Direttiva Macchine e Marcatura
CE
La mtm ha scritto l'articolo "D.Lgs. 493/96 e segnaletica
sulle macchine" che è stato pubblicato sulla rivista Pulizia
Industriale e Sanificazione - Speciale - Global Service (ottobre 2007
- anno XL) e che abbiamo il piacere di riportare integralmente.
D.Lgs. 493/96 e segnaletica sulle macchine
Il Decreto
Legislativo n. 493 del 14 agosto 1996, “Attuazione della Direttiva
92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza
e/o di salute sul luogo di lavoro”, fornisce la tipologia, la modalità
di utilizzo e i requisiti che deve avere la segnaletica di sicurezza utilizzata
sul luogo di lavoro. Nel presente articolo si esamineranno anche le disposizioni
presenti nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 27 aprile
1955 “Norme per la prevenzione degli infortuni” e le indicazioni
fornite dalla Direttiva 98/37/CE (Direttiva Macchine) in merito alla segnaletica
che deve essere obbligatoriamente presente sulle macchine.
Il D.Lgs. 493/96
Il Decreto Legislativo n. 493/1996 dà attuazione alla Direttiva
92/58/CEE del Consiglio del 24 giugno 1992 e stabilisce le prescrizioni
per la segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro nei settori
di attività privati e pubblici di cui all’articolo 1, comma
1 del D.Lgs. 626/94. In questo senso il D.Lgs 493/96 istituisce un vero
e proprio sistema formalizzato di comunicazione aziendale e definisce
i principi generali integrati con quanto già previsto dal D.Lgs
626/94 (TITOLO I, capi I, art. 3, lettera q: “uso di segnali
di avvertimento e di sicurezza”). Lo stesso significato del
termine “segnaletica” viene modificato non intendendosi più
strettamente i segnali grafici (quali per esempio i cartelli) ma in generale
tutte le forme di trasmissione di un messaggio con mezzi anche ottici,
acustici, gestuali ivi includendo anche la comunicazione verbale. Il D.Lgs.
493/96 è stato dunque un deciso passo in avanti rispetto a quanto
la normativa precedente (principalmente D.P.R. 547/55, D.P.R. 303/56 e
D.Lgs. 626/94) riportava in merito alla segnaletica di sicurezza.
Obblighi del datore di lavoro
Il datore di lavoro deve far ricorso alla segnaletica di sicurezza, secondo
le prescrizioni presenti negli allegati del decreto, quando, anche a seguito
della valutazione dei rischi effettuata in conformità all’art.
4, comma 1 del D.Lgs. 626/94, risultino rischi che non possono essere
evitati o limitati a sufficienza con misure, metodi o sistemi di organizzazione
del lavoro o con mezzi tecnici di protezione collettiva. In tal senso
la scelta e la localizzazione della segnaletica deve essere parte integrante
dell’analisi dei rischi prevista dal D.Lgs. 626/94 anche in corrispondenza
delle macchine eventualmente utilizzate. Lo scopo della segnaletica deve
infatti essere di:
-
segnale di pericolo: avvertire di un rischio
o di un pericolo le persone esposte;
-
segnale di divieto: vietare comportamenti
che potrebbero causare pericolo;
-
segnale di prescrizione: prescrivere determinati
comportamenti necessari ai fini della sicurezza;
-
segnale di salvataggio o di soccorso:
fornire indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di
soccorso o di salvataggio;
-
segnale di informazione: fornire altre
indicazioni in materia di prevenzione e sicurezza.
Inoltre è compito del datore di lavoro informare
e formare sia il rappresentante dei lavoratori (RLS) sia i lavoratori
stessi su tutte le misure adottate o da adottare riguardo la segnaletica
di sicurezza impiegata all’interno dell’azienda, soprattutto
quando questa implica l’uso di gesti o di parole.
La mancata osservanza, da parte del datore di lavoro, di quanto ora riportato,
comporta non solo conseguenze di natura pecuniaria (art. 8 del decreto)
ma anche conseguenze penali, in quanto già nel nostro Codice Penale
gli art. 437 e 451 configurano, come reato, l’omissione di segnali
o mezzi atti a prevenire disastri o infortuni sul lavoro.
Vediamo ora nel dettaglio le prescrizioni per la segnaletica di sicurezza.
Prescrizioni per la segnaletica di sicurezza
Le prescrizioni della segnaletica di sicurezza sono riportate negli allegati
del D.Lgs 493/96. Come già detto come segnaletica non si intendono
solo i cartelli ma tutto un insieme di strumenti e di modalità
di interazione che si inseriscono all’interno della gestione aziendale
della sicurezza. Questo non significa tuttavia che tutti gli strumenti
utilizzati sono tra loro equivalenti. Infatti, Il decreto stabilisce che
laddove la segnaletica si riferisca ad un divieto, un avvertimento o un
obbligo o serva ad indicare l’ubicazione e l’identificazione
dei mezzi di salvataggio e di primo soccorso, essa debba essere necessariamente
di tipo permanente e costituita da cartelli. Le medesime considerazioni
valgono per la segnaletica utilizzata per indicare l’ubicazione
delle attrezzature antincendio, dove i cartelli possono essere sostituiti
da un colore di sicurezza (allegato I del decreto). Laddove invece la
segnaletica abbia come fine quello di richiamare l’attenzione di
persone o la segnalazione di informazioni per un’azione specifica
(per esempio lo sgombero urgente dell’area o la guida delle persone
che effettuano manovre che implicano un rischio o un pericolo) essa dovrà
essere di tipo occasionale (per esempio segnali luminosi, acustici o comunicazioni
verbali).
Per ognuno degli strumenti che è possibile utilizzare il decreto
fornisce una serie di prescrizioni.
Cartelli
Essi rappresentano una segnaletica permanente e come tale devono essere
di materiale resistente, ben illuminati (in caso di scarsa illuminazione
dovrà essere utilizzata illuminazione artificiale o colori fosforescenti),
facilmente leggibili e comprensibili e posizionati all’ingresso
della zona interessata in caso di rischio generico o nelle immediate vicinanze
di un rischio specifico o dell’oggetto che si intende segnalare.
Il colore e la forma dei cartelli definiscono in modo univoco il messaggio
che vogliono portare. In particolare i colori si riferiscono ai colori
di sicurezza descritti nell’allegato I del decreto. Nello specifico:
-
forma rotonda, pittogramma nero su sfondo bianco;
bordo e banda rossi per i cartelli di divieto(Figura 1);
-
forma triangolare, pittogramma nero su sfondo
giallo e bordo nero per i cartelli di avvertimento (Figura 2);
-
forma rotonda, pittogramma bianco su sfondo azzurro
per i cartelli di prescrizione (Figura 3);
-
forma quadrata o rettangolare, pittogramma bianco
su sfondo verde per i cartelli di salvataggio (Figura 4);
-
forma quadrata o rettangolare, pittogramma bianco
su sfondo rosso per i cartelli indicanti le attrezzature antincendio
(Figura 5).

Altri esempi

Segnaletica presente sulle tubazioni
La segnaletica permanente deve essere posizionata in corrispondenza di
recipienti e tubazioni contenenti sostanze o preparati pericolosi. In
questo caso è necessario utilizzare i cartelli sopra citati che
riportino simbolo e pittogramma pertinenti alla sostanza in esame. In
aggiunta è possibile riportare, sotto il cartello, il nome della
sostanza o del preparato e la sua formula chimica. Questa etichettatura
deve essere posizionata in corrispondenza delle aree a maggior rischio,
quali valvole e punti di raccordo e ripetuta all’ingresso delle
aree di magazzinaggio.
Segnalazione ostacoli e vie di circolazione
Gli ostacoli e i punti di pericolo (caduta oggetti, caduta di persone
in zone in cui i lavoratori hanno accesso nel corso del lavoro) devono
essere segnalati in maniera permanente tramite cartelli o strisce adesive
con sbarre inclinate di 45 gradi e colorazioni alternate (giallo alternato
al nero oppure rosso alternato al bianco). Le vie di circolazione devono
invece essere segnalate in maniera permanente mediante strisce continue
sul pavimento di colore ben visibile (giallo e bianco preferibili) in
rapporto al colore del pavimento.
Segnali luminosi
La luce emessa da un segnale deve produrre un contrasto luminoso adeguato
al suo ambiente, in rapporto alle condizioni di utilizzo previste, senza
provocare abbagliamento per eccessiva intensità o cattiva visibilità
per intensità insufficiente. Le caratteristiche di forma, colori
e pittogrammi devono essere del tutto simili a quanto riportato sopra
in merito ai cartelli. Qualora il dispositivo possa emettere un segnale
continuo ed uno intermittente, il segnale intermittente dovrà essere
impiegato per indicare, rispetto a quello continuo, un livello più
elevato di pericolo o una maggior urgenza dell’intervento.
Segnali acustici
Il segnale acustico viene emesso e diffuso da un apposito dispositivo
senza impiego di voce umana o di sintesi vocale. Esso dovrà avere
un livello sonoro nettamente superiore al rumore di fondo, in modo da
essere sempre udibile, senza tuttavia essere eccessivo o doloroso; deve
essere inoltre facilmente riconoscibile in rapporto alla durata degli
impulsi ed alla separazione tra impulsi e serie di impulsi, e distinguersi
nettamente sia da un altro segnale acustico che dai rumori di fondo. Qualora
il dispositivo possa emettere un segnale acustico con frequenza costante
e variabile, la frequenza variabile deve essere utilizzata per segnalare,
rispetto alla frequenza costante, un livello più elevato di pericolo
o una maggior urgenza dell’intervento.
Comunicazione verbale
La comunicazione verbale si serve della voce umana o della sintesi vocale.
Essa si instaura tra un parlante e uno o più ascoltatori in forma
di testi brevi, di frasi, di gruppi di parole o di parole isolate. I messaggi
verbali devono essere il più possibile brevi, semplici e chiari.
Il datore di lavoro deve formare le persone interessate affinché
conoscano il linguaggio utilizzato soprattutto se costituito da parole
chiave.
Segnali gestuali
Il segnale gestuale consiste in un movimento o in una particolare posizione
delle braccia o delle mani per guidare persone che effettuano manovre.
Il segnale deve essere preciso, semplice, ampio, facile da eseguire da
parte del segnalatore e facile da comprendere dall’operatore. Il
segnalatore deve sempre essere in condizione di seguire con gli occhi
la totalità delle manovre, senza essere esposto a rischi a causa
di esse. Se queste condizioni non sono soddisfatte è necessario
provvedere all’utilizzazione di uno o più segnalatori ausiliari.
E’ fondamentale che il segnalatore venga individuato agevolmente
dall’operatore. A tal proposito il segnalatore deve indossare o
impugnare uno o più elementi di riconoscimento adatti, quali giubbotto,
casco, manicotti, bracciali o palette. Questi elementi devono essere di
colore vivo e riservato esclusivamente al segnalatore. Esempio di segnali
gestuali (per tutti i gesti convenzionalmente accettati ci si riferisca
all’allegato IX del decreto) sono riportati in Tabella 1.

La segnaletica prevista dal D.P.R. 547/55
Già il Decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 27 aprile
1955, in diversi suoi articoli, riportava la necessità di utilizzare
opportuna segnaletica sia in merito ai pericoli strettamente presenti
sulle macchine (pericoli di natura meccanica, elettrica, termica, ecc…ma
anche pericoli dovuti all’utilizzo di macchine complesse e dunque
la necessità di un segnale acustico che ne indicasse l’imminente
avvio) sia in merito ai pericoli presenti negli ambienti di lavoro (indicazione
delle vie di circolazione dei muletti, indicazione degli ostacoli, delle
aperture, ecc…). In particolare l’allegato A del D.P.R. 547/55
(allegato successivamente abrogato dal D.Lgs. 493/96) riportava una serie
di cartelli relativi ai più comuni pericoli presenti sulle macchine.
Diversi articoli del D.P.R. 547/55 riportano l’obbligo esplicito
di segnalare le zone o le operazioni pericolose in funzione del rischio
presente.
Art. 8: Vie di circolazione,
zone di pericolo, pavimenti e passaggi. Gli ostacoli fissi o mobili che
non possono essere eliminati e che costituiscono un pericolo per i lavoratori
o i veicoli che si muovono in azienda, devono essere adeguatamente segnalati.
Art. 10: Aperture nel suolo e nelle pareti.
Quando non è possibile provvedere alla coperture delle aperture
presenti nel suolo e nelle pareti è necessario posizionare apposite
segnalazioni di pericolo (Figura 6).
Art. 13: Vie e uscite di emergenza. Le vie e
le uscite di emergenza devono essere segnalate mediante opportuna segnaletica.
Art. 14: Porte e portoni. Accanto
ai portoni per la circolazione dei veicoli deve essere posizionata una
porta per la circolazione dei pedoni che deve essere opportunamente segnalata.
Art. 31: Illuminazione sussidiaria. Appositi
avvisi (cartelli) devono indicare il posizionamento agli operatori dell’illuminazione
sussidiaria da utilizzare in caso di necessità.
Art. 35: Divieti. Appositi avvisi (cartelli)
devono riportare eventuali specifici divieti in merito all’utilizzo
di acqua per spegnere incendi o in corrispondenza di conduttore o di macchine
elettriche in tensione.
Art 48: Divieto di pulire, oliare o ingrassare
organi in moto.
Art. 49: Divieto di operazioni di riparazione
o registrazione su organi in moto. Appositi cartelli devono specificare
il divieto specificato nel presente articolo. Appositi cartelli devono
specificare i divieti specificati nei presenti articoli e, oltre che nell’ambiente
dove è installata la macchina, devono essere presenti anche in
corrispondenza della zona della macchina che potrebbe richiedere interventi
di pulitura, ingrassaggio o di regolazione e manutenzione (Figura 7).
Art. 50: Segregazione dei motori. Gli organi
di trasmissione quali alberi, pulegge, cinghie e simili deve essere sempre
protetti (per esempio tramite carter di protezione) e sulle protezione
deve essere posizionata apposita segnaletica indicante il divieto di accesso
agli organi mobili e dunque il divieto di rimozione delle protezioni presenti
(Figura 8).
Art. 53: Messa in moto e arresto dei motori.
Mezzi acustici e/o ottici possono essere impiegati per la trasmissione
di segnalazioni convenute di arresto dei motori non azionati da energia
elettrica. Inoltre gli organi di comando dell’arresto o della segnalazione
devono essere chiaramente individuabili mediante avvisi indicatori (cartelli).
Art. 67: Preavviso di avviamento di trasmissioni.
Ogni inizio ed ogni ripresa di movimento di trasmissioni inseribili senza
arrestare il motore che comanda la trasmissione principale devono essere
preceduti da un segnale acustico convenuto.
Art. 80: Preavviso di avviamento di macchine
complesse. Un segnale acustico convenuto deve precedere l’avvio
di macchine complesse, alle quali sono addetti più lavoratori dislocati
in posti diversi e non perfettamente visibili da colui che ha il compito
di mettere in moto la macchina.
Art. 175: Dispositivi di segnalazione. I mezzi
di sollevamento e di trasporto quando ricorrano specifiche condizioni
di pericolo devono essere provvisti di appropriati dispositivi acustici
e luminosi di segnalazione e di avvertimento.
Art. 182: Posti di manovra. Qualora per particolari
condizioni di impianto o di ambiente, non sia possibile controllare dal
posto di manovra tutta la zona di azione del mezzo comandato, deve essere
predisposto un servizio di segnalazioni svolto con lavoratori incaricati.
Art. 185: Avvisi per le modalità delle
manovre. Appositi avvisi devono richiamare le modalità di impiego
degli apparecchi di sollevamento e di trasporto.
Art. 186: Passaggi e posti di lavoro sottoposti
a carichi sospesi. Le manovre per il sollevamento ed il sollevamento-trasporto
dei carichi devono essere preannunciate mediante segnali acustici e/o
visivi. Inoltre le zone di lavoro o di passaggio posizionate in corrispondenza
di zone di passaggio di carichi sospesi devono essere segnalate con opportuni
cartelli (Figura 9).

Il D.P.R. 547/55 è ancora in vigore, pertanto
rimane utile per individuare quelle aree particolarmente a rischio in
cui rimane necessario utilizzare opportuna segnaletica, come peraltro
richiesto dallo stesso D.Lgs. 493/96. Infatti il datore di lavoro, a seguito
della valutazione dei rischi richiesta dal D.Lgs. 626/94, anche grazie
alle indicazioni del D.P.R 547/55, deve individuare le aree particolarmente
a rischio e le macchine, messe a disposizione degli operatori, più
pericolose, e successivamente valutare quale segnaletica utilizzare e
dove posizionarla.
La segnaletica sulle macchine prevista dalla
Direttiva 98/37/CE
Quanto previsto dal D.Lgs. 493/96 è del tutto coincidente, nei
principi ispiratori, a quanto riportato dall’allegato I della Direttiva
Macchina (Direttiva 98/37/CE), recepita in Italia dal D.P.R. 459/96, in
merito alla segnaletica da utilizzarsi sulle macchine. Infatti, i Fabbricanti
di macchine, nel momento in cui effettuano l’analisi dei rischi
al fine di poter emettere la dichiarazione CE di conformità, devono
considerare i rischi residui presenti sulla macchina e segnalarli mediante
l’adozione di precise avvertenze (cartelli) da apporre sulla stessa
macchina e sul suo manuale di uso e manutenzione della (punto 1.7.2 dell’allegato
I della D.Lgs. 459/96). In questo senso un Fabbricante italiano deve considerare
non solo le indicazioni fornite dall’allegato I del D.Lgs. 459/96
ma anche le indicazioni riportate nel D.P.R. 547/55, che, come detto,
è sempre vigente, in merito ai pericoli presenti sulle macchine.
Sempre nell’allegato I del D.P.R. 459/96 (punto 1.7.1) sono riportate
indicazioni in merito all’adozione, sulle macchine, di segnaletica
acustica e visiva in corrispondenza di particolari tipi di macchine (macchine
di grandi dimensioni, con un posto di comando dal quale non risulta visibile
l’intera macchina, ecc…) in maniera del tutto equivalente
a quanto già riportato, in altri termini, nei punti del D.P.R.
547/55.
Conclusioni
L’adozione della segnaletica di sicurezza in azienda rimane dunque
un obbligo da parte del datore di lavoro, come rimane un obbligo la formazione
del personale affinché gli operatori siano in grado di comprendere
la segnaletica utilizzata. Peraltro la scelta del tipo di segnaletica
da utilizzarsi e il suo posizionamento non sono a discrezione del datore
di lavoro ma sono il risultato dell’analisi dei rischi condotta
sul luogo di lavoro e sulle macchine messe a disposizione degli operatori.
Infatti solo una analisi dei rischi, come richiesta dal D.Lgs. 626/94
per i luoghi di lavoro e dal D.P.R. 459/96 per le macchine, permette di
individuare le aree in azienda e le zone sulle macchine dove sia necessario
specificare, mediante cartelli, i pericoli presenti per gli operatori
o le zone dove sono presenti dispostivi antincendio o unità di
salvataggio (pronto soccorso, doccia di sicurezza, ecc…) e solo
l’analisi dei rischi permette di individuare quelle procedure particolarmente
pericolose che possano richiedere l’utilizzo di segnaletica gestuale
o verbale.
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