Sicurezza
La mtm ha scritto l'articolo "Documento Unico di
Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI)" che è stato
pubblicato sulla rivista Pulizia Industriale e Sanificazione - Mensile
di manutenzione e igiene civile e industriale (maggio 2008 - anno XLI
edita da MO.ED.CO S.r.l.) e che abbiamo il piacere di riportare integralmente.
Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze
(DUVRI) Sulla
Gazzetta Ufficiale n. 64 del 15 marzo 2008 è stato pubblicata la
Determinazione n. 3/2008 “Sicurezza nell'esecuzione degli appalti
relativi a servizi e forniture. Predisposizione del documento unico di
valutazione dei rischi (DUVRI) e determinazione dei costi della sicurezza”.
Questo documento entra nel merito delle modifiche apportate al Decreto
Legislativo n. 626 del 1994 dalla Legge del 3 agosto 2007 n. 123, circa
le tematiche relative alla gestione dei contratti d’appalto e dei
rischi d’interferenza. La legge n. 123 vuole infatti intervenire
su una delle tematiche della sicurezza sul lavoro maggiormente trascurata,
ovvero quella relativa ai rischi da interferenza, andando ad introdurre
un vero e proprio documento specifico di valutazione per questo tipo di
rischi, il DUVRI.
Il Rischio da interferenze
Con “rischio da interferenza” si intende ogni rischio che
viene aggiunto ai normali rischi presenti in azienda da una ditta appaltatrice
ad una ditta appaltante, e viceversa. Ogni qualvolta infatti un’azienda
da in appalto ad una ditta esterna l’esecuzione di un lavoro presso
la propria unità produttiva, gli addetti della ditta appaltatrice
sono soggetti ai pericoli presenti presso l’azienda in cui vanno
ad eseguire il lavoro. Viceversa, gli addetti della ditta appaltante sono
soggetti, oltre ai pericoli presenti in azienda, anche ai pericoli introdotti
dalla ditta appaltatrice, in funzione delle lavorazioni effettuate.
Questa tipologia di rischi viene regolamentata dal Decreto Legislativo
n. 626 del 1994, dal quale, già nella sua prima versione, emerge
la necessità da parte del Datore di Lavoro di informare ed essere
informato circa i pericoli che vengono introdotti dalle lavorazioni effettuate
da una ditta esterna presso la propria azienda. L’articolo 7, comma
1, del Decreto legislativo n. 626 del 1994 infatti indica come “Il
datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all’interno
dell’azienda […] a imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi:
- verifica […] l’idoneità tecnico-professionale
delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai
lavori da affidare in appalto o contratto d’opera;
- fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi
specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati a operare
e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla
propria attività”.
La Legge del 3 agosto 2007 n. 123 introduce la necessità
di redigere sia come parte integrate del Documento di Valutazione dei
Rischi che tra i documenti a corredo dell'appalto, un «documento
unico di valutazione dei rischi da interferenze» (DUVRI). In questo
modo si vuol dare maggiore risalto alle problematiche e ai pericoli legati
ai rischi da interferenze, introducendo l’obbligo di redazione di
un apposito documento e quindi l’obbligo di indagare questo tipo
di pericoli.
Il DUVRI
In seguito alle modifiche apportate dalla Legge 123, l' articolo 7 comma
3 del Decreto Legislativo n. 626 prevede quanto segue: "Il datore
di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di
cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi
che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze. Tale documento
è allegato al contratto di appalto o d'opera. Le disposizioni del
presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività'
delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi".
La normativa quindi specifica che deve essere redatto un documento apposito
per la gestione dei rischi da interferenza. In questa nuova formulazione
non viene specificato esplicitamente che ogni datore di lavoro committente
debba aggiornare il Documento di valutazione dei rischi; di fatto questa
operazione risulta implicita nello scopo stesso del Documento di Valutazione
dei Rischi. Infatti il DVR riguarda in primo luogo le attività
del datore di lavoro committente ma al suo interno vanno comunque indicate
le modalità e le procedure di affidamento dei lavori a ditte terze
dentro il proprio luogo di lavoro o comunque che fanno parte del proprio
ciclo produttivo.
Il datore di lavoro committente, deve quindi inviare ai suoi appaltatori/fornitori
un'apposita comunicazione con indicati i rischi presenti nel suo ambiente
lavorativo e le misure di prevenzione, protezione ed emergenza adottate
(ai sensi dell'art. 7 comma 1 D. Lgs. n. 626/94).
Allo stesso modo egli dovrà assicurarsi di ricevere preventivamente
le informazioni, da parte degli appaltatori/fornitori, circa i rischi
che le loro lavorazioni comportano all'interno dell’unità
produttiva. In questo modo è possibile definire la presenza, la
natura e l'entità dei rischi derivanti dalle interferenze tra le
lavorazioni degli appaltatori e le attività dell'azienda committente.
Questo tipo di documento deve obbligatoriamente essere allegato ad ogni
appalto, subappalto o altro affidamento di lavori, anche nel caso in cui
i rischi da interferenza risultino inesistenti.
La succitata Determinazione del 5 marzo 2008 fornisce un breve elenco
di tipologie di appalti per i quali è possibile escludere preventivamente
la presenza di rischi da interferenze e la conseguente stima dei costi
della sicurezza: “la mera fornitura senza installazione, salvo i
casi in cui siano necessarie attività o procedure suscettibili
di generare interferenza con la fornitura stessa, come per esempio la
consegna di materiali e prodotti nei luoghi di lavoro o nei cantieri (con
l'esclusione di quelli ove i rischi interferenti sono stati valutati nel
piano di sicurezza e coordinamento […]); i servizi per i quali non
è prevista l'esecuzione all'interno della Stazione appaltante,
intendendo per «interno» tutti i locali/luoghi messi a disposizione
dalla stessa per l'espletamento del servizio, anche non sede dei propri
uffici; i servizi di natura intellettuale, anche se effettuati presso
la stazione appaltante”.
Dopo aver analizzato le fasi in cui vengono svolte le attività
affidate ad imprese esterne e lavoratori autonomi è necessario
analizzare la programmazione dei lavori da svolgere, per poter individuare
le interferenze fra diverse lavorazioni. L'individuazione delle interferenze
fra lavorazioni diverse avviene analizzando quali siano le lavorazioni
che verranno svolte in contemporanea, verificando la compatibilità
delle attività svolte, l’amplificazione dei rischi presenti,
l’eventuale incompatibilità delle attività da svolgersi.
A questo punto bisogna verificare, per le attività che si sovrappongono,
se queste sono tra di loro compatibili oppure se sono disponibili misure
di sicurezza integrative per rendere le lavorazioni tra loro compatibili
o se si dovrà ricorrere allo sfasamento temporale delle lavorazioni
incompatibili. In generale bisogna comunque valutare la possibilità
di programmare per gli interventi in tempi distinti per evitare, quando
possibile, il lavoro in contemporanea.
Per ogni interferenza individuata, resa compatibile, si devono indicare
nel DUVRI: le lavorazioni interferenti, le misure di sicurezza integrative
specifiche e chi dovrà realizzarle, le modalità di verifica
dell’applicazione delle misure di sicurezza integrative.
Per ogni incompatibilità individuata si devono indicare: le lavorazioni
incompatibili, la necessità di ricorrere allo sfasamento temporale
delle lavorazioni, le modalità di verifica.
Ogni azienda committente deve quindi riportare nel DUVRI i risultati di
quest'analisi preventiva, che è parte integrante della documentazione
che già si doveva predisporre per l'art. 7 del D. Lgs. n. 626/94
comma 2, e in particolare dovranno essere indicate le seguenti informazioni
per ogni ditta appaltatrice:
- attività lavorative interferenti (rif. Cronoprogramma lavori
D.p.r. n. 222/2003);
- azienda committente e imprese coinvolte;
- rischi d'interferenza o aggiuntivi esistenti;
- aree dell'azienda interessate;
- misure di sicurezza previste;
- misure di sicurezza integrative previste;
- costo delle misure di sicurezza;
- responsabile attuazione misure di sicurezza;
- modalità di verifica e attuazione misure di sicurezza;
- date di verifica.
Una volta redatto il DUVRI, sarà necessario per l’appaltatore
stabilire alcune procedure di sicurezza e attività per gestire
al meglio i rischi da interferenza che sono stati individuati. Alcune
di queste procedure e attività vengono di seguito elencate:
- fornire informazioni riguardanti i processi lavorativi di tutte le
attività che verranno svolte in contemporanea;
- procedere all’assegnazione, per la ditta appaltatrice, di zone
di lavoro specifiche e limitate, con delimitazione e separazione delle
attività;
- procedere all’assegnazione ad ogni ditta appaltatrice di un
referente aziendale cui coordinarsi;
- stabilire modalità di comunicazione e segnalazione degli interventi
in corso, con avvertimenti ed avvisi;
- dare disposizioni per vietare l’accesso alla zona di lavoro
della ditta appaltatrice;
- definire meccanismi di comunicazione per segnalare e gestire tempestivamente
eventuali situazioni straordinarie;
- procedere all’assegnazione alla ditta appaltatrice di un’area
di deposito;
- identificare attrezzature e mezzi disponibili per un impiego comune
e coordinare l’eventuale utilizzo, previa richiesta formale e
verifica di fattibilità;
- definire le modalità per gestire eventuali modifiche alle
procedure di gestione dell’emergenza e loro comunicazione agli
interessati.
Conclusioni
In conclusione viene proposto un elenco sintetico delle operazioni da
effettuare per una corretta gestione dei contratti d’appalto sulla
base di quanto indicato all’articolo 7 del D.Lgs. n. 626 del 1994,
integrato dalla Legge del 2 agosto 2007, n. 128.
1) Azioni Preliminari
- Selezione dei Fornitori: analisi e valutazione dei criteri di valutazione
e di scelta dei fornitori.
- Verifica dei requisiti dei fornitori: verifica iscrizione a CCIAA,
verifica informazioni e dati riguardanti l’azienda, l’organizzazione
aziendale, il personale addetto, le attrezzature impiegate, il tipo
e la modalità delle lavorazioni effettuate, il Responsabile del
Servizio di Protezione e Prevenzione e la gestione della sicurezza.
- Informazione reciproca e coordinamento: verifica sulle modalità
con cui verrà effettuata la comunicazione dei rischi, sulle caratteristiche
dell’ambiente di lavoro, sulle norme comportamentali e sulle procedure
di sicurezza impiegate.
2) Emissione del Contratto
- Emissione dell’ordine: avviamento della procedura di acquisto
e comunicazione alle funzioni aziendali interessate.
- Redazione del DUVRI: analisi dei Rischi da Interferenza tra lavoratori
delle diverse Imprese coinvolte, sulla base della Valutazione dei rischi
sull’ambiente di lavoro dell’appaltatante e dei rischi comunicati
dall’impresa appaltatrice; redazione del Cronoprogramma.
- Redazione del Contratto: il Contratto deve anche indicare i Costi
specifici per la Sicurezza, scorporati dall’importo dell’Appalto.
- Sottoscrizione dell’Appalto e del DUVRI da parte di appaltatore
e ditta appaltatrice.
3) Esecuzione dei lavori
- Gestione delle situazioni anomale e/o di rischio.
- Uso delle attrezzature dell’appaltatore solo per necessità,
tramite richiesta formale e verifica di fattibilità.
- Predisposizione della documentazione in modo da risultare accessibile
a tutti gli interessati.
- Effettuare un controllo sugli accessi presso l’area di lavoro.
4) Vigilanza
- Il Committente deve vigilare per il corretto svolgimento dei lavori,
nel rispetto delle Procedure di sicurezza e del DUVRI.
- Eventuale sospensione dell’attività nel riscontrare
violazioni, anomalie o irregolarità.
5) Monitoraggio
- La cooperazione e il coordinamento tra azienda appaltante e appaltatrice
vanno mantenute e agevolate per tutta la durata dell’attività.
- Procedere a un aggiornamento del DUVRI in caso di modifica o introduzione
di nuove modalità lavorative o procedure.
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