Direttiva Macchine e Marcatura
CE
La mtm ha scritto l'articolo "La nuova Direttiva
Macchine 2006/42/CE" che è stato pubblicato sulla rivista
Pulizia Industriale e Sanificazione - Mensile di manutenzione e igiene
civile e industriale (dicembre 2007 - anno XL) e che abbiamo il piacere
di riportare integralmente.
La nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE - Un anno
dopo Il
9 Giugno 2006 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle
Comunità Europee la Direttiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo
e del Consiglio del 17 maggio 2006, concernente il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative alle macchine e che aggiorna
la Direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori. Questa Direttiva Europea
va così a sostituire la Direttiva 98/37/CE, ovvero la cosiddetta
Direttiva Macchine, la quale era stata recepita in Italia dal Decreto
del Presidente della Repubblica n. 459 del 24/07/1996.
La necessità di una nuova Direttiva Macchine prende origine dai
forti cambiamenti che si sono riscontrati nell’ambito sia tecnologico
che commerciale. Infatti negli ultimi anni si è notevolmente incrementato
l’utilizzo di dispositivi automatizzati per svolgere semplici azioni
o per gestire i dispositivi di sicurezza di una macchina. Inoltre aumenta
in Europa il numero di macchinari fabbricati in paesi extraeuropei, andando
così ad immettere sul mercato europeo macchine che nel paese di
costruzione non sono tenute a rispettare le direttive invece vigenti nella
Comunità. Si è resa quindi necessaria l’adozione di
una nuova Direttiva che ponga obblighi inequivocabili ed incontestabili.
Partendo dunque dall’esperienza maturata in merito alla vecchia
Direttiva Macchine si è provveduto ad eliminare, oltre ad alcune
incongruenze, la possibilità di interpretare in maniera non corretta
le disposizioni derivanti dalla Direttiva stessa.
Di seguito vengono quindi illustrate le principali differenze che la nuova
Direttiva andrà ad introdurre, considerando comunque che l’impianto
di base della Direttiva resta immutato, come i capisaldi e i principi
su cui essa si basa.
Tempi e scadenze
La Direttiva 2006/42/CE è entrata in vigore il 29 Giugno 2006 ponendo
così la prima scadenza programmatica al 29 Giugno 2008, data entro
la quale gli Stati membri sono chiamati ad adottare le disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla Nuova Direttiva.
Una seconda scadenza che tutti gli stati membri sono tenuti a rispettare
è quella del 29 Dicembre 2009. Oltre questa data gli Stati membri
e i fabbricanti sono tenuti ad applicare le disposizioni presenti nella
nuova Direttiva; ciò significa che a partire da questa data non
sarà più possibile immettere sul mercato e mettere in servizio
macchine conformi alla Direttiva 98/37/CE.
Campo di applicazione e definizioni
La nuova Direttiva macchine si applica ai prodotti quali macchine e componenti
di sicurezza, già presenti nella vecchia Direttiva, e estende il
campo di applicazione ad attrezzature intercambiabili, accessori di sollevamento,
catene, funi e cinghie, dispositivi amovibili di trasmissione meccanica
e quasi-macchine; le attrezzature intercambiabili erano già citate
nella vecchia Direttiva ma all’interno della definizione stessa
di macchina. Inoltre vengono introdotte nel campo di applicazione anche
gli apparecchi portatili a carica esplosiva per il fissaggio o altre macchine
ad impatto, che si aggiungono all’elenco delle macchine che rientrano
in Allegato IV, ovvero quelle macchine che necessitano, visto l’elevato
livello intrinseco di pericolosità, di una più accurata
procedura di certificazione.
Viene anche incrementato e maggiormente dettagliato il campo di esclusione
della Direttiva; tra i prodotti più significativi introdotti nel
campo di esclusione troviamo i prodotti elettrici ed elettronici, purché
siano oggetto della direttiva 73/23/CEE del Consiglio, del 19 febbraio
1973, ovvero la Direttiva Bassa Tensione 2006/95/CE. In questo modo si
vogliono limitare al più possibile i casi in cui si è in
dubbio nell’applicare o meno la Direttiva ad una data attrezzatura.
Infatti ampliando il campo di esclusione si fa sì che qualsiasi
attrezzatura che rientra nella definizione di macchina, quasi-macchina,
etc., e che non è contenuta nel campo di esclusione, entra indiscutibilmente
nel campo di applicazione della Direttiva. L’elenco dei prodotti
che sono soggetti solo alla Direttiva Bassa Tensione sono i seguenti:
-
elettrodomestici destinati ad uso domestico;
-
apparecchiature audio e video;
-
apparecchiature nel settore delle tecnologie e
dell’informazione;
-
macchine ordinarie da ufficio;
-
apparecchiature di collegamento e di controllo
a bassa tensione;
-
motori elettrici.
La nuova Direttiva introduce poi delle nuove e maggiormente
dettagliate definizioni relative ai prodotti contenuti nel campo di applicazione.
Tra queste ricordiamo principalmente la definizione di macchina, la quale
è stata ampliata e resa maggiormente complessa e completa rispetto
a quella presente nella vecchia Direttiva, e la definizione di quasi-macchina,
concetto introdotto proprio nella nuova Direttiva, la cui definizione
viene di seguito riportata: “si intende per quasi-macchine gli
insiemi che costituiscono quasi una macchina, ma che, da soli, non sono
in grado di garantire un’applicazione ben determinata. Un sistema
di azionamento è una quasi-macchina. Le quasi-macchine sono unicamente
destinate ad essere incorporate o assemblate ad altre macchine o ad altre
quasi-macchine o apparecchi per costituire una macchina disciplinata dalla
presente direttiva”. Questo significa che anche le quasi-macchine
dovranno rispettare i requisiti di sicurezza applicabili e che dovranno
rispettare, prima di essere immesse sul mercato, un’apposita procedura
di conformità, esplicata all’articolo 13 della nuova Direttiva,
simile a quella relativa alle macchine e di seguito illustrata.
Procedure di conformità per le macchine
Le differenti procedure di conformità che possono essere messe
in atto per garantire l’immissione sul mercato di un prodotto sicuro
sono state in parte modificate, in generale cercando di agire in un ottica
di semplificazione e al contempo di maggiore controllo.
Vediamo ora nel dettaglio l’iter relativo alla procedura
di conformità che porta ad ottenere la marcatura CE per un macchina
non presente nell’Allegato IV.
Come primo passo il fabbricante o il suo mandatario deve applicare la
procedura di valutazione della conformità con controllo interno
della fabbricazione della macchina, come illustrato dettagliatamente all’Allegato
VIII della Direttiva.
In secondo luogo, per ogni tipo rappresentativo della serie in questione
il fabbricante o il suo mandatario elabora il fascicolo tecnico, i cui
contenuti e modalità di realizzazione sono indicati all’Allegato
VII, parte A della Direttiva.
Infine il fabbricante deve prendere tutte le misure necessarie affinché
il processo di fabbricazione assicuri la conformità della macchina
fabbricata al fascicolo tecnico e ai requisiti della Direttiva.
La valutazione della conformità con controllo interno sulla fabbricazione
delle macchine corrisponde all’autocertificazione già presente
nella precedente direttiva 98/37/CE, con alcune sostanziali differenze.
In caso di produzione in serie il fabbricante o il suo mandatario deve
elaborare un solo fascicolo tecnico per ogni tipo rappresentativo della
serie; inoltre la nuova Direttiva introduce la possibilità che
il fascicolo tecnico possa essere costituito da una qualunque persona
autorizzata, stabilita nella Comunità Europea. Rimane comunque
responsabilità del Fabbricante verificare la conformità
della macchina allo stesso fascicolo tecnico e ai requisiti della Direttiva.
Vediamo ora nel dettaglio l’iter relativo alla procedura
di conformità per un macchina presente nell’Allegato IV e
realizzata in totale conformità con le norme armonizzate applicabili,
che ricordiamo essere facoltative. Per questo tipo di macchina esistono
tre diverse possibili procedure per ottenere la marcatura CE; queste procedure
differiscono radicalmente da quelle contenute nella precedente Direttiva.
La prima consiste nella procedura di valutazione della conformità
con controllo interno sulla fabbricazione della macchina, con le stesse
modalità viste in precedenza. Questa possibilità è
stata introdotta specificatamente dalla nuova Direttiva, dando così
la possibilità anche per le macchine contenute nell’Allegato
IV di ottenere la marcatura CE senza dover per forza affiancarsi a un
organismo competente. In questo modo la procedura risulta semplificata
ma maggiori saranno le responsabilità proprie del fabbricante.
Ricordiamo inoltre che questa procedura di conformità non può
essere utilizzata per ottenere la marcatura CE di macchine contenute in
Allegato IV e realizzate non in totale conformità con le norme
armonizzate.
Il secondo tipo di procedura consiste nel sottoporre la macchina alla
procedura di esame per la certificazione CE del tipo presso un organismo
competente, come illustrato nell’allegato IX, garantendo inoltre
che il processo di fabbricazione assicuri la conformità della stessa
al fascicolo tecnico e ai RES della Direttiva. L’esame per la certificazione
CE del tipo è la procedura secondo la quale un organismo notificato
verifica e attesta che un modello rappresentativo di macchina, contenuta
nell’Allegato IV, soddisfa i requisiti della direttiva, tramite
l’analisi del fascicolo tecnico e di una macchina campione, detta
“tipo”, da sottoporre a prova.
Il terzo ed ultimo tipo di procedura è la cosiddetta procedura
di garanzia qualità totale, illustrata all’Allegato X della
nuova Direttiva. Per intraprendere questa procedura il fabbricante deve
applicare un sistema qualità approvato per la progettazione, la
fabbricazione, l’ispezione finale e il collaudo e successivamente
inoltrare la domanda di valutazione del suo sistema di qualità
ad un organismo notificato di sua scelta. La domanda inoltrata all’organismo
deve includere il fascicolo tecnico per ogni modello macchina contenuta
in Allegato IV che il fabbricante intende costruire.
Inoltre l’organismo notificato, per mezzo di visite ispettive anche
senza preavviso, deve essere in grado di verificare che il fabbricante
soddisfi tutti gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato.
Dichiarazione di conformità CE
Nella nuova Direttiva 2006/42/CE è stato ampliato il contenuto
della dichiarazione di conformità CE che deve essere fornita all’utilizzatore
insieme alla macchina stessa e al manuale di uso e manutenzione. La dichiarazione
CE di conformità redatta secondo la nuova Direttiva macchine dovrà
contenere i seguenti elementi:
- ragione sociale e indirizzo completo del fabbricante e, se del
caso, del suo mandatario;
- nome e indirizzo della persona autorizzata a costituire il fascicolo
tecnico, che deve essere stabilita nella Comunità;
- descrizione e identificazione della macchina, con denominazione
generica, funzione, modello, tipo, numero di serie e denominazione
commerciale;
- dichiarazione che la macchina è conforme a tutte le direttive
e/o disposizioni alle quali la macchina ottempera;
- all’occorrenza, nome, indirizzo e numero di identificazione
dell’organismo notificato che ha approvato il sistema di garanzia
qualità totale;
- all’occorrenza, riferimento alle norma armonizzate di tipo
C applicate;
- all’occorrenza, riferimento ad altre norme applicate;
- luogo e data della dichiarazione;
- identificazione e firma della persona autorizzata a redigere la
dichiarazione a nome del fabbricante o del suo mandatario.
Vengono in questo modo introdotte nuove possibilità
e nuove responsabilità soprattutto per quanto riguarda la figura
del mandatario, ove presente, come illustrato nei due esempi in Figura
1.
Il mandatario quindi potrà avere delle responsabilità, oltre
al fabbricante, nel caso sia egli stesso a firmare la dichiarazione CE
di conformità o un suo responsabile aziendale, possibilità
introdotta proprio dalla nuova Direttiva Macchine.

Procedura di conformità per le quasi-macchine
e relativa dichiarazione di incorporazione
La parte relativa alle quasi-macchine risulta essere una delle sezioni
maggiormente innovative introdotte dalla Direttiva 2006/42/CE.
Il fabbricante di una quasi-macchina, o il suo mandatario, prima dell’immissione
sul mercato, deve redigere le istruzioni per l’assemblaggio della
quasi-macchina e la relativa la dichiarazione di incorporazione, illustrata
all’Allegato II della nuova Direttiva, la quale ha pressapoco la
stessa funzione della dichiarazione di conformità CE per le macchine.
Le istruzioni per l’assemblaggio e la dichiarazione di incorporazione
accompagnano la quasi-macchina fino all’incorporazione e andranno
a far parte del fascicolo tecnico della macchina finale.
Inoltre dovrà essere preparata la pertinente documentazione, illustrata
all’allegato VII parte B, la quale deve contenere un fascicolo di
costruzione composto: da un disegno complessivo della quasi-macchina e
dagli schemi dei circuiti di comando, dai disegni dettagliati e completi
che consentano la verifica della conformità della quasi-macchina
ai RES, dalla documentazione relativa alla valutazione dei rischi, inclusi
un elenco dei RES applicati e soddisfatti, le misure di protezione attuate
per ridurre i rischi, un elenco dei rischi residui, le norme applicate,
qualsiasi relazione tecnica che fornisca i risultati delle prove svolte
dal fabbricante o dal suo mandatario, un esemplare delle istruzioni di
assemblaggio della quasi-macchina.
La dichiarazione di incorporazione dovrà poi contenere i seguenti
elementi:
- la ragione sociale e l’indirizzo completo del fabbricante
della quasi-macchina e, se del caso, del suo mandatario;
- il nome e l’indirizzo della persona autorizzata a costituire
la documentazione tecnica pertinente, che deve essere stabilita nella
Comunità;
- la descrizione e l’identificazione della quasi-macchina,
con denominazione generica, funzione, modello, tipo, numero di serie
e denominazione commerciale;
- la dichiarazione che riporti quali RES sono applicati e rispettati
e che la documentazione tecnica pertinente e, se del caso, l’indicazione
delle altre direttive comunitarie a cui la quasi-macchina risulta
conforme;
- un impegno a trasmettere, in risposta ad una richiesta delle autorità
nazionali, informazioni pertinenti sulle quasi-macchine;
- una dichiarazione secondo cui la quasi-macchina non deve essere
messa in servizio finché la macchina finale in cui deve essere
incorporata non è stata dichiarata conforme, e se del caso,
alle disposizioni della presente direttiva;
- il luogo e la data della dichiarazione;
- l’identificazione e la firma della persona autorizzata a
redigere la dichiarazione a nome del fabbricante o del suo mandatario.
Conclusioni
In primo luogo ricordiamo che la Direttiva 2006/42/CE che è stata
analizzata deve ancora essere recepita a livello nazionale; ulteriori
modifiche e innovazioni quindi potranno essere introdotte dai singoli
recepimenti nazionali. È questo il caso delle sanzioni. Si intuisce
che la nuova Direttiva conterrà anche un sistema sanzionatorio,
non previsto dalla vecchia Direttiva macchine. La Direttiva 98/37/CE infatti
prevedeva unicamente la clausola di salvaguardia, da applicarsi in caso
in cui la macchina non rispetti uno o più requisiti essenziali
oppure vi sia un’errata applicazione delle norme armonizzate oppure
vi sia una lacuna nelle stesse norme armonizzate utilizzate nella marcatura
della macchina. Invece il recepimento italiano della Direttiva 2006/42/CE,
oltre a mantenere inalterato il procedimento relativo alla clausola di
salvaguardia, introdurrà anche delle sanzioni.
Altre modifiche sono state introdotte nella parte relativa ai requisiti
di sicurezza: alcuni di essi sono stati modificati, come quelli indicati
in Figura 1, altri sono stati introdotti ex novo, come quelli
relativi ad ergonomia e posto di lavoro.
Altre modifiche riguardano le informazioni e le avvertenze sulla macchina:
queste dovranno essere tradotte nella lingua dell’utilizzatore,
se richiesto, e dovranno essere presenti chiare indicazioni al fine di
differenziare le istruzioni “originali” dalle “traduzioni
delle istruzioni originali”.
In conclusione, esaminando le novità introdotte dalla Direttiva
2006/42/CE si può notare come la procedura di immissione sul mercato
delle macchine, la marcatura delle macchine, la redazione del fascicolo
tecnico, la Dichiarazione CE di conformità diventano veri e propri
processi che necessitano di:
- ridefinire competenze, ruoli e responsabilità in merito
alla sicurezza del prodotto con il coinvolgimento di tutte le funzioni
interessate;
- programmare attività di informazione e formazione, per il
personale coinvolto nella sicurezza del prodotto;
- definire responsabilità e procedure per la gestione della
documentazione tecnica;
- realizzare e gestire il fascicolo tecnico e le istruzioni per l’uso,
in ottemperanza ai requisiti della direttiva;
- introdurre criteri di sviluppo dei prodotti orientati alla valutazione
del rischio;
- rivedere le specifiche tecniche di prodotto e di acquisto;
- ridefinire i programmi di progettazione e produzione;
- aggiornare la documentazione tecnica di supporto al progetto (leggi,
norme, specifiche…);
- programmare e gestire le attività di verifica, prova e certificazione
(ove richiesta);
- rivedere i rapporti esterni con i clienti, i rivenditori, i sub-fornitori
di componenti e servizi, gli organismi di certificazione, per tutte
le attività e le problematiche che possono avere attinenza
con la sicurezza del prodotto;
- rivedere i criteri di gestione dei dati relativi al comportamento
dei prodotti installati e in uso;
- valutare l'eventuale introduzione, laddove opportuno, di criteri
di rintracciabilità dei prodotti venduti;
- riconsiderare gli aspetti assicurativi.
Possiamo quindi notare come vi sia una notevole spinta
verso l’impiego di veri e propri sistemi di gestione, necessari
per razionalizzare gli interventi e gestirli in modo integrato e documentato,
con metodologie della qualità simili a quelle trattate nelle norme
ISO 9000.
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