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La Direttiva 2005/32/CE

La mtm ha scritto l'articolo "Prodotti che consumano energia" che è stato pubblicato sul Supplemento della rivista Pulizia Industriale e Sanificazione - Igiene delle Comunità (Settembre 2006 - anno XXXIX edita da MO.ED.CO S.r.l.) e che abbiamo il piacere di riportare integralmente.

Prodotti che onsumano energia

Il 22 luglio 2005 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea la Direttiva 2005/32/CE relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione eco-compatibile dei prodotti che consumano energia e recante modifica della direttiva 92/42/CEE del Consiglio e delle direttive 96/57/CE e 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. L’applicazione di quanto disposto dalla suddetta Direttiva sconvolgerà, in termini positivi, le metodologie progettuali attualmente adottate spingendo le aziende a progettare, produrre e immettere sul mercato prodotti a basso impatto ambientale.
La capacità delle imprese di offrire al mercato prodotti verdi, che già oggi gioca un ruolo molto importante per la competitività delle imprese, nel prossimo futuro sarà imprescindibile.

1 Perché una direttiva sui prodotti che consumano energia
Ai prodotti che consumano energia è imputabile una quota consistente dei consumi di risorse naturali e di energia. Inoltre essi producono anche numerosi importanti impatti ambientali di altro tipo. Per la grande maggioranza delle categorie di prodotti presenti sul mercato si possono osservare livelli molto diversi di impatto ambientale sebbene le loro prestazioni funzionali siano simili. Nell'interesse dello sviluppo sostenibile, dovrebbe essere incoraggiata la continua riduzione dell'impatto ambientale complessivo di tali prodotti. Ciò può essere fatto identificando le principali fonti di impatto ambientale negativo ed evitando il trasferimento dell'inquinamento quando tale riduzione non comporta costi eccessivi.
Per ottenere risultati che siano misurabili e di una certa entità è necessario che i fabbricanti adottino nuove metodologie progettuali.
La progettazione ecologica dei prodotti costituisce infatti un fattore essenziale della strategia comunitaria sulla politica integrata dei prodotti. La fase progettuale deve essere finalizzata anche all'ottimizzazione delle prestazioni ambientali dei prodotti conservando contemporaneamente le loro qualità di uso. In tale ottica essa presenta nuove ed effettive opportunità per il fabbricante, il consumatore e la società nel suo insieme.

Relativamente al consumo di energia elettrica e all’efficienza energetica nei considerando alla direttiva si legge:
Il miglioramento dell'efficienza energetica — una delle cui opzioni disponibili è l'uso più efficiente dell'elettricità — è considerato un contributo sostanziale al raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra nella Comunità. La domanda di elettricità è quella che presenta la maggiore crescita tra le categorie di uso finale di energia e si prevede che essa aumenterà nei prossimi 20-30 anni, in assenza di un'azione politica che si opponga a tale tendenza. Una significativa riduzione del consumo di energia, come suggerito dalla Commissione nel programma europeo per il cambiamento climatico (ECCP), è possibile. Il cambiamento climatico è una delle priorità del sesto programma d'azione per l'ambiente, istituito con decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Il risparmio energetico è uno dei modi più efficaci, sotto il profilo dei costi, per aumentare la sicurezza dell'approvvigionamento e ridurre la dipendenza dalle importazioni. Dovrebbero pertanto essere adottate misure e obiettivi sostanziali sotto il profilo della domanda.

Perché è necessario agire nella fase progettuale del prodotto che consuma energia? Perché è ormai noto, anche da studi effettuati in ambiti diversi quali per esempio il project management, che è in tale fase che si determinano le caratteristiche principali del prodotto e si impegna la maggior parte dei costi. Analogamente dal punto di vista ambientale si può sostenere che con la fase di progettazione si definisce il profilo ecologico di un prodotto e quindi l'inquinamento che provocherà durante il proprio ciclo di vita ed è sempre in questa fase che si impegna la maggior parte dei costi compresi quelli sociali.

Sempre nei considerando alla direttiva si legge:
L'approccio illustrato nel Libro verde sulla politica integrata relativa ai prodotti, che costituisce un'importante innovazione del sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente, è teso a ridurre l'impatto ambientale dei prodotti nell'arco dell'intero ciclo di vita. Prendere in considerazione, nella fase della progettazione, l'impatto ambientale che un prodotto eserciterà nell'intero arco della sua vita può agire favorevolmente sull'ambiente e sui costi. Occorre sufficiente flessibilità per consentire che tali fattori siano integrati nella progettazione dei prodotti pur tenendo conto degli aspetti economici, tecnici e funzionali.
“Come principio generale, il consumo energetico dei prodotti che consumano energia in stand-by o quando sono disattivati dovrebbe essere ridotto al minimo necessario per il loro adeguato funzionamento.”
“La presente direttiva dovrebbe altresì promuovere l'integrazione del concetto di progettazione ecocompatibile in seno alle piccole e medie imprese (PMI) e alle microimprese. Tale integrazione potrebbe essere agevolata dall'ampia disponibilità di informazioni sulla sostenibilità dei loro prodotti e dalla facilità di accesso alle stesse.”

Per massimizzare i benefici ambientali derivanti dal miglioramento della progettazione, è necessario fornire le giuste informazioni ai consumatori circa le caratteristiche e i risultati ambientali dei prodotti che consumano energia e fornire loro consigli per un utilizzo del prodotto rispettoso dell'ambiente.

Obiettivo della direttiva è inoltre quello di garantire la libera circolazione nel mercato comunitario di quei prodotti che consumano energia che:

  • rispettano le specifiche per la progettazione eco-compatibile relative ai parametri della progettazione eco-compatibile di cui all'allegato I, parte 1;
  • rispettano tutte le altre pertinenti prescrizioni della misura di esecuzione applicabile;
  • recano la marcatura CE in conformità all'articolo 5.

Nasce pertanto la necessità di disporre di norme armonizzate a livello comunitario. Una volta pubblicato il riferimento a tali norme nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, l'ottemperanza ad esse determinerà la presunzione di conformità alle corrispondenti prescrizioni contenute nella misura di esecuzione adottata sulla base della direttiva.

Una delle funzioni principali delle norme armonizzate consiste nell'aiutare i fabbricanti ad applicare le misure di esecuzione adottate. Tali norme sono di importanza fondamentale per la definizione dei metodi di misurazione e di prova. Nel caso di specifiche generiche di progettazione eco-compatibile, le norme armonizzate contribuiscono a guidare i fabbricanti nella definizione del profilo ecologico dei loro prodotti secondo le condizioni della misura di esecuzione applicabile.

2 Ambito di applicazione
La direttiva fissa un quadro per l'elaborazione di specifiche comunitarie per la progettazione eco-compatibile dei prodotti che consumano energia con l’obiettivo di garantire la libera circolazione di tali prodotti nel mercato. È prevista inoltre l'elaborazione di specifiche cui i prodotti che consumano energia, oggetto delle misure di esecuzione, devono ottemperare per essere immessi sul mercato e/o per la loro messa in servizio.
Tale direttiva contribuisce allo sviluppo sostenibile accrescendo l'efficienza energetica e il livello di protezione ambientale.
La direttiva non si applica ai mezzi di trasporto di passeggeri o merci.

3 Specifiche generali, specifiche particolari e misure di esecuzione
Le specifiche generali per la progettazione eco-compatibile mirano a migliorare le prestazioni ambientali di un prodotto concentrandosi sugli aspetti ambientali significativi dello stesso senza fissare valori limite. Il metodo è applicato quando non sia opportuno fissare valori limite per il gruppo di prodotti in esame. Gli aspetti ambientali significativi vengono identificati nel corso della preparazione del progetto della misura di esecuzione del prodotto in esame.

Le specifiche particolari per la progettazione eco-compatibile sono intese a migliorare un determinato aspetto ambientale del prodotto. Esse possono assumere la forma di specifiche per un minore consumo di una data risorsa, quali i limiti all'uso di tale risorsa nei vari stadi del ciclo di vita dei prodotti che consumano energia, a seconda dei casi (ad esempio, limiti al consumo di acqua durante l'uso del prodotto o alle quantità di un determinato materiale incorporato nel prodotto oppure quantità minime richieste di materiale riciclato).

La misura di esecuzione fissa specifiche per la progettazione eco-compatibile, per determinati prodotti che consumano energia o per gli aspetti ambientali ad essi relativi. I contenuti delle misure di esecuzione sono elencati nell’Allegato VII alla direttiva.

4 Un nuovo approccio
Cosa dovranno fare i fabbricanti una volta che sarà stata recepita la direttiva dai diversi stati membri?
Di seguito si elencano in maniera generale, i passi che sarà necessario compiere per la progettazione di un nuovo prodotto:

  • valutare il ciclo di vita del prodotto che consuma energia;
  • elaborare il profilo ecologico quantificato del prodotto che consuma energia;
  • valutare scenari progettuali alternativi relativamente al prodotto analizzato;
  • predisporre tutta la documentazione tecnica necessaria per valutare la conformità del prodotto che consuma energia alle prescrizioni della misura di esecuzione applicabile;
  • attuare il sistema di gestione interno;
  • redigere la dichiarazione di conformità.

Evidentemente per poter approcciare con competenza e professionalità tutti i punti sopra elencati i fabbricanti di prodotti che consumano energia dovranno dotarsi al loro interno, o reperire sul mercato, di competenze nuove e strumenti gestionali nuovi. Quello che viene richiesto nuovamente alle imprese è un cambiamento culturale che, come tale, non può essere costruito in pochi mesi. Si tratta di un cambiamento radicale che parte, è vero, dalla progettazione del prodotto, ma che richiede, per poter essere un cambiamento di successo, ripensamenti in tutte le aree aziendali dal marketing alla produzione, dal commerciale alla comunicazione.

5 La struttura della direttiva
Il testo della direttiva ha la seguente struttura.

- Considerando
Articolo 1. Oggetto e ambito di applicazione
Articolo 2. Definizioni
Articolo 3. Immissione sul mercato e/o messa in servizio
Articolo 4. Responsabilità dell’importatore
Articolo 5. Marcatura e dichiarazione di conformità
Articolo 6. Libera circolazione
Articolo 7. Clausola di salvaguardia
Articolo 8. Valutazione di conformità
Articolo 9. Presunzione di conformità
Articolo 10. Norme armonizzate
Articolo 11. Disposizioni per i componenti e le sottounità
Articolo 12. Collaborazione amministrativa e scambio di informazioni
Articolo 13. Piccole e medie imprese
Articolo 14. Informazione dei consumatori
Articolo 15. Misure di esecuzione
Articolo 16. Piano di lavoro
Articolo 17. Autoregolamentazione
Articolo 18. Forum consultivo
Articolo 19. Procedura di comitato
Articolo 20. Sanzioni
Articolo 21. Modifiche
Articolo 22. Abrogazioni
Articolo 23. Verifica
Articolo 24. Riservatezza
Articolo 25. Attuazione
Articolo 26. Entrata in vigore
Articolo 27. Destinatari

Allegato I. Metodologia per l’elaborazione di specifiche generali per la progettazione eco-compatibile
Allegato II. Metodologia per la definizione delle specifiche particolari per la progettazione eco-compatibile
Allegato III. Marcatura CE
Allegato IV. Controllo della progettazione interno
Allegato V. Sistema di gestione di valutazione delle conformità
Allegato VI. Dichiarazione di conformità
Allegato VII. Contenuto delle misure di esecuzione
Allegato VIII. Elenco, non esaustivo, di criteri indicativi per valutare l'ammissibilità delle iniziative di autoregolamentazione come alternativa a una misura di esecuzione

6 Lavori in corso
A livello comunitario sono stati avviati studi preparatori per la definizione dei requisiti di eco-design per le seguenti categorie di prodotti che consumano energia:

  • boiler;
  • generatori di acqua calda;
  • PC e monitor;
  • fotocopiatrici, fax, stampanti, scanner, attrezzature multifunzionali;
  • apparecchi elettronici di consumo: televisori;
  • perdite in stand-by e in off-mode;
  • ricarica batterie e attrezzature per la fornitura di potenza esterne;
  • sistemi di illuminazione per interni (uffici);
  • sistemi di illuminazione per esterni (strade);
  • apparecchiature per il condizionamento;
  • motori elettrici;
  • frigoriferi e congelatori industriali;
  • frigoriferi e congelatori domestici;
  • lavapiatti e lavatrici domestiche.

7 Le direttive complementari alla direttiva sui prodotti che consumano energia
Nei considerando alla direttiva si legge:
La presente direttiva è complementare agli esistenti strumenti comunitari, quali la direttiva 92/75/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1992, concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse degli apparecchi domestici, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti (3), il regolamento (CE) n. 1980/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, relativo al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità ecologica (4), il regolamento (CE) n. 2422/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, concernente un programma comunitario di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell'energia per le apparecchiature per ufficio (5), la direttiva 2002/ 96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (6), la direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (7), e la direttiva 76/769/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati Membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (8). Le sinergie tra la presente direttiva e gli strumenti comunitari vigenti dovrebbero contribuire ad aumentare il rispettivo impatto e a fissare specifiche coerenti da far applicare ai fabbricanti.


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