Marcatura CE e sicuezza di
prodotto
La mtm ha scritto l'articolo "Il Decreto Legislativo
626/94 e la Direttiva Macchine" che è stato pubblicato sulla
rivista Pulizia Industriale e Sanificazione (novembre 2005 - anno XXXVIII)
e che abbiamo il piacere di riportare integralmente.
Il Decreto Legislativo 626/94 e la Direttiva Macchine
L'impegno nel
garantire ai lavoratori delle condizioni lavorative sicure deve nascere
da una collaborazione attiva da parte di tutti i soggetti coinvolti: solo
in questo modo si può conseguire un miglioramento continuo del
quale tutti possono beneticiare.
Una premessa legislativa
Vista sfumare, per il momento, l'emanazione di un Testo Unico in materia
di sicurezza, ricordiamo che in Italia uno dei testi di riferimento in
merito alla sicurezza dei lavoratori rimane ancora il D.P.R. 27 aprile
1955,n.547 "Norme per la prevenzione degli infortuni";
già nel testo di questo decreto, infatti, l'articolo 5 sottolineava
che "nel caso in cui dal datore di lavoro siano concessi in uso
macchine o attrezzi di sua proprietà per l'esecuzione dei lavori
di cui al precedente comma (nda: cioè a tutte ..le attività
alle quali siano addetti lavoratori subordinati o ad essi equiparati,
salvo per alcune attività esplicitamente indicate dal decreto stesso),
dette macchine o attrezzi devono essere muniti dei dispositivi di
sicurezza previsti dal presente decreto". Il D.P.R. 547/55 è
infatti basato sul cosiddetto "vecchio approccio":
esso definisce, quindi, sia i requisiti sia le modalità per conformarsi
a questi requisiti. L'evoluzione, ovvia, di questo approccio si verifica
nel momento in cui le modalità vengono scorporate dal legislatore
e lasciate di competenza a organismi riconosciuti in grado di aggiornare
le risultanti norme (cioè le specifiche tecniche necessarie
per ottemperare a certi requisiti), in funzione dello stato dell'arte
e della tecnica. Nascono così le direttive "nuovo approccio",
fra le quali proprio la Direttiva sociale 89/391/CEE del Consiglio del
12 giugno 1989, relativa all'attuazione di misure volte a promuovere il
miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il
lavoro, e la Direttiva di prodotto 89/392/CEE del Consiglio del 14 giugno
1989, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative alle macchine (identificata con il nome di Direttiva Macchine):
la prima, con successive modifiche e integrazioni, è stata recepita
in Italia con il Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n. 626, mentre
la seconda, con successive modifiche e integrazioni, è stata recepita
in Italia con il Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996,
n. 459.
Si può, quindi, affermare che 16 anni fa, in merito all'utilizzo
di macchinee attrezzature, sia partito un processo per garantire all'utilizzatore
finale di poter operare in sicurezza:
-
il fabbricante della macchina, secondo la Direttiva
Macchine, può immettere sul mercato o mettere in servizio solo
macchine e componenti di sicurezza conformi alle disposizioni della
Direttiva Macchine stessa e ai requisiti essenziali di cui all'allegato
I, purché, debitamente installati, mantenuti in efficienza
e utilizzati conformemente alla loro destinazione, non pregiudichino
la sicurezza e la salute;
-
il datore di lavoro, secondo il D. Lgs. 626/94,
deve mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al
lavoro da svolgere ovvero adattate a tali scopi e idonee ai fini della
sicurezza e della salute; il datore di lavoro attua, inoltre, le misure
tecniche e organizzative adeguate per ridurre al minimo i rischi connessi
all'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori e per
impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni
e secondo condizioni per le quali non sono adatte.
Dal punto di vista teorico, quindi, il compito del fabbricante
di macchine è quello di costruire delle macchine sicure, mentre
quello del datore di lavoro è quello di scegliere, per le operazioni
che devono essere svolte, la macchina più sicura disponibile sul
mercato e, conseguentemente, formare e addestrare il personale affinché
possa utilizzarla in sicurezza. Merita particolare attenzione sottolineare
che, mentre il legislatore richiede al fabbricante di macchine di ottemperare
ai Requisiti Essenziali di Sicurezza elencati nell'Allegato I, nel quale
si fa riferimento anche ad aspetti di natura economica, al datore di lavoro
è richiesto (articolo 3 del D. Lgs. 626/94) di valutare tutti i
rischi ed applicared i conseguenzale misure di tutela in relazione alle
conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, con l'obiettivo di
eliminare i rischi e, ove ciò non fosse possibile, ottenere la
loro riduzione al minimo valore possibile; inoltre, l'articolo 2087 del
Codice Civile stabilisce per l'imprenditore/ datore di lavoro l'obbligo
di "adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo
la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie
a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei
prestatori di lavoro".
In quest'ottica, il datore di lavoro deve fare riferimento sempre alla
migliore tecnologia disponibile (best available technology); il. fabbricante
potrebbe fare riferimento a misure praticate e consolidate (best practicable
technology) nel caso in cui la scelta delle migliori tecnologie disponibili
portasse a costi esagerati per la macchina in produzione se queste ultime
fossero comunque in grado di garantire la conformità della macchina
ai Requisiti Essenziali di Sicurezza elencati nell'Allegato I. Concretizzando
con un esempio, se dovesse rendersi disponibile sul mercato un sensore
di sicurezza di applicazione praticamente universale cioè in grado
di prevedere anche errori umani e far reagire di conseguenza la macchina
e questo sensore costasse 10.000 euro allora il datore di lavoro sarebbe
tenuto a installarlo su ogni attrezzatura utilizzata dai propri lavoratori
mentre il fabbricante di macchine potrebbe fare considerazioni di natura
economica scegliendo, ad esempio, di non prevedere tale dispositivo di
sicurezza su determinate macchine e attrezzature; questa scelta ovviamente
non deve compromettere la sicurezza della macchina o dell'attrezzatura
o la rispondenza delle stesse ai Requisiti Essenziali di Sicurezza ad
esse
applicabili.
La Direttiva Macchine e il Decreto Legislativo
626/94
Sicurezza è , in ogni caso, la parola chiave per tutti "gli
attori coinvolti nel processo". Il fabbricante, nella fattispecie,d
evem igrare necessariamente da un'ottica improntata sulla produttività
della macchina a una, anche per quanto affermato precedentemente, basata
su1livello di sicurezza che la macchina stessa può offrire nello
svolgere il compito per il quale è stata progettata.
E fin dalla fase di progettazione della macchina, infatti, che devono
essere tenuti in considerazione gli aspetti legati alla sicurezza; questa
regola fondamentale è facilmente verificabile sul campo, per il
fatto che la messa in sicurezza di macchine non progettate con questo
scopo porta a soluzioni non sempre efficaci e sicuramente penalizzanti
per la produttività; al contrario, tenendo in considerazione gli
aspetti di sicurezza fin dalla fase di progettazione, è possibile
raggiungere ottimali performance di sicurezza e di produttività.
In un mercato di questo tipo è, quindi, facile aspettarsi che siano
destinati a prosperare solo i fabbricanti che avranno meglio integrato
questi due aspetti (tenendo il primo, quello della sicurezza, come irrinunciabile).
Il datore di lavoro, come già antisenziali anticipato (articolo
35 del D. Lgs. 626/94) "mette a disposizione dei lavoratori attrezzature
adeguate al lavoro da svolgere ovvero adattate a tali scopi ed idonee
ai fini della sicurezza e della salute. Il datore di lavoro attua le misure
tecniche ed organizzative adeguate per ridurre al minimo i rischi connessi
all'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori e per impedire
che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo
condizioni per le quali non sono adatte.
Inoltre il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché
durante l'uso delle attrezzature di lavoro siano rispettate le disposizioni
di cui ai commi 4 bis (nda: per le attrezzature di lavoro mobili,
semoventi o non semoventi) e 4 ter (nda: per le attrezzature
di lavoro destinate a sollevare carichi).
All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro il dato re di lavoro
prende in considerazione:
-
le condizioni e le caratteristiche specifiche
del lavoro da svolgere;
-
i rischi presenti nell' ambiente di lavoro;
-
i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature
stesse;
-
i sistemi di comando, che devono essere sicuri
anche tenuto conto dei guasti, dei disturbi e delle sollecitazioni
prevedibili in relazione all'uso progettato dell'attrezzatura.
Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché
le attrezzature di lavoro siano:
-
installate in conformità alle istruzioni
del fabbricante;
-
utilizzate correttamente;
-
oggetto di idonea manutenzione al fine di
garantire nel tempo la rispondenzaa i requisitid i cui all'art. 36
e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d'uso;
-
disposte in maniera tale da ridurre i rischi
per gli utilizzatori e per le altre persone, assicurando in particolare
sufficiente spazio disponibile tra gli elementi mobili e gli elementi
fissi o mobili circostanti e che tutte le energie e sostanze utilizzate
o prodotte possano essere addotte o estratte in modo sicuro.
Il datore di lavoro, sulla base della normativa vigente,
provvede affinché le attrezzature di cui all'allegato XW (nda:
scale aeree a inclinazione variabile, ponti mobili sviluppabili su carro,
ponti sospesi muniti di argano, funi e catene di impianti e apparecchi
di sollevamento o di trazione, per esempio) siano sottoposte a verifiche
di prima installazione o di successiva installazione e a verifiche periodiche
o eccezionali, [... ], al fine di assicurame l'installazione corretta
e il buon funzionamento [. . . ].
Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità
particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro
si assicura che:
-
l'uso dell' attrezzatura di lavoro è
riservato a lavoratori all'uopo incaricati;
-
in caso di riparazione, di trasformazione
o manutenzione, il lavoratore interessato è qualificato in
maniera specifica per svolgere tali compiti".
Il testo del decreto è molto esplicito e dettagliato
e completa quell'aspetto non considerato dalle singole difettive di prodotto
(come, nel nostro caso, la Direttiva Macchine), ovvero l'integrazione
delle macchine e delle attrezzature nell'ambiente di lavoro. Il fabbricante
della macchina, infatti, progetta e costruisce una macchina che potremmo
definire intrinsecamente sicura, dotata sì di rischi residui la
cui eliminazione impedirebbe alla macchina di svolgere il compito per
la quale è stata progettata e costruita), ma descritti e analizzati
nel Manuale di Uso e Manutenzione (che per la Direttiva Macchine è
parte integrante della macchina stessa) ed evidenziati tramite apposita
segnaleticaa ffissas ulla macchina.
Il datore di lavoro invece è l'unico, salvo il caso di macchine
specificamente costruite su commessa, a conoscere l'ambiente di lavoro
nel quale la macchina sarà utilizzata ed è l'unico a poter,
quindi, scegliere fra macchine analoghe di differenti fabbricanti, in
modo da mettere a disposizione dei lavoratori quella più sicura.
Quest'ultimo, una volta scelta la macchina, dovrà istruire, grazie
al Manuale di Uso e Manutenzione, il personale addetto e dovrà
garantire che vengano effettuate le necessarie manutenzioni alla macchina
stessa in modo da garantire nel tempo almeno il livello di sicurezza previsto
dal fabbricante.
La manutenzione delle macchine e delle attrezzature
Uno degli aspetti che crea maggiori problemi all'interno della Direttiva
Macchine è che, in determinate terminate circostanze, il datore
di lavoro potrebbe diventare egli stesso il fabbricante ed essere soggetto,
quindi, a tutti i doveri che competono a questa figura; questa situazione
si verifica essenzialmente in due casi:
È, quindi, compito del fabbricante accertarsi che le macchine
progettate e costruite rispondano a specifici Requisiti Essenziali di
Sicurezzam, a rimane compito del datore di lavoro garantire il miglioramento
della sicurezzae della salute dei lavoratori durante il lavoro.
Quest'ultimo appunto apre la visuale su un cammino ancora da percorrere,
quello di un approccio globale alla sicurezza.
Il primo caso si verifica più spesso di quanto si pensi poiché
l'integratore di linee, per la Direttiva Macchine, dovrebbe richiedere
ai suoi fornitori macchine accompagnate dalla Dichiarazione del Fabbricante
(Allegato II, punto B della Direttiva Macchine); in questo modo sarebbe
responsabile della sola integrazione delle macchine stesse e dovrebbe
redigere esclusivamente il Fascio Tecnico della Costruzione relativamente
all'integrazione; se, invece, all'integratore vengono fornite macchine
marcate CE (e quindi accompagnate dalla Dichiarazione CE di Conformità,
Allegato II, punto A della Direttiva Macchine), ciò vuole dire
che tali macchine sono pensate, progettate e costruite per lavorare
indipendentemente da altre e una loro integrazione in una linea comporta
una modifica degli usi previsti di ciascuna singola macchina e, conseguentemente,
una nuova messa in servizio; il datore di lavoro che acquista macchine
marcate CE e le assembla in una linea, pertanto, ne diventa anche il
fabbricante (con tutti gli obblighi conseguenti)e dovrebbe redigere
il Fascio Tecnico della Costruzione per l'intera linea.
Analogamente, effettuare interventi sulla macchina che vadano oltre
la ordinaria o straordinaria manutenzione comporta una nuova immissione
sul mercato e trasferisce al datore di lavoro le responsabilità
del fabbricante; esempi di modifiche che vanno oltre la manutenzione
ordinaria e straordinaria e che comportano, pertanto, la marcatura CE
o una nuova marcatura CE sono:
-
l'aggiunta di un software (PC - logica RAM) sulla
macchina;
-
la sostituzioned i un motore con un altro avente
caratteristiche diverse (per esempio, maggiore potenza o aumento numero
di giri);
-
la variazione del numero di colpi al minuto degli
organi lavoratori (non prevista dal fabbricante );
-
la variazione delle modalità di utilizzo
della macchina non previste dal costruttore (per esempio, applicare
un robot di estrazione pezzi dopo aver realizzato un'apertura sullo
schermo di protezione originario);
-
il ricondizionamento generale della macchina.
All'articolo 36, comma 8 quater, del D. Lgs. 626/94 si sottolinea,
inoltre, che "le modifiche apportate alle macchine definite
all'art. 1, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1996, n. 459, a seguito dell'applicazione delle disposizioni
del comma 8 bis (nda: quelle relative all'adeguamento dei macchinari
ai requisiti indicati nel decreto stesso), e quelle effettuate per
migliorare le condizioni di sicurezza (nda: quelle modifiche necessarie
per garantire soluzioni aggiornate con lo stato dell'arte e della tecnica)
sempre che non comportino modifiche delle modalità di utilizzo
e delle prestazioni previste dal costrutto re, non configurano immissione
sul mercato ai sensi dell'art. 1, comma 3, secondo periodo, del predetto
decreto.".
Conclusioni
È, quindi, compito del fabbricante accertarsi che le macchine
progettate e costruite rispondano a specifici Requisiti Essenziali di
Sicurezzam, a rimane compito del datore di lavoro garantire il miglioramento
della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro.
Quest'ultimo appunto apre la visuale su un cammino ancora da percorrere,
quello di un approccio globale alla sicurezza.
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