Sostenibilità ambientale
- I RAEE e la loro gestione
La mtm ha scritto l'articolo "I rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche: la loro gestione" che è stato
pubblicato sulla rivista Pulizia Industriale e Sanificazione (dicembre
2005 - anno XXXVIII) e che abbiamo il piacere di riportare integralmente.
I rifiuti di apparecchieture elettriche ed elettroniche:
la loro gestione Sul
Supplemento n. 135 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
del 29 luglio 2005 è stato pubblicato il Decreto Legislativo 25
luglio 2005, n. 151 "Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/
96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose
nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento
dei rifiuti".
L'obiettivo del Decreto Legislativo è quello di prevenire la produzione
di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettronichee di promuoverne
il reimpiego e il riciclaggio responsabilizzando i produttori e i distributori
e sensibilizzando i consumatori intervenendo inoltre sulla riduzione di
sostanze pericolose contenute nelle apparecchiaturee lettriche ed elettroniche.
Le direttive recepite
Il Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 recepisce tre direttive
europee:
-
Direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 gennaio 2003,sulla restrizione dell'uso di determinate
sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche
(RoHS);
-
Direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 gennaio 2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche
ed elettroniche (RAEE - WEEE);
-
Direttiva 2003/108/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, dell'8 dicembre 2003, che modifica la direttiva 2002/96/CE
sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE -
WEEE).
In particolare ci occuperemo qui della trattazione relativa
alla gestione e al finanziamento dei rifiuti di apparecchiature elettriche
ed elettroniche, meglio conosciuta come RAEE (o WEEE dall'inglese) tralasciando
il recepimento della direttiva RoHS che, tra l'altro, è stata da
poco modificata con le seguenti decisioni:
-
Decisione della Commissione del 18 agosto 2005
che modifica la Direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio ai fini della fissazione dei valori massimi di concentrazione
di alcune sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed
elettroniche;
-
Decisione della Commissione del 13 ottobre 2005
recante modifica, ai fini dell'adeguamento al processo tecnico, dell'allegato
della Direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle
apparecchiature elettriche ed elettroniche;
-
Decisione della Commissione del 21 ottobre 2005
che modifica, ai finì dell' adeguamento al progresso tecnico,
l'allegato della Direttiva 2002/95/CEdeI. Parlamento europeo e del
Consiglio sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose
nelleapparecchiature elettriche ed elettroniche.
Il campo di applicazione
Il Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 si applica alle apparecchiature
elettriche ed elettroniche elencate nell'Allegato 1A. L'Allegato 1B elenca,
in modo non esaustivo, i prodotti che rientrano nelle categorie dell'Allegato
lA.
In particolare le apparecchiature elettriche ed elettroniche sono definite
come "...le apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento,
da correnti elettriche o da campi elettromagnetici e le apparecchiature
di generazione, di trasferimento e di misura di questi campi e correnti,
appartenenti alle categorie di cui all'Allegato lA e progettate per essere
usate con una tensione non superiore a 1000 volt per la corrente alternata
e a 1500 volt per la corrente continua". La definizione di apparecchiature
elettriche ed elettroniche include anche i componenti, sottoinsiemi e
materiali di consumo che sono parteintegrante del prodotto al momento
in cui si decide di eliminarlo.


La direttiva non si applica a:
-
apparecchiature connesse alla tutela degli interessi
essenziali della sicurezza nazionale;
-
armi, munizioni e materiale bellico, purché
destinati a fini specificatamente militari;
-
utensili industriali fissi di grandi dimensioni;
-
prodotti medici impiantati e infettati.
I soggetti coinvolti
È importante notare che il Decreto Legislativo 151/2005 coinvolge,
responsabilizzandoli, due soggetti in particolare: i produttori e gli
importatori.
La definizione è riportata nell'art. 3, comma 1, lettera m del
Decreto stesso: "... chiunque, a prescindere, dalla tecnica di
vendita utilizzata, compresi i mezzi di comunicazione a distanza di cui
al Decreto Legislativo
22 maggio 1999, n.185, e successivem odificazioni:
-
fabbrica e vende apparecchiature elettriche
ed elettroniche recanti il suo marchio;
-
rivende con il proprio marchio apparecchiature
prodotte da altri fornitori; il rivenditore non è considerato
"produttore" se l'apparecchiatura reca il marchio del produttore
a norma del punto 1;
-
importa o immette per primo, nel territorio
nazionale, apparecchiature elettriche ed elettroniche nell'ambito
di un'attività professionale e ne opera la commercializzazione,
anche mediante vendita a distanza;
-
chi produce apparecchiature elettriche ed
elettroniche destinate esclusivamente all'esportazione è produttore
solo ai fini degli articoli 4, 13 e 14. ... non è considerato
produttore chi fornisce finanziamenti esclusivamente sulla base o
a norma di un accordo finanziario, a meno che non agisca in qualità
di produttore ai sensi dei punti 1), 2) e 3)."
I comuni dovranno garantire un sistema di raccolta differenziata
dei RAEE provenienti dai nuclei domestici in modo da consentire ai detentori
finali e ai distributori di conferire gratuitamente al centro di raccolta
i rifiuti prodotti nel loro territorio.
Ai produttori è chiesto di organizzare e gestire, su base individuale
o collettiva, sostenendone i relativi costi, sistemi adeguati di raccolta
separata di RAEE professionali potendosi anche avvalere delle strutture
predisposte dai comuni (articolo 6, comma 1, lettera a) previa convenzione
con il comune interessato i cui oneri sono a carico degli stessi produttori.
Il Decreto Legislativo impone ai produttori di ritirare e inviare ai centri
di raccolta (articolo 8) i RAEE raccolti ad esclusione di quelli che sono
effettivamente e totalmente reimpiegati.
I distributori, al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura,
se destinata ad un nucleo domestico, devono garantire il ritiro gratuito
di una apparecchiatura usata. Il ritiro gratuito, in ragione di uno contro
uno, deve essere garantito solo se l'attrezzatura ritirata:
-
è di tipo equivalente di quella fornita;
-
ha svolto le stesse funzioni della nuova;
-
non presenta un rischio di contaminazione del
personale incaricato del ritiro;
-
contiene i suoi componenti essenziali e non contiene
rifiuti diversi dai RAEE.
Per i casi di esclusione sopra elencati lo smaltimento dei RAEE è
a carico del detentore il quale deve conferire gli stessi ad un operatore
autorizzato alla gestione di detti rifiuti.
Obiettivi
L'art. 9 del Decreto Legislativo riporta gli obiettivi che i produttori
di apparecchiature elettriche ed elettroniche dovranno garantire di
raggiungere entro il 31 dicembre 2006:
-
per i RAEE che rientrano nelle categorie 1 e 10
dell' Allegato lA, è prevista una percentuale di recupero pari
almeno all'80% in peso medio per apparecchio e una percentualedi reimpiego
e di riciclaggio di componenti, di materiali e di sostanze pari almeno
al 75% in peso medio per apparecchio;
-
per i RAEE che rientrano nelle categorie 3 e 4
dell'Allegato lA, una percentuale di recupero pari almeno al 75% in
peso medio per apparecchio e una percentuale di re impiego e di riciclaggio
di componenti, di materiali e di sostanze pari almeno al 65 % in peso
medio per apparecchio;
-
per i RAEE che rientrano nelle categorie 2, 5,
6, 7 e 9 dell' Allegato lA, una percentuale di recupero pari almeno
al 70% in peso medio per apparecchio e una percentuale di reimpiego
e di riciclaggio di componenti, di materiali e di sostanze pari almeno
al 50% in peso medio per apparecchio;
-
per tutti i rifiuti di sorgenti luminose fluorescenti,
una percentuale di re impiego e di riciclaggio di componenti, di materiali
e di sostanze pari almeno all'80% in peso di tali sorgenti luminose.
Il raggiungimento di tali obiettivi, ma soprattutto l'evoluzione che
gli stessi avranno nel tempo,richiede non solo la necessità di
registrare l'effettivo svolgimento delle attività di trattamento
dei RAEE, ma anche l'impegno da parte dei produttori, già fin
dalla fase di progettazione, nel produrre e immettere sul mercato AEE
a sempre minor impatto ambientale anche nella fase di trattamento del
fine vita.
Al fine di incentivare politiche aziendali del tipo Life Cycle Engineering
nell'articolo 4, comma 1 si legge: "Al fine di promuovere il
reimpiego, il riciclaggio e le altre forme di recupero dei RAEE, in
modo da ridurne la quantità da avviare allo smaltimento, il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministero
delle attività produttive, adotta misure dirette a favorire ed
incentivare, da parte dei produttori di apparecchiature elettriche ed
elettroniche, l'impiego di modalità di progettazione e di fabbricazione
di dette apparecchiature che agevolano lo smontaggio, il recupero e,
in particolare, il reimpiego ed il riciclaggio dei RAEE e dei loro componenti
e materiali, salvo nei casi in cui i diversi processi di fabbricazione
utilizzati o i prodotti ottenuti presentino altri vantaggi di primaria
importanza, quali un minor impatto ambientale in fase produttiva o di
utilizzo, un minor consumo energetico o superiori livelli di sicurezza.".
RAEE storici e RAEE nuovi
Il Decreto Legislativo definisce RAEE storici quei RAEE immessi sul
mercato prima del 13 agosto 2005 e nuovi quelli immessi sul mercato
dopo tale data.
Definisce inoltre diverse modalità di finanziamento per le due
tipologie di RAEE anche in base alla loro provenienza, cioè se
provengono da nuclei domestici o dal mercato professionale.
Più in particolare il finanziamento delle operazioni di trasporto
e di trattamento, recupero e smaltimento ambientalmente compatibile
sono a carico dei produttori che li dovranno sostenere:
-
in proporzione alla quota di mercato per i RAEE
storici provenienti dai nuclei domestici (in questo caso fino al 13
febbraio 2001 e fino al 13 febbraio 2013 per le sole apparecchiature
della categoria 1 dell'Allegato lA (Grandi elettrodomestici), potrà
essere indicato il costo sostenuto per la raccolta, il trattamento,
il recupero e lo smaltimento, ma separatamente dal prezzo del prodotto);
-
sulla base del numero di prodotti immessi sul
mercato per i RAEE nuovi provenienti dai nuclei domestici (il produttore
all'atto dell'immissione sul mercato di una AEE dovrà costituire
adeguata garanzia finanziaria. Inoltre per questi rifiuti il produttore
non potrà indicare separatamente all'acquirente i relativi
costi di raccolta, trattamento e smaltimento);
-
nel caso di fornitura di una nuova apparecchiatura
in sostituzione di un prodotto equivalente e adibito alle stesse funzioni
della nuova apparecchiatura per i RAEE storici professionali. In tutti
gli altri casi l'onere spetta al detentore. L'equivalenza è
valutata sulla base del peso delle apparecchiature.
Se il peso dell'apparecchiatura ritirata è superiore al doppio
di quella consegnata non vi è equivalenza tra le due; spetterà
quindi al detentore l'onere di finanziare il fine vita (il produttore
all'atto dell'immissione sul mercato di una AEE dovrà costituire
adeguata garanzia finanziaria);
-
sulla base del numero di prodotti immessi sul
mercato per i RAEE nuovi professionali.
Il finanziamento della gestione dei RAEE indicati al
punto 5 dell' Allegato lA (Apparecchiature di illuminazione) è
invece previsto essere a carico dei produttori indipendentemente dalla
data di immissione sul mercato e dall'origine domestica o professionale
degli stessi.
Per quanto riguarda i RAEE professionali il Decreto Legislativo 151/2005
prevede che i produttori e gli utenti possano sottoscrivere accordi volontari
prevedendo modalità differenti di finanziamento.
Al fine di poter controllare la gestione dei RAEE è prevista la
costituzione di un Registro nazionale che raggrupperà tutti i soggetti
che sono tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE che
sarà affiancato da un Comitato di vigilanza e di controllo. Tale
Comitato provvederà: all'aggiornamento del registro, al calcolo
delle quote di mercato, a raccogliere informazioni circa i prodotti immessi
sul mercato e alle relative garanzie finanziarie, a definire gli obiettivi
di recupero, a programmare piani di ispezione e a vigilare relativamente
all'obbligo di apporre sulle AEE il simbolo del cassonetto barrato.

Informazioni
Il Decreto Legislativo prevede che sui RAEE nuovi debba essere apposto
un simbolo che identifichi in modo preciso che si tratta di un RAEE e
che riporti l'identificazione del produttore.
Il simbolo individuato è rappresentato da un contenitore della
spazzatura (cassonetto) barrato (Allegato 4 del Decreto Legislativo 151/2005).
In merito all'informazione che sono tenuti a fornire i produttori è
da evidenziare che essi dovranno dare adeguate informazioni anche attraverso
la documentazione per l'uso fornita con l'apparecchiatura al momento della
consegna.
Le informazioni, più in particolare, dovranno riguardare:
-
l'obbligo di non smaltire i RAEE con rifiuti urbani
e di effettuarne una raccolta differenziata;
-
il sistema di raccolta, oltre alla possibilità
di riconsegnare al distributore l'apparecchiatura all'atto dell'acquisto
di una nuova;
-
i potenziali effetti sull'ambiente e sulla salute
umana dovuti alla presenza di sostanze pericolose o legati ad un uso
improprio dell'apparecchiatura;
-
il significato del simbolo cassonetto barrato;
-
le sanzioni previste in caso di smaltimento abusivo
di detti rifiuti.
Inoltre i produttori, entro un anno dall'immissione sul mercato di
AEE, dovranno fornire adeguate informazioni anche ai centri di reimpiego,
agli impianti di trattamento e di riciclaggio.
Entrata in vigore
All'articolo 20 del Decreto Legislativo 151/2005 si legge che gli adempimenti
previsti per i produttori decorreranno entro un anno dalla data di entrata
in vigore del Decreto stesso.
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