Direttiva 2006/42/CE
La mtm ha scritto l'articolo "Cosa cambia per il
manuale di uso e manutenzione con la nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE"
che è stato pubblicato sulla rivista Pulizia Industriale e Sanificazione
- Mensile di manutenzione e igiene civile e industriale (marzo 2008 -
anno XLI edita da MO.ED.CO S.r.l.) e che abbiamo il piacere di riportare
integralmente.
Cosa cambia per il manuale di uso e manutenzione
con la nuova Direttiva Macchine (2006/42/CE)
La nuova Direttiva Macchine, pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale delle Comunità Europee il 9 giugno 2006 ed entrata in
vigore il 29 giugno 2006, fornisce nuovi obblighi non solo in merito al
contenuto del manuale di uso e manutenzione delle macchine, ma anche in
merito alle procedure da seguire e alle figure coinvolte.
Nel presente articolo si cercherà di evidenziare le principali
differenze rispetto a quanto attualmente previsto dalla Direttiva Macchine
98/37/CE concentrandosi in particolare sui contenuti richiesti e sulle
nuove responsabilità previste dalla nuova Direttiva.
I tempi della nuova Direttiva Macchine (2006/42/CE)
La nuova Direttiva Macchine è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale
delle Comunità Europee il 9 giungo 2006 ed è entrata in
vigore il 29 giugno 2006. Essa sostituisce la precedente Direttiva Macchine
(98/37/CE).
Gli Stati membri della comunità sono tenuti a recepire nel proprio
ordinamento legislativo la nuova Direttiva entro il 29 giungo 2008. Alla
data di oggi, lo Stato italiano non ha ancora effettuato il recepimento.
Gli Stati membri, in ultimo, sono tenuti ad adottare le disposizioni presenti
nella nuova Direttiva a partire dal 29 dicembre 2009. Questo significa
che non esiste in realtà un periodo transitorio tra le due direttive
in cui sia possibile scegliere se applicare la vecchia direttiva (98/37/CE)
oppure la nuova (2006/42/CE). Rimane infatti fissato che la vecchia direttiva
(98/37/CE) resta comunque applicabile fino al 28 dicembre 2009. Invece
dal 29 dicembre 2009 per poter marcare CE una macchina diventa obbligatorio
adottare le disposizioni fissate dalla Direttiva 2006/42/CE.
La marcatura CE ai sensi della direttiva macchine, si sa, viene ottenuta
soddisfacendo tutti i requisiti essenziali pertinenti previsti della stessa
direttiva. Tra i requisiti essenziali di sicurezza e salute previsti si
trova anche il manuale di uso e manutenzione che rimane dunque un elemento
fondamentale e necessario al fine di poter marcare CE una macchina.
Il manuale di uso e manutenzione: un requisito
essenziale di sicurezza e salute
Già la Direttiva 98/37/CE fissava una serie di indicazioni necessariamente
da adottare con lo scopo di poter rendere la macchina conforme al requisito
essenziale di sicurezza e salute (R.E.S.) legato al manuale di uso e manutenzione
(“Istruzioni per l’uso”). La nuova direttiva 2006/42/CE
specifica ulteriormente le caratteristiche che il manuale di una macchina
marcata CE deve avere. Dimostrazione ne è che il R.E.S. che nella
direttiva 98/37/CE fissava i contenuti e le modalità di stesura
del manuale di uso e manutenzione (R.E.S. 1.7.4, “Istruzioni per
l’uso”), nella nuova direttiva 2006/42/CE è stato ampliato
e suddiviso in ulteriori sottoparagrafi (R.E.S. 1.7.4, “Istruzioni”
e sottoparagrafi seguenti). In questo modo il legislatore europeo ha concentrato
l’attenzione su alcuni aspetti legati al manuale di uso e manutenzione
precedentemente solo accennati o del tutto trascurati.
Rimane dunque obbligatorio accompagnare ogni macchina con un manuale di
uso e manutenzione, redatto dal fabbricante della macchina o dal suo mandatario,
che sia scritto nella o nelle lingue comunitarie ufficiali dello Stato
membro in cui la macchina stessa è immessa sul mercato e/o messa
in servizio. Una novità riguarda la necessità di evidenziare
il manuale originale per poterlo distinguere dal manuale tradotto: infatti
la nuova direttiva impone che il manuale originale abbia la dicitura “Istruzioni
originali” mentre la copia tradotta abbia la dicitura “Traduzione
delle istruzioni originali”. In quest’ultimo caso alla traduzione
dovrà comunque essere allegata copia delle istruzioni originali.
In questo modo potrà esser sempre possibile distinguere le istruzioni
originali scritte dal fabbricante o dal suo mandatario in una delle lingue
comunitarie dalle istruzioni che hanno accompagnato la macchina nel suo
paese di immissione e/o messa in servizio.
C’è un aspetto importante da considerare. Infatti rimane
obbligo del fabbricante o del suo mandatario nella comunità quello
di redigere il manuale di uso e manutenzione “originale”,
in una lingua comunitaria. Invece il manuale “tradotto” nella
lingua ufficiale del paese in cui la macchina è immessa sul mercato
e/o messa in servizio, deve essere redatto o dal fabbricante o dal mandatario
o semplicemente da colui che immette la macchina nella zona linguistica
in questione. Questo significa che se un fabbricante produce macchine
ma non conosce il paese di destinazione, il suo unico dovere è
quello di redigere un manuale di istruzioni che sia scritto in una lingua
comunitaria. Successivamente sarà compito di chi immette la macchina
nella zona linguistica di preoccuparsi di redigere una versione “tradotta”
del manuale, nella lingua ufficiale del paese. In questo senso si può
intravedere un distinguo nelle responsabilità legate al manuale
di uso e manutenzione, peraltro già presente nella precedente direttiva
98/37/CE. Quanto sopra ci fa capire quanto sia importante il ruolo dell’ufficio
acquisti in fase di emissione dell’ordine per l’acquisto di
una macchina.
Solamente le istruzioni per la manutenzione destinate ad essere usate
da un personale specializzato incaricato dal fabbricante o dal suo mandatario
possono essere fornite in una sola lingua comunitaria compresa da detto
personale. Infatti, in questo caso, si prevede che per particolari interventi
di manutenzione venga comunque sempre richiesto l’intervento di
personale specializzato del fabbricante.
Un’importante conseguenza di quanto finora esposto è legato
alle informazioni e alle avvertenze presenti sulla macchina e riportate
all’interno del manuale. Secondo il R.E.S. 1.7.1 della nuova direttiva
2006/42/CE qualsiasi informazione o avvertenza scritta deve essere espressa
nella o nelle lingue ufficiali della Comunità, che possono essere
determinate dallo Stato membro in cui è immessa sul mercato e/o
messa in servizio la macchina e può essere corredata, su richiesta,
della o delle versioni linguistiche comprese dagli operatori. Nel riportare
nel manuale di istruzioni le informazioni e le avvertenze apposte sulla
macchina è dunque necessario porre attenzione alla lingua con cui
esse sono scritte sulla macchina per evitare una discrepanza tra la lingua
utilizzata sulla macchina e la lingua utilizzata nel manuale.
Un aspetto parzialmente contemplato dalla precedente direttiva 98/37/CE
è il concetto di “uso scorretto ragionevolmente prevedibile”.
Infatti rimane obbligatorio riportare nel manuale di uso e manutenzione
l’uso previsto della macchina, ovvero l’uso previsto dal fabbricante
in sede di progettazione. Tuttavia, secondo la nuova Direttiva 2006/42/CE
è obbligatorio indicare anche l’uso “scorretto”
e dunque non previsto della macchina ma comunque ragionevolmente prevedibile.
Vale a dire quel tipo di uso non previsto dal fabbricante in sede progettuale,
ma che risulti ragionevolmente prevedibile alla luce dell’analisi
del rischio effettuata sulla macchina (contemplata dal fascicolo tecnico
della stessa) in funzione del ciclo produttivo, delle protezione o dei
dispositivi di protezione utilizzati e delle possibili dinamiche di intervento
degli operatori.
Nella Direttiva 98/37/CE si parla di uso “anormale” della
macchina, per sottolineare un uso che non corrisponde a quello normale.
Nella Direttiva 2006/42/CE viene introdotto il concetto di “scorretto”
ad indicare non solo un uso non normale, ma anche non corretto e dunque
potenzialmente pericoloso. In questo modo il legislatore europeo ha fatto
sì che nel manuale di uso e manutenzione fosse resa esplicita la
modalità di uso scorretto, e dunque non sicuro, della macchina
permettendo di dare risalto non solo alle modalità sicure di intervento
sulla macchina ma anche alle modalità non previste e dunque non
sicure.
Contenuto del manuale di uso e manutenzione
Nel seguito vediamo ciò che deve contenere ciascun manuale di uso
e manutenzione mettendo in risalto, dove necessario, le differenze rispetto
a quanto richiesto dalla precedente direttiva.
In dettaglio, come riportato dalla Direttiva 2006/42/CE:
- La ragione sociale e l'indirizzo completo del fabbricante e del suo
mandatario. Dunque nel manuale di uso e manutenzione è necessario
riportare espressamente il nome del fabbricante e del mandatario in
funzione delle nuove responsabilità richieste dalla direttiva,
come descritte nel paragrafo successivo.
- La designazione della macchina, come indicato sulla macchina stessa,
eccetto il numero di serie.
- La dichiarazione di conformità CE o un documento che riporta
il contenuto della dichiarazione di conformità CE, i dati relativi
alla macchina ma non necessariamente il numero di serie e la firma.
Una copia della dichiarazione di conformità, pur con certe limitazioni,
deve essere obbligatoriamente presente nel manuale.
- Una descrizione generale della macchina.
- I disegni, i diagrammi, le descrizioni e le spiegazioni necessari
per l'uso, la manutenzione e la riparazione della macchina e per verificarne
il corretto funzionamento.
- Una descrizione del o dei posti di lavoro che possono essere occupati
dagli operatori.ù
- Una descrizione dell'uso previsto della macchina.
- Le avvertenze concernenti i modi nei quali la macchina non deve essere
usata e che potrebbero, in base all'esperienza, presentarsi. Ritorna
qui il concetto di uso scorretto ragionevolmente prevedibile esposto
in precedenza.
- Le istruzioni per il montaggio, l'installazione e il collegamento,
inclusi i disegni e i diagrammi e i sistemi di fissaggio e la designazione
del telaio o dell'installazione su cui la macchina deve essere montata.
- Le istruzioni per l'installazione e il montaggio volte a ridurre
il rumore e le vibrazioni prodotti.
- Le istruzioni per la messa in servizio e l'uso della macchina e,
se necessario, le istruzioni per la formazione degli operatori.
- Le informazioni in merito ai rischi residui che permangono, malgrado
siano state adottate le misure di protezione integrate nella progettazione
della macchina e malgrado le protezioni e le misure di protezione complementari
adottate. Il manuale deve dunque riportare, espressamente, i rischi
residui presenti sulla macchina; dunque nel capitolo tipicamente dedicato
alle prescrizioni di sicurezza, diviene obbligatorio indicare tali rischi
e le informazioni e le avvertenze riportate in merito sulla macchina,
in accordo a quanto sopra riportato sulla lingua utilizzata.
- Le istruzioni sulle misure di protezione che devono essere prese
dall'utilizzatore, incluse, se del caso, le attrezzature di protezione
individuale che devono essere fornite.
- Le caratteristiche essenziali degli utensili che possono essere montati
sulla macchina.
- Le condizioni in cui la macchina soddisfa i requisiti di stabilità
durante l'utilizzo, il trasporto, il montaggio, lo smontaggio, in condizioni
di fuori servizio, durante le prove o le avarie prevedibili.
- Le istruzioni per effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni
di trasporto, movimentazione e stoccaggio, indicanti la massa della
macchina e dei suoi vari elementi allorché devono essere regolarmente
trasportati separatamente.
- Il metodo operativo da rispettare in caso di infortunio o avaria;
se si può verificare un blocco, il metodo operativo da rispettare
per permettere di sbloccare la macchina in condizioni di sicurezza.
- La descrizione delle operazioni di regolazione e manutenzione che
devono essere effettuate dall'utilizzatore nonché le misure di
manutenzione preventiva da rispettare.
- Le istruzioni per effettuare in condizioni di sicurezza la regolazione
e la manutenzione, incluse le misure di protezione che dovrebbero essere
prese durante tali operazioni.
- Le specifiche dei pezzi di ricambio da utilizzare, se incidono sulla
salute e la sicurezza degli operatori.
- Le seguenti informazioni relative all'emissione di rumore aereo:
- il livello di pressione acustica dell'emissione ponderato A nei posti
di lavoro, se supera 70 dB(A); se tale livello non supera 70 dB(A),
deve essere indicato,
- il valore massimo della pressione acustica istantanea ponderata C
nei posti di lavoro, se supera 63 Pa (130 dB rispetto a 20 µPa),
- il livello di potenza acustica ponderato A emesso dalla macchina,
se il livello di pressione acustica dell'emissione ponderato A nei posti
di lavoro supera 80 dB(A). La nuova direttiva modifica dunque il valore
di pressioni acustica ponderato A nelle postazioni di lavoro oltre il
quale è necessario indicare anche il livello di potenza acustica
emessa dalla macchina. Il valore viene infatti abbassato a 80 dB(A)
dai precedenti 85 dB(A).
- Se la macchina può emettere radiazioni non ionizzanti che
potrebbero nuocere alle persone, in particolare se portatrici di dispositivi
medici impiantabili attivi o non attivi, le informazioni riguardanti
le radiazioni emesse per l'operatore e le persone esposte.
Come si può verificare, al di là delle
osservazioni già fatte, si può constatare come molti punti
che la nuova direttiva 2006/42/CE prevede per il manuale di istruzioni,
fossero in realtà già presenti nella precedente direttiva
98/37/CE sebbene non espressamente riportati all’interno del R.E.S.
1.7.4 del manuale di uso e manutenzione. In questo senso il legislatore
europeo ha ampliato le informazioni che devono essere presenti nel manuale
di istruzioni in modo da fornire una più chiara ed esauriente indicazioni
su ciò che è obbligatorio sia presente. Si pensi, ad esempio,
alla necessità di indicare i dispositivi di protezione individuale
per gli operatori che lavorano sulla macchina o alla necessità
di indicare le modalità operative in caso di blocco della macchina
o in caso di infortunio dell’operatore. La necessità di riportare
queste informazioni all’interno del manuale di istruzioni, nella
precedente direttiva 98/37/CE, si evinceva dalla lettura dei relativi
R.E.S. mentre questo obbligo non era espressamente riportato nel R.E.S.
1.7.4 legato al manuale di uso e manutenzione vero e proprio.
Conclusioni
Il presente articolo ha voluto evidenziare le novità introdotte
dalla nuova direttiva macchine 2006/42/CE in merito al manuale di uso
e manutenzione che deve accompagnare le stesse macchine prima della loro
messa in servizio. Si può ipotizzare che l’idea del legislatore
sia stata quella di poter evidenziare concetti e requisiti del manuale
che nella precedente Direttiva 98/37/CE erano solo accennati o intuibili
dalla lettura di tutti i R.E.S. dell’Allegato I ma che non erano
espressamente riportati nel R.E.S. legato al manuale di istruzioni, risolvendo
in questo modo fraintendimenti o errate comprensioni del testo della Direttiva.
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