Direttiva PED - Pressure Equipment
Directive
La mtm ha scritto l'articolo "La PED e le macchine"
che è stato pubblicato sulla rivista Imbottigliamento (luglio 2006
- n° 6 - anno XXIX) e che abbiamo il piacere di riportare integralmente.
La PED e le macchine
Nella valutazione della conformità di una
macchina alle direttive europee, oltre alla Direttiva Macchine (98/37/CE),
alla Direttiva Bassa Tensione (73/23/CEE) e alla Direttiva Compatibilità
Elettromagnetica (89/336/CEE), è necessario considerare anche la
Direttiva 97/23/CE, ovvero la cosiddetta PED (Pressure Equipment Directive).
Uno sguardo alla PED
La PED, recepita in Italia dal D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 93, è
una direttiva Nuovo Approccio: non definisce, infatti, le specifiche tecniche
che devono essere rispettate per poter commercializzare le attrezzature
in pressione, ma riporta, nell’Allegato I, i Requisiti Essenziali
di Sicurezza cui l’attrezzatura in pressione deve essere conforme
per poter beneficiare, appunto, della Libera Circolazione nel territorio
dell’Unione Europea.
Ogni attrezzatura in pressione, nello specifico, deve essere progettata,
costruita, controllata, equipaggiata e installata in sicurezza e questo
può avvenire, come per la Direttiva Macchine, solo integrando i
principi di sicurezza già nella fase di progettazione dell’attrezzatura
stessa; la valutazione dei rischi, che sta alla base di una progettazione
in sicurezza, prevede che il progettista e il fabbricante valutino tutti
i pericoli e i rischi relativi a un prodotto, per ogni sua modalità
di utilizzo (prevista o ragionevolmente prevedibile) e per tutto il ciclo
di vita del prodotto stesso, e procedano a una riduzione del rischio complessiva
che si attua secondo il seguente schema:
-
eliminazione dei rischi (per esempio, con una
riprogettazione completa o parziale del prodotto);
-
riduzione dei rischi (per esempio, per mezzo di
ripari o di dispositivi di sicurezza);
-
informazione degli utilizzatori in merito ai rischi
residui (ovvero quei rischi che non possono essere eliminati senza
che il prodotto perda la capacità di svolgere il compito per
il quale è stato progettato e costruito).
La PED si applica a tutte le attrezzature e ai sistemi
a pressione, cioè quegli insiemi che sono costituiti da recipienti
in pressione, dalle tubazioni di collegamento, dalle valvole e dagli altri
elementi di linea in modo da costituire un tutto integrato e funzionante.
La PED si applica se la pressione massima ammissibile, PS (misurata
in bar, è la pressione massima - relativa - , specificata dal fabbricante,
per la quale l’attrezzatura è progettata), è maggiore
di 0,5 bar: il legislatore ha ritenuto, infatti, che le attrezzature e
i sistemi sottoposti a una pressione inferiore o uguale a 0,5 bar non
comportano rischi significativi connessi alla pressione tali da richiedere
l’applicazione delle misure specifiche previste dalla PED.
Sono esclusi dall’applicazione della PED le attrezzature e i sistemi
a pressione elencati all’articolo 1, punto 3, della direttiva stessa;
in merito all’argomento del quale stiamo trattando, è interessante
notare che, fra le altre, è presente anche l’esclusione per
le attrezzature appartenenti al massimo alla categoria I, a norma dell’articolo
9 della PED, e contemplate dalla direttiva 89/392/CEE del Consiglio, del
14 giugno 1989, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri relative alle macchine, ovvero la prima redazione della Direttiva
Macchine.
In merito alla classificazione delle attrezzature e dei sistemi di pressione,
la PED riporta 4 categorie (I, II, III e IV) di rischio crescente.
Definendo la tipologia dell’elemento in esame (recipiente, tubazione
o accessorio di sicurezza) e il tipo di fluido contenuto (Gruppo 1, pericolosi
secondo la Direttiva 67/548/CEE, per esempio, comburenti infiammabili,
esplosivi tossici, o Gruppo 2, non pericolosi, per esempio, vapore acqueo)
è possibile selezionare il diagramma che permette la classificazione
fra quelli riportati nell’Allegato II alla PED; in realtà,
gli accessori di sicurezza definiti dell’articolo 1, punto 2.1.3
e oggetto dell’articolo 3, punto 1.4 sono classificati sempre nella
categoria IV; eccezionalmente, tuttavia, gli accessori di sicurezza fabbricati
per attrezzature specifiche possono essere classificati nella stessa categoria
dell’attrezzatura da proteggere.
Il passo successivo per la classificazione è determinare la posizione
nel diagramma nel caso in esame, scegliendo in ascissa il valore corrispondente
al volume in litri del recipiente (o al diametro nominale in millimetri
della tubazione) e in ordinata il valore della pressione massima ammissibile;
l’area nella quale il punto identificato cade è contrassegnata
con la categoria corrispondente per la PED; è necessario notare
in questi diagrammi la presenza di aree contrassegnate con la dicitura
“articolo 3, comma 3”: si tratta, nello specifico, di attrezzature
o sistemi a pressione a basso rischio che devono:
-
essere progettati e fabbricati secondo una corretta
prassi costruttiva in uso in uno degli Stati Membri che assicuri la
sicurezza di utilizzazione;
-
essere corredati di sufficienti istruzioni per
l’uso;
-
recare marcature che consentano di individuare
il fabbricante o il suo mandatario stabilito nell’Unione Europea,
ma non devono recare la marcatura CE.
La Direttiva Macchine e i rischi dovuti a elementi
in pressione
Prima di analizzare la procedura completa di valutazione della conformità,
si nota che, per il legislatore, la conformità alla Direttiva Macchine
è sufficiente a garantire la sicurezza di un’attrezzatura
o di un sistema a pressione se è classificabile al massimo nella
categoria I secondo la PED. Questo significa che un’attrezzatura
o un sistema a pressione facente parte di una macchina non deve essere
marcato CE ai sensi della PED anche se a fronte di una classificazione
tale parte della macchina risulta di categoria I.
La Direttiva Macchine prevede, infatti, una valutazione di sicurezza considerata
sufficiente: nello specifico si osserva che:
-
la progettazione di una macchina deve essere effettuata
tenendo in considerazione tutti gli aspetti inerenti la sicurezza
(quindi, anche quelli legati alla gestione di elementi in pressione);
-
la valutazione dei rischi della macchina deve
individuare e gestire (con le stesse modalità indicate in precedenza
per la PED) tutti i rischi che possono essere causati dalla macchina
(senza trascurare quelli dovuti alla presenza di elementi in pressione)
in tutte le modalità di funzionamento (previste o ragionevolmente
prevedibili) e in tutte le fasi del ciclo di vita;
-
se i rischi dovuti alla pressione non sono preponderanti
sugli altri (come nel caso di un recipiente o sistema a pressione
in categoria I), i Requisiti Essenziali di Sicurezza della PED in
merito alla costruzione, alla gestione e alle istruzioni per l’uso
sono praticamente rispettati con l’osservanza dei Requisiti
Essenziali di Sicurezza della Direttiva Macchine: per esempio, al
punto 1.3.2. Rischio di rottura durante il funzionamento si sancisce
che “gli elementi della macchina, nonché i loro organi
di collegamento devono resistere agli sforzi cui devono essere sottoposti
durante l’utilizzazione prevista dal fabbricante. I materiali
utilizzati devono presentare caratteristiche di resistenza sufficienti
ed adeguate all’ambiente di utilizzazione previsto dal fabbricante,
in particolare per quanto concerne i fenomeni di fatica, di invecchiamento,
di corrosione e di abrasione. Il fabbricante indicherà nelle
istruzioni per l’uso i tipi e le frequenze delle ispezioni e
manutenzioni necessarie per motivi di sicurezza. Egli indicherà
eventualmente i pezzi soggetti ad usura, nonché i criteri di
sostituzione”; si aggiunge, inoltre, che “le tubazioni
rigide o elastiche contenenti fluidi, in particolare ad alta pressione,
dovranno poter sopportare le sollecitazioni interne ed esterne previste
e saranno solidamente fissate e/o protette da qualsiasi tipo di danneggiamento
esterno; opportune precauzioni saranno prese affinché, in caso
di rottura, esse non presentino rischi (movimenti bruschi, getti ad
alta pressione, ecc.).”
Per questi motivi, un fabbricante di macchine che incorpora
un’attrezzatura o un sistema a pressione al massimo di categoria
I secondo la PED non deve prendere in considerazione i Requisiti Essenziali
di Sicurezza della PED stessa, ma deve procedere direttamente con l’iter
CE secondo la Direttiva Macchine in modo da poter, così, marcare
CE la sua macchina.


La valutazione della conformità secondo
la PED
Nel caso in cui, invece, a seguito della classificazione, l’attrezzatura
o il sistema a pressione risultino di categoria II, III o IV, è
necessario valutarne la conformità secondo quanto indicato nella
PED: nello specifico, in funzione della categoria, il fabbricante può
scegliere fra le combinazioni indicate nel seguito (per completezza si
ricorda che nel caso in cui la categoria fosse la I si dovrebbe scegliere
il Modulo A - Controllo di fabbricazione interno):
-
Categoria II: possibilità di scelta fra
i Moduli A1 - Controllo di fabbricazione interno e sorveglianza delle
prove finali, D1 - Sistema di garanzia della qualità della
produzione, E1 - Sistema di garanzia della qualità del prodotto.
-
Categoria III: possibilità di scelta fra
i Moduli B1 + D (esame CE del progetto e garanzia della qualità
della produzione), B1 + F (esame CE del progetto e verifica sul prodotto),
B + E (esame CE di tipo e garanzia della qualità del prodotto),
B + C1 (esame CE di tipo e controllo di conformità al tipo),
H (garanzia della qualità totale).
-
Categoria IV: possibilità di scelta tra
i Moduli B + D (esame CE di tipo e garanzia della qualità della
produzione), B + F (esame CE di tipo e verifica sul prodotto), G (verifica
CE di tipo sul singolo prodotto), H1 (esame CE del progetto, garanzia
della qualità totale e sorveglianza sulle prove finali).
Ovviamente, il fabbricante è libero di applicare
a ogni categoria anche un Modulo di categoria superiore.
Ricapitolando, appurato che l’attrezzatura o il sistema a pressione
rientra nel campo di applicazione della PED e individuata la relativa
categoria di rischio grazie all’allegato II è necessario
effettuare l’analisi dei rischi connessi con il suo utilizzo e,
quindi, eseguire la fase di progettazione tenendo in considerazione i
risultati dell’analisi dei rischi e facendo in modo di conformarsi
ai Requisiti Essenziali di Sicurezza indicati nell’allegato I.
Successivamente alla scelta del modulo, o la combinazione di moduli, di
valutazione della conformità fra quelli ammessi per la categoria
di rischio che si sta considerando, è possibile procedere con la
fase di fabbricazione, che deve essere eseguita in conformità al
progetto, predisponendo un Fascicolo Tecnico comprensivo del materiale
relativo alla fase di Progettazione, alla fase di Costruzione, alle Ispezioni
e Prove, ai Dispositivi di Sicurezza e ai Materiali; il Fascicolo Tecnico
della Costruzione, come per la Direttiva Macchine, attesta la conformità
del prodotto a tutte le direttive pertinenti.
In conclusione, si deve redigere la dichiarazione di Conformità
e apporre la Marcatura CE seguita dal numero identificativo dell’Organismo
Notificato che ha partecipato alla fase di controllo della produzione;
un’ulteriore fase è necessaria se si è in presenza
di insiemi, in quanto sarà necessario effettuare una valutazione
globale della conformità, applicando i moduli previsti per la categoria
più alta fra quelle delle attrezzature che costituiscono l’insieme
(con l’esclusione dei dispositivi di sicurezza, altrimenti saremmo
sempre in presenza di insiemi di categoria IV).
Conclusioni
Valutare i rischi connessi alla presenza di elementi in pressione risulta
essere di importanza capitale per garantire la sicurezza degli utilizzatori
appartenenti all’Unione Europea; se da un lato è presente
una tradizione assodata in merito alla progettazione in sicurezza dei
recipienti in pressione, dall’altro lato il continuo evolvere delle
tecnologie e, quindi, anche delle prestazioni richieste a determinati
insiemi richiede un aggiornamento continuo sia tecnico, sia normativo.
La PED e la Direttiva Macchine, basate sul Nuovo Approccio, mirano a ridurre
all’essenziale i requisiti normativi per potersi
concentrare sugli aspetti tecnici senza il rischio di rimanere legati
a schemi o procedure magari obsolete.
Con il supporto normativo e legislativo necessario, le due direttive indicate
non sono più solamente delle liste di adempimenti burocratici cui
adempiere, ma risultano essere degli argini che permettono di scorrere
al meglio in un mercato sempre più competitivo, ma anche sempre
più esigente anche per quanto riguarda gli aspetti di sicurezza.
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