Marcatura CE e sicuezza di prodotto
La mtm ha scritto l'articolo "Macchine e marcatura
CE" che è stato pubblicato sulla rivista Imbottigliamento
(febbraio 2004 - n° 1 - anno XXVII) e che abbiamo il piacere di riportare
integralmente.
Macchine e marcatura CE
La complessità della direttiva macchine
si evidenzia soprattutto nel caso di insiemi di macchine, macchine usate
o ricondizionate, il cui commercio costituisce pratica usuale. Si propone
un’analisi degli aspetti di carattere interpretativo/gestionale
della direttiva macchine allo scopo di fare luce sui soggetti e sui
casi in cui si rende obbligatorio intraprendere l’iter CE.
La definizione di macchina
La definizione di macchina della direttiva macchine abbraccia una vasta
gamma di prodotti.
All’articolo 1, viene specificato il campo d’applicazione,
cioè le macchine nonché i componenti di sicurezza immessi
separatamente sul mercato. Inoltre, ai fini del regolamento sopraccitato,
si intende per macchina:
-
un insieme di pezzi o di organi, di cui almeno
uno mobile, collegati tra loro, anche mediante attuatori, con circuiti
di comando e di potenza o altri sistemi di collegamento, connessi
solidalmente per una applicazione ben determinata, segnatamente
per la trasformazione, il trattamento, lo spostamento o il condizionamento
di materiali. Dei pezzi e organi costituenti la macchina, almeno
uno deve essere mobile e la mobilità deve essere prodotta
da una fonte di energia esterna, escludendo la forza umana diretta;
-
un insieme di macchine e apparecchi che, per
raggiungere un risultato determinato, sono disposti e comandati
in modo da avere un funzionamento solidale. Anche una linea costituita
da più macchine è da considerarsi una macchina. Il
marchio CE, infatti, è unico.
-
Un’attrezzatura intercambiabile che modifica
la funzione di una macchina, commercializzata per essere montata
su una macchina o su una serie di macchine diverse o su un trattore
dall’operatore stesso, nei limiti nei quali tale attrezzatura
non sia un pezzo di ricambio o un utensile. Le “attrezzature
intercambiabili” cambiano la funzione della macchina e possono
essere montate sulla macchina direttamente dall’operatore.
Si tratta, pertanto, di attrezzature aventi una loro funzione distinta
e in movimento durante l’uso (per esempio le attrezzature
previste per essere montate sulle macchine per movimento terra).
In tale situazione l’utilizzatore non deve compiere interventi
di adattamento, ma semplicemente verificare la compatibilità
dei prodotti e seguire le istruzioni dei costruttori.
Questa la definizione di componente di sicurezza:
un componente, purché non sia un’attrezzatura intercambiabile,
che il costruttore o il suo mandatario stabilito nell’Unione europea
immette sul mercato allo scopo di assicurare, con la sua utilizzazione,
una funzione di sicurezza e il cui guasto o cattivo funzionamento pregiudica
la sicurezza o la salute delle persone esposte.
I “componenti di sicurezza” sono disciplinati dalla direttiva
macchine solo se immessi separatamente sul mercato e non forniti direttamente
a un utilizzatore come parti di ricambio.
Qualora i componenti di sicurezza siano incorporati direttamente nella
macchina essi rientrano nella dichiarazione di conformità che
il costruttore redige per la macchina nel suo complesso. Si intende
per immissione sul mercato la prima messa a disposizione sul mercato
dell’Unione europea, a titolo oneroso o gratuito, di una macchina
o di un componente di sicurezza per la sua distribuzione o impiego.
Si considerano altresì immessi sul mercato la macchina o il componente
di sicurezza messi a disposizione dopo aver subito modifiche costruttive
non rientranti nella ordinaria o straordinaria manutenzione.
Immissione sul mercato e messa in servizio
Per immissione sul mercato si intende la prima messa a disposizione
sul mercato dell’Unione europea di un prodotto (macchina o componente
di sicurezza), a titolo oneroso o gratuito, per la sua distribuzione
o impiego.
In merito al regolamento italiano (D.P.R. 459/96), all’articolo
1, comma 3, è ripreso il concetto di immissione sul mercato sopra
esposto, viene inoltre aggiunta la seguente precisazione “si considerano
altresì immessi sul mercato la macchina o il componente di sicurezza
messi a disposizione dopo aver subito modifiche costruttive non rientranti
nella ordinaria o straordinaria manutenzione”; in tal caso quindi
devono essere soddisfatte le prescrizioni della direttiva macchine.
Si intende per messa in servizio:
-
la prima utilizzazione della macchina o del
componente di sicurezza sul territorio dell’Unione europea;
-
l’utilizzazione della macchina o del componente
di sicurezza costruiti sulla base della legislazione precedente
e già in servizio alla data di entrata in vigore del presente
regolamento, qualora siano stati assoggettati a variazioni delle
modalità di utilizzo non previste direttamente dal costruttore.
La messa in servizio concerne la prima utilizzazione
sul territorio dell’Unione europea di un prodotto (macchina o
componente di sicurezza).
In merito al regolamento italiano (D.P.R. 459/96), all’articolo
1, comma 4, punto b) si considera altresì per messa in servizio:
“l’utilizzazione della macchina o del componente di sicurezza
costruiti sulla base della legislazione precedente e già in servizio
alla data di entrata in vigore del presente regolamento, qualora siano
stati assoggettati a variazioni delle modalità di utilizzo non
previste direttamente dal costruttore”; in tal caso quindi devono
essere soddisfatte le prescrizioni della direttiva macchine.
È doveroso, in questa sede dedicare un breve
spazio al fine di esplicitare in modo più dettagliato, anche
se la direttiva macchine non lo fa, cosa si intenda per:
-
“immissione sul mercato” nel caso
in cui la macchina abbia subito modifiche costruttive non rientranti
nella ordinaria o straordinaria manutenzione;
-
messa in servizio nel caso in cui la macchina,
costruita sulla base della legislazione precedente e già
in servizio alla data di entrata in vigore della direttiva macchine,
sia stata assoggettata a variazioni delle modalità di utilizzo
non previste direttamente dal costruttore.
Nuova immissione sul mercato
Nei casi in cui la macchina abbia subito interventi che vanno oltre
l’ordinaria e straordinaria manutenzione (per esempio ammodernamenti
o modifiche importanti e in particolare aggiunta di equipaggiamenti,
accessori, apparecchi, software non esistenti in origine sulla macchina,
onde migliorarne le prestazioni o l’attitudine all’uso e
in grado di modificare in modo significativo la funzionalità
e le condizioni di rischio originali della macchina), essa è
considerata, dalla direttiva, a tutti gli effetti e pertanto soggetta
all’iter di certificazione secondo la direttiva macchine e le
eventuali altre direttive di prodotto applicabili.
Ovviamente modifiche che vadano oltre l’ordinaria e la straordinaria
manutenzione hanno i medesimi effetti sia se apportate su una macchina
che era già marcata CE sia su una macchina che non lo era perché
progettata e costruita prima dell’entrata in vigore della direttiva
macchine, ossia prima del 21 settembre 1996, e pertanto conforme alla
normativa previgente.
Alcuni interventi che non comportano una nuova “immissione
sul mercato” sono:
-
manutenzione preventiva;
-
riparazione per ripristinare il funzionamento
della macchina;
-
revisione per evitare guasti importanti o critici;
-
rinnovo per ripristinare le prestazioni originali
della macchina;
-
ricostruzione utilizzando materiale originale
o nuovo, ma di caratteristiche equivalenti all’originale.
Nuova messa in servizio
La nuova messa in servizio, al contrario del caso precedente, si configura
solo se viene modificato il cosiddetto uso previsto della macchina.
Un esempio può essere l’utilizzo in atmosfera potenzialmente
esplosiva o per la lavorazione di materie con pericolo di esplosione
o incendio, di macchine originariamente non progettate e costruite a
tale scopo.
Anche la costituzione di sistemi complessi (linee di macchine) utilizzando
macchine già installate in officina, ma non originariamente integrate
fra loro, comporta di fatto la realizzazione di un nuovo macchinario
e quindi una nuova messa in servizio.
Circa il processo di certificazione definito dalla
direttiva macchine, è necessario non fare confusione tra certificazione
obbligatoria e volontaria.
Certificazione volontaria e certificazione
obbligatoria
Si parla di certificazione volontaria qualora si sottoponga il prodotto
a un organismo di certificazione al fine di certificare determinate
caratteristiche tecniche di prodotto. Tra i più conosciuti marchi
di certificazione volontaria troviamo il marchio IMQ, GS, TUV e altri
ancora.
Nel caso del marchio CE non si tratta di una certificazione volontaria
bensì obbligatoria in quanto deriva dall’applicazione di
una direttiva comunitaria e pertanto cogente.
Nell’ambito della marcatura CE è poi necessario fare una
distinzione tra certificazione e autocertificazione.
Sono in regime di autocertificazione tutti quei prodotti che rientrano
nella definizione di macchina, ma che non sono comprese nell’elenco
di macchine riportato nell’Allegato IV della direttiva macchine.
Sono in regime di certificazione tutti quei prodotti che rientrano nella
definizione di macchina e sono comprese nell’elenco di macchine
riportato nell’Allegato IV della direttiva macchine. In questo
caso il fabbricante prima di redigere e firmare la Dichiarazione CE
di Conformità deve rivolgersi a un Organismo Notificato secondo
i passi di seguito indicati:
-
se la macchina è fabbricata senza rispettare
o rispettando soltanto parzialmente le norme armonizzate, o in mancanza
di queste, è necessario sottoporre il modello della macchina
all’esame per la certificazione CE (allegato VI);
-
se la macchina è compresa tra quelle
elencante nell’allegato IV ed è fabbricata conformemente
alle norme armonizzate, il costruttore o il suo mandatario residente
nell’Unione europea deve effettuare, a sua scelta, uno dei
seguenti adempimenti:
- costituire il fascicolo tecnico previsto dall’allegato
VI e trasmetterlo a un organismo di certificazione notificato
che lo conserva agli atti e ne rilascia ricevuta;
- sottoporre il fascicolo tecnico di cui all’allegato
VI all’organismo di certificazione notificato il quale
si limita a verificare che siano state correttamente utilizzate
le norme armonizzate e a rilasciare un attestato di adeguatezza
del fascicolo;
- sottoporre il modello della macchina all’esame per
la certificazione CE previsto dall’allegato VI.

È possibile ora procedere all’analisi
del processo di autocertificazione / certificazione previsto dalla direttiva
macchine. D’ora in poi il termine certificazione dovrà
essere inteso come autocertificazione per tutte le macchine non comprese
nell’allegato IV della direttiva macchine.
Gli obblighi dei fabbricanti e il processo
di certificazione
La procedura di certificazione definita dalla direttiva macchine considera
aspetti di tipo tecnico, documentale e organizzativo.
La procedura di certificazione può essere suddivisa
nelle seguenti sei fasi (fig. 2):
-
esaminare la macchina, fin dalla fase di progettazione,
per valutare i rischi effettivamente presenti e identificare i relativi
requisiti essenziali di sicurezza ad essa applicabili. Ciascun requisito
dovrà essere soddisfatto e se ne dovrà dare evidenza;
-
applicare il cosiddetto “principio di
integrazione della sicurezza”, che prevede nell’ordine:
- l’eliminazione dei rischi già in fase progettuale;
- l’adozione di ripari o dispositivi di sicurezza;
- l’evidenziazione (nelle istruzioni per l’uso
e sulla macchina) dei rischi residui non eliminabili;
-
raccogliere e gestire in un “fascicolo
tecnico”, da conservare per almeno 10 anni in azienda, tutte
le informazioni relative alle scelte e alle soluzioni di sicurezza
adottate sulla macchina e in particolare: gli schemi elettrici,
idraulici, pneumatici, l’elenco delle norme applicate, i risultati
delle prove eseguite, le note di calcolo, la descrizione delle misure
adottate, le istruzioni per l’uso;
-
redigere e consegnare al cliente le istruzioni
per l’uso secondo le disposizioni specifiche contenute nella
direttiva macchine;
-
compilare per ciascuna macchina la dichiarazione
CE di conformità (anche per le macchine comprese nell’allegato
IV);
-
apporre la targa di identificazione (essa deve
contenere almeno le seguenti informazioni: marcatura CE, nome e
indirizzo del costruttore, anno di costruzione, identificazione
della macchina).

Per quanto riguarda l’aspetto documentale si
può notare, come anche indicato nella figura 2, che una parte
di essa deve accompagnare la macchina e quindi deve essere consegnata
al cliente. La macchina è da considerarsi incompleta e pertanto
non rispondente alla direttiva macchine se anche uno solo di essi dovesse
mancare.
Inoltre, come mostrato nella successiva figura 3, la documentazione
che segue la macchina deve essere tradotta nella lingua del Paese dell’utilizzatore/cliente.
Inutile dire che gli stessi obblighi di traduzione valgono per:
-
descrizioni sui comandi della macchina;
-
targhe e scritte (riportanti misure di sicurezza,
attenzioni, obblighi, dati di targa, ecc..) presenti sulla macchina;
-
software.

Gli obblighi previsti dalla direttiva macchine
Normalmente tutta la documentazione di progetto è predisposta,
redatta e raccolta dall’Ufficio Tecnico/Progettazione.
Il legale rappresentante o un suo delegato firmano la Dichiarazione
CE di conformità o la Dichiarazione del fabbricante.
Sicuramente la cosa sembrerebbe complicarsi se considerassimo i casi
particolari di macchine ricondizionate, vendute usate magari prive di
marcatura CE.
In realtà gli obblighi di cui sopra ricadono su chiunque immetta
sul mercato la macchina o il componente di sicurezza o assembli macchine,
parti di macchina o componenti di sicurezza di origini diverse per la
successiva immissione sul mercato o costruisca la macchina o il componente
di sicurezza per uso proprio. Per quanto riguarda l’estensione
dei concetti di immissione sul mercato e messa in servizio sopra descritti
il fabbricante è colui che è proprietario della macchina
anche se, in questo caso, e non è questa la sede per sviscerare
questo problema, potrebbero nascere delle perplessità se si considerassero
le cessioni di macchina al fine del ricondizionamento o qualora tali
modifiche/ricondizionamenti venissero fatte da ditte esterne mediante
una prestazione di servizio.
Pertanto in generale gli obblighi della direttiva macchine ricadono
su coloro indicati in figura 4.

Nel caso in cui, invece, il fabbricante della macchina
sia extraeuropeo esso deve nominare un suo mandatario nell’ambito
della Comunità europea. Tale mandatario funge da riferimento
nell’Unione europea. Nella figura 5 vengono riassunti brevemente
i compiti del mandatario e del fabbricante extraeuropeo.
In merito alla procedura di certificazione rimane ancora
un aspetto da analizzare. Abbiamo infatti parlato di Dichiarazione CE
di conformità, di Dichiarazione del fabbricante e non abbiamo
ancora definito se è necessaria una dichiarazione di conformità
nel caso di vendita di una macchina non soggetta alla direttiva macchine
perché “messa in servizio” e/o “immessa sul
mercato” antecedentemente alla data del 21 settembre 1996 e conforme
alla normativa previgente alla direttiva macchine.
Analizziamo i tre casi sopra descritti.
-
Il fabbricante redige e firma la Dichiarazione
CE di conformità qualora la macchina non sia destinata a
essere incorporata o assemblata con altre macchine per costituire
una nuova macchina.
-
Il fabbricante redige e firma la Dichiarazione
del fabbricante qualora la macchina sia destinata a essere incorporata
o assemblata con altre macchine per costituire una nuova macchina.
In questo caso il fabbricante non deve apporre la marcatura CE e
deve menzionare il divieto di messa in servizio prima che la macchina
in cui sarà incorporata sia stata dichiarata conforme alle
disposizioni della direttiva macchine.
-
Chiunque venda, noleggi o conceda in uso o in
locazione finanziaria macchine o componenti di sicurezza già
immessi sul mercato o già in servizio alla data di entrata
in vigore del presente regolamento e privi di marcatura CE, deve
attestare, sotto la propria responsabilità, che gli stessi
sono conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva
in uso, noleggio o locazione finanziaria, alla legislazione previgente
alla data di entrata in vigore della direttiva macchine. Sono ovviamente
fatte salve le modifiche costruttive, che configurerebbero una nuova
“messa in servizio” e quindi l’assoggettamento
della macchina in questione alla procedura di certificazione della
direttiva macchine.
Per concludere in modo esaustivo la procedura di certificazione
è necessario affrontare ancora due problematiche. La prima, molto
comune, si presenta in tutti quei casi in cui un’azienda necessiti
di realizzare un impianto complesso. In questi casi normalmente sono
presenti più fornitori di macchine e/o possono essere integrate
tra loro macchine non marcate CE.
Questi casi sono generalmente molto complessi e ciascuno di essi dovrebbe
essere analizzato singolarmente. Tuttavia cercheremo di dare delle linee
guida anche se del tutto generali.
La direttiva macchine e gli insiemi di macchine
Come risulta dalla definizione di macchina la direttiva si applica anche
agli “insiemi di macchine ... disposti e comandati per avere un
funzionamento solidale”; da ciò ne deriva che anche gli
insiemi di macchine sono soggetti agli obblighi di certificazione e
sono da considerarsi a tutti gli effetti una sola macchina.
Gli insiemi di macchine possono essere realizzati utilizzando
prodotti nuovi o anche macchine usate o già presenti in azienda.
Si possono infatti determinare varie situazioni, per esempio:
- il costruttore dell’insieme di macchine è anche
costruttore delle singole macchine;
- il costruttore dell’insieme di macchine assembla macchine
di sua costruzione e macchine o attrezzature fabbricate, su suo
progetto, da altri;
- il costruttore/integratore assembla prevalentemente macchine
progettate e costruite da altri.
Nei primi due casi il costruttore dell’insieme
di macchine è in grado di costituire in azienda il fascicolo
tecnico completo, comprendente anche le informazioni relative alle singole
parti o alle macchine integrate nell’impianto.
La responsabilità del progetto e della costruzione sarà
completamente a suo carico; egli dovrà apporre la marcatura CE
e compilare la dichiarazione CE di conformità, relativamente
a tutto l’impianto o insieme di macchine.
Nel terzo caso è possibile individuare tre differenti
procedure a seconda che:
-
l’integratore integri, in una linea, macchine
accompagnate dalla Dichiarazione del fabbricante (fig. 6);
-
l’integratore integri, in una linea, macchine
accompagnate dalla Dichiarazione CE di conformità (fig. 7);
-
l’integratore integri, in una linea, macchine
non accompagnate né dalla Dichiarazione CE di conformità
né dalla Dichiarazione del fabbricante ossia macchine che
erano state costruite e progettate prima dell’entrata in vigore
del Dpr 459/96 (il 21 settembre 1996, nel caso italiano) (fig. 8).



Il controllo della conformità delle
macchine
In merito al regolamento italiano di recepimento (Dpr 459/96), all’articolo
7, comma 1 si stabilisce che, per le macchine marcate CE, il controllo
della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza è
operato dal ministero delle Attività produttive e dal ministero
del Lavoro e Politiche sociali, attraverso i propri organi ispettivi
in coordinamento fra loro, al fine di evitare duplicazioni dei controlli.
I ministeri suddetti possono anche avvalersi, per gli accertamenti di
carattere tecnico, dell’Istituto Superiore per la Prevenzione
e la Sicurezza del Lavoro (ISPESL) e degli altri uffici tecnici dello
Stato.
Qualora gli organismi di vigilanza competenti per la prevenzione e la
sicurezza (per esempio ASL) accertino la non conformità di una
macchina o di un componente di sicurezza ai requisiti essenziali di
sicurezza, ne devono dare immediata comunicazione ai ministeri di cui
sopra.
Il ministero delle Attività produttive dopo aver constatato,
previa verifica dell’esistenza dei rischi segnalati, che una macchina
o un componente di sicurezza, possa pregiudicare la sicurezza delle
persone o, eventualmente, degli animali domestici o dei beni, ne ordina
il ritiro temporaneo dal mercato e il divieto di utilizzazione, con
provvedimento motivato e notificato all’interessato e con l’indicazione
dei mezzi di ricorso e dei termini entro cui è possibile ricorrere.
Nei prossimi numeri d’Imbottigliamento si analizzerà in
dettaglio il Fascicolo Tecnico e i documenti che lo costituiscono, le
principali norme armonizzate, nonché elementi utili alla soluzione
di alcuni casi pratici caratteristici del settore imbottigliamento.
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