La marcatura CE delle macchine: la normativa
dal 1989 fino ad oggi
La mtm ha scritto l'articolo "La marcatura CE
delle Macchine: la normativa dal 1989 fino ad oggi" che è
stato pubblicato sulla rivista Pulizia Industriale e Sanificazione -
Mensile di manutenzione e igiene civile e industriale (settembre 2005
- anno XXXVIII edita da MO.ED.CO S.r.l.) e che abbiamo il piacere di
riportare integralmente.
La marcatura CE delle macchine: la normativa dal
1989 fino ad oggi
Il settore delle macchine costitusce una parte
importante del settore della meccanica ed è uno dei pilastri
industriali dell'economia comunitaria: la marcatura CE, come vedremo
in questo articolo, costituisce la punta dell'iceberg di un'azione della
Comunità Europea per regolamentare al giorno d'oggi un mercato
così vitale e strategico.
La storia dello spazio economico europeo
Lo Spazio Economico Europeo (S.E.E.), che oggi conta 25 Paesi
(Austria, Belgio, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia,
Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania,
LussemburgoM, alta, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Slovacchia,
Slovenia, Spagna e Svezia) può individuare le sue origini nel
Trattato di Roma (reso esecutivo con la Legge n. 1203 del 14 ottobre
1957), che ha istituito, di fatto, la Comunità Europea.
Uno dei principali obiettivi di questo organismo è stato, da
sempre la promozione del mercato unico fra gli Stati membri; nell'ottica
di favorire la libera circolazione delle merci e dei
prodotti all'interno dello S.E.E., cercando di rimuovere progressivamente
gli ostacoli tecnici presenti, si sono intraprese azioni comuni (concretizzatesi
nelle Direttive Comunitarie) rispondenti ai medesimi requisiti di sicurezzap
er le persone, gli animali e l'ambiente.
Ricordiamo che ciascuna Direttiva Comunitaria deve essere recepita all'interno
della legislazione di ciascuno Stato membro; in questo modo, il processo
di vendita e acquisto di una macchina (aspetti monetari esclusi), per
esempio, risulta indipendente dagli attori in gioco, a patto che entrambi
facciano riferimento allo stesso impianto legislativo.
I problemi, tuttavia, sorsero per il fatto che le prime Direttive Comunitarie
stabilivano con molta precisione regole e prescrizioni (specifiche tecniche)
alle quali i prodotti dovevano conformarsi per poter circolare liberamente:
in pratica, le lente e difficili procedure di aggiornamento delle stesse
Direttive Comunitarie si conciliavano male con la rapida evoluzione
delle nuove tecnologie.
Una data fondamentale di questa azione comunitaria è il 7 maggio
1985 quando viene approvata la risoluzione denominata "Nuovo
approccio": solo un nuovo criterio per l'armonizzazione tecnica
poteva, infatti, risolvere il problema alla radice.
Le Direttive Comunitarie, modificando radicalmente l'impostazione legislativa
precedente, si preoccupano, da quel momento, di specificare i soli "
Requisiti Essenziali di Sicurezza" (i cosiddetti R.E.S.);
viene, quindi, lasciata ai singoli fabbricanti di macchine, per esempio,
ìa decisione delle modalità e dei mezzi da applicare per
conformarsi ai requisiti imposti per legge. .lI "nuovo approccio"
si rivela, pertanto, un modo molto efficace per scorporare dalle leggi
le specifiche tecniche che potrebbero bloccare il mercato al posto di
favorirlo.
Risultava tuttavia necessario in, parallelo, determinare delle soluzioni
tecniche che, se applicate, garantissero la conformità a specifici
R.E.S. delle Direttive Comunitarie (o a tutti i R.E.S. come nel caso
delle Norme armonizzate di tipo "C"). Nascono così
le cosiddette "Norme armonizzate", specifiche tecniche,
redatte dagli organismi notificati CEN e CENELEC, la cui efficacia è
garantita da studi e confronti di gruppi di lavoro appartenenti agli
organismi normativi nazionali.
In questo modo il fabbricante, in sostanza stabilisce quali Direttive
Comunitarie sono applicabili al proprio prodotto, determina quindi quali
sono i R.E.S. cui deve conformarsi, decide quali soluzioni implementare
a questo fine (eventualmente avvalendosi della presunzione di conformità
a determinati R.E.S. garantita da specifichen orme armonizzate), costruisce
il prodotto e lo marcaCE.
La marcatura CE e la Direttiva Macchine
La marcatura CE è, quindi, un marchio applicato a quei prodotti
venduti all'interno della Comunità Europea, indicante che i prodotti
stessi risultano conformi alle Direttive. Comunitarie a essi applicabili
(si veda la Tabella 1). Le lettere CE non sono altro che le iniziali
dell'espressione francese "Conformité Européenne"
(Conformità Europea).
Tipicamente, quindi, la presenza della marcatura CE su una macchina
industriale stabilisce la sua conformità almeno alle seguenti
difettive:
-
Direttiva Macchine: ovvero la Direttiva
98/37/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998,
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative alle macchine;
-
Direttiva Bassa Tensione: ovvero la
Direttiva 73/23/CEE del Consiglio, del 19 giugno 1973, concernente
il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative
al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entrotaluni
limiti di tensione, modificata dalla Direttiva 93/68/CEE;
-
Direttiva Compatibilità Elettromagnetica:
ovvero la Direttiva 89/336/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1989,
in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative alla compatibilità elettromagnetica, modificata
dalle Direttive Comunitarie 92/31/CEE, 93/68/CEE e 93/97/CEE.


Considerato il fatto che regolamenta un ambito particolarmente
delicato e innovativo, la prima direttiva fra quelle indicate risulta
essere anche quella che, nonostante la scorporazione delle specifiche
tecniche, è stata rivista maggiormente, seppur senza modifiche
sostanziali nei contenuti e nei R.E.S. La prima approvazione della Direttiva
Macchine risale al 1989 con la Direttiva Comunitaria 89/392/CEE, avente
lo scopo fondamentale di garantire un livello accettabile di sicurezza
per tutte le macchine realizzate e impiegate negli Stati membri.
La prima modifica (Direttiva Comunitaria 91/368/CEE) ha esteso il campo
d'applicazione alle macchine che comportano rischi per la mobilità,
alle macchine destinate al sollevamento di carichi, ha abrogato alcune
direttive previgenti e ha introdotto il cosiddetto "periodo transitorio",
posticipando di due anni l'entrata in vigore obbligatoria (fino al 31
dicembre 1994), rispetto alla data originariamente prevista. La seconda
modifica (Direttiva Comunitaria 93/44/CEE) ha ulteriormente ampliato
il campo d'applicazione estendendolo ai componenti di sicurezzae alle
macchine destinate al sollevamento delle persone, con l'esclusione degli
ascensorini stallati in modo permanente negli edifici.
La terza modifica (Direttiva Comunitaria 93/68/CEE) ha sostanzialmente
reso coerenti i sistemi di marcatura previsti in diverse direttive europee.
Considerato il fatto che la combinazione di queste modifiche aveva dato
origine a complesse interrelazioni che rendevano difficile determinare
un singolo set di specifiche, il 22 giugno 1998 il Parlamento Europeo
ha emanato la Direttiva 98/37/CE che costituisce il risultato della
fusione organica delle quattro direttive precedenti. Questa Direttiva
Comunitaria sostituisce, abrogando le precedenti versioni della Direttiva
Macchine (è pertanto a questa Direttiva Comunitaria che si deve
fare riferimento sulla Dichiarazione di Conformità, documento
che attesta, con la marcatura CE, la conformità del prodotto
alle direttive a esso applicabili).
Come detto precedentemente, ogni Direttiva Comunitaria deve essere recepita
nei singoli Stati membri e in Italia, per esempio, l'obbligatorietà
di osservanza della Direttiva Macchine risale al 21 settembre 1996,
giorno d'entrata in vigore del D.P.R. 459/96. Si sottolinea che, per
quanto riguarda il panorama legislativo italiano, è ancora in
vigore il D.P.R. 547/55 - Norme per la prevenzione degli infortuni
- che deve essere obbligatoriamente applicato insieme alla Direttiva
Macchine; il problema che si presenta è dovuto al fatto che il
D.P.R. 547/55 è ancora basato sostanzialmente sul "vecchio
approccio" e definisce delle specifiche tecniche che devono essere
applicate per legge a determinate categorie di macchinari.
Vediamo, confrontando due passi di questi decreti, come questi differiscano
in maniera significativa.
Per esempio, al Requisito Essenziale di Sicurezza 1.3.7 (ogni Direttiva
Comunitaria, quindi, anche la Direttiva Macchine, elenca ed esplica
i R.E.S. nell'allegato I) si legge, in merito alla prevenzione dei rischi
dovuti agli elementi mobili, che gli elementi mobili della macchina
devono essere progettati, costruiti e disposti per evitare i rischi
oppure, se sussistono rischi, essere muniti di protezioni o dispositivi
di protezione in modo tale da prevenire qualsiasi rischio di contatto
che possa provocare infortuni. Devono essere prese tutte le disposizioni
necessarie per impedire un bloccaggio improvviso degli elementi mobili
di lavoro.
Nei casi in cui, malgrado le precauzioni prese, può verificarsi
un bloccaggio, mezzi di protezione specifici, utensili specifici, le
istruzioni per l'uso e, eventualmente, un 'indicazione sulla macchina
stessa dovranno essere forniti dal fabbricante per permettere di sbloccare
la macchina senza rischi.
All' Art. 109 - Seghe circolari - del D.P.R. 547/55 si legge che le
seghe circolari fisse devono essere provviste:
-
di una solida cuffia registrabile atta a
evitare il contatto accidentale del lavoratore con la lama e ad
intercettare le schegge;
-
di coltello divisore in acciaio, quando la
macchina è usata per segare tavolame in lungo, applicato
posteriormente alla lama a distanza di non più di 3 millimetri
dalla dentatura per mantenere aperto il taglio;
-
di schermi messi ai due lati della lama
nella parte sporgente sotto la tavola di lavoro in modo da impedirne
il contatto.
Qualora per esigenze tecniche non sia possibile l'adozione del
dispositivo di cui al primo punto, si deve applicare uno schermo paraschegge
di dimensioni appropriate.
Sostanzialmente , quindi, i due approcci risultano differenti perché
nel caso del "vecchio approccio" si deve adempiere alla
prescrizione mediante l'utilizzo di soluzioni predeterminate mentre
nel caso del "nuovo approccio" è consentito raggiungere
il medesimo risultato mediante l'adozione di soluzioni alternative
lasciando ampio spazio all'innovazione e all'evoluzione tecnica.
I vantaggi della marcatura CE e della Direttiva Macchine
La marcatura CE e la Direttiva Macchine hanno, quindi, permesso in
questi anni:
-
una maggiore libertà e inventiva personale
da parte dei fabbricanti; infatti, come detto precedentemente,
in una logica di miglioramento continuo si cerca di fornire agli
utilizzatori dei prodotti sempre più sicuri e performanti,
trovando soluzioni non necessariamente standardizzate o normate
dai legislatori; il fabbricante, inoltre, deve autocertificare la
conformità del proprio prodotto alle Direttive Comunitarie
applicabili al prodotto stesso, salvo in casi particolari (come,
per esempio, per le presse, comprese le piegatrici, per la lavorazione
a freddo dei metalli, a carico e/o scarico manuale, i cui elementi
mobili di lavoro possono avere una corsa superiore a 6 mm e una
velocità superiore a 30 mm/s) in cui le esigenze di sicurezza
e tecniche lo richiedano (si veda, in merito, l'elenco delle apparecchiature
che necessitano di Organismi Notificati per la marcatura CE riportato
nell'Allegato IV alla Direttiva Macchine);
-
una riduzione dei tempi di progettazione,
in particolar modo in un mercato sempre più unificato:
infatti, nel momento in cui la base legislativa (la Direttiva Macchine)
e normativa (le norme armonizzate) è comune (anche se produco
al di fuori della Comunità Europea), una macchina progettata
per l'Italia può essere venduta così com'è
anche in Portogallo o in
Lituania (generalmente rimane solamente l'onere aggiuntivo della
traduzione del Manuale di uso e manutenzione e, se presenti, di
eventuali targhette o moniti di sicurezza affissi sulla macchina);
-
l'abbattimento delle barriere tecniche agli
scambi: infatti, all'interno dello S.E.E. è sufficiente
(ma anche necessaria) la marcatura CE per garantire la libera circolazione
delle merci e dei prodotti; tuttavia, la Direttiva Macchine fornisce
ai singoli Stati membri anche la modalità per bloccare prodotti
non rispondenti alla Direttiva Macchine stessa, ovvero la cosiddetta
"Clausola di salvaguardia" che permette allo Stato membro,
che constata determinate non conformità in certe macchine,
di prendere le misure necessarie per tutelare la salute e la sicurezza
delle persone; le misure prese devono ovviamente essere commisurate
al rischio evidenziato e possono consistere in una limitazione della
libera circolazione dei prodotti fino al ritiro dei prodotti stessi.
Conclusioni
A poco più di 15 anni dalla prima stesura della Direttiva Macchine
e a quasi 10 anni dall'entrata in vigore in Italia, si può affermare
con certezza che la marcatura CE è diventata una "compagna"
quotidiana, anche nella nostra vita privata, diventando veramente sinonimo
di sicurezza dei prodotti che utilizziamo.
Come in tutte le cose, però, l'applicazione ci deve portare a
progredire nella conoscenza, tanto da valutare la sicurezza di un prodotto
come sinonimo della marcatura CE; così se o il marchio, o probabilmente,
la sicurezza mancano, il prodotto (che sia una macchina, ma anche un
elettrodomestico o un giocattolo, per esempio) non deve essere acquistato.
Nei prossimi anni, quindi, auspichiamo che, accanto alla necessaria
evoluzione della Direttiva Macchine, si verifichi anche una sempre maggiore
diffusione e radicazione del concetto di prodotto e di macchina sicuri
sia presso i fabbricanti che presso gli utilizzatori.
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