Direttiva machine
La mtm ha scritto l'articolo "Macchine e agenti
chimici" che è stato pubblicato sulla rivista Pulizia Industriale
e Sanificazione - Mensile di manutenzione e igiene civile e industriale
(dicembre 2006 - anno XXXIX edita da MO.ED.CO S.r.l.) e che abbiamo il
piacere di riportare integralmente.
Macchine e agenti chimici
Il Requisito Essenziale di Sicurezza della Direttiva
Macchine (Direttiva 98/37/CE) 1.1.3. recita, al primo comma, che “i
materiali utilizzati per la costruzione della macchina o i prodotti impiegati
ed originati durante la sua utilizzazione non devono presentare rischi
per la sicurezza e la salute delle persone esposte”; la necessità
di valutare i rischi connessi agli agenti chimici risulta, pertanto, importante
quanto la valutazione dei rischi fisici (rumore e vibrazioni, nella fattispecie)
vista nello scorso articolo (“Macchine e agenti fisici: vibrazioni
e rumore”).
La Direttiva Macchine e gli agenti chimici
La Direttiva Macchine si occupa di materiali e prodotti in maniera specifica
e due Requisiti Essenziali di Sicurezza (abbreviati con l’acronimo
RES) sono dedicati proprio alla prevenzione dei rischi connessi alla presenza
di agenti chimici nel ciclo di vita della macchina in costruzione:
- il RES 1.1.3. - Materiali e prodotti, per il quale i materiali
utilizzati per la costruzione della macchina o i prodotti impiegati
ed originati durante la sua utilizzazione non devono presentare rischi
per la sicurezza e la salute delle persone esposte. In particolare,
se vengono usati dei fluidi, la macchina deve essere progettata e costruita
in modo da poter essere utilizzata senza rischi dovuti al riempimento,
all’utilizzazione, al recupero e all’evacuazione;
- il RES 1.5.13. - Rischi dovuti alle emissioni di polveri, gas, ecc.,
per il quale la macchina deve essere progettata, costruita e/o equipaggiata
in modo tale da evitare i rischi dovuti a gas, liquidi, polveri, vapori
ed altri residui prodotti. Se il rischio esiste, la macchina deve essere
equipaggiata in modo tale da poter captare e/o aspirare i suddetti prodotti.
Se la macchina non è chiusa durante il normale funzionamento,
i dispositivi di captazione e/o di aspirazione di cui al comma precedente
devono essere situati il più vicino possibile al luogo di emissione.
Riferimenti impliciti agli agenti chimici sono presenti anche nel RES
1.5.6. - Rischi d’incendio e nel RES 1.5.7. - Rischi di esplosione,
in quanto la presenza di sostanze infiammabili o esplosive contribuisce
a incrementare sicuramente i rischi analizzati da tali RES.
Il Legislatore, pertanto, richiede al Fabbricante una valutazione dei
rischi connessa alla presenza di agenti chimici:
- come materiali impiegati per la costruzione della macchina (per esempio,
il materiale di cavi o di tubature di impianti elettrici o pneumatici);
- come emissioni dovute al materiale trattato (per esempio, i fumi
di saldatura o le polveri di un processo di rifinitura superficiale);
- come prodotti chimici accessori (per esempio, l’olio da taglio
o un fluido idraulico).
Gli agenti chimici pericolosi
Per identificare i possibili agenti chimici pericolosi, si può
fare riferimento al D.Lgs. del 2 febbraio 2002, n. 25 che recepisce la
Direttiva Comunitaria 98/24/CE concernente il miglioramento della sicurezza
e della salute dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici
durante il lavoro; nella fattispecie, gli agenti chimici da considerare
sono quelli classificati o classificabili come:
- sostanze pericolose ai sensi del D.Lgs. 3 febbraio 1997, n. 52, e
successive modifiche;
- preparati pericolosi ai sensi del D.Lgs. 16 luglio 1998, n. 285,
e successive modifiche;
- sostanze o preparati in grado di comportare un rischio per la sicurezza
e la salute dei lavoratori a causa di loro proprietà chimico-fisiche,
chimiche o tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o presenti
sul luogo di lavoro;
- agenti chimici per i quali è stato stabilito un valore limite
di esposizione professionale.
Pertanto, è indispensabile acquisire tutte le informazioni relative
a ogni agente chimico impiegato, impiegabile o che si possa formare durante
il ciclo di vita della macchina, per sapere esattamente:
- quali rischi potrebbero derivare dall’uso del prodotto;
- con quali accorgimenti il prodotto deve essere stoccato, usato e
smaltito;
- quali dispositivi di protezione bisogna acquistare assieme al materiale;
- se è necessario acquistare anche un apposito armadietto, appositi
reagenti inibitori, eventuali estintori idonei, ...
Tutte queste informazioni devono essere acquisite richiedendo al fornitore
l’apposita scheda di sicurezza prevista dal D.Lgs. 52/97 oppure
devono essere determinate stendendo (anche effettuando o facendo effettuare
prove specifiche o consultando letteratura specializzata) una scheda di
sicurezza per i prodotti che non ne sono dotati; in particolare, è
necessario puntare i riflettori su sostanze e preparati (si veda, in merito,
anche la Figura 1):
- esplosivi (il relativo simbolo di etichettatura è E),
- comburenti (simbolo: O),
- estremamente infiammabili (simbolo: F+),
- facilmente infiammabili (simbolo: F),
- infiammabili (non sono accompagnati da un simbolo, ma dalla Frase
di Rischio R10),
- altamente tossici (simbolo: T+),
- tossici (simbolo: T),
- nocivi (simbolo: Xn),
- irritanti (simbolo: Xi),
- corrosivi (simbolo: C),
- sensibilizzanti (non sono accompagnati da un simbolo, ma dalle Frasi
di Rischio R 42 e/o R 43),
- cancerogeni (non sono accompagnati da un simbolo, ma dall’etichettatura
Carc. Cat1),
- mutageni (non sono accompagnati da un simbolo, ma dall’etichettatura
Muta. Cat1),
- tossici per il ciclo riproduttivo (non sono accompagnati da un simbolo,
ma dall’etichettatura Repr. Cat1),
- pericolosi per l’ambiente (simbolo N).
Figura 1

Materiali impiegati per la costruzione della
macchina
Nella progettazione della macchina, è possibile, in funzione della
durata di vita prevista, scegliere i materiali più idonei valutando
le funzioni delle singole componenti della macchina stessa e ricorrendo,
di conseguenza, ai metodi di calcoli e alla scelta dei materiali consigliati
nella letteratura tecnica corrente o nelle norme professionali (per esempio,
le norme FEM - Finite Element Modeling - o il codice ASME - American
Society of Mechanical Engineers - ); in merito alla resistenza meccanica
dei particolari della macchina, la Direttiva Macchine presenta uno specifico
RES (il RES 1.3.2. - Rischio di rottura durante il funzionamento).
Il progettista deve, inoltre, tenere in considerazione il fatto che quando
si utilizzano alcune macchine, il riscaldamento del materiale può
causare emissioni pericolose o tossiche; anche l’impiego di alcune
vernici o trattamenti superficiali può dare origine a rischi; in
alcuni casi, l’analisi delle condizioni di lavoro del settore interessato
può rendere inutilizzabili alcune tipologie di materiali (per esempio,
i materiali plastici nelle fonderie).
Emissioni dovute al materiale trattato e prodotti
chimici accessori
Il Fabbricante deve prestare attenzione ai rischi connessi con le emissioni
dovute al materiale trattato e con i prodotti complementari necessari
al funzionamento della macchina.
In merito, il Fabbricante può fare riferimento alle norme armonizzate
UNI EN 626-1 e UNI EN 626-2 che trattano specificatamente della riduzione
dei rischi per la salute derivanti da sostanze pericolose emesse dalle
macchine. Il Fabbricante deve identificare i pericoli e valutare
i rischi prevedibili per la salute derivanti dall’impiego o dalla
formazione di sostanze pericolose. Tale indagine deve comprendere, per
quanto possibile, i pericoli potenziali da esposizione delle persone derivanti
dalla macchina in qualunque fase della sua vita.
Il livello di rischio dipende:
- dalle proprietà pericolose delle sostanze,
- dalla probabilità che persone ne siano esposte e
- dalla durata dell’esposizione.
Le sostanze pericolose possono presentarsi in qualsiasi stato fisico
(gassoso, liquido, solido) e possono avere effetti sul corpo a seguito
di: inalazione, ingestione, contatto con la pelle, con gli occhi e con
le mucose o penetrazione attraverso la pelle.
Gli effetti sulla salute delle sostanze pericolose possono essere a breve
termine o a lungo termine, reversibili o irreversibili; come risponde,
a proposito, l’organismo umano alle sostanze considerate irritanti,
tossiche o nocive?
Figura 2

Il diagramma dose-risposta riportato nella Figura
2 evidenzia, in primo luogo, che l’organismo umano presenta
una risposta pressoché nulla nel tratto da 0 ad A; se si aumenta
la dose fino al valore B si può notare una reattività fisiologica
che cessa, comunque, al cessare dell’esposizione all’agente
chimico considerato (irritante, tossico o nocivo), in questo caso la risposta
è reversibile. Sicuramente, al superamento della dose
caratterizzata dal valore B ci si trova di fronte, invece, a una risposta
irreversibile e la probabilità di accadimento del danno
(effetti cronici) è molto alta.
Per quanto riguarda i valori numerici delle soglie di accettabilità
per gli operatori addetti alla macchina e, quindi, al limite, anche di
emissione, è possibile fare riferimento, in mancanza di un riscontro
normativo, ai Valori Limite SCOEL (Scientific Committee on Occupational
Exposure Limits) e, in assenza di questi, in una fase di prima applicazione,
ai TLV stabiliti dall’ACGIH (American Conference of Governmental
Industrial Hygienists): l’ACGIH utilizza, in merito, tre parametri
per valutare il rischio da esposizione a sostanze chimiche:
- TLV - TWA: definito come il valore medio di concentrazione ponderato
nel tempo (rapportato, di solito, a otto ore giornaliere per 40 ore
settimanali); questi valori consentono escursioni sopra il limite stabilito
purché le misurazioni vengano compensate da escursioni equivalenti
al di sotto del limite stesso durante il turno giornaliero;
- TLV - STEL: definito come il valore limite per brevi esposizioni
(al massimo per 15 minuti, per non più di quattro volte al giorno,
con un intervallo di almeno 60 minuti tra un’esposizione e un’altra)
purché, ovviamente, il TLV - TWA giornaliero non venga superato;
- TLV - C (ceiling): definito come la concentrazione che non
deve essere superata durante l’attività lavorativa nemmeno
per un brevissimo periodo di tempo.
Come per gli altri rischi, il compito del Fabbricante è quello,
dopo averli identificati, di:
- eliminarli, se possibile; per esempio, sostituendo la sostanza pericolosa
con un’altra non pericolosa;
- ridurli fino al minimo tecnicamente o economicamente possibile; per
esempio, un processo che impiega un determinato solvente potrebbe essere
migliorato riducendo gli spazi di interazione uomo - agente chimico;
- identificarli come rischi residui e trattarli di conseguenza; in
merito, si sottolinea che un rischio residuo è un rischio che
non può essere eliminato e nemmeno ridotto in quanto altrimenti
verrebbe meno la funzionalità della macchina.
Conclusioni
La panoramica presentata relativamente agli agenti chimici che possono
interessare il Fabbricante e l’Utilizzatore della macchina punta
a sottolineare l’impatto significativo che questi fattori hanno
in tema di sicurezza.
Spesso chi costruisce e utilizza macchine trascura o sottovaluta gli effetti
connessi alla presenza di agenti chimici pericolosi perchè gli
effetti degli stessi sono spesse volte a lungo termine o, comunque, non
immediati come, per esempio, può essere una ferita; una sensibilizzazione
in merito risulta, pertanto, necessaria in modo da poter impiegare con
più consapevolezza e, quindi, con più sicurezza gli agenti
chimici connessi alle macchine; tutti, nessuno escluso, devono prendere
parte a questo impegno, altrimenti i rischi chimici continueranno a sfociare
in inevitabili fatalità, in incidenti ininvestigabili.
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