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Macchine e agenti fisici

La mtm ha scritto l'articolo "Macchine e agenti fisici:vibrazioni e rumore" che è stato pubblicato sulla rivista Pulizia Industriale e Sanificazione - Mensile di manutenzione e igiene civile e industriale (novembre 2006 - anno XXXIX edita da MO.ED.CO S.r.l.) e che abbiamo il piacere di riportare integralmente.

Macchine e agenti fisici: vibrazioni e rumore

Con l’emanazione del D.Lgs. 187/2005 - “Attuazione della direttiva 2002/44/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni meccaniche” e del D.Lgs. 195/2006 - “Attuazione della direttiva 2003/10/CE relativa all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore)” diventa ancora più pressante progettare o scegliere macchine in grado di garantire le migliori prestazioni relativamente a questi agenti fisici.

Il D.Lgs. 187/2005
Per vibrazione si intende un’oscillazione di piccola ampiezza e di grande frequenza, un rapido movimento oscillatorio attorno al proprio punto di equilibrio; le vibrazioni sono caratterizzate da quattro parametri fisici:

  • ampiezza dello spostamento (generalmente espressa in m),
  • velocità (generalmente espressa in m/s),
  • accelerazione (generalmente espressa in m/s² o in multipli di g, dove g è pari a 9,8 m/s²),
  • frequenza (generalmente espressa in cicli al secondo o Hz).

I rischi connessi alla presenza di vibrazioni sono correlati, essenzialmente, alla necessità di operare a contatto di attrezzature in grado di trasmettere all’operatore le vibrazioni stesse, con possibili conseguenze o per gli arti (generalmente le mani e le braccia e in questo caso si parla di vibrazioni mano - braccio, HAV, Hand - Arm Vibrations nella letteratura anglosassone) o per il corpo intero (WBV, Whole Body Vibrations nella letteratura anglosassone).
Le vibrazioni mano - braccio possono essere considerate pericolose quando comportano un rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare, disturbi vascolari, osteoarticolari, neurologici o muscolari; in merito, è statisticamente dimostrato che i lavoratori dopo molti anni di attività manuali soffrono di patologie degli arti superiori più di altre categorie di popolazione; le principali malattie correlate alle vibrazioni sono la sindrome del tunnel carpale e quella del dito bianco (VWF, vibration-induced white finger o sindrome di Raynaud).
Analogamente le vibrazioni del corpo intero possono essere considerate pericolose se comportano rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare, lombalgie e traumi del rachide; in merito, nonostante lo stato attuale delle conoscenze sulla risposta del corpo umano all’esposizione alle vibrazioni del corpo intero sia ancora incompleto, è possibile affermare che queste ultime possono provocare lombalgie, lombosciatalgie, spondiloartrosi, discopatie e, anche se più difficilmente collegabili al rischio, disturbi psicosomatici.
Il Datore di Lavoro deve, in ottemperanza a quanto richiesto dall’articolo 4 comma 1 del D.Lgs. 187/2005, valutare e, nel caso non siano disponibili informazioni relative ai livelli di vibrazione presso banche dati dell’ISPESL (reperibile in Internet, all’indirizzo http://www.ispesl.it/test/lineeguida.htm), delle regioni o del CNR (reperibile in Internet, all’indirizzo http://www.bice.rm.cnr.it/vibrazioni.htm) o direttamente presso i produttori o fornitori, misurare i livelli di vibrazioni meccaniche a cui i lavoratori sono esposti.
Una caratteristica fondamentale delle direttive sugli agenti fisici è l’introduzione di un valore di azione e di un valore limite di esposizione (generalmente riferiti alla giornata o al turno lavorativo, si veda, in merito, la Tabella 1, a meno che le condizioni lavorative non risultino molto disomogenee nel corso di tale periodo di tempo), rispetto ai quali devono essere confrontati i valori ottenuti per decidere quali misure preventive o protettive prendere.

Il valore d’azione giornaliero rappresenta quel valore di esposizione a partire dal quale devono essere attuate specifiche misure di tutela per i soggetti esposti; tali misure includono l’attuazione di interventi mirati all’eliminazione o alla riduzione del rischio, la formazione e l’informazione dei lavoratori sul rischio specifico, il controllo sanitario periodico dei soggetti esposti. Il valore limite di esposizione giornaliero rappresenta il livello di esposizione il cui superamento è vietato e deve essere prevenuto, in quanto esso comporta un rischio inaccettabile per un soggetto che vi sia esposto in assenza di dispositivi di protezione.

Il D.Lgs. 195/2006
Il rumore è senza dubbio l’agente inquinante più diffuso negli ambienti di lavoro e spesso anche negli ambienti extralavorativi; il rumore viene definito generalmente come un suono sgradevole; la natura del rumore è, infatti, la stessa del suono, cioè il risultato di energia meccanica emessa da una sorgente che si propaga in un mezzo solido, liquido o gassoso sotto forma di vibrazioni (onde); la caratteristica fisica che distingue un suono da un rumore è essenzialmente la frequenza: se questa è regolare si è in presenza di un suono, se è irregolare di un rumore.
Ulteriore caratteristica importante è l’intensità che dipende dalla pressione che l’onda sonora esercita sul nostro orecchio; tale grandezza si misura in decibel (dB). L’intensità di un suono o di un rumore varia dalla soglia di udibilità (collocata fra i 5 dB e i 10 dB) fin oltre la soglia del dolore (collocata fra i 120 dB e i 140 dB).
Il danno da rumore meglio conosciuto e più studiato è l’ipoacusia, cioè la diminuzione fino alla perdita della capacità uditiva; tuttavia, il rumore agisce con meccanismi complessi anche su altri organi e apparati (per esempio, sul sistema nervoso centrale, sull’apparato cardiovascolare, sull’apparato endocrino) mediante attivazione o inibizione di sistemi neuroregolatori centrali o periferici.
Il rumore determina, inoltre, un effetto di mascheramento che disturba le comunicazioni verbali e la percezione di segnali acustici di sicurezza (con un aumento di probabilità degli infortuni sul lavoro), favorisce l’insorgenza della fatica mentale, diminuisce l’efficienza del rendimento lavorativo, provoca turbe dell’apprendimento e interferenze sul sonno e sul riposo.
In Italia l’ipoacusia da rumore è la patologia professionale più frequentemente denunciata: infatti, dai dati INAIL, la malattia professionale “Ipoacusia e sordità da rumori” rappresenta circa il 40% dei casi di tutte le malattie professionali denunciate nel ramo industria, servizi e agricoltura.
In ottemperanza a quanto richiesto dal D.Lgs. 195/2006, il Datore di Lavoro deve effettuare una valutazione specifica del rischio rumore e, come per le vibrazioni, confrontare i valori ottenuti (nella fattispecie i livelli di esposizione giornaliera, LEX,8H, e le pressioni acustiche di picco, PPEAK) con i valori d’azione e limite di esposizione per decidere quali misure preventive o protettive prendere; si veda, in merito, la Tabella 2.

Nella fattispecie, al superamento del valore inferiore di azione il Datore di Lavoro deve mettere a disposizione specifici DPI, effettuare la formazione e l’informazione dei lavoratori in merito ai rischi dovuti al rumore e implementare la sorveglianza sanitaria quando richiesta dal lavoratore. Al superamento del valore superiore di azione il Datore di Lavoro deve stabilire un programma di misure per ridurre il valore di esposizione, affiggere segnaletica apposita in corrispondenza dei locali di lavoro, vigilare affinché i lavoratori indossino sempre gli specifici DPI a disposizione e implementare la sorveglianza sanitaria. Come per le vibrazioni, al superamento del valore limite di esposizione il Datore di Lavoro deve adottare le misure necessarie per riportare l’esposizione al di sotto di tale valore limite.

Le macchine e gli agenti fisici
Ma che conseguenze ha quanto visto nella progettazione o nella scelta delle macchine o delle attrezzature? Dal punto di vista teorico la risposta esatta è nessuna, dal punto di vista pratico, invece, la definizione esplicita (nel caso delle vibrazioni) o più stringente (nel caso del rumore) di valori di sicurezza di riferimento potrebbe portare a un generale miglioramento delle prestazioni delle macchine e delle attrezzature sul mercato.
La Direttiva Macchine (in entrambe le edizioni, cioè 98/37/CE, “Vecchia Direttiva Macchine”, e 2006/42/CE, “Nuova Direttiva Macchine”) considera, infatti, fra i Requisiti Essenziali di Sicurezza il rumore e le vibrazioni: infatti, al punto 1.5.8. - “Rumore” si legge che la macchina deve essere progettata e costruita in modo tale che i rischi dovuti all’emissione di rumore aereo siano ridotti al livello minimo, tenuto conto del progresso tecnico e della possibilità di disporre di mezzi atti a limitare il rumore, in particolare alla fonte, mentre al punto 1.5.9. - “Vibrazioni” si legge che la macchina deve essere progettata e costruita in modo tale che i rischi dovuti alle vibrazioni trasmesse dalla macchina siano ridotti al livello minimo, tenuto conto del progresso tecnico e della disponibilità di mezzi atti a ridurre le vibrazioni, in particolare alla fonte; l’introduzione del concetto di “livello minimo” comportava già, quindi, per i costruttori l’implementazione delle migliori soluzioni tecniche a disposizione per gestire questi due rischi; tuttavia, la possibilità concessa dalla Direttiva Macchine di effettuare una valutazione anche di tipo economico (se la misura di sicurezza costa tanto quanto la macchina intera sarebbe, infatti, una soluzione antieconomica installarla) e l’assenza di valori limite specifici poteva portare ad accettare anche valori piuttosto elevati; questo aspetto, con l’introduzione dei D.Lgs. 187/2005 e D.Lgs. 195/2006, è destinato, tuttavia, a cambiare visto che, intuitivamente, i Datori di Lavoro privilegeranno le macchine e le attrezzature che consentono un utilizzo continuativo per il maggior tempo possibile, diminuendo, magari, anche la necessità di specifici DPI, costosi e da ripristinare regolarmente.
Una nota particolare deve essere aggiunta in merito alla macchine destinate a funzionare all’aperto (per esempio, motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, macchine movimento terra, tosaerba): dal primo gennaio del 2003, infatti, è entrato pienamente in vigore il D.Lgs. 262/2002 “Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l’emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto” (come modificato, per quanto concerne l’allegato I - Parte B, dal D.M. 24 luglio 2006); tale decreto legislativo disciplina i valori limite di emissione acustica, le procedure per la valutazione della conformità e la rilevazione dei dati, la marcatura e la documentazione tecnica delle macchine e delle attrezzature destinate a funzionare all’aperto; nella fattispecie, prevede, per esempio, che su una specifica targhetta apposta alla macchina (label acustica) sia riportata l’indicazione del livello di potenza sonora prodotto.
Si noti che al comma f) del punto 1.7.4. - “Istruzioni per l’uso” della Direttiva Macchine, si stabilisce che, qualunque sia la tipologia di macchina, le istruzioni per l’uso devono fornire le indicazioni seguenti sul rumore aereo prodotto dalla macchina, valore reale o valore stabilito in base alla misurazione eseguita su una macchina identica:

  • il livello di pressione acustica continuo equivalente ponderato A nei posti di lavoro se supera 70 dB (A); se tale livello è inferiore o pari a 70 dB (A), deve essere indicato;
  • il valore massimo della pressione acustica istantanea ponderata C nei posti di lavoro se supera 63 Pa (130 dB rispetto a 20 mPa);
  • il livello di potenza acustica emesso dalla macchina se il livello di pressione acustica continuo equivalente ponderato A nei posti di lavoro supera 85 dB (A).

Conclusioni
I rischi connessi alle vibrazioni meccaniche e al rumore devono essere, pertanto, presi in considerazione sia da chi progetta e costruisce le macchine e le attrezzature, sia da chi, generalmente il Datore di Lavoro, ha la responsabilità di scegliere macchine e attrezzature da far utilizzare agli operatori per effettuare determinate operazioni lavorative.
Il fatto che gli effetti di tali rischi non siano, in alcuni casi, percepibili immediatamente, inoltre, richiede un’attenzione maggiore anche nella fase di formazione e informazione degli operatori in modo che si possa instaurare un circolo virtuoso per il miglioramento delle condizioni di lavoro dal punto di vista delle vibrazioni meccaniche e del rumore: gli operatori, infatti, operando a stretto contatto con le macchine e le attrezzature possono fornire preziosi suggerimenti sia al Datore di Lavoro, orientando le scelte in merito agli acquisti, sia, eventualmente, ai fabbricanti, implementando soluzioni migliorative delle macchine e delle attrezzature utilizzate.


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