Privacy
La mtm ha scritto l'articolo "D.Lgs. 196/2003: Codice
della privacy: un vero e proprio sistema di gestione della sicurezza dei
dati personali" che è stato pubblicato sulla rivista Pulizia
Industriale e Sanificazione - Mensile di manutenzione e igiene civile
e industriale (giugno 2007 - anno XL edita da MO.ED.CO S.r.l.) e che abbiamo
il piacere di riportare integralmente.
D.Lgs. 196/2003: Codice della privacy: un vero e
proprio sistema di gestione della sicurezza dei dati personali
Il Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003,
“Codice in materia di protezione dei dati personali”, noto
come “Codice della privacy”, vuole garantire che il trattamento
dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà
fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con
particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale
e al diritto alla protezione dei dati personali. In questo articolo cercheremo
di spiegare brevemente questo decreto.
La storia della privacy
Il Decreto 196/03 rappresenta uno sviluppo di quella che era la situazione
normativa previgente. La privacy entrò, infatti, a far parte della
realtà italiana con la legge 675 del 31 Dicembre 1996: “Tutela
di persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali”.
Questa legge è stata successivamente integrata dal DPR n. 318 del
28 luglio 1999 “Regolamento recante norme per l’individuazione
delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali,
a norma dell’art. 15, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, 675“,
e dalla legge 3 novembre 2000 n. 325 “Disposizioni inerenti l’adozione
delle misure minime di sicurezza nel trattamento dei dati personali previste
dall’art. 15 della legge 31 dicembre 1996, 675”.
Il nuovo decreto legislativo n. 196 del 30 giungo 2003 rappresenta oggi
un vero e proprio testo unico della normativa previgente rispetto alla
quale sono state introdotte delle modifiche che però non discuteremo
in questa sede lasciando più spazio a una visione più generale
del decreto legislativo stesso.
Oggetto, ambito di applicazione e definizioni
L’articolo 5 “Oggetto ed ambito di applicazione” recita
quanto segue:
- “Il presente codice disciplina il trattamento di dati
personali, anche detenuti all'estero, effettuato da chiunque è
stabilito nel territorio dello Stato o in un luogo comunque soggetto
alla sovranità dello Stato.
- Il presente codice si applica anche al trattamento di dati
personali effettuato da chiunque è stabilito nel territorio
di un Paese non appartenente all'Unione europea e impiega, per il
trattamento, strumenti situati nel territorio dello Stato anche diversi
da quelli elettronici, salvo che essi siano utilizzati solo ai fini
di transito nel territorio dell'Unione europea. In caso di applicazione
del presente codice, il titolare del trattamento designa un proprio
rappresentante stabilito nel territorio dello Stato ai fini dell'applicazione
della disciplina sul trattamento dei dati personali.
- Il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche
per fini esclusivamente personali è soggetto all'applicazione
del presente codice solo se i dati sono destinati ad una comunicazione
sistematica o alla diffusione. Si applicano in ogni caso le disposizioni
in tema di responsabilità e di sicurezza dei dati di cui agli
articoli 15 e 31.”
Da quanto sopra indicato emerge chiaramente quanto sia
ampio il campo di applicazione del decreto che esclude solo il trattamento
effettuato da persone fisiche per fini personali lasciando comunque invariato
l’obbligo di applicazione degli articoli 15 e 31 che si occupano
rispettivamente dei danni cagionati per effetto del trattamento e della
applicazione delle misure di sicurezza.
Al fine di capire cosa si intenda per titolare del trattamento,
responsabile, incaricato, interessato, dati personali e quale differenza
esista tra dati identificativi e dati sensibili riportiamo, di seguito,
le definizioni del decreto stesso:
a) trattamento: qualunque operazione
o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti
elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione,
la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione,
la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione,
il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione
di dati, anche se non registrati in una banca di dati;
b) dato personale: qualunque informazione relativa
a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati
o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi
altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;
c) dati identificativi: i dati personali che permettono
l'identificazione diretta dell'interessato;
d) dati sensibili: i dati personali idonei a rivelare
l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche
o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati,
associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico
o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato
di salute e la vita sessuale;
e) dati giudiziari: i dati personali idonei a rivelare
provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da
r) a u), del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario
giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da
reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato
o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura
penale;
f) titolare: la persona fisica, la persona giuridica,
la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od
organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni
in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento
di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo
della sicurezza;
g) responsabile: la persona fisica, la persona giuridica,
la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od
organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali;
h) incaricati: le persone fisiche autorizzate a compiere
operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
i) interessato: la persona fisica, la persona giuridica,
l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali.
Il decreto non prevede ulteriori figure in ambito privacy
oltre a quelle sopra indicate. Tuttavia aziende dotate di una struttura
organizzativa sufficientemente articolata si dotano di un vero e proprio
sistema di gestione della privacy e relativo organigramma per la privacy.
In queste realtà è possibile quindi individuare un “coordinatore
per la privacy” che diventa il riferimento diretto del titolare
del trattamento (normalmente con funzioni di staff), a cui rimane in ultimo,
la responsabilità del trattamento. Allo stesso modo è possibile
individuare un “assistente legale per la privacy”
(anche esso normalmente con funzioni di staff), che supporta il titolare
del trattamento nella redazione delle informative destinate agli interessati
(normalmente dipendenti, clienti, fornitori, ecc.), delle richieste di
consenso (necessarie per il trattamento di dati sensibili), ma anche delle
lettere di nomina dei responsabili e degli incaricati, oltre che assistere
l’azienda in caso di richieste specifiche da parte degli interessati.
L’ultima figura che è possibile individuare in tali realtà
è “l’auditing per la privacy”, generalmente
coincidente con il responsabile del sistema qualità, che, assieme
al titolare e al coordinatore per la privacy nonché assieme ai
diversi responsabili, verifica, periodicamente, la corretta applicazione
delle misure di sicurezza.
Nelle due figure che seguono vengono schematizzate le relazioni previste
dal decreto nelle diverse situazioni e un organigramma tipo. Risulta evidente
che in strutture organizzative sufficientemente articolate sia quasi indispensabile
dotarsi di un sistema organizzativo vero e proprio.


Le misure minime di sicurezza
I dati personali oggetto di trattamento devono essere custoditi e controllati
in modo da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche
accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento
non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
Le misure di sicurezza minime sono distinte a seconda che si considerino
trattamenti effettuati con strumenti elettronici o senza l’ausilio
di strumenti elettronici (dati in formato cartaceo) e sono riportate negli
art. 34 e 35 del decreto che riportiamo di seguito:
“Art. 34 Trattamenti con strumenti
elettronici
- Il trattamento di dati personali effettuato con strumenti elettronici
è consentito solo se sono adottate, nei modi previsti dal disciplinare
tecnico contenuto nell'allegato B), le seguenti misure minime:
a) autenticazione informatica;
b) adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione;
c) utilizzazione di un sistema di autorizzazione;
d) aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento
consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione
degli strumenti elettronici;
e) protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamenti
illeciti di dati, ad accessi non consentiti e a determinati programmi
informatici;
f) adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza, il
ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi;
g) tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza;
h) adozione di tecniche di cifratura o di codici identificativi per
determinati trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute
o la vita sessuale effettuati da organismi sanitari.
Art. 35 Trattamenti senza l'ausilio di strumenti
elettronici
- Il trattamento di dati personali effettuato senza l'ausilio
di strumenti elettronici è consentito solo se sono adottate,
nei modi previsti dal disciplinare tecnico contenuto nell'allegato
B), le seguenti misure minime:
a) aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento
consentito ai singoli incaricati o alle unità organizzative;
b) previsione di procedure per un'idonea custodia di atti e documenti
affidati agli incaricati per lo svolgimento dei relativi compiti;
c) previsione di procedure per la conservazione di determinati atti
in archivi ad accesso selezionato e disciplina delle modalità
di accesso finalizzata all'identificazione degli incaricati.”
Nell’Allegato B dello stesso decreto è riportato
il disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza in cui
sono indicate le azioni da intraprendere affinché siano garantite
le misure minime citate nel decreto. Tra le diverse misure minime riveste
particolare importanza la stesura del Documento Programmatico sulla Sicurezza,
anche detto DPS. Il DPS rappresenta una immagine dell’azienda dal
punto di vista del trattamento dei dati personali. Il DPS deve dunque
essere aggiornato annualmente in modo da rappresentare ogni anno la situazione
aggiornata dell’azienda dal punto di vista del trattamento dei dati
personali: nomine, procedure, misure di sicurezza, etc.
Conclusioni
Come si può ben intuire da questo breve articolo le problematiche
connesse alla privacy e alla protezione dei dati personali coinvolgono
molte competenze, dal legale al tecnico informatico fino all’esperto
in gestione aziendale. È pertanto fondamentale costituire un gruppo
di lavoro ad hoc al fine di rispondere in modo adeguato a quanto richiesto
da questo codice.
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