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Sicurezza

La mtm ha scritto l'articolo "Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI)" che è stato pubblicato sulla rivista Pulizia Industriale e Sanificazione - Mensile di manutenzione e igiene civile e industriale (maggio 2008 - anno XLI edita da MO.ED.CO S.r.l.) e che abbiamo il piacere di riportare integralmente.

Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI)

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 15 marzo 2008 è stato pubblicata la Determinazione n. 3/2008 “Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture. Predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) e determinazione dei costi della sicurezza”.
Questo documento entra nel merito delle modifiche apportate al Decreto Legislativo n. 626 del 1994 dalla Legge del 3 agosto 2007 n. 123, circa le tematiche relative alla gestione dei contratti d’appalto e dei rischi d’interferenza. La legge n. 123 vuole infatti intervenire su una delle tematiche della sicurezza sul lavoro maggiormente trascurata, ovvero quella relativa ai rischi da interferenza, andando ad introdurre un vero e proprio documento specifico di valutazione per questo tipo di rischi, il DUVRI.

Il Rischio da interferenze
Con “rischio da interferenza” si intende ogni rischio che viene aggiunto ai normali rischi presenti in azienda da una ditta appaltatrice ad una ditta appaltante, e viceversa. Ogni qualvolta infatti un’azienda da in appalto ad una ditta esterna l’esecuzione di un lavoro presso la propria unità produttiva, gli addetti della ditta appaltatrice sono soggetti ai pericoli presenti presso l’azienda in cui vanno ad eseguire il lavoro. Viceversa, gli addetti della ditta appaltante sono soggetti, oltre ai pericoli presenti in azienda, anche ai pericoli introdotti dalla ditta appaltatrice, in funzione delle lavorazioni effettuate.
Questa tipologia di rischi viene regolamentata dal Decreto Legislativo n. 626 del 1994, dal quale, già nella sua prima versione, emerge la necessità da parte del Datore di Lavoro di informare ed essere informato circa i pericoli che vengono introdotti dalle lavorazioni effettuate da una ditta esterna presso la propria azienda. L’articolo 7, comma 1, del Decreto legislativo n. 626 del 1994 infatti indica come “Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all’interno dell’azienda […] a imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi:

  1. verifica […] l’idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o contratto d’opera;
  2. fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati a operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività”.

La Legge del 3 agosto 2007 n. 123 introduce la necessità di redigere sia come parte integrate del Documento di Valutazione dei Rischi che tra i documenti a corredo dell'appalto, un «documento unico di valutazione dei rischi da interferenze» (DUVRI). In questo modo si vuol dare maggiore risalto alle problematiche e ai pericoli legati ai rischi da interferenze, introducendo l’obbligo di redazione di un apposito documento e quindi l’obbligo di indagare questo tipo di pericoli.

Il DUVRI
In seguito alle modifiche apportate dalla Legge 123, l' articolo 7 comma 3 del Decreto Legislativo n. 626 prevede quanto segue: "Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o d'opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività' delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi".
La normativa quindi specifica che deve essere redatto un documento apposito per la gestione dei rischi da interferenza. In questa nuova formulazione non viene specificato esplicitamente che ogni datore di lavoro committente debba aggiornare il Documento di valutazione dei rischi; di fatto questa operazione risulta implicita nello scopo stesso del Documento di Valutazione dei Rischi. Infatti il DVR riguarda in primo luogo le attività del datore di lavoro committente ma al suo interno vanno comunque indicate le modalità e le procedure di affidamento dei lavori a ditte terze dentro il proprio luogo di lavoro o comunque che fanno parte del proprio ciclo produttivo.

Il datore di lavoro committente, deve quindi inviare ai suoi appaltatori/fornitori un'apposita comunicazione con indicati i rischi presenti nel suo ambiente lavorativo e le misure di prevenzione, protezione ed emergenza adottate (ai sensi dell'art. 7 comma 1 D. Lgs. n. 626/94).
Allo stesso modo egli dovrà assicurarsi di ricevere preventivamente le informazioni, da parte degli appaltatori/fornitori, circa i rischi che le loro lavorazioni comportano all'interno dell’unità produttiva. In questo modo è possibile definire la presenza, la natura e l'entità dei rischi derivanti dalle interferenze tra le lavorazioni degli appaltatori e le attività dell'azienda committente.
Questo tipo di documento deve obbligatoriamente essere allegato ad ogni appalto, subappalto o altro affidamento di lavori, anche nel caso in cui i rischi da interferenza risultino inesistenti.
La succitata Determinazione del 5 marzo 2008 fornisce un breve elenco di tipologie di appalti per i quali è possibile escludere preventivamente la presenza di rischi da interferenze e la conseguente stima dei costi della sicurezza: “la mera fornitura senza installazione, salvo i casi in cui siano necessarie attività o procedure suscettibili di generare interferenza con la fornitura stessa, come per esempio la consegna di materiali e prodotti nei luoghi di lavoro o nei cantieri (con l'esclusione di quelli ove i rischi interferenti sono stati valutati nel piano di sicurezza e coordinamento […]); i servizi per i quali non è prevista l'esecuzione all'interno della Stazione appaltante, intendendo per «interno» tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stessa per l'espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici; i servizi di natura intellettuale, anche se effettuati presso la stazione appaltante”.

Dopo aver analizzato le fasi in cui vengono svolte le attività affidate ad imprese esterne e lavoratori autonomi è necessario analizzare la programmazione dei lavori da svolgere, per poter individuare le interferenze fra diverse lavorazioni. L'individuazione delle interferenze fra lavorazioni diverse avviene analizzando quali siano le lavorazioni che verranno svolte in contemporanea, verificando la compatibilità delle attività svolte, l’amplificazione dei rischi presenti, l’eventuale incompatibilità delle attività da svolgersi.
A questo punto bisogna verificare, per le attività che si sovrappongono, se queste sono tra di loro compatibili oppure se sono disponibili misure di sicurezza integrative per rendere le lavorazioni tra loro compatibili o se si dovrà ricorrere allo sfasamento temporale delle lavorazioni incompatibili. In generale bisogna comunque valutare la possibilità di programmare per gli interventi in tempi distinti per evitare, quando possibile, il lavoro in contemporanea.

Per ogni interferenza individuata, resa compatibile, si devono indicare nel DUVRI: le lavorazioni interferenti, le misure di sicurezza integrative specifiche e chi dovrà realizzarle, le modalità di verifica dell’applicazione delle misure di sicurezza integrative.
Per ogni incompatibilità individuata si devono indicare: le lavorazioni incompatibili, la necessità di ricorrere allo sfasamento temporale delle lavorazioni, le modalità di verifica.
Ogni azienda committente deve quindi riportare nel DUVRI i risultati di quest'analisi preventiva, che è parte integrante della documentazione che già si doveva predisporre per l'art. 7 del D. Lgs. n. 626/94 comma 2, e in particolare dovranno essere indicate le seguenti informazioni per ogni ditta appaltatrice:

  • attività lavorative interferenti (rif. Cronoprogramma lavori D.p.r. n. 222/2003);
  • azienda committente e imprese coinvolte;
  • rischi d'interferenza o aggiuntivi esistenti;
  • aree dell'azienda interessate;
  • misure di sicurezza previste;
  • misure di sicurezza integrative previste;
  • costo delle misure di sicurezza;
  • responsabile attuazione misure di sicurezza;
  • modalità di verifica e attuazione misure di sicurezza;
  • date di verifica.

Una volta redatto il DUVRI, sarà necessario per l’appaltatore stabilire alcune procedure di sicurezza e attività per gestire al meglio i rischi da interferenza che sono stati individuati. Alcune di queste procedure e attività vengono di seguito elencate:

  • fornire informazioni riguardanti i processi lavorativi di tutte le attività che verranno svolte in contemporanea;
  • procedere all’assegnazione, per la ditta appaltatrice, di zone di lavoro specifiche e limitate, con delimitazione e separazione delle attività;
  • procedere all’assegnazione ad ogni ditta appaltatrice di un referente aziendale cui coordinarsi;
  • stabilire modalità di comunicazione e segnalazione degli interventi in corso, con avvertimenti ed avvisi;
  • dare disposizioni per vietare l’accesso alla zona di lavoro della ditta appaltatrice;
  • definire meccanismi di comunicazione per segnalare e gestire tempestivamente eventuali situazioni straordinarie;
  • procedere all’assegnazione alla ditta appaltatrice di un’area di deposito;
  • identificare attrezzature e mezzi disponibili per un impiego comune e coordinare l’eventuale utilizzo, previa richiesta formale e verifica di fattibilità;
  • definire le modalità per gestire eventuali modifiche alle procedure di gestione dell’emergenza e loro comunicazione agli interessati.

Conclusioni
In conclusione viene proposto un elenco sintetico delle operazioni da effettuare per una corretta gestione dei contratti d’appalto sulla base di quanto indicato all’articolo 7 del D.Lgs. n. 626 del 1994, integrato dalla Legge del 2 agosto 2007, n. 128.

1) Azioni Preliminari

  • Selezione dei Fornitori: analisi e valutazione dei criteri di valutazione e di scelta dei fornitori.
  • Verifica dei requisiti dei fornitori: verifica iscrizione a CCIAA, verifica informazioni e dati riguardanti l’azienda, l’organizzazione aziendale, il personale addetto, le attrezzature impiegate, il tipo e la modalità delle lavorazioni effettuate, il Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione e la gestione della sicurezza.
  • Informazione reciproca e coordinamento: verifica sulle modalità con cui verrà effettuata la comunicazione dei rischi, sulle caratteristiche dell’ambiente di lavoro, sulle norme comportamentali e sulle procedure di sicurezza impiegate.

2) Emissione del Contratto

  • Emissione dell’ordine: avviamento della procedura di acquisto e comunicazione alle funzioni aziendali interessate.
  • Redazione del DUVRI: analisi dei Rischi da Interferenza tra lavoratori delle diverse Imprese coinvolte, sulla base della Valutazione dei rischi sull’ambiente di lavoro dell’appaltatante e dei rischi comunicati dall’impresa appaltatrice; redazione del Cronoprogramma.
  • Redazione del Contratto: il Contratto deve anche indicare i Costi specifici per la Sicurezza, scorporati dall’importo dell’Appalto.
  • Sottoscrizione dell’Appalto e del DUVRI da parte di appaltatore e ditta appaltatrice.

3) Esecuzione dei lavori

  • Gestione delle situazioni anomale e/o di rischio.
  • Uso delle attrezzature dell’appaltatore solo per necessità, tramite richiesta formale e verifica di fattibilità.
  • Predisposizione della documentazione in modo da risultare accessibile a tutti gli interessati.
  • Effettuare un controllo sugli accessi presso l’area di lavoro.

4) Vigilanza

  • Il Committente deve vigilare per il corretto svolgimento dei lavori, nel rispetto delle Procedure di sicurezza e del DUVRI.
  • Eventuale sospensione dell’attività nel riscontrare violazioni, anomalie o irregolarità.

5) Monitoraggio

  • La cooperazione e il coordinamento tra azienda appaltante e appaltatrice vanno mantenute e agevolate per tutta la durata dell’attività.
  • Procedere a un aggiornamento del DUVRI in caso di modifica o introduzione di nuove modalità lavorative o procedure.

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