Consulenza strategica Consulenza strategica gratis corsi guide articoli pubblicazioni Consulenza sostenibile zero co2 Catalogo corsi Torna alla home page Segnala questo sito Iscriviti alla nostra newsletter

Direttiva 96/61/CE

La mtm ha scritto l'articolo "Prevenzione e controllo dell'inquinamento " che è stato pubblicato sulla rivista Imbottigliamento (novembre 2005 - n° 9- anno XXVIII) e che abbiamo il piacere di riportare integralmente.

Prevenzione e controllo dell'inquinamento

Con il recepimento della direttiva 96/61/CE è stata istituita, per gli impianti ricadenti nel campo di applicazione della stessa, una nuova autorizzazione ambientale denominata Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA).
Essa sostituisce, a tutti gli effetti, altri provvedimenti analoghi previsti dalla legislazione previgente raggruppandoli in una autorizzazione unica.

Le attività soggette all'applicazione di questo DI e che rientrano in specifici parametri di capacità produttiva o di resa dell'impianto sono richiamate di seguito (si elencano le categorie principali):

  1. attività energetiche;
  2. produzione e trasformazione dei metalli;
  3. industria dei prodotti minerali;
  4. industria chimica;
  5. gestione dei rifiuti;
  6. altre attività.

Il suddetto decreto fa riferimento non all'impresa o all'industria in senso Lato, ma all'impianto. È quindi importante chiarire che cosa si intenda per impianto.
La definizione viene fornita dal decreto stesso:

  • impianto: l'unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate nell'allegato I e qualsiasi altra attività accessoria, che siano tecnicamente connesse con le attività svolte nel luogo suddetto e possano influire sulle emissioni e sull'inquinamento.

L'impianto, inoltre, viene distinto in due tipologie:

  1. esistente: un impianto che, al 10 novembre 1999, aveva ottenuto tutte le autorizzazioni ambientali necessarie all'esercizio, o il provvedimento positivo di compatibilità ambientale, o per il quale a tale data erano state presentate richieste complete per tutte le autorizzazioni ambientali necessarie per il suo esercizio, a condizione che esso sia entrato in funzione entro il 10 novembre 2000;
  2. nuovo: un impianto che non ricade nella definizione di impianto esistente.

La definizione di impianto è importante da comprendere poiché viene richiamata nella definizione di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA): il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che l'impianto sia conforme ai requisiti del decreto. Un'autorizzazione integrata ambientale può valere per uno o più impianti o parti di essi, che siano localizzati sullo stesso sito e gestiti dal medesimo gestore.
Per l'applicabilità del decreto diventa quindi fondamentale individuare quale sia l'impianto soggetto alla procedura per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale o se ve ne sia più di uno.

I principi di base
L'art. 3 riporta i principi generali del Decreto Legislativo stesso:

  • devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili;
  • non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;
  • deve essere evitata la produzione di rifiuti, in caso contrario i rifiuti sono recuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono
    eliminati evitandone e riducendone ne'l'impattos ull'ambiente;
  • l'energia deve essere utilizzata in modo efficace;
  • devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;
  • deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale.

Il primo principio richiamato fa riferimento alle Migliori Tecniche Disponibili.
È utile capire che cosa sono e il loro significato. Per fare questo ci sono nuovamente di aiuto le definizioni riportate nel Decreto Legislativo stesso. Migliori tecniche disponibili: la più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l'idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso.
Si intende per:

  1. tecniche: sia le tecniche impiegate sia le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell'impianto;
  2. disponibili: le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente valide nell'ambito del pertinente comparto industriale, prendendone in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purchè il gestore possa avervi accesso a condizioni ragionevoli;
  3. migliori: le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso.

Anche in questo caso è quindi necessario individuare, per ogni impianto soggetto alla richiesta di Autorizzazione Integrata Ambientale, quali sono le migliori tecniche disponibili già attuate dall'azienda, quali sono quelle non attuabili, dandone giustificazione e quali invece si è previsto dattuare.
Questa fase è forse la più importante, ma è anche quella che viene, forse presa in minore considerazione dalle aziende in fase di istruttoria della richiesta di autorizzazione. È la più importante perchè sulla base delle tecniche applicate o che saranno applicate dipendono i valori di emissione dell'impianto e sono proprio i valori limite di emissione che il decreto legislativo vuole regolare. La difficoltà ad analizzare le migliori tecniche disponibili è riscontrabile soprattutto nelle piccole e medie imprese in quanto non sono abituate alla ricerca tecnologica
tipica invece dei grandi gruppi multinazionali che fanno della ricerca il proprio vantaggio competitivo. I principi successivi al primo, e insieme a questo che richiama il principio del miglioramento continuo, che fanno riferimento ai fenomeni di inquinamento, alla produzione di rifiuti, all'utilizzo efficace dell'energia, alla prevenzione degli incidenti e al rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività sono forse il punto di raccordo più forte tra il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 e i sistemi di gestione per l'ambiente (UNI EN ISO 14001:2004, Regolamento (CE) N. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) il cosiddetto EMAS II). A conferma di questo infatti il decreto prevede che:

  • per la presentazione della domanda possano essere utilizzati i documenti del sistema di gestione per l'ambiente (ISO 14001 o EMAS);
  • per gli impianti certificati ISO 14001 la durata della Autorizzazione Integrata
    Ambientale, normalmente di 5 anni, sia di 6 anni, mentre per gli impianti certificati secondo lo schema EMAS la durata sia di 8 anni.

Le autorizzazioni ambientali sostituite dall'Autorizzazione Integrata Ambientale
Come si legge all'art. 5, comma 14 del decreto: "L'autorizzazione integrata ambientale, rilasciata ai sensi del presente decreto, sostituisce a ogni effetto ogni altra autorizzazione, visto, nulla osta o parere in materia ambientale previsti dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione, fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 11 agosto 1999, n. 334, e le autorizzazioni ambientali previste dalla normativa di recepimento della direttiva 2003/87/CE".
L'autorizzazione integrata ambientale sostituisce, in ogni caso, le autorizzazioni di cui all'elenco riportato nell'allegato II che, ove necessario, è modificato con decreto del ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i ministri delle Attività produttive e della Salute, d'intesa con la Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281.
Le autorizzazioni elencate nell'allegato II sono le seguenti:

  1. autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari (decreto del presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203);
  2. autorizzazione allo scarico (decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152);
  3. autorizzazione alla realizzazione e modifica di impianti di smaltimento o recupero dei rifiuti (decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, art. 27);
  4. autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smalti mento o recupero dei rifiuti (decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, art. 28);
  5. autorizzazione allo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB-PCT (decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, art. 7);
  6. autorizzazione alla raccolta ed eliminazione oli usati (decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, art 5);
  7. autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura (decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, art. 9);
  8. comunicazione ex art. 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 per gli impianti non ricadenti nella categoria 5 dell'Allegato I, ferma restando la possibilità di utilizzare successivamente le procedure previste dagli articoli 31 e 33 del decreto legislativo n. 22 del 1997 e dalle rispettive norme di attuazione.

Lelenco riportato in Allegato II non è un elenco esaustivo infatti l'Autorità competente, in funzione al contenuto della domanda presentata dal gestore dell'impianto e alle operazioni effettivamente svolte, potrà comprendere nel provvedimento ulteriori documenti prescritti da normative ambientali nazionali, regionali o locali.

La struttura del decreto
Il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 è formato da 19 articoli e VI allegati come di seguito riportato:

  • Art. 2. Oggetto e campo di applicazione;
  • Art. 3. Definizioni;
  • Art. 4. Principi generali dell'autorizzazione integrata ambientale;
  • Art. 5. Individuazione e utilizzo delle migliori tecniche disponibili;
  • Art. 6. Procedura ai fini del rilascio dell'Autorizzazione integrata ambientale;
  • Art. 7. Indirizzi per garantire l'uniforme applicazione sul territorio nazionale;
  • Art. 8. Condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale;
  • Art. 9. Migliori tecniche disponibili e norme di qualità ambientale;
  • Art. 10. Rinnovo e riesame;
  • Art. 11. Modifica degli impianti o variazione del gestore;
  • Art. 12. Rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale;
  • Art. 13. Inventario delle principali emissioni e loro fonti;
  • Art. 14. Osservatorio;
  • Art. 15. Scambio di informazioni;
  • Art. 16. Effetti transfrontalieri;
  • Art. 17. Sanzioni;
  • Art. 18. Disposizioni transitorie;
  • Art. 19. Disposizioni finali;
  • Art. 20. Abrogazioni.
  • Allegato I. Categorie di attività industriali di cui all'art. 1;
  • Allegato II. Elenco delle autorizzazioni ambientali già in atto, da considerare
    sostituite dalla autorizzazione integrata ambientale;
  • Allegato III. Elenco indicativo delle principali sostanze inquinanti di cui è obbligatorio tener conto se pertinenti per stabilire i valori limite di emissione;
  • Allegato IV. Considerazioni da tenere presenti in generale o in un caso particolare nella determinazione delle migliori tecniche disponibili, secondo quanto definito all'art. 2, comma 1, lettera o), tenuto consto dei costi e dei benefici che possono risultare da un'azione e del principio di precauzione e prevenzione;
  • Allegato V. Categorie di impianti relativi alle attività industriali di cui all'allegato i, soggetti ad autorizzazione integrata ambientale statale;
  • Allegato VI. Finalità dell'osservatorio IPPC di cui all'art. 14 del presente decreto.

Conclusioni
La Direttiva IPPC volta alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento richiederà sicuramente un maggiore impegno alle aziende le quali dovranno adeguarsi alle richieste contenute nelle autorizzazioni rilasciate dall'autorità competente.
Le imprese inoltre vedranno nei sistemi di gestione per l'ambiente non più qualcosa di utile solo ai fini commerciali, ma non obbligatorio, bensì uno strumento che faciliterà loro la gestione integrata della variabile ambientale, che le aiuterà a migliorare le proprie performance ambientali ed economiche oltre che garantire loro una migliore immagine sia nei confronti del mercato sia nei confronti della pubblica amministrazione.


Vendor Rating Ambientale | La marcatura del futuro | Impatto ambientale dei prodotti - POEMS | La nuova edizione della norma ISO 14001 | La Certificazione Ambientale ISO 14001:2004 e la Certificazione Ambientale di Prodotto | Studio del Ciclo di Vita: uno strumento per conoscere il prodotto | La Direttiva IPPC e la sua attuazione | Prevenzione e controllo dell'inquinamento | EcoLabel e ricettività turistica | I RAEE e la loro gestione | I rifiuti di pile e accumulatori | Creare valore attraverso la gestione ambientale | Prodotti che consumano energia | I RAEE e i decreti attuativi | Gli Energy Using Products e le misure di esecuzione

consulenza strategica
formazione corsi guide articoli pubblicazioni
via L. Ariosto, 10 - 20052 Monza (MI)
Tel. 039 28 48 437 - Fax 039 28 49 703
Email:info@emtem.com