Sicurezza
La mtm ha scritto l'articolo "Il Sistema di Gestione
della Salute e Sicurezza (OHSAS 18001) nel D.Lgs. 81/2008" che è
stato pubblicato sulla rivista Pulizia Industriale e Sanificazione - Mensile
di manutenzione e igiene civile e industriale (ottobre 2008 - anno XLI
edita da MO.ED.CO S.r.l.) e che abbiamo il piacere di riportare integralmente.
Il Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza (OHSAS
18001) nel
D.Lgs. 81/2008
L’impiego
dei Sistemi di Gestione risulta essere sempre maggiormente incentivato
sia dalla realtà aziendale stessa che dalle leggi che la regolano.
La complessità delle realtà aziendali infatti, con la gestione
delle numerose scadenze, delle responsabilità e della comunicazione
tra le figure aziendali, unita alla specificità sempre crescente
delle richieste del mercato, rendono i Sistemi di Gestione strumenti sempre
più utili e attuabili per il controllo e lo sviluppo della propria
impresa. Inoltre la legislazione europea e in particolare quella italiana
contengono sempre maggiori riferimenti all’impiego di Sistemi di
Gestione, mostrando ancor più la loro utilità nella pratica
e nell’adempiere gli obblighi legislativi.
I Sistemi di Gestione della Qualità e dell’Ambiente, normati
rispettivamente dalle serie UNI EN ISO 9000 e UNI EN ISO 14000, sono da
tempo strumenti consolidati ed impiegati in molte aziende italiane. I
Sistemi di Gestione della Sicurezza, serie BS OHSAS 18000, al momento
meno utilizzati, sono nell’ultimo periodo oggetto di notevole incentivazione
da parte delle Leggi italiane, raccogliendo la necessità di un
nuovo e moderno approccio alla gestione della sicurezza in azienda, tematica
sempre più attuale e carica di giustificate attenzioni.
Il presente articolo si pone l’obiettivo di illustrare brevemente
le parti che compongono un Sistema di Gestione della Sicurezza e i passi
da compiere per svilupparlo nella propria azienda, soffermandosi poi sui
principali riferimenti legislativi italiani che ne incentivano l’impiego.
Il Sistema di Gestione della Sicurezza
La norma di riferimento per l’implementazione di un Sistema di Gestione
della Sicurezza è lo standard inglese BS OHSAS 18001:2007 “Occupational
health and safety management systems – Requirements”. Lo standard
OHSAS 18001 è pubblicato dal BSi, che ne ha guidato la realizzazione
unitamente a una serie di altri enti di normazione e certificazione e
rappresenta lo standard attualmente più accreditato, nonché
l’unico, per la realizzazione dei Sistemi di Gestione della Sicurezza.
Le norme UNI EN ISO 14001 e OHSAS 18001 sono praticamente speculari dal
punto di vista della struttura e abbracciano la stessa filosofia. Vediamo
di seguito i principali passi da seguire per una corretta implementazione.
Il primo passo da compiere è l’analisi iniziale.
In questo primo passo viene effettuata l'identificazione degli aspetti
significativi per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro e viene
effettuata la loro valutazione, previa identificazione di tutte le norme
applicabili al proprio contesto aziendale. In questa prima e fondamentale
fase sarà necessario:
- descrivere gli aspetti generali dell’azienda (organizzazione
e del sito, dati storici ed andamento degli indici di sicurezza, esperienze
pregresse);
- identificare ed elencare i vari processi aziendali e le fasi che
li compongono;
- identificare per ogni fase i pericoli propri (sorgenti di rischio);
- identificare la normativa applicabile alla realtà aziendale
in esame;
- valutare i rischi e identificare e programmare le misure di prevenzione
e protezione (Documento di Valutazione dei Rischi).
Il secondo passo consiste nella definizione della politica
di salute e sicurezza del lavoro.
La politica è l’elemento portante di un Sistema di Gestione.
Essa rappresenta ed esprime l’impostazione strategica dell’azienda
e stabilisce un quadro di riferimento per la pianificazione di obiettivi
e traguardi. La finalità delle altre componenti del sistema non
è altro che quella di realizzare la politica, ovvero di darne attuazione.
La terza fase consiste quindi nella pianificazione di obiettivi
e traguardi e nello sviluppo del programma.
Con la fissazione degli obiettivi e l’elaborazione del programma
si dà attuazione alla politica dell’azienda, e in particolare
al principio del miglioramento continuo, creando un collegamento fra le
situazioni in essere e gli orientamenti a lungo termine fissati dalla
politica stessa.
Come quarto e più importante passo è necessario creare
tutti gli strumenti operativi e procedurali che assicurino il
funzionamento del Sistema di Gestione. Si tratta anzitutto di analizzare
e migliorare i processi attuati dall’azienda per gestire i vari
aspetti della sicurezza, per poi documentare questi processi utilizzando
procedure, diagrammi di flusso, comunicazioni interne, istruzioni operative,
ecc. In questa fase quindi bisogna documentare, sottoforma di procedure
e istruzioni operative, e progettare tutte le metodologie con cui in azienda
vengono gestiti gli aspetti della sicurezza come la formazione degli addetti,
la gestione delle emergenze, le comunicazioni tra le varie figure interne
e i vari enti, la gestione degli impianti, gli approvvigionamenti, i monitoraggi,
i controlli specifici, la gestione delle non conformità, gli audit
interni, la verifica della politica, il riesame della direzione, ecc.
Per ognuno di questi aspetti devono essere anche definite le singole responsabilità,
gli obiettivi di miglioramento e le modalità di verifica della
corretta esecuzione. Solo descrivendo le situazioni realmente in essere
o realmente attuabili in azienda si può creare un Sistema di Gestione
della Sicurezza veramente utile alla conduzione dell’azienda stessa.
Come ultimo passo bisogna procedere alla verifica periodica
dell’implementazione e funzionamento del Sistema di Gestione. La
verifica periodica viene effettuata tramite gli strumenti dell’audit
interno e del riesame della direzione, i quali si pongono differenti obiettivi.
Con l’audit interno si valuta il funzionamento e l’effettiva
applicazione e comprensione da parte dei responsabili delle singole procedure,
si analizzano le non conformità, si verifica il raggiungimento
degli obiettivi relativi al miglioramento continuo dei livelli di salute
e sicurezza sul luogo di lavoro. Con il riesame della direzione invece
si coinvolgono i vertici dell’azienda nella generale verifica /
ridefinizione di politica, obiettivi e programmi.
La Legge 3 Agosto 2007, n. 123
Con l’approvazione della Legge 3 Agosto 2007 , n. 123 “Misure
in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al
Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia”,
viene introdotto il primo riferimento ai Sistemi di Gestione per la Sicurezza,
anticipando la logica che verrà poi seguita dal successivo D.Lgs.
81/2008.
L’articolo 9 della suddetta legge va infatti a introdurre un nuovo
articolo 25-septies al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 “Disciplina
della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle
società e delle associazioni anche prive di personalità
giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n.
300”.
Vediamo nel dettaglio il testo dell’articolo: “1. In relazione
ai delitti di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale
(ovvero omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime), commessi
con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene
e della salute sui lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura
non inferiore a mille quote. 2. Nel caso di condanna per uno dei delitti
di cui al comma 1, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo
9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad
un anno”.
In questo modo i suddetti “delitti” vengono fatti rientrare
nel campo di applicazione del D.Lgs 231/2001. Ne consegue quindi la possibilità
per il Datore di Lavoro, nonché per le altre figure aziendali,
di essere esentato dalle conseguenze penali e giuridiche del verificarsi
di un infortunio grave o gravissimo sul luogo di lavoro, a patto di aver
correttamente implementato e mantenuto attivo un sistema organizzativo
e di controllo che non possa essere aggirato se non “fraudolentemente”,
che garantisca l’adempimento degli obblighi sanciti dalla normativa
applicabile. Come vedremo in seguito, è direttamente l’articolo
30 del D.Lgs. 81/2008 a fornire indicazioni ulteriori rispetto alla Legge
123/2007, delineando il modello esimente dalla responsabilità amministrativa
nel caso dei suddetti reati in ambito infortunistico.
Il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Con l’entrata in vigore del D.Lgs 81/2008 si completa il percorso
intrapreso con la Legge 123/2007.
All’interno del Decreto, oltre allo specifico articolo 30, risultano
numerosi i riferimenti più o meno espliciti all’impiego di
Sistemi di Gestione. Difatti, a differenza di quanto espresso nell’ormai
abrogato D.Lgs. 626/1994, gli aspetti relativi all’individuazione
delle responsabilità, al miglioramento continuo e alle regolari
verifiche e revisioni della valutazione dei rischi e delle misure intraprese
per farvi fronte sono presenti in molti articoli; sono questi concetti
fondanti dei Sistemi di Gestione della Sicurezza.
Ma vediamo nel dettaglio quanto viene espresso al comma 1 dell’articolo
30 del D.Lgs 81/2008, “Modelli di organizzazione e di gestione”.
“1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere
efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone
giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità
giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere
adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per
l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:
- al rispetto degli standard tecnico-strutturali
di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti
chimici, fisici e biologici;
- alle attività di valutazione dei rischi
e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- alle attività di natura organizzativa,
quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche
di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza;
- alle attività di sorveglianza sanitaria;
- alle attività di informazione e formazione
dei lavoratori;
- alle attività di vigilanza con riferimento
al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza
da parte dei lavoratori;
- alla acquisizione di documentazioni e certificazioni
obbligatorie di legge;
- alle periodiche verifiche dell’applicazione
e dell’efficacia delle procedure adottate.”
Viene poi specificato come il modello organizzativo e
gestionale debba prevedere idonei sistemi di registrazione e di controllo
sull’attuazione dello stesso, nonché un’articolazione
di funzioni tale da assicurare le competenze tecniche e i poteri necessari
per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché
un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle
misure indicate nel modello.
Sono questi elementi base di un Sistema di Gestione elaborato seguendo
gli standard europei, ripresi, adattati ed inseriti all’interno
del D.Lgs. 81/2008, il quale infine specifica come “i modelli
di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL
per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL)
del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono
conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti”.
Il modello organizzativo e gestionale esimente dovrà quindi essere
sviluppato a partire da un’analisi dei rischi presenti in azienda,
ad esempio a partire dal Documento di Valutazione dei Rischi redatto ai
sensi dell’articolo 28 del D.Lgs. 81/2008, e prevedere i seguenti
componenti: un Codice Etico aziendale, un Sistema di Gestione della Salute
e Sicurezza, un sistema sanzionatorio per punire le eventuali violazioni
e un Organismo di Vigilanza aziendale, dotato di autonomi poteri di iniziativa
e controllo, con il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza
del modello e di aggiornarlo.
L’adozione di un Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul
luogo di lavoro non costituisce quindi un obbligo di legge, ma uno strumento
ad adozione volontaria, utile ai fini dell’esonero ex. D.Lgs. 231/01,
portando al contempo notevoli effetti positivi circa l’organizzazione
aziendale e la riduzione dei costi. Il panorama aziendale nazionale, con
particolare riguardo alla piccola e media impresa, riceve quindi un impulso
molto forte verso l’adozione di modelli gestionali propri di grandi
aziende e gruppi internazionali, che già operano con elevati standard
di processo e di risultato.
Conclusioni
Per i reati sulla sicurezza, come specificato dal D.Lgs. 231/2001, sono
previste a carico delle imprese sanzioni pecuniarie e misure interdittive.
Per non rischiare di subire pesanti sanzioni, l’azienda in cui si
sia verificato un grave infortunio deve quindi essere in grado di dimostrare
al giudice penale di aver effettivamente attuato un modello organizzativo
e gestionale, conforme ai modelli indicati all’articolo 30 del D.Lgs.
81/2008 e all’interno del D.Lgs. 231/2001, nonché idoneo
a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
Le implicazioni relative alle nuove opportunità date dai Sistemi
di Gestione coinvolgono potenzialmente tutte le imprese, spingendo verso
l’implementazione di un modello di gestione. Le aziende già
certificate (ISO 9001/14001 e OHSAS 18001) risultano ovviamente avvantaggiate
in quanto sono già predisposte, in termini organizzativi, alla
chiara attribuzione e formalizzazione di ruoli e responsabilità,
alla formazione del personale, alla documentazione delle attività
svolte ed al controllo del rispetto delle procedure aziendali.
In conclusione ricordiamo come all’articolo 30 del D.Lgs. 81/2008
venga sottolineato che i modelli di organizzazione aziendale si considerano
conformi se realizzati in riferimento alle Linee guida UNI-INAIL per un
sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28
settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007. Questo significa
che il Sistema di Gestione realizzato in azienda non deve obbligatoriamente
essere certificato da un Ente esterno per adempiere ai requisiti dettati
dal Testo Unico, ma unicamente rispondere ai requisiti minimi indicati
dal British Standard o dalle Linee guida UNI-INAIL.
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