Direttiva 96/61/CE
La mtm ha scritto l'articolo "Prevenzione e controllo
dell'inquinamento " che è stato pubblicato sulla rivista
Imbottigliamento (novembre 2005 - n° 9- anno XXVIII) e che abbiamo
il piacere di riportare integralmente.
Prevenzione e controllo dell'inquinamento
Con il recepimento della direttiva 96/61/CE è
stata istituita, per gli impianti ricadenti nel campo di applicazione
della stessa, una nuova autorizzazione ambientale denominata Autorizzazione
Integrata Ambientale (AIA).
Essa sostituisce, a tutti gli effetti, altri provvedimenti analoghi
previsti dalla legislazione previgente raggruppandoli in una autorizzazione
unica.
Le attività soggette all'applicazione di questo
DI e che rientrano in specifici parametri di capacità produttiva
o di resa dell'impianto sono richiamate di seguito (si elencano le categorie
principali):
-
attività energetiche;
-
produzione e trasformazione dei metalli;
-
industria dei prodotti minerali;
-
industria chimica;
-
gestione dei rifiuti;
-
altre attività.
Il suddetto decreto fa riferimento non all'impresa
o all'industria in senso Lato, ma all'impianto. È quindi importante
chiarire che cosa si intenda per impianto.
La definizione viene fornita dal decreto stesso:
L'impianto, inoltre, viene distinto in due tipologie:
-
esistente: un impianto che, al 10 novembre
1999, aveva ottenuto tutte le autorizzazioni ambientali necessarie
all'esercizio, o il provvedimento positivo di compatibilità
ambientale, o per il quale a tale data erano state presentate richieste
complete per tutte le autorizzazioni ambientali necessarie per il
suo esercizio, a condizione che esso sia entrato in funzione entro
il 10 novembre 2000;
-
nuovo: un impianto che non ricade nella
definizione di impianto esistente.
La definizione di impianto è importante da comprendere poiché
viene richiamata nella definizione di Autorizzazione Integrata Ambientale
(AIA): il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto o
di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che
l'impianto sia conforme ai requisiti del decreto. Un'autorizzazione
integrata ambientale può valere per uno o più impianti
o parti di essi, che siano localizzati sullo stesso sito e gestiti
dal medesimo gestore.
Per l'applicabilità del decreto diventa quindi fondamentale
individuare quale sia l'impianto soggetto alla procedura per il rilascio
dell'Autorizzazione Integrata Ambientale o se ve ne sia più
di uno.
I principi di base
L'art. 3 riporta i principi generali del Decreto Legislativo stesso:
-
devono essere prese le opportune misure di prevenzione
dell'inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche
disponibili;
-
non si devono verificare fenomeni di inquinamento
significativi;
-
deve essere evitata la produzione di rifiuti,
in caso contrario i rifiuti sono recuperati o, ove ciò sia
tecnicamente ed economicamente impossibile, sono
eliminati evitandone e riducendone ne'l'impattos ull'ambiente;
-
l'energia deve essere utilizzata in modo efficace;
-
devono essere prese le misure necessarie per
prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;
-
deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento
al momento della cessazione definitiva delle attività e il
sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente
in materia di bonifiche e ripristino ambientale.
Il primo principio richiamato fa riferimento alle Migliori Tecniche
Disponibili.
È utile capire che cosa sono e il loro significato. Per fare
questo ci sono nuovamente di aiuto le definizioni riportate nel Decreto
Legislativo stesso. Migliori tecniche disponibili: la più efficiente
e avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di
esercizio indicanti l'idoneità pratica di determinate tecniche
a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione
intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile, a
ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel
suo complesso.
Si intende per:
-
tecniche: sia le tecniche impiegate
sia le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione,
esercizio e chiusura dell'impianto;
-
disponibili: le tecniche sviluppate
su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente
e tecnicamente valide nell'ambito del pertinente comparto industriale,
prendendone in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente
dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale,
purchè il gestore possa avervi accesso a condizioni ragionevoli;
-
migliori: le tecniche più efficaci
per ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel
suo complesso.
Anche in questo caso è quindi necessario individuare,
per ogni impianto soggetto alla richiesta di Autorizzazione Integrata
Ambientale, quali sono le migliori tecniche disponibili già attuate
dall'azienda, quali sono quelle non attuabili, dandone giustificazione
e quali invece si è previsto dattuare.
Questa fase è forse la più importante, ma è anche
quella che viene, forse presa in minore considerazione dalle aziende
in fase di istruttoria della richiesta di autorizzazione. È la
più importante perchè sulla base delle tecniche applicate
o che saranno applicate dipendono i valori di emissione dell'impianto
e sono proprio i valori limite di emissione che il decreto legislativo
vuole regolare. La difficoltà ad analizzare le migliori tecniche
disponibili è riscontrabile soprattutto nelle piccole e medie
imprese in quanto non sono abituate alla ricerca tecnologica
tipica invece dei grandi gruppi multinazionali che fanno della ricerca
il proprio vantaggio competitivo. I principi successivi al primo, e
insieme a questo che richiama il principio del miglioramento continuo,
che fanno riferimento ai fenomeni di inquinamento, alla produzione di
rifiuti, all'utilizzo efficace dell'energia, alla prevenzione degli
incidenti e al rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva
delle attività sono forse il punto di raccordo più forte
tra il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 e i sistemi di gestione
per l'ambiente (UNI EN ISO 14001:2004, Regolamento (CE) N. 761/2001
del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001 sull'adesione
volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione
e audit (EMAS) il cosiddetto EMAS II). A conferma di questo infatti
il decreto prevede che:
-
per la presentazione della domanda possano essere
utilizzati i documenti del sistema di gestione per l'ambiente (ISO
14001 o EMAS);
-
per gli impianti certificati ISO 14001 la durata
della Autorizzazione Integrata
Ambientale, normalmente di 5 anni, sia di 6 anni, mentre per gli
impianti certificati secondo lo schema EMAS la durata sia di 8 anni.
Le autorizzazioni ambientali sostituite dall'Autorizzazione
Integrata Ambientale
Come si legge all'art. 5, comma 14 del decreto: "L'autorizzazione
integrata ambientale, rilasciata ai sensi del presente decreto, sostituisce
a ogni effetto ogni altra autorizzazione, visto, nulla osta o parere
in materia ambientale previsti dalle disposizioni di legge e dalle relative
norme di attuazione, fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo
11 agosto 1999, n. 334, e le autorizzazioni ambientali previste dalla
normativa di recepimento della direttiva 2003/87/CE".
L'autorizzazione integrata ambientale sostituisce, in ogni caso, le
autorizzazioni di cui all'elenco riportato nell'allegato II che, ove
necessario, è modificato con decreto del ministro dell'Ambiente
e della tutela del territorio, di concerto con i ministri delle Attività
produttive e della Salute, d'intesa con la Conferenza unificata istituita
ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281.
Le autorizzazioni elencate nell'allegato II sono le seguenti:
-
autorizzazione alle emissioni in atmosfera,
fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari (decreto del
presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203);
-
autorizzazione allo scarico (decreto legislativo
11 maggio 1999, n. 152);
-
autorizzazione alla realizzazione e modifica
di impianti di smaltimento o recupero dei rifiuti (decreto legislativo
5 febbraio 1997, n. 22, art. 27);
-
autorizzazione all'esercizio delle operazioni
di smalti mento o recupero dei rifiuti (decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, art. 28);
-
autorizzazione allo smaltimento degli apparecchi
contenenti PCB-PCT (decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209,
art. 7);
-
autorizzazione alla raccolta ed eliminazione
oli usati (decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, art 5);
-
autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti
dal processo di depurazione in agricoltura (decreto legislativo
27 gennaio 1992, n. 99, art. 9);
-
comunicazione ex art. 33 del decreto legislativo
5 febbraio 1997, n. 22 per gli impianti non ricadenti nella categoria
5 dell'Allegato I, ferma restando la possibilità di utilizzare
successivamente le procedure previste dagli articoli 31 e 33 del
decreto legislativo n. 22 del 1997 e dalle rispettive norme di attuazione.
Lelenco riportato in Allegato II non è un elenco esaustivo
infatti l'Autorità competente, in funzione al contenuto della
domanda presentata dal gestore dell'impianto e alle operazioni effettivamente
svolte, potrà comprendere nel provvedimento ulteriori documenti
prescritti da normative ambientali nazionali, regionali o locali.
La struttura del decreto
Il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 è formato da
19 articoli e VI allegati come di seguito riportato:
-
Art. 2. Oggetto e campo di applicazione;
-
Art. 3. Definizioni;
-
Art. 4. Principi generali dell'autorizzazione
integrata ambientale;
-
Art. 5. Individuazione e utilizzo delle migliori
tecniche disponibili;
-
Art. 6. Procedura ai fini del rilascio dell'Autorizzazione
integrata ambientale;
-
Art. 7. Indirizzi per garantire l'uniforme applicazione
sul territorio nazionale;
-
Art. 8. Condizioni dell'autorizzazione integrata
ambientale;
-
Art. 9. Migliori tecniche disponibili e norme
di qualità ambientale;
-
Art. 10. Rinnovo e riesame;
-
Art. 11. Modifica degli impianti o variazione
del gestore;
-
Art. 12. Rispetto delle condizioni dell'autorizzazione
integrata ambientale;
-
Art. 13. Inventario delle principali emissioni
e loro fonti;
-
Art. 14. Osservatorio;
-
Art. 15. Scambio di informazioni;
-
Art. 16. Effetti transfrontalieri;
-
Art. 17. Sanzioni;
-
Art. 18. Disposizioni transitorie;
-
Art. 19. Disposizioni finali;
-
Art. 20. Abrogazioni.
-
Allegato I. Categorie di attività industriali
di cui all'art. 1;
-
Allegato II. Elenco delle autorizzazioni ambientali
già in atto, da considerare
sostituite dalla autorizzazione integrata ambientale;
-
Allegato III. Elenco indicativo delle principali
sostanze inquinanti di cui è obbligatorio tener conto se
pertinenti per stabilire i valori limite di emissione;
-
Allegato IV. Considerazioni da tenere presenti
in generale o in un caso particolare nella determinazione delle
migliori tecniche disponibili, secondo quanto definito all'art.
2, comma 1, lettera o), tenuto consto dei costi e dei benefici che
possono risultare da un'azione e del principio di precauzione e
prevenzione;
-
Allegato V. Categorie di impianti relativi alle
attività industriali di cui all'allegato i, soggetti ad autorizzazione
integrata ambientale statale;
-
Allegato VI. Finalità dell'osservatorio
IPPC di cui all'art. 14 del presente decreto.
Conclusioni
La Direttiva IPPC volta alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento
richiederà sicuramente un maggiore impegno alle aziende le quali
dovranno adeguarsi alle richieste contenute nelle autorizzazioni rilasciate
dall'autorità competente.
Le imprese inoltre vedranno nei sistemi di gestione per l'ambiente non
più qualcosa di utile solo ai fini commerciali, ma non obbligatorio,
bensì uno strumento che faciliterà loro la gestione integrata
della variabile ambientale, che le aiuterà a migliorare le proprie
performance ambientali ed economiche oltre che garantire loro una migliore
immagine sia nei confronti del mercato sia nei confronti della pubblica
amministrazione.
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