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Sicurezza

La mtm ha scritto l'articolo "Il Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza (OHSAS 18001) nel D.Lgs. 81/2008" che è stato pubblicato sulla rivista Pulizia Industriale e Sanificazione - Mensile di manutenzione e igiene civile e industriale (ottobre 2008 - anno XLI edita da MO.ED.CO S.r.l.) e che abbiamo il piacere di riportare integralmente.

Il Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza (OHSAS 18001) nel
D.Lgs. 81/2008

L’impiego dei Sistemi di Gestione risulta essere sempre maggiormente incentivato sia dalla realtà aziendale stessa che dalle leggi che la regolano. La complessità delle realtà aziendali infatti, con la gestione delle numerose scadenze, delle responsabilità e della comunicazione tra le figure aziendali, unita alla specificità sempre crescente delle richieste del mercato, rendono i Sistemi di Gestione strumenti sempre più utili e attuabili per il controllo e lo sviluppo della propria impresa. Inoltre la legislazione europea e in particolare quella italiana contengono sempre maggiori riferimenti all’impiego di Sistemi di Gestione, mostrando ancor più la loro utilità nella pratica e nell’adempiere gli obblighi legislativi.
I Sistemi di Gestione della Qualità e dell’Ambiente, normati rispettivamente dalle serie UNI EN ISO 9000 e UNI EN ISO 14000, sono da tempo strumenti consolidati ed impiegati in molte aziende italiane. I Sistemi di Gestione della Sicurezza, serie BS OHSAS 18000, al momento meno utilizzati, sono nell’ultimo periodo oggetto di notevole incentivazione da parte delle Leggi italiane, raccogliendo la necessità di un nuovo e moderno approccio alla gestione della sicurezza in azienda, tematica sempre più attuale e carica di giustificate attenzioni.
Il presente articolo si pone l’obiettivo di illustrare brevemente le parti che compongono un Sistema di Gestione della Sicurezza e i passi da compiere per svilupparlo nella propria azienda, soffermandosi poi sui principali riferimenti legislativi italiani che ne incentivano l’impiego.

Il Sistema di Gestione della Sicurezza
La norma di riferimento per l’implementazione di un Sistema di Gestione della Sicurezza è lo standard inglese BS OHSAS 18001:2007 “Occupational health and safety management systems – Requirements”. Lo standard OHSAS 18001 è pubblicato dal BSi, che ne ha guidato la realizzazione unitamente a una serie di altri enti di normazione e certificazione e rappresenta lo standard attualmente più accreditato, nonché l’unico, per la realizzazione dei Sistemi di Gestione della Sicurezza. Le norme UNI EN ISO 14001 e OHSAS 18001 sono praticamente speculari dal punto di vista della struttura e abbracciano la stessa filosofia. Vediamo di seguito i principali passi da seguire per una corretta implementazione.
Il primo passo da compiere è l’analisi iniziale. In questo primo passo viene effettuata l'identificazione degli aspetti significativi per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro e viene effettuata la loro valutazione, previa identificazione di tutte le norme applicabili al proprio contesto aziendale. In questa prima e fondamentale fase sarà necessario:

  • descrivere gli aspetti generali dell’azienda (organizzazione e del sito, dati storici ed andamento degli indici di sicurezza, esperienze pregresse);
  • identificare ed elencare i vari processi aziendali e le fasi che li compongono;
  • identificare per ogni fase i pericoli propri (sorgenti di rischio);
  • identificare la normativa applicabile alla realtà aziendale in esame;
  • valutare i rischi e identificare e programmare le misure di prevenzione e protezione (Documento di Valutazione dei Rischi).

Il secondo passo consiste nella definizione della politica di salute e sicurezza del lavoro.
La politica è l’elemento portante di un Sistema di Gestione. Essa rappresenta ed esprime l’impostazione strategica dell’azienda e stabilisce un quadro di riferimento per la pianificazione di obiettivi e traguardi. La finalità delle altre componenti del sistema non è altro che quella di realizzare la politica, ovvero di darne attuazione.
La terza fase consiste quindi nella pianificazione di obiettivi e traguardi e nello sviluppo del programma. Con la fissazione degli obiettivi e l’elaborazione del programma si dà attuazione alla politica dell’azienda, e in particolare al principio del miglioramento continuo, creando un collegamento fra le situazioni in essere e gli orientamenti a lungo termine fissati dalla politica stessa.
Come quarto e più importante passo è necessario creare tutti gli strumenti operativi e procedurali che assicurino il funzionamento del Sistema di Gestione. Si tratta anzitutto di analizzare e migliorare i processi attuati dall’azienda per gestire i vari aspetti della sicurezza, per poi documentare questi processi utilizzando procedure, diagrammi di flusso, comunicazioni interne, istruzioni operative, ecc. In questa fase quindi bisogna documentare, sottoforma di procedure e istruzioni operative, e progettare tutte le metodologie con cui in azienda vengono gestiti gli aspetti della sicurezza come la formazione degli addetti, la gestione delle emergenze, le comunicazioni tra le varie figure interne e i vari enti, la gestione degli impianti, gli approvvigionamenti, i monitoraggi, i controlli specifici, la gestione delle non conformità, gli audit interni, la verifica della politica, il riesame della direzione, ecc. Per ognuno di questi aspetti devono essere anche definite le singole responsabilità, gli obiettivi di miglioramento e le modalità di verifica della corretta esecuzione. Solo descrivendo le situazioni realmente in essere o realmente attuabili in azienda si può creare un Sistema di Gestione della Sicurezza veramente utile alla conduzione dell’azienda stessa.
Come ultimo passo bisogna procedere alla verifica periodica dell’implementazione e funzionamento del Sistema di Gestione. La verifica periodica viene effettuata tramite gli strumenti dell’audit interno e del riesame della direzione, i quali si pongono differenti obiettivi. Con l’audit interno si valuta il funzionamento e l’effettiva applicazione e comprensione da parte dei responsabili delle singole procedure, si analizzano le non conformità, si verifica il raggiungimento degli obiettivi relativi al miglioramento continuo dei livelli di salute e sicurezza sul luogo di lavoro. Con il riesame della direzione invece si coinvolgono i vertici dell’azienda nella generale verifica / ridefinizione di politica, obiettivi e programmi.

La Legge 3 Agosto 2007, n. 123
Con l’approvazione della Legge 3 Agosto 2007 , n. 123 “Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia”, viene introdotto il primo riferimento ai Sistemi di Gestione per la Sicurezza, anticipando la logica che verrà poi seguita dal successivo D.Lgs. 81/2008.
L’articolo 9 della suddetta legge va infatti a introdurre un nuovo articolo 25-septies al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”.
Vediamo nel dettaglio il testo dell’articolo: “1. In relazione ai delitti di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale (ovvero omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime), commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sui lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a mille quote. 2. Nel caso di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno”.
In questo modo i suddetti “delitti” vengono fatti rientrare nel campo di applicazione del D.Lgs 231/2001. Ne consegue quindi la possibilità per il Datore di Lavoro, nonché per le altre figure aziendali, di essere esentato dalle conseguenze penali e giuridiche del verificarsi di un infortunio grave o gravissimo sul luogo di lavoro, a patto di aver correttamente implementato e mantenuto attivo un sistema organizzativo e di controllo che non possa essere aggirato se non “fraudolentemente”, che garantisca l’adempimento degli obblighi sanciti dalla normativa applicabile. Come vedremo in seguito, è direttamente l’articolo 30 del D.Lgs. 81/2008 a fornire indicazioni ulteriori rispetto alla Legge 123/2007, delineando il modello esimente dalla responsabilità amministrativa nel caso dei suddetti reati in ambito infortunistico.

Il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Con l’entrata in vigore del D.Lgs 81/2008 si completa il percorso intrapreso con la Legge 123/2007.
All’interno del Decreto, oltre allo specifico articolo 30, risultano numerosi i riferimenti più o meno espliciti all’impiego di Sistemi di Gestione. Difatti, a differenza di quanto espresso nell’ormai abrogato D.Lgs. 626/1994, gli aspetti relativi all’individuazione delle responsabilità, al miglioramento continuo e alle regolari verifiche e revisioni della valutazione dei rischi e delle misure intraprese per farvi fronte sono presenti in molti articoli; sono questi concetti fondanti dei Sistemi di Gestione della Sicurezza.
Ma vediamo nel dettaglio quanto viene espresso al comma 1 dell’articolo 30 del D.Lgs 81/2008, “Modelli di organizzazione e di gestione”.
1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

  1. al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
  2. alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
  3. alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
  4. alle attività di sorveglianza sanitaria;
  5. alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
  6. alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
  7. alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
  8. alle periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate.

Viene poi specificato come il modello organizzativo e gestionale debba prevedere idonei sistemi di registrazione e di controllo sull’attuazione dello stesso, nonché un’articolazione di funzioni tale da assicurare le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.
Sono questi elementi base di un Sistema di Gestione elaborato seguendo gli standard europei, ripresi, adattati ed inseriti all’interno del D.Lgs. 81/2008, il quale infine specifica come “i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti”.
Il modello organizzativo e gestionale esimente dovrà quindi essere sviluppato a partire da un’analisi dei rischi presenti in azienda, ad esempio a partire dal Documento di Valutazione dei Rischi redatto ai sensi dell’articolo 28 del D.Lgs. 81/2008, e prevedere i seguenti componenti: un Codice Etico aziendale, un Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza, un sistema sanzionatorio per punire le eventuali violazioni e un Organismo di Vigilanza aziendale, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, con il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del modello e di aggiornarlo.
L’adozione di un Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul luogo di lavoro non costituisce quindi un obbligo di legge, ma uno strumento ad adozione volontaria, utile ai fini dell’esonero ex. D.Lgs. 231/01, portando al contempo notevoli effetti positivi circa l’organizzazione aziendale e la riduzione dei costi. Il panorama aziendale nazionale, con particolare riguardo alla piccola e media impresa, riceve quindi un impulso molto forte verso l’adozione di modelli gestionali propri di grandi aziende e gruppi internazionali, che già operano con elevati standard di processo e di risultato.

Conclusioni
Per i reati sulla sicurezza, come specificato dal D.Lgs. 231/2001, sono previste a carico delle imprese sanzioni pecuniarie e misure interdittive.
Per non rischiare di subire pesanti sanzioni, l’azienda in cui si sia verificato un grave infortunio deve quindi essere in grado di dimostrare al giudice penale di aver effettivamente attuato un modello organizzativo e gestionale, conforme ai modelli indicati all’articolo 30 del D.Lgs. 81/2008 e all’interno del D.Lgs. 231/2001, nonché idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
Le implicazioni relative alle nuove opportunità date dai Sistemi di Gestione coinvolgono potenzialmente tutte le imprese, spingendo verso l’implementazione di un modello di gestione. Le aziende già certificate (ISO 9001/14001 e OHSAS 18001) risultano ovviamente avvantaggiate in quanto sono già predisposte, in termini organizzativi, alla chiara attribuzione e formalizzazione di ruoli e responsabilità, alla formazione del personale, alla documentazione delle attività svolte ed al controllo del rispetto delle procedure aziendali.
In conclusione ricordiamo come all’articolo 30 del D.Lgs. 81/2008 venga sottolineato che i modelli di organizzazione aziendale si considerano conformi se realizzati in riferimento alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007. Questo significa che il Sistema di Gestione realizzato in azienda non deve obbligatoriamente essere certificato da un Ente esterno per adempiere ai requisiti dettati dal Testo Unico, ma unicamente rispondere ai requisiti minimi indicati dal British Standard o dalle Linee guida UNI-INAIL.


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