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La marcatura CE delle macchine: la normativa dal 1989 fino ad oggi

La mtm ha scritto l'articolo "La marcatura CE delle Macchine: la normativa dal 1989 fino ad oggi" che è stato pubblicato sulla rivista Pulizia Industriale e Sanificazione - Mensile di manutenzione e igiene civile e industriale (settembre 2005 - anno XXXVIII edita da MO.ED.CO S.r.l.) e che abbiamo il piacere di riportare integralmente.

La marcatura CE delle macchine: la normativa dal 1989 fino ad oggi

Il settore delle macchine costitusce una parte importante del settore della meccanica ed è uno dei pilastri industriali dell'economia comunitaria: la marcatura CE, come vedremo in questo articolo, costituisce la punta dell'iceberg di un'azione della Comunità Europea per regolamentare al giorno d'oggi un mercato così vitale e strategico.

La storia dello spazio economico europeo
Lo Spazio Economico Europeo (S.E.E.), che oggi conta 25 Paesi (Austria, Belgio, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, LussemburgoM, alta, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Slovacchia, Slovenia, Spagna e Svezia) può individuare le sue origini nel Trattato di Roma (reso esecutivo con la Legge n. 1203 del 14 ottobre 1957), che ha istituito, di fatto, la Comunità Europea.
Uno dei principali obiettivi di questo organismo è stato, da sempre la promozione del mercato unico fra gli Stati membri; nell'ottica di favorire la libera circolazione delle merci e dei prodotti all'interno dello S.E.E., cercando di rimuovere progressivamente gli ostacoli tecnici presenti, si sono intraprese azioni comuni (concretizzatesi nelle Direttive Comunitarie) rispondenti ai medesimi requisiti di sicurezzap er le persone, gli animali e l'ambiente.
Ricordiamo che ciascuna Direttiva Comunitaria deve essere recepita all'interno della legislazione di ciascuno Stato membro; in questo modo, il processo di vendita e acquisto di una macchina (aspetti monetari esclusi), per esempio, risulta indipendente dagli attori in gioco, a patto che entrambi facciano riferimento allo stesso impianto legislativo.
I problemi, tuttavia, sorsero per il fatto che le prime Direttive Comunitarie stabilivano con molta precisione regole e prescrizioni (specifiche tecniche) alle quali i prodotti dovevano conformarsi per poter circolare liberamente: in pratica, le lente e difficili procedure di aggiornamento delle stesse Direttive Comunitarie si conciliavano male con la rapida evoluzione delle nuove tecnologie.
Una data fondamentale di questa azione comunitaria è il 7 maggio 1985 quando viene approvata la risoluzione denominata "Nuovo approccio": solo un nuovo criterio per l'armonizzazione tecnica poteva, infatti, risolvere il problema alla radice.
Le Direttive Comunitarie, modificando radicalmente l'impostazione legislativa precedente, si preoccupano, da quel momento, di specificare i soli " Requisiti Essenziali di Sicurezza" (i cosiddetti R.E.S.); viene, quindi, lasciata ai singoli fabbricanti di macchine, per esempio, ìa decisione delle modalità e dei mezzi da applicare per conformarsi ai requisiti imposti per legge. .lI "nuovo approccio" si rivela, pertanto, un modo molto efficace per scorporare dalle leggi le specifiche tecniche che potrebbero bloccare il mercato al posto di favorirlo.
Risultava tuttavia necessario in, parallelo, determinare delle soluzioni tecniche che, se applicate, garantissero la conformità a specifici R.E.S. delle Direttive Comunitarie (o a tutti i R.E.S. come nel caso delle Norme armonizzate di tipo "C"). Nascono così le cosiddette "Norme armonizzate", specifiche tecniche, redatte dagli organismi notificati CEN e CENELEC, la cui efficacia è garantita da studi e confronti di gruppi di lavoro appartenenti agli organismi normativi nazionali.
In questo modo il fabbricante, in sostanza stabilisce quali Direttive Comunitarie sono applicabili al proprio prodotto, determina quindi quali sono i R.E.S. cui deve conformarsi, decide quali soluzioni implementare a questo fine (eventualmente avvalendosi della presunzione di conformità a determinati R.E.S. garantita da specifichen orme armonizzate), costruisce il prodotto e lo marcaCE.

La marcatura CE e la Direttiva Macchine
La marcatura CE è, quindi, un marchio applicato a quei prodotti venduti all'interno della Comunità Europea, indicante che i prodotti stessi risultano conformi alle Direttive. Comunitarie a essi applicabili (si veda la Tabella 1). Le lettere CE non sono altro che le iniziali dell'espressione francese "Conformité Européenne" (Conformità Europea).
Tipicamente, quindi, la presenza della marcatura CE su una macchina industriale stabilisce la sua conformità almeno alle seguenti difettive:

  • Direttiva Macchine: ovvero la Direttiva 98/37/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine;
  • Direttiva Bassa Tensione: ovvero la Direttiva 73/23/CEE del Consiglio, del 19 giugno 1973, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entrotaluni limiti di tensione, modificata dalla Direttiva 93/68/CEE;
  • Direttiva Compatibilità Elettromagnetica: ovvero la Direttiva 89/336/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica, modificata dalle Direttive Comunitarie 92/31/CEE, 93/68/CEE e 93/97/CEE.

Considerato il fatto che regolamenta un ambito particolarmente delicato e innovativo, la prima direttiva fra quelle indicate risulta essere anche quella che, nonostante la scorporazione delle specifiche tecniche, è stata rivista maggiormente, seppur senza modifiche sostanziali nei contenuti e nei R.E.S. La prima approvazione della Direttiva Macchine risale al 1989 con la Direttiva Comunitaria 89/392/CEE, avente lo scopo fondamentale di garantire un livello accettabile di sicurezza per tutte le macchine realizzate e impiegate negli Stati membri.
La prima modifica (Direttiva Comunitaria 91/368/CEE) ha esteso il campo d'applicazione alle macchine che comportano rischi per la mobilità, alle macchine destinate al sollevamento di carichi, ha abrogato alcune direttive previgenti e ha introdotto il cosiddetto "periodo transitorio", posticipando di due anni l'entrata in vigore obbligatoria (fino al 31 dicembre 1994), rispetto alla data originariamente prevista. La seconda modifica (Direttiva Comunitaria 93/44/CEE) ha ulteriormente ampliato il campo d'applicazione estendendolo ai componenti di sicurezzae alle macchine destinate al sollevamento delle persone, con l'esclusione degli ascensorini stallati in modo permanente negli edifici.
La terza modifica (Direttiva Comunitaria 93/68/CEE) ha sostanzialmente reso coerenti i sistemi di marcatura previsti in diverse direttive europee.
Considerato il fatto che la combinazione di queste modifiche aveva dato origine a complesse interrelazioni che rendevano difficile determinare un singolo set di specifiche, il 22 giugno 1998 il Parlamento Europeo ha emanato la Direttiva 98/37/CE che costituisce il risultato della fusione organica delle quattro direttive precedenti. Questa Direttiva Comunitaria sostituisce, abrogando le precedenti versioni della Direttiva Macchine (è pertanto a questa Direttiva Comunitaria che si deve fare riferimento sulla Dichiarazione di Conformità, documento che attesta, con la marcatura CE, la conformità del prodotto alle direttive a esso applicabili).
Come detto precedentemente, ogni Direttiva Comunitaria deve essere recepita nei singoli Stati membri e in Italia, per esempio, l'obbligatorietà di osservanza della Direttiva Macchine risale al 21 settembre 1996, giorno d'entrata in vigore del D.P.R. 459/96. Si sottolinea che, per quanto riguarda il panorama legislativo italiano, è ancora in vigore il D.P.R. 547/55 - Norme per la prevenzione degli infortuni - che deve essere obbligatoriamente applicato insieme alla Direttiva Macchine; il problema che si presenta è dovuto al fatto che il D.P.R. 547/55 è ancora basato sostanzialmente sul "vecchio approccio" e definisce delle specifiche tecniche che devono essere applicate per legge a determinate categorie di macchinari.
Vediamo, confrontando due passi di questi decreti, come questi differiscano in maniera significativa.
Per esempio, al Requisito Essenziale di Sicurezza 1.3.7 (ogni Direttiva Comunitaria, quindi, anche la Direttiva Macchine, elenca ed esplica i R.E.S. nell'allegato I) si legge, in merito alla prevenzione dei rischi dovuti agli elementi mobili, che gli elementi mobili della macchina devono essere progettati, costruiti e disposti per evitare i rischi oppure, se sussistono rischi, essere muniti di protezioni o dispositivi di protezione in modo tale da prevenire qualsiasi rischio di contatto che possa provocare infortuni. Devono essere prese tutte le disposizioni necessarie per impedire un bloccaggio improvviso degli elementi mobili di lavoro.
Nei casi in cui, malgrado le precauzioni prese, può verificarsi un bloccaggio, mezzi di protezione specifici, utensili specifici, le istruzioni per l'uso e, eventualmente, un 'indicazione sulla macchina stessa dovranno essere forniti dal fabbricante per permettere di sbloccare la macchina senza rischi
.
All' Art. 109 - Seghe circolari - del D.P.R. 547/55 si legge che le seghe circolari fisse devono essere provviste:

  • di una solida cuffia registrabile atta a evitare il contatto accidentale del lavoratore con la lama e ad intercettare le schegge;
  • di coltello divisore in acciaio, quando la macchina è usata per segare tavolame in lungo, applicato posteriormente alla lama a distanza di non più di 3 millimetri dalla dentatura per mantenere aperto il taglio;
  • di schermi messi ai due lati della lama nella parte sporgente sotto la tavola di lavoro in modo da impedirne il contatto.

Qualora per esigenze tecniche non sia possibile l'adozione del dispositivo di cui al primo punto, si deve applicare uno schermo paraschegge di dimensioni appropriate.
Sostanzialmente , quindi, i due approcci risultano differenti perché nel caso del "vecchio approccio" si deve adempiere alla prescrizione mediante l'utilizzo di soluzioni predeterminate mentre nel caso del "nuovo approccio" è consentito raggiungere il medesimo risultato mediante l'adozione di soluzioni alternative lasciando ampio spazio all'innovazione e all'evoluzione tecnica.

I vantaggi della marcatura CE e della Direttiva Macchine
La marcatura CE e la Direttiva Macchine hanno, quindi, permesso in questi anni:

  • una maggiore libertà e inventiva personale da parte dei fabbricanti; infatti, come detto precedentemente, in una logica di miglioramento continuo si cerca di fornire agli utilizzatori dei prodotti sempre più sicuri e performanti, trovando soluzioni non necessariamente standardizzate o normate dai legislatori; il fabbricante, inoltre, deve autocertificare la conformità del proprio prodotto alle Direttive Comunitarie applicabili al prodotto stesso, salvo in casi particolari (come, per esempio, per le presse, comprese le piegatrici, per la lavorazione a freddo dei metalli, a carico e/o scarico manuale, i cui elementi mobili di lavoro possono avere una corsa superiore a 6 mm e una velocità superiore a 30 mm/s) in cui le esigenze di sicurezza e tecniche lo richiedano (si veda, in merito, l'elenco delle apparecchiature che necessitano di Organismi Notificati per la marcatura CE riportato nell'Allegato IV alla Direttiva Macchine);
  • una riduzione dei tempi di progettazione, in particolar modo in un mercato sempre più unificato: infatti, nel momento in cui la base legislativa (la Direttiva Macchine) e normativa (le norme armonizzate) è comune (anche se produco al di fuori della Comunità Europea), una macchina progettata per l'Italia può essere venduta così com'è anche in Portogallo o in
    Lituania (generalmente rimane solamente l'onere aggiuntivo della traduzione del Manuale di uso e manutenzione e, se presenti, di eventuali targhette o moniti di sicurezza affissi sulla macchina);
  • l'abbattimento delle barriere tecniche agli
    scambi
    : infatti, all'interno dello S.E.E. è sufficiente (ma anche necessaria) la marcatura CE per garantire la libera circolazione delle merci e dei prodotti; tuttavia, la Direttiva Macchine fornisce ai singoli Stati membri anche la modalità per bloccare prodotti non rispondenti alla Direttiva Macchine stessa, ovvero la cosiddetta "Clausola di salvaguardia" che permette allo Stato membro, che constata determinate non conformità in certe macchine, di prendere le misure necessarie per tutelare la salute e la sicurezza delle persone; le misure prese devono ovviamente essere commisurate al rischio evidenziato e possono consistere in una limitazione della libera circolazione dei prodotti fino al ritiro dei prodotti stessi.

Conclusioni
A poco più di 15 anni dalla prima stesura della Direttiva Macchine e a quasi 10 anni dall'entrata in vigore in Italia, si può affermare con certezza che la marcatura CE è diventata una "compagna" quotidiana, anche nella nostra vita privata, diventando veramente sinonimo di sicurezza dei prodotti che utilizziamo.
Come in tutte le cose, però, l'applicazione ci deve portare a progredire nella conoscenza, tanto da valutare la sicurezza di un prodotto come sinonimo della marcatura CE; così se o il marchio, o probabilmente, la sicurezza mancano, il prodotto (che sia una macchina, ma anche un elettrodomestico o un giocattolo, per esempio) non deve essere acquistato.
Nei prossimi anni, quindi, auspichiamo che, accanto alla necessaria evoluzione della Direttiva Macchine, si verifichi anche una sempre maggiore diffusione e radicazione del concetto di prodotto e di macchina sicuri sia presso i fabbricanti che presso gli utilizzatori.


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