Risulta quindi evidente come l’attività lavorativa odierna sia costantemente interessata dalla presenza dei suddetti campi e come assuma un’importanza rilevante la valutazione e la mitigazione dei rischi derivanti dall’esposizione ai campi elettromagnetici.

Il D.Lgs. 18 Novembre 2007, n. 257
Il Decretava ad integrare il Decreto Legislativo del 19 Settembre del 1994, n. 626, andando ad introdurre il “Titolo V-ter, Protezione da agenti fisici: campi elettromagnetici”.
Il campo di applicazione specifica in primo luogo come le disposizioni riguardino “la protezione dai rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori dovuti agli effetti nocivi a breve termine conosciuti nel corpo umano derivanti dalla circolazione di correnti indotte e dall’assorbimento di energia, nonché da correnti di contatto”. Gli effetti considerati sono quindi quelli acuti, ovvero immediatamente riscontrabili, tralasciando così gli effetti nocivi a lungo termine e quelli legati al contatto con conduttori in tensione (folgorazione).
Il Decreto fissa poi dei valori limite istantanei, ovvero indipendenti dal tempo di esposizione: i valori limite di esposizione (in Tabella 1), ovvero quei valori oltre ai quali il lavoratore riscontra effetti nocivi per la salute dovuti all’esposizione, e i valori di azione (in Tabella 2), ovvero quei valori che una volta superati determinano l’obbligo di adottare particolari misure protettive e preventive durante lo svolgimento dell’attività lavorativa, come viene spiegato in seguito.
I valori riportati nelle tabelle seguenti sono espressi in funzione dell’intervallo di frequenza (Hz) proprio del campo elettromagnetico.

Il Datore di lavoro deve quindi, nell’ambito della Valutazione dei Rischi, valutare e, se necessario, misurare o calcolare i livelli dei campi elettromagnetici ai quali sono esposti i singoli lavoratori, in modo tale da valutare se vengono superati i valori di azione e i valori limite di esposizione. I dati ottenuti dalla valutazione, misurazione e calcolo del livello di esposizione costituiscono parte integrante del Documento di Valutazione dei Rischi. Inoltre la valutazione, la misurazione e il calcolo dei livelli dei campi elettromagnetici ai quali sono esposti i lavoratori devono essere programmati ed effettuati con cadenza almeno quinquennale.

A seguito della valutazione dei rischi, qualora risulti che i valori di azione sono superati, il datore di lavoro deve elaborare ed applicare un programma d'azione che comprenda misure tecniche e organizzative intese a prevenire esposizioni superiori ai valori limite di esposizione, tenendo conto in particolare:

  1. di altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione ai campi elettromagnetici;
  2. della scelta di attrezzature che emettano campi elettromagnetici di intensità inferiore, tenuto conto del lavoro da svolgere;
  3. delle misure tecniche per ridurre l'emissione dei campi elettromagnetici, incluso se necessario l'uso di dispositivi di sicurezza, schermature o di analoghi meccanismi di protezione della salute;
  4. degli appropriati programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, dei luoghi e delle postazioni di lavoro;
  5. della progettazione e della struttura dei luoghi e delle postazioni di lavoro;
  6. della limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione;
  7. della disponibilità di adeguati dispositivi di protezione individuale (DPI).

Il Datore di lavoro deve inoltre valutare con estrema attenzione l’esposizione ai campi elettromagnetici dei lavoratori dotati di dispositivi medici elettronici (stimolatori cardiaci e altri dispositivi impiantati).

I luoghi di lavoro dove i lavoratori possono essere esposti a campi elettromagnetici che superano i valori di azione devono essere indicati con un'apposita segnaletica e l'accesso alle stesse deve essere limitato al personale autorizzato, laddove ciò sia tecnicamente possibile e sussista il rischio di un superamento dei valori limite di esposizione.

Bisogna comunque ricordare che in nessun caso i lavoratori devono essere esposti a valori superiori ai valori limite di esposizione. Nel caso in cui, nonostante i provvedimenti presi dal datore di lavoro, i valori limite di esposizione risultino superati, il datore di lavoro adotta misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto dei valori limite, per evitare un nuovo superamento. Inoltre i lavoratori per i quali è stata rilevata un'esposizione superiore ai valori limite devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria, effettuata con periodicità pari a una volta l'anno o diversamente stabilita dal medico competente.

Inoltre il Datore di lavoro provvede affinché tutti i lavoratori esposti ad un qualsiasi rischio derivanti da campi elettromagnetici sul luogo di lavoro vengano informati e formati in relazione al risultato della Valutazione dei Rischi, con particolare riguardo:

  1. all'entità e al significato dei valori limite di esposizione e dei valori di azione, nonché ai potenziali rischi associati;
  2. ai risultati della valutazione, misurazione o calcolo dei livelli di esposizione ai campi elettromagnetici effettuate;
  3. alle modalità per individuare e segnalare gli effetti negativi dell'esposizione per la salute;
  4. alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e agli obiettivi della tessa;
  5. alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo i rischi derivanti dall'esposizione.

Problematiche relative all’applicazione del Decreto
Il Decreto pone alcune problematiche relativamente allo svolgimento della Valutazione dei Rischi. Essendo infatti le sorgenti di campi elettromagnetici presenti in tutti i luoghi di lavoro ed essendo presenti sotto molteplici forme, quando risulta possibile a priori valutare l’esposizione ai campi magnetici senza dover ricorrere a misure strumentali in sito? Ad esempio: se le uniche sorgenti in azienda di campi elettromagnetici sono rappresentate da telefonini, personal computer, stampanti e normali attrezzature da ufficio, si è comunque obbligati a effettuare misure strumentali? Quando invece, come previsto da Decreto, il Datore di lavoro può includere nella Valutazione dei Rischi “una giustificazione per la quale, data la natura e l’entità dei rischi connessi con i campi elettromagnetici, non è stata necessaria un valutazione dei rischi più dettagliata”?
Per rispondere a questi quesiti a breve il Comitato Europeo di Normalizzazione Elettrotecnica (CENELEC) pubblicherà un elenco delle di sorgenti che potranno essere trascurate nella Valutazione dei Rischi derivanti da esposizione a campi elettromagnetici. Questo elenco dovrebbe quindi comprendere tutte le apparecchiature elettriche di largo consumo; bisogna infatti ricordare che il Decreto tutela i lavoratori dagli effetti acuti e istantanei, ovvero effetti generati da campi molto intensi.
In ogni caso, il Documento di Valutazione dei Rischi dovrà comprendere i risultati di una Valutazione del Rischio legata all’esposizione a campi elettromagnetici. Questa Valutazione dovrà comunque elencare quali siano le apparecchiature installate in azienda che danno luogo a campi elettromagnetici, quali sono i lavoratori esposti ai suddetti campi, e quali sono le misure di prevenzione e protezione adottate per limitare al minimo l’esposizione, sia che le attrezzature rendano indispensabili oppure no valutazioni condotte tramite misure strumentali.
Nel caso poi debbano essere condotte misurazioni per determinare il massimo livello istantaneo di esposizione a campo elettromagnetico, queste dovranno essere condotte secondo le norme europee standardizzate del CENELEC, o in loro assenza sulla base delle specifiche linee guida emanate dal Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI). Fino ad oggi gli standard in preparazione presso il CENELEC sono quattro e riguardano l’esposizione di:

  1. lavoratori dotati di dispositivi medici elettronici (stimolatori cardiaci e altri dispositivi impiantati);
  2. addetti che lavorano in “luoghi elettrici” (ad esempio gli installatori e manutentori di elettrodotti e cabine di derivazione);
  3. lavoratori in ambiente ferroviario;
  4. saldatori.

Il CENELEC si è a suo tempo impegnato a chiudere il proprio lavoro entro il 30 aprile 2008, perché questo è il termine di recepimento per gli stati membri previsto dalla Direttiva 2004/40/CE.

Conclusioni
Le prescrizioni derivanti dal Decreto Legislativo 18 Novembre 2007, n. 257 entrano in vigore dal 30 Aprile 2008, data entro la quale la Valutazione di Rischi dovrà essere aggiornata con le nuove disposizioni presenti del Decreto. Va però ricordato che è stata sottoposta al Consiglio e al Parlamento Europeo una proposta da parte della Commissione Europea di rinvio dei termini di recepimento al 30 Aprile 2012. Fino a quando la proposta non verrà esaminata dagli organi legislativi dell’Unione Europea non vi è quindi certezza sulla data di entrata in vigore delle disposizioni (Fonte: Parlamento Europeo, Commissione per l’occupazione e gli affari sociali – 04/12/2007).
Nel frattempo un valido aiuto per inquadrare correttamente il problema relativo all’esposizione ai campi elettromagnetici ci viene fornito dalla Banca dati “Gauss” elaborata dall’Istituto Superiore per la Protezione e la Sicurezza del Lavoro (ISPESL), disponibile on-line.
La Banca dati “Gauss” tratta il problema dei campi elettromagnetici nella sua totalità, analizzando sia gli effetti acuti a brave termine, legati all’esposizione sul luogo di lavoro, sia gli effetti a lungo termine legati all’esposizione domestica e ambientale. Viene fornito un esauriente inquadramento legislativo e normativo a livello europeo e nazionale, trattazioni dettagliate del fenomeno fisico, indicazioni relativa alla Valutazione del Rischio, aspetti medico – sanitari legati al problema dell’esposizione, misure tecniche e metodologiche di prevenzione e protezione; inoltre sono presenti interessanti schede riassuntive che mostrano quali possono essere i primi provvedimenti e accorgimenti da mettere in atto in caso di esposizione ad apparecchiature classiche da ufficio, come ad esempio mostrato in Tabella 3.


Il Modello TWINSTER | Il Safety Function Deployment | TWINSTER e "Rischio rapina" | Il regolamento Reach | Ergonomia: una scienza multisettoriale | Le norme armonizzate UNI EN 1005 - 4 e la UNI EN 1005 - 5 | La norma armonizzata UNI EN 1005-2 e il metodo NIOSH | D.Lgs. 196/2003: Codice della privacy | Scelta e utilizzo dei DPI | La valutazione del rischio vibrazioni in azienda | Il rischio rumore in azienda: il D.Lgs. n. 195/2006 e i nuovi limiti | L'esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici | Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) | Il Testo Unico sulla Sicurezza

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