Pile e accumulatori
La mtm ha scritto l'articolo "I rifiuti di pile
e accumulatori: la loro gestione" che è stato pubblicato sul
Supplemento della rivista Pulizia Industriale e Sanificazione - Igiene
delle Comunità (febbraio 2006 - anno XXXIX edita da MO.ED.CO S.r.l.)
e che abbiamo il piacere di riportare integralmente.
I rifiuti di pile e accumulatori: la loro gestione
Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea
del 25 ottobre 2005 è stata pubblicata la posizione comune (CE)
n. 30/2005 del 18 luglio 2005 in vista dell’adozione della direttiva
del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a pile e accumulatori
e ai rifiuti di pile e accumulatori la quale abrogherà la precedente
direttiva 91/157/CEE.
Questa normativa mirerà a raggiungere migliori obiettivi in tema
ambientale vietando l’immissione sul mercato di alcuni tipi di pile
e accumulatori contenenti mercurio o cadmio e promuovendo un elevato livello
di raccolta e di riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori e una
migliore prestazione ambientale di tutti gli operatori che sono coinvolti
nel ciclo di vita (produttori, distributori, utilizzatori finali e gli
operatori per il trattamento e il riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori).
Perché la necessità di una direttiva
Nel secondo considerando della “posizione comune” si legge:
“La comunicazione della Commissione del 30 luglio 1996 sul riesame
della strategia comunitaria per la gestione dei rifiuti ha definito le
linee guida della futura politica comunitaria in materia di rifiuti. La
comunicazione sottolinea la necessità di ridurre la quantità
di sostanze pericolose presenti nei rifiuti ed evidenzia i potenziali
benefici derivanti dall'adozione di norme comunitarie volte a limitare
la presenza di tali sostanze nei prodotti e nei processi produttivi. La
comunicazione precisa inoltre che nei casi in cui non è possibile
evitare la formazione di rifiuti, occorre riutilizzarli o recuperarne
i materiali o l'energia”.
Ecco quindi che una direttiva volta alla gestione dell’immissione
sul mercato di pile e accumulatori e dello smaltimento dei relativi rifiuti
risulta coerente anche con una recentissima direttiva europea da poco
recepita anche dall’ordinamento italiano: la direttiva 2002/96/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sui rifiuti
di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). In questo contesto
e al fine di ottenere l’effettivo ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri si è reso necessario definire una nuova direttiva
che consenta di rivedere le precedenti procedure definite con la direttiva
91/157/CEE.
L’obiettivo della direttiva
L’obiettivo principe della nuova direttiva lo si può leggere
nel primo considerando alla stessa:
“…L'obiettivo primario della presente direttiva è
di ridurre al minimo l'impatto ambientale negativo delle pile e degli
accumulatori e dei rifiuti di pile e accumulatori, contribuendo in tal
modo alla salvaguardia, alla tutela e al miglioramento della qualità
dell'ambiente…”.
Questo obiettivo primario viene poi declinato in una serie di azioni che
dovranno essere attuate per il raggiungimento delle stesso, tra cui le
seguenti:
- istituire sistemi di raccolta per raggiungere elevati tassi di
raccolta. Vengono, in particolare proposti sistemi di raccolta che
consentano agli utilizzatori finali di disfarsi facilmente e senza
alcun onere a proprio carico dei rifiuti di pile ed accumulatori portatili;
- istituire un sistema di calcolo del tasso di raccolta. Per raggiungere
elevati livelli di tutela ambientale è necessario non solo
avere elevati tassi di raccolta, ma anche di riciclaggio. L’Articolo
9, comma 1 fornisce una definizione del tasso di raccolta quale “la
percentuale ottenuta dividendo il peso dei rifiuti di pile e accumulatori
portatili raccolti in conformità dell'articolo 7, paragrafo
1, nell'anno civile considerato per le vendite annuali medie di pile
e accumulatori portatili all'utilizzatore finale in peso in detto
Stato membro in tale anno civile e nei due anni civili precedenti”.
L’Allegato 1 riporta il piano che deve essere utilizzato dagli
Stati membri al fine di verificare il tasso di raccolta raggiunto.
L’obiettivo da raggiungere è un tasso di raccolta del
25% entro sei anni dall’entrata in vigore della direttiva e
del 45% entro dieci anni dall’entrata in vigore della direttiva;
- istituire sistemi di raccolta e di riciclaggio efficienti per ridurre
al minimo i costi nonché l’impatto ambientale negativo
del trasporto. Come citato nell’articolo 7, comma 2 i sistemi
di raccolta utilizzabili potranno essere di tre diverse tipologie:
organizzati dai produttori, organizzati da altri operatori economici
o quelli eventualmente già esistenti. Inoltre sempre nell’articolo
7, ma al comma 3 viene specificato che i produttori di pile e accumulatori
industriali, o i terzi che agiscono a loro nome, non possono rifiutarsi
di ritirare i rifiuti di pile e accumulatori industriali presso gli
utilizzatori finali, indipendentemente dalla composizione chimica
e dall’origine lasciando libertà anche ad altri soggetti
indipendenti di effettuare la raccolta di pile e accumulatori industriali.
Per quanto riguarda invece le pile e gli accumulatori per autoveicoli
l’articolo 7 al comma 4 impone ai produttori di introdurre sistemi
di raccolta presso gli utilizzatori finali o in punti di raccolta
a loro accessibili (tutto ciò a meno che non sia già
organizzata ed effettuata la raccolta attraverso sistemi istituiti
conformemente all’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2000/53/CE);
- istituire sistemi di finanziamento che, oltre ad essere volti al
raggiungimento di elevati tassi di raccolta e di riciclaggio, rendano
responsabili i produttori i quali dovrebbero provvedere al finanziamento
dei costi di raccolta, di trattamento e di riciclaggio di tutte le
pile e di tutti gli accumulatori raccolti (relativamente all’aspetto
della responsabilità del produttore, nel considerando 26 si
legge: “Sotto il profilo della responsabilità del
produttore, i produttori di pile e di accumulatori e i produttori
di altri prodotti che comprendono una pila o un accumulatore sono
responsabili della gestione delle pile e degli accumulatori che immettono
sul mercato. È opportuno, pur evitando di duplicare gli oneri,
un approccio flessibile per consentire di finanziare i sistemi al
fine di tener conto delle diverse situazioni nazionali nonché
dei sistemi vigenti, in particolare quelli istituiti per conformarsi
alle direttive 2000/53/CE e 2002/96/CE”). I produttori
non potranno indicare separatamente agli utilizzatori finali i costi
sostenuti per la raccolta, il trattamento e il riciclaggio al momento
della vendita di nuove pile e accumulatori portatili, mentre è
previsto che i produttori e gli utilizzatori di pile e accumulatori
industriali e per autoveicoli possano concludere accordi che stabiliscano
modalità di finanziamento diverse;
- istituire sistemi e modalità al fine di informare i consumatori
finali circa l’utilità della raccolta differenziata delle
pile e degli accumulatori, circa i sistemi di raccolta disponibili,
relativamente al proprio ruolo, in qualità di consumatori finali,
nella gestione dei rifiuti di pile e accumulatori, circa i potenziali
effetti sull’ambiente e sulla salute umana delle sostanze utilizzate
nelle pile e negli accumulatori;
- istituire un sistema di etichettatura il quale fornisca ai consumatori
finali informazioni chiare relativamente alle pile e agli accumulatori
e sugli eventuali metalli pesanti in esse contenuti (Hg, Cd e Pb).
Il simbolo grafico utilizzato e riportato nell’Allegato 2 raffigura
un bidone della spazzatura con ruote barrato da una croce. Tale simbolo
dovrà essere apposto in modo visibile e indelebile su tutte
le pile e gli accumulatori e qualora le dimensioni delle stesse non
lo rendessero possibile sull’imballaggio.
Il campo di applicazione
L’ambito di applicazione della direttiva riguarda tutte le pile
e gli accumulatori immessi in commercio nella Comunità. In particolare
viene fatta una distinzione tra pile e accumulatori portatili da un lato
e batterie e accumulatori industriali e per autoveicoli dall’altro.
Sono escluse dall’applicazione della direttiva le pile e gli accumulatori
utilizzati nelle apparecchiature connesse alla tutela degli interessi
essenziali degli Stati membri in materia di sicurezza, armi, munizioni
e materiale bellico e nelle apparecchiature destinate ad essere inviate
nello spazio (articolo 2, comma 2, lettere a) e b)).
Di seguito si riportano alcuni esempi citati nel testo
della “posizione comune” ai considerando 8 e 9.
Considerando 8
“Esempi di pile e accumulatori industriali comprendono le pile
e gli accumulatori utilizzati per l'alimentazione elettrica di emergenza
o di riserva negli ospedali, aeroporti o uffici, le pile e gli accumulatori
utilizzati sui treni o gli aeromobili e le pile e gli accumulatori utilizzati
sulle piattaforme petrolifere in mare o nei fari. Comprendono inoltre
le pile e gli accumulatori progettati per i terminali portatili per i
pagamenti in negozi e ristoranti, i lettori di codici a barre utilizzati
nei negozi, le apparecchiature video professionali per canali televisivi
e teatri di posa professionali, le lampade per minatori e le lampade per
immersione montate su caschi da minatore o su caschi per immersione professionali,
le pile di riserva per le porte elettriche, intese a impedirne il blocco
o a evitare lo schiacciamento di persone, e le pile e gli accumulatori
utilizzati per strumentazioni o in vari tipi di apparecchiature di misurazione
e strumentazione e pile o apparecchiature utilizzate per i pannelli solari,
i pannelli fotovoltaici e per altre applicazioni di energia rinnovabile.
Le pile e gli accumulatori industriali comprendono anche le pile e gli
accumulatori utilizzati sui veicoli elettrici, quali automobili, sedie
a rotelle, biciclette, veicoli aeroportuali e veicoli per il trasporto
automatico. In aggiunta agli esempi contenuti in questo elenco non esauriente
dovrebbero essere considerati industriali le pile o gli accumulatori non
sigillati e non destinati agli autoveicoli”.
Considerando 9
“Esempi di pile o accumulatori portatili, che sono tutte le
pile e gli accumulatori sigillati che una persona normale potrebbe trasportare
a mano senza difficoltà, diversi dalle batterie o dagli accumulatori
per autoveicoli, nonché dalle pile o dagli accumulatori industriali,
comprendono pile a cella singola (quali pile AA e AAA) e pile e accumulatori
utilizzati dai consumatori o dai professionisti in telefoni cellulari,
computer portatili, utensili elettrici senza fili, giocattoli ed elettrodomestici
quali spazzolini da denti, rasoi e aspirapolvere portatili elettrici (comprese
apparecchiature simili utilizzate in scuole, negozi, aeroporti, ristoranti,
uffici od ospedali) e qualsiasi pila che può essere utilizzata
dai consumatori per i normali apparecchi domestici”.
Nell’articolo 4 sono elencate le tipologie di pile
e accumulatori delle quali sarà vietata l’immissione in commercio
e più in particolare:
- pile o accumulatori, anche incorporati in apparecchiature, contenenti
più dello 0,0005% di mercurio in peso (tale divieto non si
applica alle pile a bottone con un tenore di mercurio non superiore
al 2% in peso);
- pile o accumulatori, anche incorporati in apparecchiature, contenenti
più dello 0,002% di cadmio in peso (tale divieto non si applica
alle pile e agli accumulatori destinati ad essere utilizzati in sistemi
di emergenza e di allarme, comprese le luci di emergenza, in apparecchi
medicali o in utensili elettrici senza fili).
Sistemi di trattamento e riciclaggio
Come già detto i produttori dovranno farsi carico di definire sistemi
di trattamento e riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori e dovranno
farlo basandosi sulle “Migliori Tecniche Disponibili” (MTD
o BAT “Best Available Tecniques”).
In particolare l’Articolo 10, comma 2 specifica che:
- il processo di trattamento deve soddisfare alcuni requisiti minimi
i quali sono dettagliati nell’Allegato 3, parte A;
- il processo di riciclaggio deve soddisfare alcuni requisiti minimi
i quali sono dettagliati nell’Allegato 3, parte B (entro cinque
anni dall’entrata in vigore della direttiva).
Qui di seguito si riportano i requisiti in termini di
trattamento e di riciclaggio di cui in Allegato 3.
Parte A - Trattamento
- Il trattamento comprende, almeno, la rimozione di tutti i fluidi
e gli acidi.
- Il trattamento e qualsiasi stoccaggio, anche temporaneo, negli
impianti di trattamento ha luogo in siti provvisti di superfici impermeabili
e idonea copertura resistente alle intemperie o in idonei contenitori.
-
Parte B – Riciclaggio
-
I processi di riciclaggio conseguono i seguenti
obiettivi minimi di riciclaggio:
a) riciclaggio del 65% in peso medio di pile e accumulatori al piombo/acido
e massimo riciclaggio del contenuto di piombo che sia tecnicamente
possibile evitando costi eccessivi;
b) riciclaggio del 75% in peso medio di pile e accumulatori al nichel-cadmio
e massimo riciclaggio del contenuto di cadmio che sia tecnicamente
possibile evitando costi eccessivi;
c) riciclaggio del 50% in peso medio degli altri rifiuti di pile e
accumulatori.
Decreto 3 luglio 2003, n. 194
La “posizione comune” relativa a pile e accumulatori e ai
rifiuti di pile e accumulatori all’Articolo 25 abroga la direttiva
91/157/CEE che era stata modificata dalla direttiva 98/101/CE. Tale direttiva
è stata recepita nell’ordinamento italiano dal Decreto 3
luglio 2003, n. 194 “Regolamento concernente l’attuazione
della direttiva 98/101/CE della commissione del 22 dicembre 1998, che
adegua al progresso tecnico la direttiva del consiglio 91/157/CEE relativa
alle pile ed agli accumulatori contenenti sostanze pericolose” (Gazzetta
Ufficiale N. 173 del 28 luglio 2003).
L’ambito di applicazione del suddetto decreto risulta essere sicuramente
differente da quello della “posizione comune” oltre a rimandare
al decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, e successive modificazioni, che disciplinano
la raccolta e il riciclaggio delle batterie al piombo usate.
A seguito anche di una veloce lettura del decreto citato parallelamente
alla “posizione comune” più sopra esaminata possono
essere fatte le seguenti principali osservazioni:
- assume maggiore importanza la qualità ambientale e la salvaguardia
e la tutela dell’ambiente;
- viene modificato l’ambito di applicazione;
- viene dato rilievo al riciclaggio anche con la definizione di obiettivi
e target che gli Stati membri devo impegnarsi a raggiungere;
- viene dato maggior peso alla responsabilità dei produttori
anche in termini di finanziamento delle operazioni di raccolta, trattamento
e riciclaggio;
- viene data maggiore importanza all’informazione che deve
essere fornita agli utilizzatori finali oltre all’etichettatura.
È però presto per poter fare delle ipotesi
relativamente a che cosa cambierà o dovrà cambiare nell’ordinamento
italiano per poter attuare la nuova direttiva. Prima è necessario
attendere che la stessa, attualmente allo stato di “posizione comune”,
sia adottata a livello comunitario.
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