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Marcatura CE e sicuezza di prodotto

mtm ha scritto l'articolo "La sicurezza delle macchine non marcate CE" che è stato pubblicato sulla rivista Imbottigliamento (giugno 2008 - n° 5 - anno XXXI) e che abbiamo il piacere di riportare integralmente.

La sicurezza delle macchine non marcate CE

Nel presente articolo viene considerata la situazione normativa a cui devono rispondere le macchine che non sono soggette alla marcatura CE.
Allo stato attuale, in Italia, uno dei testi di riferimento in merito alla sicurezza dei lavoratori rimane ancora il D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 – “Norme per la prevenzione degli infortuni”. Già nel testo di questo decreto, infatti, all’articolo 5, si sottolineava che “nel caso in cui dal Datore di Lavoro siano concessi in uso macchine o attrezzi di sua proprietà per l'esecuzione dei lavori di cui al precedente comma (cioè, a tutte le attività alle quali siano addetti lavoratori subordinati o a essi equiparati, salvo per alcune attività esplicitamente indicate dal decreto stesso), dette macchine o attrezzi devono essere muniti dei dispositivi di sicurezza previsti dal presente decreto”.
L’articolo 29 della Legge 62/05 (Comunitaria 2004) ha, inoltre, sottolineato come le macchine non marcate CE, debbano, comunque, essere adeguate in termini di sicurezza nei confronti degli operatori addetti.

La sicurezza nella gestione delle macchine
La sicurezza nella gestione (utilizzo, ma anche manutenzione e regolazione) delle macchine rientra nella più generale amministrazione della sicurezza in azienda da parte del Datore di Lavoro. Del resto già il Codice Civile, nell’articolo 2087 – “Tutela delle condizioni di lavoro”, riporta: “L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”. In questo articolo si sancisce dunque il dovere da parte dell’imprenditore di tutelare i propri lavoratori. Per ciascuna lavorazione, l’imprenditore deve determinare quali siano le soluzioni che consentano di garantire la massima sicurezza tecnologicamente fattibile e fare in modo di applicarle.
La Legislazione, inoltre, oltre a quanto visto nel citato articolo del Codice Civile, propone una serie di leggi che direzionano al meglio l’opera del Datore di Lavoro stesso in termini di tutela dei lavoratori:

  • leggi basate sul cosiddetto vecchio approccio, quelle nelle quali vengono esplicitamente indicate le soluzioni che devono essere implementate per garantirsi la conformità alle leggi stesse;
  • leggi basate sul cosiddetto nuovo approccio, nelle quali sono indicati dei Requisiti Essenziali di Sicurezza (i R.E.S.) che devono essere rispettati (non importa come) per garantirsi la conformità alle leggi stesse.

Un esempio di legge basata sul vecchio approccio è il D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 – “Norme per la prevenzione degli infortuni”, mentre un esempio di legge basata sul nuovo approccio è il D.P.R. 459/96 (recepimento in Italia della Direttiva 98/37/CE, nota come Direttiva Macchine). Si consideri che anche l’articolo 29 della Legge 62/05 introduce la necessità di adeguamento delle macchine non marcate CE ad alcuni Requisiti Essenziali di Sicurezza.

Il D.P.R. 547/55
È importante sottolineare che la Direttiva Macchine non ha comportato il venir meno del D.P.R. 547/55 e del D.Lgs, n. 626/94: essa, infatti, non esclude la possibilità per gli Stati Membri (dell’Unione Europea) di conservare o istituire un regime normativo nazionale più severo di quello previsto dalla Direttiva.
Il D.P.R. 547/55, pertanto, è tuttora vigente e continua a essere richiamato nella giurisprudenza per contestare irregolarità presenti sui macchinari nelle aziende. In quest’ottica il D.P.R. 547/55 risulta essere in alcuni casi più restrittivo rispetto a quanto previsto dalla Direttiva Macchine. Si consideri, per esempio, la gestione normale dei macchinari, per la quale vale, per esempio, l’articolo 41 - PROTEZIONE E SICUREZZA DELLE MACCHINE: “Gli elementi delle macchine, quando costituiscono un pericolo, devono essere protetti o segregati o provvisti di dispositivi di sicurezza” o la gestione dei macchinari in manutenzione o regolazione, per la quale valgono l’articolo 48 - DIVIETO DI PULIRE, OLIARE O INGRASSARE ORGANI IN MOTO: “È vietato pulire, oliare o ingrassare a mano gli organi e gli elementi in moto delle macchine, a meno che ciò non sia richiesto da particolari esigenze tecniche, nel quale caso deve essere fatto uso di mezzi idonei ad evitare ogni pericolo. Del divieto stabilito dal presente articolo devono essere resi edotti i lavoratori mediante avvisi chiaramente visibili” e l’articolo 49 - DIVIETO DI OPERAZIONI DI RIPARAZIONE O REGISTRAZIONE SU ORGANI IN MOTO: “È vietato compiere su organi in moto qualsiasi operazione di riparazione o registrazione. Qualora sia necessario eseguire tali operazioni durante il moto, si devono adottare adeguate cautele a difesa della incolumità del lavoratore. Del divieto devono essere resi edotti i lavoratori mediante avvisi chiaramente visibili”.
L’applicazione pratica di questi articoli comporta che:

  • quando un elemento della macchina risulta pericoloso per gli operatori addetti, il Datore di Lavoro deve in ogni caso, senza eccezioni, posizionare opportune protezioni (segregazione con ripari o protezione con dispositivi di protezione) in modo tale che gli operatori non possano trovarsi in condizioni rischiose nella gestione della macchina;
  • durante le operazioni di manutenzione o di regolazione non sono consentiti interventi con organi in moto o senza le apposite protezioni degli stessi; solo con l’adozione di soluzioni apposite (che, tuttavia, non vengono indicate dal D.P.R. 547/55 e, quindi, risulterebbero difficilmente giustificabili) sarebbe possibile operare in tali condizioni.

Vale un’importante considerazione in merito a quanto riportato negli articoli 48 e 49 del D.P.R. 547/55. In entrambi gli articoli è presente la frase ”Del divieto devono essere resi edotti i lavoratori mediante avvisi chiaramente visibili”. Questo significa che su tutti i macchinari presenti in azienda, il decreto prevede che sia apposta idonea segnaletica indicante il divieto di rimozione delle protezioni e il divieto di effettuare interventi di manutenzione, regolazione o pulizia in corrispondenza di organi in movimento. Questa segnaletica deve essere facilmente individuabile, comprensibile (eventualmente al cartello di divieto è possibile associare un’apposita frase esplicativa) e posizionata in corrispondenza della zona sulla macchina dove è presente il pericolo. La mancanza della segnaletica citata è da considerarsi un mancato rispetto della prescrizione prevista dal decreto.
Facendo un confronto con la Direttiva Macchine si può riconoscere come, secondo la Direttiva, l’intera gestione della sicurezza di una macchina dipenda dalla valutazione dei rischi che il fabbricante ha eseguito su di essa in sede progettuale. Dunque, se la valutazione dei rischi lo reputa fattibile, in determinate condizioni (supportate in alcuni casi anche da norme armonizzate), potrebbe essere possibile, per esempio per interventi manutentivi o di regolazione, intervenire in corrispondenza di organi in movimento (sempre che sussistano migliorate condizioni di sicurezza quali velocità ridotta, dispositivi di avviamento ad azione mantenuta, ecc.).
Per questo motivo risulta sempre necessario effettuare la valutazione della conformità a quanto previsto dal D.P.R. 547/55 anche di macchine già marcate CE. A seguito di questa valutazione, il Datore di Lavoro è tenuto ad adeguare la macchina (o le macchine) affinché risulti conforme alla vigente legislazione nazionale. A tal riguardo, si ricorda, comunque, che le modifiche apportate alle macchine per migliorare le condizioni di sicurezza, sempre che non comportino modifiche delle modalità di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore, non configurano immissione sul mercato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, secondo periodo, del D.P.R. 459/96. In alternativa, qualunque altro tipo di modifica, che dunque vada oltre la straordinaria manutenzione, anche su macchine non marcate CE, si configura come una nuova immissione sul mercato e, conseguentemente, richiede l’intero iter procedurale che porti alla marcatura CE della macchina.

La Legge 62/05
L’articolo 29 della Legge 62/05 ha fissato, con scadenza 12 novembre 2005, una serie di adempimenti che il Datore di Lavoro è tenuto a rispettare: in particolare, quelli specificati nell’allegato XV “Prescrizioni supplementari applicabili alle attrezzature di lavoro specifiche” (da applicarsi solamente alle attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori alla data del 31 dicembre 1996 e non soggette a norme di attuazione di direttive comunitarie concernenti requisiti di sicurezza di carattere costruttivo); questi adempimenti si ispirano a quanto già presente in alcuni dei Requisiti Essenziali di Sicurezza della Direttiva Macchina in merito alle macchina marcate CE. Gli adempimenti previsti sono indicati nel seguito.

  • (articolo 2-bis.1) La persona esposta deve avere il tempo e/o i mezzi di sottrarsi rapidamente a eventuali rischi causati dalla messa in moto e/o dall’arresto dell’attrezzatura di lavoro; è una prescrizione generalmente riferita a grandi macchine o macchine di una certa complessità. L’adeguamento risulta necessario nel caso in cui sia possibile avviare o arrestare la macchina senza la possibilità di visionare, dal posto di comando, l’intera area di azione circostante la macchina stessa; in questo caso, infatti, potrebbe verificarsi la presenza di persone esposte a pericoli in zone non visibili all’operatore. Risulta dunque fondamentale fare in modo di preavvisare l’avvio della macchina (come peraltro già prescritto dal D.P.R. 547/55 nel suo articolo 80 “Preavviso di avviamento di macchine complesse”) e predisporre, per esempio, vie di fuga adeguate, dispositivi per il comando dell’arresto di emergenza idonei (sia per il tipo di azionamento, sia per la posizione) o mezzi di isolamento dalle fonti di alimentazione di energia bloccabili.
  • (articolo 2-bis.2) La rimessa in moto di un’attrezzatura dopo un arresto, indipendentemente dalla sua origine, e il comando di una modifica rilevante delle condizioni di funzionamento di un’attrezzatura (velocità, pressione, eccetera) devono poter essere effettuati soltanto mediante un’azione volontaria su un organo di comando concepito a tale fine, salvo che la rimessa in moto o la modifica rilevante delle condizioni di funzionamento dell’attrezzatura non presenti alcun pericolo per il lavoratore esposto; questa prescrizione è una diretta conseguenza di quanto già riportato nel Requisito Essenziale di Sicurezza della Direttiva Macchine incentrato sulle modalità di avviamento di una macchina.
  • (articolo 2-bis.3) L’ordine di arresto dell’attrezzatura di lavoro deve essere prioritario rispetto agli ordini di messa in moto. Ottenuto l’arresto dell’attrezzatura di lavoro, o dei suoi elementi pericolosi, l’alimentazione degli azionatori deve essere interrotta; quest’ultimo aspetto si collega al Requisito Essenziale di Sicurezza della Direttiva Macchine che richiede per le funzioni di arresto la scelta fra la categoria 0 o la categoria 1 (secondo la norma CEI EN 60204-1), escludendo di fatto la categoria 2 (quella che, nello specifico, prevede proprio il mantenimento dell’alimentazione degli azionatori dopo aver ottenuto l’arresto).
  • (articolo 2-bis.4) Se gli elementi mobili di un’attrezzatura di lavoro presentano rischi di contatto meccanico che possono causare incidenti, essi devono essere dotati di protezioni o di sistemi protettivi che:
    • devono essere di costruzione robusta;
    • non devono provocare rischi supplementari;
    • non devono essere facilmente elusi o resi inefficaci;
    • devono essere situati a una sufficiente distanza dalla zona pericolosa;
    • non devono limitare più del necessario l’osservazione del ciclo di lavoro;

anche tale requisito si collega a quanto già presente nel Requisito Essenziale di Sicurezza della Direttiva Macchine, in merito alla protezione dagli organi mobili. Questo requisito è importante in quanto sottolinea come, nella scelta del tipo di protezione, il Datore di Lavoro debba anche considerare l’aspetto umano, dal punto di vista comportamentale: i ripari e i dispositivi di protezione non devono essere facilmente elusi o resi inefficaci. L’idea del Legislatore è dunque quella di richiedere al Datore di Lavoro (come già è richiesto ai produttori di macchine marcate CE) di non posizionare sulla macchina protezioni inutili che poi all’atto pratico verranno tolte o eluse per finalità lavorative o manutentive, perché, in tal caso, è come non aver ottemperato ai propri doveri di legge.

Conclusioni
La messa in sicurezza dei macchinari industriali che non sono soggetti alla marcatura CE risulta, pertanto, un fattore non secondario per un Datore di Lavoro. Questo adeguamento non deve però essere considerato un mero adempimento di obblighi burocratici dovuto alle leggi esistenti e dunque ai doveri che è tenuto a rispettare lo stesso Datore di Lavoro; bensì deve essere considerato come un percorso che possa garantire la sicurezza dei lavoratori senza dover necessariamente ridurre il livello di produttività delle proprie macchine.


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