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Direttiva machine

La mtm ha scritto l'articolo "Macchine e agenti chimici" che è stato pubblicato sulla rivista Pulizia Industriale e Sanificazione - Mensile di manutenzione e igiene civile e industriale (dicembre 2006 - anno XXXIX edita da MO.ED.CO S.r.l.) e che abbiamo il piacere di riportare integralmente.

Macchine e agenti chimici

Il Requisito Essenziale di Sicurezza della Direttiva Macchine (Direttiva 98/37/CE) 1.1.3. recita, al primo comma, che “i materiali utilizzati per la costruzione della macchina o i prodotti impiegati ed originati durante la sua utilizzazione non devono presentare rischi per la sicurezza e la salute delle persone esposte”; la necessità di valutare i rischi connessi agli agenti chimici risulta, pertanto, importante quanto la valutazione dei rischi fisici (rumore e vibrazioni, nella fattispecie) vista nello scorso articolo (“Macchine e agenti fisici: vibrazioni e rumore”).

La Direttiva Macchine e gli agenti chimici
La Direttiva Macchine si occupa di materiali e prodotti in maniera specifica e due Requisiti Essenziali di Sicurezza (abbreviati con l’acronimo RES) sono dedicati proprio alla prevenzione dei rischi connessi alla presenza di agenti chimici nel ciclo di vita della macchina in costruzione:

  • il RES 1.1.3. - Materiali e prodotti, per il quale i materiali utilizzati per la costruzione della macchina o i prodotti impiegati ed originati durante la sua utilizzazione non devono presentare rischi per la sicurezza e la salute delle persone esposte. In particolare, se vengono usati dei fluidi, la macchina deve essere progettata e costruita in modo da poter essere utilizzata senza rischi dovuti al riempimento, all’utilizzazione, al recupero e all’evacuazione;
  • il RES 1.5.13. - Rischi dovuti alle emissioni di polveri, gas, ecc., per il quale la macchina deve essere progettata, costruita e/o equipaggiata in modo tale da evitare i rischi dovuti a gas, liquidi, polveri, vapori ed altri residui prodotti. Se il rischio esiste, la macchina deve essere equipaggiata in modo tale da poter captare e/o aspirare i suddetti prodotti. Se la macchina non è chiusa durante il normale funzionamento, i dispositivi di captazione e/o di aspirazione di cui al comma precedente devono essere situati il più vicino possibile al luogo di emissione.

Riferimenti impliciti agli agenti chimici sono presenti anche nel RES 1.5.6. - Rischi d’incendio e nel RES 1.5.7. - Rischi di esplosione, in quanto la presenza di sostanze infiammabili o esplosive contribuisce a incrementare sicuramente i rischi analizzati da tali RES.
Il Legislatore, pertanto, richiede al Fabbricante una valutazione dei rischi connessa alla presenza di agenti chimici:

  • come materiali impiegati per la costruzione della macchina (per esempio, il materiale di cavi o di tubature di impianti elettrici o pneumatici);
  • come emissioni dovute al materiale trattato (per esempio, i fumi di saldatura o le polveri di un processo di rifinitura superficiale);
  • come prodotti chimici accessori (per esempio, l’olio da taglio o un fluido idraulico).

Gli agenti chimici pericolosi
Per identificare i possibili agenti chimici pericolosi, si può fare riferimento al D.Lgs. del 2 febbraio 2002, n. 25 che recepisce la Direttiva Comunitaria 98/24/CE concernente il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro; nella fattispecie, gli agenti chimici da considerare sono quelli classificati o classificabili come:

  • sostanze pericolose ai sensi del D.Lgs. 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modifiche;
  • preparati pericolosi ai sensi del D.Lgs. 16 luglio 1998, n. 285, e successive modifiche;
  • sostanze o preparati in grado di comportare un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di loro proprietà chimico-fisiche, chimiche o tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro;
  • agenti chimici per i quali è stato stabilito un valore limite di esposizione professionale.

Pertanto, è indispensabile acquisire tutte le informazioni relative a ogni agente chimico impiegato, impiegabile o che si possa formare durante il ciclo di vita della macchina, per sapere esattamente:

  • quali rischi potrebbero derivare dall’uso del prodotto;
  • con quali accorgimenti il prodotto deve essere stoccato, usato e smaltito;
  • quali dispositivi di protezione bisogna acquistare assieme al materiale;
  • se è necessario acquistare anche un apposito armadietto, appositi reagenti inibitori, eventuali estintori idonei, ...

Tutte queste informazioni devono essere acquisite richiedendo al fornitore l’apposita scheda di sicurezza prevista dal D.Lgs. 52/97 oppure devono essere determinate stendendo (anche effettuando o facendo effettuare prove specifiche o consultando letteratura specializzata) una scheda di sicurezza per i prodotti che non ne sono dotati; in particolare, è necessario puntare i riflettori su sostanze e preparati (si veda, in merito, anche la Figura 1):

  • esplosivi (il relativo simbolo di etichettatura è E),
  • comburenti (simbolo: O),
  • estremamente infiammabili (simbolo: F+),
  • facilmente infiammabili (simbolo: F),
  • infiammabili (non sono accompagnati da un simbolo, ma dalla Frase di Rischio R10),
  • altamente tossici (simbolo: T+),
  • tossici (simbolo: T),
  • nocivi (simbolo: Xn),
  • irritanti (simbolo: Xi),
  • corrosivi (simbolo: C),
  • sensibilizzanti (non sono accompagnati da un simbolo, ma dalle Frasi di Rischio R 42 e/o R 43),
  • cancerogeni (non sono accompagnati da un simbolo, ma dall’etichettatura Carc. Cat1),
  • mutageni (non sono accompagnati da un simbolo, ma dall’etichettatura Muta. Cat1),
  • tossici per il ciclo riproduttivo (non sono accompagnati da un simbolo, ma dall’etichettatura Repr. Cat1),
  • pericolosi per l’ambiente (simbolo N).

Figura 1

Materiali impiegati per la costruzione della macchina
Nella progettazione della macchina, è possibile, in funzione della durata di vita prevista, scegliere i materiali più idonei valutando le funzioni delle singole componenti della macchina stessa e ricorrendo, di conseguenza, ai metodi di calcoli e alla scelta dei materiali consigliati nella letteratura tecnica corrente o nelle norme professionali (per esempio, le norme FEM - Finite Element Modeling - o il codice ASME - American Society of Mechanical Engineers - ); in merito alla resistenza meccanica dei particolari della macchina, la Direttiva Macchine presenta uno specifico RES (il RES 1.3.2. - Rischio di rottura durante il funzionamento).
Il progettista deve, inoltre, tenere in considerazione il fatto che quando si utilizzano alcune macchine, il riscaldamento del materiale può causare emissioni pericolose o tossiche; anche l’impiego di alcune vernici o trattamenti superficiali può dare origine a rischi; in alcuni casi, l’analisi delle condizioni di lavoro del settore interessato può rendere inutilizzabili alcune tipologie di materiali (per esempio, i materiali plastici nelle fonderie).

Emissioni dovute al materiale trattato e prodotti chimici accessori
Il Fabbricante deve prestare attenzione ai rischi connessi con le emissioni dovute al materiale trattato e con i prodotti complementari necessari al funzionamento della macchina.
In merito, il Fabbricante può fare riferimento alle norme armonizzate UNI EN 626-1 e UNI EN 626-2 che trattano specificatamente della riduzione dei rischi per la salute derivanti da sostanze pericolose emesse dalle macchine. Il Fabbricante deve identificare i pericoli e valutare i rischi prevedibili per la salute derivanti dall’impiego o dalla formazione di sostanze pericolose. Tale indagine deve comprendere, per quanto possibile, i pericoli potenziali da esposizione delle persone derivanti dalla macchina in qualunque fase della sua vita.
Il livello di rischio dipende:

  • dalle proprietà pericolose delle sostanze,
  • dalla probabilità che persone ne siano esposte e
  • dalla durata dell’esposizione.

Le sostanze pericolose possono presentarsi in qualsiasi stato fisico (gassoso, liquido, solido) e possono avere effetti sul corpo a seguito di: inalazione, ingestione, contatto con la pelle, con gli occhi e con le mucose o penetrazione attraverso la pelle.
Gli effetti sulla salute delle sostanze pericolose possono essere a breve termine o a lungo termine, reversibili o irreversibili; come risponde, a proposito, l’organismo umano alle sostanze considerate irritanti, tossiche o nocive?

Figura 2

Il diagramma dose-risposta riportato nella Figura 2 evidenzia, in primo luogo, che l’organismo umano presenta una risposta pressoché nulla nel tratto da 0 ad A; se si aumenta la dose fino al valore B si può notare una reattività fisiologica che cessa, comunque, al cessare dell’esposizione all’agente chimico considerato (irritante, tossico o nocivo), in questo caso la risposta è reversibile. Sicuramente, al superamento della dose caratterizzata dal valore B ci si trova di fronte, invece, a una risposta irreversibile e la probabilità di accadimento del danno (effetti cronici) è molto alta.
Per quanto riguarda i valori numerici delle soglie di accettabilità per gli operatori addetti alla macchina e, quindi, al limite, anche di emissione, è possibile fare riferimento, in mancanza di un riscontro normativo, ai Valori Limite SCOEL (Scientific Committee on Occupational Exposure Limits) e, in assenza di questi, in una fase di prima applicazione, ai TLV stabiliti dall’ACGIH (American Conference of Governmental Industrial Hygienists): l’ACGIH utilizza, in merito, tre parametri per valutare il rischio da esposizione a sostanze chimiche:

  • TLV - TWA: definito come il valore medio di concentrazione ponderato nel tempo (rapportato, di solito, a otto ore giornaliere per 40 ore settimanali); questi valori consentono escursioni sopra il limite stabilito purché le misurazioni vengano compensate da escursioni equivalenti al di sotto del limite stesso durante il turno giornaliero;
  • TLV - STEL: definito come il valore limite per brevi esposizioni (al massimo per 15 minuti, per non più di quattro volte al giorno, con un intervallo di almeno 60 minuti tra un’esposizione e un’altra) purché, ovviamente, il TLV - TWA giornaliero non venga superato;
  • TLV - C (ceiling): definito come la concentrazione che non deve essere superata durante l’attività lavorativa nemmeno per un brevissimo periodo di tempo.

Come per gli altri rischi, il compito del Fabbricante è quello, dopo averli identificati, di:

  • eliminarli, se possibile; per esempio, sostituendo la sostanza pericolosa con un’altra non pericolosa;
  • ridurli fino al minimo tecnicamente o economicamente possibile; per esempio, un processo che impiega un determinato solvente potrebbe essere migliorato riducendo gli spazi di interazione uomo - agente chimico;
  • identificarli come rischi residui e trattarli di conseguenza; in merito, si sottolinea che un rischio residuo è un rischio che non può essere eliminato e nemmeno ridotto in quanto altrimenti verrebbe meno la funzionalità della macchina.

Conclusioni
La panoramica presentata relativamente agli agenti chimici che possono interessare il Fabbricante e l’Utilizzatore della macchina punta a sottolineare l’impatto significativo che questi fattori hanno in tema di sicurezza.
Spesso chi costruisce e utilizza macchine trascura o sottovaluta gli effetti connessi alla presenza di agenti chimici pericolosi perchè gli effetti degli stessi sono spesse volte a lungo termine o, comunque, non immediati come, per esempio, può essere una ferita; una sensibilizzazione in merito risulta, pertanto, necessaria in modo da poter impiegare con più consapevolezza e, quindi, con più sicurezza gli agenti chimici connessi alle macchine; tutti, nessuno escluso, devono prendere parte a questo impegno, altrimenti i rischi chimici continueranno a sfociare in inevitabili fatalità, in incidenti ininvestigabili.


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