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Direttiva Macchine e Marcatura CE

La mtm ha scritto l'articolo "La nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE" che è stato pubblicato sulla rivista Pulizia Industriale e Sanificazione - Speciale - Igiene delle comunità (ottobre 2006 - anno XXXIX) e che abbiamo il piacere di riportare integralmente.

La nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE

La nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE del Consiglio del 17 maggio 2006 è stata pubblicata il 09 giugno 2006 sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea serie L 157/24; questo accade otto anni dopo la pubblicazione della Direttiva 98/37/CE e diciassette anni dopo la pubblicazione della prima versione della Direttiva macchine, la direttiva 89/392/CEE.

Un po’ di storia
Ripercorriamo brevemente la storia e l’evoluzione della Direttiva macchine in Europa e in Italia.
La prima versione della Direttiva macchine 89/392/CEE del 14 giugno 1989 viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, serie L183, il 26 giugno 1989.
Successivamente la Direttiva macchine viene modificata da ben tre direttive e in particolare:

  • Direttiva 91/368/CEE del Consiglio del 20 Giugno 1991 che modifica la direttiva 89/392/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine – Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, serie L 198, il 22/07/1991;
  • Direttiva 93/44/CEE del Consiglio del 14 Giugno 1993 che modifica la direttiva 89/392/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine – Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, serie L 175, il 19/07/1993;
  • Direttiva 93/68/CEE del Consiglio del 22 luglio 1993 che modifica le direttive del Consiglio 87/404/CEE (recipienti semplici a pressione), 88/378/CEE (sicurezza dei giocattoli), 89/106/CEE (prodotti da costruzione), 89/336/CEE (compatibilità elettromagnetica), 89/392/CEE (macchine), 89/686/CEE (dispositivi di protezione individuale), 90/384/CEE (strumenti per pesare a funzionamento non automatico), 90/385/CEE (dispositivi medici impiantabili attivi), 90/396/CEE (apparecchi a gas), 91/263/CEE (apparecchiature terminali di telecomunicazione), 92/42/CEE (nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi) e 73/23/CEE (materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione) – Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, serie L 220, il 22/07/1993.

Al fine di armonizzare in un testo unico la direttiva 89/392/CEE e le successive modifiche il 23 luglio 1998 sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, serie L 207, viene pubblicata la Direttiva 98/37/CE del 22 giugno 1998.
A partire da questa data, la prima azione, a livello comunitario, volta alla modifica della Direttiva macchine è del 29 maggio 2001 con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea della “Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE”. Successivamente troviamo la “Posizione comune 29 - 18/07/2004 Posizione comune (CE) n. 29/2005, del 18 luglio 2004, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all’articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell’adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE” – Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, serie C 251E, il 11/10/2005.
Per quanto riguarda, invece, l’impianto normativo italiano troviamo il D.P.R. 459 del 24/07/1996 Regolamento per l’attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine – Pubblicato sul Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 209 del 06/09/1996.
Come si può notare, tale decreto recepisce sia la direttiva 89/392/CEE che le tre successive direttive che la modificano; pertanto, con la pubblicazione della direttiva 98/37/CE non è stato necessario il suo recepimento.

Date e scadenze per l’applicazione della direttiva 2006/42/CE
La nuova direttiva macchine “direttiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE” è entrata in vigore il 30 giugno 2006 e prevede che gli Stati membri debbano recepirne il testo entro il 29 giugno 2008.
Le disposizioni in essa contenute diventeranno obbligatorie dal 29 dicembre 2009.
Questo significa che il periodo transitorio, ossia l’arco temporale durante il quale i fabbricanti di macchine potranno scegliere liberamente se applicare la direttiva 98/37/CE o la nuova direttiva 2006/42/CE terminerà il 29 dicembre 2009.
Una deroga è prevista per gli apparecchi portatili a carica esplosiva: gli Stati membri possono consentire l’immissione sul mercato e la messa in servizio di apparecchi portatili a carica esplosiva per il fissaggio o altre macchine a impatto che sono conformi alle disposizioni nazionali in vigore al momento dell’adozione della Direttiva 2006/42/CE fino al 29 giugno 2011.

I “considerando”
Il settore delle macchine, si legge nel secondo dei “considerando” (ovvero la parte introduttiva delle Direttive Europee che inquadra il settore di applicazione della direttiva e alcuni degli aspetti significativi che la direttiva si prefigge di normare), costituisce una parte importante del settore della meccanica ed è uno dei pilastri industriali dell’economia comunitaria (questo aspetto appare immutato fin dalla prima stesura della Direttiva Macchine, ovvero la Direttiva 89/392/CEE). Il costo sociale dovuto all’alto numero di infortuni provocati direttamente dall’utilizzazione delle macchine può essere ridotto integrando la sicurezza nella progettazione e nella costruzione stesse delle macchine nonché effettuando una corretta installazione e manutenzione (anche questo “considerando” era presente nella prima stesura, tuttavia nel corso di questi diciassette anni si è sicuramente avuto modo di realizzare quanto sia vera questa osservazione; in particolare, solo con l’integrazione della sicurezza fin dalla progettazione e dalla costruzione delle macchine è possibile ottenere sia alti livelli di sicurezza, sia alti livelli di produttività). È possibile, inoltre, migliorare le prestazioni in materia di ambiente, in particolare per quanto riguarda la limitazione del consumo energetico, delle sostanze pericolose, dei rifiuti e delle emissioni (questa sentenza che era stata aggiunta nella proposta di modifica per sottolineare l’attenzione a tutti gli aspetti legati alla tutela dell’ambiente, necessari per poter garantire il migliore impatto delle macchine nei confronti dell’ambiente - fisico, ma anche sociale ed economico - nel quale dobbiamo vivere non è stata tuttavia inserita nella versione definitiva della Direttiva 2006/42/CE).
Il quinto “considerando” inserisce in modo esplicito, nel campo di applicazione della direttiva gli ascensori da cantiere per il trasporto di persone e cose.
Il sesto “considerando”, invece, recita: “È opportuno escludere le armi, incluse le armi da fuoco, che sono soggette alle disposizioni della direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi; l’esclusione delle armi da fuoco non dovrebbe applicarsi agli apparecchi portatili a carica esplosiva per il fissaggio o altre macchine ad impatto progettate esclusivamente a fini industriali o tecnici...”.
Sempre per quanto riguarda le esclusioni dal campo di applicazione della direttiva il settimo “considerando” recita: “La presente direttiva non si applica al sollevamento di persone mediante macchine non destinate a tale scopo…”.
Il quattordicesimo “considerando” recita: “I requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute dovrebbero essere rispettati al fine di garantire che la macchina sia sicura; questi requisiti dovrebbero essere applicati con discernimento, tenendo conto dello stato dell’arte al momento della costruzione e dei requisiti tecnici ed economici…”.
Il quindicesimo “considerando” recita: “Qualora la macchina possa essere utilizzata dai consumatori, cioè da operatori non professionisti, il fabbricante ne dovrebbe tenere conto nella progettazione e nella costruzione. Parimenti ne dovrebbe tenere conto qualora la macchina possa essere utilizzata per fornire servizi ai consumatori…”. A tale scopo necessariamente deve essere rivisto e modificato, da parte dei fabbricanti, il processo di analisi dei rischi. Utile supporto a ciò è quanto definito dalla direttiva 2001/95/CE del 3 dicembre 2001 relativa alla sicurezza generale dei prodotti.
Il sedicesimo “considerando” recita: “Sebbene i requisiti della presente direttiva non si applichino
alle quasi-macchine nel loro insieme, è comunque opportuno garantire la libera circolazione delle quasi-macchine mediante una procedura specifica…
”. Questo considerando introduce il concetto di quasi-macchine che espliciteremo nel successivo paragrafo.

Gli altri “considerando” sono rimasti perlopiù invariati, sottolineando aspetti ormai noti quali, per esempio, la sorveglianza di mercato, la messa in servizio di una macchina (con la problematica connessa delle macchine costruite per le fiere e le esposizioni), i concetti relativi alla valutazione dei rischi (che andrà a fare parte del Fascicolo Tecnico di Costruzione della macchina), la marcatura CE e la necessità di implementare negli Stati membri dei regimi sanzionatori applicabili in caso di violazione della direttiva.

Il campo di applicazione e le definizioni
La nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE contiene importanti cambiamenti già a partire dal campo di applicazione (che è quella parte della direttiva che deve essere letta attentamente per valutare se un determinato prodotto deve essere analizzato secondo quella specifica direttiva); in particolare, vengono inseriti fra i prodotti cui si applica la direttiva i seguenti:

  1. macchine;
  2. attrezzature intercambiabili;
  3. componenti di sicurezza;
  4. accessori di sollevamento;
  5. catene, funi e cinghie;
  6. dispositivi amovibili di trasmissione meccanica;
  7. quasi-macchine.

Sono invece esclusi dal campo di applicazione:

  1. i componenti di sicurezza, destinati ad essere utilizzati come pezzi di ricambio in sostituzione di componenti identici e forniti dal fabbricante della macchina originaria;
  2. le attrezzature specifiche per parchi giochi e/o di divertimento;
  3. le macchine specificamente progettate o utilizzate per uso nucleare che, in caso di guasto, possono provocare una emissione di radioattività;
  4. le armi, incluse le armi da fuoco;
  5. i seguenti mezzi di trasporto:
    • trattori agricoli e forestali per i rischi oggetto della direttiva 2003/37/CE, escluse le macchine installate su tali veicoli,
    • veicoli a motore e loro rimorchi oggetto della direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, escluse le macchine installate su tali veicoli,
    • veicoli oggetto della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, relativa all’omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote, escluse le macchine installate su tali veicoli,
    • veicoli a motore esclusivamente da competizione, e
    • mezzi di trasporto per via aerea, per via navigabile o su rete ferroviaria, escluse le macchine installate su tali veicoli;
  6. le navi marittime e le unità mobili off-shore, nonché le macchine installate a bordo di tali navi e/o unità;
  7. le macchine appositamente progettate e costruite a fini militari o di mantenimento dell’ordine;
  8. le macchine appositamente progettate e costruite a fini di ricerca per essere temporaneamente utilizzate nei laboratori;
  9. gli ascensori utilizzati nei pozzi delle miniere;
  10. le macchine adibite allo spostamento di artisti durante le rappresentazioni;
  11. i prodotti elettrici ed elettronici che rientrano nelle categorie seguenti, purché siano oggetto della direttiva 72/23/CEE del Consiglio, del 19 febbraio 1973, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione:
    • elettrodomestici destinati a uso domestico,
    • apparecchiature audio e video,
    • apparecchiature nel settore delle tecnologie dell’informazione,
    • macchine ordinarie da ufficio,
    • apparecchiature di collegamento e di controllo a bassa tensione,
    • motori elettrici;
  12. le seguenti apparecchiature elettriche ad alta tensione:
    • apparecchiature di collegamento e di comando,
    • trasformatori.

La Direttiva 2006/42/CE definisce poi, in maniera puntuale, i concetti di “macchina”, di “macchina finita”, di “quasi-macchina” e di “insieme di macchine”.

  1. macchina:
    • insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per un’applicazione ben determinata,
    • insieme di cui al primo trattino, al quale mancano solamente elementi di collegamento al sito di impiego o di allacciamento alle fonti di energia e di movimento,
    • insieme di cui al primo e al secondo trattino, pronto per essere installato e che può funzionare solo dopo essere stato montato su un mezzo di trasporto o installato in un edificio o in una costruzione,
    • insiemi di macchine, di cui al primo, al secondo e al terzo trattino, o di quasi-macchine, di cui alla lettera g), che per raggiungere uno stesso risultato sono disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale,
    • insieme di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidalmente e destinati al sollevamento di pesi e la cui unica fonte di energia è la forza umana diretta;
  2. attrezzatura intercambiabile: dispositivo che, dopo la messa in servizio di una macchina o di un trattore, è assemblato alla macchina o al trattore dall’operatore stesso al fine di modificarne la funzione o apportare una nuova funzione, nella misura in cui tale attrezzatura non è un utensile;
  3. componente di sicurezza: componente
    • destinato ad espletare una funzione di sicurezza,
    • immesso sul mercato separatamente,
    • il cui guasto e/o malfunzionamento, mette a repentaglio la sicurezza delle persone, e
    • che non è indispensabile per lo scopo per cui è stata progettata la macchina o che per tale funzione può essere sostituito con altri componenti;
  4. accessori di sollevamento: componenti o attrezzature non collegate alle macchine per il sollevamento, che consentono la presa del carico, disposti tra la macchina e il carico oppure sul carico stesso, oppure destinati a divenire parte integrante del carico e ad essere immessi sul mercato separatamente; anche le imbracature e le loro componenti sono considerate accessori di sollevamento;
  5. catene, funi e cinghie: catene, funi e cinghie progettate e costruite a fini di sollevamento come parte integrante di macchine per il sollevamento o di accessori di sollevamento;
  6. dispositivi amovibili di trasmissione meccanica: componenti amovibili destinati alla trasmissione di potenza tra una macchina semovente o un trattore e una macchina azionata, mediante collegamento al primo supporto fisso di quest’ultima; allorché sono immessi sul mercato muniti di ripari, vanno considerati come un singolo prodotto;
  7. quasi-macchine: insiemi che costituiscono quasi una macchina, ma che, da soli, non sono in grado di garantire un’applicazione ben determinata; un sistema di azionamento è una quasi-macchina; le quasi-macchine sono unicamente destinate ad essere incorporate o assemblate ad altre macchine o ad altre quasi-macchine o apparecchi per costituire una macchina disciplinata dalla presente direttiva.

Nella definizione di “macchina” vengono, quindi, inseriti anche quegli apparecchi dedicati in generale al sollevamento di pesi la cui fonte energetica è di derivazione umana; il concetto di “macchina finita” non presenta particolari dubbi o problematiche mentre il concetto di “quasi-macchina”, introdotto nella Direttiva 2006/42/CE, porterà molti fabbricanti a interrogarsi sulla classificazione dei propri prodotti e a rientrare in questa categoria se questi ultimi sono destinati ad essere incorporati o assemblati a una o più macchine o ad altre quasi-macchine per costituire un’unica macchina; sostanzialmente il fabbricante, in base alla destinazione d’uso della propria macchina seguirà poi un differente iter specifico.

Conclusioni
Per la nuova Direttiva macchine, Direttiva 2006/42/CE, in sostanza, più che di una rivoluzione, come in molti altri casi, si può parlare di necessaria evoluzione: evoluzione delle problematiche cui far fronte ed evoluzione degli studi specifici effettuati per migliorare le condizioni lavorative nei confronti delle macchine; l’unico aspetto che porterà, molto probabilmente, qualche resistenza sarà, come sottolineato in precedenza, la questione delle quasi-macchine visto che il fatto di non marcare CE un prodotto potrebbe non risultare gradito ai fabbricanti e al mercato in generale; secondo il nostro parere, solo un’opera di comunicazione efficace potrà garantire la corretta applicazione delle procedure anche per le quasi-macchine.


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