La Direttiva 2005/32/CE
La mtm ha scritto l'articolo "Prodotti che consumano
energia" che è stato pubblicato sul Supplemento della rivista
Pulizia Industriale e Sanificazione - Igiene delle Comunità (Settembre
2006 - anno XXXIX edita da MO.ED.CO S.r.l.) e che abbiamo il piacere di
riportare integralmente.
Prodotti che onsumano energia
Il 22 luglio 2005 è stata pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea la Direttiva 2005/32/CE relativa
all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche
per la progettazione eco-compatibile dei prodotti che consumano energia
e recante modifica della direttiva 92/42/CEE del Consiglio e delle direttive
96/57/CE e 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. L’applicazione
di quanto disposto dalla suddetta Direttiva sconvolgerà, in termini
positivi, le metodologie progettuali attualmente adottate spingendo le
aziende a progettare, produrre e immettere sul mercato prodotti a basso
impatto ambientale.
La capacità delle imprese di offrire al mercato prodotti verdi,
che già oggi gioca un ruolo molto importante per la competitività
delle imprese, nel prossimo futuro sarà imprescindibile.
1 Perché una direttiva sui prodotti che
consumano energia
Ai prodotti che consumano energia è imputabile una quota consistente
dei consumi di risorse naturali e di energia. Inoltre essi producono anche
numerosi importanti impatti ambientali di altro tipo. Per la grande maggioranza
delle categorie di prodotti presenti sul mercato si possono osservare
livelli molto diversi di impatto ambientale sebbene le loro prestazioni
funzionali siano simili. Nell'interesse dello sviluppo sostenibile, dovrebbe
essere incoraggiata la continua riduzione dell'impatto ambientale complessivo
di tali prodotti. Ciò può essere fatto identificando le
principali fonti di impatto ambientale negativo ed evitando il trasferimento
dell'inquinamento quando tale riduzione non comporta costi eccessivi.
Per ottenere risultati che siano misurabili e di una certa entità
è necessario che i fabbricanti adottino nuove metodologie progettuali.
La progettazione ecologica dei prodotti costituisce infatti un fattore
essenziale della strategia comunitaria sulla politica integrata dei prodotti.
La fase progettuale deve essere finalizzata anche all'ottimizzazione delle
prestazioni ambientali dei prodotti conservando contemporaneamente le
loro qualità di uso. In tale ottica essa presenta nuove ed effettive
opportunità per il fabbricante, il consumatore e la società
nel suo insieme.
Relativamente al consumo di energia elettrica e all’efficienza
energetica nei considerando alla direttiva si legge:
“Il miglioramento dell'efficienza energetica — una delle
cui opzioni disponibili è l'uso più efficiente dell'elettricità
— è considerato un contributo sostanziale al raggiungimento
degli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra nella
Comunità. La domanda di elettricità è quella che
presenta la maggiore crescita tra le categorie di uso finale di energia
e si prevede che essa aumenterà nei prossimi 20-30 anni, in assenza
di un'azione politica che si opponga a tale tendenza. Una significativa
riduzione del consumo di energia, come suggerito dalla Commissione nel
programma europeo per il cambiamento climatico (ECCP), è possibile.
Il cambiamento climatico è una delle priorità del sesto
programma d'azione per l'ambiente, istituito con decisione n. 1600/2002/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Il risparmio energetico è
uno dei modi più efficaci, sotto il profilo dei costi, per aumentare
la sicurezza dell'approvvigionamento e ridurre la dipendenza dalle importazioni.
Dovrebbero pertanto essere adottate misure e obiettivi sostanziali sotto
il profilo della domanda.”
Perché è necessario agire nella fase progettuale
del prodotto che consuma energia? Perché è ormai noto, anche
da studi effettuati in ambiti diversi quali per esempio il project management,
che è in tale fase che si determinano le caratteristiche principali
del prodotto e si impegna la maggior parte dei costi. Analogamente dal
punto di vista ambientale si può sostenere che con la fase di progettazione
si definisce il profilo ecologico di un prodotto e quindi l'inquinamento
che provocherà durante il proprio ciclo di vita ed è sempre
in questa fase che si impegna la maggior parte dei costi compresi quelli
sociali.
Sempre nei considerando alla direttiva si legge:
“L'approccio illustrato nel Libro verde sulla politica integrata
relativa ai prodotti, che costituisce un'importante innovazione del sesto
programma comunitario di azione in materia di ambiente, è teso
a ridurre l'impatto ambientale dei prodotti nell'arco dell'intero ciclo
di vita. Prendere in considerazione, nella fase della progettazione, l'impatto
ambientale che un prodotto eserciterà nell'intero arco della sua
vita può agire favorevolmente sull'ambiente e sui costi. Occorre
sufficiente flessibilità per consentire che tali fattori siano
integrati nella progettazione dei prodotti pur tenendo conto degli aspetti
economici, tecnici e funzionali.”
“Come principio generale, il consumo energetico dei prodotti che
consumano energia in stand-by o quando sono disattivati dovrebbe essere
ridotto al minimo necessario per il loro adeguato funzionamento.”
“La presente direttiva dovrebbe altresì promuovere l'integrazione
del concetto di progettazione ecocompatibile in seno alle piccole e medie
imprese (PMI) e alle microimprese. Tale integrazione potrebbe essere agevolata
dall'ampia disponibilità di informazioni sulla sostenibilità
dei loro prodotti e dalla facilità di accesso alle stesse.”
Per massimizzare i benefici ambientali derivanti dal
miglioramento della progettazione, è necessario fornire le giuste
informazioni ai consumatori circa le caratteristiche e i risultati ambientali
dei prodotti che consumano energia e fornire loro consigli per un utilizzo
del prodotto rispettoso dell'ambiente.
Obiettivo della direttiva è inoltre quello di
garantire la libera circolazione nel mercato comunitario di quei prodotti
che consumano energia che:
- rispettano le specifiche per la progettazione eco-compatibile relative
ai parametri della progettazione eco-compatibile di cui all'allegato
I, parte 1;
- rispettano tutte le altre pertinenti prescrizioni della misura
di esecuzione applicabile;
- recano la marcatura CE in conformità all'articolo 5.
Nasce pertanto la necessità di disporre di norme
armonizzate a livello comunitario. Una volta pubblicato il riferimento
a tali norme nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, l'ottemperanza
ad esse determinerà la presunzione di conformità alle corrispondenti
prescrizioni contenute nella misura di esecuzione adottata sulla base
della direttiva.
Una delle funzioni principali delle norme armonizzate
consiste nell'aiutare i fabbricanti ad applicare le misure di esecuzione
adottate. Tali norme sono di importanza fondamentale per la definizione
dei metodi di misurazione e di prova. Nel caso di specifiche generiche
di progettazione eco-compatibile, le norme armonizzate contribuiscono
a guidare i fabbricanti nella definizione del profilo ecologico dei loro
prodotti secondo le condizioni della misura di esecuzione applicabile.
2 Ambito di applicazione
La direttiva fissa un quadro per l'elaborazione di specifiche comunitarie
per la progettazione eco-compatibile dei prodotti che consumano energia
con l’obiettivo di garantire la libera circolazione di tali prodotti
nel mercato. È prevista inoltre l'elaborazione di specifiche cui
i prodotti che consumano energia, oggetto delle misure di esecuzione,
devono ottemperare per essere immessi sul mercato e/o per la loro messa
in servizio.
Tale direttiva contribuisce allo sviluppo sostenibile accrescendo l'efficienza
energetica e il livello di protezione ambientale.
La direttiva non si applica ai mezzi di trasporto di passeggeri o merci.
3 Specifiche generali, specifiche particolari
e misure di esecuzione
Le specifiche generali per la progettazione eco-compatibile mirano a migliorare
le prestazioni ambientali di un prodotto concentrandosi sugli aspetti
ambientali significativi dello stesso senza fissare valori limite. Il
metodo è applicato quando non sia opportuno fissare valori limite
per il gruppo di prodotti in esame. Gli aspetti ambientali significativi
vengono identificati nel corso della preparazione del progetto della misura
di esecuzione del prodotto in esame.
Le specifiche particolari per la progettazione eco-compatibile
sono intese a migliorare un determinato aspetto ambientale del prodotto.
Esse possono assumere la forma di specifiche per un minore consumo di
una data risorsa, quali i limiti all'uso di tale risorsa nei vari stadi
del ciclo di vita dei prodotti che consumano energia, a seconda dei casi
(ad esempio, limiti al consumo di acqua durante l'uso del prodotto o alle
quantità di un determinato materiale incorporato nel prodotto oppure
quantità minime richieste di materiale riciclato).
La misura di esecuzione fissa specifiche per la progettazione
eco-compatibile, per determinati prodotti che consumano energia o per
gli aspetti ambientali ad essi relativi. I contenuti delle misure di esecuzione
sono elencati nell’Allegato VII alla direttiva.
4 Un nuovo approccio
Cosa dovranno fare i fabbricanti una volta che sarà stata recepita
la direttiva dai diversi stati membri?
Di seguito si elencano in maniera generale, i passi che sarà necessario
compiere per la progettazione di un nuovo prodotto:
- valutare il ciclo di vita del prodotto che consuma energia;
- elaborare il profilo ecologico quantificato del prodotto che consuma
energia;
- valutare scenari progettuali alternativi relativamente al prodotto
analizzato;
- predisporre tutta la documentazione tecnica necessaria per valutare
la conformità del prodotto che consuma energia alle prescrizioni
della misura di esecuzione applicabile;
- attuare il sistema di gestione interno;
- redigere la dichiarazione di conformità.
Evidentemente per poter approcciare con competenza e
professionalità tutti i punti sopra elencati i fabbricanti di prodotti
che consumano energia dovranno dotarsi al loro interno, o reperire sul
mercato, di competenze nuove e strumenti gestionali nuovi. Quello che
viene richiesto nuovamente alle imprese è un cambiamento culturale
che, come tale, non può essere costruito in pochi mesi. Si tratta
di un cambiamento radicale che parte, è vero, dalla progettazione
del prodotto, ma che richiede, per poter essere un cambiamento di successo,
ripensamenti in tutte le aree aziendali dal marketing alla produzione,
dal commerciale alla comunicazione.
5 La struttura della direttiva
Il testo della direttiva ha la seguente struttura.
- Considerando
Articolo 1. Oggetto e ambito di applicazione
Articolo 2. Definizioni
Articolo 3. Immissione sul mercato e/o messa in servizio
Articolo 4. Responsabilità dell’importatore
Articolo 5. Marcatura e dichiarazione di conformità
Articolo 6. Libera circolazione
Articolo 7. Clausola di salvaguardia
Articolo 8. Valutazione di conformità
Articolo 9. Presunzione di conformità
Articolo 10. Norme armonizzate
Articolo 11. Disposizioni per i componenti e le sottounità
Articolo 12. Collaborazione amministrativa e scambio
di informazioni
Articolo 13. Piccole e medie imprese
Articolo 14. Informazione dei consumatori
Articolo 15. Misure di esecuzione
Articolo 16. Piano di lavoro
Articolo 17. Autoregolamentazione
Articolo 18. Forum consultivo
Articolo 19. Procedura di comitato
Articolo 20. Sanzioni
Articolo 21. Modifiche
Articolo 22. Abrogazioni
Articolo 23. Verifica
Articolo 24. Riservatezza
Articolo 25. Attuazione
Articolo 26. Entrata in vigore
Articolo 27. Destinatari
Allegato I. Metodologia per l’elaborazione
di specifiche generali per la progettazione eco-compatibile
Allegato II. Metodologia per la definizione delle specifiche
particolari per la progettazione eco-compatibile
Allegato III. Marcatura CE
Allegato IV. Controllo della progettazione interno
Allegato V. Sistema di gestione di valutazione delle
conformità
Allegato VI. Dichiarazione di conformità
Allegato VII. Contenuto delle misure di esecuzione
Allegato VIII. Elenco, non esaustivo, di criteri indicativi
per valutare l'ammissibilità delle iniziative di autoregolamentazione
come alternativa a una misura di esecuzione
6 Lavori in corso
A livello comunitario sono stati avviati studi preparatori per la definizione
dei requisiti di eco-design per le seguenti categorie di prodotti che
consumano energia:
- boiler;
- generatori di acqua calda;
- PC e monitor;
- fotocopiatrici, fax, stampanti, scanner, attrezzature multifunzionali;
- apparecchi elettronici di consumo: televisori;
- perdite in stand-by e in off-mode;
- ricarica batterie e attrezzature per la fornitura di potenza esterne;
- sistemi di illuminazione per interni (uffici);
- sistemi di illuminazione per esterni (strade);
- apparecchiature per il condizionamento;
- motori elettrici;
- frigoriferi e congelatori industriali;
- frigoriferi e congelatori domestici;
- lavapiatti e lavatrici domestiche.
7 Le direttive complementari alla direttiva
sui prodotti che consumano energia
Nei considerando alla direttiva si legge:
“La presente direttiva è complementare agli esistenti
strumenti comunitari, quali la direttiva 92/75/CEE del Consiglio, del
22 settembre 1992, concernente l'indicazione del consumo di energia e
di altre risorse degli apparecchi domestici, mediante l'etichettatura
ed informazioni uniformi relative ai prodotti (3), il regolamento (CE)
n. 1980/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000,
relativo al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio
di qualità ecologica (4), il regolamento (CE) n. 2422/2001 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, concernente un
programma comunitario di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell'energia
per le apparecchiature per ufficio (5), la direttiva 2002/ 96/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sui rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche (RAEE) (6), la direttiva 2002/95/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sulla restrizione dell'uso
di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed
elettroniche (7), e la direttiva 76/769/CEE del Consiglio, del 27 luglio
1976, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari
ed amministrative degli Stati Membri relative alle restrizioni in materia
di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi
(8). Le sinergie tra la presente direttiva e gli strumenti comunitari
vigenti dovrebbero contribuire ad aumentare il rispettivo impatto e a
fissare specifiche coerenti da far applicare ai fabbricanti.”
|