Macchine e agenti fisici
La mtm ha scritto l'articolo "Macchine e agenti
fisici:vibrazioni e rumore" che è stato pubblicato sulla rivista
Pulizia Industriale e Sanificazione - Mensile di manutenzione e igiene
civile e industriale (novembre 2006 - anno XXXIX edita da MO.ED.CO S.r.l.)
e che abbiamo il piacere di riportare integralmente.
Macchine e agenti fisici: vibrazioni e rumore
Con l’emanazione del D.Lgs. 187/2005 - “Attuazione
della direttiva 2002/44/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di
salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti
da vibrazioni meccaniche” e del D.Lgs. 195/2006 - “Attuazione
della direttiva 2003/10/CE relativa all’esposizione dei lavoratori
ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore)” diventa ancora
più pressante progettare o scegliere macchine in grado di garantire
le migliori prestazioni relativamente a questi agenti fisici.
Il D.Lgs. 187/2005
Per vibrazione si intende un’oscillazione di piccola ampiezza
e di grande frequenza, un rapido movimento oscillatorio attorno al proprio
punto di equilibrio; le vibrazioni sono caratterizzate da quattro
parametri fisici:
- ampiezza dello spostamento (generalmente espressa in m),
- velocità (generalmente espressa in m/s),
- accelerazione (generalmente espressa in m/s² o in multipli
di g, dove g è pari a 9,8 m/s²),
- frequenza (generalmente espressa in cicli al secondo o Hz).
I rischi connessi alla presenza di vibrazioni sono correlati,
essenzialmente, alla necessità di operare a contatto di attrezzature
in grado di trasmettere all’operatore le vibrazioni stesse, con
possibili conseguenze o per gli arti (generalmente le mani e le braccia
e in questo caso si parla di vibrazioni mano - braccio, HAV, Hand - Arm
Vibrations nella letteratura anglosassone) o per il corpo intero
(WBV, Whole Body Vibrations nella letteratura anglosassone).
Le vibrazioni mano - braccio possono essere considerate pericolose quando
comportano un rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in
particolare, disturbi vascolari, osteoarticolari, neurologici o muscolari;
in merito, è statisticamente dimostrato che i lavoratori dopo molti
anni di attività manuali soffrono di patologie degli arti superiori
più di altre categorie di popolazione; le principali malattie correlate
alle vibrazioni sono la sindrome del tunnel carpale e quella del dito
bianco (VWF, vibration-induced white finger o sindrome di Raynaud).
Analogamente le vibrazioni del corpo intero possono essere considerate
pericolose se comportano rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori,
in particolare, lombalgie e traumi del rachide; in merito, nonostante
lo stato attuale delle conoscenze sulla risposta del corpo umano all’esposizione
alle vibrazioni del corpo intero sia ancora incompleto, è possibile
affermare che queste ultime possono provocare lombalgie, lombosciatalgie,
spondiloartrosi, discopatie e, anche se più difficilmente collegabili
al rischio, disturbi psicosomatici.
Il Datore di Lavoro deve, in ottemperanza a quanto richiesto dall’articolo
4 comma 1 del D.Lgs. 187/2005, valutare e, nel caso non siano disponibili
informazioni relative ai livelli di vibrazione presso banche dati dell’ISPESL
(reperibile in Internet, all’indirizzo http://www.ispesl.it/test/lineeguida.htm),
delle regioni o del CNR (reperibile in Internet, all’indirizzo http://www.bice.rm.cnr.it/vibrazioni.htm)
o direttamente presso i produttori o fornitori, misurare i livelli di
vibrazioni meccaniche a cui i lavoratori sono esposti.
Una caratteristica fondamentale delle direttive sugli agenti fisici è
l’introduzione di un valore di azione e di un valore limite di esposizione
(generalmente riferiti alla giornata o al turno lavorativo, si veda, in
merito, la Tabella 1, a meno che le condizioni lavorative non risultino
molto disomogenee nel corso di tale periodo di tempo), rispetto ai quali
devono essere confrontati i valori ottenuti per decidere quali misure
preventive o protettive prendere.

Il valore d’azione giornaliero rappresenta quel
valore di esposizione a partire dal quale devono essere attuate specifiche
misure di tutela per i soggetti esposti; tali misure includono l’attuazione
di interventi mirati all’eliminazione o alla riduzione del rischio,
la formazione e l’informazione dei lavoratori sul rischio specifico,
il controllo sanitario periodico dei soggetti esposti. Il valore limite
di esposizione giornaliero rappresenta il livello di esposizione il cui
superamento è vietato e deve essere prevenuto, in quanto esso comporta
un rischio inaccettabile per un soggetto che vi sia esposto in assenza
di dispositivi di protezione.
Il D.Lgs. 195/2006
Il rumore è senza dubbio l’agente inquinante più diffuso
negli ambienti di lavoro e spesso anche negli ambienti extralavorativi;
il rumore viene definito generalmente come un suono sgradevole;
la natura del rumore è, infatti, la stessa del suono, cioè
il risultato di energia meccanica emessa da una sorgente che si propaga
in un mezzo solido, liquido o gassoso sotto forma di vibrazioni (onde);
la caratteristica fisica che distingue un suono da un rumore è
essenzialmente la frequenza: se questa è regolare si è in
presenza di un suono, se è irregolare di un rumore.
Ulteriore caratteristica importante è l’intensità
che dipende dalla pressione che l’onda sonora esercita sul nostro
orecchio; tale grandezza si misura in decibel (dB). L’intensità
di un suono o di un rumore varia dalla soglia di udibilità (collocata
fra i 5 dB e i 10 dB) fin oltre la soglia del dolore (collocata fra i
120 dB e i 140 dB).
Il danno da rumore meglio conosciuto e più studiato è l’ipoacusia,
cioè la diminuzione fino alla perdita della capacità uditiva;
tuttavia, il rumore agisce con meccanismi complessi anche su altri organi
e apparati (per esempio, sul sistema nervoso centrale, sull’apparato
cardiovascolare, sull’apparato endocrino) mediante attivazione o
inibizione di sistemi neuroregolatori centrali o periferici.
Il rumore determina, inoltre, un effetto di mascheramento che disturba
le comunicazioni verbali e la percezione di segnali acustici di sicurezza
(con un aumento di probabilità degli infortuni sul lavoro), favorisce
l’insorgenza della fatica mentale, diminuisce l’efficienza
del rendimento lavorativo, provoca turbe dell’apprendimento e interferenze
sul sonno e sul riposo.
In Italia l’ipoacusia da rumore è la patologia professionale
più frequentemente denunciata: infatti, dai dati INAIL, la malattia
professionale “Ipoacusia e sordità da rumori” rappresenta
circa il 40% dei casi di tutte le malattie professionali denunciate nel
ramo industria, servizi e agricoltura.
In ottemperanza a quanto richiesto dal D.Lgs. 195/2006, il Datore di Lavoro
deve effettuare una valutazione specifica del rischio rumore e, come per
le vibrazioni, confrontare i valori ottenuti (nella fattispecie i livelli
di esposizione giornaliera, LEX,8H, e le pressioni
acustiche di picco, PPEAK) con i valori d’azione
e limite di esposizione per decidere quali misure preventive o protettive
prendere; si veda, in merito, la Tabella 2.

Nella fattispecie, al superamento del valore inferiore
di azione il Datore di Lavoro deve mettere a disposizione specifici DPI,
effettuare la formazione e l’informazione dei lavoratori in merito
ai rischi dovuti al rumore e implementare la sorveglianza sanitaria quando
richiesta dal lavoratore. Al superamento del valore superiore di azione
il Datore di Lavoro deve stabilire un programma di misure per ridurre
il valore di esposizione, affiggere segnaletica apposita in corrispondenza
dei locali di lavoro, vigilare affinché i lavoratori indossino
sempre gli specifici DPI a disposizione e implementare la sorveglianza
sanitaria. Come per le vibrazioni, al superamento del valore limite di
esposizione il Datore di Lavoro deve adottare le misure necessarie per
riportare l’esposizione al di sotto di tale valore limite.
Le macchine e gli agenti fisici
Ma che conseguenze ha quanto visto nella progettazione o nella scelta
delle macchine o delle attrezzature? Dal punto di vista teorico la risposta
esatta è nessuna, dal punto di vista pratico, invece, la definizione
esplicita (nel caso delle vibrazioni) o più stringente (nel caso
del rumore) di valori di sicurezza di riferimento potrebbe portare a un
generale miglioramento delle prestazioni delle macchine e delle attrezzature
sul mercato.
La Direttiva Macchine (in entrambe le edizioni, cioè 98/37/CE,
“Vecchia Direttiva Macchine”, e 2006/42/CE, “Nuova Direttiva
Macchine”) considera, infatti, fra i Requisiti Essenziali di Sicurezza
il rumore e le vibrazioni: infatti, al punto 1.5.8. - “Rumore”
si legge che la macchina deve essere progettata e costruita
in modo tale che i rischi dovuti all’emissione di rumore aereo siano
ridotti al livello minimo, tenuto conto del progresso tecnico e della
possibilità di disporre di mezzi atti a limitare il rumore, in
particolare alla fonte, mentre al punto 1.5.9. - “Vibrazioni”
si legge che la macchina deve essere progettata e costruita in modo
tale che i rischi dovuti alle vibrazioni trasmesse dalla macchina siano
ridotti al livello minimo, tenuto conto del progresso tecnico e della
disponibilità di mezzi atti a ridurre le vibrazioni, in particolare
alla fonte; l’introduzione del concetto di “livello minimo”
comportava già, quindi, per i costruttori l’implementazione
delle migliori soluzioni tecniche a disposizione per gestire questi due
rischi; tuttavia, la possibilità concessa dalla Direttiva Macchine
di effettuare una valutazione anche di tipo economico (se la misura di
sicurezza costa tanto quanto la macchina intera sarebbe, infatti, una
soluzione antieconomica installarla) e l’assenza di valori limite
specifici poteva portare ad accettare anche valori piuttosto elevati;
questo aspetto, con l’introduzione dei D.Lgs. 187/2005 e D.Lgs.
195/2006, è destinato, tuttavia, a cambiare visto che, intuitivamente,
i Datori di Lavoro privilegeranno le macchine e le attrezzature che consentono
un utilizzo continuativo per il maggior tempo possibile, diminuendo, magari,
anche la necessità di specifici DPI, costosi e da ripristinare
regolarmente.
Una nota particolare deve essere aggiunta in merito alla macchine destinate
a funzionare all’aperto (per esempio, motocompressori, gru a torre,
gruppi elettrogeni, martelli demolitori, macchine movimento terra, tosaerba):
dal primo gennaio del 2003, infatti, è entrato pienamente in vigore
il D.Lgs. 262/2002 “Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente
l’emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate
a funzionare all’aperto” (come modificato, per quanto concerne
l’allegato I - Parte B, dal D.M. 24 luglio 2006); tale decreto legislativo
disciplina i valori limite di emissione acustica, le procedure per la
valutazione della conformità e la rilevazione dei dati, la marcatura
e la documentazione tecnica delle macchine e delle attrezzature destinate
a funzionare all’aperto; nella fattispecie, prevede, per esempio,
che su una specifica targhetta apposta alla macchina (label acustica)
sia riportata l’indicazione del livello di potenza sonora prodotto.
Si noti che al comma f) del punto 1.7.4. - “Istruzioni per l’uso”
della Direttiva Macchine, si stabilisce che, qualunque sia la tipologia
di macchina, le istruzioni per l’uso devono fornire le indicazioni
seguenti sul rumore aereo prodotto dalla macchina, valore reale o valore
stabilito in base alla misurazione eseguita su una macchina identica:
- il livello di pressione acustica continuo equivalente ponderato
A nei posti di lavoro se supera 70 dB (A); se tale livello è
inferiore o pari a 70 dB (A), deve essere indicato;
- il valore massimo della pressione acustica istantanea ponderata
C nei posti di lavoro se supera 63 Pa (130 dB rispetto a 20 mPa);
- il livello di potenza acustica emesso dalla macchina se il
livello di pressione acustica continuo equivalente ponderato A nei
posti di lavoro supera 85 dB (A).
Conclusioni
I rischi connessi alle vibrazioni meccaniche e al rumore devono essere,
pertanto, presi in considerazione sia da chi progetta e costruisce le
macchine e le attrezzature, sia da chi, generalmente il Datore di Lavoro,
ha la responsabilità di scegliere macchine e attrezzature da far
utilizzare agli operatori per effettuare determinate operazioni lavorative.
Il fatto che gli effetti di tali rischi non siano, in alcuni casi, percepibili
immediatamente, inoltre, richiede un’attenzione maggiore anche nella
fase di formazione e informazione degli operatori in modo che si possa
instaurare un circolo virtuoso per il miglioramento delle condizioni di
lavoro dal punto di vista delle vibrazioni meccaniche e del rumore: gli
operatori, infatti, operando a stretto contatto con le macchine e le attrezzature
possono fornire preziosi suggerimenti sia al Datore di Lavoro, orientando
le scelte in merito agli acquisti, sia, eventualmente, ai fabbricanti,
implementando soluzioni migliorative delle macchine e delle attrezzature
utilizzate.
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