Direttiva Macchine e Marcatura
CE
La mtm ha scritto l'articolo "La nuova Direttiva
Macchine 2006/42/CE" che è stato pubblicato sulla rivista
Pulizia Industriale e Sanificazione - Speciale - Igiene delle comunità
(ottobre 2006 - anno XXXIX) e che abbiamo il piacere di riportare integralmente.
La nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE
La nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE del Consiglio
del 17 maggio 2006 è stata pubblicata il 09 giugno 2006 sulla Gazzetta
Ufficiale dell’Unione Europea serie L 157/24; questo accade otto
anni dopo la pubblicazione della Direttiva 98/37/CE e diciassette anni
dopo la pubblicazione della prima versione della Direttiva macchine, la
direttiva 89/392/CEE.
Un po’ di storia
Ripercorriamo brevemente la storia e l’evoluzione della Direttiva
macchine in Europa e in Italia.
La prima versione della Direttiva macchine 89/392/CEE del 14 giugno 1989
viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, serie
L183, il 26 giugno 1989.
Successivamente la Direttiva macchine viene modificata da ben tre direttive
e in particolare:
- Direttiva 91/368/CEE del Consiglio del 20 Giugno 1991 che modifica
la direttiva 89/392/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri relative alle macchine – Pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, serie L 198, il 22/07/1991;
- Direttiva 93/44/CEE del Consiglio del 14 Giugno 1993 che modifica
la direttiva 89/392/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri relative alle macchine – Pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, serie L 175, il 19/07/1993;
- Direttiva 93/68/CEE del Consiglio del 22 luglio 1993 che modifica
le direttive del Consiglio 87/404/CEE (recipienti semplici a pressione),
88/378/CEE (sicurezza dei giocattoli), 89/106/CEE (prodotti da costruzione),
89/336/CEE (compatibilità elettromagnetica), 89/392/CEE (macchine),
89/686/CEE (dispositivi di protezione individuale), 90/384/CEE (strumenti
per pesare a funzionamento non automatico), 90/385/CEE (dispositivi
medici impiantabili attivi), 90/396/CEE (apparecchi a gas), 91/263/CEE
(apparecchiature terminali di telecomunicazione), 92/42/CEE (nuove
caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi)
e 73/23/CEE (materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro
taluni limiti di tensione) – Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale
dell’Unione Europea, serie L 220, il 22/07/1993.
Al fine di armonizzare in un testo unico la direttiva
89/392/CEE e le successive modifiche il 23 luglio 1998 sulla Gazzetta
Ufficiale dell’Unione Europea, serie L 207, viene pubblicata la
Direttiva 98/37/CE del 22 giugno 1998.
A partire da questa data, la prima azione, a livello comunitario, volta
alla modifica della Direttiva macchine è del 29 maggio 2001 con
la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea della
“Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa
alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE”. Successivamente
troviamo la “Posizione comune 29 - 18/07/2004 Posizione comune (CE)
n. 29/2005, del 18 luglio 2004, definita dal Consiglio, deliberando in
conformità della procedura di cui all’articolo 251 del trattato
che istituisce la Comunità europea, in vista dell’adozione
della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle macchine
e che modifica la direttiva 95/16/CE” – Pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale dell’Unione Europea, serie C 251E, il 11/10/2005.
Per quanto riguarda, invece, l’impianto normativo italiano troviamo
il D.P.R. 459 del 24/07/1996 Regolamento per l’attuazione delle
direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il
riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine
– Pubblicato sul Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale
n. 209 del 06/09/1996.
Come si può notare, tale decreto recepisce sia la direttiva 89/392/CEE
che le tre successive direttive che la modificano; pertanto, con la pubblicazione
della direttiva 98/37/CE non è stato necessario il suo recepimento.
Date e scadenze per l’applicazione della
direttiva 2006/42/CE
La nuova direttiva macchine “direttiva 2006/42/CE del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle macchine e che
modifica la direttiva 95/16/CE” è entrata in vigore
il 30 giugno 2006 e prevede che gli Stati membri debbano recepirne il
testo entro il 29 giugno 2008.
Le disposizioni in essa contenute diventeranno obbligatorie dal 29 dicembre
2009.
Questo significa che il periodo transitorio, ossia l’arco temporale
durante il quale i fabbricanti di macchine potranno scegliere liberamente
se applicare la direttiva 98/37/CE o la nuova direttiva 2006/42/CE terminerà
il 29 dicembre 2009.
Una deroga è prevista per gli apparecchi portatili a carica esplosiva:
gli Stati membri possono consentire l’immissione sul mercato e la
messa in servizio di apparecchi portatili a carica esplosiva per il fissaggio
o altre macchine a impatto che sono conformi alle disposizioni nazionali
in vigore al momento dell’adozione della Direttiva 2006/42/CE fino
al 29 giugno 2011.
I “considerando”
Il settore delle macchine, si legge nel secondo dei “considerando”
(ovvero la parte introduttiva delle Direttive Europee che inquadra il
settore di applicazione della direttiva e alcuni degli aspetti significativi
che la direttiva si prefigge di normare), costituisce una parte importante
del settore della meccanica ed è uno dei pilastri industriali dell’economia
comunitaria (questo aspetto appare immutato fin dalla prima stesura
della Direttiva Macchine, ovvero la Direttiva 89/392/CEE). Il costo
sociale dovuto all’alto numero di infortuni provocati direttamente
dall’utilizzazione delle macchine può essere ridotto integrando
la sicurezza nella progettazione e nella costruzione stesse delle macchine
nonché effettuando una corretta installazione e manutenzione
(anche questo “considerando” era presente nella prima stesura,
tuttavia nel corso di questi diciassette anni si è sicuramente
avuto modo di realizzare quanto sia vera questa osservazione; in particolare,
solo con l’integrazione della sicurezza fin dalla progettazione
e dalla costruzione delle macchine è possibile ottenere sia alti
livelli di sicurezza, sia alti livelli di produttività). È
possibile, inoltre, migliorare le prestazioni in materia di ambiente,
in particolare per quanto riguarda la limitazione del consumo energetico,
delle sostanze pericolose, dei rifiuti e delle emissioni (questa
sentenza che era stata aggiunta nella proposta di modifica per sottolineare
l’attenzione a tutti gli aspetti legati alla tutela dell’ambiente,
necessari per poter garantire il migliore impatto delle macchine nei confronti
dell’ambiente - fisico, ma anche sociale ed economico - nel quale
dobbiamo vivere non è stata tuttavia inserita nella versione definitiva
della Direttiva 2006/42/CE).
Il quinto “considerando” inserisce in modo esplicito, nel
campo di applicazione della direttiva gli ascensori da cantiere per il
trasporto di persone e cose.
Il sesto “considerando”, invece, recita: “È
opportuno escludere le armi, incluse le armi da fuoco, che sono soggette
alle disposizioni della direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno
1991, relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione
di armi; l’esclusione delle armi da fuoco non dovrebbe applicarsi
agli apparecchi portatili a carica esplosiva per il fissaggio o altre
macchine ad impatto progettate esclusivamente a fini industriali o tecnici...”.
Sempre per quanto riguarda le esclusioni dal campo di applicazione della
direttiva il settimo “considerando” recita: “La
presente direttiva non si applica al sollevamento di persone mediante
macchine non destinate a tale scopo…”.
Il quattordicesimo “considerando” recita: “I requisiti
essenziali di sicurezza e di tutela della salute dovrebbero essere rispettati
al fine di garantire che la macchina sia sicura; questi requisiti dovrebbero
essere applicati con discernimento, tenendo conto dello stato dell’arte
al momento della costruzione e dei requisiti tecnici ed economici…”.
Il quindicesimo “considerando” recita: “Qualora
la macchina possa essere utilizzata dai consumatori, cioè da operatori
non professionisti, il fabbricante ne dovrebbe tenere conto nella progettazione
e nella costruzione. Parimenti ne dovrebbe tenere conto qualora la macchina
possa essere utilizzata per fornire servizi ai consumatori…”.
A tale scopo necessariamente deve essere rivisto e modificato, da parte
dei fabbricanti, il processo di analisi dei rischi. Utile supporto a ciò
è quanto definito dalla direttiva 2001/95/CE del 3 dicembre 2001
relativa alla sicurezza generale dei prodotti.
Il sedicesimo “considerando” recita: “Sebbene i
requisiti della presente direttiva non si applichino
alle quasi-macchine nel loro insieme, è comunque opportuno garantire
la libera circolazione delle quasi-macchine mediante una procedura specifica…”.
Questo considerando introduce il concetto di quasi-macchine che espliciteremo
nel successivo paragrafo.
Gli altri “considerando” sono rimasti perlopiù
invariati, sottolineando aspetti ormai noti quali, per esempio, la sorveglianza
di mercato, la messa in servizio di una macchina (con la problematica
connessa delle macchine costruite per le fiere e le esposizioni), i concetti
relativi alla valutazione dei rischi (che andrà a fare parte del
Fascicolo Tecnico di Costruzione della macchina), la marcatura CE e la
necessità di implementare negli Stati membri dei regimi sanzionatori
applicabili in caso di violazione della direttiva.
Il campo di applicazione e le definizioni
La nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE contiene importanti cambiamenti
già a partire dal campo di applicazione (che è
quella parte della direttiva che deve essere letta attentamente per valutare
se un determinato prodotto deve essere analizzato secondo quella specifica
direttiva); in particolare, vengono inseriti fra i prodotti cui si applica
la direttiva i seguenti:
- macchine;
- attrezzature intercambiabili;
- componenti di sicurezza;
- accessori di sollevamento;
- catene, funi e cinghie;
- dispositivi amovibili di trasmissione meccanica;
- quasi-macchine.
Sono invece esclusi dal campo di applicazione:
- i componenti di sicurezza, destinati ad essere utilizzati come
pezzi di ricambio in sostituzione di componenti identici e forniti
dal fabbricante della macchina originaria;
- le attrezzature specifiche per parchi giochi e/o di divertimento;
- le macchine specificamente progettate o utilizzate per uso nucleare
che, in caso di guasto, possono provocare una emissione di radioattività;
- le armi, incluse le armi da fuoco;
- i seguenti mezzi di trasporto:
- trattori agricoli e forestali per i rischi oggetto della direttiva
2003/37/CE, escluse le macchine installate su tali veicoli,
- veicoli a motore e loro rimorchi oggetto della direttiva 70/156/CEE
del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri relative all’omologazione
dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, escluse le macchine
installate su tali veicoli,
- veicoli oggetto della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 18 marzo 2002, relativa all’omologazione
dei veicoli a motore a due o tre ruote, escluse le macchine installate
su tali veicoli,
- veicoli a motore esclusivamente da competizione, e
- mezzi di trasporto per via aerea, per via navigabile o su rete
ferroviaria, escluse le macchine installate su tali veicoli;
- le navi marittime e le unità mobili off-shore,
nonché le macchine installate a bordo di tali navi e/o unità;
- le macchine appositamente progettate e costruite a fini militari
o di mantenimento dell’ordine;
- le macchine appositamente progettate e costruite a fini di ricerca
per essere temporaneamente utilizzate nei laboratori;
- gli ascensori utilizzati nei pozzi delle miniere;
- le macchine adibite allo spostamento di artisti durante le rappresentazioni;
- i prodotti elettrici ed elettronici che rientrano nelle categorie
seguenti, purché siano oggetto della direttiva 72/23/CEE del
Consiglio, del 19 febbraio 1973, concernente il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato
ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione:
- elettrodomestici destinati a uso domestico,
- apparecchiature audio e video,
- apparecchiature nel settore delle tecnologie dell’informazione,
- macchine ordinarie da ufficio,
- apparecchiature di collegamento e di controllo a bassa tensione,
- motori elettrici;
- le seguenti apparecchiature elettriche ad alta tensione:
- apparecchiature di collegamento e di comando,
- trasformatori.
La Direttiva 2006/42/CE definisce poi, in maniera puntuale,
i concetti di “macchina”, di “macchina finita”,
di “quasi-macchina” e di “insieme di macchine”.
- macchina:
- insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di
un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale
diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno
mobile, collegati tra loro solidamente per un’applicazione
ben determinata,
- insieme di cui al primo trattino, al quale mancano solamente
elementi di collegamento al sito di impiego o di allacciamento
alle fonti di energia e di movimento,
- insieme di cui al primo e al secondo trattino, pronto per essere
installato e che può funzionare solo dopo essere stato
montato su un mezzo di trasporto o installato in un edificio o
in una costruzione,
- insiemi di macchine, di cui al primo, al secondo e al terzo
trattino, o di quasi-macchine, di cui alla lettera g), che per
raggiungere uno stesso risultato sono disposti e comandati in
modo da avere un funzionamento solidale,
- insieme di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile,
collegati tra loro solidalmente e destinati al sollevamento di
pesi e la cui unica fonte di energia è la forza umana diretta;
- attrezzatura intercambiabile: dispositivo che, dopo la
messa in servizio di una macchina o di un trattore, è assemblato
alla macchina o al trattore dall’operatore stesso al fine di
modificarne la funzione o apportare una nuova funzione, nella misura
in cui tale attrezzatura non è un utensile;
- componente di sicurezza: componente
- destinato ad espletare una funzione di sicurezza,
- immesso sul mercato separatamente,
- il cui guasto e/o malfunzionamento, mette a repentaglio la
sicurezza delle persone, e
- che non è indispensabile per lo scopo per cui è
stata progettata la macchina o che per tale funzione può
essere sostituito con altri componenti;
- accessori di sollevamento: componenti o attrezzature non
collegate alle macchine per il sollevamento, che consentono la presa
del carico, disposti tra la macchina e il carico oppure sul carico
stesso, oppure destinati a divenire parte integrante del carico e
ad essere immessi sul mercato separatamente; anche le imbracature
e le loro componenti sono considerate accessori di sollevamento;
- catene, funi e cinghie: catene, funi e cinghie progettate
e costruite a fini di sollevamento come parte integrante di macchine
per il sollevamento o di accessori di sollevamento;
- dispositivi amovibili di trasmissione meccanica: componenti
amovibili destinati alla trasmissione di potenza tra una macchina
semovente o un trattore e una macchina azionata, mediante collegamento
al primo supporto fisso di quest’ultima; allorché sono
immessi sul mercato muniti di ripari, vanno considerati come un singolo
prodotto;
- quasi-macchine: insiemi che costituiscono quasi una macchina,
ma che, da soli, non sono in grado di garantire un’applicazione
ben determinata; un sistema di azionamento è una quasi-macchina;
le quasi-macchine sono unicamente destinate ad essere incorporate
o assemblate ad altre macchine o ad altre quasi-macchine o apparecchi
per costituire una macchina disciplinata dalla presente direttiva.
Nella definizione di “macchina” vengono,
quindi, inseriti anche quegli apparecchi dedicati in generale al sollevamento
di pesi la cui fonte energetica è di derivazione umana; il concetto
di “macchina finita” non presenta particolari dubbi o problematiche
mentre il concetto di “quasi-macchina”, introdotto nella Direttiva
2006/42/CE, porterà molti fabbricanti a interrogarsi sulla classificazione
dei propri prodotti e a rientrare in questa categoria se questi ultimi
sono destinati ad essere incorporati o assemblati a una o più macchine
o ad altre quasi-macchine per costituire un’unica macchina; sostanzialmente
il fabbricante, in base alla destinazione d’uso della propria macchina
seguirà poi un differente iter specifico.
Conclusioni
Per la nuova Direttiva macchine, Direttiva 2006/42/CE, in sostanza, più
che di una rivoluzione, come in molti altri casi, si può parlare
di necessaria evoluzione: evoluzione delle problematiche cui far fronte
ed evoluzione degli studi specifici effettuati per migliorare le condizioni
lavorative nei confronti delle macchine; l’unico aspetto che porterà,
molto probabilmente, qualche resistenza sarà, come sottolineato
in precedenza, la questione delle quasi-macchine visto che il fatto di
non marcare CE un prodotto potrebbe non risultare gradito ai fabbricanti
e al mercato in generale; secondo il nostro parere, solo un’opera
di comunicazione efficace potrà garantire la corretta applicazione
delle procedure anche per le quasi-macchine.
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