Marcatura CE e sicuezza di prodotto
La mtm ha scritto l'articolo "Macchine: i sistemi
integrati" che è stato pubblicato sulla rivista Imbottigliamento
(luglio 2004 - n° 6 - anno XXVII) e che abbiamo il piacere di riportare
integralmente.
Macchine: i sistemi integrati
La gestione dei sistemi integrati è una
attività complessa che coinvolge una molteplicità di attori
quali l'integratore, il fornitore e l'utilizzatore.
Vediamo come affrontare i casi più comuni aiutandoci con la Direttiva
macchine.
Per sistema integrato (indicato con l’acronimo
IMS, integrated manufacturing system) si intende un “gruppo
di due o più macchine che lavorano insieme in modo coordinato,
normalmente interconnesse e comandate da un sistema di comando di supervisione
o da sistemi di comando in grado di essere riprogrammati per la produzione
di componenti distinti o assiemi” ( definizione presa dalla
norma UNI ISO 11161:1995 “Sistemi di automazione industriale
- Sicurezza di sistemi integrati di produzione – Requisiti fondamentali”).
I sistemi integrati possono essere molto vari e diversi tra loro e possono
comprendere tecnologie differenti che richiedono conoscenze e abilità
specifiche e molto varie.
Uno fra i problemi ricorrenti nelle nostre aziende è proprio
quello di avere a che fare molto spesso con sistemi integrati, a volte
senza una reale presa di coscienza di questo fatto; un sistema integrato,
infatti, deve essere considerato come una nuova e differente macchina
piuttosto che semplicemente un assemblaggio delle relative parti. Accettare
questa situazione comporta, tuttavia, delle problematiche non indifferenti
in termini di responsabilità di chi effettua l’operazione
finale di installazione e integrazione del sistema integrato.
Direttiva Macchine e sistemi
integrati
La Direttiva Macchine rivela un’analisi di questo problema da
più punti di vista:
- differenziando le macchine che possono funzionare in modo indipendente
da quelle che non sono in grado di farlo;
- distinguendo tra Dichiarazione CE di Conformità e Dichiarazione
del Fabbricante in funzione del fatto che la macchina sia stata progettata
e realizzata per funzionare da sola o integrata con altre macchine
(si veda la definizione successiva);
- differenziando, quindi, le figure del Fabbricante e quella dell’Integratore.
L’Aricolo 1, comma 2, punto a, sottopunto 2, recita:
“Ai fini del presente regolamento, si intende per: macchina:
… un insieme di macchine e di apparecchi che, per raggiungere
un risultato determinato, sono disposti e comandati in modo da avere
un funzionamento solidale.”.
L’Articolo 2, comma 4, recita:
“le macchine che, per dichiarazione del costruttore o di un
suo mandatario residente nell'Unione europea sono destinate ad essere
incorporate od assemblate con altre macchine per costituire una macchina
ai sensi del presente regolamento possono circolare sul mercato prive
della marcatura di conformità CE, purché corredate della
dichiarazione del fabbricante di cui al punto B dell'allegato II, salvo
il caso in cui esse possano funzionare in modo indipendente.”.
Il Punto B dell’allegato II recita:
“La dichiarazione del fabbricante di cui al comma 4 dell'articolo
2 deve contenere i seguenti elementi:
- nome e indirizzo del fabbricante e del mandatario stabilito
nella Comunità,
- descrizione della macchina o delle parti di macchine,
- all'occorrenza, nome e indirizzo dell'organismo notificato
e numero dell'attestato di certificazione CE,
- all'occorrenza, nome e indirizzo dell'organismo notificato
al quale è stato comunicato il fascicolo,
- all'occorrenza, nome e indirizzo dell'organismo notificato
che ha proceduto alla verifica,
- all'occorrenza, il riferimento alle norme armonizzate,
- menzione del divieto di messa in servizio prima che la macchina
in cui sarà incorporata sia stata dichiarata conforme alle
disposizioni della direttiva,
- identificazione del firmatario.”.
Da questi tre stralci della Direttiva Macchine è pertanto possibile
ricavare alcune utili osservazioni.
Prima di tutto, la legislazione prevede che una macchina possa essere
progettata e costruita per poter funzionare in modo indipendente, ma
ammette che determinate tipologie di macchine vengano progettate e costruite
per diventare parte di sistemi integrati.
In secondo luogo risulta decisivo il processo di progettazione della
sicurezza della singola macchina sia dal punto di vista fisico che di
logica dei comandi (presenza o meno di interfacciamenti, ecc…);
questo processo porta a definire in modo corretto gli usi previsti della
macchina.
Poiché il marchio CE è unico deve essere l’integratore
del sistema integrato che si deve assumere la responsabilità
di:
- acquisire la documentazione di tutti i fornitori;
- progettare il sistema integrato;
- effettuare l’analisi dei rischi del sistema integrato;
- redigere il manuale di uso e manutenzione del sistema integrato;
- marcare CE il sistema integrato;
- redigere e firmare la Dichiarazione CE del Fabbricante per il sistema
integrato.
Tutte le macchine che l’integratore acquista non dovrebbero essere
marcate CE e dovrebbero essere accompagnate dalla seguente documentazione:
- Dichiarazione del Fabbricante;
- Manuale di uso e manutenzione (comprensivo delle procedure e di
tutte le informazioni necessarie per l’integrazione della macchina).
Acquisendo, la sola dichiarazione del fabbricante, l’integratore
è sicuro di alcuni aspetti:
- il fabbricante ha progettato e costruito la macchina in esame per
poter funzionare solo se incorporata correttamente in un sistema integrato
più complesso: pertanto l’analisi dei rischi e tutto
il fascicolo tecnico di costruzione sono stati redatti tenendo in
considerazione questo fatto;
- il fabbricante ha fornito le istruzioni per la corretta integrazione
della propria macchina: seguendo le indicazioni esattamente come riportate,
pertanto, l’integratore diventa responsabile solo di come ha
effettuato, appunto, l’integrazione.
Quanto appena esposto è praticabile nel caso in cui l’acquirente
della macchina sia in grado di comunicare al fabbricante, fin dalla
fase di definizione delle specifiche, le seguenti informazioni:
- tipologia delle macchine con le quali si deve interfacciare la
macchina in questione;
- il lay-out dell’intero sistema integrato;
- le misure di sicurezza adottate nel sistema integrato (protezioni
fisse, protezioni mobili interbloccate, segregazioni, ecc…);
- la logica di comando e la logica delle emergenze del sistema integrato;
- ecc.
Nella maggior parte dei casi si tratta di informazioni non disponibili
nelle prime fasi del progetto in quanto:
- le macchine costituenti un sistema integrato vengono acquistate
da fornitori differenti;
- molte considerazioni possono essere fatte solo dopo avere effettuato
una analisi dell’interazione uomo/sistema integrato (nelle fasi
di regolazione, durante le diverse modalità di funzionamento
possibili, nelle fasi di manutenzione, ecc.) e in ultima analisi:
- molte considerazioni possono essere fatte solo dopo avere effettuato
una analisi dei rischi del sistema integrato stesso.
Molte volte, poi, le singole macchine, devono essere modificate per
poter essere integrate correttamente anche se la loro integrazione era
già stata prevista dal fabbricante. Può succedere, infatti,
che sia necessario modificare le protezioni presenti sulla singola macchina
o modificare la modalità di interazione della stessa con il resto
del sistema integrato a fronte dell’analisi dei rischi dello stesso.
Ne consegue un ruolo centrale dell’integratore.
In linea di principio un sistema integrato di produzione può
essere schematizzato come segue.

La procedura corretta
Abbiamo visto, quindi, che un sistema integrato, cioè un gruppo
di macchine che funzionano insieme in modo coordinato, deve essere considerato
come una nuova macchina e non semplicemente un assemblaggio delle relative
parti.
Abbiamo visto che la Direttiva Macchine risulta molto chiara in termini
di responsabilità a seconda delle scelte compiute sia da chi
costruisce, sia da chi assembla, pertanto vediamo di tracciare chiaramente
il quadro delle diverse possibilità che si possono presentare
nelle nostre aziende.
Semplice risulta il caso in cui è necessario acquistare delle
macchine che andranno utilizzate in modo indipendente, per esempio un
pallettizzatore che serve più linee di produzione (come si vede
la destinazione d’uso è importante per non rientrare nella
definizione di macchina combinata), in quanto, in questo caso è
sufficiente:
- accertarsi che la macchina sia marcata CE e accompagnata dalla
dichiarazione del fabbricante, secondo quanto indicato al punto A
dell’allegato II;
- seguire attentamente le indicazioni per il trasporto, per l’installazione,
per la conduzione e per la manutenzione e le indicazioni in merito
alla sicurezza della macchina.
Più complessa è la procedura da seguire se si deve assemblare
un sistema integrato (procedura che definiremo ideale):
- contattare i singoli fabbricanti per informarli del progetto di
insieme (in questo modo si possono ottenere indicazioni il più
possibile personalizzate, facendo risparmiare tempo e denaro anche
ai fabbricanti stessi);
- assemblare le singole parti prestando attenzione alle indicazioni
dei fabbricanti e alle norme di buona tecnica;
- stendere il fascicolo tecnico della costruzione del sistema integrato;
questo documento deve contenere, principalmente, l’analisi dei
rischi dell’integrazione, il manuale di uso e manutenzione del
sistema integrato, tutta la documentazione fornita dai singoli fabbricanti
e la Dichiarazione CE di Conformità.
L’analisi dei rischi di integrazione si effettua (si vedano in
merito i precedenti articoli), secondo quanto previsto dalla norma UNI
EN 1050:1998, per esempio, prestando grande attenzione alle modalità
di interazione delle singole macchine incorporate nel sistema integrato.
Il manuale di uso e manutenzione risulterà corposo in termini
di gestione ordinaria del sistema integrato (per esempio, in merito
agli interventi manuali di controllo, manutenzione e messa a regime
del sistema), mentre per le altri parti può generalmente riferirsi
ai singoli manuali di uso e manutenzione consegnati dai fabbricanti
delle macchine integrate.
Nel caso in cui una o più delle macchine non sia dotata della
Dichiarazione del Fabbricante ma della Dichiarazione CE di Conformità
o nel caso in cui, pur essendo accompagnata dalla Dichiarazione del
Fabbricante, debba subire delle modifiche, emerse come necessarie dall’analisi
dei rischi di integrazione del sistema integrato, che vanno oltre la
ordinaria e straordinaria manutenzione, l’integratore si assume
la responsabilità, anche per quegli aspetti che non sono stati
interessati dal processo di integrazione.
Conclusioni
La gestione dei sistemi integrati è una attività complessa
che coinvolge una molteplicità di attori.
Le figure di integratore, fornitore e utilizzatore possono sovrapporsi
a seconda delle situazioni.
I flussi delle informazioni dovrebbero essere gestiti come segue:
- l’utilizzatore deve comunicare all’integratore le performance
che deve avere il sistema integrato, le caratteristiche dei prodotti,
la disponibilità di aree, l’organizzazione della produzione,
ecc. e questi a sua volta deve comunicarle ai fornitori;
- i fornitori devono comunicare all’integratore le specifiche
delle macchine (performance, interfacce e logiche di comando, emissioni,
rumore, ecc.);
- fornitori, integratore e utilizzatore devono scambiarsi le informazioni
in merito ai pericoli presenti in merito alle singole macchine e al
sistema nel suo complesso;
- i fornitori devono comunicare all’integratore i rischi connessi
all’integrazione delle singole macchine e questi a sua volta
deve comunicarli all’utilizzatore.
Questa modalità di gestione delle informazioni consente il raggiungimento
degli obiettivi di sicurezza richiesti per il sistema integrato di produzione
evitando successive modifiche a posteriori sicuramente più costose
e meno efficienti ed efficaci.
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