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Marcatura CE e sicurezza di prodotto

La mtm ha scritto l'articolo "La sicurezza generale dei prodotti" che è stato pubblicato sulla rivista Imbottigliamento (luglio 2005 - n° 6 - anno XXVIII) e che abbiamo il piacere di riportare integralmente.

La sicurezza generale dei prodotti

Pur non richiedendo l'applicazione di una marcatura specifica sui prodotti la direttiva 2001/95/CE del 3 dicembre 2001 relativa alla sicurezza generale dei prodotti considera gli aspetti connessi alla sicurezza degli stessi. Ecco gli aspetti salienti della norma di recente recepita in Italia

A norma dell'articolo 16 della direttiva 92/59/CEE del Consiglio del 29 giugno 1992, relativa alla sicurezza generale dei prodotti, quattro anni dopo il termine d'attuazione della stessa, in base a una relazione della Commissione relativa all'esperienza acquisita, corredata delle opportune proposte, il Consiglio doveva deliberare in merito all'eventuale adeguamento della suddetta direttiva. Poichè era necessario introdurre numerose modifiche alla direttiva 92/59/CEE al fine di completarne, rafforzarne o chiarirne talune disposizioni si è ritenuto opportuno, a fini di chiarezza, procedere alla rifusione della direttiva 92/59/CEE. Poichè è molto generale la gamma di prodotti presi in considerazione da questa direttiva lo è anche la tipologia di destinatari e utilizzatori potenziali degli stessi. Pertanto la siurezza dei prodotti deve essere valutata tenendo conto di tutti gli aspetti pertinenti, in particolare delle categorie di consumatori che possono essere particolarmente vulnerabili ai rischi presentati dai prodotti in esame, in particolare i bambini e le persone anziane. In Italia la direttiva 2001/95/CE è stata recepita dal D.Lgs. 21 maggio 2004, n. 172 pubblicato nella GURI n. 165 del 16 luglio 2004.

A chi si rivolge
Per capire quali siano gli attori ai quali la direttiva si rivolge, riportiamo, di seguito, le definizioni di produttore e di distributore che si leggono nell'articolo 2 della stessa:
...e) «produttore»;
i) il fabbricante del prodotto stabilito nella Comunità, e qualsiasi altra persona che si presenti come fabbricante apponendo sul prodotto il proprio nome, il proprio marchio o un altro segno distintivo, o colui che rimette a nuovo il prodotto;
ii) il rappresentante del fabbricante se quest'ultimo non è stabilito nella Comunità o, qualora non vi sia un rappresentante stabilito nella Comunità, l'importatore del prodotto;
iii) gli altri operatori professionali della catena di commercializzazione nella misura in cui la loro attività possa incidere sulle caratteristiche di sicurezza dei prodotti;
f) «distributore»: qualsiasi operatore professionale della catena di commercializzazione, l'attività del quale non incide sulle caratteristiche di sicurezza
dei prodotti; ...

Questa direttiva, quindi, non si riferisce solo al fabbricante bensì anche ai distributori e a qualunque figura che, nell'ambito della catena di commercializzazione, possa influire sulle caratteristiche di sicurezza del prodotto. I distributori, pur non essendo considerati al pari del fabbricante, devono contribuire a garantire la conformità dei prodotti con i requisiti di sicurezza pertinenti. Gli obblighi imposti ai distributori si applicano, owiamente, proporzionalmente alle rispettive responsabilità. Produttori e .distributori, poi, dovrebbero cooperare con le autorità competenti nelle attività intese a prevenire i rischi e informarle quando decidono che taluni prodotti forniti sono pericolosi.

A quali tipologie di prodotti si applica
Questa, invece, è la definizione di prodotto e di prodotto sicuro riportate all'articolo 2 della stessa:
...a) «prodotto»: qualsiasi prodotto destinato, anche nel quadro di una prestazione di servizi, ai consumatori o suscettibile, in condizioni ragionevolmente prevedibili, di essere utilizzato dai consumatori, anche se non loro destinato, fornito o reso disponibile a titolo oneroso o gratuito nell'ambito di un'attività commerciale, indipendentemente dal fatto che sia nuovo, usato o rimesso a nuovo. Tale definizione non si applica ai prodotti usati forniti come pezzi d'antiquariato o came prodotti da riparare o da rimettere a nuovo prima dell'utilizzazione, purché il fornitore ne informi chiaramente la persona cui fornisce il prodotto;
b) "prodotto sicuro»: qualsiasi prodotto che, in condizioni di uso normali o ragionevolmente prevedibili, compresa la durata e, se del caso, la messa in servizio, l'installazione e le esigenze di manutenzione, non presenti alcun rischio oppure presenti unicamente rischi minimi, compatibili con l'impiego del prodotto e considerati accettabili nell'osservanza di un livello elevato di tutela della salute e della sicurezza delle persone. . .

Si può notare come la direttiva non contempli i servizi, ma si applichi ai prodotti che sono forniti o messi a disposizione dei consumatori nell'ambito di una prestazione di servizi per essere utilizzati dagli stessi. La sicurezza dell'attrezzatura utilizzata dai prestatari di servizi stessi per fornire un servizio ai consumatori esula, quindi, dall'ambito d'applicazione della presente direttiva in quanto deve essere considerata in collegamento con la sicurezza del servizio fornito. La direttiva, poi,
non specifica le modalità di vendita dei prodotti ai quali si riferisce e dovrebbe applicarsi ai prodotti a prescindere dalle tecniche di vendita, compresi la vendita a distanza e il commercio elettronico. E se il prodotto che stiamo analizzando è già soggetto ad altre direttive comunitarie che magari richiedono l'applicazione della marcatura CE?
Si potrebbe pensare, in un primo momento che questa direttiva, in questi casi non sia applicabile. In realtà non è così. Infatti anche se al comma 2 dell'articolo 1 la direttiva recita. .. Ciascuna delle sue disposizioni si applica nella misura in cui non esistano, nell'ambito della normativa comunitaria, disposizioni specifiche aventi lo stesso obiettivo che disciplinano la sicurezza dei prodotti in questione... subito dopo precisa che... Se dei prodotti sonp soggetti a requisiti di sicurezza prescritti dalla normativa comunitaria, la presente direttiva si applica unicamente per gli aspetti e i rischi o le categorie di rischi non soggetti a tali requisiti. . .
Rimanendo sempre nel campo delle macchine utilizzate nei settori tipici dell'imbottigliamento, emerge qui, un nuovo concetto. Partendo dal presupposto che i fabbricanti sono tenuti a mettete in commercio prodotti sicuri, una volta che la macchina è stata resa conforme alle direttive comunitarie a essa applicabili, è necessario verificare se esistano aspetti, rischi e categorie di rischi che non sono stati analizzati e che sono tipici di questa direttiva. In poche parole: la valutazione dei rischi che pensavamo di avere completato in realtà è ancora manchevole di una parte. Ma di cosa si tratta in particolare? In realtà non si tratta altro che di una valutazione dei rischi del prodotto. Ovviamente non significa che dobbiamo ricominciare daccapo, dovremo semplicemente modificarla anche se potrebbe diventare un po' complesso dal punto di vista di organizzazione della documentazione. Anche in questo caso, come sempre succede, semplificheremmo di molto il lavoro se tenessimo fin da subito in considerazione anche questa direttiva e se strutturassimo la valutazione dei rìschi secondo una metodologia compatibile con essa. Un documento sicuramente di riferimento per questa problematica è l'allegato legato II Quadro metodologico per facilitare la valutazione coerente dei rischi della Decisione della Commissione del 14 dicembre 2004 che stabilisce gli orientamenti per la denuncia della pericolosità di generi di consumo alle autorità competenti degli Stati membri da parte di produttori e distributori, conformemente all'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Obblighi per produttori e distributori
Fermo restando il principio che i produttori sono tenuti a mettere in commercio solo prodotti sicuri l'articolo 5 della direttiva aggiunge che:
1. I produttori devono, nei limiti delle rispettive attività, fornire al consumatore le informazioni pertinenti che gli consentano di valutare i rischi inerenti ad un prodotto durante la durata di utilizzazione normale o ragionevolmente prevedibile del medesimo, allorché questi ultimi non siano immediatamente percettibili senza adeguate awertenze, e di premunirsi contro detti rischi. La presenza di tali awertenze non esenta dal rispetto degli altri obblighi previsti nella presente direttiva. Sempre nei limiti delle rispettive attività, i produttori devono adottare misure proporzionate, in funzione delle caratteristiche dei prodotti da essi forniti, onde:
a) essere informati sui rischi che tali prodotti potrebbero presentare;
b) intraprendere le azioni opportune, compresi, se necessario per evitare tali rischi, il ritiro dal mercato, l'informazione appropriata ed efficace dei consumatori e il richiamo del prodotto.

Le misure di cui sopra comprendono, per esempio:
a) l'indicazione, in base al prodotto o al suo imballaggio, dell'identità e degli estremi del produttore nonché del riferimento del prodotto o, eventualmente, della partita di prodotti di cui fa parte, salvo nei casi l'omissione di tale indiacazione sia giustificata; e
b) quando opportuno, i controlli a campione sui prodotti commercializzati, l'esame dei reclami e, se del caso, la tenuta di un registro degli stessi, nonché l'informazione del produttore ai distributori in merito a tale sorveglianza. . .
2. I distributori sono tenuti ad agire con diligenza per contribuire all'osservanza degli obblighi di sicurezza pertinenti, in particolare sono tenuti a non fornire prodotti che sappiano oppure che avrebbero dovuto sapere, in base alle informazioni in loro possesso ed in quanto operatori professionali, non conformi a tali obblighi ...
3. Qualora i produttori e i distributori sappiano o debbano sapere sulla base delle informazioni in loro possesso e in quanto operatori professionali, che un prodotto da loro immesso sul mercato presenta per il consumatore rischi incompatibili con l'obbligo generale di sicurezza, essi informano immediatamente le autorità competenti degli Stati membri alle condizioni stabilite dall'allegato I precisando in particolare le azioni intraprese perprevenire i rischi per i consumatori.. .
4. Nei limiti delle rispettive attività, produttori e distributori collaborano con le autorità competenti, ...

Si tratta, quindi, di attività di carattere organizzativo, che devono essere progettate, pianificate e coordinate dal produttore e dall'organizzazione affinché sia possibile dichiarare la conformità alla direttiva. Anche in questo caso i documenti di riferimento sono l'allegato Orientamenti per la denuncia della pericolosità di generi di consumo alle autorità competenti degli Stati membri da parte di produttori e distributori conformemente all'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2001/95/CE e l'allegato I Formulario di notifica per la denuncia alle autorità della pericolosità di prodotti da parte di produttori o distributori della già citata decisione della Commissione del 14 dicembre 2004.
Concludendo, sono stati toccati solo gli aspetti che riguardano più da vicino i produttori e i distributori di prodotti.
Sono stati tralasciati volutamente quanto la direttiva precisa e regola in merito ai compiti e ai poteri degli Stati membri e al sistema comunitario di scambio rapido di informazione RAPEX; poco spazio è stato dato anche alla valutazione dei rischi e al recepimento italiano della direttiva. Si tratta, infatti, di argomenti che richiedono un ulteriore approfondimento.


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