Marcatura CE e sicuezza di prodotto
mtm ha scritto l'articolo "Macchine d'imbottigliamento
e marcatura CE" che è stato pubblicato sulla rivista Imbottigliamento
(novembre 2003 - n° 9 - anno XXVI) e che abbiamo il piacere di riportare
integralmente.
Macchine d'imbottigliamento e marcatura CE
La Direttiva Macchine stabilisce i requisiti essenziali
di sicurezza a cui macchine ed impianti industriali devono rispondere
per poter essere liberamente immessi nel mercato europeo e fissa le
procedure per attestarne la conformità.
Il fabbricante ha un ruolo centrale nella valutazione di conformità,
sia nel caso in cui progetti e costruisca una nuova macchina, sia nel
caso in cui modifichi una macchina in uso per migliorarla o destinarla
alla produzione d’altri beni.
Lo stesso utilizzatore è da considerarsi parte in causa qualora
effettui in proprio modifiche o assembli ed integri più macchine
progettate e costruite da fornitori diversi.
È quindi indispensabile continuare a tenere alta l’attenzione
su un tema tanto importante, che coinvolge costruttori ed utilizzatori.
La normativa chiede loro il rispetto di specifici requisiti di prevenzione
e sicurezza, la preparazione di una completa documentazione tecnica,
e soprattutto ne definisce le responsabilità.
L’impianto legislativo*, comunemente noto come
“Direttiva Macchine”, è nato dalla duplice esigenza
di garantire la libera circolazione delle merci nel mercato unico europeo,
e di tutelare nello stesso tempo salute e sicurezza degli operatori.
È pertanto imperativo per le aziende, siano esse produttrici
o utilizzatrici di macchine, considerare ed analizzare a fondo la sicurezza
delle loro linee produttive.
Il tema diventa di notevole interesse soprattutto qualora si abbia a
che fare con l’enorme parco macchine, tuttora funzionante ed efficiente,
costruito secondo norme antecedenti l’attuale direttiva.
La questione è ulteriormente complicata dalla pratica, invalsa
in molte aziende, di chiedere al produttore o di realizzare in proprio
modifiche, aggiornamenti, integrazioni, ed ancora di costruire e mettere
in esercizio impianti e linee automatizzate, assemblando ed integrando
tra loro macchine già in uso.
Il comparto imbottigliamento è rappresentativo in tal senso,
essendo caratterizzato dalla presenza d’impianti complessi, ottenuti
dall’integrazione di più macchine progettate e costruite
da aziende diverse.
Dal “vecchio approccio” all’
”approccio globale”
L’entrata in vigore della normativa, il cui recepimento italiano
risale al 1996, ha indotto le imprese ad un radicale cambiamento nel
modo di pensare, progettare, utilizzare e manutenere i propri impianti.
La sicurezza è diventata un obiettivo prioritario, e non può
più essere sacrificata alla produttività, come talvolta
accadeva in passato. (fig.1)

Il trattato di Roma, reso esecutivo con la L. 14 ott.
1957, n. 1203, ha di fatto istituito la Comunità Europea. Uno
dei suoi principali obiettivi è stato, da sempre, promuovere
l'instaurarsi di un unico mercato fra gli Stati membri. Si sono così
intraprese azioni comuni rispondenti ai medesimi requisiti di sicurezza
per le persone, l'ambiente e gli animali e si è dato inizio alla
progressiva rimozione degli ostacoli tecnici alla circolazione dei prodotti.
Le prime direttive comunitarie disponevano con molta precisione regole
e prescrizioni ( specifiche tecniche) alle quali i prodotti dovevano
conformarsi per poter circolare liberamente.
Ben presto ci si rese conto dell’inidoneità di tale sistema.
Infatti, le lente e difficili procedure d’aggiornamento delle
direttive mal si conciliavano con la rapida evoluzione delle nuove tecnologie.
Il 7 maggio 1985 con la risoluzione denominata "Nuovo approccio"
si è sancito un nuovo criterio per l’armonizzazione tecnica.
Da allora le direttive, da recepirsi obbligatoriamente da parte delle
amministrazioni nazionali, specificano i solo “requisiti essenziali
di sicurezza” (R.E.S.), ed i produttori possono autonomamente
decidere modo e mezzi per conformarsi ai requisiti.
Adottando le soluzioni tecniche riportate nelle norme EN, redatte dagli
organismi notificati CEN e CENELEC, si beneficia di una presunzione
di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza, in quanto
l’efficacia delle stesse è garantita da studi e confronti
di gruppi di lavoro appartenenti agli organismi normativi nazionali.
Un’ulteriore evoluzione è costituita dall’attuale
”approccio globale”.
Oggi il sistema di valutazione di conformità tende ad essere
basato su moduli la cui applicazione è definita nelle singole
direttive. La figura due schematizza i tre step sopradescritti.
Non bisogna inoltre dimenticare che le Direttive comunitarie
sulla sicurezza e salute delle persone possono a loro volta essere suddivise
in due grandi categorie:
- Direttive orizzontali (a carattere sociale).
Trattano aspetti d’interesse generale e di rilevanza sociale
(per esempio: direttive riguardanti il miglioramento della sicurezza
e della salute dei lavoratori durante il lavoro, recepite in Italia
dal D.L. 19 settembre 1994, n. 626; direttiva sulla responsabilità
per danno da prodotto difettoso CEE n. 85/374, recepita in Italia
mediante D.P.R. nº 224 del 24/5/1988 ecc.).
- Direttive verticali (di prodotto). Definiscono
i requisiti essenziali di sicurezza (R.E.S.) ai quali i prodotti
devono essere conformi, se e quando applicabili, per poter liberamente
circolare nel mercato comunitario. Si contano oggi 22 direttive
di prodotto che prevedono la marcatura CE, tra queste le più
interessanti per il settore imbottigliamento sono: materiale elettrico
di bassa tensione (Direttiva 73/23), recipienti semplici a pressione
(Direttiva 87/404), apparecchi che possono creare perturbazioni
elettromagnetiche (Direttiva 89/336), attrezzature a pressione (Direttiva
97/23). Il marchio CE segnala che la macchina risponde ai R.E.S.
delle direttive ad essa applicabili.
Normativa Macchine e “626”: qual
è la differenza?
Una precisazione doverosa è illustrata nella tabella UNO in cui
si confrontano Direttiva Macchine e Titolo III del D. Lgs. 626/94 inerente
all’uso delle attrezzature di lavoro nei luoghi di lavoro.
Ad una prima e frettolosa lettura, infatti, potrebbe sembrare che le
medesime problematiche siano regolamentate in due diversi disposti legislativi.
In realtà esistono alcune sostanziali differenze, che è
bene non trascurare durante la preparazione della documentazione tecnica
rilevante.

Evoluzione di una Direttiva
La prima approvazione della Direttiva Macchine risale al 1989 con la
89/392/CEE, concepita per garantire un livello accettabile di sicurezza
per tutte le macchine realizzate ed impiegate negli Stati membri.
Sono seguite modifiche ed integrazioni e poiché la materia regolamenta
un ambito particolarmente delicato ed innovativo, si possono senz’altro
prevedere ulteriori sviluppi.
La prima modifica (direttiva 91/368/CEE) ha esteso il campo d’applicazione
alle macchine che comportano rischi per la mobilità, alle macchine
destinate al sollevamento di carichi, ha abrogato alcune direttive previgenti
ed ha introdotto il cosiddetto periodo "transitorio", posticipando
di due anni l'entrata in vigore obbligatoria, rispetto alla data originariamente
prevista.
La seconda modifica (direttiva 93/44/CEE) ha ulteriormente ampliato
il campo d’applicazione estendendolo ai componenti di sicurezza
ed alle macchine destinate al sollevamento delle persone, con l'esclusione
degli ascensori installati in modo permanente negli edifici.
La terza modifica (direttiva 93/68/CEE) ha sostanzialmente reso coerenti
i sistemi di marcatura previsti in diverse direttive europee.
Le quattro direttive, sono state infine riunite in un testo unico, rappresentato
dalla “Direttiva 98/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 22 giugno 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati Membri relative alle macchine”.
È poi recentemente stata presentata la proposta
per un ulteriore perfezionamento allo scopo di:
- ampliarne ancora il campo d’applicazione;
- aggiornare/modificare alcuni R.E.S. ed introdurne dei nuovi.
La Commissione europea ha così adottato, in
data 11 febbraio 2003, una proposta che integra una parte degli emendamenti
suggeriti.
In Italia l’obbligatorietà di osservanza
risale al 21 settembre 1996, giorno d’entrata in vigore del D.P.R.
459/96 (regolamento di recepimento della direttiva comunitaria).
La Tabella DUE sintetizza la struttura del D.P.R. 459/96.

Risvolti pratici
Gli staff tecnici che operano rispettivamente in aziende che progettano
e costruiscono macchine per l’imbottigliamento, ed in aziende
imbottigliatrici per avere la certezza di aver ottemperato ai dettami
della normativa devono essere in grado di rispondere alle seguenti domande:
- Quali prodotti sono considerati macchina ai sensi della direttiva?
- Quando si configura una nuova messa in servizio o una nuova reimmissione
sul mercato?
- Quali sono gli obblighi dei costruttori ed il relativo processo
di certificazione?
- Quali sono le strade per poter affermare che un prodotto è
conforme ai R.E.S. della direttiva macchine?
- Quali sono le procedure che deve seguire un “fabbricante”
che assembla più macchine per ottenere una sola macchina,
che sia in linea con la direttiva?
In funzione del rischio connesso alla macchina (rientrante
o meno nell’elenco dell’Allegato IV) sono richieste procedure
diverse per dimostrarne la conformità.
In tutti i casi, la documentazione da predisporre deve essere redatta
e composta di quanto segue: - L’analisi dei rischi - Il manuale
d’uso e manutenzione - Il fascicolo tecnico della costruzione
- La dichiarazione di conformità - La marcatura CE.
Nei prossimi numeri d’Imbottigliamento si analizzerà
in dettaglio la normativa, fornendo le risposte a queste cinque domande,
nonché elementi utili alla soluzione d’alcuni casi pratici
caratteristici del settore imbottigliamento.
Roberto Granchi
*Direttiva 98/37/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 22 giugno 1998, relativa alle macchine modificata dalla
direttiva 98/79/CE recepita in Italia dal DPR n. 459 del 24 luglio 1996
- Regolamento per l’attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE,
93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri relative alle macchine (GURI n. 146 del 6/9/1996).
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