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Sostenibilità ambientale - I RAEE e la loro gestione

La mtm ha scritto l'articolo "I rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche: la loro gestione" che è stato pubblicato sulla rivista Pulizia Industriale e Sanificazione (dicembre 2005 - anno XXXVIII) e che abbiamo il piacere di riportare integralmente.

I rifiuti di apparecchieture elettriche ed elettroniche: la loro gestione

Sul Supplemento n. 135 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 29 luglio 2005 è stato pubblicato il Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 "Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/ 96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti".
L'obiettivo del Decreto Legislativo è quello di prevenire la produzione di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettronichee di promuoverne il reimpiego e il riciclaggio responsabilizzando i produttori e i distributori e sensibilizzando i consumatori intervenendo inoltre sulla riduzione di sostanze pericolose contenute nelle apparecchiaturee lettriche ed elettroniche.

Le direttive recepite
Il Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 recepisce tre direttive europee:

  • Direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003,sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RoHS);
  • Direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 gennaio 2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE - WEEE);
  • Direttiva 2003/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 dicembre 2003, che modifica la direttiva 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE - WEEE).

In particolare ci occuperemo qui della trattazione relativa alla gestione e al finanziamento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, meglio conosciuta come RAEE (o WEEE dall'inglese) tralasciando il recepimento della direttiva RoHS che, tra l'altro, è stata da poco modificata con le seguenti decisioni:

  • Decisione della Commissione del 18 agosto 2005 che modifica la Direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ai fini della fissazione dei valori massimi di concentrazione di alcune sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche;
  • Decisione della Commissione del 13 ottobre 2005 recante modifica, ai fini dell'adeguamento al processo tecnico, dell'allegato della Direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche;
  • Decisione della Commissione del 21 ottobre 2005 che modifica, ai finì dell' adeguamento al progresso tecnico, l'allegato della Direttiva 2002/95/CEdeI. Parlamento europeo e del Consiglio sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelleapparecchiature elettriche ed elettroniche.

Il campo di applicazione
Il Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 si applica alle apparecchiature elettriche ed elettroniche elencate nell'Allegato 1A. L'Allegato 1B elenca, in modo non esaustivo, i prodotti che rientrano nelle categorie dell'Allegato lA.
In particolare le apparecchiature elettriche ed elettroniche sono definite come "...le apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o da campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, di trasferimento e di misura di questi campi e correnti, appartenenti alle categorie di cui all'Allegato lA e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1000 volt per la corrente alternata e a 1500 volt per la corrente continua". La definizione di apparecchiature elettriche ed elettroniche include anche i componenti, sottoinsiemi e materiali di consumo che sono parteintegrante del prodotto al momento in cui si decide di eliminarlo.

La direttiva non si applica a:

  • apparecchiature connesse alla tutela degli interessi essenziali della sicurezza nazionale;
  • armi, munizioni e materiale bellico, purché destinati a fini specificatamente militari;
  • utensili industriali fissi di grandi dimensioni;
  • prodotti medici impiantati e infettati.

I soggetti coinvolti
È importante notare che il Decreto Legislativo 151/2005 coinvolge, responsabilizzandoli, due soggetti in particolare: i produttori e gli importatori.
La definizione è riportata nell'art. 3, comma 1, lettera m del Decreto stesso: "... chiunque, a prescindere, dalla tecnica di vendita utilizzata, compresi i mezzi di comunicazione a distanza di cui al Decreto Legislativo
22 maggio 1999, n.185, e successivem odificazioni:

  • fabbrica e vende apparecchiature elettriche ed elettroniche recanti il suo marchio;
  • rivende con il proprio marchio apparecchiature prodotte da altri fornitori; il rivenditore non è considerato "produttore" se l'apparecchiatura reca il marchio del produttore a norma del punto 1;
  • importa o immette per primo, nel territorio nazionale, apparecchiature elettriche ed elettroniche nell'ambito di un'attività professionale e ne opera la commercializzazione, anche mediante vendita a distanza;
  • chi produce apparecchiature elettriche ed elettroniche destinate esclusivamente all'esportazione è produttore solo ai fini degli articoli 4, 13 e 14. ... non è considerato produttore chi fornisce finanziamenti esclusivamente sulla base o a norma di un accordo finanziario, a meno che non agisca in qualità di produttore ai sensi dei punti 1), 2) e 3)."

I comuni dovranno garantire un sistema di raccolta differenziata dei RAEE provenienti dai nuclei domestici in modo da consentire ai detentori finali e ai distributori di conferire gratuitamente al centro di raccolta i rifiuti prodotti nel loro territorio.
Ai produttori è chiesto di organizzare e gestire, su base individuale o collettiva, sostenendone i relativi costi, sistemi adeguati di raccolta separata di RAEE professionali potendosi anche avvalere delle strutture predisposte dai comuni (articolo 6, comma 1, lettera a) previa convenzione con il comune interessato i cui oneri sono a carico degli stessi produttori.
Il Decreto Legislativo impone ai produttori di ritirare e inviare ai centri di raccolta (articolo 8) i RAEE raccolti ad esclusione di quelli che sono effettivamente e totalmente reimpiegati.
I distributori, al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura, se destinata ad un nucleo domestico, devono garantire il ritiro gratuito di una apparecchiatura usata. Il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, deve essere garantito solo se l'attrezzatura ritirata:

  • è di tipo equivalente di quella fornita;
  • ha svolto le stesse funzioni della nuova;
  • non presenta un rischio di contaminazione del personale incaricato del ritiro;
  • contiene i suoi componenti essenziali e non contiene rifiuti diversi dai RAEE.

Per i casi di esclusione sopra elencati lo smaltimento dei RAEE è a carico del detentore il quale deve conferire gli stessi ad un operatore autorizzato alla gestione di detti rifiuti.

Obiettivi
L'art. 9 del Decreto Legislativo riporta gli obiettivi che i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche dovranno garantire di raggiungere entro il 31 dicembre 2006:

  • per i RAEE che rientrano nelle categorie 1 e 10 dell' Allegato lA, è prevista una percentuale di recupero pari almeno all'80% in peso medio per apparecchio e una percentualedi reimpiego e di riciclaggio di componenti, di materiali e di sostanze pari almeno al 75% in peso medio per apparecchio;
  • per i RAEE che rientrano nelle categorie 3 e 4 dell'Allegato lA, una percentuale di recupero pari almeno al 75% in peso medio per apparecchio e una percentuale di re impiego e di riciclaggio di componenti, di materiali e di sostanze pari almeno al 65 % in peso medio per apparecchio;
  • per i RAEE che rientrano nelle categorie 2, 5, 6, 7 e 9 dell' Allegato lA, una percentuale di recupero pari almeno al 70% in peso medio per apparecchio e una percentuale di reimpiego e di riciclaggio di componenti, di materiali e di sostanze pari almeno al 50% in peso medio per apparecchio;
  • per tutti i rifiuti di sorgenti luminose fluorescenti, una percentuale di re impiego e di riciclaggio di componenti, di materiali e di sostanze pari almeno all'80% in peso di tali sorgenti luminose.

Il raggiungimento di tali obiettivi, ma soprattutto l'evoluzione che gli stessi avranno nel tempo,richiede non solo la necessità di registrare l'effettivo svolgimento delle attività di trattamento dei RAEE, ma anche l'impegno da parte dei produttori, già fin dalla fase di progettazione, nel produrre e immettere sul mercato AEE a sempre minor impatto ambientale anche nella fase di trattamento del fine vita.
Al fine di incentivare politiche aziendali del tipo Life Cycle Engineering nell'articolo 4, comma 1 si legge: "Al fine di promuovere il reimpiego, il riciclaggio e le altre forme di recupero dei RAEE, in modo da ridurne la quantità da avviare allo smaltimento, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministero delle attività produttive, adotta misure dirette a favorire ed incentivare, da parte dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche, l'impiego di modalità di progettazione e di fabbricazione di dette apparecchiature che agevolano lo smontaggio, il recupero e, in particolare, il reimpiego ed il riciclaggio dei RAEE e dei loro componenti e materiali, salvo nei casi in cui i diversi processi di fabbricazione utilizzati o i prodotti ottenuti presentino altri vantaggi di primaria importanza, quali un minor impatto ambientale in fase produttiva o di utilizzo, un minor consumo energetico o superiori livelli di sicurezza.".

RAEE storici e RAEE nuovi
Il Decreto Legislativo definisce RAEE storici quei RAEE immessi sul mercato prima del 13 agosto 2005 e nuovi quelli immessi sul mercato dopo tale data.
Definisce inoltre diverse modalità di finanziamento per le due tipologie di RAEE anche in base alla loro provenienza, cioè se provengono da nuclei domestici o dal mercato professionale.
Più in particolare il finanziamento delle operazioni di trasporto e di trattamento, recupero e smaltimento ambientalmente compatibile sono a carico dei produttori che li dovranno sostenere:

  • in proporzione alla quota di mercato per i RAEE storici provenienti dai nuclei domestici (in questo caso fino al 13 febbraio 2001 e fino al 13 febbraio 2013 per le sole apparecchiature della categoria 1 dell'Allegato lA (Grandi elettrodomestici), potrà essere indicato il costo sostenuto per la raccolta, il trattamento, il recupero e lo smaltimento, ma separatamente dal prezzo del prodotto);
  • sulla base del numero di prodotti immessi sul mercato per i RAEE nuovi provenienti dai nuclei domestici (il produttore all'atto dell'immissione sul mercato di una AEE dovrà costituire adeguata garanzia finanziaria. Inoltre per questi rifiuti il produttore non potrà indicare separatamente all'acquirente i relativi costi di raccolta, trattamento e smaltimento);
  • nel caso di fornitura di una nuova apparecchiatura in sostituzione di un prodotto equivalente e adibito alle stesse funzioni della nuova apparecchiatura per i RAEE storici professionali. In tutti gli altri casi l'onere spetta al detentore. L'equivalenza è valutata sulla base del peso delle apparecchiature.
    Se il peso dell'apparecchiatura ritirata è superiore al doppio di quella consegnata non vi è equivalenza tra le due; spetterà quindi al detentore l'onere di finanziare il fine vita (il produttore all'atto dell'immissione sul mercato di una AEE dovrà costituire adeguata garanzia finanziaria);
  • sulla base del numero di prodotti immessi sul mercato per i RAEE nuovi professionali.

Il finanziamento della gestione dei RAEE indicati al punto 5 dell' Allegato lA (Apparecchiature di illuminazione) è invece previsto essere a carico dei produttori indipendentemente dalla data di immissione sul mercato e dall'origine domestica o professionale degli stessi.
Per quanto riguarda i RAEE professionali il Decreto Legislativo 151/2005 prevede che i produttori e gli utenti possano sottoscrivere accordi volontari prevedendo modalità differenti di finanziamento.
Al fine di poter controllare la gestione dei RAEE è prevista la costituzione di un Registro nazionale che raggrupperà tutti i soggetti che sono tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE che sarà affiancato da un Comitato di vigilanza e di controllo. Tale Comitato provvederà: all'aggiornamento del registro, al calcolo delle quote di mercato, a raccogliere informazioni circa i prodotti immessi sul mercato e alle relative garanzie finanziarie, a definire gli obiettivi di recupero, a programmare piani di ispezione e a vigilare relativamente all'obbligo di apporre sulle AEE il simbolo del cassonetto barrato.

Informazioni
Il Decreto Legislativo prevede che sui RAEE nuovi debba essere apposto un simbolo che identifichi in modo preciso che si tratta di un RAEE e che riporti l'identificazione del produttore.
Il simbolo individuato è rappresentato da un contenitore della spazzatura (cassonetto) barrato (Allegato 4 del Decreto Legislativo 151/2005).
In merito all'informazione che sono tenuti a fornire i produttori è da evidenziare che essi dovranno dare adeguate informazioni anche attraverso la documentazione per l'uso fornita con l'apparecchiatura al momento della consegna.
Le informazioni, più in particolare, dovranno riguardare:

  • l'obbligo di non smaltire i RAEE con rifiuti urbani e di effettuarne una raccolta differenziata;
  • il sistema di raccolta, oltre alla possibilità di riconsegnare al distributore l'apparecchiatura all'atto dell'acquisto di una nuova;
  • i potenziali effetti sull'ambiente e sulla salute umana dovuti alla presenza di sostanze pericolose o legati ad un uso improprio dell'apparecchiatura;
  • il significato del simbolo cassonetto barrato;
  • le sanzioni previste in caso di smaltimento abusivo di detti rifiuti.

Inoltre i produttori, entro un anno dall'immissione sul mercato di AEE, dovranno fornire adeguate informazioni anche ai centri di reimpiego, agli impianti di trattamento e di riciclaggio.

Entrata in vigore
All'articolo 20 del Decreto Legislativo 151/2005 si legge che gli adempimenti previsti per i produttori decorreranno entro un anno dalla data di entrata in vigore del Decreto stesso.


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