Macchine e marcatura CE
La mtm ha scritto l'articolo "Le macchine non soggette
a marcatura CE" che è stato pubblicato sulla rivista Pulizia
Industriale e Sanificazione - Mensile di manutenzione e igiene civile
e industriale (giugno 2006 - anno XXXIX edita da MO.ED.CO S.r.l.) e che
abbiamo il piacere di riportare integralmente.
Le macchine non soggette a marcatura CE
Vista sfumare,
per il momento, l’emanazione di un Testo Unico in materia di sicurezza,
è necessario ricordare che, in Italia, uno dei testi di riferimento
in merito alla sicurezza dei lavoratori rimane ancora il D.P.R. 27 aprile
1955, n. 547 - Norme per la prevenzione degli infortuni; già nel
testo di questo decreto, infatti, all’articolo 5, si sottolineava
che “nel caso in cui dal Datore di Lavoro siano concessi in uso
macchine o attrezzi di sua proprietà per l'esecuzione dei lavori
di cui al precedente comma (cioè, a tutte le attività alle
quali siano addetti lavoratori subordinati o a essi equiparati, salvo
per alcune attività esplicitamente indicate dal decreto stesso),
dette macchine o attrezzi devono essere muniti dei dispositivi di sicurezza
previsti dal presente decreto”; l’articolo 29 della Legge
62/05 (Comunitaria 2004) ha, inoltre, sottolineato che le macchine non
marcate CE, in quanto ancora soggette a una normativa previgente, devono,
comunque, essere adeguate in termini di sicurezza nei confronti degli
operatori addetti.
Il punto di partenza per la sicurezza
La sicurezza in azienda non deve essere vista come un ostacolo o come
un semplice costo che non ripaga in alcun modo; la Legislazione nel settore
ha come “Stella Polare” l’articolo 2087 - Tutela delle
condizioni di lavoro del Codice Civile: “L'imprenditore è
tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo
la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie
a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei
prestatori di lavoro”. È un articolo che, in maniera
cristallina e ferma, sancisce il dovere da parte dell’imprenditore
di tutelare i propri prestatori di lavoro; non si tratta di un obbligo
generico, ma richiede che l’imprenditore determini, per ciascuna
lavorazione, quale siano le soluzioni che consentano di garantire la massima
sicurezza tecnologicamente fattibile e fare in modo di applicarle.
Un’applicazione ideale di questo articolo porta principalmente a
due processi concomitanti:
- in primo luogo, a un processo continuo di formazione e informazione
in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro;
- in secondo luogo, a un processo continuo di rinnovamento delle
soluzioni aziendali implementate per tutelare l'integrità fisica
e la personalità morale dei prestatori di lavoro.
Il secondo aspetto, si capisce bene, richiede un impegno
economico non indifferente, ma solo in questo modo il Datore di Lavoro
è in grado di dimostrare che non avrebbe potuto fare di meglio
per i lavoratori; la Legislazione, tuttavia, affianca a questo articolo
del Codice Civile degli ulteriori “paletti” che direzionano
al meglio l’opera del Datore di Lavoro stesso in termini di tutela
dei prestatori di lavoro:
- leggi basate sul cosiddetto vecchio approccio, quelle nelle quali
vengono esplicitamente indicate le soluzioni che devono essere implementate
per garantirsi la conformità alle leggi stesse;
- leggi basate sul cosiddetto nuovo approccio, nelle quali sono indicati
dei Requisiti Essenziali di Sicurezza (i R.E.S.) che devono essere
rispettati (non importa come) per garantirsi la conformità
alle leggi stesse.
Un esempio di legge basata sul vecchio approccio è
il D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 - Norme per la prevenzione degli infortuni,
mentre un esempio di legge basata sul nuovo approccio è il D.P.R.
459/96 (recepimento in Italia della Direttiva 98/37/CE, la cosiddetta
Direttiva Macchine); anche l’articolo 29 della Legge 62/05 introduce
la necessità di adeguamento delle macchine non marcate CE ad alcuni
Requisiti Essenziali di Sicurezza.
Il D.P.R. 547/55
È importante sottolineare che la Direttiva Macchine, precedentemente
citata, non ha comportato il venir meno del D.P.R. 547/55 e del D.Lgs,
n. 626/94: stabilisce, infatti, un minimum tecnologico obbligato comune
per alcune tipologie di macchine nei luoghi di lavoro, ma non esclude
la possibilità per gli Stati Membri (dell’Unione Europea)
di conservare o istituire un regime più severo.
Il D.P.R. 547/55, pertanto, continua a essere richiamato nella giurisprudenza
per contestare irregolarità presenti sui macchinari nelle aziende;
da questo punto di vista, il D.P.R. 547/55 risulta essere in alcuni casi
più restrittivo della Direttiva Macchine; basti considerare la
gestione normale dei macchinari, per la quale vale, per esempio, l’articolo
41 - Protezione e sicurezza delle macchine: “Gli elementi delle
macchine, quando costituiscono un pericolo, devono essere protetti o segregati
o provvisti di dispositivi di sicurezza” o la gestione dei
macchinari in manutenzione o regolazione, per la quale valgono l’articolo
48 - Divieto di pulire, oliare o ingrassare organi in moto: “È
vietato pulire, oliare o ingrassare a mano gli organi e gli elementi in
moto delle macchine, a meno che ciò non sia richiesto da particolari
esigenze tecniche, nel quale caso deve essere fatto uso di mezzi idonei
ad evitare ogni pericolo. Del divieto stabilito dal presente articolo
devono essere resi edotti i lavoratori mediante avvisi chiaramente visibili”
e l’articolo 49 - Divieto di operazioni di riparazione o registrazione
su organi in moto: “È vietato compiere su organi in moto
qualsiasi operazione di riparazione o registrazione. Qualora sia necessario
eseguire tali operazioni durante il moto, si devono adottare adeguate
cautele a difesa della incolumità del lavoratore. Del divieto stabilito
dal presente articolo devono essere resi edotti i lavoratori mediante
avvisi chiaramente visibili”. L’applicazione pratica
di questi articoli comporta che:
- quando un elemento della macchina risulta pericoloso per gli operatori
addetti, il Datore di Lavoro deve in ogni caso, senza eccezioni, fare
in modo che tramite opportune protezioni (segregazione con ripari
o protezione con dispositivi di protezione) gli operatori non si trovino
in condizioni rischiose nella gestione della macchina;
- durante le operazioni di manutenzione o di regolazione non sono
consentiti interventi con organi in moto o senza le apposite protezioni
degli stessi; solo con l’adozione di soluzioni apposite (che,
tuttavia, non vengono indicate dal D.P.R. 547/55 e, quindi, sono anche
difficilmente giustificabili) sarebbe possibile operare in tali condizioni.
Con la Direttiva Macchine, facendo un confronto, l’intera
gestione della sicurezza di una macchina ruota attorno al Fascicolo Tecnico
(e, in particolare, alla Valutazione dei Rischi effettuata e documentata
all’interno del Fascicolo Tecnico stesso); semplificando le cose,
quindi, se la Valutazione dei Rischi lo reputa fattibile, in determinate
condizioni (supportate in alcuni casi anche da norme armonizzate), potrebbe
essere possibile, per esempio, intervenire in corrispondenza di organi
in movimento, superando quanto richiesto dal R.E.S. 1.3.7 - Prevenzione
dei rischi dovuti agli elementi mobili della Direttiva Macchine che stabilisce
che “Gli elementi mobili della macchina devono essere progettati,
costruiti e disposti per evitare i rischi oppure, se sussistono rischi,
essere muniti di protezioni o dispositivi di protezione in modo tale da
prevenire qualsiasi rischio di contatto che possa provocare infortuni”.
È questo un motivo per cui risulta sempre necessario effettuare
la valutazione della conformità al D.P.R. 547/55 anche di macchine
già marcate CE. A seguito di questa valutazione, il Datore di Lavoro
è tenuto ad adeguare la macchina (o le macchine) affinché
risulti conforme alla vigente legislazione. In merito, si ricorda, comunque,
che le modifiche apportate alle macchine per migliorare le condizioni
di sicurezza, sempre che non comportino modifiche delle modalità
di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore, non configurano
immissione sul mercato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, secondo periodo,
del D.P.R. 459/96; in alternativa, qualunque altro tipo di modifica anche
su macchine non marcate CE, si configura come una nuova immissione sul
mercato e, conseguentemente, richiede un iter CE completo.
La Legge 62/05
Entro il 12 novembre 2005 i Datori di Lavoro avrebbero dovuto eseguire
gli adempimenti previsti dall’articolo 29 della Legge 62/05: in
particolare, quelli specificati nell’allegato XV “Prescrizioni
supplementari applicabili alle attrezzature di lavoro specifiche”
(da applicarsi solamente alle attrezzature di lavoro messe a disposizione
dei lavoratori alla data del 31 dicembre 1996 e non soggette a norme di
attuazione di direttive comunitarie concernenti requisiti di sicurezza
di carattere costruttivo), ovvero quelli indicati nel seguito:
- articolo 2-bis.1: "La persona esposta deve avere il tempo
e/o i mezzi di sottrarsi rapidamente a eventuali rischi causati dalla
messa in moto e/o dall’arresto dell’attrezzatura di lavoro";
è una prescrizione generalmente riferita a grandi macchine
o macchine di una certa complessità; l’adeguamento risulta
necessario nel caso in cui sia possibile la presenza di persone esposte
a pericoli in zone non visibili all’operatore quando l’avvio
o l’arresto dell’apparecchiatura possa costituire un rischio
per esse; in questo caso, risulta fondamentale fare in modo di preavvisare
l’avvio della macchina e predisporre, per esempio, vie di fuga
adeguate, spazi di rifugio, dispositivi per il comando dell’arresto
di emergenza idonei (sia per il tipo di azionamento, sia per la posizione)
o mezzi di isolamento dalle fonti di alimentazione di energia bloccabili;
- articolo 2-bis.2: "La rimessa in moto di un’attrezzatura
dopo un arresto, indipendentemente dalla sua origine, e il comando
di una modifica rilevante delle condizioni di funzionamento di un’attrezzatura
(velocità, pressione, eccetera) devono poter essere effettuati
soltanto mediante un’azione volontaria su un organo di comando
concepito a tale fine, salvo che la rimessa in moto o la modifica
rilevante delle condizioni di funzionamento dell’attrezzatura
non presenti alcun pericolo per il lavoratore esposto";
- articolo 2-bis.3: "L’ordine di arresto dell’attrezzatura
di lavoro deve essere prioritario rispetto agli ordini di messa in
moto. Ottenuto l’arresto dell’attrezzatura di lavoro,
o dei suoi elementi pericolosi, l’alimentazione degli azionatori
deve essere interrotta"; quest’ultimo aspetto rende
cogente il Requisito Essenziale di Sicurezza della Direttiva Macchine
che richiede per le funzioni di arresto la scelta fra la categoria
0 o la categoria 1 (secondo la norma CEI EN 60204-1), escludendo di
fatto la categoria 2 (quella che, nella fattispecie, prevede proprio
il mantenimento dell’alimentazione degli azionatori dopo aver
ottenuto l’arresto);
- articolo 2-bis.4: "Se gli elementi mobili di un’attrezzatura
di lavoro presentano rischi di contatto meccanico che possono causare
incidenti, essi devono essere dotati di protezioni o di sistemi protettivi
che: devono essere di costruzione robusta; non devono provocare rischi
supplementari; non devono essere facilmente elusi o resi inefficaci;
devono essere situati a una sufficiente distanza dalla zona pericolosa;
non devono limitare più del necessario l’osservazione
del ciclo di lavoro".
Tale requisito, pur essendo molto esplicito, è importante perché
sottolinea, fra gli altri, un aspetto importante della valutazione
dei rischi, cioè che l’aspetto umano va considerato anche
e soprattutto dal punto di vista comportamentale: affermando che i
ripari e i dispositivi di protezione non devono essere facilmente
elusi o resi inefficaci, il Legislatore richiede al Datore di Lavoro
(come già e richiesto ai produttori di macchine marcate CE)
di non “incollare” sulla macchina protezioni inutili che
poi all’atto pratico verranno tolte o eluse perché, in
tal caso, è come non aver ottemperato ai propri doveri di legge;
motivazioni che potrebbero portare a una manomissione potrebbero essere
il fatto che la soluzione scelta per la protezione allunga i tempi
di produzione, il fatto che aumenta i disagi durante la lavorazione,
il fatto che interviene (o si guasta) troppo frequentemente creando
disservizi o, comunque, disagi nella lavorazione.
Conclusioni
L’adeguamento continuo allo stato dell’arte in materia di
sicurezza risulta, pertanto, un fattore non secondario per un Datore di
Lavoro; questo adeguamento non deve essere, tuttavia, un semplice adempimento
di obblighi burocratici, ma deve essere la concretizzazione di tappe successive
di un percorso che ha come fine ultimo il benessere dei lavoratori pienamente
coniugato con lo scopo iniziale dell’attività imprenditoriale,
ovvero quello di creare profitto economico.
Infine, bisogna ricordare che in questo compito, il Datore di Lavoro non
è solo e può e deve avvalersi di tutte le risorse che gli
vengono messe a disposizione a livello accademico, a livello Legislativo,
da libri o pubblicazioni, da interventi da parte delle Associazioni di
categoria o da professionisti specificamente preparati in merito.
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