Marcatura CE e sicuezza di prodotto
La mtm ha scritto l'articolo "Rispettare la Direttiva
Macchine " che è stato pubblicato sulla rivista Imbottigliamento
(marzo 2004 - n° 2 - anno XXVII) e che abbiamo il piacere di riportare
integralmente.
Rispettare la Direttiva Macchine
Se, con la vecchia normativa, la conoscenza delle
norme poteva essere relegata ai soli progettisti (il legislatore emanava,
infatti, anche le caratteristiche tecniche cui adeguare la propria macchina),
oggi, al contrario, è necessario avere dei punti di riferimento
precisi sulle modalità di conseguimento del livello di sicurezza
ottimale per le macchine..
La conformità ai R.E.S.
e le norme armonizzate
Una macchina è conforme alla Direttiva Macchine e può
esserne, di conseguenza, garantita la libera circolazione nell’ambito
dei Paesi della Comunità Europea se rispetta i R.E.S. (Requisiti
Essenziali di Sicurezza) dell’Allegato I sia della direttiva macchine
sia di tutte le altre direttive a essa applicabili (per esempio la direttiva
73/23/CEE per quanto riguarda la parte elettrica o la direttiva 89/336/CE
per quanto riguarda la compatibilità elettromagnetica).
I R.E.S. dell’Allegato I non contengono le soluzioni tecniche
che devono essere adottate dal fabbricante, come invece succede con
il Vecchio Approccio (come nel D.P.R. 547/55, si veda in merito il primo
articolo sul numero 9 del Novembre 2003), ma solo i requisiti da garantire.
Poiché l’utilizzo delle norme nazionali (UNI, Ente Nazionale
Italiano di Unificazione, per aspetti non elettrici e CEI, Comitato
Elettrotecnico Italiano, per aspetti elettrici) e delle norme armonizzate
(UNI EN, CEI EN trasposizione in lingua italiana delle norme armonizzate
emesse dal CEN e dal CENELEC) è volontario, il fabbricante, per
dimostrare di avere adeguatamente risposto a ogni singolo R.E.S. applicabile,
può seguire due strade:
- applicare norme nazionali non armonizzate o utilizzare altre soluzioni;
- applicare le norme armonizzate.
Nel primo caso il fabbricante dovrà indicare
le misure di sicurezza e le soluzioni adottate dimostrando che queste
gli consentono di rispondere al requisito e di ottenere un livello di
sicurezza uguale o maggiore a quello che avrebbe ottenuto se avesse
applicato le norme armonizzate.
In Italia il rinvio a norme era già presente nel contesto legislativo
fin dal 1968 con la legge n. 186. In essa è prescritto, infatti,
che i materiali, le apparecchiature, i macchinari elettrici ed elettronici
devono essere realizzati e costruiti a regola d'arte e specifica che
si considerano costruiti a regola d'arte quelli realizzati secondo le
norme del CEI.
Nel secondo caso l’adozione di una norma armonizzata dà
la presunzione di conformità al R.E.S. specifico nel caso di
applicazione di una norma di tipo A o B e a tutti i R.E.S. applicabili
alla tipologia di macchina specifica nel caso di applicazione di una
norma armonizzata di tipo C (per la classificazione delle norme armonizzate
si faccia riferimento al paragrafo 2 - Tipologie di norme armonizzate).
Per norme armonizzate si intendono quelle norme tecniche redatte dal
CEN o dal CENELEC su apposito mandato della Comunità Europea
e che vengono ufficializzate mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
della Comunità Europea.
Le norme armonizzate europee devono essere tradotte in norme nazionali
(per l’Italia dall’UNI e dal CEI) e questo atto deve prevedere
necessariamente l’abrogazione delle norme nazionali in contrasto
con le norme armonizzate precedentemente in vigore. Analogamente a quanto
visto per le norme armonizzate, è necessario che il riferimento
delle norma nazionale, che recepisce la norma armonizzata, venga pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale dello Stato membro (fig.1).

È importante sottolineare anche la presenza
di norme e di specifiche tecniche nazionali i cui riferimenti, in assenza
di norme armonizzate, sono pubblicati sulle Gazzette Ufficiali nazionali.
Queste norme, guidando nell’applicazione di tutti o parte dei
R.E.S., costituiscono un valido riferimento tecnico, ma non danno presunzione
di conformità ai fabbricanti che le applicano.
In ambito internazionale è da ricordare l’attività
normativa degli organismi ISO (International Organization for Standardization)
e IEC (International Electrotechnical Commission); queste norme, come
avviene per quelle nazionali, possono essere consultate ed, eventualmente,
applicate nella costruzione delle macchine all’interno della Comunità
Europea in quanto sicuramente valide dal punto di vista tecnico, ma
non attivano il principio di presunzione di conformità.
Tipologie di norme armonizzate
Le norme armonizzate possono, come precedentemente anticipato, essere
suddivise nelle seguenti categorie o gruppi (fig. 2):
-
norme di tipo A, che contengono i concetti
fondamentali, i principi di progettazione e gli aspetti generali
applicabili a tutte le macchine;
-
norme di tipo B, che analizzano aspetti
di sicurezza e dispositivi di sicurezza applicabili a più
tipi di macchine; le norme di tipo B, a loro volta, si dividono
in:
- norme di tipo B1, che analizzano aspetti specifici
della sicurezza come, per esempio, le distanze di sicurezza,
il rumore emesso o la temperatura delle superfici,
- norme di tipo B2, che analizzano i dispositivi di
sicurezza come, per esempio, i ripari fissi e mobili, i dispositivi
di interblocco o le barriere fotoelettriche;
-
norme di tipo C, che trattano i requisiti
di sicurezza specifici per una macchina o per un particolare gruppo
di macchine.
Le norme armonizzate vengono tutte redatte in conformità
alla norma armonizzata EN 414 – Regole per la stesura e la redazione
delle norme di sicurezza.
Tra le altre informazioni, la EN 414 definisce una struttura sulla quale
realizzare ogni norma (principalmente di tipo B o C):
-
premessa, che offre importanti riferimenti in
merito all’elaborazione della norma,
-
introduzione, che inquadra la norma in termini
di contenuto e trattazione dello stesso;
-
scopo e campo di applicazione, che descrive
le finalità e le modalità di applicazione della norma;
-
riferimenti normativi, che permettono di stabilire
la necessità di ulteriori informazioni tecniche come presupposto
o come completamento rispetto al contenuto della norma in esame;
-
termini e definizioni, che consentono di utilizzare
i termini più appropriati senza il rischio di fraintendimenti;
-
corpo della norma, che tratta esaurientemente
l’argomento della norma in esame; nel caso di norme di tipo
C, per esempio, abbiamo la presentazione di:
- elenco dei pericoli significativi, punto che deve presentare,
per le zone definite pericolose, i pericoli significativi, le
situazioni pericolose significative (circostanze che espongono
una persona a questi pericoli), gli eventi pericolosi significativi,
- requisiti di sicurezza e/o misure di protezione, punto che
deve contenere i requisiti di sicurezza e/o le misure di protezione
che devono essere applicati al fine di ridurre l’effetto
di tutti i pericoli determinati in precedenza,
- verifica dei requisiti di sicurezza e/o delle misure di protezione,
punto che deve indicare come verificare se il livello di protezione
offerto dalla macchina rimane inalterato nel tempo,
- istruzioni per l’uso, punto che presenta le informazioni
supplementari che vanno aggiunte viste le caratteristiche specifiche
della macchina in esame;
- allegati, di tipo normativo (se si prevede, come per esempio per
certi metodi di prova, la possibilità che alcune parti della
norma in esame siano applicabili ad altri documenti) o di tipo informativo
(che forniscono soltanto informazioni o che sono serviti come riferimento
in fase di preparazione della norma).
La conoscenza di questa struttura consente di orientarsi
agevolmente in ogni norma, permettendo al fabbricante di reperire in
maniera semplice e sicura le informazioni di cui necessita in ogni fase
della progettazione e della realizzazione della macchina.
Principali norme armonizzate
Oltre alla EN 414 vista in precedenza il fabbricante di macchine deve
conoscere un certo numero di norme; nell’ipotesi migliore, cioè
quella in cui è disponibile una norma di tipo C per la macchina
o per la categoria di macchine in costruzione, è indispensabile
che conosca, per realizzare correttamente il Fascicolo Tecnico di Costruzione
(come vedremo nei prossimi articoli), anche le norme armonizzate di
tipo A seguenti:
-
EN 292-1 - Sicurezza del macchinario. Concetti
fondamentali, principi generali di progettazione. Parte 1: terminologia,
metodologia di base - ed EN 292-2 - Sicurezza del macchinario. Concetti
fondamentali, principi generali di progettazione. Parte 2: Specifiche
e principi tecnici - norme elaborate allo scopo di aiutare i progettisti,
i costruttori e gli organismi interessati a interpretare i requisiti
essenziali di sicurezza, per raggiungere la conformità con
la legislazione europea sulla sicurezza del macchinario.
-
EN 1050 - Sicurezza del macchinario. Principi
per la valutazione del rischio - norma elaborata per stabilire i
principi generali per la procedura nota come valutazione dei rischi
mediante la quale la conoscenza e l'esperienza su progettazione,
uso, incidenti, infortuni e danni sulle macchine sono associati
al fine di valutare i rischi durante tutte le fasi della vita delle
macchine stesse.
-
EN 1070 - Sicurezza del macchinario. Terminologia
- norma che riunisce concetti (termini e loro definizioni) riguardanti
la sicurezza delle macchine.
Fra le norme di tipo B potrebbe essere necessario che
il fabbricante faccia propri i contenuti (in funzione, ovviamente, del
tipo di macchina in costruzione) delle seguenti norme armonizzate:
-
EN 60204-1 - Sicurezza del macchinario. Equipaggiamento
elettrico delle macchine. Parte 1: Regole generali - norma che fornisce
le prescrizioni e le raccomandazioni relative all’equipaggiamento
elettrico delle macchine, in modo da promuovere la sicurezza delle
persone e dei beni, la congruenza delle risposte ai comandi e la
facilità della manutenzione. Tale norma si applica agli equipaggiamenti
elettrici o parti di equipaggiamenti elettrici alimentati con tensioni
nominali non superiori a 1000 V AC o 1500 V DC, e con frequenze
nominali non superiori a 200 Hz.
-
EN 294 - Sicurezza del macchinario. Distanze
di sicurezza per impedire il raggiungimento di zone pericolose con
gli arti superiori - , EN 811 - Sicurezza del macchinario. Distanze
di sicurezza per impedire il raggiungimento di zone pericolose con
gli arti inferiori - ed EN 349 - Sicurezza del macchinario. Spazi
minimi per evitare lo schiacciamento di parti del corpo - norme
che forniscono informazioni tecniche per la progettazione del layout
della macchina e delle protezioni relative.
-
EN 418 - Sicurezza del macchinario. Dispositivi
di arresto di emergenza , aspetti funzionali. Principi di progettazione
- norma che specifica i principi per la progettazione dei dispositivi
di arresto di emergenza delle macchine (e, quindi, anche i criteri
di scelta delle tipologie di arresto di emergenza).
-
EN 953 - Sicurezza del macchinario. Ripari.
Requisiti generali per la progettazione e la costruzione di ripari
fissi e mobili - , EN 1088 - Sicurezza del macchinario. Dispositivi
di interblocco associati ai ripari. Principi di progettazione e
di scelta. - ed EN 999 - Sicurezza del macchinario. Posizionamento
dei dispositivi di protezione in funzione delle velocità
di avvicinamento di parti del corpo - norme che assistono i progettisti
delle macchine nella progettazione o nella scelta e nel posizionamento
dei ripari fissi e mobili interbloccati e dei dispositivi di protezione.
Come si può vedere nella Tabella 1, nel campo
dell’imballaggio è stata emanata una norma armonizzata
di tipo C, la EN 415, che, a sua volta composta di diverse parti (quattro
delle quali hanno già seguito l’iter completo di approvazione:
è presentata, infatti, nell’ultima colonna la data di pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea), tratta della
sicurezza delle macchine da imballare.

Stanno seguendo (la loro sigla, infatti, è preceduta
dalle lettere Pr, abbreviazione di Project) l’iter di approvazione
la PrEN 415-5 - Packaging machines safety. Part 5: Wrapping machines
- , la PrEN 415 6 - Packaging machines safety. Part 6: Unit load securing
machines - e la PrEN 415-7 - Packaging machines safety. Part 7: Group
and secondary packaging machines.
Un progetto di norma è una norma già redatta in conformità
della EN 414 che, dopo l’approvazione del comitato tecnico emanante
(nel caso della EN 415 è il Comitato Tecnico 146 – CEN/TC
146 – ), viene sottoposto a inchiesta pubblica e sottoposto a
voto formale; solo a questo punto, se il progetto riceve il comune consenso
diviene norma europea (col prefisso EN), altrimenti viene eliminato
o sottoposto a modifiche; in questo ultimo caso potrebbe essere conferito
al progetto di norma lo status di norma sperimentale (col prefisso ENV),
norma cioè che ha un periodo transitorio di tre anni per essere
alla fine trasposta in norma armonizzata o per essere abolita in quanto
inapplicabile o non rispondente alle esigenze.
Conclusioni
La conoscenza delle norme con la logica del Vecchio Approccio poteva
essere relegata ai soli progettisti (il legislatore emanava, infatti,
anche le caratteristiche tecniche cui adeguare la propria macchina),
oggi, invece, con la logica del Nuovo Approccio (vengono definiti i
Requisiti Essenziali di Sicurezza per la macchina) è necessario
avere dei punti di riferimento precisi sullo stato dell’arte sulle
modalità di conseguimento del livello di sicurezza ottimale per
le macchine in costruzione.
Abbiamo visto in questo articolo come questa domanda riceva risposta
nelle norme, armonizzate e non, che sono a disposizione dei fabbricanti
per semplificare e ottimizzare la progettazione e la costruzione di
macchine sicure ed efficienti.
Nei prossimi numeri d’Imbottigliamento si analizzerà in
dettaglio il Fascicolo Tecnico della Costruzione e i documenti che lo
costituiscono, nonché elementi utili alla soluzione di alcuni
casi pratici caratteristici del settore imbottigliamento.
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