Marcatura CE
e sicuezza di prodotto
mtm ha scritto l'articolo "La sicurezza delle macchine
non marcate CE" che è stato pubblicato sulla rivista Imbottigliamento
(giugno 2008 - n° 5 - anno XXXI) e che abbiamo il piacere di riportare
integralmente.
La sicurezza delle macchine non marcate CE
Nel presente
articolo viene considerata la situazione normativa a cui devono rispondere
le macchine che non sono soggette alla marcatura CE.
Allo stato attuale, in Italia, uno dei testi di riferimento in merito
alla sicurezza dei lavoratori rimane ancora il D.P.R. 27 aprile 1955,
n. 547 – “Norme per la prevenzione degli infortuni”.
Già nel testo di questo decreto, infatti, all’articolo 5,
si sottolineava che “nel caso in cui dal Datore di Lavoro siano
concessi in uso macchine o attrezzi di sua proprietà per l'esecuzione
dei lavori di cui al precedente comma (cioè, a tutte le attività
alle quali siano addetti lavoratori subordinati o a essi equiparati, salvo
per alcune attività esplicitamente indicate dal decreto stesso),
dette macchine o attrezzi devono essere muniti dei dispositivi di sicurezza
previsti dal presente decreto”.
L’articolo 29 della Legge 62/05 (Comunitaria 2004) ha, inoltre,
sottolineato come le macchine non marcate CE, debbano, comunque, essere
adeguate in termini di sicurezza nei confronti degli operatori addetti.
La sicurezza nella gestione delle macchine
La sicurezza nella gestione (utilizzo, ma anche manutenzione e regolazione)
delle macchine rientra nella più generale amministrazione della
sicurezza in azienda da parte del Datore di Lavoro. Del resto già
il Codice Civile, nell’articolo 2087 – “Tutela delle
condizioni di lavoro”, riporta: “L'imprenditore è tenuto
ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità
del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità
fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.
In questo articolo si sancisce dunque il dovere da parte dell’imprenditore
di tutelare i propri lavoratori. Per ciascuna lavorazione, l’imprenditore
deve determinare quali siano le soluzioni che consentano di garantire
la massima sicurezza tecnologicamente fattibile e fare in modo di applicarle.
La Legislazione, inoltre, oltre a quanto visto nel citato articolo del
Codice Civile, propone una serie di leggi che direzionano al meglio l’opera
del Datore di Lavoro stesso in termini di tutela dei lavoratori:
- leggi basate sul cosiddetto vecchio approccio, quelle nelle quali
vengono esplicitamente indicate le soluzioni che devono essere implementate
per garantirsi la conformità alle leggi stesse;
- leggi basate sul cosiddetto nuovo approccio, nelle quali sono indicati
dei Requisiti Essenziali di Sicurezza (i R.E.S.) che devono essere rispettati
(non importa come) per garantirsi la conformità alle leggi stesse.
Un esempio di legge basata sul vecchio approccio è
il D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 – “Norme per la prevenzione
degli infortuni”, mentre un esempio di legge basata sul nuovo approccio
è il D.P.R. 459/96 (recepimento in Italia della Direttiva 98/37/CE,
nota come Direttiva Macchine). Si consideri che anche l’articolo
29 della Legge 62/05 introduce la necessità di adeguamento delle
macchine non marcate CE ad alcuni Requisiti Essenziali di Sicurezza.
Il D.P.R. 547/55
È importante sottolineare che la Direttiva Macchine non ha comportato
il venir meno del D.P.R. 547/55 e del D.Lgs, n. 626/94: essa, infatti,
non esclude la possibilità per gli Stati Membri (dell’Unione
Europea) di conservare o istituire un regime normativo nazionale più
severo di quello previsto dalla Direttiva.
Il D.P.R. 547/55, pertanto, è tuttora vigente e continua a essere
richiamato nella giurisprudenza per contestare irregolarità presenti
sui macchinari nelle aziende. In quest’ottica il D.P.R. 547/55
risulta essere in alcuni casi più restrittivo rispetto a quanto
previsto dalla Direttiva Macchine. Si consideri, per esempio, la gestione
normale dei macchinari, per la quale vale, per esempio, l’articolo
41 - PROTEZIONE E SICUREZZA DELLE MACCHINE: “Gli elementi delle
macchine, quando costituiscono un pericolo, devono essere protetti o
segregati o provvisti di dispositivi di sicurezza” o la gestione
dei macchinari in manutenzione o regolazione, per la quale valgono l’articolo
48 - DIVIETO DI PULIRE, OLIARE O INGRASSARE ORGANI IN MOTO: “È
vietato pulire, oliare o ingrassare a mano gli organi e gli elementi
in moto delle macchine, a meno che ciò non sia richiesto da particolari
esigenze tecniche, nel quale caso deve essere fatto uso di mezzi idonei
ad evitare ogni pericolo. Del divieto stabilito dal presente articolo
devono essere resi edotti i lavoratori mediante avvisi chiaramente visibili”
e l’articolo 49 - DIVIETO DI OPERAZIONI DI RIPARAZIONE O REGISTRAZIONE
SU ORGANI IN MOTO: “È vietato compiere su organi in moto
qualsiasi operazione di riparazione o registrazione. Qualora sia necessario
eseguire tali operazioni durante il moto, si devono adottare adeguate
cautele a difesa della incolumità del lavoratore. Del divieto
devono essere resi edotti i lavoratori mediante avvisi chiaramente visibili”.
L’applicazione pratica di questi articoli comporta che:
-
quando un elemento della macchina risulta pericoloso
per gli operatori addetti, il Datore di Lavoro deve in ogni caso,
senza eccezioni, posizionare opportune protezioni (segregazione con
ripari o protezione con dispositivi di protezione) in modo tale che
gli operatori non possano trovarsi in condizioni rischiose nella gestione
della macchina;
-
durante le operazioni di manutenzione o di regolazione
non sono consentiti interventi con organi in moto o senza le apposite
protezioni degli stessi; solo con l’adozione di soluzioni apposite
(che, tuttavia, non vengono indicate dal D.P.R. 547/55 e, quindi,
risulterebbero difficilmente giustificabili) sarebbe possibile operare
in tali condizioni.
Vale un’importante considerazione in merito a quanto riportato
negli articoli 48 e 49 del D.P.R. 547/55. In entrambi gli articoli è
presente la frase ”Del divieto devono essere resi edotti i lavoratori
mediante avvisi chiaramente visibili”. Questo significa che su
tutti i macchinari presenti in azienda, il decreto prevede che sia apposta
idonea segnaletica indicante il divieto di rimozione delle protezioni
e il divieto di effettuare interventi di manutenzione, regolazione o
pulizia in corrispondenza di organi in movimento. Questa segnaletica
deve essere facilmente individuabile, comprensibile (eventualmente al
cartello di divieto è possibile associare un’apposita frase
esplicativa) e posizionata in corrispondenza della zona sulla macchina
dove è presente il pericolo. La mancanza della segnaletica citata
è da considerarsi un mancato rispetto della prescrizione prevista
dal decreto.
Facendo un confronto con la Direttiva Macchine si può riconoscere
come, secondo la Direttiva, l’intera gestione della sicurezza
di una macchina dipenda dalla valutazione dei rischi che il fabbricante
ha eseguito su di essa in sede progettuale. Dunque, se la valutazione
dei rischi lo reputa fattibile, in determinate condizioni (supportate
in alcuni casi anche da norme armonizzate), potrebbe essere possibile,
per esempio per interventi manutentivi o di regolazione, intervenire
in corrispondenza di organi in movimento (sempre che sussistano migliorate
condizioni di sicurezza quali velocità ridotta, dispositivi di
avviamento ad azione mantenuta, ecc.).
Per questo motivo risulta sempre necessario effettuare la valutazione
della conformità a quanto previsto dal D.P.R. 547/55 anche di
macchine già marcate CE. A seguito di questa valutazione, il
Datore di Lavoro è tenuto ad adeguare la macchina (o le macchine)
affinché risulti conforme alla vigente legislazione nazionale.
A tal riguardo, si ricorda, comunque, che le modifiche apportate alle
macchine per migliorare le condizioni di sicurezza, sempre che non comportino
modifiche delle modalità di utilizzo e delle prestazioni previste
dal costruttore, non configurano immissione sul mercato ai sensi dell'articolo
1, comma 3, secondo periodo, del D.P.R. 459/96. In alternativa, qualunque
altro tipo di modifica, che dunque vada oltre la straordinaria manutenzione,
anche su macchine non marcate CE, si configura come una nuova immissione
sul mercato e, conseguentemente, richiede l’intero iter procedurale
che porti alla marcatura CE della macchina.
La Legge 62/05
L’articolo 29 della Legge 62/05 ha fissato, con scadenza 12 novembre
2005, una serie di adempimenti che il Datore di Lavoro è tenuto
a rispettare: in particolare, quelli specificati nell’allegato XV
“Prescrizioni supplementari applicabili alle attrezzature di lavoro
specifiche” (da applicarsi solamente alle attrezzature di lavoro
messe a disposizione dei lavoratori alla data del 31 dicembre 1996 e non
soggette a norme di attuazione di direttive comunitarie concernenti requisiti
di sicurezza di carattere costruttivo); questi adempimenti si ispirano
a quanto già presente in alcuni dei Requisiti Essenziali di Sicurezza
della Direttiva Macchina in merito alle macchina marcate CE. Gli adempimenti
previsti sono indicati nel seguito.
- (articolo 2-bis.1) La persona esposta deve avere il tempo e/o i mezzi
di sottrarsi rapidamente a eventuali rischi causati dalla messa in moto
e/o dall’arresto dell’attrezzatura di lavoro; è una
prescrizione generalmente riferita a grandi macchine o macchine di una
certa complessità. L’adeguamento risulta necessario nel
caso in cui sia possibile avviare o arrestare la macchina senza la possibilità
di visionare, dal posto di comando, l’intera area di azione circostante
la macchina stessa; in questo caso, infatti, potrebbe verificarsi la
presenza di persone esposte a pericoli in zone non visibili all’operatore.
Risulta dunque fondamentale fare in modo di preavvisare l’avvio
della macchina (come peraltro già prescritto dal D.P.R. 547/55
nel suo articolo 80 “Preavviso di avviamento di macchine complesse”)
e predisporre, per esempio, vie di fuga adeguate, dispositivi per il
comando dell’arresto di emergenza idonei (sia per il tipo di azionamento,
sia per la posizione) o mezzi di isolamento dalle fonti di alimentazione
di energia bloccabili.
- (articolo 2-bis.2) La rimessa in moto di un’attrezzatura dopo
un arresto, indipendentemente dalla sua origine, e il comando di una
modifica rilevante delle condizioni di funzionamento di un’attrezzatura
(velocità, pressione, eccetera) devono poter essere effettuati
soltanto mediante un’azione volontaria su un organo di comando
concepito a tale fine, salvo che la rimessa in moto o la modifica rilevante
delle condizioni di funzionamento dell’attrezzatura non presenti
alcun pericolo per il lavoratore esposto; questa prescrizione è
una diretta conseguenza di quanto già riportato nel Requisito
Essenziale di Sicurezza della Direttiva Macchine incentrato sulle modalità
di avviamento di una macchina.
- (articolo 2-bis.3) L’ordine di arresto dell’attrezzatura
di lavoro deve essere prioritario rispetto agli ordini di messa in moto.
Ottenuto l’arresto dell’attrezzatura di lavoro, o dei suoi
elementi pericolosi, l’alimentazione degli azionatori deve essere
interrotta; quest’ultimo aspetto si collega al Requisito Essenziale
di Sicurezza della Direttiva Macchine che richiede per le funzioni di
arresto la scelta fra la categoria 0 o la categoria 1 (secondo la norma
CEI EN 60204-1), escludendo di fatto la categoria 2 (quella che, nello
specifico, prevede proprio il mantenimento dell’alimentazione
degli azionatori dopo aver ottenuto l’arresto).
- (articolo 2-bis.4) Se gli elementi mobili di un’attrezzatura
di lavoro presentano rischi di contatto meccanico che possono causare
incidenti, essi devono essere dotati di protezioni o di sistemi protettivi
che:
- devono essere di costruzione robusta;
- non devono provocare rischi supplementari;
- non devono essere facilmente elusi o resi inefficaci;
- devono essere situati a una sufficiente distanza dalla zona pericolosa;
- non devono limitare più del necessario l’osservazione
del ciclo di lavoro;
anche tale requisito si collega a quanto già
presente nel Requisito Essenziale di Sicurezza della Direttiva Macchine,
in merito alla protezione dagli organi mobili. Questo requisito è
importante in quanto sottolinea come, nella scelta del tipo di protezione,
il Datore di Lavoro debba anche considerare l’aspetto umano, dal
punto di vista comportamentale: i ripari e i dispositivi di protezione
non devono essere facilmente elusi o resi inefficaci. L’idea del
Legislatore è dunque quella di richiedere al Datore di Lavoro (come
già è richiesto ai produttori di macchine marcate CE) di
non posizionare sulla macchina protezioni inutili che poi all’atto
pratico verranno tolte o eluse per finalità lavorative o manutentive,
perché, in tal caso, è come non aver ottemperato ai propri
doveri di legge.
Conclusioni
La messa in sicurezza dei macchinari industriali che non sono soggetti
alla marcatura CE risulta, pertanto, un fattore non secondario per un
Datore di Lavoro. Questo adeguamento non deve però essere considerato
un mero adempimento di obblighi burocratici dovuto alle leggi esistenti
e dunque ai doveri che è tenuto a rispettare lo stesso Datore di
Lavoro; bensì deve essere considerato come un percorso che possa
garantire la sicurezza dei lavoratori senza dover necessariamente ridurre
il livello di produttività delle proprie macchine.
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